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Decisione

52.2010.56

Rilascio di un permesso per confinanti CE/AELS

23 giugno 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il 12

aprile 1995, il cittadino italiano RI 1 (1964) ha ottenuto un permesso di dimora

in Svizzera per svolgere l'attività di direttore di una società con sede a C__________.

Il 22 agosto 1997, egli si è sposato a __________ con la cittadina elvetica Y__________

(1950). Nell'anno 2000, l'autorità competente in materia di polizia degli

stranieri è venuta a conoscenza che RI 1 era stato arrestato dalle autorità

italiane. Il 23 giugno 2000, è stata notificata la sua partenza per l'Italia.

b. Il 27 maggio 2003, RI 1 ha chiesto alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni il

rilascio di un permesso di dimora CE/AELS per ricongiungersi con sua moglie in

Svizzera.

Interrogato dalla Polizia cantonale in merito

alla sua richiesta, egli ha dichiarato di essere stato arrestato l'11 settembre

1999 in Italia a seguito di una sentenza del Tribunale di V__________ per

bancarotta fraudolenta e di essere stato scarcerato il 28 marzo 2003. Ha soggiunto di essere al corrente che dal 1996 era aperta nei suoi confronti un'inchiesta

della Procura di B__________ per contrabbando di sigarette, ma che il reato avrebbe

comunque dovuto prescriversi dopo 7 anni e mezzo.

Con decisione 12 agosto 2004, confermata su

ricorso dal Consiglio di Stato il 14 dicembre successivo, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione gli ha negato il permesso richiesto a causa dei suoi

precedenti penali, ritenuto pure che egli non aveva prodotto, nonostante l'esplicita

richiesta, la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta e il verbale

relativo all'udienza tenutasi l'8 giugno 2004 presso il Tribunale di B__________.

Con decreto d'accusa 17 luglio 2006 (DA

2492/06), il Procuratore pubblico ha condannato RI 1 a una multa di fr. 1'000.– per avere guidato, il 3 maggio precedente, in stato di inattitudine.

c. I coniugi __________ si sono in seguito separati.

B. a. Il 15

aprile 2009, RI 1 ha chiesto nuovamente alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione

il rilascio di permesso CE/AELS, questa volta per confinanti, per lavorare come

fattorino presso un ufficio finanziario di __________.

Il 5 maggio 2009, il dipartimento ha

acquisito agli atti dal Ministero italiano della giustizia il suo certificato

generale del casellario giudiziale, da cui risulta che il 10 aprile 1995 egli era

stato condannato dal Tribunale di C__________ e il 15 gennaio 1997 dal Tribunale

di V__________ (sentenza Corte di appello di V__________ del 19 gennaio 2000)

ad una pena complessiva di 5 anni e 11 giorni di reclusione per bancarotta

fraudolenta in concorso commessa l'11 dicembre 1995.

b. Il 24 luglio 2009, l'autorità dipartimentale ha respinto la domanda di RI 1 per motivi di ordine pubblico, fissandogli

un termine con scadenza il 31 agosto 2009 per cessare l'attività lucrativa. La

decisione è stata resa sulla base della legge federale sugli stranieri

del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20), dell'ordinanza

sull'ammissione il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA;

RS 142.201), dell'art. 5 Allegato I dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera

circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), e 24 dell'ordinanza del 22

maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS

142.203).

C. Con

giudizio 26 gennaio 2010, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1.

Il Governo ha ritenuto che vi fossero gli

estremi per non rilasciargli il permesso per confinanti CE/AELS in virtù dei

motivi addotti dal dipartimento e ha considerato la decisione impugnata

conforme al principio della proporzionalità. L'Esecutivo cantonale gli ha

inoltre rimproverato di non avere prodotto la sentenza 25 maggio 2007 del

Tribunale penale di B__________ relativa al suo proscioglimento, per intervenuta

prescrizione dell'azione penale, dall'imputazione di contrabbando.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e, in via del tutto subordinata,

il rinvio degli atti all'autorità inferiore per nuovo giudizio.

Il ricorrente ritiene che i reati per cui è

stato condannato in Italia non siano di una gravità tale da impedirgli l'ottenimento

di un permesso come frontaliere in Svizzera, ritenuto pure che sono lontani nel

tempo. Esclude inoltre il rischio di recidiva. In ogni caso ritiene la

decisione impugnata contraria al principio della proporzionalità, in quanto le

autorità inferiori non avrebbero valutato tutte le circostanze della fattispecie.

Chiede inoltre di concedere l'effetto sospensivo al gravame.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato, senza

formulare particolari osservazioni al riguardo.

