52.2010.466
Permesso di dimora per motivi di studio
5 agosto 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
52.2010.466
Data decisione, Autorità:
05.08.2011, TRAM
Titolo:
Permesso di dimora per motivi di studio
PERMESSO DI DIMORA
RINNOVO
art. 8 let. b LAVV
art. 27 LFSTR
art. 96 LFSTR
art. 23 OASA
art. 24 OASA
art. 39 OASA
art. 42 OASA
art. 47 OASA
Incarto n.
52.2010.466
Lugano
5 agosto 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina, Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 2 dicembre 2010 di
RI 1
contro
la risoluzione 16 novembre 2010 (n. 5823) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 21 luglio 2010 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
della popolazione, in materia di rifiuto di rinnovo di un permesso di dimora
per motivi di studio;
viste le risposte:
- 21 dicembre 2010 del
Consiglio di Stato;
- 27 dicembre 2010 della Sezione
della popolazione;
letti ed esaminati gli atti;
esperita un'istruttoria;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Entrata la
prima volta in Svizzera il 2 novembre 1995, la cittadina ivoriana RI 1 (1984) ha
ottenuto nel nostro Paese diversi permessi di soggiorno per motivi di studio,
dapprima temporanei (L) e, dal 1999, di dimora annuale (B), per frequentare nel
nostro Cantone la scuola media, successivamente, il liceo presso istituti
privati, rientrando in Patria alla fine di ogni anno scolastico.
Nell'estate 2003, essa si è iscritta all'Università
di __________. Per permetterle di frequentare i corsi presso la locale facoltà
di diritto e previa approvazione dell'Ufficio federale della migrazione (UFM),
la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha continuato a
rinnovarle il permesso di dimora per motivi di studio, l'ultima volta, fino al
30 giugno 2010.
Nel marzo 2009, essa ha presentato presso il
comune di __________ una domanda volta a ottenere la cittadinanza svizzera.
B. a.
Conseguito il master in diritto, nell'estate 2010 RI 1 ha chiesto alla Sezione della popolazione il rinnovo del proprio permesso di dimora per poter
ottenere il master in management sempre presso l'università di __________.
Formazione, questa, prevista per la durata di tre anni.
b. Con decisione 21 luglio 2010, la Sezione della popolazione
ha respinto la sua domanda e le ha fissato un termine con scadenza il 31 agosto
2010 per lasciare il territorio elvetico.
L'autorità dipartimentale ha rilevato come l'interessata
avesse indicato che avrebbe terminato gli studi in diritto nel luglio 2010 e
come nel 2008 l'UFM le avesse concesso un'ultima proroga del permesso soltanto
per questo motivo. Ha quindi ritenuto che l'iscrizione ad un ulteriore master
non potesse essere considerata quale logica continuazione degli studi. La
decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 27, 96 della legge federale del
16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), 6 cpv. 2, 23 e 24 dell'ordinanza
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA;
RS 142.201).
C. a. Contro
la decisione dipartimentale RI 1 è insorta dinnanzi al Consiglio di Stato,
chiedendogli di annullarla e di rilasciarle un'autorizzazione di soggiorno. In
sostanza, essa ha indicato di volere iscriversi alla pratica legale e frequentare
l'alunnato giudiziario in Ticino, e ha posto in evidenza che ha pendente una
domanda di naturalizzazione svizzera.
b. Con giudizio 16 novembre 2010 il
Consiglio di Stato ha respinto il ricorso e confermato la suddetta risoluzione
dipartimentale.
Dopo avere considerato che la ricorrente non
ha alcun diritto al rinnovo del suo permesso di dimora per motivi di studio, l'Esecutivo
cantonale ha considerato come essa avesse già potuto soggiornare a tale scopo
nel nostro Paese per ben 12 anni. Il Governo le ha inoltre rimproverato il fatto che iscrivendosi ora alla
pratica legale per il conseguimento del brevetto di avvocato, allorquando
dinnanzi al dipartimento aveva chiesto un permesso per conseguire il master in
management, essa aveva messo le autorità competenti in materia di stranieri
dinnanzi al fatto compiuto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto comunque che la
frequentazione dell'alunnato giudiziario non fosse in ogni caso un motivo valido
per concederle una deroga alla durata
massima di otto anni prevista per i corsi di formazione o di perfezionamento, e questo anche se si considerasse la pratica legale quale continuazione
logica degli studi in diritto.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del
suo permesso di dimora per motivi di studio. In via del tutto subordinata, postula
di essere autorizzata a soggiornare nel nostro Paese fino a che non verrà decisa
la sua domanda di naturalizzazione.
