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Decisione

52.2010.53

Ricongiungimento familiare

20 aprile 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I figli minori di 12 anni, soggiunge il cpv. 3 della medesima norma, hanno

diritto al rilascio del permesso di domicilio.

Diversamente dall'art. 17 dell'abrogata

legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26

marzo 1931 (LDDS), che permetteva il ricongiungimento soltanto

dell'intero nucleo familiare, l'art. 43 della nuova legge sugli

stranieri conferisce ora tale diritto anche alle famiglie

monoparentali. Tale diritto non è tuttavia assoluto. Come ha precisato

recentemente il Tribunale federale, una certa riserva s'impone, segnatamente, quando

la prole vive da tempo all'estero con l'altro genitore o con altri membri della

famiglia (STF 2C_270/2009 del 15 gennaio 2010 consid. 4.8): in questo caso occorre

esaminare se la domanda non sia abusiva e chi dispone dell'autorità parentale

sul figlio, tenendo inoltre conto dell'interesse superiore del fanciullo sancito

della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF; RS

0.107).

Secondo l'art. 47 LStr, il diritto al

ricongiungimento familiare dev'essere fatto valere entro cinque anni; per i

figli con più di 12 anni entro 12 mesi (cpv. 1). Per i familiari di uno

straniero, soggiunge il cpv. 3 lett. b della medesima norma, tale termine decorre

con il rilascio del permesso di dimora o di domicilio oppure con l’insorgere

del legame familiare.

Per quanto riguarda invece il ricongiungimento

familiare differito, l'art. 47 cpv. 4 LStr prevede che esso è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere

gravi motivi familiari. Sussistono gravi motivi familiari se il benessere del

figlio può essere assicurato unicamente dal ricongiungimento in Svizzera (art.

75 OASA).

L'art. 126 cpv. 3 LStr precisa che i termini

dell’art. 47 cpv. 1 decorrono dall’entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della

legge sugli stranieri, purché l’entrata in Svizzera sia avvenuta, rispettivamente,

il legame familiare insorto, prima di tale data.

In concreto, essendo titolare di un permesso

di domicilio, RI 1 può prevalersi in linea di principio del diritto

conferitogli dall'art. 43 LStr, non solo in favore di __________ ma anche di __________.

Per contro, la domanda del 26 maggio 2009 concernente Sara è tardiva in quanto

la sua domanda è stata depositata quando aveva 13 anni e 9 mesi e a quel momento,

tenuto conto del termine transitorio dell'art. 126 cpv. 3 LStr, era già trascorso

più di un anno dall'entrata in vigore della nuova legge sugli stranieri.

2.2. Il ricorrente ritiene di avere in ogni

caso un diritto a ricongiungersi con tutti i suoi figli sulla base dell'art. 8

CEDU che garantisce, analogamente a quanto dispone l'art. 13 cpv. 1 della

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;

RS 101), il rispetto della vita privata e familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.;

126 II 377 consid. 7).

RI 1, sposato dal 2002 con una cittadina

elvetica, è al beneficio di un permesso di domicilio. Egli ha pertanto diritto

di risiedere in Svizzera e può dunque richiamarsi all'art. 8 CEDU, sempre che

il legame con i figli sia intenso ed effettivamente vissuto. Ora, a prescindere

dall'intensità di tale legame, giova comunque ricordare che dall'art. 8 CEDU

non può essere dedotto un diritto incondizionato all'ottenimento di un permesso

di soggiorno, soprattutto se il comportamento degli interessati rivela che alla

base della richiesta vi sono primariamente obiettivi differenti dalla volontà

di condurre una vita familiare comune (DTF 119 Ib 81 consid. 4a; 115 Ib 97

consid. 4). Sotto questo profilo, il diniego di rilasciare un'autorizzazione ai

figli di uno straniero stabilitosi in Svizzera non presta il fianco a critiche

se la separazione della famiglia è il risultato della libera volontà del

genitore, se non sussistono interessi familiari preponderanti a favore di una

modifica dei rapporti esistenti, rispettivamente, se un cambiamento non risulta

imperativo, ed infine se non vi sono ostacoli da parte delle autorità al

mantenimento delle relazioni familiari (DTF 125 II 633 consid. 3a; 124 II 361

consid. 3a; 122 II 385 consid. 4b).

3. 3.1. Come

accennato in narrativa, RI 1 ha lasciato nuovamente il suo Paese d'origine nel

settembre 2002, scegliendo di stabilirsi definitivamente in Svizzera per vivere

con una cittadina elvetica che aveva sposato il 30 maggio precedente. A quel momento

i suoi figli __________, __________ e __________, i quali avevano rispettivamente

7, 5 e 2 anni di età, sono stati affidati alla nonna paterna. Dopo il decesso

di quest'ultima, avvenuto nel 2007, è stato il fratello dell'insorgente ad

occuparsi di loro.

Nonostante che, in base all'art. 8 CEDU,

avrebbe potuto pretendere di essere raggiunto in Svizzera dai suoi figli almeno

da quando si è sposato nel 2002, il ricorrente ha aspettato 7 anni prima di

presentare una richiesta di ricongiungimento, senza peraltro documentare dei periodi

di vita in comune con loro.

