52.2010.453
Rilascio di un permesso di dimora per ballerine extra CE/AELS
25 febbraio 2011Italiano22 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
52.2010.453
Data decisione, Autorità:
25.02.2011, TRAM
Titolo:
Rilascio di un permesso di dimora per ballerine extra CE/AELS
COMPETENZA
LEGITTIMAZIONE
LIBERTÀ ECONOMICA
NOZIONE O DEFINIZIONE DI DECISIONE AMMINISTRATIVA
PARITÀ DI TRATTAMENTO
PARITÀ ED EQUITÀ DI TRATTAMENTO
PERMESSO DI DIMORA
POTERE COGNITIVO
POTERE D'ESAME
UGUAGLIANZA GIURIDICA
art. 8 COST
art. 27 COST
art. 121 COST
art. 2 LALPS
art. 30 cpv. 1 let. d LFSTR
art. 34 OASA
Incarto n.
52.2010.453
Lugano
25 febbraio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina, Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 novembre 2010 di
RI 1
RI 2
(composto da __________);
RI 3
(composto da __________);
RI 4
tutti patrocinati da: avv. PA 1,
contro
le decisioni 19 novembre 2010 (SIMIC 16433680- 15951003-5880770-5312006-7174917-2839175
e SIMIC 15951100-16433724) con cui la Sezione della popolazione del Dipartimento
delle istituzioni ha respinto la domanda della RI 1 (__________), __________,
volta ad ottenere il rilascio di un permesso di dimora per ballerine (L) in
favore di __________ (componenti del balletto RI 2) e di __________ (componenti
del RI 3);
viste le risposte:
- 7 dicembre 2010 del
Consiglio di Stato;
- 16 dicembre 2010 della
Sezione della popolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 7
settembre 2010, la RI 1 ha chiesto al Servizio regionale degli stranieri di __________
il rilascio di un permesso di dimora per ballerine a __________ (componenti del
balletto RI 2), __________ (componenti del RI 3), di cittadinanza ucraina, per
esibirsi durante il mese di ottobre 2010 presso il __________.
Due giorni più tardi, il Servizio regionale
degli stranieri ha comunicato al __________ di non poter incamerare le predette
istanze a seguito della risoluzione del 9 marzo precedente (n. 1066), con cui
il Consiglio di Stato aveva deciso di non rilasciare più siffatti permessi a
decorrere dal 1° ottobre 2010 a cittadini di Stati
terzi che si producono come ballerine di cabaret o come balletti, ritenuto che tale genere di autorizzazioni era sovente utilizzato
per mascherare delle attività legate all'esercizio della prostituzione.
b. Contro questa decisione, il 20 settembre
2010 la RI 1, il balletto RI 2, il RI 3 e la RI 4 si sono aggravate davanti al
Consiglio di Stato, eccependo, tra le altre cose, la competenza del Servizio
regionale degli stranieri ad evadere la richiesta. Essendosi già espresso su
tale problematica nell'ambito della propria risoluzione n. 1066 del 9 marzo
2010, il Governo ha trasmesso l'impugnativa al Tribunale cantonale amministrativo
per evasione.
Con sentenza 3 novembre 2010 (n.
52.2010.380), il Tribunale cantonale amministrativo ha accolto il gravame, in
quanto la domanda di rilascio di un permesso di dimora per ballerine doveva
essere decisa dall'Ufficio della migrazione della Sezione della popolazione del
Dipartimento delle istituzioni, autorità competente in materia, e le ha quindi
trasmesso gli atti affinché decidesse la domanda 7 settembre 2010 della RI 1.
c. Con separate decisioni del 19 novembre 2010, l'Ufficio della migrazione ha respinto la predetta domanda, sulla base della menzionata
risoluzione 9 marzo 2010 (n. 1066) del Consiglio di Stato.
B. Contro le
predette decisioni dipartimentali, la RI 1, il balletto RI 2, il RI 3 e RI 4 si
aggravano ora dinnanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento
e postulando, nel merito e con istanza superprovvisionale e provvisionale pedissequa
al gravame, di permettere a __________ di svolgere la loro attività lavorativa
a partire dal 1° dicembre 2010.
