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Decisione

52.2010.421

Rilascio di un permesso di dimora per motivi umanitari prncipio dell'esclusività della procedura d'asilo

25 novembre 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il

cittadino kosovaro di etnia albanese RI 1 (1979) è entrato in Svizzera il 31 agosto

1998 richiedendo l'asilo. Con decisione 2 febbraio 2000, confermata il 19

luglio 2002 dalla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA), l'allora

Ufficio federale dei rifugiati (UFR) ha respinto la domanda e gli ha fissato un

ultimo termine, con scadenza il 18 settembre 2002, per lasciare la Svizzera. Il

28 aprile 2010, il ricorrente è stato sorpreso su un cantiere a Biasca. Interrogato,

egli ha dichiarato di non aver mai lasciato il nostro Paese e di aver sempre

vissuto presso i suoi famigliari a Bellinzona. Con decreto d'accusa 29 aprile

2010 (DA 2152/2010) il Procuratore pubblico lo ha condannato alla pena

pecuniaria di fr. 2'700.– corrispondente a 90 aliquote giornaliere di fr. 30.–,

sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, e a una multa di

fr. 1'000.–, per avere soggiornato illegalmente in Svizzera dal 18 settembre

2002 al 28 aprile 2010.

b. Ritenuto che RI 1 non aveva lasciato

spontaneamente il territorio elvetico entro il termine a suo tempo fissatogli

ed era privo di documenti di legittimazione, con decisione 29 aprile 2010 - convalidata

il 3 maggio 2010 dal Giudice delle misure coercitive (GMC) e confermata su

ricorso con sentenza del 17 giugno successivo dal Tribunale cantonale

amministrativo - la Sezione della popolazione del Dipartimento delle

istituzioni ha disposto la sua carcerazione per la durata di tre mesi in vista

dell'allontanamento, in seguito prorogata di sei mesi in quanto egli continuava

a non collaborare nel procurarsi i documenti di viaggio necessari per il suo

ritorno in Patria.

Il 16 agosto 2010, l'autorità dipartimentale ha deciso di scarcerare l'interessato per poterlo rinviare verso il

suo Paese d'origine.

B. a. Il 19

agosto 2010, RI 1 ha chiesto alla Sezione della popolazione il rilascio di un

permesso di dimora per casi personali particolarmente gravi giusta gli art. 30

lett. b della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS

142.20) e 31 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività

lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201), invocando il suo lungo

soggiorno in Svizzera presso la madre e la sorella, l'assenza di famigliari in

Kosovo e il suo precario stato di salute, in quanto affetto da epilessia

cronica.

A seguito di tale richiesta, l'ordine di

scarcerazione in vista del suo allontanamento è stato provvisoriamente sospeso.

b. Il 20 agosto 2010 il dipartimento ha

respinto la domanda. Ha sottolineato come l'interessato non avesse mai rispettato

l'ordine di partenza decretato dall'autorità federale nell'ambito della procedura

d'asilo. Ha inoltre tenuto conto del fatto che egli aveva soggiornato

illegalmente in Svizzera durante 8 anni, aveva esercitato un'attività lucrativa

non autorizzata e non aveva apportato la prova di avere dei problemi di salute

talmente gravi da rendere impossibile il suo rimpatrio e da giustificare il rilascio

del permesso richiesto.

C. Con

giudizio 12 ottobre 2010, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione

respingendo, in quanto ricevibile, l'impugnativa contro di essa interposta da RI

1.

L'Esecutivo cantonale ha considerato

innanzitutto come l'interessato non potesse richiedere il rilascio di un permesso

di dimora, in quanto l'art. 14 della legge federale sull'asilo del 26 giugno

1998 (LAsi; RS 142.31) non glielo permetteva, ritenuto pure che è privo di un

valido documento di legittimazione nazionale.

Per il resto, il Governo ha ribadito i

motivi addotti dal dipartimento e considerato esigibile il suo rientro nel Paese

d'origine.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso

di dimora quale caso personale particolarmente grave.

Il ricorrente pone in evidenza il suo lungo

soggiorno e la sua buona integrazione in Svizzera, i suoi problemi di salute

che necessiterebbero di una costante assunzione di medicamenti e il fatto che sua

madre e sua sorella vivono a Bellinzona, mentre in Kosovo non avrebbe più alcun

famigliare. Chiede inoltre di concedere l'effetto sospensivo al ricorso e di annullare

l'ordine di scarcerazione in vista del suo rimpatrio emesso il 16 agosto 2010.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato, che il dipartimento, senza

formulare particolari osservazioni al riguardo.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a della legge di

applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8

giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art.

46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile

1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a

ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso

sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non è infatti

necessario richiamare dall'Ospedale S. Giovanni di Bellinzona l'incarto medico

concernente l'insorgente, raccogliere dal suo medico curante un'attestazione

della terapia che egli sta attualmente seguendo presso il carcere amministrativo

Realta, come pure sottoporre l'interessato a una visita medica, in quanto tali

mezzi di prova non sarebbero comunque atti ad apportare a questo Tribunale ulteriori

elementi determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere. Ad identica

conclusione si può giungere per quanto riguarda la richiesta di audizione di __________

della ditta __________, volta a confermare in particolare l'intenzione di

assumere RI 1 alle sue dipendenze. Per quanto riguarda infine la richiesta dell'insorgente

di essere personalmente sentito, giova ricordare che né la legislazione

cantonale, né quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere

udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie

ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b;

Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n.

494);

Considerandi

2.

Occorre

innanzitutto precisare che, come ha pertinentemente rilevato il Consiglio di

Stato, la richiesta dell'insorgente di annullare l'ordine di scarcerazione in

vista del suo rimpatrio emesso il 16 agosto 2010 dal dipartimento è

irricevibile in questa sede. Tale provvedimento è stato emanato nell'ambito

della procedura in materia di misure coercitive. Esso esula quindi dalla

presente vertenza.

