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Decisione

52.2010.58

Permesso di domicilio CE/AELS

11 maggio 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. RI 1

(1970), cittadino italiano, ha lavorato negli anni '90 in Svizzera, soprattutto come frontaliere. Il 30 marzo 2004 egli, a quel momento al beneficio di

una rendita svizzera d'invalidità al 25%, ha ottenuto un permesso di dimora

CE/AELS per svolgere nel nostro Paese un'attività lucrativa indipendente.

b. Il 15 maggio 2004, il ricorrente si è

sposato in Italia con la connazionale RI 2 (1970). Essa è attualmente

casalinga. Per permettere a quest’ultima di poter vivere insieme al marito in

Svizzera, il 17 agosto 2004 le autorità competenti in materia di polizia degli

stranieri le hanno rilasciato un permesso di dimora. Dall’unione dei coniugi __________

sono nati i figli __________ (__________), __________ (__________), __________

(__________) e __________ (__________), i quali sono anch'essi al beneficio di

un permesso di dimora CE/AELS.

c. Il 1° novembre 2004, RI 1 ha iniziato un'attività lucrativa dipendente come muratore. Il suo permesso di dimora, valido fino

al 29 marzo 2009, è stato modificato a tale scopo.

A seguito di un infortunio verificatosi

all'inizio del 2005, il ricorrente non ha più lavorato. Il 1° febbraio 2006,

gli è stato riconosciuto un grado d’invalidità del 44%. Nel settembre 2006 ha

iniziato a beneficiare delle indennità di disoccupazione e, dal 2007, di

assegni di prima infanzia ed integrativi.

B. Il 19

novembre 2009, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento

delle istituzioni ha respinto le domande presentate il 23 febbraio 2009 da RI 1,

RI 2, RI 3 volte a ottenere il rilascio di un permesso di domicilio CE/AELS,

ritenendo che non adempissero le premesse per poter ottenere l’autorizzazione richiesta.

In sostanza, l'autorità dipartimentale ha

tenuto conto del fatto che RI 1 era da diversi anni inattivo professionalmente e

questo nonostante egli disponesse di una capacità lavorativa residua compatibile

con il suo grado di invalidità al 44%. Nel contempo, il dipartimento ha rinnovato

il permesso di

dimora a ciascun membro della famiglia __________

fino al 29 marzo 2010. La decisione è stata resa sulla base degli art. 34, 96 della

legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e 60 dell'ordinanza

del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA;

RS 142.201).

C. Con

giudizio 27 gennaio 2010, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,

respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da RI 1, per sé e in rappresentanza

della propria famiglia.

In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha

ritenuto che gli interessati non potessero invocare nessuna norma a livello

interno e internazionale al fine di ottenere un permesso di domicilio dopo cinque

anni di soggiorno in Svizzera.

D. Contro la

predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso

di domicilio CE/AELS per sé e per la sua famiglia.

Afferma di avere un diritto a ottenere l'autorizzazione

richiesta. Sostiene di essere ben integrato con la sua famiglia in Svizzera e che

un loro allontanamento verso l’Italia si ripercuoterà in maniera eccessivamente

negativa su tutti membri della stessa. Chiede inoltre di essere posto al

beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio e che l'importo

della tassa di giudizio messagli a carico dal Consiglio di Stato sia ridotta.

E. All'accoglimento

del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato,

quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 lett. a della

legge 8 giugno 1998 di applicazione alla

legislazione federale in materia di persone straniere (LALPS; RL 1.2.2.1). Il

gravame, tempestivo ai sensi dell'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per

le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da

persone senz'altro legittimate a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile

in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18

cpv. 1 LPamm). Non è infatti necessario richiamare dalla SUVA (n. __________;

n. __________), dall'Ufficio AI (n. __________), dalla Cassa di disoccupazione

Cristiano sociale/OCST e dall'IAS Servizio prestazioni complementari gli incarti

concernenti RI 1, in quanto non fornirebbero a questo Tribunale ulteriori

elementi determinanti per il giudizio che è chiamato a rendere.

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l'art. 6 Allegato I dell'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera

circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), il lavoratore dipendente

cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o

superiore ad un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante

riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla

data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni (cpv. 1 prima

frase). L'ALC e il suo Protocollo disciplinano i

permessi di dimora e di dimora temporanea. Non contengono per contro

disposizioni sul rilascio di un'autorizzazione di domicilio CE/AELS (v. n. 9.1. delle

"Istruzioni concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione

delle persone", emanate dall'Ufficio federale della migrazione: UFM, stato

al 1° giugno 2009).

Ne discende che, in materia di rilascio di un permesso di domicilio

CE/AELS, sono applicabili le disposizioni di diritto interno (LStr)

o eventuali accordi di domicilio.

2.2

Per quanto riguarda il diritto interno,

il ricorrente non può prevalersi di una disposizione particolare del diritto

federale per poter ottenere l'autorizzazione richiesta. In particolare l'art.

34.

cpv. 4 LStr, secondo cui il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo

un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni a determinate condizioni, non

conferisce siffatto diritto.