In sostanza, essi ritengono le decisioni
dipartimentali impugnate, che si fondano sulla risoluzione governativa del 9
marzo 2010, carenti di base legale, contrarie alla libertà economica, lesive
del principio del divieto di discriminazione e delle norme sul razzismo, sproporzionate
e arbitrarie.
C. All'accoglimento
del gravame si oppone il dipartimento con argomenti di cui si dirà
eventualmente in seguito, mentre il Consiglio di Stato, richiamando il suo
obbligo di astensione menzionato in precedenza, non prende posizione sull'impugnativa.
D. Con decreto
30 novembre 2010, il Giudice delegato di questo Tribunale preposto alla causa
ha respinto la domanda supercautelare dei ricorrenti volta a permettere agli artisti
menzionati di svolgere la loro attività lavorativa a partire dal 1° dicembre
2010.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sul presente gravame
è data attraverso l'istituto del ricorso diretto (Sprungrekurs; RtiD
II-2007 n. 7), in virtù dei motivi esposti nella sentenza 3 novembre 2010 di
questa Corte (n. 52.2010.380), cui si rinvia per brevità, a seguito dell'astensione
del Consiglio di Stato. A torto quindi l'autorità dipartimentale ha indicato
che contro le sue decisioni era dato ricorso all'autorità governativa.
Il gravame è inoltre tempestivo (art. 46
cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966;
LPamm; RL 3.3.1.1).
Ci si può chiedere se la RI 4 abbia qualità per agire (art. 43 LPamm), ritenuto
che il provvedimento impugnato tocca soltanto una parte dei membri di tale
associazione. Il quesito non necessita tuttavia di essere esaminato, ritenuto
che la legittimazione a ricorrere degli altri ricorrenti, la RI 1 e i membri
dei gruppi RI 2 e RI 3, in quanto lesi direttamente nei loro legittimi
interessi, è indiscutibilmente certa. Entro questi limiti, il gravame è
pertanto ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non è necessario infatti procedere all'assunzione
dei mezzi di prova notificati dai ricorrenti (richiamo degli incarti che li concernono
presso diverse autorità federali, cantonali e comunali, nonché della mozione
Savoia inerente alla regolarizzazione in Ticino delle prostitute extracomunitarie
irregolari), in quanto non apporterebbero a questo Tribunale ulteriori elementi
determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere. Per quanto riguarda invece
la richiesta degli insorgenti di essere personalmente sentiti, giova ricordare
che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alla parte il
diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far
valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117
II 132 consid. 3b; Adelio Scolari,
Diritto amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo
2002, n. 494).
2. 2.1.
Secondo l'art. 3 cpv. 1 primo periodo della legge federale sugli stranieri del
16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), l'ammissione in Svizzera di uno straniero
che esercita un'attività lucrativa è subordinata all'interesse dell'economia
svizzera; sono determinanti le opportunità di integrazione duratura nel mercato
svizzero del lavoro e nel contesto sociale e sociopolitico. Lo straniero, soggiunge il capoverso 2 della
medesima norma, è inoltre ammesso in Svizzera se impegni di diritto
internazionale pubblico, motivi umanitari o la ricostituzione dell'unione
familiare lo esigono.
Lo straniero che intende esercitare un'attività
lucrativa in Svizzera necessita di un permesso, indipendentemente dalla durata
del soggiorno (art. 11 cpv. 1 LStr). Per soggiorni di un anno al massimo, è
rilasciato un permesso di breve durata (art. 32 cpv. 1 LStr). In linea di
principio, il permesso di soggiorno di breve durata o di dimora per esercitare
un'attività lucrativa può essere rilasciato soltanto a quadri, specialisti e ad
altri lavoratori qualificati (art. 23 cpv. 1 LStr).
2.2. È possibile derogare alle testé menzionate condizioni d'ammissione, al fine di proteggere
le persone particolarmente esposte al pericolo di sfruttamento nel contesto
della loro attività lucrativa (art. 30 cpv. 1 lett. d
LStr).
