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Decisione

52.2010.499

Recupero delle spese di intervento dei pompieri

22 ottobre 2012Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti contestano la base legale su

cui l'autorità ha fissato le spese a loro carico, adducendo che l'intervento

effettuato dai pompieri riguardava un malore e non un sinistro. Sostengono inoltre

che sarebbe stato necessario effettuare un sopralluogo prima di coinvolgere i

pompieri, il cui intervento non era stato da loro nemmeno richiesto. Affermano che

il numero di militi intervenuti sul posto era sproporzionato alle circostanze

del caso e che occorreva allestire un preventivo sulle spese. Pongono inoltre in

evidenza di essere pensionati.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppongono l'UDCI e il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 19a della legge sull'organizzazione

della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i

danni della natura del 5 febbraio 1996 (LLI; RL 9.2.2.1). Il gravame, tempestivo

ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da persone

senz'altro legittimate a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in

ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18

cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

Giusta l'art.

15.

LLI, lo Stato assume le spese per lo spegnimento di incendi e per gli

interventi in stato di necessità. Esso anticipa pure le spese per specialisti

chiamati ad intervenire dai Corpi pompieri per casi che presentano particolari

difficoltà tecniche (cpv. 1). In caso d'incendio

intenzionale o colposo, si procede al recupero delle spese dal responsabile,

adeguando la richiesta alle concrete condizioni oggettive e soggettive (cpv.

2). Per tutti gli altri interventi le spese sono a carico delle persone a

favore delle quali è stato prestato intervento o del richiedente (cpv. 3). Le

spese sono accertate dal Consiglio di Stato, sulla base di rapporti d'intervento,

sentito l'interessato (cpv. 4).

L'art. 25 cpv. 1

primo periodo RLLI dispone che i Dipartimenti competenti procedono, nei

limiti stabiliti dalla legge, all'allesti-mento della casistica per la quale è

previsto il recupero delle spese. La procedura di recupero delle spese per lo

spegnimento di incendi e per altri interventi di competenza del Dipartimento

delle finanze e dell'economia ai sensi dell'art. 15 della legge è affidata,

fino a fr. 50'000.-, all'Ufficio della difesa contro gli incendi e, oltre fr.

50'000.-, alla Divisione delle risorse (cpv. 2). Eventuali perdite per crediti

inesigibili o spese non coperte da terzi sono assunte dallo Stato (cpv. 3).

3.

Come

accennato in narrativa, il 5 agosto 2010 RI 2 ha allarmato il 144 a seguito di un malore che aveva colto sua moglie RI 1, mentre si trovavano a G__________

in una abitazione situata in un bosco, a circa 15 minuti di cammino dalla

strada. Considerata la particolare situazione della zona, discosta e non

facilmente raggiungibile, ed in virtù di accordi precedentemente stabiliti, Ticino

soccorso ha allarmato alle ore 22:32 il Centro di soccorso dei Civici pompieri

di L__________ richiedendo l'intervento dell'Unità di intervento tecnica (UIT),

specializzata anche per questo tipo di interventi di evacuazione. Durante il

viaggio verso G__________, il gruppo di picchetto dell'UIT dei pompieri di L__________

ha richiesto a sua volta il supporto del nucleo pompieri della C__________

(chiamata allarme alle ore 22:37 per il tramite della Centrale del 118). Giunti

sul posto dopo avere camminato per diversi minuti dal luogo dove erano stati

lasciati i veicoli, i sanitari e i pompieri hanno concordato di procedere all'evacuazione

di RI 1 per il tramite dell'elisoccorso (REGA), vista la gravità delle sue

condizioni di salute. I pompieri hanno quindi provveduto a preparare la piazza

di atterraggio per l'elicottero e hanno quindi aiutato i sanitari a trasportare

la paziente fino al velivolo della REGA nel frattempo giunto.

L'8 novembre 2010, l'UDCI ha quindi deciso, sulla base degli art. 15 LLI e 25 RLLI di porre a carico di RI 1 l'importo di fr. 1'738.40, corrispondenti alle spese sostenute dai pompieri intervenuti nell'occasione

(fr. 593.20 per il corpo pompieri di C__________ e fr. 1'145.20 per quello di L__________).

4.

I

ricorrenti contestano innanzitutto l'applicabilità degli art. 15 cpv. 3 LLI e

25.

cpv. 1 RLLI alla presente fattispecie, ponendo in evidenza il fatto che i

pompieri sono dovuti intervenire a causa di un malore patito da RI 1 e non di un

sinistro. La critica non può essere condivisa.

Come indicato in precedenza, l'art. 15 LLI

dispone che lo Stato assume le spese per lo spegnimento di incendi e per gli

interventi in stato di necessità (cpv. 1) e che in caso

d'incendio intenzionale o colposo, si procede al recupero delle spese dal responsabile,

adeguando la richiesta alle concrete condizioni oggettive e soggettive (cpv.

2). Per tutti gli altri interventi,

precisa il capoverso 3 della medesima norma, le spese sono a carico delle persone

a favore delle quali è stato prestato intervento o del richiedente.