F. In sede di

replica e di duplica, le parti hanno ribadito le proprie posizioni. In seguito

il ricorrente ha trasmesso a questo Tribunale un estratto della sentenza 25

maggio 2007 del Tribunale penale di B__________ relativa al suo

proscioglimento, per intervenuta prescrizione dell'azione penale, dall'imputazione

di contrabbando.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire nel merito della

presente vertenza è data dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla

legislazione federale in materia di persone straniere dell'8 giugno 1998

(LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1

della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm;

RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base

degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Non è infatti necessario richiamare dal

Tribunale penale di B__________ la sentenza 25 maggio 2007 relativa al proscioglimento

del ricorrente, per intervenuta prescrizione dell'azione penale, dall'imputazione

di contrabbando. Come si vedrà in appresso, tale mezzo di prova non

apporterebbe infatti al Tribunale amministrativo ulteriori elementi

determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere.

Considerandi

2.

2.1.

L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi

Stati membri, sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1°

giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a

quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro

diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività economiche e offrire

la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme

che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno. In

concreto, in quanto cittadino italiano e titolare di un documento di

legittimazione valido, l'insorgente può prevalersi del menzionato accordo

bilaterale.

Ora, l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC

prevede, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni

dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate

da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La

direttiva 64/221/CEE, nonché la prassi elaborata in materia dalla Corte di

giustizia delle Comunità europee (CGCE) antecedentemente alla data della firma

dell'accordo contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione

(cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Secondo la

giurisprudenza della CGCE, le deroghe alla libera circolazione devono essere comunque

interpretate in modo restrittivo. In questo senso, il ricorso da parte di

un'autorità nazionale alla nozione di ordine pubblico per restringere questa

libertà presuppone una minaccia effettiva e abbastanza grave a uno degli

interessi fondamentali della società (DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; 129 II 215

consid. 7.3; sentenze CGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30-77, Bouchereau,

Racc. 1977, 1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999 nella causa C-348/96, Calfa,

Racc. 1999, I-11, n. 23 e 25). La sola esistenza di condanne penali, tuttavia, non

può automaticamente legittimare l'adozione di provvedimenti che limitano la libera

circolazione (art. 3 cpv. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può

essere presa in considerazione soltanto nella misura in cui, dalle circostanze

che l'hanno determinata, emerga un comportamento personale costituente una

minaccia attuale per l'ordine pubblico (sentenze CGCE cit. in re Bouchereau, n.

27-29, e in re Calfa, n. 24). Non è comunque necessario stabilire con certezza

che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro per poter adottare misure

per ragioni di ordine pubblico. D'altro canto, non si deve esigere che il rischio

di recidiva sia nullo per rinunciare a simili misure. Inoltre, come nel caso di

qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame dev'essere effettuato tenuto conto

delle garanzie derivanti dalla convenzione del 4 novembre 1950 per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS

0.

) e del rispetto del principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid.

3.

; 130 II 493 consid. 3.3., 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).

2.2

Giusta l'art. 35 cpv. 1 LStr, il

permesso per frontalieri è rilasciato per un'attività lucrativa entro la zona

di frontiera. L'art. 5 cpv. 1 lett. c LStr indica che lo straniero che intende

entrare in Svizzera non deve costituire un pericolo per l'ordine e la sicurezza

pubblici né per le relazioni internazionali del nostro Paese. L'art. 62 LStr dispone

che l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio,

se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata

o a una misura penale ai sensi dell'articolo 64 o 61 del Codice penale (lett.

b) o se ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone

a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce

una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. c). L'art. 80 cpv. 1 OASA precisa che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine

pubblici - tra l'altro - in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e

di decisioni delle autorità (a) oppure in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico

o privato (b). Secondo il capoverso 2 della medesima norma, vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo se sussistono indizi concreti che il

soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità

a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.

2.3

La legge federale sugli stranieri si

applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non

contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli

(art. 2 cpv. 2 LStr). Ritenuto che l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I ALC non può

legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero (cfr. art.

2.

ALC), occorre di principio verificare che la revoca del permesso di dimora si

giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che nell'ottica del trattato

bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In pratica, però, la riserva dell'ordine

pubblico e della sicurezza pubblica di cui all'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I

ALC soggiace a criteri meno restrittivi, ragione per cui la legislazione

interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del menzionato accordo.

3.

Va

innanzitutto rilevato che in Svizzera l'insorgente ha a carico soltanto una

multa di fr. 1'000.–, inflittagli dal Procuratore pubblico il 17 luglio 2006

per guida in stato di inattitudine, comunque non più iscritta al casellario giudiziale.

Come accennato in narrativa, RI 1 ha dei precedenti penali in Italia. Dal certificato generale del casellario

giudiziale italiano che lo riguarda, risulta che egli è

stato condannato il 10 aprile 1995 dal Tribunale di C__________ e il 15 gennaio

1997.

dal Tribunale di V__________ (quest'ultima sentenza parzialmente riformata

dalla Corte di appello di V__________ il 19 gennaio 2000) ad una pena

complessiva di 5 anni e 11 giorni di reclusione, per bancarotta fraudolenta

commessa l'11 dicembre 1995, in concorso. Egli aveva evaso l'IVA per oltre una

decina di miliardi di lire sull'argento importato in Italia e proveniente dalla

ditta in cui lavorava a quel momento.