In questo senso, l'art. 34 cpv. 1 dell'ordinanza
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA;
RS 142.201) dispone che un artista
di cabaret straniero può ottenere un permesso di soggiorno di breve durata
soltanto se: (a) ha almeno 20 anni; (b) può
provare di aver ottenuto un ingaggio in Svizzera per almeno quattro mesi
consecutivi; (c) il suo collocamento avviene grazie a un'organizzazione
autorizzata in virtù della legge federale sul collocamento e il personale a
prestito del 6 ottobre 1989 (LC; RS 823.11). I
Cantoni, soggiunge il capoverso 2 della medesima norma, possono rilasciare a questa
categoria di artisti un permesso di soggiorno di breve durata per otto mesi al
massimo nell'arco di un anno civile.
3. 3.1. Nel
caso di specie, oggetto dell'impugnativa inoltrata dai ricorrenti è la decisione
con cui il 19 novembre 2010 la Sezione della popolazione ha respinto la domanda
della RI 1 volta ad ottenere il rilascio di un permesso di dimora per ballerine
(L) in favore di __________. L'autorità ha motivato il proprio diniego fondandosi
sulla risoluzione governativa n. 1066 del 9 marzo 2010, con la quale il
Consiglio di Stato - ritenendo che il permesso di dimora temporaneo (L) per
ballerine (artiste) di cabaret provenienti da Stati terzi (successivamente
modificato in attestato di lavoro a seguito dell'entrata in Svizzera nello
spazio Schengen) era sovente utilizzato per mascherare delle attività legate
all'esercizio della prostituzione - aveva disposto quanto segue:
"1. A far tempo dal 1° ottobre 2010 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni
non rilascia più un attestato di lavoro per persone straniere di Stati terzi
che si producono come ballerine di cabaret o come balletti.
2. Rimangono
invariate le procedure riguardanti le persone straniere UE-27/AELS che si
producono come ballerine di cabaret o come balletti.
3. La polizia
cantonale è incaricata di monitorare per la durata di due anni le conseguenze
di questa decisione nell'ambito del fenomeno della prostituzione e della tratta
degli esseri umani e di allestire un rapporto per il Consiglio di Stato entro
il 31 dicembre 2012.
4. Il Consiglio
di Stato si riserva di rivedere la presente decisione dopo esame del rapporto
di cui al punto precedente.
5. La Sezione
della popolazione informa della decisione i gestori dei locali notturni interessati".
Emanando queste disposizioni, l'Esecutivo
cantonale ha inteso privilegiare il principio della legalità sull'interesse
economico dei gestori dei locali notturni, ritenuto pure come l'estensione
della libera circolazione delle persone permetta comunque alle agenzie di
collocamento attive nel settore e ai locali notturni di assumere della cittadine
dell'UE-27/AELS le quali, contrariamente a quelle provenienti da Stati terzi, beneficiano
della mobilità geografica e professionale e possono pertanto meglio sottrarsi
allo sfruttamento e alla tratta di esseri umani. Esso si è inoltre appoggiato sul
fatto che un simile indirizzo era già stato intrapreso in altri otto Cantoni -
Zugo, Appenzello esterno, San Gallo, Appenzello interno, Turgovia, Vallese,
Vaud e Giura - ai quali si sono in seguito aggiunti Friburgo, Svitto e Glarona.
3.2. Le censure sollevate dagli insorgenti
sono rivolte essenzialmente contro la menzionata risoluzione del Consiglio di
Stato, su cui si fondano le decisioni dipartimentali qui impugnate.
Ora, alla luce del suo contenuto, detto atto
governativo va in sostanza equiparato ad una cosiddetta
direttiva o ordinanza amministrativa. Si tratta in effetti di una risoluzione
che enuncia delle regole generali e astratte, le quali, pur non avendo di principio
forza di legge e non essendo suscettibili di fondare diritti ed obblighi dei
cittadini, sono comunque vincolanti per l'amministrazione, ma non per gli
amministrati o i Tribunali (DTF 128 I 167 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2b).
