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Decisione

52.2010.483

Conferma del diniego di concedere l'effetto sospensivo a un ordine di cessare l'utilizzo di una struttura (rischio residuo incendio non accettabile)

10 maggio 2011Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i proprietari, il 4 novembre 2010, sono insorti davanti al Consiglio di Stato. I

ricorrenti hanno chiesto, in via cautelare, l'annullamento dell'immediata

esecutività dell'ordine municipale di cessare l'utilizzazione dello stabile. Nel

merito gli insorgenti hanno domandato l'annullamento della decisione impugnata.

Secondo i ricorrenti non vi era stato alcun cambiamento di destinazione e

nemmeno sussistevano problemi di sicurezza, come comprovato dall'attestato di

conformità antincendio 3 novembre 2010, allestito da un esperto in materia.

c. Il 23 novembre il Servizio dei ricorsi Consiglio di Stato ha esperito un

sopralluogo in presenza delle parti e della delegata cantonale in materia di

polizia del fuoco. Delle risultanze si riferirà in seguito, se necessario.

d. Con decisione 26 novembre 2010, il presidente del Consiglio di Stato ha respinto

la domanda di misure provvisionali tendente ad autorizzare l'utilizzazione dello

stabile. Constatata l'esistenza di un rischio residuo non accettabile, esso ha

infatti ritenuto che l'interesse dei ricorrenti a continuare a utilizzare l'edificio

in questione nelle more della procedura ricorsuale non prevalesse su quello

pubblico di tutelare l'incolumità e la sicurezza degli utenti.

C. Con ricorso 7 dicembre 2010, i proprietari dei mapp. 80 e 621 insorgono

davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo in via principale

l'annullamento della decisione impugnata e dell'immediata esecutività dell'ordine

municipale. In via subordinata chiedono che la risoluzione dedotta in lite sia

riformata nel senso che sia impartito un termine di 30 giorni per procedere al

collaudo dell'impianto antincendio esistente. In via ancor più subordinata

domandano la concessione di un termine di 30 giorni per procedere alla messa fuori

esercizio della parte "vecchia" dell'albergo. Anche la RI 1, con

ricorso 10 dicembre 2010, insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

Essa chiede in via principale l'annullamento della decisione impugnata e,

quindi, dell'immediata esecutività dell'ordine municipale. In via subordinata, essa

domanda che la decisione impugnata sia riformata nel senso di impartire un termine

di 30 giorni per procedere al collaudo dell'impianto antincendio esistente.

I ricorrenti contestano la proporzionalità dell'ordine di cessazione immediata

dell'utilizzo dello stabile. Rilevano in particolare che gli __________

occupano le camere di un albergo in esercizio sino a pochi giorni prima dell'apertura

della Casa dello __________ e che, considerati i provvedimenti presi nel frattempo

dai proprietari (in parte in seguito di una precedente sentenza di questo

Tribunale, cfr. STA 52.2007.__________ del 1° giugno __________) la situazione

è sensibilmente migliorata e il rischio residuo è stato ridotto rispetto a

quanto considerato nella risoluzione governativa.

D. All'accoglimento del ricorso si oppone l'Ufficio delle domande di

costruzione, che ravvisa, nella situazione attuale, con i pericoli d'incendio

presenti, la sussistenza di un rischio residuo non accettabile, in particolar

modo per la parte più vecchia dello stabile. Il presidente del Consiglio di

Stato e il municipio di CO 1 si rimettono al giudizio del Tribunale. Nelle

rispettive risposte ai ricorsi, tanto i proprietari che la RI 1 sollecitano

un'udienza di discussione.

E. Nell'ambito dell'ulteriore scambio di allegati i ricorrenti confermano

la richiesta di essere convocati per un'udienza e chiedono reciprocamente l'accoglimento

dei ricorsi. Le altre parti si sono limitate a confermare le proprie domande, ad

eccezione del presidente del Consiglio di Stato, che chiede la conferma della

decisione impugnata, salvo poi ribadire quanto affermato nella risposta, dove

si era rimesso al giudizio del Tribunale.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art.

21 legge edilizia cantonale, del 13 marzo 1991; LE; RL 7.1.2.1) al pari della

legittimazione attiva degli insorgenti, direttamente e personalmente toccati

dalla decisione del presidente del Consiglio di Stato (art. 43 legge di

procedura per le cause amministrative, del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

I ricorsi, tempestivi, sono, ricevibili in ordine.

1.2. In quanto fondate sulla medesima fattispecie, le impugnative possono

essere evase con un unico giudizio (art. 51 LPamm).