Con l'adozione

dell'art. 15 cpv. 3 LLI, il legislatore ha quindi esteso la facoltà di recupero

delle spese anzidette per gli interventi dei pompieri non riconducibili alla

loro attività abituale e/o a uno stato di necessità. Tale disposizione non fa però

alcuna distinzione tra il fatto che l'intervento sia dovuto a seguito di infortunio

o di malore. Il tenore letterale della norma non dà adito ad alcun dubbio

riguardo alla sua interpretazione. Non vi sono elementi per ritenere che la sua

formulazione non rispecchi completamente il vero senso che le deve essere

attribuito. Nulla traspare al riguardo dai materiali legislativi (Messaggio n.

4393.

del 22 marzo 1995 del Dipartimento delle finanze e dell'economia concernente

la legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, del 5 febbraio

1996). Non vi sono dunque ragioni per scostarsi dal chiaro testo della legge

(cfr. STA 52.2010.338 del 12 gennaio 2011 consid. 3.3, concernente il recupero

delle spese a seguito di un intervento per liberare due persone bloccate in un

ascensore). La portata dell'art. 15 cpv. 3 LLI è stata d'altra parte concretizzata

dall'art. 25 del relativo regolamento, per l'applicazione del quale il 19 gennaio

1999.

l'UDCI ha allestito una direttiva (pubblicata nel FU 6/1999 380 del 22

gennaio 1999) che, in linea con quanto disposto dalla legge, contempla un

elenco delle situazioni di intervento i cui costi non sono posti a carico del

Fondo Incendi. Per quanto qui più interessa, tale direttiva prevede - tra l'altro

- che le spese per prestazioni di soccorso a persone (non dovute a incendi o a

stato di necessità) vanno fatturate a chi ha beneficiato delle prestazioni o al

richiedente. La medesima precisa altresì che i conteggi spese sono allestiti

sulla base del Decreto esecutivo che stabilisce le indennità ai pompieri del 21

dicembre 1994 (RL 9.2.2.1.2).

Tornando al caso in esame, bisogna

considerare che i pompieri di L__________ e della C__________ sono dovuti

intervenire per una situazione, quale il soccorso di una persona, che, come si

vedrà meglio in seguito (cfr. consid. 5), presentava delle difficoltà oggettive

dovute alle particolarità della zona, discosta e non facilmente raggiungibile. Le

cause che hanno imposto tale intervento non sono determinanti ai fini del

presente giudizio, ritenuto che, come appena indicato in precedenza, la normativa

in materia non fa alcuna distinzione tra il caso di infortunio e di malore per

quanto attiene alla fatturazione dei relativi costi a carico del beneficiario o

del richiedente della prestazione. In siffatte circostanze, non è quindi dato

di vedere come il motivo del rimborso spese richiesto dall'autorità

dipartimentale agli insorgenti possa essere considerato in contrasto con la LLI, il suo regolamento e la summenzionata direttiva.

Su questo punto il gravame si rivela

pertanto infondato.

5.

Gli

insorgenti contestano inoltre la fattura litigiosa, rilevando di non avere personalmente

richiesto l'intervento ai pompieri, peraltro giunti sul luogo in numero eccessivo,

ciò che ha comportato la lievitazione delle spese poste a loro carico.

5.1

Da tempo è in vigore a L__________ un

accordo di collaborazione tacita tra il Gruppo Tecnico di Soccorso (GTS) della

Croce Verde e l'Unità di Intervento Tecnica (UIT) dei locali civici pompieri.

Essi intervengono, fianco a fianco e nel rispetto delle rispettive competenze,

ad ogni allarme richiesto per un intervento tecnico dove è coinvolta una

persona. Nell'ambito di tale accordo viene inoltre definito il numero di uomini

e i mezzi di prima partenza che ogni ente deve al minimo garantire, chi viene

mobilitato e in quali situazioni. Tra i casi in cui - oltre al personale sanitario

- viene coinvolto l'UIT, vi è quello del trattamento di pazienti in terreni

impervi o in zone comunque difficilmente raggiungibili con i mezzi usuali di

soccorso: i sanitari si occupano principalmente degli aspetti medici, mentre i

pompieri provvedono alla gestione tecnica dell'intervento, come il recupero e

il trasporto del paziente. Ora, tenuto conto di tale accordo e visto che RI 1 aveva

avuto un malore mentre si trovava in un'abitazione situata nel bosco a G__________

in una zona discosta, raggiungibile unicamente a piedi e dopo diversi minuti di

cammino, a ragione la Croce Verde di L__________ ha richiesto l'intervento dell'UIT

di L__________, la quale ha a sua volta sollecitato il supporto dei pompieri di

C__________, che dispongono di una perfetta conoscenza dei luoghi.