Le direttive (o ordinanze) amministrative sono infatti sostanzialmente volte ad
assicurare un'interpretazione ed un'applicazione uniforme delle prescrizioni
legali da parte dell'apparato amministrativo, specie sotto il profilo della
sicurezza del diritto e della parità di trattamento (Adelio Scolari, op. cit., n. 129 con numerosi riferimenti). Trattandosi
di atti governativi di portata astratta e generale che non possono essere
considerati alla stregua di una decisione ai sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre
1968 (PA; RS 172.021), essi non sono suscettibili di essere
direttamente impugnati davanti al Tribunale cantonale amministrativo, al quale
è dunque precluso qualsiasi controllo astratto dei medesimi (STA 52.2008.401–444
dell'8 gennaio 2010, consid. 2 e 3). Nulla impedisce però che un simile esame giudiziario
possa essere effettuato nell'ambito di un ricorso inoltrato contro delle
decisioni volte a disciplinare un rapporto concreto di diritto amministrativo, adottate
in applicazione di dette direttive, come è il caso nella presente fattispecie.
4. I
ricorrenti ritengono innanzitutto che la risoluzione del Consiglio di Stato e,
di riflesso, le decisioni dipartimentali impugnate che ne concretizzano il
contenuto, siano prive di una valida base legale e siano state adottate da un'autorità
incompetente.
4.1. La Confederazione svizzera è competente
ad emanare disposizioni in materia di diritto degli stranieri dal 1925, anno in
cui è stato introdotto, nell'allora vigente Costituzione federale del 29 maggio
1874, l'art. 69ter. Si tratta di una competenza legislativa esaustiva,
attualmente ancorata all'art. 121 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101).
Il legislatore federale ha fatto uso di questa sua prerogativa,
emanando la legge federale del 26 marzo 1931 (LDDS), la quale è poi stata
soppiantata a partire dal 1° gennaio 2008 dalla legge federale sugli stranieri
del 16 dicembre 2005 (LStr). Quest'ultima disciplina in
particolare l'ammissione e la dimora di cittadini (attivi e non attivi) di
Paesi non membri dell'UE/AELS che non soggiacciono al settore dell'asilo. Analogamente
a quanto avveniva sotto la LDDS, la sua applicazione compete per alcuni aspetti
alla Confederazione e per altri ai Cantoni.
4.2. Per quanto qui più interessa, e come esposto
in precedenza (consid. 2.2), i combinati art. 30 cpv. 1 lett. d LStr e 34 OASA
danno ai Cantoni la possibilità di rilasciare dei permessi di soggiorno di
breve durata a favore di cittadini di Stati terzi che intendono svolgere l'attività
di artista di cabaret in Svizzera.
L'art. 85 cpv. 2 OASA precisa infatti che la
decisione preliminare sul rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata
è presa dalle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro, e non è
soggetta ad approvazione da parte dell'Ufficio federale della migrazione (UFM).
Ora, attraverso queste disposizioni il legislatore federale si è limitato a fissare
le condizioni in base alle quali tali permessi possono essere rilasciati, senza
tuttavia istituire alcun diritto a favore del cittadino straniero che ne fa
richiesta. In simili circostanze si deve dunque considerare che i Cantoni non
hanno alcun obbligo di far uso di questo particolare istituto previsto dal
diritto federale, il quale costituisce peraltro un'eccezione piuttosto controversa
al principio, su cui si fonda la LStr (v. art. 23), secondo cui l'ammissione in
Svizzera di persone provenienti da Stati terzi è limitata alla manodopera
qualificata, della quale vi è imperativo bisogno per le necessità dell'economia
(cfr. in proposito: Hanspeter Mock,
La nouvelle loi sur les étrangers et les danseuses de cabaret: une bien
curieuse exception au système binaire d'admission des étrangers, in: AJP/PJA
2003, pagg. 1370 segg., in particolare pag. 1372). In questo contesto il
diritto per i Cantoni, esplicitato anche dalle istruzioni dell'UFM nel settore
degli stranieri (n. 1.2.2, stato al 1° luglio 2009), di adottare in detto ambito
delle disposizioni più restrittive rispetto a quelle previste dal diritto
federale, può dunque legittimamente spingersi sino alla pura e semplice
rinuncia ad avvalersi di questa possibilità e a non più rilasciare simili
permessi, senza che ciò si ponga in contrasto con l'ordinamento di rango superiore.
Disponendo quindi di un ampio margine di
manovra al fine di decidere se concedere o meno tale genere di permessi, i
Cantoni possono adottare, nell'ambito delle loro competenze esecutive, delle
disposizioni volte a disciplinare e ad uniformare l'applicazione della legislazione
federale.