1.3. Trattandosi di ricorsi proposti contro decisioni emanate in ambito

provvisionale, il giudizio può fondarsi sugli atti, senza assumere le prove

richieste dagli insorgenti (art. 18 cpv. 1 LPamm; STA 52.2009.277 del 7

settembre 2009 consid. 1.2.; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese,

Lugano 1997, n. 1c ad art. 21). In particolare, per i motivi che si vedranno,

non conta qui indire un'udienza, come richiesto dai ricorrenti.

Considerandi

2.

Contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, il presidente del

Consiglio di Stato non ha violato il loro diritto di essere sentiti in quanto

non si sarebbe pronunciato su tutte le censure da essi sollevate. Tenuto conto

anche del carattere cautelare del provvedimento adottato, la decisione

impugnata adempie alle condizioni sancite al riguardo dagli art. 26 LPamm e 29

cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera, del 18 aprile

1999.

(Cost.; RS 101). Queste norme non pongono esigenze troppo severe

all'obbligo di motivazione: l'autorità giudicante è tenuta a esprimersi

unicamente sulle circostanze significative, atte a influire in qualche maniera

sul giudizio di merito, non su ogni asserzione delle parti. La garanzia ha essenzialmente

lo scopo di permettere, da un lato, agli interessati di afferrare le ragioni che

stanno alla base della decisione e di impugnarla con cognizione di causa e,

dall'altro, all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I

232.

consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a.aa i.f.).

Al riguardo appaiono senz'altro chiari i motivi per i quali il presidente del

Governo ha respinto la domanda di misure provvisionali (infra, 3.4.1.).

Motivazioni che non sono peraltro sfuggite ai ricorrenti, i quali hanno

presentato degli allegati circostanziati. Nulla imponeva al presidente

dell'Esecutivo cantonale, invece, di pronunciarsi pedissequamente su ogni

allegazione e motivazione addotta dalle parti. Entro questi limiti, dunque, la

censura si rivela infondata.

3.

3.1. Giusta l'art. 47 cpv. 1 LPamm, il

ricorso ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non

dispongano altrimenti. In questo caso, soggiunge la norma (cpv. 2), il ricorrente

può chiedere al presidente dell'autorità di ricorso la sospensione della

decisione. Di regola, le decisioni dell'autorità amministrativa crescono in

giudicato formale e diventano esecutive soltanto al momento in cui scadono

inutilizzati i termini di ricorso previsti dal diritto cantonale. La legge

stessa o l'autorità decidente possono tuttavia eccezionalmente disporre che la

decisione sia immediatamente esecutiva e che un eventuale ricorso non esplichi

effetto sospensivo. È il caso delle misure provvisionali: l'art. 21 cpv. 4

LPamm stabilisce espressamente che esse sono immediatamente esecutive (cfr. Borghi/Corti, op. cit., n. 1 ad art. 47).

3.2

Oggetto dell'impugnativa qui in esame è la

decisione del presidente del Consiglio di Stato di respingere la domanda di

provvedimenti cautelari (conferimento dell'effetto sospensivo) nell'ambito dei ricorsi

inoltrati dagli insorgenti al Governo contro l'ordine del municipio di cessare

entro dieci giorni l'utilizzazione dell'edificio sito ai mapp. 80 e 621 di CO 1

(casa dello __________, già albergo). Ora, l'ordine di cessare immediatamente

l'utilizzazione non autorizzata di un edificio prefigura un provvedimento di

natura cautelare, fondato sull'ordinamento edilizio (STA 52.2009.277 del 7

settembre 2009 consid. 3.1.). In quanto decisione provvisionale essa è, come

visto, dichiarata immediatamente esecutiva dall'art. 21 cpv. 4 LPamm.

Correttamente, da un punto di vista formale, il presidente del Governo si è

quindi pronunciato in merito al conferimento di un effetto sospensivo su

istanza e non in punto a un ricorso contro la decisione municipale di togliere

preventivamente l'effetto sospensivo che, per quanto appena visto, aveva

tuttalpiù una mera portata declaratoria. Egli disponeva, pertanto, di un certo

potere d'apprezzamento (infra, 3.4.2.).

3.3

La revoca preventiva dell'effetto sospensivo a un eventuale ricorso da

parte dell'autorità decidente, rispettivamente la concessione di tale effetto a

un ricorso proposto contro una decisione dichiarata immediatamente esecutiva

dalla legge, dipendono dal confronto degli interessi contrapposti.

L'esecutività immediata si giustifica quando l'interesse pubblico a una

sollecita attuazione delle decisioni prevale su quello dell'amministrato a che

le decisioni non esplichino effetti prima della loro crescita in giudicato

formale (Borghi/Corti, op. cit.,

n. 2 ad art. 47).

