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Decisione

52.2010.436

Disdetta del rapporto di lavoro di un lavoratore straniero. Divieto di discriminazione a motivo della cittadinanza

2 luglio 2012Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I candidati alla nomina, dispone l'art. 5

cpv. 1 ROD, devono adempiere i seguenti requisiti:

a. cittadinanza svizzera

b. condotta

ineccepibile e comprovata dalla presentazione di un attestato di buona condotta

e dell'estratto del casellario giudiziario;

c. costituzione

sana o comunque idonea alla funzione;

d. formazione

e attitudini idonee alla funzione da occupare (mansionario).

La nomina dei dipendenti avviene mediante pubblico concorso

(art. 6 ROD). Può anche essere a tempo parziale, comunque non inferiore al 50%

(art. 8 ROD).

3.1.2. L'incarico per funzione stabile è definito soltanto

indirettamente dall'art. 10 cpv. 1 ROD, che permette al municipio di assumere

un candidato, conferendogli, a tempo indeterminato (art. 11 ROD), un incarico

per funzione stabile, qualora non adempia ai requisiti richiesti dall'art. 5

cpv. 1 lett. a (cittadinanza svizzera) e d (formazione

e attitudini idonee alla funzione da occupare).

In sostanza, gli incaricati per funzione stabile sono dunque

dei concorrenti che non possono essere nominati, perché stranieri o perché

privi della formazione (titoli di studio) e delle attitudini richieste dalla

funzione. Sono queste le uniche ipotesi in cui un dipendente può essere assunto

come incaricato per funzione stabile. Non ve ne sono altre.

3.1.3. Le principali differenze che distinguono i dipendenti

nominati da quelli incaricati per funzione stabile riguardano il trattamento in

caso di disdetta del rapporto d'impiego. I dipendenti nominati beneficiano in

effetti di termini di disdetta più lunghi (art. 86 e 89 ROD), possono adire la

commissione conciliativa (art. 87 ROD) ed hanno diritto ad un'indennità

d'uscita sotto forma di prestazione in capitale o di rendita a seconda all'età

e della durata del rapporto di servizio (art. 88 ROD).

3.1.4. Il municipio, dispone l'art. 12 cpv. 1 ROD, può

trasformare in nomina l'incarico per funzione stabile quando si realizzano i

requisiti mancanti al momento dell'assunzione. Esso può parimenti nominare

i dipendenti incaricati per funzione stabile dopo almeno tre anni di servizio

ininterrotto, se ritiene che i requisiti mancanti previsti dall'art. 5 cpv. 1

lett. d siano compensati dall'esperienza acquisita (cpv. 2).

Qualora l'incarico per funzione stabile sia stato conferito a

causa della mancanza del requisito della cittadinanza svizzera, il municipio è

tenuto a trasformare il rapporto d'impiego in nomina non appena il dipendente

viene naturalizzato. L'acquisizione della cittadinanza svizzera non determina

la trasformazione immediata del rapporto d'impiego. Il municipio deve comunque

emanare una decisione formale. Non deve tuttavia attendere che il dipendente

straniero, dopo essere diventato svizzero, solleciti espressamente la

trasformazione dell'incarico in nomina. Deve agire d'ufficio, conferendogliela

con effetto al momento in cui l'impedimento alla nomina è venuto a cadere. Non

può mantenere in essere un rapporto d'impiego che a seguito della concessione

della cittadinanza svizzera non risponde più alla prima delle due ipotesi

previste dall'art. 5 cpv. 1 ROD per il conferimento di un incarico per funzione

stabile. Se il municipio omette di provvedervi con la necessaria sollecitudine,

il comune non può trarre vantaggio dalla sua inadempienza. In caso di disdetta

del rapporto d'impiego, il dipendente va trattato come se fosse nominato, anche

se dal profilo formale il suo statuto è rimasto quello di incaricato a tempo

indeterminato.

4. 4.1.