La decisione del Consiglio di Stato che impone alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni di non più rilasciare
a partire dal 1° ottobre 2010 attestati di lavoro per persone straniere di
Stati terzi che si producono come ballerine di cabaret o come balletti in
Ticino al fine di prevenire e combattere gli abusi che si sarebbero verificati
in questo settore nel corso degli ultimi anni, rientra dunque senz'altro nel
vasto novero delle competenze di cui fruiscono i Cantoni per quanto attiene all'applicazione
del diritto federale. Del resto, una simile misura è
stata introdotta da circa la metà dei Cantoni, alcuni dei quali, segnatamente
San Gallo, non rilasciano più permessi ad artisti di cabaret provenienti da Stati
terzi da addirittura oltre dieci anni.
4.3. Per quanto attiene poi più
specificatamente alla competenza del Governo cantonale di adottare simili
misure, occorre rilevare che, giusta l'art. 88 cpv. 1
OASA, i Cantoni designano le autorità competenti per l'esecuzione della LStr e
delle relative ordinanze d'esecuzione nell'ambito di competenza cantonale e
che, nel Cantone Ticino, l'autorità a cui spetta il compito di emanare le disposizioni
di esecuzione e di organizzazione complementari alle normative federali in
materia di persone straniere e a determinare le procedure ed i criteri per le
decisioni sulle istanze volte all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno
o di lavoro è per l'appunto il Consiglio di Stato (art. 2 lett. b e c LALPS).
Tali misure, soprattutto quando sono volte ad uniformare la prassi cantonale
per quanto attiene alla trattazione delle domande di rilascio di determinati
tipi di permesso da parte delle competenti autorità cantonali, possono essere
adottate anche sotto forma di semplici istruzioni o direttive amministrative. A
questo scopo non è necessaria una specifica base legale in senso formale che autorizzi
l'Esecutivo ad agire in questo modo, ritenuto comunque che, con tutta evidenza,
esso non può uscire dal quadro giuridico stabilito dalle norme di riferimento di
rango superiore.
Pacifica risulta poi la competenza dell'Ufficio
della migrazione della Sezione della popolazione del Dipartimento delle
istituzioni a statuire sul rilascio o meno del permesso litigioso (art. 2 cpv.
1 lett. a del regolamento alla LALPS del 23 giugno 2009; RLALPS; RL 1.2.2.1.1).
4.4. Ne discende dunque che, su questo
punto, le censure sollevate dagli insorgenti si rivelano infondate.
5. 5.1. I
ricorrenti rilevano che le misure adottate il 9 marzo 2010 dal Consiglio di Stato,
e fatte proprie dal dipartimento attraverso le decisioni qui impugnate, concernerebbero
esclusivamente le persone di sesso femminile, tralasciando quindi appositamente
gli uomini e i transessuali, motivo per cui il divieto fatto indiscriminatamente
a tutte le donne extracomunitarie di svolgere l'attività di ballerina costituirebbe
una violazione sia dell'art. 8 cpv. 3 Cost, che garantisce l'uguaglianza
giuridica tra uomo e donna in ambito lavorativo, sia della Convenzione delle
Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti
della donna del 18 dicembre 1979 (RS 0.108).
5.2. La tesi non può essere condivisa. La risoluzione governativa in parola (pto 1), riferendosi genericamente
alle "persone straniere di Stati terzi che si producono come ballerine
di cabaret o come balletti", si rivolge infatti senza ombra di
dubbio ai cittadini extracomunitari di ogni sesso. Se non fosse stato il caso,
il Consiglio di Stato avrebbe indicato espressamente che la decisione concerneva
unicamente le persone di sesso femminile.
Va peraltro osservato, per completezza, che
la dizione femminile per tale genere di attività è generalmente ammessa nella pratica, ritenuto che è solitamente esercitata da donne (Felix Klaus, Ausländische
Personen als Arbeitnehmende, in Peter Uebersax e altri (curatori),
Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. 17.136).
La censura è pertanto priva di qualsiasi fondamento
e come tale deve essere disattesa.