La Croce Verde non

poteva certo speculare sulla necessità o meno di far capo al supporto tecnico

dei pompieri, non conoscendo né la gravità del problema di salute della

ricorrente, né le particolarità della zona in cui era stata chiamata ad

intervenire. Tanto più che la decisione di evacuare quest'ultima tramite la REGA è avvenuta soltanto dopo che i sanitari sono giunti sul posto ed hanno potuto constatare

la serietà della situazione. La circostanza secondo la quale la presenza dei

pompieri si è rivelata utile è dimostrata anche dal fatto che RI 1 ha potuto essere evacuata con l'elicottero soltanto perché i militi avevano provveduto a preparare

una piazza di atterraggio per il velivolo, coadiuvando in questo modo il personale

sanitario impegnato a prestare i primi soccorsi.

Non è quindi dato di vedere come gli

insorgenti possano pretendere ora che si sarebbe dovuto effettuare un

sopralluogo prima di allarmare i pompieri. Ciò in effetti avrebbe

inevitabilmente provocato un'inutile perdita di tempo, suscettibile di compromettere

il buon esito dell'intervento di salvataggio.

5.2

Per quanto riguarda poi l'importo di

fr. 1'738.40, contestato dai ricorrenti, esso è stato calcolato in base al

numero di pompieri intervenuti sul posto (5 del corpo di L__________ e 6 di

quello della C__________). Certo, la presenza di 11 militi potrebbe apparire di

primo acchito eccessiva per soccorrere una persona in difficoltà. D'altra

parte, però, bisogna considerare che i pompieri sono stati allarmati per una

situazione d'urgenza verificatasi in una regione montagnosa e difficilmente

raggiungibile con gli usuali mezzi di soccorso. L'intervento è inoltre avvenuto

di notte e presupponeva, come già indicato, un tratto di cammino a piedi nel

bosco per poter raggiungere la casa in cui si trovava RI 1. Essi hanno poi

dovuto predisporre un'area di atterraggio per permettere all'elicottero della

REGA di posarsi in tutta sicurezza. Già per tutte queste circostanze, appare

oggi perlomeno ingeneroso rimproverare ai medesimi di essere giunti sul luogo

con un dispiegamento di forze esagerato, in quanto le difficoltà oggettive dell'intervento

giustificavano, per dovere di prudenza, l'impiego di un adeguato numero di

militi. A questo proposito occorre pure considerare che qualora l'elicottero della

REGA non fosse stato in grado di atterrare nei pressi dell'abitazione in cui si

trovavano i __________ per motivi legati alla morfologia del terreno o a causa

delle avverse condizioni meteorologiche, i sanitari avrebbero necessitato di un

certo qual numero di pompieri per farsi

aiutare a trasportare la paziente, tramite staffette, il più velocemente

possibile via terra sino all'ambulanza.

Va infine rilevato che l'importo fatturato,

comprensivo pure delle indennità per l'uso dei veicoli e delle attrezzature, è

stato calcolato correttamente sulla base degli art. 2 e 3 del Decreto esecutivo

che stabilisce le indennità ai pompieri del 21 dicembre 1994 e, come tale,

sfugge a qualsiasi critica.

Ne discende che nemmeno su questo punto il

ricorso merita accoglimento.

6.

I

ricorrenti pongono infine in evidenza di essere pensionati. In altre parole, essi

sostengono che l'onere posto a loro carico incide in maniera sensibile sulla

loro situazione finanziaria.

L'art. 26 RLLI prevede la possibilità di

rinunciare al recupero delle spese di intervento in casi eccezionali,

segnatamente in situazioni di stato di necessità o in casi di particolare

rigore, in assenza di colpa o di intenzione. Ora, bisogna considerare che detta

norma disciplina l'istituto del condono, il quale può essere pronunciato

soltanto una volta accertata l'esistenza a favore del Cantone di un ben preciso

credito di rimborso verso terzi. Sennonché, nel caso concreto, la lite verte

per l'appunto sulla questione di sapere se sia stato a giusta ragione o meno

che l'Ufficio della difesa contro gli incendi del Dipartimento delle finanze e

dell'economia ha chiesto a RI 1 la somma di fr. 1'738.40 corrispondenti alle

spese sostenute dai pompieri a titolo di restituzione delle spese sostenute dal

Fondo incendi per l'intervento compiuto il 5 agosto 2010 a G__________.

Nel giudizio qui impugnato l'autorità

inferiore si è dunque correttamente limitata a statuire su questo problema,

senza per contro prendere in considerazione altre questioni - quale ad esempio

quella qui sollevata dagli insorgenti - che in quel contesto si sarebbero

rivelate premature. Non si vede in effetti come l'Esecutivo cantonale avrebbe

potuto pronunciarsi su un eventuale condono del credito, allorquando il medesimo

era ancora controverso.

Nulla impedisce comunque ai ricorrenti di

richiederlo, una volta che la fattura dell'UDCI sarà cresciuta in giudicato,

sempre che essi ne adempino i requisiti.

7.

Stante

tutto quanto precede, il ricorso dev'essere pertanto respinto e la decisione

impugnata confermata, siccome immune da violazioni del diritto.

Visto l'esito del gravame, la tassa di

giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, in solido (art. 28

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, di complessivi fr. 500.-, sono poste a carico dei ricorrenti,

con vincolo di solidarietà.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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