52.2010.57
Conferma ricovero coatto di anziana malata di Alzheimer (decadimento cognitivo importante) in casa anziani, per garantire assistenza ininterrotta, non possibile a domicilio. Competenza del Tribunale c
10 agosto 2010Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
52.2010.57
Data decisione, Autorità:
10.08.2010, TRAM
Titolo:
Conferma ricovero coatto di anziana malata di Alzheimer (decadimento cognitivo importante) in casa anziani, per garantire assistenza ininterrotta, non possibile a domicilio. Competenza del Tribunale cantonale amministrativo in base art. 397d CC e non in base alla LASP (casa anziani non è UTR)
RICOVERO COATTO ORDINARIO
art. 397a CC
art. 397d CC
art. 7 COST
art. 10 COST
art. 36 COST
art. 1segg. LASP
1
Incarto n.
52.2010.57
Lugano
10 agosto
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina, Flavia Verzasconi
segretaria:
Luisa Vassalli Zorzi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 11 febbraio 2010 di
RI 1
contro la decisione 22 gennaio 2010 (n.
PS.2009.45-46) della Commissione giuridica in materia di assistenza
sociopsichiatrica, che ha respinto le impugnative presentate da __________ e
dal figlio RI 1 avverso la risoluzione 25 novembre 2009 con cui la
Commissione tutoria regionale __________ di __________ ha ordinato la privazione
della libertà a scopo di assistenza della madre dell'insorgente e ne ha
disposto il collocamento presso un istituto medicalizzato;
viste le risposte:
- 17 febbraio 2010 della
Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica (CGASP);
- 19 febbraio 2010 della
Commissione tutoria regionale __________ di __________ (CTR __________);
preso atto della replica 16 marzo 2010 di RI 1 e delle
dupliche:
- 23 marzo 2010 della
CGASP;
- 25 marzo 2010 della CTR __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ è
originaria della __________, dove è nata nel __________. Madre di cinque figli
(__________, __________, __________, __________ e __________), dalla morte del
marito, avvenuta nel __________, ha vissuto sola in un'abitazione di __________.
Negli ultimi tempi, durante le ore diurne, ha tuttavia dovuto far capo
all'aiuto domiciliare, ad assistenti di cura ed in misura non continuativa ai
figli per il disbrigo delle faccende domestiche complesse e per la cura della
propria persona. Questo, a seguito di un progressivo decadimento cognitivo diagnosticatole
negli anni 2003-2004, caratterizzato da importanti difficoltà di orientamento
spazio-tempora-le e relazionale dovute ad una verosimile "malattia di Alzheimer".
B. Per ragioni
note alle parti che è meglio non esporre nel dettaglio, il caso è stato seguito
assiduamente dalla CTR __________ di __________, che nel febbraio 2009 ha istituito una curatela amministrativa e di rappresentanza, affidandola all'avv. __________. A
seguito della rinuncia di quest'ultima, l'incombenza è stata in seguito assunta
da __________.
Il 31
marzo 2010 la CTR __________ ha revocato la curatela e in vista dell'interdizione
di __________ l'ha privata provvisoriamente dell'esercizio dei diritti civili, nominandole
un rappresentante ex art. 386 cpv. 2 del Codice civile svizzero del 10 dicembre
1907 (CC; RS 210) nella persona di __________ di __________.
C. Verso la
fine del 2008 lo stato di salute psico-fisica di __________ è peggiorato. Nella
primavera del 2009 la signora è stata quindi ricoverata presso l'Ospedale Regionale
di __________ sede di __________, ove è rimasta degente dal 25 maggio al 5
giugno 2009. Il 9 giugno 2009 il dott. med. __________, capo-servizio di geriatria
presso quel nosocomio, ha redatto un rapporto all'attenzione della CTR __________,
nel quale - dopo aver riassunto l'anamnesi e le svariate misure adottate a
beneficio della paziente una volta diagnosticata la demenza senile di cui è
affetta - ha osservato tra l'altro che __________ "senza costante
supervisione da parte del personale curante non si mostrava in grado di
autodeterminarsi in misura tale da garantire una dignitosa cura della propria
persona". Evidenziato il duplice tentativo fallito di affiancarle una
badante una volta rientrata a domicilio, lo specialista ha ricordato che "si
optava per un semplice ripristino delle misure di sostegno precedenti (pasti a
domicilio, servizi di aiuto domiciliare e occasionale aiuto da parte del
figlio)", giungendo alla conclusione che "una gestione della
situazione a domicilio diventa vieppiù improponibile onde garantirne
l'incolumità ma anche la dignità. Vista la reazione molto positiva avuta dalla
paziente durante la degenza presso l'Ospedale di __________, ritengo che un'istituzionalizzazione,
idealmente presso la casa anziani di __________, sia da prendere in considerazione
per il bene soggettivo e oggettivo della paziente".