Secondo l'art. 2 ALC, in conformità delle disposizioni degli Allegati I, II e

III, i cittadini di una parte contraente che soggiornano legalmente sul

territorio di un'altra parte contraente non sono oggetto, nell'applicazione di

dette disposizioni, di alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità. L'art.

4 ALC dispone inoltre che il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività

economica è garantito fatte salve le disposizioni dell'art. 10 ALC e conformemente

alle disposizioni dell'Allegato I ALC. L'art. 7 cpv. 1 lett. a ALC ribadisce

questo concetto che è a sua volta esplicitato all'art. 9 cpv. 1 Allegato I ALC,

secondo cui il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente non può

ricevere sul territorio dell'altra parte contraente, a motivo della propria

cittadinanza, un trattamento diverso da quello riservato ai lavoratori dipendenti

nazionali per quanto riguarda le condizioni di impiego e di lavoro, in

particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione

professionale o ricollocamento se disoccupato.

Il divieto di discriminazione riguarda sia

la discriminazione diretta che quella indiretta, ossia, ogni differenziazione

esplicitamente basata sulla nazionalità così come qualsiasi forma di discriminazione

dissimulata che, a seguito dell'applicazione di altri criteri di distinzione,

porta di fatto al medesimo risultato senza che ciò sia giustificato da

circostanze oggettive (DTF 130 I 26 consid. 3.2; Alvaro Borghi, La libre circulation

des personnes entre la Suisse et l'UE, Ginevra 2010, n. 61 e segg. ad art. 2

ALC, con riferimenti).

4.2. Questi principi soffrono di eccezioni,

in particolare nei confronti di cittadini che intendono esercitare un'attività

dipendente presso la pubblica amministrazione in un posto legato all'esercizio

della pubblica potestà e destinato a tutelare gli interessi generali dello

Stato e o di altre collettività pubbliche (art. 10 Allegato I ALC). La Corte di giustizia, la cui giurisprudenza deve essere tenuta in considerazione dalla Svizzera

(Alvaro Borghi, op. cit., n. 179

ad art. 4), ha considerato ad esempio che professioni nel campo della ricerca,

della sanità, dei trasporti terrestri, delle poste e telecomunicazioni, della

distribuzione d'acqua, gas e elettricità e dell'insegnamento primario e

secondario non comportano una partecipazione diretta o indiretta all'esercizio

della pubblica potestà, né tali funzioni hanno per oggetto la salvaguardia

degli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche e non

possono quindi essere oggetto di restrizioni fondate sulla nazionalità del

lavoratore. Ciò non è invece il caso per impieghi nel settore della difesa

Considerandi

nazionale, della sicurezza interna, delle finanze pubbliche, della giustizia e

degli affari esteri e delle banche centrali, i quali rientrano pertanto nel

campo dell'eccezione di cui all'art. 10 Allegato I ALC (per i numerosi riferimenti

alle decisioni della Corte cfr. Alvaro

Borghi, op. cit., n. 184 e segg. ad art. 4).

4.3

L'entrata in vigore dell'ALC ha reso

necessario l'adattamento della legislazione svizzera, segnatamente, per quanto

qui interessa, in materia di pubblici impieghi. A livello federale, ad esempio,

la legge sul personale, entrata in vigore il 1° gennaio 2001 (LPers; RS

172.220

), con l'abolizione dello statuto del funzionario e del requisito

della nazionalità, contrari al principio di non discriminazione, era già stata

resa conforme al diritto europeo e al contenuto dell'ALC ancor prima della sua

adozione. Nel solco delle eccezioni ammesse dall'art. 10 Allegato I ALC, l'art.