La prevalenza dell'interesse all'immediata esecutività di una misura

provvisionale sul contrapposto interesse di chi ne è gravato, è presunta per legge.

Quest'ultimo può semmai chiedere al presidente dell'autorità di ricorso di

concedere l'effetto sospensivo. La concessione dell'effetto sospensivo a un

ricorso contro una misura provvisionale entra tuttavia in considerazione

soltanto in casi eccezionali, poiché, privando di qualsiasi efficacia il provvedimento

cautelare, esplica lo stesso effetto di una decisione di accoglimento

dell'impugnativa nel merito (STA 52.2008.277 del 22 agosto 2008 consid. 2.2.).

3.4

3.4.1

Il presidente del Consiglio di Stato, effettuata una ponderazione degli

interessi in presenza, ha stabilito di non sospendere l'esecutività dell'ordine

impartito dal municipio. Esso ha infatti ritenuto che l'interesse dei

ricorrenti di poter mantenere aperta la struttura in attesa della definizione

della procedura di merito non potesse essere ritenuto preponderante rispetto a

quello della tutela dell'incolumità e della sicurezza degli __________ che l'avrebbero

occupata. Il presidente ha fondato la sua decisione soprattutto sulle risultanze

del sopralluogo esperito in presenza della delegata cantonale in materia di

polizia del fuoco. Esso ha considerato che, dalle verifiche, era in particolare

emerso che l'impianto antincendio era stato installato da una ditta non omologata

e non è stato collaudato; pertanto, le condizioni di sicurezza minime imposte

ai proprietari dal precedente giudizio di questa camera non sarebbero state adempiute.

Inoltre sarebbe stata installata una nuova grande cucina, a disposizione degli __________,

pure non ancora sottoposta a verifiche circa la sua conformità in materia di

sicurezza. Quanto agli interventi volti a migliorare la sicurezza dello stabile,

il presidente ha valutato che questi sono stati eseguiti in modo sommario e confuso,

in ogni caso carente. Essi ingenererebbero inoltre falsa sicurezza negli utenti,

ciò che costituirebbe un pericolo aggiuntivo. Da ultimo, il presidente ha

richiamato la presa di posizione del delegato cantonale in materia di polizia

del fuoco il quale ha ribadito che il rischio residuo non poteva essere

ritenuto accettabile.

3.4.2

Nell'ambito dell'adozione di misure provvisionali, la ponderazione degli interessi contrapposti va effettuata

sulla base di una valutazione prima facie degli elementi di giudizio

noti (DTF 124 V 82 consid. 6a, 117 V 191

consid. 2b, 110 V 45 consid. 5b, 106 Ib 116 consid. 2a; GAAC 61.77 consid. 3a; Isabelle

Häner, Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess,

in: RDS 1997 II 332 e seg.). In tale ambito, l'autorità dispone di un certo margine discrezionale,

sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo unicamente sotto il

profilo della violazione del diritto (art. 61 cpv. 1 LPamm). Sono pertanto

censurabili, in particolare, le valutazioni che procedono da un abuso del potere

d'apprezzamento. L'istanza di ricorso deve quindi evitare di sostituire il suo

apprezzamento a quello dell'autorità inferiore, limitandosi a controllare che

la misura impugnata sia sorretta da motivi pertinenti e non disattenda i

principi generali del diritto, segnatamente quello di proporzionalità (STA 52.2011.117-119 del 14 marzo 2011).

3.4.3

Ferme queste premesse, la decisione del

presidente del Governo - per quanto opinabile possa apparire - non travalica i

limiti del potere di apprezzamento che gli compete e, pertanto, non è lesiva

del diritto. Come visto in precedenza, l'esame che questo Tribunale è chiamato

a svolgere è riferito a una misura provvisionale, per la quale la legge stessa

- date la finalità perseguite - prevede l'esecutività immediata; occorre poi

evitare anticipazioni del merito, peraltro prerogativa del Governo, davanti al

quale tuttora giacciono i ricorsi.

I criteri su cui si è fondato il primo

giusdicente appaiono pertinenti. La decisione si basa infatti non tanto su un

esame del cambiamento di destinazione in quanto tale che, a prima vista, probabilmente

non ingenera ripercussioni tali da giustificare la conferma dell'immediata esecutività

dell'ordine impartito. Essa è dettata piuttosto da motivi di sicurezza dello

stabile, in particolare in materia di polizia del fuoco. Ora, per poter dar seguito

alla richiesta dei ricorrenti, il presidente del Governo avrebbe dovuto disporre,

