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Decisione

52.2010.62

Conferma dell'aggiudicazione: l'offerta del ricorrente non adempiva il criterio di idoneità

28 maggio 2010Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i concorrenti potevano soltanto dedurre che

il committente avrebbe valutato l'idoneità in base al metodo (criterio)

delle referenze.

Contrariamente a quanto assume il

committente, l'ulteriore specificazione

Adempiuto se… ha eseguito almeno 1 studio di

progettazione di tecnica ferroviaria (progetto di massima o progetto definitivo)

di analoga complessità negli ultimi 10 anni

non stabiliva in modo chiaro ed univoco che

l'idoneità sarebbe stata valutata in base ad un'unica referenza indicata dal

singolo concorrente. L'avverbio almeno può effettivamente dar luogo a

fraintendimenti. Prova ne è che anche un altro consorzio è stato indotto a

presentare più di una referenza per dimostrare l'idoneità degli uffici responsabili

dei singoli settori in cui è suddivisa la commessa. L'interpretazione data dal

ricorrente alla clausola in esame non è meno sostenibile di quella attribuitale

dal committente. Per rendere noto ai concorrenti che la valutazione dell'idoneità

si sarebbe fondata su un'unica referenza ed indurli di conseguenza ad indicare

quella che ritenevano più confacente, la clausola avrebbe dovuto essere

formulata in termini più chiari ed espliciti. L'ultima precisazione

Certificazione compilare formulario n. 1 (allegato) e

allegare certificazione del committente.

non permette di considerare insostenibile

l'interpretazione datale dal consorzio ricorrente. Il fatto che le

specificazioni richieste fossero formulate al singolare avvalora la tesi del

committente, ma non basta per considerare insostenibile l'interpretazione dell'insorgente.

Con lo scritto 21 dicembre 2009, di cui si è

detto in narrativa (consid. C), il committente ha tuttavia chiaramente fatto

presente al consorzio ricorrente che il capitolato esigeva che fosse presentata

una referenza, invitandolo a precisare il progetto di referenza

che il consorzio intende portare a dimostrazione dell'adempimento dei criteri

d'idoneità. A quel momento non poteva più sussistere alcun dubbio sul

significato che il committente aveva attribuito alla controversa prescrizione

di gara.

La precisazione costituiva soltanto un

chiarimento. Non modificava le regole della gara.

Il consorzio ricorrente, non solo non l'ha

contestata, impugnandola con un ricorso contro una specificazione del bando

introdotta in corso di procedura, ma vi si è adeguato senza formulare la benché

minima riserva, indicando che la referenza da considerare è la ferrovia

(treno-tram) __________; prima delle due referenze).

Torna dunque applicabile il principio della

buona fede sotteso all'art. 40 cpv. 2 RLCPubb/CIAP, giusta il quale la

partecipazione alla gara, con l’inoltro dell’offerta, implica l’accettazione di

tutte le condizioni contenute negli atti di gara.

La decisione del committente di valutare

l'idoneità della RI 3 esclusivamente sulla base della referenza concernente la

ferrovia __________ indicata dal consorzio ricorrente non presta dunque il

fianco a critiche.

4. Adempimento

del criterio d’idoneità nel settore della tecnica ferroviaria da parte della RI

3

4.1. Per l’ufficio responsabile nel settore

della tecnica ferroviaria, il criterio d’idoneità richiesto

dal capitolato chiedeva ai concorrenti di dimostrare di aver eseguito almeno

1 studio di progettazione di tecnica ferroviaria (progetto di massima o

progetto definitivo) di analoga complessità negli ultimi 10 anni.

La referenza indicata dal consorzio

ricorrente per la RI 3 specificava che l’oggetto era costituito dal raddoppio

della cadenza di circolazione della ferrovia __________, con passaggio ad una

frequenza di servizio di 15 minuti. In particolare, si trattava di procedere a:

-

analisi dei rischi del nuovo concetto

d’esercizio;

-

analisi multicriterio per la localizzazione

del posto centrale di comando (PCC);

-

progetto di massima, progetto esecutivo,

appalto, direzione lavori e messa in esercizio per la modernizzazione degli

impianti di tecnica ferroviaria (in particolare rimpiazzo degli impianti di

sicurezza e installazione di un comando a distanza).

La referenza precisava ancora che il

progetto era in corso, che il periodo d’esecuzione si estendeva dal 2007 al

2011 e che il costo dell’opera ammontava a fr. 20'000'000.-.

