52.2010.58
Permesso di domicilio CE/AELS
11 maggio 2010Italiano14 min
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Numero d'incarto:
52.2010.58
Data decisione, Autorità:
11.05.2010, TRAM
Titolo:
Permesso di domicilio CE/AELS
PERMESSO CE O AELS
PERMESSO DI DOMICILIO
art. 34 cpv. 1 LFSTR
art. 96 LFSTR
art. 60 OASA
art. 62 cpv. 1 OASA
Incarto n.
52.2010.58
Lugano
11 maggio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina e Damiano Bozzini
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 febbraio 2010 di
RI 1
agente per sé e in rappresentanza della
moglie e dei figli,
tutti patrocinati dall' PA 1
contro
la risoluzione 27 gennaio 2010 (n. 397) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 19 novembre 2009 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione (ora: della popolazione), in materia
di rifiuto di rilascio di un permesso di domicilio;
viste le risposte:
- 22 febbraio 2010 del
Dipartimento delle istituzioni,
- 23 febbraio 2010 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. a. RI 1
(1970), cittadino italiano, ha lavorato negli anni '90 in Svizzera, soprattutto come frontaliere. Il 30 marzo 2004 egli, a quel momento al beneficio di
una rendita svizzera d'invalidità al 25%, ha ottenuto un permesso di dimora
CE/AELS per svolgere nel nostro Paese un'attività lucrativa indipendente.
b. Il 15 maggio 2004, il ricorrente si è
sposato in Italia con la connazionale RI 2 (1970). Essa è attualmente
casalinga. Per permettere a quest’ultima di poter vivere insieme al marito in
Svizzera, il 17 agosto 2004 le autorità competenti in materia di polizia degli
stranieri le hanno rilasciato un permesso di dimora. Dall’unione dei coniugi __________
sono nati i figli __________ (__________), __________ (__________), __________
(__________) e __________ (__________), i quali sono anch'essi al beneficio di
un permesso di dimora CE/AELS.
c. Il 1° novembre 2004, RI 1 ha iniziato un'attività lucrativa dipendente come muratore. Il suo permesso di dimora, valido fino
al 29 marzo 2009, è stato modificato a tale scopo.
A seguito di un infortunio verificatosi
all'inizio del 2005, il ricorrente non ha più lavorato. Il 1° febbraio 2006,
gli è stato riconosciuto un grado d’invalidità del 44%. Nel settembre 2006 ha
iniziato a beneficiare delle indennità di disoccupazione e, dal 2007, di
assegni di prima infanzia ed integrativi.
B. Il 19
novembre 2009, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento
delle istituzioni ha respinto le domande presentate il 23 febbraio 2009 da RI 1,
RI 2, RI 3 volte a ottenere il rilascio di un permesso di domicilio CE/AELS,
ritenendo che non adempissero le premesse per poter ottenere l’autorizzazione richiesta.
In sostanza, l'autorità dipartimentale ha
tenuto conto del fatto che RI 1 era da diversi anni inattivo professionalmente e
questo nonostante egli disponesse di una capacità lavorativa residua compatibile
con il suo grado di invalidità al 44%. Nel contempo, il dipartimento ha rinnovato
il permesso di
dimora a ciascun membro della famiglia __________
fino al 29 marzo 2010. La decisione è stata resa sulla base degli art. 34, 96 della
legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e 60 dell'ordinanza
del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA;
RS 142.201).
C. Con
giudizio 27 gennaio 2010, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1, per sé e in rappresentanza
della propria famiglia.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha
ritenuto che gli interessati non potessero invocare nessuna norma a livello
interno e internazionale al fine di ottenere un permesso di domicilio dopo cinque
anni di soggiorno in Svizzera.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso
di domicilio CE/AELS per sé e per la sua famiglia.