La ricorrente, la quale non contesta di non
avere un diritto al rinnovo del permesso di dimora per motivi di studio, sostiene
che l'alunnato giudiziario costituisce un logico completamento del percorso
formativo dello studente in diritto e che a questo titolo può inserirsi nella
deroga prevista a tale scopo dall'art. 23 cpv. 3 OASA.
Rileva che pure gli art. 19 e 42 cpv. 2 e 3 OASA prevedono la possibilità per i
praticanti di ottenere un permesso di soggiorno per il proseguimento degli
studi di perfezionamento. Ma anche se l'alunnato giudiziario non fosse
considerato quale proseguimento della formazione bensì come attività lucrativa,
soggiunge la ricorrente, gli art. 39 e 47 OASA prevedono comunque la possibilità
per gli stranieri, che hanno concluso gli studi in Svizzera, di ottenere un
permesso di soggiorno.
Contesta inoltre di avere messo le autorità
davanti al fatto compiuto e sottolinea di essersi sempre comportata
correttamente, attenendosi sempre a quanto richiesto dall'autorità dipartimentale
per poter studiare in Svizzera. Critica infine il Consiglio di Stato per non
aver tenuto conto che attualmente ha pendente una domanda di naturalizzazione.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato, senza
formulare osservazioni.
F. Degli
accertamenti esperiti per determinare a che stadio si trova la procedura di naturalizzazione
dell'insorgente, e della presa di posizione della parti in causa in merito a
tale atto istruttorio, si dirà per quanto necessario nell'ambito dei
considerandi in diritto.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a della legge di
applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno
1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46
cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966
(LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a
ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito in questa
sede dal giudice delegato (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
Va
preliminarmente osservato che nell'ambito dell'istruttoria esperita dal giudice
preposto alla causa, il comune di __________ ha indicato di aver sospeso la procedura
di naturalizzazione svizzera di RI 1 sino alla decisione definitiva in merito
alla sua domanda di rinnovo del permesso di dimora per motivi di studio (v.
scritto 12 aprile 2011 del municipio di __________ al Tribunale cantonale
amministrativo).
3.
3.1. Giusta
l'art. 27 cpv. 1 LStr, lo straniero può essere ammesso in Svizzera per
seguire una formazione o un perfezionamento professionale se: la direzione dell'istituto
scolastico conferma che la formazione o il perfezionamento può essere intrapreso
(a); vi è a disposizione un alloggio conforme ai suoi bisogni (b); dispone dei
mezzi finanziari necessari (c) e la partenza dalla Svizzera appare garantita (d).
Nella sua versione in vigore dal 1° gennaio 2011, l'art. 27 cpv. 1 lett. d LStr prevede che lo straniero deve possedere
il livello di formazione e i requisiti personali necessari per seguire la
formazione o il perfezionamento previsti. Inoltre, secondo l'art. 27 cpv. 3
LStr, la prosecuzione del soggiorno in Svizzera dopo la conclusione o l'interruzione
della formazione o del perfezionamento è retta ora dalle condizioni generali di
ammissione della LStr.
Le condizioni personali (art. 27 cpv. 1
lett. d LStr) sono in particolare adempite, precisa l'art. 23 cpv. 2 OASA, se
non vi sono precedenti soggiorni e procedure di domanda oppure altre circostanze
che lascino presagire che la prevista formazione o il previsto perfezionamento
serva esclusivamente a eludere le disposizioni in materia di ammissione e di
soggiorno degli stranieri. Secondo l'art. 23 cpv. 3 OASA, i corsi di formazione o di perfezionamento sono
autorizzati di regola per una durata massima di otto anni. Sono possibili
deroghe per corsi di formazione o di perfezionamento mirati. Inoltre, giusta l'art. 24 cpv. 2 OASA, il
programma d'insegnamento e la durata della formazione o del perfezionamento
devono essere stabiliti sin dall'inizio.
3.2
La normativa testé esposta non conferisce tuttavia un diritto
al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora per motivi
di studio.
Nella presente fattispecie non esiste inoltre alcun trattato multilaterale o
bilaterale tra la Svizzera e la Costa d'Avorio, da cui potrebbe scaturire un
diritto in tal senso in favore della ricorrente.
Ne discende dunque che le autorità
amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono nell'applicazione
di questa disposizione di un ampio potere discrezionale, che sono tenute ad
esercitare nel rispetto dei principi generali del diritto, nonché tenendo conto
degli interessi pubblici in gioco, delle relazioni personali e del grado d'integrazione
dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStr). Tale margine di apprezzamento può essere
censurato - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando il suo
esercizio integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere e viola il
principio della proporzionalità (cfr. DTF 112 Ib 478).