Alla referenza indicata non era allegata la certificazione

richiesta dal capitolato come prova dell’adempimento del criterio.

4.2. Sollecitato dal committente a

documentare l’adempimento del criterio entro un termine perentorio di 5 giorni,

il ricorrente ha tempestivamente prodotto una dichiarazione datata 13 gennaio 2010 a firma __________, responsabile __________ della ferrovia __________. L’attestazione confermava

che nel quadro del progetto di conversione della cadenza d’esercizio ad ¼ d’ora

la __________ aveva conferito alla RI 3 un mandato di studio comprendente le

seguenti prestazioni:

a. Analisi

multicriterio per la scelta dell’ubicazione del PCC

L’analisi doveva considerare i seguenti criteri:

- gestione del traffico;

- gestione dell’informazione e qualità della

comunicazione;

- sicurezza e sicurezza di funzionamento;

- qualità dei contatti con le imprese di trasporto

vicine;

- gestione delle situazioni di crisi;

- costi e sviluppi futuri.

Periodo 2007 – 2009

Percentuale

d’avanzamento: 100% studio terminato

Stima degli

onorari per le prestazioni effettuate: fr. 35'000.-

b. Analisi del rischio del nuovo concetto

d’esercizio con il passaggio alla cadenza di ¼ d’ora

La RI

3 doveva fornire le seguenti prestazioni:

- analisi del rischio del nuovo concetto d’esercizio integrando: le

installazioni di sicurezza dei treni (blocco,

inserimenti, segnali, telecomandi); l’alimentazione elettrica della trazione;

il parco rotabile; le installazioni di sicurezza connesse alle interfacce del

tracciato (passaggi a livello, blocco automatico, segnali); l’ambiente (stazioni,

binari, tracciato, edifici ed opere d’arte); i viaggiatori (flusso); il

personale d’esercizio;

- studio per ridurre i tempi

d’apertura/chiusura dei passaggi a livello;

- studio per il miglioramento del sistema

di sorveglianza dei binari con un sistema di contatori d’assi attivi in

permanenza;

- studio dell’ubicazione del PCC e gestione delle

situazioni di crisi;

- studio e analisi delle varianti per il miglioramento

degli incroci strada/binari con modificazione della segnaletica e dei passaggi

a livello in esercizio; proposte di miglioramento;

- analisi e proposte di miglioramento

dell’esercizio ferroviario per limitare l’impatto con il traffico stradale.

Periodo 2009

Percentuale

d’avanzamento: 100% studio terminato

Stima degli

onorari per le prestazioni effettuate: fr. 150'000.-

c. __________ - cadenza ¼ d’ora - gare __________

Il passaggio

alla cadenza di ¼ d’ora impone di costruire una nuova stazione d’incrocio a __________.

In questo contesto, RI 3 interviene come consulente del committente per la

tecnica ferroviaria ed in particolare per le fasi seguenti:

- studio del progetto: progetto dell’opera;

- studio del progetto: procedura di domanda di

autorizzazione;

- messa a concorso;

- realizzazione: progetto esecutivo;

- realizzazione: esecuzione dell’opera;

- realizzazione: messa in servizio.

Periodo: 2009-2010

Percentuale

d’avanzamento: 20%

Stima degli

onorari per le prestazioni di RI 3: fr. 150'000.-

d. __________ - rinnovo installazioni di

sicurezza (IS) del resto della linea

La ferrovia __________

intende sostituire l’insieme dei posti d’inserimento della linea sulla tratta __________.

Le installazioni a relais esistenti risalgono al __________ e non possono

essere ammodernate. Sarà installato anche un telecomando delle installazioni di

sicurezza e dei passaggi a livello. In questo contesto, RI 3 interviene come

consulente del committente per l’insieme della tecnica ferroviaria.

Periodo: a partire dal 2009

Percentuale

d’avanzamento: 10%

Stima degli

onorari per le prestazioni di RI 3: fr. 150'000.-.

4.3. Ritenendo che la dichiarazione della

ferrovia __________ prodotta dal ricorrente non bastasse per dimostrare

l'idoneità dell'ufficio responsabile per la tecnica ferroviaria, il committente

si è avvalso della facoltà di assumere ulteriori informazioni che si era

esplicitamente riservata con il capitolato, per interpellare telefonicamente

l'estensore del documento allo scopo di verificare se la __________ avesse già

prodotto qualche risultato intermedio in materia di tecnica ferroviaria. Preso

atto della risposta negativa datagli dall'estensore del certificato (__________),

la Sezione della mobilità ha proposto di escludere dall'aggiudicazione il RI 1;

proposta, questa, che il Consiglio di Stato ha fatto propria con la decisione

qui in esame.

