52.2010.53
Ricongiungimento familiare
20 aprile 2010Italiano13 min
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Numero d'incarto:
52.2010.53
Data decisione, Autorità:
20.04.2010, TRAM
Titolo:
Ricongiungimento familiare
PROPORZIONALITÀ
RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE
art. 43 LFSTR
art. 47 LFSTR
art. 126 cpv. 3 LFSTR
Incarto n.
52.2010.53
Lugano
20 aprile
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo
Cassina e Damiano Bozzini
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 febbraio 2010 di
RI 1
patrocinato dallo
contro
la risoluzione 20 gennaio 2010 (n. 251) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 29 ottobre 2009 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell'immigrazione (ora: della popolazione), in materia di
rilascio di un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare in
favore dei figli __________ (1995), __________ (1997) e __________ (2000);
viste le risposte:
- 16 febbraio 2010 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 23 febbraio 2010 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1
(1968), cittadino kosovaro, ha soggiornato in Svizzera tra il 1991 e il 1996 come
stagionale e, dal 1997 al 1999, quale richiedente l'asilo.
Il ricorrente è padre di __________ (20
agosto 1995), __________ (19 aprile 1997) e __________ (10 maggio 2000), nati
dall'unione con la moglie connazionale __________ (1972). Il 2 aprile 2001, il
Tribunale distrettuale di Pristina ha sciolto per divorzio il matrimonio dei
coniugi __________, affidando i figli al padre.
Il 30 maggio 2002, RI 1 si è sposato a __________
(Kosovo) con la cittadina elvetica __________ (1970) e l'11 settembre successivo
è stato autorizzato a entrare in Svizzera ottenendo un permesso di dimora
annuale per vivere con la moglie nel nostro Paese. Dal 26 novembre 2007 egli è
titolare di un permesso di domicilio.
B. a. Il 26
maggio 2009 __________, __________ e __________ hanno chiesto alla Sezione dei
permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni, per il tramite
dell'Ambasciata di Svizzera in Kosovo, il rilascio di un permesso di dimora per
ricongiungersi con il loro padre nel nostro Paese. RI 1 ha in seguito motivato la richiesta con il fatto che i figli gli erano stati affidati e che dopo la
morte nel 2007 della nonna paterna era stato sempre più difficile trovare chi
volesse occuparsi della prole in Patria.
b. Il 29 ottobre 2009 la Sezione dei
permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda, considerando il
ricongiungimento tardivo e non dettato da circostanze oggettive. La decisione è
stata resa sulla base degli art. 3, 43, 47 e 96 della legge federale del 16
dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20), 6 cpv. 2 e 73 dell'ordinanza sull'ammissione il soggiorno e l'attività
lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201) e dell'art. 8 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101).
C. Con
giudizio 20 gennaio 2010, il Consiglio di Stato ha confermato la predetta risoluzione
dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.
L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che la richiesta
di ricongiungimento familiare fosse tardiva e che non vi fossero interessi familiari
preponderanti tali da modificare le relazioni con i figli come erano vissute
fino a quel momento. Ha inoltre considerato la decisione impugnata conforme al
principio della proporzionalità.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso
di soggiorno in favore di __________, __________ e __________.
Il ricorrente ritiene che, a seguito del
recente cambiamento di giurisprudenza del Tribunale federale (STF 2C_270/2009
del 15 gennaio 2010 consid. 4.8), i suoi figli abbiano diritto di vivere insieme
a lui in Svizzera già nell'ambito della LStr e di avere in ogni caso diritto al
ricongiungimento sulla base dell'art. 8 CEDU.
Contesta in seguito che la domanda sia
tardiva, precisando di aver sempre mantenuto i contatti con i figli e di non
aver potuto chiedere in precedenza il ricongiungimento familiare a causa di
gravi problemi di salute che gli hanno pure comportato la perdita del posto di
lavoro. Sottolinea di avere ora un'attività lucrativa stabile che gli
permetterà di mantenere i figli in Svizzera. Sostiene pure di non avere più
parenti in Kosovo che possano occuparsi adeguatamente di loro.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono il dipartimento e il Consiglio di Stato, quest'ultimo
con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a della legge di
applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell'8
giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta
l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata
a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1. Giusta
l'art. 43 cpv. 1 LStr, il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati
e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno
diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con lui.
Fatti
I figli minori di 12 anni, soggiunge il cpv. 3 della medesima norma, hanno
diritto al rilascio del permesso di domicilio.
Diversamente dall'art. 17 dell'abrogata
legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26
marzo 1931 (LDDS), che permetteva il ricongiungimento soltanto
dell'intero nucleo familiare, l'art. 43 della nuova legge sugli
stranieri conferisce ora tale diritto anche alle famiglie
monoparentali. Tale diritto non è tuttavia assoluto. Come ha precisato
recentemente il Tribunale federale, una certa riserva s'impone, segnatamente, quando
la prole vive da tempo all'estero con l'altro genitore o con altri membri della
famiglia (STF 2C_270/2009 del 15 gennaio 2010 consid. 4.8): in questo caso occorre
esaminare se la domanda non sia abusiva e chi dispone dell'autorità parentale
sul figlio, tenendo inoltre conto dell'interesse superiore del fanciullo sancito
della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF; RS
0.107).
