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Decisione

52.2010.491

Ricongiungimento familiare

30 marzo 2011Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b; adelio scolari, Diritto

amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 494).

2. 2.1. Giusta

l'art. 42 cpv. 1 LStr i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di

cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di

dimora se coabitano con loro.

Diversamente dall'art. 17 dell'abrogata

legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26

marzo 1931 (LDDS), che permetteva il ricongiungimento soltanto

dell'intero nucleo familiare, l'art. 42 della nuova legge sugli

stranieri conferisce ora tale diritto anche alle famiglie

monoparentali. Tale diritto non è tuttavia assoluto. Come ha precisato

recentemente il Tribunale federale, una certa riserva s'impone, segnatamente,

quando la prole vive da tempo all'estero con l'altro genitore o con altri

membri della famiglia (DTF 136 II 78, consid. 4.8): in questo caso occorre

esaminare se la domanda non sia abusiva (art. 51 cpv. 1

LStr) e chi dispone dell'autorità parentale sul figlio,

tenendo inoltre conto dell'interesse superiore del fanciullo sancito della

Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF; RS 0.107).

Inoltre, secondo l'art. 47 LStr, il diritto

al ricongiungimento familiare dev'essere fatto valere entro cinque anni; per i

figli con più di 12 anni entro 12 mesi (cpv. 1). Per i familiari di un

cittadino svizzero, soggiunge il cpv. 3 lett. a della medesima norma, tale

termine decorre dal momento dell'entrata in Svizzera o dell'insorgere del

legame familiare. L'art. 126 cpv. 3 LStr precisa che i termini dell'art. 47

cpv. 1 decorrono dall'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della nuova legge

sugli stranieri, purché l'entrata in Svizzera sia avvenuta, rispettivamente, il

legame familiare insorto, prima di tale data.

Trascorso questo termine, lo straniero può invocare l'art. 47 cpv. 4 LStr, che disciplina il ricongiungimento familiare differito, sempre

che possano essere fatti valere gravi motivi familiari.

Secondo l'art. 75 OASA, sussistono gravi motivi familiari se il benessere del

figlio può essere assicurato unicamente dal ricongiungimento in Svizzera.

In concreto, essendo cittadino svizzero, RI

1 potrebbe prevalersi, in linea di principio, del diritto conferitogli

dall'art. 42 LStr. Sennonché, la domanda di ricongiungimento familiare è

tardiva in quanto è stata depositata il 19 aprile 2010, quando A__________

aveva 13 anni e 10 mesi. Tenuto conto infatti del termine transitorio dell'art.

126 cpv. 3 LStr, a quel momento era già trascorso più di un anno dall'entrata

in vigore della nuova legge sugli stranieri.

In siffatte circostanze, soltanto gravi motivi familiari, giusta

i combinati art. 47 cpv. 4 LStr e 75 OASA possono essere fatti valere per

ottenere il ricongiungimento familiare

differito. È ciò che invoca infatti l'insorgente, come si vedrà nel

considerando 3.2.

2.2. L'art. 8 CEDU garantisce, analogamente

a quanto dispone l'art. 13 cpv. 1 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il rispetto della

vita privata e familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II 377 consid. 7). Lo

straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi dell'art. 8 CEDU per

opporsi all'eventuale separazione della famiglia e ottenere oppure conservare

un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile, occorre che tra lo

straniero che domanda un permesso di dimora e la persona della sua famiglia che

beneficia del diritto di risiedere in Svizzera (cittadino svizzero o straniero

titolare di un permesso di domicilio oppure di dimora, in quest'ultimo caso

soltanto se ha la certezza di vedersi rinnovato il permesso di soggiorno, DTF

111 Ib 163 consid. 1a) esista una relazione stretta, intatta, che sia

effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1 consid. 1e, 289

consid. 1c).

RI 1 è cittadino elvetico e suo figlio A__________

non ha ancora raggiunto il 18esimo anno di età. In siffatte circostanze, il

ricorrente può dunque richiamarsi all'art. 8 CEDU, a condizione però che egli dimostri

che il legame con il figlio è stretto ed effettivamente vissuto. Ora, a

prescindere dall'intensità di tale legame, giova comunque ricordare che

dall'art. 8 CEDU non può essere dedotto un diritto incondizionato

all'ottenimento di un permesso di soggiorno, soprattutto se il comportamento

degli interessati rivela che alla base della richiesta vi sono primariamente

obiettivi

differenti dalla volontà di condurre una vita familiare comune (DTF 119 Ib 81

consid. 4a; 115 Ib 97 consid. 4). Sotto questo profilo, il diniego di

rilasciare un'autorizzazione ai figli di uno straniero stabilitosi in Svizzera

non presta il fianco a critiche se la separazione della famiglia è il risultato

della libera volontà del genitore, se non sussistono interessi familiari

preponderanti a favore di una modifica dei rapporti esistenti, rispettivamente,

se un cambiamento non risulta imperativo, ed infine se non vi sono ostacoli da

parte delle autorità al mantenimento delle relazioni familiari (DTF 129 II 249

consid. 2.4.; 126 II 329 consid. 3b; 125 II 633 consid. 3a; 124 II 361 consid.