D. Preso atto
del predetto rapporto, il 12 giugno 2009 la CTR __________ ha deciso
formalmente di privare __________ della libertà ai sensi dell'art. 397a
CC, ordinando nel contempo il suo ricovero coatto in un istituto medicalizzato.
Adita
dall'interessata, con giudizio 24 agosto 2009 la CGASP ha tuttavia annullato
tale provvedimento, ravvisando nella fattispecie una violazione del principio
della proporzionalità. L'autorità di ricorso di prime cure ha accreditato in
sostanza il parere del proprio consulente dr. __________, psichiatra e
psicoterapeuta FMH attivo presso il centro peritale delle assicurazioni
sociali, a mente del quale l'adozione di una serie ben precisa di modalità di
accudimento avrebbe permesso alla signora di continuare a vivere al proprio
domicilio malgrado il disorientamento temporale completo e relazionale
abbastanza grave di cui è affetta. Nel dispositivo della sua sentenza la CGASP
ha quindi elencato tutte le misure da prendere e le persone responsabili della
loro messa in opera (in particolare l'istituzione di una figura di accudimento
stabile, presente durante tutte le ore diurne dalle ore 08.00 alle 20.00), assegnando
peraltro al curatore __________ il compito di inoltrare una richiesta cautelativa
di ricovero presso una casa per anziani della zona nel caso in cui non fosse
stato possibile implementare con successo i provvedimenti imposti. Siffatta pronunzia
è cresciuta in giudicato incontestata.
E. Dando
seguito ad un'incombenza impostagli nel giudizio di cui si è appena detto, il
28 settembre 2009 RI 1 ha indirizzato alla CGASP un rapporto sull'evoluzione
della situazione negli ultimi 30 giorni, nel quale - oltre a diversi aspetti positivi
- ha riferito anche della mancata collaborazione di fratelli e sorelle e dell'impossibilità
di occuparsi personalmente della madre tutte le domeniche, in aggiunta alle visite
remunerate effettuate nel corso della settimana. Il 1° ottobre seguente la
CGASP ha trasmesso la missiva alla CTR __________, invitandola a ridefinire la
pratica tenendo conto delle posizioni e delle disponibilità dei parenti
coinvolti.
Sentiti i
figli ed accertata l'impossibilità di garantire ad __________ un'assistenza
continuata e qualificata a domicilio a costi ragionevoli, il 25 novembre 2009
la CTR __________ ha nuovamente disposto che essa venisse privata della libertà
a scopo di assistenza e collocata in un istituto medicalizzato.
F. La
destinataria del provvedimento ed il figlio RI 1 sono insorti un'altra volta davanti
alla CGASP, sollevando numerose censure d'ordine formale e materiale onde ottenere
l'annullamento della misura limitativa della libertà.
All'udienza
conciliativa preliminare svoltasi l'__________ si è avuta ennesima conferma dell'impossibilità
di trovare una soluzione concordata a causa dei conflitti in essere tra il
ricorrente e i membri della famiglia presenti, cosicché __________ è stata sottoposta
ad un ulteriore esame da parte del perito dr. __________. Nel suo referto del __________
l'esperto ha dichiarato di aver appurato un peggioramento globale del
decadimento cognitivo della signora, con un disorientamento parziale nello
spazio, completo nel tempo e grave verso le persone, accompagnato da una
compromissione della memoria a breve. Secondo lo specialista, l'esaminata non è
in grado di riconoscere la sua casa d'abitazione, né di svolgere le funzioni
richieste per le faccende domestiche complesse e per la cura personale, se non
sotto la guida di una collaboratrice domestica. Il perito, pur riconoscendo che
durante il giorno l'insorgente è seguita da operatori competenti e formati, ha
evidenziato i pericoli legati alla mancanza di un'adeguata e continua
assistenza la notte e i fine settimana. Per concludere, ha affermato che "visto
il peggioramento dello stato di salute e l'insufficiente accudimento, la
signora __________ deve essere collocata al più presto in una casa per anziani.