La decisione regge alla critica

dell'insorgente.

I due studi che la RI 3 aveva portato a compimento prima del 13 gennaio 2010 su mandato della ferrovia __________

non avevano in effetti per oggetto l'allestimento di un progetto di massima o

definitivo. Il primo lavoro era costituito da un'analisi comparativa

multicriterio per la scelta dell'ubicazione ottimale (__________) del posto

centrale di comando (PCC). Il mandato conferito dalla __________ alla RI 3 non

comportava l'allestimento di alcun progetto. La mandataria doveva soltanto

individuare l'ubicazione ottimale sulla base dei criteri sopra elencati

(consid. 4.2.a.), ovvero la gestione del traffico, la gestione dell'informazione

e la qualità della comunicazione (personale d'esercizio ed utenti), la

sicurezza del funzionamento, la qualità dei contatti con le imprese di

trasporto vicine, la gestione delle situazioni di crisi, i costi e gli sviluppi

futuri.

Analoghe considerazioni valgono per il

secondo lavoro commissionatole che la RI 3 aveva portato a termine entro il 13

gennaio 2010 per conto della __________. Il mandato conferito alla RI 3 era

circoscritto all'analisi dei rischi connessi all'introduzione della nuova

cadenza d'esercizio. Nemmeno questa seconda parte del mandato aveva per oggetto

l'allestimento di un progetto di massima o definitivo. La RI 3 doveva unicamente valutare i rischi derivanti dall’introduzione delle nuove modalità

d’esercizio sulla base dei fattori elencati al precedente considerando (4.2.b.).

Stando alla documentazione integrativa

prodotta dal consorzio ricorrente, il mandato di progettazione che la ferrovia __________

aveva conferito alla RI 3, limitatamente alla consulenza (aide) del committente

(maître d’ouvrage), riguardava gli altri due oggetti indicati dal certificato

del 13 gennaio 2010, ovvero la costruzione di una nuova stazione a __________

(consid. 4.2.c.) e il rinnovo dell’infrastruttura del resto della linea

(consid. 4.2.d.); incarichi, per i quali la RI 3 a quella data non aveva tuttavia ancora fornito prestazioni riconducibili ad un progetto di massima.

A torto l’insorgente rimprovera al

committente di essersi rivolto all’estensore del certificato (__________anziché

alla persona di riferimento indicata dall’offerta (__________), per cerziorarsi

del contenuto delle informazioni ivi contenute. Chiedendo ai concorrenti di

indicare una persona di referenza, il committente non ha certamente inteso

limitare la facoltà di indagine che si era riservata nel capitolato. Producendo

il certificato richiesto, il consorzio ricorrente non ha d’altronde formulato alcuna

riserva, esigendo che eventuali informazioni supplementari fossero da sollecitare

alla persona indicata con l’offerta (__________) piuttosto che all’estensore

del certificato (__________).

Ora, le deduzioni che il committente ha

tratto dalla documentazione prodotta dal consorzio ricorrente circa l’idoneità

della ditta RI 3, indicata come responsabile del settore della tecnica ferroviaria,

non appaiono per nulla insostenibili. Dalla descrizione fornita dalla ferrovia __________

non si può in effetti dedurre che i due mandati portati a termine da questa

ditta fossero assimilabili ad un progetto di massima o definitivo di tecnica

ferroviaria. L’analisi dei rischi del nuovo concetto d’esercizio non può identificarsi

con l’allestimento di un progetto di massima. Parimenti, nemmeno lo studio per

ridurre il tempo di apertura/chiusura dei passaggi a livello costituisce un

progetto. Né lo studio per migliorare il sistema di sorveglianza con un sistema

di conteggio degli assi o quello di localizzazione del centro di comando possono

essere considerati tali. Neppure lo studio e l’analisi delle varianti per

migliorare gli incroci strada/ferrovia o l’analisi e le proposte di

miglioramento dell’esercizio ferroviario per ridurre l’impatto sul traffico

stradale costituiscono progetti di tecnica ferroviaria. Se si fosse trattato di

progetti di tecnica ferroviaria come pretende l’insorgente l’estensore del

certificato l’avrebbe rilevato, come l’ha evidenziato per il mandato di

progettazione della stazione di __________ (consid. 4.2.c.).

