52.2010.421
Rilascio di un permesso di dimora per motivi umanitari prncipio dell'esclusività della procedura d'asilo
25 novembre 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2010.421
Data decisione, Autorità:
25.11.2010, TRAM
Titolo:
Rilascio di un permesso di dimora per motivi umanitari prncipio dell'esclusività della procedura d'asilo
PERMESSO DI DIMORA
art. 14 LASI
art. 30 let. b LFSTR
art. 31 OASA
Incarto n.
52.2010.421
Lugano
25 novembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina, Damiano Bozzini
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 29 ottobre 2010 di
RI 1
patrocinato da PA 1
contro
la risoluzione 12 ottobre 2010 (n. 5165) del
Consiglio di Stato, che respinge, nella misura in cui è ricevibile, l'impugnativa
presentata dall'insorgente avverso la decisione 20 agosto 2010 del Dipartimento
delle istituzioni, Sezione della popolazione, in materia di rifiuto di rilascio di un permesso di dimora per
motivi umanitari;
viste le risposte:
- 9 novembre 2010 della
Sezione della popolazione;
- 10 novembre 2010 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. Il
cittadino kosovaro di etnia albanese RI 1 (1979) è entrato in Svizzera il 31 agosto
1998 richiedendo l'asilo. Con decisione 2 febbraio 2000, confermata il 19
luglio 2002 dalla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA), l'allora
Ufficio federale dei rifugiati (UFR) ha respinto la domanda e gli ha fissato un
ultimo termine, con scadenza il 18 settembre 2002, per lasciare la Svizzera. Il
28 aprile 2010, il ricorrente è stato sorpreso su un cantiere a Biasca. Interrogato,
egli ha dichiarato di non aver mai lasciato il nostro Paese e di aver sempre
vissuto presso i suoi famigliari a Bellinzona. Con decreto d'accusa 29 aprile
2010 (DA 2152/2010) il Procuratore pubblico lo ha condannato alla pena
pecuniaria di fr. 2'700.– corrispondente a 90 aliquote giornaliere di fr. 30.–,
sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e a una multa di
fr. 1'000.–, per avere soggiornato illegalmente in Svizzera dal 18 settembre
2002 al 28 aprile 2010.
b. Ritenuto che RI 1 non aveva lasciato
spontaneamente il territorio elvetico entro il termine a suo tempo fissatogli
ed era privo di documenti di legittimazione, con decisione 29 aprile 2010 - convalidata
il 3 maggio 2010 dal Giudice delle misure coercitive (GMC) e confermata su
ricorso con sentenza del 17 giugno successivo dal Tribunale cantonale
amministrativo - la Sezione della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni ha disposto la sua carcerazione per la durata di tre mesi in vista
dell'allontanamento, in seguito prorogata di sei mesi in quanto egli continuava
a non collaborare nel procurarsi i documenti di viaggio necessari per il suo
ritorno in Patria.
Il 16 agosto 2010, l'autorità dipartimentale ha deciso di scarcerare l'interessato per poterlo rinviare verso il
suo Paese d'origine.
B. a. Il 19
agosto 2010, RI 1 ha chiesto alla Sezione della popolazione il rilascio di un
permesso di dimora per casi personali particolarmente gravi giusta gli art. 30
lett. b della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS
142.20) e 31 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività
lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), invocando il suo lungo
soggiorno in Svizzera presso la madre e la sorella, l'assenza di famigliari in
Kosovo e il suo precario stato di salute, in quanto affetto da epilessia
cronica.
A seguito di tale richiesta, l'ordine di
scarcerazione in vista del suo allontanamento è stato provvisoriamente sospeso.
b. Il 20 agosto 2010 il dipartimento ha
respinto la domanda. Ha sottolineato come l'interessato non avesse mai rispettato
l'ordine di partenza decretato dall'autorità federale nell'ambito della procedura
d'asilo. Ha inoltre tenuto conto del fatto che egli aveva soggiornato
illegalmente in Svizzera durante 8 anni, aveva esercitato un'attività lucrativa
non autorizzata e non aveva apportato la prova di avere dei problemi di salute
talmente gravi da rendere impossibile il suo rimpatrio e da giustificare il rilascio
del permesso richiesto.