6. I
ricorrenti ritengono inoltre che le decisioni con cui il dipartimento ha negato
loro il permesso richiesto violi la libertà economica, garantita dall'art. 27
Cost. e siano lesive sotto questo profilo del principio della proporzionalità,
in quanto il divieto di impiegare artisti extracomunitari enunciato dal Governo
non sarebbe atto a perseguire gli scopi di ordine pubblico che il provvedimento
in questione si propone di raggiungere.
6.1. La libertà
economica, garantita dall'art. 27 Cost., include in particolare il
libero accesso ad un'attività economica privata ed il suo esercizio (cpv. 2).
Essa protegge ogni attività economica privata esercitata a titolo professionale
e volta al conseguimento di un guadagno o di un reddito (DTF 132 I 97 consid.
2.1; 131 I 133 consid. 4). Come ogni libertà fondamentale, anche la libertà economica
non è però assoluta, ma può essere soggetta a limitazioni. Giusta l'art. 36
Cost., le restrizioni devono avere una base legale (cpv. 1), essere
giustificate da un interesse pubblico o dalla protezione di diritti
fondamentali altrui (cpv. 2), essere proporzionate allo scopo (cpv. 3) e
rispettare il diritto fondamentale nella sua essenza (cpv. 4). La
proporzionalità dev'essere data a livello dei contenuti della norma stessa.
Nella misura in cui essa conferisce all'autorità un determinato potere di
apprezzamento, proporzionale deve però essere la sua applicazione al caso concreto
(Pierre Moor, Droit administratif,
vol. I, Berna 1994, pag. 417; Paul Richli,
Grundriss des schweizerischen Wirtschaftsverfassungsrechts, Basilea 2007, pag.
95 e segg.).
6.2. Gli
insorgenti non possono richiamarsi alla garanzia costituzionale in parola. In
effetti, come ha già avuto occasione di considerare il Tribunale federale,
soltanto lo straniero domiciliato in Svizzera e colui che è al beneficio di un
permesso di dimora - quest'ultimo nel caso in cui non è sottoposto alle misure
restrittive di polizia degli stranieri e dispone di un diritto certo al rinnovo
della sua autorizzazione di soggiorno sulla base della legislazione federale o
internazionale - possono invocare tale principio (DTF 125 I 182; 123 I 19, 212;
Andreas Auer/Giorgio Malinverni/ Michel
Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berna 2000, vol. II, n. 636
segg.; Alain Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in: RDAF 53/1997 pag. 345; v. anche Philipp
Gremper, Auslädische Personen als selbstständig Erwerbende, in Peter
Uebersax e altri (curatori), Ausländerrecht, 2a ed. 2009, n. 18.8).
Ora, nel
caso in esame è pacifico che __________ non adempiono queste condizioni, in
quanto cittadini stranieri che non dispongono di un permesso di soggiorno e che
nemmeno beneficiano di un diritto al rilascio di un permesso di dimora temporaneo
per esercitare la loro attività di artisti di cabaret. Di riflesso, nemmeno la RI
1, in qualità di loro datrice di lavoro, può invocare in concreto la suddetta garanzia
costituzionale (DTF 114 Ia 307). Abbondanzialmente occorre comunque rilevare
che la decisione del Consiglio di Stato, di non più rilasciare attestati di
lavoro a persone straniere di Stati terzi che si
producono come ballerine di cabaret non incide più di quel tanto sull'attività
dei locali notturni che impiegano usualmente questa categoria di persone. Infatti l'Accordo sulla libera circolazione delle persone permette
comunque alle agenzie di collocamento attive nel settore e a detti esercizi
pubblici di assumere cittadini dell'UE-27/AELS per questo genere di spettacoli,
per cui ai medesimi è comunque garantita la possibilità di attingere da un vasto
bacino di lavoratrici e lavoratori.
7. Secondo i
ricorrenti, le controverse risoluzioni darebbero luogo ad una disparità di
trattamento tra artisti comunitari da un lato e gruppi composti da artisti extracomunitari
od extraeuropei dall'altro.
7.1. Per prassi costante, il principio della
parità di trattamento, garantito in termini generali dall'art. 8 cpv. 1 Cost.,
non permette di fare, tra casi simili, delle distinzioni che nessun fatto
importante giustifica o di sottoporre ad un regime identico situazioni che
presentano tra di loro delle differenze rilevanti e di natura tale da rendere necessario
un trattamento diverso. Le situazioni paragonate non devono necessariamente
essere identiche sotto ogni aspetto; la loro similitudine va stabilita per quel
che riguarda i fatti pertinenti per la decisione da prendere (DTF 129 I 113 consid.