Le cosiddette "preferenze" espresse dalla signora __________ e
raccolte di volta in volta ora da un figlio ora da un altro, non hanno valore
nell'annullare questa decisione, perché nelle scelte in materia di assistenza
sanitaria la signora può essere influenzata e non è capace di intendere e volere."
Alla luce
delle risultanze di questa indagine, con pronuncia 22 gennaio 2010 la CGASP ha
respinto entrambi i gravami.
G. Mediante
ricorso 11 febbraio 2010 RI 1 ha impugnato questa decisione davanti al
Tribunale cantonale, postulandone l'annullamento siccome chiaramente sproporzionata.
Nel
contesto di una corposa memoria l'insorgente ha contestato punto per punto le
argomentazioni della CGASP fondate sulla perizia del dr. __________, tracciando
un quadro della situazione clinica e relazionale della madre tale da giustificare
il suo mantenimento a domicilio con adeguate misure terapeutiche.
Il
ricorrente ha addotto che diversamente da quanto accertato dallo specialista interpellato
dalla CGASP le condizioni della madre non sono nel frattempo peggiorate al
punto da imporne il ricovero. La sua qualità di vita, al di là del risultato
del test cognitivo al quale è stata sottoposta in sede peritale, sarebbe
migliorata a seguito del piano di assistenza messo in atto durante il giorno, ferma
restando l'inutilità di una sorveglianza notturna. A mente di RI 1, il disorientamento
nello spazio, nel tempo e in relazione alle persone non sono di una gravità
tale da impedire alla mamma di continuare a vivere a casa sua. Egli ha
dichiarato di voler implementare il piano terapeutico previsto anche in assenza
di collaborazione da parte dei fratelli e per finire ha eccepito una violazione
del diritto di essere sentito, ravvisabile nel fatto che le parti non hanno
avuto la possibilità di prendere visione della perizia del dott. med. __________
prima dell'emanazione della decisione impugnata. Parimenti leso sarebbe il principio
della proporzionalità, poiché nella fattispecie sono praticabili con successo
soluzioni meno incisive della controversa misura coatta.
A
sostegno dei propri assunti il ricorrente ha sollecitato l'esperimento di un
vasta istruttoria, segnatamente l'audizione di svariati testi, tutti in grado
di attestare come la madre, con la dovuta assistenza, sia in grado di ritornare
ad abitare nella sua casa di __________.
H. In sede di
risposta la CTR __________ ha proposto di respingere il gravame, ribadendo che
la decisione di collocare __________ in una struttura adeguata si fonda su
precisi riscontri medici.
Anche la
CGASP ha sollecitato il rigetto dell'impugnativa, avversando partitamente le tesi
del ricorrente con argomentazioni che saranno riprese - ove occorresse - nel seguito.
Fatti
I. Pendente
causa, segnatamente il __________, __________ è stata ospedalizzata ad __________
e a partire dal __________ è stata ricoverata presso la casa per anziani di __________,
ove si trova tuttora in vista di essere trasferita nel nuovo reparto per malati
di Alzheimer allestito presso l'istituto di riposo della __________ a __________.
L. Il 16
marzo 2010 RI 1 ha inoltrato un allegato di replica, con il quale ha ribattuto
puntigliosamente alle osservazioni presentate in risposta dalla CTR __________
e dalla CGASP.
Entrambe
le autorità preposte all'applicazione della legge sull'assistenza sociopsichiatrica
del 2 febbraio 1999 (LASP; RL 6.3.2.1) hanno duplicato riconfermandosi nelle
precedenti prese di posizione.