Ma anche ammettendo che il ricorrente, dopo

il 2002, abbia reso regolarmente visita ai figli, oltre a mantenere contatti

telefonici ed epistolari con loro e ad essersi impegnato a sostenerli finanziariamente,

per la prole i parenti presso cui vivono attualmente hanno indubbiamente

continuato a rappresentare le principali persone di riferimento. La relazione

tra padre e figli non può pertanto venir considerata né particolarmente intensa

né preponderante rispetto ai legami intessuti dalla prole a partire dal 2002 con

i diversi familiari in Patria. In siffatte circostanze, non permette quindi di

giungere a diversa conclusione il fatto che l'insorgente non avrebbe chiesto il

ricongiungimento tempestivamente in quanto nel 2004 era gravemente malato (doc.

D ed E) ed ha successivamente perso il lavoro (doc. G) dopo un periodo di inabilità

fino al maggio 2005 (doc. F).

Non si può nemmeno ritenere che sussistano interessi familiari preponderanti che esigano attualmente

una modifica delle relazioni esistenti. Il fatto che

nel lontano 2002 il Tribunale di Pristina gli avesse affidato i figli non

costituisce un cambiamento delle circostanze tale da imporre ora la venuta in

Svizzera degli stessi. Del resto, non è dato nemmeno di sapere se, oltre all'insorgente,

anche la sua ex moglie __________ detenga l'autorità parentale sui figli, la

relativa sentenza di affidamento non essendo stata versata agli atti.

Il ricorrente afferma inoltre che

attualmente i suoi famigliari in Kosovo non possono più occuparsi in modo

ottimale di __________, __________ e __________, segnatamente perché suo

fratello deve già prendersi cura dei propri quattro figli. Sennonché, gli

asseriti inconvenienti invocati dall'insorgente non sono di una gravità tale da

giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno ai suoi tre figli. Tanto

più che questi ultimi vivono presso lo zio ormai già dal 2007.

Del resto, __________ e __________ sono anche

in età adolescenziale. Si può quindi ritenere che non necessitino più

delle stesse cure ed attenzioni di quando erano bambini. Visti inoltre i loro

modesti bisogni di custodia, nulla impedisce agli zii di farsi coadiuvare per

tale scopo da altri parenti, non da ultimo dalla madre (1972) residente nella

zona, ritenuto pure che l'argomento secondo cui essa non potrebbe attualmente

occuparsi di loro, non è corredata da alcun supporto probatorio (cfr. DTF 129

Considerandi

II 249 consid. 2.2.; STF 2A.233/2000 del 16.1.2001, riassunta in: RDAT II-2001

n. 61, consid. 3c).

3.2

A prescindere da quanto precedentemente

esposto, bisogna in ogni caso considerare che __________, __________ e __________

hanno sempre vissuto in Kosovo, segnatamente a __________ e, salvo la presenza

del padre, non hanno alcun legame né alcuna familiarità con il nostro Paese, il

suo sistema scolastico e le sue lingue. Vista la loro età, si può inoltre

ritenere che un trasferimento definitivo in Svizzera li metterebbe a confronto

con rilevanti problemi d'integrazione, in particolare con difficoltà dal punto

di vista scolastico e dell'inserimento professionale. Come ha rilevato la

nostra rappresentanza in Kosovo, che ha una conoscenza diretta dell'ambiente

sociale e culturale e politico del Paese, non bisogna sottovalutare il fatto

che l'inserimento in Svizzera dei figli del ricorrente appare molto difficile

già per motivi linguistici (v. scritto 26 maggio 2009).

Bisogna pertanto ammettere che il

ricongiungimento familiare risulta manifestamente contrario all'interesse dei

tre figli dell'insorgente. La domanda appare piuttosto dettata principalmente

dall'interesse a offrire a __________, __________ e __________ migliori

opportunità formative e professionali. Pur comprensibile, questa motivazione

non può tuttavia risultare preminente rispetto all'interesse pubblico a praticare

una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri.

Il ricorrente fa infine riferimento a due

sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 1°dicembre 2005 e 21 dicembre 2001, rispettivamente, nelle cause Tuquabo-Tekle (n. 60665/00) e Sen (n. 31465/96) contro i Paesi Bassi in cui è stato

considerato che se uno o entrambi i genitori lasciano volontariamente il Paese

d'origine, questo non significa che abbiano deciso in maniera irrevocabile che

la prole debba rimanere per sempre in Patria e il ricongiungimento vada sempre negato.

Sennonché, il Tribunale federale ha considerato in DTF 133 II 6 consid. 5 e 6, chinandosi

proprio sulle due precitate decisioni della Corte europea, che la nuova legge

sugli stranieri non è in contrasto con tale giurisprudenza, ritenuto che occorre

sempre tenere presente le circostanze concrete del caso.

4.

Si deve pertanto

concludere che tutti i presupposti di cui agli art. 43 LStr e 8 CEDU, nella

misura in cui sono applicabili nella fattispecie, non sono adempiuti e che il

principio della proporzionalità non è stato violato.

Rifiutando di rilasciare il permesso di

dimora a __________, __________ e __________, le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna normativa

internazionale e federale.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto.

Tassa e spese di giustizia seguono la

soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 43, 47, 126 LStr; 75 OASA; 8 CEDU; 13

Cost.; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa e

le spese di giustizia, per complessivi di fr. 500.–, sono poste a carico del

ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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