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Decisione

52.2010.496

Commessa relativa alla posa di 292 finestre su misura. Delegando a terzi la fabbricazione dei serramenti viene demandata a ditte estranee alla procedura la prestazione principale e caratteristica dell

24 gennaio 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti rilevanti per il giudizio sono

sostanzialmente incontestati. Nemmeno l'insorgente postula l'adozione di

particolari prove.

2.2.1. Notoriamente, soltanto le offerte conformi alle prescrizioni di

gara entrano in considerazione per l'aggiudicazione.

Le prescrizioni di gara costituiscono in effetti la legge stessa del concorso e

vincolano tanto i concorrenti quanto il committente, che deve rispettarle per

non incorrere in una violazione del diritto sotto il profilo della parità di

trattamento e del principio della trasparenza (art. 1 lett. a e c LCPubb). Al

momento della loro apertura le offerte devono quindi risultare complete,

corrette, nonché compilate nel rispetto delle condizioni stabilite dal bando di

concorso e della relativa documentazione di gara (art. 40 cpv. 1 regolamento di

applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL

7.1.4.1.6). Questo, in particolare, per permettere al committente di

effettivamente raffrontare tra loro le varie proposte ricevute e di scegliere

quella oggettivamente più vantaggiosa. Offerte difformi vanno per principio escluse

dalla gara; la difformità può consistere sia nella disattenzione di esigenze

imposte dalla legge o dalle regole del concorso, sia nella mancata compilazione di posizioni del capitolato d'appalto, sia nell'offerta

di prestazioni che non rispondono alle prescrizioni fissate dagli atti di gara.

Resta in ogni caso riservato il principio di proporzionalità, in particolare

nell'ottica del divieto di un formalismo eccessivo; difformità irrilevanti

vanno tollerate (STA 52.2010.255 del 13 settembre 2010).

Queste regole valgono tanto nei concorsi

retti dalla LCPubb, quanto in quelli fondati sul concordato intercantonale sugli appalti pubblici del

25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3).

2.2. Il divieto di

subappalto sancito dall'art. 24 LCPubb è essenzialmente volto ad impedire che l'aggiudicatario,

che viene valutato quantomeno dal profilo della sua idoneità generale a partecipare

alla gara, deleghi in tutto o in parte l'esecuzione effettiva della commessa a

terzi, da lui scelti in modo autonomo, indipendentemente dal committente. Il

divieto di subappalto si giustifica specialmente nell'ambito delle commesse

edili e per prestazioni di servizio, nelle quali l'idoneità tecnica, le capacità

e le attitudini dell'aggiudicatario assumono particolare rilevanza. Il divieto

non è tuttavia assoluto. L'art.

36 RLCPubb/CIAP stabilisce infatti che gli atti di gara

possono prevedere la possibilità di subappalto.

In tale evenienza gli offerenti possono affidare a

terzi solo lavori speciali, d'importanza secondaria, mentre la prestazione

principale e caratteristica della commessa deve di principio essere eseguita in

proprio dall'offerente (STA 52.2010.133 del 24 giugno 2010, 52.2006.86 del 13

aprile 2006).

3. Nell'evenienza

concreta, il capitolato d'appalto definiva in modo concreto, preciso e completo

Considerandi

l'oggetto della prestazione messa a concorso. Esso stabiliva esattamente il

numero e soprattutto le caratteristiche tecniche delle finestre e delle

portefinestre occorrenti al nuovo centro dedotto in edificazione dalla CO 2. Ma

non solo. Per illustrare ai concorrenti la tipologia dei serramenti richiesti,

atta a garantire un basso coefficiente di trasmittanza termica ed il rilascio

della certificazione MINERGIE per l'intero edificio divisato dalla committente

come condizione imprescindibile di aggiudicazione della commessa (vedi pos. 131

e 151 disposizioni particolari CPN 102, nonché pos. R 039.100 CPN 371

finestre), il capitolato contemplava indicativamente quattro prodotti di

riferimento fabbricati da aziende leader del settore (finestre Varion 4, Thermo

3.

e Solion della INTERNORM; portafinestra alzante scorrevole WinLux della GAWO

Gasser AG) e in allegato forniva agli interessati le schede tecniche complete

di questi articoli. Questo, giova ribadirlo, unicamente per fornire ai

concorrenti informazioni puntuali circa le peculiarità tecniche minime che

avrebbero dovuto avere i serramenti.

Il

capitolato - come preannunciato nel bando - vietava il consorzio e non ammetteva

il subappalto, tranne che per le opere da vetraio inerenti le finestre in PVC

dei locali tecnici del cantinato (senza certificazione MINERGIE; vedi pos.

261.101

CPN 102). Questa impostazione restrittiva del concorso, di cui la committente

non ha verosimilmente scorto le conseguenze, comportava l'obbligo per i

concorrenti di rilevare in cantiere le dimensioni esatte dei serramenti (cfr.

pos. R 041.100 CPN 371), realizzare in proprio 290 tra finestre e portefinestre

in almeno 13 grandezze diverse con tutti gli accorgimenti richiesti (tra cui

vetrature quadruple e lamelle di oscuramento integrate, laddove necessarie) e

procedere alla loro corretta messa in opera, davanzali esterni compresi.

In effetti, contrariamente a quanto sembra sostenere la stazione appaltante, i

concorrenti non potevano delegare a terzi la fabbricazione dei serramenti

poiché così facendo non avrebbero per finire acquisito comune materiale da

posare in cantiere, ma avrebbero demandato a ditte estranee alla procedura di

concorso la prestazione principale e caratteristica della commessa, ovvero la

costruzione e la successiva posa di 290 infissi su misura appositamente

predisposti per il nuovo centro della CO 2, disattendendo il divieto di

subappalto previsto dalla legge e dalle prescrizioni di gara (cfr., in tal

senso, STA 52.2006.86 del 13 aprile 2006).

L'aggiudicataria,

come chiaramente ammesso in sede di risposta, ha dovuto suo malgrado proporre

serramenti finiti della ditta tedesca NESTLE per rispettare le esigenze

tecniche e i tempi di esecuzione dei lavori imposti dalla stazione appaltante. Ne

segue che la sua offerta doveva essere esclusa siccome allestita violando le

condizioni stabilite dal bando di concorso e dalla relativa documentazione di

gara.

4.

In esito alle considerazioni che precedono il ricorso va dunque

parzialmente accolto, con il conseguente annullamento della decisione

impugnata. La ricorrente non può pretendere di vedersi aggiudicata la commessa

da questo Tribunale in base all'art. 41 cpv. 1 LCPubb, poiché neppure la sua

offerta - che non rispetta il programma lavori fissato dalla committente e non

contempla i dettagli costruttivi delle finestre, né le certificazioni di cui

alla pos. R 039.200 CPN 371 - adempie appieno le prescrizioni del capitolato di

appalto.

L'emanazione del presente giudizio rende

superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

La tassa di giustizia è suddivisa tra le

parti secondo soccombenza (art. 28 LPamm). Nella misura in cui non sono

compensate, le ripetibili sono poste a carico della CO 1 (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

viste le norme di legge citate,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 6 dicembre 2010

della CO 2 è annullata.

2. La tassa

di giustizia di fr. 2'500.- è suddivisa tra le parti come segue:

- fr. 500.-

a carico della ricorrente;

- fr. 1'000.-

a carico della committente;

- fr. 1'000.-

a carico dell'aggiudicataria.

3. A titolo

di ripetibili la ricorrente riceverà fr. 600.- dall'aggiudicataria CO 1fr. 1'000.-

dalla committente.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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