M. All'udienza
del __________ le parti hanno avuto modo di illustrare ulteriormente il loro
punto di vista e di fornire notizie volte ad aggiornare il quadro della
situazione. Informato che un'eventuale rientro della madre a domicilio sarebbe
stato in ogni modo subordinato all'organizzazione di un'assistenza qualificata
24 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, RI 1 ha manifestato le proprie perplessità in merito, ricordando che in passato la signora aveva già dimostrato
di non sopportare la presenza di estranei in casa la notte. Dal canto suo, __________
ha riferito di aver avuto modo di visitare la sua rappresentata a __________,
di averla trovata in buone condizioni e di non aver riscontrato segno alcuno di
patimento in relazione al suo attuale collocamento, aggiungendo che l'ideale
sarebbe trasferirla nel reparto specialistico per malati di Alzheimer che verrà
prossimamente aperto presso la casa di riposo di __________.
Nel
seguito, il giudice delegato ha assunto agli atti i seguenti documenti:
- rapporto
__________ del dr. med. __________ (FMH medicina interna spec. cardiologia), responsabile
medico della casa per anziani di __________;
- scritto
__________ di __________, psicologa psicoterapeuta FSP/ATPP, con allegato
curriculum vitae e parere __________ sulla demenza senile, le cure appropriate e
i motivi che possono giustificare un'istituzionalizzazione del malato;
- missiva
__________ di RI 1, con allegate testimonianze di __________ e __________
(assistenti di cura a domicilio di __________), nonché di __________ (ex curatore);
- relazione
__________ del dr. med. __________, responsabile del servizio di geriatria
dell'__________ sede di __________.
La
predetta documentazione è stata trasmessa alle parti con facoltà di discussione
finale giusta l'art. 52 della legge di procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). Delle risultanze istruttorie e dei
rilievi formulati a riguardo da __________, il solo che si è avvalso della possibilità
di esibire conclusioni, si dirà - per quanto necessario - in appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. Giusta
l'art. 3 LPamm, prima di entrare nel merito di un'isstanza o di un ricorso
l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza.
Il perno
attorno al quale ruota costantemente la rete sociopsichiatrica ticinese e il
collocamento coatto previsti dalla LASP sono le unità terapeutiche
riabilitative (UTR; vedi art. 1 cpv. 1 lett. b, 3 cpv. 2, 4 cpv. 2, 5 lett. b,
16 segg.), ovvero le strutture pubbliche o private riconosciute
nell'organizzazione settoriale (art. 8 cpv. 1 LASP) e deputate alla terapia e
alla riabilitazione degli utenti secondo il loro piano terapeutico (art. 22
cpv. 1 regolamento di applicazione della legge sull'assistenza sociopsichiatrica
dell'11 aprile 2000 (RLASP; RL 6.3.2.1.1). Sennonché nessuna norma della LASP e
del suo regolamento annovera le case per anziani tra le UTR. A questo
Tribunale, che ha assunto specifiche informazioni in merito, non consta nemmeno
che le competenti autorità cantonali abbiano mai stilato un elenco puntuale
delle UTR attive sul territorio, nonostante il fatto che la loro istituzione
sia subordinata all'accertamento di bisogni effettivi, preventivamente definiti
ed individuati territorialmente nella pianificazione sociopsichiatrica (art. 23
cpv. 1 RLASP) e che il riconoscimento di una UTR privata soggiaccia
all'adempimento di una serie ben precisa di condizioni (cfr. art. 24 RLASP).
Esiste per contro una lista degli istituti per anziani medicalizzati
riconosciuti, ma solo ai sensi della legge sulla promozione della salute e il
coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (LSan; RL 6.1.1.1) in quanto considerati
alla stregua di mere strutture sanitarie e soggetti come tali ad autorizzazione
governativa d'esercizio (cfr. art. 80 LSan).