8.

cpv. 3 LPers delega al Consiglio federale la disciplina dei rapporti di

lavoro accessibili solo a persone con la cittadinanza svizzera o a persone che

posseggono esclusivamente la cittadi-

nanza svizzera, se necessario per l'adempimento di compiti di sovranità

nazionale. I Cantoni conoscono invece differenti regolamentazioni per quanto

riguarda l'accesso al pubblico impiego. In Ticino la legge sull'ordinamento

degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 2.5.4.1)

prevede tuttora, al pari del ROD del comune CO 1, il requisito della nazionalità

svizzera per poter beneficiare di una nomina (art. 3 cpv. 1 LORD e art. 5 n. 1

ROD). Le norme di questi due ordinamenti che disciplinano la nomina dei

pubblici dipendenti non sono ancora state adeguate alle disposizioni dell'ALC.

5.

5.1. La ricorrente è una cittadina polacca che risiede nel nostro

paese da oltre trent'anni. Nel 2002 è stata assunta dal comune di CO 1 quale

ausiliaria del personale curante presso gli istituti sociali

comunali con lo statuto di incaricata per funzione

temporanea (art. 13 ROD). L'anno seguente il municipio ha trasformato il suo rapporto

d'impiego in un incarico per funzione stabile a tempo indeterminato (art. 10

cpv. 1 ROD). A quel momento, la ricorrente non poteva essere nominata perché

non aveva la cittadinanza svizzera (art. 5 cpv. 1 lett. a ROD). Lo statuto di

incaricata, conferitole dal municipio nel 2003, era comunque pienamente

conforme al diritto. Non disattendeva in particolare l'art. 7 cpv. 1 lett. a

ALC, poiché il Protocollo relativo all'estensione di tale accordo ai dieci

Stati che avevano aderito all'UE, fra i quali v'era la Polonia, è entrato in vigore soltanto il 1° aprile 2006.

5.2

La ricorrente ha mantenuto il suo

statuto di incaricata a tempo indeterminato anche dopo il 1° aprile 2006. Non

essendo soddisfatto il requisito della cittadinanza svizzera sancito dall'art.

5.

cpv. 1 lett. a ROD, il municipio non ha mai consolidato il rapporto d'impiego

conferendole la nomina. Avendo omesso di rilevare che i dipendenti di Stati

firmatari dell'ALC non possono di principio essere trattati diversamente dai

dipendenti svizzeri a motivo della loro cittadinanza, l'esecutivo comunale non

ha mai fatto capo all'art. 12 cpv. 1 ROD, che gli permette di trasformare in

nomina l'incarico per funzione stabile quando si realizzano i presupposti

mancanti al momento dell'assunzione.

La ricorrente, dal canto suo, non ha mai

sollecitato il municipio a trasformare l'incarico in nomina. È dunque rimasta

incaricata per funzione stabile a tempo indeterminato. È tuttavia certo che se

la ricorrente avesse chiesto al municipio di conferirle la nomina, l'esecutivo

comunale non avrebbe potuto negargliela. La formulazione del'art. 12 cpv. 1 ROD

in termini potestativi non permette di giungere a diversa conclusione. Ove il

requisito mancante per il conferimento della nomina è costituito dalla

cittadinanza svizzera, il municipio è in effetti tenuto a consolidare d'ufficio

il rapporto d'impiego non appena l'impedimento alla nomina viene a cadere a

seguito della naturalizzazione. A differenza dei casi in cui il conferimento

dell'incarico è dovuto alla mancanza di un requisito attitudinale (art. 5 cpv.

1.

lett. d e 12 cpv. 2 ROD), nei casi di naturalizzazione di dipendenti incaricati

perché stranieri, quando l'impedimento alla nomina viene a cadere il municipio

non deve esperire alcuna valutazione. Deve unicamente prendere atto della

concessione della cittadinanza svizzera e trasformare l'incarico in nomina.