Afferma di avere un diritto a ottenere l'autorizzazione
richiesta. Sostiene di essere ben integrato con la sua famiglia in Svizzera e che
un loro allontanamento verso l’Italia si ripercuoterà in maniera eccessivamente
negativa su tutti membri della stessa. Chiede inoltre di essere posto al
beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio e che l'importo
della tassa di giudizio messagli a carico dal Consiglio di Stato sia ridotta.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato,
quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 lett. a della
legge 8 giugno 1998 di applicazione alla
legislazione federale in materia di persone straniere (LALPS; RL 1.2.2.1). Il
gravame, tempestivo ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per
le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da
persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile
in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 LPamm). Non è infatti necessario richiamare dalla SUVA (n. __________;
n. __________), dall'Ufficio AI (n. __________), dalla Cassa di disoccupazione
Cristiano sociale/OCST e dall'IAS Servizio prestazioni complementari gli incarti
concernenti RI 1, in quanto non fornirebbero a questo Tribunale ulteriori
elementi determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere.
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l'art. 6 Allegato I dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera
circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), il lavoratore dipendente
cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o
superiore ad un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante
riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla
data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni (cpv. 1 prima
frase). L'ALC e il suo Protocollo disciplinano i
permessi di dimora e di dimora temporanea. Non contengono per contro
disposizioni sul rilascio di un'autorizzazione di domicilio CE/AELS (v. n. 9.1. delle
"Istruzioni concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione
delle persone", emanate dall'Ufficio federale della migrazione: UFM, stato
al 1° giugno 2009).
Ne discende che, in materia di rilascio di un permesso di domicilio
CE/AELS, sono applicabili le disposizioni di diritto interno (LStr)
o eventuali accordi di domicilio.
2.2
Per quanto riguarda il diritto interno,
il ricorrente non può prevalersi di una disposizione particolare del diritto
federale per poter ottenere l'autorizzazione richiesta. In particolare l'art.
34.
cpv. 4 LStr, secondo cui il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo
un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni a determinate condizioni, non
conferisce siffatto diritto.
2.3
In merito ad eventuali trattati di
domicilio esistenti con la vicina Penisola, il ricorrente non
può invocare il Trattato di domicilio e consolare sottoscritto tra la Svizzera
e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541). I trattati di domicilio non
garantiscono infatti un diritto all'ottenimento di un tale genere di permesso
(DTF 2A.395/2005 del 22 novembre 2005, consid. 2.3; DTF 120 lb 360 consid. 2b).
Questo diritto può essere eventualmente concesso
sulla base di accordi complementari ai trattati di domicilio, denominati "accordi
di domicilio" (v. n. 3.4.3.2 e 3.4.3.3 delle "Istruzioni concernenti il settore degli stranieri",
emanate dall'UFM, stato al 1° luglio 2009). Sotto
questo aspetto entrano in considerazione nel caso specifico la Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del suddetto trattato (RS
0.142.114.541
) e l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo
all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 (RS
0.142.114
). Ora, l'art. 10 cpv. 2 di quest’ultimo Accordo prevede che i lavoratori
italiani in Svizzera sono sottoposti al regime previsto dall'art. 2 paragrafo 2
della Dichiarazione del 5 maggio 1934, secondo cui essi ottengono un permesso
di domicilio dopo una dimora regolare ed ininterrotta di dieci anni ai sensi
dell'art. 1 paragrafo 1 di tale Dichiarazione. Va osservato per completezza che,
secondo l'art. 11 n. 1 dell'Accordo in parola, ha diritto al rinnovo del
permesso di dimora, per il posto che già occupa, il lavoratore avente 5 anni di
soggiorno regolare e ininterrotto in Svizzera. A seguito della Dichiarazione
del Consiglio federale del 23 aprile 1983 - non pubblicata - è stata poi adottata
la prassi secondo cui i lavoratori italiani hanno diritto all'ottenimento di un
permesso di domicilio in Svizzera dopo 5 anni di soggiorno regolare ed ininterrotto
nel nostro Paese (v. n. 333.2 delle Direttive dell'allora Ufficio federale
degli stranieri, ora della migrazione, stato al giugno 2000; per una critica a
tale prassi cfr. Peter Kottusch, Die
Niederlassungsbewilligung gemäss Art. 6 ANAG in: ZBI 87/1986, pag. 525 segg.). Il
Tribunale federale ha per contro lasciato aperta la questione (Alain Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997
304.
con rif.), mentre il Tribunale cantonale amministrativo ha aderito alla
prassi adottata dall'Ufficio federale della migrazione (STA 52.1999.258 del 20
giugno 2000, consid. 1.3.).