C. Con
giudizio 12 ottobre 2010, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione
respingendo, in quanto ricevibile, l'impugnativa contro di essa interposta da RI
1.
L'Esecutivo cantonale ha considerato
innanzitutto come l'interessato non potesse richiedere il rilascio di un permesso
di dimora, in quanto l'art. 14 della legge federale sull'asilo del 26 giugno
1998 (LAsi; RS 142.31) non glielo permetteva, ritenuto pure che è privo di un
valido documento di legittimazione nazionale.
Per il resto, il Governo ha ribadito i
motivi addotti dal dipartimento e considerato esigibile il suo rientro nel Paese
d'origine.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso
di dimora quale caso personale particolarmente grave.
Il ricorrente pone in evidenza il suo lungo
soggiorno e la sua buona integrazione in Svizzera, i suoi problemi di salute
che necessiterebbero di una costante assunzione di medicamenti e il fatto che sua
madre e sua sorella vivono a Bellinzona, mentre in Kosovo non avrebbe più alcun
famigliare. Chiede inoltre di concedere l'effetto sospensivo al ricorso e di annullare
l'ordine di scarcerazione in vista del suo rimpatrio emesso il 16 agosto 2010.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, che il dipartimento, senza
formulare particolari osservazioni al riguardo.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a della legge di
applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8
giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art.
46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile
1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a
ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non è infatti
necessario richiamare dall'Ospedale S. Giovanni di Bellinzona l'incarto medico
concernente l'insorgente, raccogliere dal suo medico curante un'attestazione
della terapia che egli sta attualmente seguendo presso il carcere amministrativo
Realta, come pure sottoporre l'interessato a una visita medica, in quanto tali
mezzi di prova non sarebbero comunque atti ad apportare a questo Tribunale ulteriori
elementi determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere. Ad identica
conclusione si può giungere per quanto riguarda la richiesta di audizione di __________
della ditta __________, volta a confermare in particolare l'intenzione di
assumere RI 1 alle sue dipendenze. Per quanto riguarda infine la richiesta dell'insorgente
di essere personalmente sentito, giova ricordare che né la legislazione
cantonale, né quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere
udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie
ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b;
Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n.
494);
Considerandi
2.
Occorre
innanzitutto precisare che, come ha pertinentemente rilevato il Consiglio di
Stato, la richiesta dell'insorgente di annullare l'ordine di scarcerazione in
vista del suo rimpatrio emesso il 16 agosto 2010 dal dipartimento è
irricevibile in questa sede. Tale provvedimento è stato emanato nell'ambito
della procedura in materia di misure coercitive. Esso esula quindi dalla
presente vertenza.
3.
3.1. L'art.
14.
della legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31) dispone
che a partire dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla
partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in
giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata
una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente
l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora
secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo (cpv. 1). Con il benestare dell'Ufficio
federale, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, il Cantone può rilasciare
un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se cumulativamente
l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione
della domanda d'asilo (a), il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre
noto alle autorità (b) e si è in presenza di un grave caso di rigore personale
in considerazione del grado di integrazione dell'interessato (c).
3.2
I requisiti per poter rilasciare
un permesso di dimora per casi personali particolarmente gravi,
previsto dall'art. 30 lett. b LStr, sono disciplinati dall'art. 31 cpv. 1 OASA: nella valutazione occorre considerare in
particolare l'integrazione del richiedente (a), il rispetto dei principi dello
Stato di diritto da parte del richiedente (b), la situazione familiare, in
particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (c), la
situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e
di acquisire una formazione (d), la durata della presenza in Svizzera (e), lo
stato di salute (f), la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine (g).
4.