Secondo l'art. 47 LStr, il diritto al
ricongiungimento familiare dev'essere fatto valere entro cinque anni; per i
figli con più di 12 anni entro 12 mesi (cpv. 1). Per i familiari di uno
straniero, soggiunge il cpv. 3 lett. b della medesima norma, tale termine decorre
con il rilascio del permesso di dimora o di domicilio oppure con l’insorgere
del legame familiare.
Per quanto riguarda invece il ricongiungimento
familiare differito, l'art. 47 cpv. 4 LStr prevede che esso è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere
gravi motivi familiari. Sussistono gravi motivi familiari se il benessere del
figlio può essere assicurato unicamente dal ricongiungimento in Svizzera (art.
75 OASA).
L'art. 126 cpv. 3 LStr precisa che i termini
dell’art. 47 cpv. 1 decorrono dall’entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della
legge sugli stranieri, purché l’entrata in Svizzera sia avvenuta, rispettivamente,
il legame familiare insorto, prima di tale data.
In concreto, essendo titolare di un permesso
di domicilio, RI 1 può prevalersi in linea di principio del diritto
conferitogli dall'art. 43 LStr, non solo in favore di __________ ma anche di __________.
Per contro, la domanda del 26 maggio 2009 concernente Sara è tardiva in quanto
la sua domanda è stata depositata quando aveva 13 anni e 9 mesi e a quel momento,
tenuto conto del termine transitorio dell'art. 126 cpv. 3 LStr, era già trascorso
più di un anno dall'entrata in vigore della nuova legge sugli stranieri.
2.2. Il ricorrente ritiene di avere in ogni
caso un diritto a ricongiungersi con tutti i suoi figli sulla base dell'art. 8
CEDU che garantisce, analogamente a quanto dispone l'art. 13 cpv. 1 della
Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.;
RS 101), il rispetto della vita privata e familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.;
126 II 377 consid. 7).
RI 1, sposato dal 2002 con una cittadina
elvetica, è al beneficio di un permesso di domicilio. Egli ha pertanto diritto
di risiedere in Svizzera e può dunque richiamarsi all'art. 8 CEDU, sempre che
il legame con i figli sia intenso ed effettivamente vissuto. Ora, a prescindere
dall'intensità di tale legame, giova comunque ricordare che dall'art. 8 CEDU
non può essere dedotto un diritto incondizionato all'ottenimento di un permesso
di soggiorno, soprattutto se il comportamento degli interessati rivela che alla
base della richiesta vi sono primariamente obiettivi differenti dalla volontà
di condurre una vita familiare comune (DTF 119 Ib 81 consid. 4a; 115 Ib 97
consid. 4). Sotto questo profilo, il diniego di rilasciare un'autorizzazione ai
figli di uno straniero stabilitosi in Svizzera non presta il fianco a critiche
se la separazione della famiglia è il risultato della libera volontà del
genitore, se non sussistono interessi familiari preponderanti a favore di una
modifica dei rapporti esistenti, rispettivamente, se un cambiamento non risulta
imperativo, ed infine se non vi sono ostacoli da parte delle autorità al
mantenimento delle relazioni familiari (DTF 125 II 633 consid. 3a; 124 II 361
consid. 3a; 122 II 385 consid. 4b).
3. 3.1. Come
accennato in narrativa, RI 1 ha lasciato nuovamente il suo Paese d'origine nel
settembre 2002, scegliendo di stabilirsi definitivamente in Svizzera per vivere
con una cittadina elvetica che aveva sposato il 30 maggio precedente. A quel momento
i suoi figli __________, __________ e __________, i quali avevano rispettivamente
7, 5 e 2 anni di età, sono stati affidati alla nonna paterna. Dopo il decesso
di quest'ultima, avvenuto nel 2007, è stato il fratello dell'insorgente ad
occuparsi di loro.
Nonostante che, in base all'art. 8 CEDU,
avrebbe potuto pretendere di essere raggiunto in Svizzera dai suoi figli almeno
da quando si è sposato nel 2002, il ricorrente ha aspettato 7 anni prima di
presentare una richiesta di ricongiungimento, senza peraltro documentare dei periodi
di vita in comune con loro.
Ma anche ammettendo che il ricorrente, dopo
il 2002, abbia reso regolarmente visita ai figli, oltre a mantenere contatti
telefonici ed epistolari con loro e ad essersi impegnato a sostenerli finanziariamente,
per la prole i parenti presso cui vivono attualmente hanno indubbiamente
continuato a rappresentare le principali persone di riferimento. La relazione
tra padre e figli non può pertanto venir considerata né particolarmente intensa
né preponderante rispetto ai legami intessuti dalla prole a partire dal 2002 con
i diversi familiari in Patria. In siffatte circostanze, non permette quindi di
giungere a diversa conclusione il fatto che l'insorgente non avrebbe chiesto il
ricongiungimento tempestivamente in quanto nel 2004 era gravemente malato (doc.