In concreto, RI 1 è stato al beneficio di un
permesso di dimora CE/AELS nel nostro Paese dal 30 marzo 2004 al 29 marzo 2009
e, durante questi 5 anni, il suo soggiorno in Svizzera è stato regolare ed
ininterrotto. Ci si può per contro chiedere se il ricorrente possa essere
considerato ancora lavoratore ai sensi dell'Accordo italo-svizzero del 10
agosto 1964 e della Dichiarazione del Consiglio federale del 23 aprile 1983. In effetti se, da una parte, egli dispone ancora di una capacità lavorativa residua essendo invalido
al 44%, dall'altra bisogna considerare che è inattivo professionalmente ormai
dal 2005. Ritenuto che il ricorrente non ha esercitato, durante questi cinque
anni, un'attività stabile e durevole come esige il menzionato Accordo, non è
dato di vedere come egli possa pretendere di ottenere un permesso di dimora,
tanto meno di domicilio, per poter continuare a occupare un posto che in realtà
ha lasciato da diversi anni.
Sia come sia, il quesito può qui rimanere
indeciso. Infatti, anche se egli adempisse tutti i presupposti sviluppati dalla
prassi per poter invocare il diritto al rilascio di un'autorizzazione di
domicilio, sapere se nelle circostanze concrete egli possa ottenere tale genere
di permesso sarebbe in ogni caso una questione di merito (RDAT 1993-II, n. 54
consid. 2b e 4, pag. 131). L'art. 10 cpv. 1 del menzionato accordo italo-svizzero
dispone infatti che l’ingresso dei lavoratori italiani e il loro diritto di soggiorno
in Svizzera sono regolati, per quanto qui interessa, dalla legislazione
svizzera relativa alla dimora e al domicilio degli stranieri e dalla menzionata
Dichiarazione del 5 maggio 1934. Ritenuto che tale Dichiarazione non prevede
nulla in proposito dal profilo materiale, risulta pertanto applicabile nella
presente fattispecie la legislazione interna.
3.
3.1. Come
indicato in precedenza (consid. 2.2.), l'art. 34 cpv. 4 LStr dispone che il
permesso di domicilio può essere rilasciato, dopo un soggiorno ininterrotto
negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora, se lo straniero
è ben integrato, segnatamente se conosce bene una lingua nazionale.
L'art. 62 cpv. 1 OASA precisa le condizioni
affinché il permesso di domicilio possa essere rilasciato in caso di
integrazione
riuscita, segnatamente se lo straniero:
rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della costituzione
federale (lett. a); ha raggiunto, nella lingua nazionale parlata nel luogo di
residenza, almeno il livello di riferimento A2 del Quadro di Riferimento Europeo
Comune per le lingue del Consiglio d’Europa; in casi debitamente motivati può
essere tenuto conto anche delle conoscenze di un’altra lingua nazionale (lett.
b); manifesta la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una
formazione (lett. c).
L’art. 60 OASA indica che prima del rilascio
del permesso di domicilio, l'autorità competente deve verificare, oltre al
grado di integrazione dello straniero, anche il comportamento che egli ha
tenuto fino a quel momento.
3.2
Bisogna anche tenere conto che le
autorità amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri
fruiscono nell'applicazione di queste disposizioni di un ampio potere
discrezionale, che sono tenute ad esercitare nel rispetto dei principi generali
del diritto, nonché tenendo conto degli interessi pubblici in gioco, delle relazioni
personali e del grado d'integrazione dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStr).
