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Decisione

52.2010.49

Ricorso parzialmente accolto e annullamento del provvedimento di esclusione in quanto accertata l'infondatezza dell'estromissione e per contro riconosciuto un caso di ricusa di persona implicata nella

12 marzo 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti del motivo d'esclusione per prevenzione contemplato dall'art. 35

RLCPubb/ CIAP.

5. Accertata

l'infondatezza dell'estromissione dalla procedura della ricorrente, resta da

esaminare la legittimità della decisione d'aggiudicazione presa dalla

committenza. Orbene, sotto questo profilo la delibera della commessa alla CO 1,

prima classificata con 82.82 punti, non presta il fianco a critiche, come

dimostra ampiamente la graduatoria allestita dal committente tenendo conto

anche dell'offerta della RI 1 (vedi doc. 17 prodotto dalla Sezione della

logistica). La riammissione in gara dell'insorgente non le permette insomma di

Considerandi

aspirare all'ottenimento dell'appalto, dato che la sua offerta - valutata

oggettivamente secondo i criteri preannunciati negli atti di gara - va a

posizionarsi soltanto all'ottavo posto della graduatoria.

6.

In esito alle

considerazioni che precedono il ricorso deve dunque essere parzialmente

accolto, nella misura in cui contesta l'esclusione dell'offerta

dell'insorgente.

La tassa

di giustizia (art. 28 LPamm), ridotta in considerazione del fatto che lo Stato

ne va esente al fine di evitare inutili partite di giro, è suddivisa in parti

uguali fra la ricorrente e la resistente. Nella misura in cui non sono

compensate, le ripetibili (art. 31 LPamm) sono a carico dello Stato,

parzialmente soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 5, 36, 37 LCPubb; 26, 27 CPC; 35

RLCPubb/CIAP; 3, 18, 28, 32, 43, 60 e 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza la decisione 27 gennaio 2010 (n.

327) del Consiglio di Stato è annullata nella misura in cui esclude l'offerta

della RI 1 di __________ dal concorso concernente gli impianti elettrici

corrente forte e corrente debole occorrenti alla nuova palestra del Centro

professionale commerciale di __________.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico della ricorrente, e della

resistente CO 1 in ragione di 1/2 ciascuna.

3. Il

committente verserà alla ricorrente ed alla CO 1 fr. 250.- a titolo di ripetibili.

4.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83

lett. f LTF.

5. Intimazione

a:

;

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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