3a; 122 II 385 consid. 4b).

3. 3.1. Come

accennato in narrativa, il 3 dicembre 1996 RI 1 si è sposato con la cittadina

elvetica A__________, ciò che gli ha permesso di risiedere stabilmente in

Svizzera tramite una regolare autorizzazione di soggiorno, mentre F__________,

S__________, I__________, F__________ e A__________, che all'epoca avevano

rispettivamente 11, 9, 7, 4 anni e 6 mesi di età, hanno continuato a vivere

nella ex

Iugoslavia. Malgrado che a quel momento i suoi figli avessero un'età in cui

avrebbero necessitato maggiormente della sua presenza, l'insorgente non si è

prevalso immediatamente della facoltà di ricongiungersi con loro, e questo

nonostante ne avesse il diritto. È vero che il 7 giugno 1999 la sua ex moglie N_________ era giunta in

Svizzera insieme ai loro cinque figli, andando poco tempo dopo ad abitare in un

appartamento vicino al suo; è però altrettanto vero che essi non erano entrati

in Svizzera allo scopo di ricongiungersi con il ricorrente, ma per ottenere

l'asilo nel nostro Paese. Del resto, la domanda è stata ritirata il 27 ottobre

1999 e il 21 dicembre successivo essi sono stati rimpatriati nell'ambito del

programma d'aiuto al ritorno in Kosovo. Inoltre, nonostante il decesso della

moglie A__________ avvenuto il 23 dicembre 1999, l'insorgente non ha raggiunto i suoi figli in Kosovo dove erano appena stati rimpatriati, ma ha

scelto di rimanere a vivere nel nostro Paese, impugnando inutilmente la

decisione di non rinnovargli il permesso di dimora ed andando in seguito a

convivere con C__________, con la quale si è poi sposato il 29 settembre 2000.

Nemmeno a partire dal matrimonio con quest'ultima egli

ha richiesto la riunione di tutti i suoi figli. Infatti il 20 giugno 2002 egli si è limitato a presentare una domanda di ricongiungimento

in favore di F__________, all'epoca diciassettenne, che è stata respinta

dall'autorità con la motivazione che era dettata da motivi di natura

squisitamente economica.

È solo nel settembre

2006 che è stato richiesto il ricongiungimento con tutti i figli, perché essi vivevano presso la zia, la quale non sarebbe più stata

in grado di occuparsi di loro. Con decisione 6 marzo 2007, confermata in ultima istanza dal Tribunale

cantonale amministrativo il 19 agosto 2007, il dipartimento glielo ha negato,

per quanto riguarda A__________, in quanto tardivo, non dettato da circostanze

oggettive e volto essenzialmente a offrire al figlio condizioni di vita

migliori che in Kosovo.

3.2. RI 1 invoca questa volta una modifica

delle relazioni vissute con suo figlio fino a quel momento. Afferma che la zia,

presso cui A__________ viveva, non sarebbe più in grado di prendersi cura di

lui né vuole più farlo in quanto gravemente malata, motivo per cui lo ha

allontanato da casa. Nemmeno gli altri fratelli maggiorenni di A__________ potrebbero

occuparsene, ritenuto che avrebbero lasciato il paese per lavoro. Suo figlio

sarebbe ora senza stabile dimora e vivrebbe presso tre differenti famiglie, che

lo accudiscono a turno soltanto perché il padre versa a ciascuno di loro € 150 mensili

per il suo mantenimento.

3.2.1. Innanzitutto bisogna considerare che RI

1 non ha mai convissuto con A__________, ora quattordicenne, il quale è nato

quando il ricorrente era già divorziato da N__________. Anche ammettendo che l'insorgente

abbia reso regolarmente visita al figlio e deciso personalmente le questioni

essenziali concernenti la sua educazione, oltre a mantenere contatti telefonici

ed epistolari con il medesimo e ad essersi impegnato a sostenerlo finanziariamente,

ciò non toglie che, per quanto se ne sia effettivamente potuto occupare a

distanza, per A__________ i parenti presso cui vive attualmente hanno

indubbiamente continuato a rappresentare le principali persone di riferimento.

Non è pertanto dato di vedere come la relazione tra padre e figlio possa essere

considerata particolarmente stretta, intensa e preponderante rispetto ai legami

intessuti da A__________ con i diversi familiari in Patria. In siffatte

circostanze, non permette certo di sovvertire quanto precede l'argomento

secondo cui l'insorgente non avrebbe chiesto immediatamente la riunione con i

figli a causa delle sue condizioni economiche precarie.