5.1; 125 II 345 consid. 10b; 124 II 193 consid. 8d/aa; 121 I 104 consid.
4a; RDAT I-1997 n. 10 consid. 3a; Jörg Paul Müller,
Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991, 2. ed. pag.
239; Beatrice Weber-Dürler, Zum
Anspruch auf Gleichbehandlung in der Rechtsanwendung, ZBl 2004, pag. 1 segg.).
7.2. In virtù dei rapporti economici
particolarmente stretti tra la Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi
Stati membri, regolamentati dall'Accordo sulla libera circolazione delle
persone (ALC; RS 0.142.112.681), l'ordinamento giuridico federale prevede, segnatamente
nell'ambito dell'ammissione di manodopera straniera, delle distinzioni tra i
cittadini comunitari ed extracomunitari. In siffatte circostanze, nella misura
in cui uno straniero non può prevalersi a causa della sua nazionalità di un diritto
sgorgante da un trattato internazionale o dalla legislazione interna per ottenere
un permesso di dimora per svolgere un'attività lucrativa in Svizzera, l'autorità
amministrativa è legittimata a trattarlo in modo diverso da chi invece un
simile diritto lo possiede, senza con questo incorrere in una violazione del
principio di uguaglianza. Per quanto concerne poi la particolare situazione
evocata dagli insorgenti in cui verrebbero a trovarsi i gruppi misti d'artisti,
composti da cittadini comunitari ed extracomunitari, va detto che la questione
non tocca la presente vertenza, motivo per cui non è necessario chinarsi su
tale ipotetica evenienza.
8. Infine, la
tesi degli insorgenti, secondo cui le istruzioni impartite il 9 marzo 2010 dal
Consiglio di Stato alla Sezione della popolazione violerebbero le norme sul
razzismo perché colpirebbero indiscriminatamente tutte le ballerine professioniste
extracomunitarie di sesso femminile, equiparandole a delle prostitute, e tutti
Fatti
i locali seri che da anni fanno del varietà, confondendoli come postriboli, è chiaramente
fuorviante e non merita pertanto di ulteriore disamina, in quanto frutto di una
interpretazione soggettiva e distorta delle disposizioni in questione. Va
comunque osservato che nell'ambito della Convenzione internazionale sull'eliminazione
di ogni forma di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965 (RS 0.104),
la Svizzera ha formulato una riserva concernente il diritto di applicare le proprie disposizioni
legali concernenti l'ammissione degli stranieri sul mercato del lavoro elvetico,
motivo per cui anche sotto questo profilo non è dato di vedere in che modo le
autorità inferiori, applicando al caso concreto le norme previste in materia
Considerandi
dalla legislazione federale, abbiano potuto violare le suddette disposizioni convenzionali
per avere negato il rilascio dei permessi richiesti, semplicemente perché si
sono fondate su considerazioni dipendenti dalla nazionalità degli istanti.
9.
In esito
alle considerazioni che precedono, si deve pertanto concludere che le querelate
risoluzioni dipartimentali sono state adottate in esito ad una corretta applicazione
delle disposizioni legali determinanti. Di conseguenza, nella misura in cui è ricevibile,
il ricorso dev'essere respinto con conseguente conferma delle decisioni impugnate.
La tassa e le spese
di giustizia sono a carico dei ricorrenti, in quanto soccombenti, in parti uguali
e con vincolo di solidarietà (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 8, 27,
121 Cost.; 3, 11, 30 cpv. 1 lett. d, 96 LStr; 32, 34 cpv. 1, 85, 88 OASA;
2, 10 LALPS; 2 RLALPS; 3,
18, 43, 46, 60, 61 LPamm e le convenzioni internazionali
sopra ricordate;
dichiara
e pronuncia:
1. In quanto
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. Tassa e
spese di giustizia, per complessivi fr. 1'600.–, sono a carico dei ricorrenti
in parti uguali, con vincolo di solidarietà.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;
LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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