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Decisione

52.2010.50

Licenza edilizia. Trasferimento di indici

20 aprile 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i due fondi non sussiste alcun rapporto funzionale. Ammettere il contrario

significherebbe aprire la porta all'arbitrio (cfr. STA 52.2005.96 dell'11

luglio 2005 consid. 3 ove una distanza di 25 m è stata considerata eccessiva).

4.Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va

Considerandi

dunque respinto.

La

tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili (art. 31 LPamm), commisurate

al lavoro occasionato ed ai valori in gioco, sono poste a carico dei ricorrenti

secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 21, 37, 38, 38a LE; 3, 18, 28, 31, 60,

61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'500.- è a carico dei ricorrenti RI 1 e RI 2, in solido, che rifonderanno fr. 1'500.- ai resistenti CO 2 e CO 3 e fr. 1'500.- alla CO 1 a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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