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Decisione

52.2010.414

Uso più razionale della proprietà - canalizzazioni: obbligo di allacciamento a breve termine

25 maggio 2011Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti di una trasformazione parziale.

Stando al piano L 141 P11 della domanda di

costruzione, l'ampli-amento determina infatti un aumento del 50% (+ 19 mq) la superficie

utile lorda. Consistente è pure l'aumento del volume del primo piano

conseguente alla posa di un tetto a due falde al posto dell'attuale spiovente

ad una sola falda. Sostanziale è infine il cambiamento della destinazione d'uso

dell'edificio. Poco importa che in un passato ormai remoto la presenza di un

focolare possa aver permesso di utilizzarlo saltuariamente per il soggiorno di

persone. La totale mancanza di servizi igienici e di allacciamenti alle reti di

distribuzione dell'energia elettrica e dell'acqua potabile sta comunque a dimostrare

che l'uso abitativo poteva essere soltanto occasionale e quindi sostanzialmente

diverso da quello previsto dalla trasformazione dell'edificio in una residenza

secondaria.

Considerato nel suo insieme, l'intervento in

discussione deve necessariamente essere configurato alla stregua di una nuova

costruzione. L'identità del fabbricato originario verrebbe in effetti

radicalmente stravolta dalla sopraelevazione, dall'aggiunta di una nuova ala e

dalla trasformazione dell'edificio così ristrutturato in una casetta di

vacanza. Integrando gli estremi di una nuova costruzione, l'intervento

travalica i limiti delle trasformazioni che possono essere autorizzate in via

di deroga secondo l'art. 23 cpv. 3 NAPPCS.

Già per questo motivo, il permesso di

costruzione va dunque negato.

Insoddisfatto appare di riflesso anche il

requisito relativo alla necessità dell'intervento ai fini di un uso più

razionale della proprietà. Non è invero dato di vedere come si possa

ragionevolmente sostenere che il massiccio ampliamento di un vecchio e cadente

edificio, privo di servizi e da tempo in disuso, nonché la sua trasformazione

in residenza secondaria costituiscano un intervento indispensabile per un suo

uso più razionale. A questa stregua, tenuto conto delle dimensioni e dell'avanzato

stato di deperimento della costruzione originaria, qualsiasi intervento volto

ad ampliarla ed a risanarla dandole nuovi contenuti potrebbe essere considerato

necessario per un uso più razionale. Lo scopo della facoltà di deroga prevista

dall'art. 23 cpv. 3 NAPPCS è tuttavia soltanto quello di permettere interventi

di recupero e di restauro della sostanza edilizia originaria senza stravolgerne

l'identità.

3. Canalizzazioni

3.1. Giusta

l'art. 22 cpv. 2 lett. b della legge federale sulla pianificazione del

territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700), l'autorizzazione a costruire è

rilasciata solo se il fondo è urbanizzato. Un fondo è urbanizzato, precisa l'art. 19 cpv. 1 LPT, se, ai fini della prevista

utilizzazione, vi è accesso sufficiente e le necessarie condotte d'acqua, d'energia

e d'evacuazione dei liquami arrivano così vicine da rendere possibile un

raccordo senza dispendio rilevante (DTF 127 I 111 consid. 7e; RDAT 1991 I pag. 177; 1987 pag. 184; Peter Hänni, Planungs- Bau- und

besonderes Umweltschutzrecht, Berna 2002, pag. 256; Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad

art. 77 LALPT, n. 567).

A norma

dell'art. 17 lett. a della legge federale sulla protezione delle acque del 24

gennaio 1991 (LPAc; RS 814.20), nel perimetro delle canalizzazioni pubbliche, il

permesso di costruzione o di trasformazione di un edificio può essere concesso

soltanto se è garantito che le acque di scarico inquinate sono immesse nella

canalizzazione conformemente all'obbligo di allacciamento sancito dall'art. 11

cpv. 1 LPAc. Per gli edifici e gli impianti minori ubicati all'interno del

perimetro delle canalizzazioni pubbliche e che, per ragioni perentorie, non

possono essere ancora allacciati alla canalizzazione, soggiunge l'art. 18 cpv.

1 LPAc, il permesso di costruzione può essere eccezionalmente concesso se

l'allacciamento è possibile a breve termine e, nel frattempo, l'eliminazione

delle acque di scarico è assicurata in altro modo soddisfacente. Anche in

questi casi prima di accordare il permesso, l'autorità sente l'ufficio

cantonale preposto alla protezione delle acque (STA 52.2005.103 del 5 maggio

2005 consid. 4).