Ritenuto che anche una condanna pronunciata

all'estero può, di per sé, giustificare misure di ordine pubblico ai sensi

dell'art. 5 dell'Allegato I ALC (DTF 134 II 25, consid. 4.3.1, con rif.), a ragione

l'autorità di prime cure ne ha tenuto conto al momento di decidere se

rilasciare il permesso per confinanti all'insorgente. Tanto più che il reato di

bancarotta fraudolenta è punibile anche in Svizzera

giusta l'art. 163 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS

311.

) ed è qualificato quale crimine giusta l'art. 10

cpv. 2 CP. Ora, il reato di cui l'insorgente si è reso colpevole non va sottovalutato, in

quanto tocca un settore particolarmente delicato dell'ordine pubblico. In

determinate circostanze, anche i crimini e i delitti in materia patrimoniale

possono infatti rappresentare una minaccia sufficientemente grave ad un

interesse fondamentale della nostra società. D'altra parte, però, bisogna

considerare che il reato in parola risale a una quindicina di anni fa e può

quindi essere considerato ormai lontano nel tempo.

Nell'ambito della precedente domanda di ottenimento

di un permesso di dimora CE/AELS nel 2003, era emerso che nei confronti dell'insorgente

era stato aperto un procedimento penale presso la Procura di B__________ per reati commessi il 1° gennaio 1995 (associazione a delinquere,

violazione dei diritti doganali, contrabbando, aggravato, aggravanti penali,

quantitativo di tabacchi) e il 2 aprile 1996 (associazione a delinquere,

concorso, contrabbando, consumato, aggravato, aggravanti penali, quantitativo

di tabacchi, recidività). Tale procedimento è infine sfociato nella sentenza emessa

il 25 maggio 2007 dal Tribunale penale di B__________, che ha prosciolto RI 1

dall'imputazione di contrabbando per intervenuta prescrizione dell'azione

penale. Ora, a prescindere dalla questione di sapere se tali reati siano perseguibili

penalmente anche in Svizzera, bisogna in ogni caso considerare che i medesimi

sono anch'essi ormai lontani nel tempo, tanto che l'azione penale si è prescritta

e l'interessato è stato prosciolto. Cadono pertanto nel vuoto i rimproveri mossi

dal Consiglio di Stato al ricorrente per aver prodotto soltanto il dispositivo

della sentenza del 25 maggio 2007, ciò che avrebbe impedito all'Esecutivo

cantonale di meglio chiarire i fatti per poter formulare, con la necessaria

cognizione di causa, una prognosi precisa in merito alla sua reale pericolosità

e al rischio che egli possa nuovamente delinquere.

Infine, dal menzionato certificato generale

del casellario giudiziale italiano, aggiornato al 5 giugno 2009, non risultano

altri precedenti e procedimenti attualmente pendenti a carico dell'insorgente.

4.

Quanto

precede non permette quindi di ritenere che, attualmente, RI 1 rappresenti ancora

una minaccia reale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della

società, come prevede la giurisprudenza comunitaria in materia, tale da giustificare

il provvedimento litigioso (cfr. sentenza della CGCE del 27 ottobre 1977 nella

causa 30/77 Bouchereau, n. 35).

Bisogna pertanto concludere che i rimproveri

mossi all'insorgente non sono tali da giustificare il mancato rilascio di un

permesso per confinanti.

5.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque accolto, annullando la

decisione dipartimentale impugnata e quella governativa che la tutela. Gli atti

sono quindi rinviati alla Sezione della popolazione affinché rilasci un

permesso per confinanti CE/AELS a RI 1.

Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda

di concessione dell'effetto sospensivo al gravame diviene priva di oggetto

(art. 47 LPamm).

6.

Visto

l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giustizia.

Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, assistito da due avvocati

iscritti nell'apposito registro, un'adeguata indennità per ripetibili di

entrambe le sedi (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 2 ALC e 5 del suo Allegato I; 5, 35, 62

LStr; 80 OASA; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 47, 60, 61 e 65 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza sono annullate:

1.1. la risoluzione 26 gennaio 2010 (n. 290) del Consiglio di Stato;

1.2. la decisione 24 luglio 2009 (COM 40) della Sezione dei permessi e dell'immigrazione

(ora della popolazione) del Dipartimento delle istituzioni.

2. Gli atti

sono retrocessi alla Sezione della popolazione affinché rilasci un permesso per

confinanti CE/AELS al cittadino italiano RI 1 dopo avere sottoposto il caso, se

necessario, all'Ufficio federale della migrazione.

3. Non si

prelevano né tasse né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà

al ricorrente fr. 1'500.– a titolo di ripetibili per entrambe le sedi.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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