Tale margine di apprezzamento può essere censurato - perlomeno da parte di
questo Tribunale - soltanto quando il suo esercizio integra gli estremi
dell'eccesso o dell'abuso di potere e viola il principio della proporzionalità
(cfr. DTF 112 Ib 478).
4.
Come
accennato in narrativa, RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora CE/AELS il 30
marzo 2004. All'inizio del 2005, egli si è infortunato e da allora non ha più
lavorato. Attualmente percepisce ogni mese fr. 444.– quale rendita AI, fr.
844.25
dalla SUVA e fr. 4'925.– quale prestazione complementare alla rendita AI
(v. doc. C: domanda di assistenza giudiziaria con i relativi allegati). Il fatto
che nel febbraio 2006 il suo grado di invalidità al 25% sia stato esteso al 44%,
non gli impediva certo di cercarsi un'attività lucrativa a metà tempo. Nemmeno
l'insorgente, del resto, lo contesta (ricorso, ad 2). Lo dimostra peraltro il
fatto che, pendente il ricorso dinnanzi al Tribunale, egli ha prodotto un
contratto di lavoro di durata indeterminata per 20 ore la settimana quale
custode notturno/diurno presso un camping __________ remunerato fr. 25.– l’ora (v.
contratto 23 febbraio 2010 con effetto dal 1° marzo successivo).
Bisogna pertanto concludere che, essendo stato
lungamente inattivo e non avendo partecipato alla vita economica del nostro Paese
come prevede l'art. 62 cpv. 1 lett. c OASA, la domanda di rilascio del permesso
di domicilio di RI 1 appare ancora, allo stadio attuale, prematura.
Il diniego di rilasciare siffatta autorizzazione
a RI 1 e, di riflesso, a sua moglie e ai suoi figli non incide comunque sul
loro soggiorno attuale nel nostro Paese, ritenuto che il dipartimento ha
rinnovato loro il permesso di dimora. Cade pertanto nel vuoto l'argomento del
ricorrente, secondo cui il loro rientro in Italia sarebbe inesigibile. Ne
discende che la decisione impugnata risulta pure conforme al principio della
proporzionalità.
In siffatte circostanze, si deve pertanto concludere
che la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di
apprezzamento che la legge riserva all'autorità in ordine alla valutazione
dell'adeguatezza di un simile provvedimento.
5.
L'insorgente
sostiene inoltre che l'importo degli oneri processuali posti a suo carico dal
Consiglio di Stato siano eccessivi e ne postula la riduzione a fr. 150.–.
Secondo l'art. 28 LPamm, se il procedimento
non è di natura pecuniaria il Consiglio di Stato, quale autorità di ricorso,
può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia, a carico della
parte soccombente, variante da fr. 50.– a fr. 10'000.–.
Ora, considerata la
soccombenza dei ricorrenti dinnanzi all'autorità inferiore, l'importo fissato
dal Consiglio di Stato in fr. 600.– appare tutto sommato equo e commisurato al
dispendio lavorativo occorso all'esame del ricorso. Esso non procede quindi da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento
che l'art. 28 LPamm riserva all'autorità decidente ai fini della sua commisurazione.
Anche su questo punto la risoluzione
governativa non viola pertanto il diritto e va confermata.
6.
In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto
così come l'istanza di assistenza giudiziaria formulata in questa sede, il
gravame essendo destinato all'insuccesso sin dall'inizio (art. 14 della legge
sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002; Lag;
RL 3.1.1.7).
La tassa di giustizia e le spese del
presente giudizio sono a carico di RI 1 e RI 2 (art. 28 LPamm). Nel fissare gli
oneri processuali, si tiene comunque conto della loro situazione economica.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 34 LStr; 60, 62 OASA; 3, 18, 28, 43,
46, 60, 61 LPamm; l'ALC e i menzionati accordi italo-svizzeri e la Lag;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La domanda
di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.
3. La tassa e
le spese di giustizia, per complessivi di fr. 600.–, sono poste in parti uguali
a carico di RI 1 e RI 2, con vincolo di solidarietà.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;
LTF; RS 173.110).
5. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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