3.2. Il fondo dedotto in edificazione (part.

996) è situato all'inter-no del perimetro delle canalizzazioni pubbliche

definito dal piano generale di smaltimento delle acque (PCS) di Bellinzona

(cfr. foglio di trasmissione della domanda di costruzione del 20 maggio 2009).

Per principio, il permesso di costruzione può dunque essere concesso soltanto

se è garantito che le acque di scarico inquinate sono immesse nella

canalizzazione conformemente all'obbligo di allacciamento sancito dall'art. 11

cpv. 1 LPAc. Un'eccezione a tale obbligo entra in considerazione soltanto per impianti

minori a condizione che l'allacciamento sia possibile a breve termine e nel

frattempo l'eliminazione delle acque di scarico sia assicurata in altro modo

soddisfacente (STF 1C.165/2010 del 18 novembre 2010 consid. 3 = URP 2011, pag.

10 seg.).

3.3. In concreto, la Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) ha preavvisato

favorevolmente la domanda di costruzione alla condizione che il trattamento

delle acque di rifiuto avvenisse tramite la posa di una fossa di

chiarificazione per almeno 10 abitanti equivalenti (AE) nel rispetto della

direttiva VSA “Impianti di depurazione di piccole dimensioni”, edizione 1995.

Lo smaltimento delle acque luride pretrattate dovrebbe avvenire tramite pozzo

perdente provvisorio e l'allacciamento alla fognatura comunale realizzato non

appena possibile secondo i contenuti del PGS. In risposta all'opposizione dei

vicini qui ricorrenti, la SPAAS ha stabilito che l'impianto avrebbe dovuto

essere definito sulla base di una perizia idrogeologica, da sottoporre al municipio

prima del rilascio dell'eventuale licenza edilizia, che ne determinasse il

dimensionamento e l'ubicazione in modo da non recare alcun danno alle proprietà

circostanti.

La SPAAS ha in

sostanza ritenuto che l'edificio costituisse un impianto minore e potesse

pertanto beneficiare di un'eccezione fondata sull'art. 18 cpv. 1 LPAc a condizione

che l'eliminazione delle acque di scarico fosse assicurata mediante una fossa

di chiarificazione e lo smaltimento delle acque luride pretrattate avvenisse

tramite pozzo perdente provvisorio fintanto che non fosse stato possibile l'allacciamento

alla fognatura comunale.

Fatta astrazione del fatto, censurabile, che

l'avviso cantonale non esige che la perizia idrogeologica avrebbe dovuto essere

sottoposta sia alla SPAAS, sia agli opponenti prima del rilascio della licenza,

affinché potessero prendere posizione prima della decisione sulla domanda di

costruzione, l'eccezione non può essere condivisa, poiché non è minimamente

dimostrato che l'allacciamento alla rete delle canalizzazioni sarà possibile a

breve termine. Nulla permette invero di ritenere che il comune si appresti ad

allacciare la zona in esame alla rete delle canalizzazioni entro termini

ragionevoli. Il divieto di edificazione che grava il comparto lascia anzi presagire

il contrario.

Non appare pertanto soddisfatta la

condizione dell'art. 18 cpv. 1 LPAc, che subordina il rilascio di permessi di

costruzione per piccoli impianti alla condizione che l'allacciamento alla

canalizzazione avvenga a breve termine.

4. 4.1. In

esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque parzialmente

accolto, annullando la controversa licenza edilizia ed il giudizio governativo

che la conferma, stralciando dai ruoli i ricorsi 15 novembre 2004 inoltrati da CO

Considerandi

2.

contro le decisioni 26 e 27 ottobre 2004 del municipio di Bellinzona.

Gli atti non sono rinviati al municipio

affinché ordini la demolizione delle opere abusive, ma al Consiglio di Stato

affinché statuisca su queste impugnative.

4.2

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è

posta a carico dei resistenti secondo soccombenza, che rifonderanno ai

ricorrenti RI 1 un adeguato importo a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm) di entrambe

le istanze.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 5 ottobre 2010 del Consiglio di

Stato (n. 5055) e la licenza edilizia 7 aprile 2010 rilasciata parzialmente in

sanatoria dal municipio di Bellinzona a CO 2 sono annullate;

1.2. gli atti sono rinviati

al Consiglio di Stato affinché si pronunci sui ricorsi 15 novembre 2004

inoltrati da CO 2 contro le decisioni 26 e 27 ottobre 2004 del municipio di Bellinzona.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico dei resistenti CO 2, che rifonderanno

ai ricorrenti RI 1 un'indennità di fr. 2'000.- a titolo di ripetibili di

entrambe le istanze.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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