Poste
queste brevi premesse, non è dato di vedere come si possa applicare la LASP e
le procedure da essa contemplate al ricovero forzato di una persona in una casa
per anziani, struttura che non essendo formalmente riconosciuta nell'organizzazione
settoriale di cui all'art. 7 cpv. 1 LASP non dovrebbe godere dello statuto di
UTR. Di riflesso, ci si potrebbe invero chiedere in base a quali norme sia effettivamente
data la competenza della CGASP e del Tribunale cantonale amministrativo ad occuparsi
di un caso come quello all'esame. Sulla questione non occorre tuttavia
insistere ulteriormente, vuoi perché l'intervento di un'autorità giudiziaria è
comunque previsto dal diritto federale (art. 397d segg. CC), vuoi perché
da tempo ormai questo Tribunale è solito applicare direttamente l'art. 6 n. 1
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) nell'ambito di contestazioni
a carattere civile rette da leggi gravemente carenti dal profilo di una
corretta definizione della loro applicabilità materiale o dell'ordinamento dei
mezzi d'impugnazione.
1.2. La
legittimazione attiva del ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date
dagli art. 43 e 46 LPamm. Secondo il diritto federale, hanno qualità per
ricorrere non solo le persone direttamente toccate dal provvedimento censurato,
ma anche ogni persona prossima (art. 397d CC; DTF 114 II 213 consid. 3).
È il caso del ricorrente, figlio della persona colpita dalla misura coercitiva
tutelata dalla CGASP.
1.3. Il gravame è dunque ricevibile in
ordine e può essere deciso sulla scorta degli atti, integrati dalle risultanze
degli accertamenti operati nel corso dell'istruttoria. Non occorre per contro
procedere all'assunzione delle prove aggiuntive notificate dall'insorgente,
insuscettibili di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti
per il giudizio che è chiamato a rendere (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
Il
permesso di compulsare l'intero fascicolo di causa e le ampie possibilità di
esprimersi che questo Tribunale ha concesso al ricorrente hanno posto rimedio
ad ogni eventuale violazione del diritto di essere sentito posta in essere dalle
precedenti istanze. Le censure in tal senso sollevate nel gravame vengono
quindi a cadere. Dottrina (Blaise
Knapp, Précis de droit administratif, Basel 1991, n. 665; André Grisel, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, pag. 379) e giurisprudenza (DTF 126 I 68
consid. 2, 118 Ib 269 consid. 3a) considerano in
effetti sanata la violazione del diritto di essere udito quando l'insorgente -
come nel caso concreto - ha avuto la possibilità di accedere a tutti i dati
salienti posti a fondamento delle decisioni litigiose e di pronunciarsi liberamente
in merito davanti ad un'autorità superiore di ricorso dotata di pieno potere
cognitivo.
3.
3.1. Una
persona maggiorenne o interdetta può essere collocata o trattenuta in uno
stabilimento appropriato allorquando, per infermità mentale, debolezza mentale,
alcoolismo o altra tossicomania o grave stato d'abbandono l'assistenza
personale necessaria non le possa essere data altrimenti. Ciò facendo va tenuto
conto anche dell'aggravio che tale persona causa a chi le è vicino (art. 397a
cpv. 1 e 2 CC). Deve essere rilasciata non appena lo permetta il suo stato
(art. 397a cpv. 3 CC; DTF 134 III 289 consid. 4). La decisione di
collocamento, rispettivamente di rilascio, spetta all'autorità tutoria del
domicilio o, se vi é pericolo nel ritardo, del luogo di dimora della persona
interessata (art. 397b cpv. 1 CC). In quest'ultima ipotesi e per i
malati psichici la competenza al collocamento può essere affidata dai Cantoni
anche ad altri uffici idonei (art. 397b cpv. 2 CC). Entro 10 giorni
dalla notificazione della decisione, la persona interessata può adire il
giudice, che decide con procedura semplice e rapida, regolata, di principio,
dal diritto cantonale (art. 397d -397f CC).
3.2
Nel nostro Cantone il collocamento
coattivo ordinario in una UTR di una persona indicata all'art. 397a CC
ha luogo per decisione della delegazione tutoria del comune di domicilio o, in
caso di malattia psichica, del direttore del settore (psichiatrico) del luogo
di domicilio (art. 20 cpv. 1 lett. b LASP).