2.3

In merito ad eventuali trattati di

domicilio esistenti con la vicina Penisola, il ricorrente non

può invocare il Trattato di domicilio e consolare sottoscritto tra la Svizzera

e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541). I trattati di domicilio non

garantiscono infatti un diritto all'ottenimento di un tale genere di permesso

(DTF 2A.395/2005 del 22 novembre 2005, consid. 2.3; DTF 120 lb 360 consid. 2b).

Questo diritto può essere eventualmente concesso

sulla base di accordi complementari ai trattati di domicilio, denominati "accordi

di domicilio" (v. n. 3.4.3.2 e 3.4.3.3 delle "Istruzioni concernenti il settore degli stranieri",

emanate dall'UFM, stato al 1° luglio 2009). Sotto

questo aspetto entrano in considerazione nel caso specifico la Dichiarazione 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del suddetto trattato (RS

0.142.114.541

) e l'Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo

all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 10 agosto 1964 (RS

0.142.114

). Ora, l'art. 10 cpv. 2 di quest’ultimo Accordo prevede che i lavoratori

italiani in Svizzera sono sottoposti al regime previsto dall'art. 2 paragrafo 2

della Dichiarazione del 5 maggio 1934, secondo cui essi ottengono un permesso

di domicilio dopo una dimora regolare ed ininterrotta di dieci anni ai sensi

dell'art. 1 paragrafo 1 di tale Dichiarazione. Va osservato per completezza che,

secondo l'art. 11 n. 1 dell'Accordo in parola, ha diritto al rinnovo del

permesso di dimora, per il posto che già occupa, il lavoratore avente 5 anni di

soggiorno regolare e ininterrotto in Svizzera. A seguito della Dichiarazione

del Consiglio federale del 23 aprile 1983 - non pubblicata - è stata poi adottata

la prassi secondo cui i lavoratori italiani hanno diritto all'ottenimento di un

permesso di domicilio in Svizzera dopo 5 anni di soggiorno regolare ed ininterrotto

nel nostro Paese (v. n. 333.2 delle Direttive dell'allora Ufficio federale

degli stranieri, ora della migrazione, stato al giugno 2000; per una critica a

tale prassi cfr. Peter Kottusch, Die

Niederlassungsbewilligung gemäss Art. 6 ANAG in: ZBI 87/1986, pag. 525 segg.). Il

Tribunale federale ha per contro lasciato aperta la questione (Alain Wurzburger, La jurisprudence

récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997

304.

con rif.), mentre il Tribunale cantonale amministrativo ha aderito alla

prassi adottata dall'Ufficio federale della migrazione (STA 52.1999.258 del 20

giugno 2000, consid. 1.3.).

In concreto, RI 1 è stato al beneficio di un

permesso di dimora CE/AELS nel nostro Paese dal 30 marzo 2004 al 29 marzo 2009

e, durante questi 5 anni, il suo soggiorno in Svizzera è stato regolare ed

ininterrotto. Ci si può per contro chiedere se il ricorrente possa essere

considerato ancora lavoratore ai sensi dell'Accordo italo-svizzero del 10

agosto 1964 e della Dichiarazione del Consiglio federale del 23 aprile 1983. In effetti se, da una parte, egli dispone ancora di una capacità lavorativa residua essendo invalido

al 44%, dall'altra bisogna considerare che è inattivo professionalmente ormai

dal 2005. Ritenuto che il ricorrente non ha esercitato, durante questi cinque

anni, un'attività stabile e durevole come esige il menzionato Accordo, non è

dato di vedere come egli possa pretendere di ottenere un permesso di dimora,

tanto meno di domicilio, per poter continuare a occupare un posto che in realtà

ha lasciato da diversi anni.

Sia come sia, il quesito può qui rimanere

indeciso. Infatti, anche se egli adempisse tutti i presupposti sviluppati dalla

prassi per poter invocare il diritto al rilascio di un'autorizzazione di

domicilio, sapere se nelle circostanze concrete egli possa ottenere tale genere

di permesso sarebbe in ogni caso una questione di merito (RDAT 1993-II, n. 54

consid. 2b e 4, pag. 131). L'art. 10 cpv. 1 del menzionato accordo italo-svizzero

dispone infatti che l’ingresso dei lavoratori italiani e il loro diritto di soggiorno

in Svizzera sono regolati, per quanto qui interessa, dalla legislazione

svizzera relativa alla dimora e al domicilio degli stranieri e dalla menzionata

Dichiarazione del 5 maggio 1934. Ritenuto che tale Dichiarazione non prevede

nulla in proposito dal profilo materiale, risulta pertanto applicabile nella

presente fattispecie la legislazione interna.

3.

3.1. Come

indicato in precedenza (consid. 2.2.), l'art. 34 cpv. 4 LStr dispone che il

permesso di domicilio può essere rilasciato, dopo un soggiorno ininterrotto

negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora, se lo straniero

è ben integrato, segnatamente se conosce bene una lingua nazionale.