4.
4.1. Come accennato
in narrativa, RI 1 è giunta in Svizzera il 2 novembre 1995, ottenendo diversi
permessi di soggiorno per motivi di studio per frequentare nel nostro Cantone
la scuola media, in seguito il liceo presso istituti privati, rientrando in
Costa d'Avorio alla fine di ogni anno scolastico. Nell'estate 2003, essa si è
iscritta all'Università di __________. Per tale motivo, le è stato rinnovato il
permesso di dimora per motivi di studio, l'ultima volta, fino al 30 giugno
2010.
Essa ha conseguito il master in diritto nell'estate 2010.
4.2
Considerato che i
corsi di formazione sono autorizzati di regola per una durata massima di otto
anni, RI 1 non poteva quindi invocare la necessità di continuare ulteriormente
gli studi nel nostro Paese, chiedendo un'ulteriore proroga di tre anni del suo
permesso di soggiorno per frequentare, sempre a __________, questa volta i
corsi per conseguire il master in management. A ragione quindi l'autorità
dipartimentale le ha negato il rinnovo del suo permesso di soggiorno.
Dinnanzi al Consiglio di Stato, l'insorgente
ha chiesto invece di rinnovarle la sua autorizzazione di soggiorno per svolgere
nel Cantone Ticino la pratica legale per il conseguimento del brevetto di
avvocato, sostenendo di potersi prevalere a tale scopo della deroga alla durata massima di otto anni prevista per i corsi
di
formazione o di perfezionamento (art. 23 cpv. 3 OASA) in
quanto l'alunnato giudiziario costituirebbe a suo dire un logico completamento del
percorso formativo dello studente in diritto.
La tesi non può essere condivisa. Bisogna in
effetti considerare che la disposizione invocata dalla ricorrente è destinata
ai corsi di formazione o di
perfezionamento mirati. Ora, una laurea in giurisprudenza permette già, in
linea di principio, di inserirsi nel mondo del lavoro, segnatamente come giurista.
La pratica legale non è obbligatoria. Nemmeno la frequentazione dell'alunnato
giudiziario è necessaria, nell'ambito del periodo biennale di praticantato, per
poter sostenere l'esame di capacità per il conseguimento del brevetto di
avvocato (v. art. 8 lett. b della legge sull'avvocatura, del 16 settembre 2002;
Lavv; RL 3.2.1.1).
Neppure l'art. 42 OASA concernente le
deroghe alle condizioni di ammissione relative ai praticanti è applicabile nella presente fattispecie, in quanto presuppone l'esistenza di un accordo con il Paese d'origine della
ricorrente e di convenzioni amministrative bilaterali.
Invano inoltre essa invoca l'applicazione degli
art. 39 e 47 OASA. L'art. 39 OASA, di natura potestativa, concerne solo le
formazioni con pratica obbligatoria, ciò che non è evidentemente il caso nella
presente fattispecie per i motivi appena esposti. Quanto all'art. 47 OASA,
peraltro abrogato il 1° gennaio 2011, esso concerneva gli stranieri che avevano
concluso uno studio in Svizzera e che potevano richiedere un permesso di dimora
se - tra l'altro - l'attività lucrativa rivestiva un elevato interesse scientifico
e serviva in particolare alla ricerca di base o all'applicazione delle nuove tecnologie.
5.
In
siffatte circostanze, si deve concludere che la decisione censurata non procede
da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità
in ordine alla valutazione dell'adeguatezza di un simile provvedimento e non
disattende nemmeno il principio della proporzionalità, ritenuto pure che l'insorgente
è sempre rientrata nel Paese d'origine al termine di ogni anno scolastico.
La ricorrente ha sempre la possibilità di
richiedere il rilascio di un nuovo permesso di dimora, questa volta con
modifica dello sco-
po del soggiorno, per svolgere un'attività lucrativa nel contesto di una
pratica legale per il conseguimento del brevetto di avvocato, sempre che
adempia tutti i requisiti previsti dalla legge.
6.
Per quanto
riguarda infine la richiesta dell'insorgente di poter continuare a soggiornare
nel nostro Paese fintanto che non verrà decisa la sua domanda di naturalizzazione
svizzera, la medesima si rivela irricevibile. Infatti, il Tribunale non è
competente ad adottare delle misure di tale genere, le quali esulano dal disciplinamento
della procedura ricorsuale in oggetto.
7.
Stante
quanto precede, il ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le spese sono poste
a carico della ricorrente soccombente (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 27, 96 LStr; 23 OASA; 10 lett. a LALPS;
3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi di fr. 800.–, sono poste a carico della
ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;
LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
,
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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