Ogni misura coattiva, compresi i trattamenti
medicamentosi, tange in maniera importante la libertà personale e la dignità umana
dell'interessato. Le restrizioni a queste garanzie sancite a livello
costituzionale (vedi art. 7 e 10 cpv. 2 Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101) devono fondarsi su
una chiara base legale, essere sorrette da un interesse pubblico e rispettare
il principio della proporzionalità (art. 36 Cost.; DTF 130 I 16 consid. 3; 127
I 6 consid. 5; 114 II 213 consid. 5). Il provvedimento messo in opera
dev'essere idoneo a realizzare il fine divisato e adeguato. Tra i diversi mezzi
disponibili occorre scegliere quello che a parità di risultato lede in misura
minore gli interessi della persona coinvolta (DTF 126 II 112 consid. 5b).
4.
__________
è verosimilmente (l'avverbio è d'obbligo perché una diagnosi certa presuppone
un esame autoptico) malata di Alzheimer, un'affezione di natura degenerativa,
progressiva e irreversibile che intacca le cellule del sistema nervoso centrale
provocando un declino crescente delle funzioni cognitive e il deterioramento
della personalità e della vita di relazione, sino a ridurre la persona colpita
allo stato vegetativo (informazioni tratte dal sito internet http://www.alzheimer-ti.ch/malattia.php).
Circa
l'effettivo, attuale stato di salute della signora, tutti i medici che hanno
avuto modo di visitarla in tempi recenti (dr. __________, dr. __________, dr. __________)
concordano in sostanza nell'affermare che essa non è più in grado di intendere
e volere e accusa un deficit delle facoltà cognitive con importanti difficoltà
di orientamento spazio-temporale, così come nella memoria a breve e di rievocazione;
in parole povere, sa unicamente come si chiama ed il suo anno di nascita, ma
non è in grado di riconoscere luoghi e persone un tempo famigliari. Nonostante
queste alterazioni, riesce ancora a svolgere autonomamente qualche attività
della vita quotidiana (può ad esempio alimentarsi da sola), ma come tutte le
persone affette da Alzheimer che si trovano nella fase intermedia della
malattia necessita di terapie farmacologiche, oltre che del sostegno e dell'apporto
costante di terzi qualificati. A tal riguardo, la psicologa __________, attiva
in Ticino nell'assistenza alle famiglie di malati di Alzheimer e indubbia
conoscitrice dell'affezione, annota in termini generali che il malato di
demenza per definizione è quella persona che non può vivere senza l'apporto
di terze persone, perché il suo comportamento dimostra che è impossibilitato a
costruirsi una immagine della realtà coerente e continua, a causa di problemi
strutturali e strumentali: da ciò l'impossibilità di una progettualità, anche a
breve termine e la necessità che qualcuno provveda a loro (relazione __________,
versata agli atti dal ricorrente).
Ferma
restando l'esigenza che __________ disponga di un supporto specialistico 24 ore
su 24 durante l'arco dell'intera settimana (vedi certificato __________ del dr.
__________ e __________ del dr. __________), ai fini del presente giudizio occorre
stabilire se per il suo bene in senso lato essa debba essere ricoverata (recte:
mantenuta) in una casa per anziani debitamente attrezzata, come deciso dalla
CTR __________ e dalla CGASP sulla scorta di circostanziati referti medici, o
possa per contro rientrare al proprio domicilio ed essere colà assistita previa
organizzazione di un'adeguata rete di supporto, come auspicato con vigore dall'insorgente
sulla scorta di motivazioni che in diritto si rifanno ad una corretta
applicazione del principio della proporzionalità.
Ben
ponderate tutte le risultanze emergenti dalle tavole processuali, questo Tribunale
ritiene che in questo momento, per assicurare alla madre dell'insorgente la
miglior qualità di vita possibile, essa debba essere seguita incessantemente da
personale qualificato, capace di saperne individuare i bisogni fisici, sociali,
emotivi e psicologici nel contesto di una routine giornaliera e un ambiente
stabile. Attualmente, questo complesso pacchetto di prestazioni umane e
strutturali può esserle fornito con certezza solo in un istituto medicalizzato
e non a domicilio, luogo che la signora non è nemmeno più in grado di
individuare come tale e ove non è possibile garantirle lo stesso standart di
assistenza.