D ed E) ed ha successivamente perso il lavoro (doc. G) dopo un periodo di inabilità
fino al maggio 2005 (doc. F).
Non si può nemmeno ritenere che sussistano interessi familiari preponderanti che esigano attualmente
una modifica delle relazioni esistenti. Il fatto che
nel lontano 2002 il Tribunale di Pristina gli avesse affidato i figli non
costituisce un cambiamento delle circostanze tale da imporre ora la venuta in
Svizzera degli stessi. Del resto, non è dato nemmeno di sapere se, oltre all'insorgente,
anche la sua ex moglie __________ detenga l'autorità parentale sui figli, la
relativa sentenza di affidamento non essendo stata versata agli atti.
Il ricorrente afferma inoltre che
attualmente i suoi famigliari in Kosovo non possono più occuparsi in modo
ottimale di __________, __________ e __________, segnatamente perché suo
fratello deve già prendersi cura dei propri quattro figli. Sennonché, gli
asseriti inconvenienti invocati dall'insorgente non sono di una gravità tale da
giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno ai suoi tre figli. Tanto
più che questi ultimi vivono presso lo zio ormai già dal 2007.
Del resto, __________ e __________ sono anche
in età adolescenziale. Si può quindi ritenere che non necessitino più
delle stesse cure ed attenzioni di quando erano bambini. Visti inoltre i loro
modesti bisogni di custodia, nulla impedisce agli zii di farsi coadiuvare per
tale scopo da altri parenti, non da ultimo dalla madre (1972) residente nella
zona, ritenuto pure che l'argomento secondo cui essa non potrebbe attualmente
occuparsi di loro, non è corredata da alcun supporto probatorio (cfr. DTF 129
Considerandi
II 249 consid. 2.2.; STF 2A.233/2000 del 16.1.2001, riassunta in: RDAT II-2001
n. 61, consid. 3c).
3.2
A prescindere da quanto precedentemente
esposto, bisogna in ogni caso considerare che __________, __________ e __________
hanno sempre vissuto in Kosovo, segnatamente a __________ e, salvo la presenza
del padre, non hanno alcun legame né alcuna familiarità con il nostro Paese, il
suo sistema scolastico e le sue lingue. Vista la loro età, si può inoltre
ritenere che un trasferimento definitivo in Svizzera li metterebbe a confronto
con rilevanti problemi d'integrazione, in particolare con difficoltà dal punto
di vista scolastico e dell'inserimento professionale. Come ha rilevato la
nostra rappresentanza in Kosovo, che ha una conoscenza diretta dell'ambiente
sociale e culturale e politico del Paese, non bisogna sottovalutare il fatto
che l'inserimento in Svizzera dei figli del ricorrente appare molto difficile
già per motivi linguistici (v. scritto 26 maggio 2009).
Bisogna pertanto ammettere che il
ricongiungimento familiare risulta manifestamente contrario all'interesse dei
tre figli dell'insorgente. La domanda appare piuttosto dettata principalmente
dall'interesse a offrire a __________, __________ e __________ migliori
opportunità formative e professionali. Pur comprensibile, questa motivazione
non può tuttavia risultare preminente rispetto all'interesse pubblico a praticare
una politica restrittiva in materia di soggiorno degli stranieri.
Il ricorrente fa infine riferimento a due
sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 1°dicembre 2005 e 21 dicembre 2001, rispettivamente, nelle cause Tuquabo-Tekle (n. 60665/00) e Sen (n. 31465/96) contro i Paesi Bassi in cui è stato
considerato che se uno o entrambi i genitori lasciano volontariamente il Paese
d'origine, questo non significa che abbiano deciso in maniera irrevocabile che
la prole debba rimanere per sempre in Patria e il ricongiungimento vada sempre negato.
Sennonché, il Tribunale federale ha considerato in DTF 133 II 6 consid. 5 e 6, chinandosi
proprio sulle due precitate decisioni della Corte europea, che la nuova legge
sugli stranieri non è in contrasto con tale giurisprudenza, ritenuto che occorre
sempre tenere presente le circostanze concrete del caso.
4.
Si deve pertanto
concludere che tutti i presupposti di cui agli art. 43 LStr e 8 CEDU, nella
misura in cui sono applicabili nella fattispecie, non sono adempiuti e che il
principio della proporzionalità non è stato violato.
Rifiutando di rilasciare il permesso di
dimora a __________, __________ e __________, le autorità inferiori non hanno disatteso nessuna normativa
internazionale e federale.
5.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere integralmente respinto.
Tassa e spese di giustizia seguono la
soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 43, 47, 126 LStr; 75 OASA; 8 CEDU; 13
Cost.; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi di fr. 500.–, sono poste a carico del
ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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