3.

3.1. L'art.

14.

della legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi; RS 142.31) dispone

che a partire dalla presentazione della domanda d'asilo fino alla

partenza dalla Svizzera in seguito a un ordine di allontanamento passato in

giudicato, dopo il ritiro della domanda d'asilo o fino a quando sia ordinata

una misura sostitutiva nel caso l'esecuzione non sia possibile, il richiedente

l'asilo non può avviare una procedura per il rilascio di un permesso di dimora

secondo la legislazione sugli stranieri, a meno che non abbia diritto al permesso medesimo (cpv. 1). Con il benestare dell'Ufficio

federale, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, il Cantone può rilasciare

un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se cumulativamente

l'interessato si trova in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione

della domanda d'asilo (a), il luogo di soggiorno dell'interessato era sempre

noto alle autorità (b) e si è in presenza di un grave caso di rigore personale

in considerazione del grado di integrazione dell'interessato (c).

3.2

I requisiti per poter rilasciare

un permesso di dimora per casi personali particolarmente gravi,

previsto dall'art. 30 lett. b LStr, sono disciplinati dall'art. 31 cpv. 1 OASA: nella valutazione occorre considerare in

particolare l'integrazione del richiedente (a), il rispetto dei principi dello

Stato di diritto da parte del richiedente (b), la situazione familiare, in

particolare il momento e la durata della scolarizzazione dei figli (c), la

situazione finanziaria nonché la volontà di partecipare alla vita economica e

di acquisire una formazione (d), la durata della presenza in Svizzera (e), lo

stato di salute (f), la possibilità di un reinserimento nel Paese d'origine (g).

4.

4.1. Come

accennato in narrativa, RI 1 è entrato in Svizzera il 31 agosto 1998 depositando

una domanda d'asilo, la quale è stata definitivamente respinta in ultima istanza

dalla CRA il 19 luglio 2002. Al medesimo è stato quindi fissato un ultimo termine,

con scadenza il 18 settembre 2002, per lasciare la Svizzera. Tuttavia l'interessato

non ha mai dato seguito a tale ordine e si è reso irreperibile. È soltanto il 28 aprile 2010, quando è stato

sorpreso a lavorare su un cantiere di Biasca, che l'autorità è venuta a sapere

che egli non aveva mai lasciato il nostro Paese. Durante tutto questo tempo,

egli ha risieduto a Bellinzona presso sua madre (titolare di un'ammissione

provvisoria in Svizzera) e sua sorella (ora cittadina elvetica), che lo hanno

mantenuto finanziariamente. Dal 29 aprile 2010, l'interessato si trova presso il carcere amministrativo di Realta in vista del suo allontanamento.

4.2

Come ha indicato il Consiglio di Stato,

il ricorrente non può richiedere, quanto meno attualmente, il rilascio di un permesso di dimora in Svizzera. Lo impedisce infatti il

principio dell'esclusività della procedura d'asilo sancito dall'art. 14 cpv. 1 LAsi

(DTF 128 II 200, consid. 2.1). Bisogna infatti considerare che, nonostante la

reiezione della sua domanda d'asilo e l'esistenza di un ordine di

allontanamento emanato dall'autorità federale passato in giudicato, egli non ha mai lasciato la Svizzera, ciò

che ha peraltro ancora confermato in questa sede (ricorso ad 1

e 2). Non risulta inoltre dagli atti che sia stata ordinata

una misura sostitutiva nei suoi confronti, segnatamente

l'ammissione provvisoria in Svizzera, prevista quando l'esecuzione dell'allontanamento

risulta impossibile da attuare. L'insorgente non dispone nemmeno di un diritto

al rilascio di un permesso di dimora, neppure a titolo di ricongiungimento

familiare. In particolare, egli non può invocare la protezione

dell'art. 8 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101) che garantisce

il rispetto della vita familiare, in quanto è maggiorenne e non risulta che si

trovi in un rapporto di dipendenza verso sua madre e sua sorella che vivono in

Svizzera. Condizioni, queste, che devono essere necessariamente adempiute per

poter applicare tale disposto convenzionale.

L'interessato non

può inoltre pretendere che l'autorità cantonale gli rilasci, con il benestare

di quella federale, un permesso di dimora quale grave caso di

rigore personale in quanto egli non rispetta nemmeno le condizioni

previste all'art. 14 cpv. 2 LAsi, già per il fatto che il suo luogo

di residenza in Svizzera durante tutti questi anni non era noto alle autorità:

esse sono venute a conoscenza della sua presenza nel nostro Paese soltanto dopo

averlo sorpreso durante un controllo a Biasca e avere appreso che egli viveva

da 8 anni in clandestinità nel nostro Cantone.

4.3

Ne discende che la domanda di

rilasciare un permesso di dimora quale caso personale particolarmente grave al

ricorrente, il quale è peraltro privo di un documento di legittimazione nazionale

valido, era infondata, se non addirittura inammissibile.

Va comunque osservato, per completezza, che

la sua asserita inesigibilità di rientrare in Patria, segnatamente a causa dei

suoi problemi di salute, è un aspetto che dovrà se del caso essere esaminato

dall'autorità competente nell'ambito dell'esecuzione del suo allontanamento.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere respinto, senza che necessiti

di ulteriore disamina.

Con l'emanazione del presente giudizio, la

domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di

oggetto (art. 47 LPamm).

Dato che il ricorrente è privo di entrate

finanziarie, si prescinde dal prelievo di tassa e spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 14 LAsi; 30 lett. b LStr; 31 OASA; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

prelevano né tasse, né spese di giustizia.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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