Intanto occorre
rammentare che il __________ la CGASP aveva dato al ricorrente il tempo e la
possibilità di implementare a casa della madre un piano di accudimento e
terapia che in gran parte aveva concepito lui medesimo, grazie alle sue
notevoli conoscenze della malattia di Alzheimer. Senza entrare nel dettaglio di
questo progetto sicuramente ben congeniato ma limitato alle ore diurne (08.00 -
20.
), in questa sede non si può sottacere il fatto che l'iniziativa dell'insorgente
è oggettivamente fallita, poiché a causa dei disaccordi esistenti all'interno
della famiglia __________ (di cui non si è volutamente parlato in seno al presente
giudizio, neppure quando sarebbe stato opportuno spiegare le ragioni per le
quali del caso hanno dovuto ripetutamente occuparsi autorità tutorie ed istanze
giudiziarie per poi vedersi contestate tutte le decisioni prese) non è stato
possibile, né sarà mai possibile, coprire costantemente la domenica e i giorni
festivi. I rapporti che RI 1 ha stilato il __________ e il __________
all'indirizzo della CGASP sono eloquenti ed a nulla servono le successive
ritrattazioni volte a sostenere la sua causa. Non occorre peraltro riferirne in
esteso i contenuti, che di fatto hanno spianato la strada all'adozione della
decisione di collocamento poi impugnata, salvo annotare che con ogni evidenza la
strategia posta volonterosamente in atto dal ricorrente è risultata perdente
anche dal profilo finanziario e che anche sotto questo aspetto non può
concorrere con la tanto osteggiata "soluzione casa per anziani". A
maggior ragione, se oltre all'assistenza diurna si dovesse imporre quella
notturna, che secondo il parere degli esperti fatto proprio da questo Tribunale
è ormai diventato un bisogno ineludibile (per capirlo basta pensare alla
situazione che potrebbe venirsi a creare qualora una persona nelle condizione
di salute di __________ dovesse abbisognare di aiuto immediato dopo essersi risvegliata
sola in casa nel cuore della notte). Con tutto il rispetto per l'insorgente, il
fatto che lui la consideri superflua non è rilevante. Interessante si avvera
per contro la sua osservazione all'udienza del __________, secondo cui __________
ha già dimostrato in passato di non sopportare la presenza di estranei in casa
durante la notte. Un motivo in più per favorire il ricovero disposto dalla CTR __________,
a scapito del collocamento a domicilio integrato da un'assistenza eterogenea e
discontinua, insuscettibile di raggiungere il livello di accudimento globale offerto
da un istituto medicalizzato.
5.
Riassumendo,
sul piatto della bilancia abbiamo da un lato un tentativo di mantenimento a
domicilio che ha dato buoni risultati grazie all'ausilio di operatori
competenti e formati (vedi in tal senso le testimonianze di __________, __________
e __________), ma che per ammissione del ricorrente stesso (cfr. le sue
relazioni del __________ e __________) non è possibile estendere con continuità
nel tempo (nel senso di una copertura costante, giorno e notte, 365 giorni
all'anno), non da ultimo per ragioni d'ordine finanziario. Sull'altro lato,
abbiamo un ricovero istituzionale in atto che sta funzionando benissimo (vedi
le valutazioni positive di __________, agli atti) e che oltre ad offrire tutte
le cure mediche e le terapie di cui la madre del ricorrente abbisogna, le
garantisce pure un'assistenza ininterrotta e di qualità. L'esito del confronto
si commenta da sé. Le due sistemazioni non raggiungono nemmeno una parità di
risultato tale da giustificare ulteriori approfondimenti della tematica volti
ad accertare quale soluzione lede in misura minore gli interessi della persona
coinvolta. Il divario, già netto in questo momento, diverrà ancor più evidente
il giorno in cui __________ verrà trasferita nel nuovo reparto specializzato
per pazienti affetti da Alzheimer realizzato nella casa per anziani medicalizzata
__________ sita a __________.
6.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono il gravame va respinto, con la conseguente
conferma del giudizio impugnato e della decisione di assistenza fondata
sull'art. 397a CC che esso ha tutelato.
Data la particolarità
del caso non si preleva tassa di giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 7, 10, 36 Cost.; 397a segg. CC;
1 segg. LASP; 3, 18, 43, 46 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
preleva tassa di giudizio.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 segg.
legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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