Tanto meno si può ragionevolmente sostenere

che la valutazione dei rischi conseguenti al cambiamento della cadenza

d’eser-cizio di una linea ferroviaria esistente possa essere comparata per

complessità alla progettazione, quanto meno di massima, degli aspetti di

tecnica ferroviaria di una linea di tram-treno completamente nuova come quella

in discussione.

Le deduzioni che il committente ha tratto

dalla documentazione messagli a disposizione dal consorzio ricorrente nel

termine perentorio di 5 giorni, che gli aveva assegnato per sopperire alla

mancata produzione della certificazione richiesta dalla cifra 3.3. del

capitolato, non appaiono dunque inficiate da violazione del diritto sotto il profilo

dell’abuso del potere d'apprezzamento che spetta al committente nell'ambito

della valutazione delle referenze prodotte dai concorrenti per provare la loro

idoneità.

4.4. Al ricorso inoltrato a questo

Tribunale, il RI 1 ha allegato una dichiarazione, datata 5 febbraio 2010 e

firmata dal direttore __________ della ferrovia __________, la quale attesta

che dopo aver realizzato lo studio delle varianti del lotto (livello equivalente

ad un progetto di massima, prestazioni terminate il 9 dicembre 2009), la RI 3 sta attualmente portando a termine il progetto dell’opera e del dossier __________ (fasi

SIA 32 progetto dell’opera e 33 procedura di domanda d’autorizzazione), che

permetterà di passare rapidamente alla comanda ai fornitori.

Con la replica, il consorzio ricorrente ha

in seguito prodotto una copia del frontispizio e dell’indice dello studio

denominato Analy-se de risque de l’exploitation ferroviaire et dossier

d’Avant-projet “Technique ferroviaire”, allestito, verificato ed

autorizzato dalla RI 3 il 9 dicembre 2010, giorno in cui scadeva il termine per

l’inoltro delle offerte.

Dall’indice dello studio si evince che dopo

aver illustrato la metodologia (cap. 2) e la sintesi dei risultati dell’analisi

di rischio (cap. 3), la RI 3 ha elaborato un progetto di massima della

soluzione adottata per ognuno dei sette ulteriori temi trattati (cap. 4: installazioni

di sicurezza; cap. 5: alimentazione elettrica di trazione; cap. 6: controllo di

velocità; cap. 7: passaggi a livello; cap. 8: sorveglianza di tratta; cap. 9:

telecomando; cap. 10: localizzazione del PCC e gestione delle situazioni di

crisi).

La documentazione prodotta soltanto con la

replica attesta che la RI 3 ha effettivamente allestito, ancora in tempo utile,

ovvero prima della scadenza del termine per l’inoltro delle offerte, un

progetto di massima di tecnica ferroviaria, che - come ha riconosciuto la

stessa Sezione della mobilità in sede di duplica - sarebbe in grado di

comprovare la sua idoneità quale ufficio responsabile di questo settore.

Secondo il committente, la prova

dell'idoneità non potrebbe essere ammessa, siccome tardiva. Ad opposta

conclusione approda invece il ricorrente.

4.4.1. Gli ordinamenti sulle commesse

pubbliche distinguono i criteri d'idoneità da quelli d'aggiudicazione. I primi

riguardano il concorrente e la sua capacità di fornire la prestazione messa a

concorso. I secondi concernono invece l'offerta in quanto tale. Per principio,

i criteri d'idoneità devono essere soddisfatti al momento della scadenza del

termine per l'inoltro delle offerte. La dimostrazione del loro adempimento può

tuttavia essere portata anche successivamente, a meno che la legge o le prescrizioni

di gara dispongano diversamente (Cassina,

op. cit., pag. 38).

4.4.2. La clausola 3.3. del capitolato

stabilisce che le offerte dovevano contenere i seguenti punti:

1. presentazione del consorzio e degli

specialisti (formulario 1)

Considerandi

2.

atto di consorziamento firmato da

tutte le ditte del consorzio 3. prova dell'adempimento dei criteri

d'idoneità (formulario 1 e

certificazioni come da punto 3.1)

4.

offerta economica

5.

referenze personale chiave

6.

analisi del mandato, metodologia/modo

di procedere (...)

7.

curriculum del personale chiave

8.

lista del personale chiave previsto

per lo studio (...)