nell'ambito dell'esame prima facie che gli competeva, di una situazione

talmente chiara da permettergli di ritenere sufficientemente sicura la

struttura. Risulta, tuttavia, che una simile certezza non era data e questo

perché tra i documenti prodotti dai ricorrenti e la posizione degli Uffici

cantonali preposti vi era, quantomeno, incertezza sia sull'esecuzione sia sulla

bontà degli interventi effettuati sullo stabile. Di riflesso sussistevano dubbi

sul grado di sicurezza della struttura. In altre parole, la questione sicurezza

non appariva sufficientemente liquida per sovvertire la presunzione instaurata dalla

legge sull'interesse preminente delle misure provvisionali. Tale incertezza non

è stata sciolta nemmeno davanti a questo Tribunale. L'interesse pubblico

perseguito - ossia, in primo luogo, l'incolumità degli ospiti della struttura -

è di primaria importanza. I contrapposti interessi dei ricorrenti - siano essi

di natura economica, organizzativa o finanche ideale - devono cedere il passo

di fronte a questa evidenza. La decisione del presidente appare dunque

sostenibile sotto il profilo del potere d'apprezzamento che gli compete; non è

ravvisabile un eccesso o abuso nel suo esercizio. Essa non è, pertanto, lesiva

del diritto.

3.4.4

Nella decisione impugnata non è nemmeno ravvisabile una violazione della

proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.). Questo principio esige che le

restrizioni delle libertà fondamentali siano idonee a raggiungere lo scopo di

interesse pubblico desiderato (regola dell'idoneità), che tra i diversi

provvedimenti a disposizione per conseguire tale scopo venga scelto quello che

lede in misura minore gli interessi del soggetto gravato (regola della necessità)

e, infine, che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo di interesse

pubblico perseguito e i mezzi utilizzati (regola della proporzionalità in senso

stretto; cfr. DTF 115 Ia 31; STA 52.2006.18 del 31 ottobre 2006 consid. 3.2.3.;

Max Imboden/ René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung,

Va ed., Basilea 1976, n. 58 B I seg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, IIa

ed., Cadenazzo 2002, n. 595 seg.). Infatti, essa adempie ai citati criteri.

L'interesse pubblico perseguito, ossia l'incolumità fisica di persone, è di

grande, basilare importanza. Il rifiuto di concedere l'effetto sospensivo all'obbligo

di cessare l'utilizzazione controversa appare senz'altro idoneo ai fini del suo

conseguimento. Quanto alla necessità e alla proporzionalità in senso stretto,

per quanto severo l'esito possa apparire, deve nuovamente essere valutato nell'ambito

della procedura che interessa questa istanza. Sotto questo profilo, le

alternative poste dai ricorrenti - ulteriori provvedimenti da adottare, rispettivamente

chiusure parziali o termini per adempiere a obblighi - non sono

sufficientemente liquide. Pertanto, la decisione impugnata rappresenta, da un

lato, l'unica adottabile a questo stadio, da un altro lato risulta

proporzionata con l'interesse privato perseguito. Nulla muta al riguardo il

fatto che il municipio non abbia ancora fatto eseguire la sua decisione.

3.4.5

Nemmeno i documenti prodotti per la prima volta in questa sede possono

sovvertire il presente giudizio. Da rilevare, sempre richiamandosi ai principi

che reggono la presente procedura, è che essi non hanno fatto mutare parere

all'Ufficio delle domande di costruzione che ha ribadito di non poter ritenere

il rischio residuo come accettabile. Nemmeno alla luce di questi nuovi riscontri

la decisione impugnata risulta dunque menomata.

3.5

Da ultimo, i ricorrenti __________ vedono un ulteriore motivo di

annullamento della decisione impugnata nel fatto di non poter eseguire l'ordine

impartito. Ritengono infatti che solo la conduttrice, che gestisce

autonomamente la struttura, potrebbe farlo. La censura non è tuttavia

pertinente, perché non è atta a mettere in discussione il buon fondamento della

decisione, ma attiene esclusivamente alla sua sola esecuzione.

3.6

Nemmeno le domande poste in via subordinata possono trovare migliore

sorte. Esse si configurano come delle varianti "riduttive" al

provvedimento, alle quali si oppongono i medesimi motivi che ostano all'accoglimento

della domanda principale (cfr. supra, 3.4.4. i.f.).

4.

Per i motivi che precedono, i ricorsi devono essere respinti. La

tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti, in ragione della metà alla RI

1, mentre la rimanenza è dovuta dai proprietari dei mapp. 80 e 261 (art. 28

LPamm). Non si giustifica invece l'assegnazione di ripetibili al comune, che

non è stato assistito da un patrocinatore (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1.Il ricorso è respinto.

2.La tassa di giustizia, di fr. 800.-, è posta a carico dei ricorrenti

in ragione di un mezzo alla RI 1 e un mezzo di __________, in solido. Non si

assegnano ripetibili.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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