5.3

La ricorrente non è diventata cittadina

svizzera. È rimasta cittadina polacca. A partire dal 1° aprile 2006, data in

cui è entrato in vigore il Protocollo relativo all'estensione dell'ALC ai dieci

Stati che avevano aderito all'UE, il municipio avrebbe tuttavia dovuto adeguare

il rapporto d'impiego, trasformando l'incarico in nomina, come se la ricorrente

fosse stata naturalizzata. Nemmeno il municipio nega che se fosse diventata

cittadina svizzera la ricorrente sarebbe stata nominata. La mancanza della

cittadinanza svizzera che nel 2003 aveva determinato il conferimento dell'incarico

invece che della nomina non poteva più costituire un valido impedimento alla

trasformazione del rapporto d'impiego. Lo escludono gli art. 7 cpv. 1 lett. a

ALC e 9 Allegato I ALC, che vietano di riservare al lavoratore

dipendente cittadino di una parte contraente sul territorio dell'altra parte

contraente, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da

quello riservato ai lavoratori dipendenti nazionali per quanto riguarda le

condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione,

licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato. Non avendo concesso alla ricorrente il medesimo trattamento che

avrebbe concesso ad un dipendente incaricato siccome straniero che fosse nel

frattempo diventato svizzero, il municipio si è reso inadempiente.

5.4

La ricorrente non chiede di essere

nominata. Richiamandosi alle disposizioni dell'ALC sopra menzionate, essa

contesta la disdetta, siccome pronunciata senza tener conto delle disposizioni

applicabili ai dipendenti nominati. La censura è fondata a prescindere dal

fatto che la nomina non le sia mai stata formalmente conferita.

Il municipio non può in effetti prevalersi

del fatto di non aver sinora formalmente adeguato il rapporto d'impiego

mediante conferimento della nomina per continuare a riservare alla ricorrente

il trattamento spettante ai dipendenti incaricati per funzione stabile.

L'omissione non è invero imputabile alla ricorrente, ma al comune in quanto

datore di lavoro. Spetta dunque al comune sopportare le conseguenze della sua inadempienza.

Non può sottrarvisi, rimproverandole di non aver mai chiesto la naturalizzazione.

L'acquisizione della cittadinanza svizzera non avrebbe d'altronde conferito

alla ricorrente maggiori diritti di quelli che le devono comunque essere riconosciuti

in quanto cittadina di uno Stato firmatario dell'ALC. Ad essa va in particolare

riconosciuto il medesimo trattamento che verrebbe riservato ad un dipendente

incaricato siccome straniero, che dopo essere diventato svizzero venisse

licenziato senza aver ottenuto la trasformazione dell'incarico in nomina.

6.

6.1. Visto

quanto precede, il ricorso deve dunque essere parzialmente accolto già per

questi motivi, senza che si renda necessario esaminare le ulteriori censure ricorsuali,

in particolare quelle relative alla legittimità dei motivi di disdetta addotti

dal municipio. La decisione impugnata va pertanto annullata unitamente a quella

municipale che ha protetto. La causa viene rinviata al municipio affinché dia

semmai avvio alla procedura di disdetta del rapporto di lavoro della ricorrente

nel rispetto degli art. 86 e 87 ROD e con il riconoscimento di tutti i vantaggi

patrimoniali previsti per i dipendenti nominati, in particolare dell'indennità

di uscita secondo l'art. 88 ROD.

6.2

Non si

preleva tassa di giustizia (art. 28 LPamm). Le ripetibili di entrambe le sedi

sono poste a carico del comune secondo soccombenza (art. 31 LPamm). La domanda

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio diviene dal canto suo priva

di oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. le

decisioni 19 ottobre 2010 (n. 5292) del Consiglio di Stato e 13 agosto 2010 del

comune CO 1 sono annullate;

1.2. l'incarto

è rinviato al comune di CO 1 per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. La domanda

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio diviene priva di oggetto.

3. Non si

preleva tassa di giustizia. Il comune di CO 1 è tenuto a rifondere alla ricorrente

l'importo di fr. 3'000.- per ripetibili di entrambe le sedi.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Lucerna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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