La committenza, dispone ulteriormente la clausola in esame, ha la facoltà di

richiedere eventuali documenti mancanti richiesti alle posizioni 1, 2, 3, 5, 7,

8.

di cui sopra in un secondo tempo, assegnando un termine di 5 giorni per

produrli. L'allestimento carente di uno o più documenti richiesti ai punti 4 e

6.

di cui sopra sarà considerato come una mancata consegna del documento stesso.

Di conseguenza, l'offerta verrà estromessa dalla procedura di aggiudicazione.

Dal tenore letterale della clausola,

formulata in termini non propriamente felici, si può dedurre che soltanto alla

mancata o carente produzione dei documenti riguardanti l'offerta in quanto tale

(4: offerta economica; 6: analisi del mandato; metodologia) erano

comminate conseguenze preclusive immediate. Gli altri documenti, da allegare

all'offerta secondo le posizioni 1, 2, 3, 5, 7, 8, potevano anche mancare, ma avrebbero

dovuto essere inoltrati entro un termine perentorio di 5 giorni dietro

richiesta della committenza, che non si è assunta l'obbligo, ma si è

riservata soltanto la facoltà di chiederli in un secondo tempo,

lasciando di conseguenza al concorrente il rischio di vedersi disattendere l'offerta

siccome carente. La mancata allegazione di documenti di questa seconda

categoria non esplicava dunque conseguenze preclusive, ma esponeva i

concorrenti al rischio che il committente valutasse l'offerta senza chiederne

il completamento mediante l'assegnazione di un termine perentorio per emendare

il difetto.

Al di là della contorta formulazione della

clausola in esame, la natura perentoria del termine per produrre i documenti

mancanti permette comunque di ravvisarvi chiaramente l'intenzione del

committente di escludere qualsiasi ulteriore produzione di documenti suppletori

od integrativi, in modo da assicurare un giudizio sulle offerte rispettoso del

principio della parità di trattamento tra i concorrenti in quanto fondato

unicamente sulla documentazione da essi tempestivamente inoltrata.

4.4.3

In concreto, l'attestazione 13

gennaio 2010 della ferrovia __________, prodotta dal consorzio ricorrente nel

termine perentorio di 5 giorni assegnatogli dal committente per rimediare alla

mancata allegazione all'offerta della certificazione richiesta dal capitolato,

non era atta a comprovare l'idoneità della RI 3 nel settore della tecnica

ferroviaria. Invano pretende il ricorrente che da quel documento, in particolare

dal mandato relativo all'analisi dei rischi, il committente avrebbe dovuto

dedurre che tale società aveva allestito almeno un progetto di massima degli

aspetti di tecnica ferroviaria connessi al cambiamento della cadenza d'esercizio.

La prova dell’adempimento del criterio

d’idoneità (certificazione del committente del progetto di analoga

complessità) è semmai da ricercare nella dichiarazione 5 febbraio 2010 del

direttore della ferrovia __________ prodotta con il ricorso, rispettivamente

nello studio denominato Analyse de risque de l’exploitation ferroviaire et dossier

d’Avant-projet “Technique ferroviaire”, prodotto soltanto con la replica.

Questi documenti non possono tuttavia essere presi in considerazione perché

prodotti ben dopo la scadenza del termine perentorio di 5 giorni assegnato dal

committente al RI 1 per rimediare al difetto dell'offerta. Una diversa conclusione,

che tenesse conto di questi documenti si tradurrebbe in un’evidente

disattenzione della regola di gara consegnata nella cifra 3.3. del capitolato,

che attribuiva effetti preclusivi alla mancata produzione delle prove richieste

per dimostrare l’adempimento del criterio d’idoneità nel termine perentorio

fissato dal committente.

4.5

Infondate sono le contestazioni

sollevate dall'insorgente con riferimento alla verifica esperita dal

committente sull'idoneità della __________ designata dal consorzio

aggiudicatario come responsabile del settore della tecnica ferroviaria. La

certificazione della committente __________ allegata all'offerta del CO 1 dimostra

che la commessa aveva per oggetto la progettazione di binari,

dell'approvvigionamento elettrico, della corrente di trazione e di altri

aspetti propri della tecnica ferroviaria.

5.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le

ripetibili (art. 31 LPamm) sono poste a carico del RI 1 secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 15 CIAP; 4 DLACIAP; 3, 18, 28, 31, 60,

61 LPamm

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 5'000.- è a carico del RI 1, che rifonderà fr. 3'000.- al CO

1 a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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