Inoltre dall'inserto di causa non risulta alcuna

decisione che attribuisca ufficialmente al ricorrente l'autorità parentale e

l'affidamento di A__________. In siffatte circostanze, ci si può pertanto domandare

se anche la sua ex moglie non disponga dell'autorità parentale sul figlio, ritenuto

che quest'ultima si è occupata della domanda di ricongiungimento in rassegna (cfr.

scritto 19 aprile 2010 della Rappresentanza svizzera in Kosovo). Non è certo il

fatto che già nella precedente richiesta la madre di A__________ avesse dato il

proprio consenso all'espatrio che permette di sovvertire quanto precede

(dichiarazione 21 dicembre 2006 di N__________, agli atti). Come ha indicato il

Consiglio di Stato, ritenuto che la questione relativa all'autorità parentale e

all'affidamento del minore dev'essere regolamentata dal diritto civile, una

semplice dichiarazione del genitore rimasto all'estero autorizzante il figlio a

risiedere presso l'altro in Svizzera non è sufficiente a tale scopo.

Va osservato poi che la circostanza secondo

cui la zia, che si occupa della cura e dell'educazione di A__________, non sarebbe

più in grado ora di accudirlo in quanto gravemente malata, oltre a essere stata

sollevata per la prima volta durante la procedura ricorsuale dinnanzi al

Consiglio di Stato, non è corredata da alcun supporto probatorio (cfr. DTF 129

Considerandi

II 249 consid. 2.2.; STF 2A.233/2000 del 16.1.2001, riassunta in: RDAT II-2001

n. 61, consid. 3c). Certo, in quella sede il ricorrente ha prodotto gli scritti

7.

agosto 2010 degli zii __________ e __________, e del cugino __________, con

cui hanno dichiarato che si prendono cura di A__________ di volta in volta, ottenendo

per questo servizio € 150 ciascuno da parte del padre. D'altra parte, però, gli

asseriti inconvenienti invocati dall'insorgente non sono di una gravità tale da

giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno a suo figlio, ritenuto

pure che ha sempre vissuto in Kosovo presso diversi membri della sua famiglia,

i quali hanno indubbiamente rappresentato per lui le principali persone di

riferimento immediato.

Come ha inoltre pertinentemente rilevato il

Consiglio di Stato, il fatto che A__________ risiederebbe presso gli zii e il

cugino e non stabilmente dalla madre, la quale avrebbe attualmente una nuova

relazione sentimentale, è dovuto a meri motivi soggettivi. In effetti, quest'ultima

ha indicato che sarebbe sì disposta ad occuparsi

del figlio ma che egli, tuttavia, "a causa della tradizione e delle circostanze

in cui vive, non ha accettato e non accetta di vivere a casa della persona con

cui" essa convivrebbe attualmente (Doc. C: dichiarazione 7 agosto 2010

di N__________; v. anche scritto 19 aprile 2010 della Rappresentanza svizzera

in Kosovo).

Bisogna anche considerare che A__________ è

ormai in età adolescenziale e si può quindi ritenere che non necessiti più delle stesse cure ed

attenzioni di quando era bambino. Visti inoltre i suoi modesti bisogni di

custodia, nulla impedisce agli zii di farsi coadiuvare per tale scopo da altri

parenti, non da ultimo quindi dalla madre, la quale risiede nella zona.

3.2.2

A prescindere da quanto

precedentemente esposto, bisogna in ogni caso considerare che, a parte il breve

periodo trascorso in Ticino quale richiedente l'asilo, il figlio del ricorrente

ha sempre vissuto in Kosovo, segnatamente nel comune di S__________ e, salvo la

presenza del padre, non ha alcun legame né alcuna familiarità con il nostro Paese,

il suo sistema scolastico e le sue lingue. Giungendo ora in Svizzera per soggiornarvi

stabilmente, egli verrebbe dunque sradicato dal contesto sociale e culturale in

cui è cresciuto. Vista la sua età, si può pertanto ritenere che un

trasferimento definitivo in Svizzera lo metterebbe a confronto con rilevanti

problemi d'integrazione, in particolare con difficoltà dal punto di vista scolastico

e dell'inserimento professionale. Inoltre, come ha rilevato la nostra rappresentanza

in Kosovo, A__________ non si è mai attivato allo scopo di imparare la lingua

italiana, e questo nonostante nel 2006 avesse già chiesto di ricongiungiersi

con il padre in Ticino (scritto 19 aprile 2010 citato). Ne discende che l'inserimento

in Svizzera del figlio del ricorrente appare molto difficile già per motivi

linguistici.

Bisogna pertanto ammettere che il

ricongiungimento familiare risulta manifestamente contrario all'interesse del

figlio dell'insorgente e che la domanda appare dettata principalmente dall'interesse

a offrire a A_______ migliori opportunità formative e professionali. Pur

comprensibile, questa motivazione non può tuttavia risultare preminente

rispetto all'interesse pubblico a praticare una politica restrittiva in materia

di soggiorno degli stranieri.

4.

Si deve

pertanto concludere che tutti i presupposti di cui agli art. 42 e 47 LStr nonché

8.

CEDU, nella misura in cui sono applicabili nella fattispecie, non sono adempiuti

e che il principio della proporzionalità non è stato violato.

Rifiutando di rilasciare il permesso di

dimora a A__________, le

autorità inferiori non hanno disatteso pertanto nessuna normativa

internazionale e federale.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto.

Tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 42, 47, 126 LStr; 75 OASA; 8 CEDU; 13

Cost.; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi di fr. 500.–, già anticipate dal ricorrente,

sono poste a suo carico.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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