L'art. 62 cpv. 1 OASA precisa le condizioni

affinché il permesso di domicilio possa essere rilasciato in caso di

integrazione

riuscita, segnatamente se lo straniero:

rispetta i principi dello Stato di diritto e i valori della costituzione

federale (lett. a); ha raggiunto, nella lingua nazionale parlata nel luogo di

residenza, almeno il livello di riferimento A2 del Quadro di Riferimento Europeo

Comune per le lingue del Consiglio d’Europa; in casi debitamente motivati può

essere tenuto conto anche delle conoscenze di un’altra lingua nazionale (lett.

b); manifesta la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una

formazione (lett. c).

L’art. 60 OASA indica che prima del rilascio

del permesso di domicilio, l'autorità competente deve verificare, oltre al

grado di integrazione dello straniero, anche il comportamento che egli ha

tenuto fino a quel momento.

3.2

Bisogna anche tenere conto che le

autorità amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri

fruiscono nell'applicazione di queste disposizioni di un ampio potere

discrezionale, che sono tenute ad esercitare nel rispetto dei principi generali

del diritto, nonché tenendo conto degli interessi pubblici in gioco, delle relazioni

personali e del grado d'integrazione dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStr).

Tale margine di apprezzamento può essere censurato - perlomeno da parte di

questo Tribunale - soltanto quando il suo esercizio integra gli estremi

dell'eccesso o dell'abuso di potere e viola il principio della proporzionalità

(cfr. DTF 112 Ib 478).

4.

Come

accennato in narrativa, RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora CE/AELS il 30

marzo 2004. All'inizio del 2005, egli si è infortunato e da allora non ha più

lavorato. Attualmente percepisce ogni mese fr. 444.– quale rendita AI, fr.

844.25

dalla SUVA e fr. 4'925.– quale prestazione complementare alla rendita AI

(v. doc. C: domanda di assistenza giudiziaria con i relativi allegati). Il fatto

che nel febbraio 2006 il suo grado di invalidità al 25% sia stato esteso al 44%,

non gli impediva certo di cercarsi un'attività lucrativa a metà tempo. Nemmeno

l'insorgente, del resto, lo contesta (ricorso, ad 2). Lo dimostra peraltro il

fatto che, pendente il ricorso dinnanzi al Tribunale, egli ha prodotto un

contratto di lavoro di durata indeterminata per 20 ore la settimana quale

custode notturno/diurno presso un camping __________ remunerato fr. 25.– l’ora (v.

contratto 23 febbraio 2010 con effetto dal 1° marzo successivo).

Bisogna pertanto concludere che, essendo stato

lungamente inattivo e non avendo partecipato alla vita economica del nostro Paese

come prevede l'art. 62 cpv. 1 lett. c OASA, la domanda di rilascio del permesso

di domicilio di RI 1 appare ancora, allo stadio attuale, prematura.

Il diniego di rilasciare siffatta autorizzazione

a RI 1 e, di riflesso, a sua moglie e ai suoi figli non incide comunque sul

loro soggiorno attuale nel nostro Paese, ritenuto che il dipartimento ha

rinnovato loro il permesso di dimora. Cade pertanto nel vuoto l'argomento del

ricorrente, secondo cui il loro rientro in Italia sarebbe inesigibile. Ne

discende che la decisione impugnata risulta pure conforme al principio della

proporzionalità.

In siffatte circostanze, si deve pertanto concludere

che la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di

apprezzamento che la legge riserva all'autorità in ordine alla valutazione

dell'adeguatezza di un simile provvedimento.

5.

L'insorgente

sostiene inoltre che l'importo degli oneri processuali posti a suo carico dal

Consiglio di Stato siano eccessivi e ne postula la riduzione a fr. 150.–.

Secondo l'art. 28 LPamm, se il procedimento

non è di natura pecuniaria il Consiglio di Stato, quale autorità di ricorso,

può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia, a carico della

parte soccombente, variante da fr. 50.– a fr. 10'000.–.

Ora, considerata la

soccombenza dei ricorrenti dinnanzi all'autorità inferiore, l'importo fissato

dal Consiglio di Stato in fr. 600.– appare tutto sommato equo e commisurato al

dispendio lavorativo occorso all'esame del ricorso. Esso non procede quindi da un esercizio abusivo del potere d'apprezzamento

che l'art. 28 LPamm riserva all'autorità decidente ai fini della sua commisurazione.

Anche su questo punto la risoluzione

governativa non viola pertanto il diritto e va confermata.

6.

In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto

così come l'istanza di assistenza giudiziaria formulata in questa sede, il

gravame essendo destinato all'insuccesso sin dall'inizio (art. 14 della legge

sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002; Lag;

RL 3.1.1.7).

La tassa di giustizia e le spese del

presente giudizio sono a carico di RI 1 e RI 2 (art. 28 LPamm). Nel fissare gli

oneri processuali, si tiene comunque conto della loro situazione economica.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 34 LStr; 60, 62 OASA; 3, 18, 28, 43,

46, 60, 61 LPamm; l'ALC e i menzionati accordi italo-svizzeri e la Lag;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La domanda

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio è respinta.

3. La tassa e

le spese di giustizia, per complessivi di fr. 600.–, sono poste in parti uguali

a carico di RI 1 e RI 2, con vincolo di solidarietà.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110).

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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