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Decisione

52.2010.453

Rilascio di un permesso di dimora per ballerine extra CE/AELS

25 febbraio 2011Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i locali seri che da anni fanno del varietà, confondendoli come postriboli, è chiaramente

fuorviante e non merita pertanto di ulteriore disamina, in quanto frutto di una

interpretazione soggettiva e distorta delle disposizioni in questione. Va

comunque osservato che nell'ambito della Convenzione internazionale sull'eliminazione

di ogni forma di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965 (RS 0.104),

la Svizzera ha formulato una riserva concernente il diritto di applicare le proprie disposizioni

legali concernenti l'ammissione degli stranieri sul mercato del lavoro elvetico,

motivo per cui anche sotto questo profilo non è dato di vedere in che modo le

autorità inferiori, applicando al caso concreto le norme previste in materia

Considerandi

dalla legislazione federale, abbiano potuto violare le suddette disposizioni convenzionali

per avere negato il rilascio dei permessi richiesti, semplicemente perché si

sono fondate su considerazioni dipendenti dalla nazionalità degli istanti.

9.

In esito

alle considerazioni che precedono, si deve pertanto concludere che le querelate

risoluzioni dipartimentali sono state adottate in esito ad una corretta applicazione

delle disposizioni legali determinanti. Di conseguenza, nella misura in cui è ricevibile,

il ricorso dev'essere respinto con conseguente conferma delle decisioni impugnate.

La tassa e le spese

di giustizia sono a carico dei ricorrenti, in quanto soccombenti, in parti uguali

e con vincolo di solidarietà (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8, 27,

121 Cost.; 3, 11, 30 cpv. 1 lett. d, 96 LStr; 32, 34 cpv. 1, 85, 88 OASA;

2, 10 LALPS; 2 RLALPS; 3,

18, 43, 46, 60, 61 LPamm e le convenzioni internazionali

sopra ricordate;

dichiara

e pronuncia:

1. In quanto

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Tassa e

spese di giustizia, per complessivi fr. 1'600.–, sono a carico dei ricorrenti

in parti uguali, con vincolo di solidarietà.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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