4.1. Come
accennato in narrativa, RI 1 è entrato in Svizzera il 31 agosto 1998 depositando
una domanda d'asilo, la quale è stata definitivamente respinta in ultima istanza
dalla CRA il 19 luglio 2002. Al medesimo è stato quindi fissato un ultimo termine,
con scadenza il 18 settembre 2002, per lasciare la Svizzera. Tuttavia l'interessato
non ha mai dato seguito a tale ordine e si è reso irreperibile. È soltanto il 28 aprile 2010, quando è stato
sorpreso a lavorare su un cantiere di Biasca, che l'autorità è venuta a sapere
che egli non aveva mai lasciato il nostro Paese. Durante tutto questo tempo,
egli ha risieduto a Bellinzona presso sua madre (titolare di un'ammissione
provvisoria in Svizzera) e sua sorella (ora cittadina elvetica), che lo hanno
mantenuto finanziariamente. Dal 29 aprile 2010, l'interessato si trova presso il carcere amministrativo di Realta in vista del suo allontanamento.
4.2
Come ha indicato il Consiglio di Stato,
il ricorrente non può richiedere, quanto meno attualmente, il rilascio di un permesso di dimora in Svizzera. Lo impedisce infatti il
principio dell'esclusività della procedura d'asilo sancito dall'art. 14 cpv. 1 LAsi
(DTF 128 II 200, consid. 2.1). Bisogna infatti considerare che, nonostante la
reiezione della sua domanda d'asilo e l'esistenza di un ordine di
allontanamento emanato dall'autorità federale passato in giudicato, egli non ha mai lasciato la Svizzera, ciò
che ha peraltro ancora confermato in questa sede (ricorso ad 1
e 2). Non risulta inoltre dagli atti che sia stata ordinata
una misura sostitutiva nei suoi confronti, segnatamente
l'ammissione provvisoria in Svizzera, prevista quando l'esecuzione dell'allontanamento
risulta impossibile da attuare. L'insorgente non dispone nemmeno di un diritto
al rilascio di un permesso di dimora, neppure a titolo di ricongiungimento
familiare. In particolare, egli non può invocare la protezione
dell'art. 8 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) che garantisce
il rispetto della vita familiare, in quanto è maggiorenne e non risulta che si
trovi in un rapporto di dipendenza verso sua madre e sua sorella che vivono in
Svizzera. Condizioni, queste, che devono essere necessariamente adempiute per
poter applicare tale disposto convenzionale.
L'interessato non
può inoltre pretendere che l'autorità cantonale gli rilasci, con il benestare
di quella federale, un permesso di dimora quale grave caso di
rigore personale in quanto egli non rispetta nemmeno le condizioni
previste all'art. 14 cpv. 2 LAsi, già per il fatto che il suo luogo
di residenza in Svizzera durante tutti questi anni non era noto alle autorità:
esse sono venute a conoscenza della sua presenza nel nostro Paese soltanto dopo
averlo sorpreso durante un controllo a Biasca e avere appreso che egli viveva
da 8 anni in clandestinità nel nostro Cantone.
4.3
Ne discende che la domanda di
rilasciare un permesso di dimora quale caso personale particolarmente grave al
ricorrente, il quale è peraltro privo di un documento di legittimazione nazionale
valido, era infondata, se non addirittura inammissibile.
Va comunque osservato, per completezza, che
la sua asserita inesigibilità di rientrare in Patria, segnatamente a causa dei
suoi problemi di salute, è un aspetto che dovrà se del caso essere esaminato
dall'autorità competente nell'ambito dell'esecuzione del suo allontanamento.
5.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto, senza che necessiti
di ulteriore disamina.
Con l'emanazione del presente giudizio, la
domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di
oggetto (art. 47 LPamm).
Dato che il ricorrente è privo di entrate
finanziarie, si prescinde dal prelievo di tassa e spese di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 14 LAsi; 30 lett. b LStr; 31 OASA; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
prelevano né tasse, né spese di giustizia.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;
LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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