52.2010.63
Situazione giuridica degli edifici risalenti a prima del 1° luglio 1972 e divenuti non conformi alla zona di situazione
15 marzo 2011Italiano18 min
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Numero d'incarto:
52.2010.63
Data decisione, Autorità:
15.03.2011, TRAM
Titolo:
Situazione giuridica degli edifici risalenti a prima del 1° luglio 1972 e divenuti non conformi alla zona di situazione
FUORI ZONA
art. 24c LTP
Incarto n.
52.2010.63
Lugano
15 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Giovan
Maria Tattarletti, Lorenzo Anastasi, supplente
segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 febbraio 2010 di
RI 1
patrocinata da:
contro
la decisione 27 gennaio 2010 (n. 389) del Consiglio
di Stato che respinge l'impugnativa presentata dai ricorrenti avverso la
decisione 28 ottobre 2009 con cui il municipio di Novaggio ha negato loro il
permesso per la riattazione dei muri di contenimento e sostegno del terreno di
loro proprietà;
viste le risposte:
- 25 febbraio 2010 dell'Ufficio
delle domande di costruzione (UDC);
- 2 marzo 2010 del
municipio di Novaggio;
- 9 marzo 2010 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. RI 1, qui ricorrenti, sono proprietari del fondo
part. __________ situato nel comune di Novaggio, in località __________, in
zona non edificabile (FZ). Sul fondo sono ubicati, secondo l'estratto RFP agli
atti, l'abitazione primaria (mq 169), tre vasche, una tettoia (mq 16) e un
diroccato (mq 22). Questi due ultimi (subalterni H rispettivamente I), realizzati
in epoca imprecisata, verosimilmente prima del 1970, sono contigui fra di loro
ed adibiti a deposito di attrezzi e macchinari per la manutenzione del fondo.
b. In data 14 luglio 2009 i ricorrenti hanno comunicato al municipio che si
rendeva necessario procedere alla riattazione dei muri di contenimento e
sostegno del terreno che sono pericolanti, prima dello scavo per la posa delle
nuove tubazioni dell'acque-dotto. A tale scopo hanno inoltrato domanda di
costruzione. Da quest'ultima, e dai piani annessi, si poteva evincere che concerneva
Fatti
i subalterni H e I, dei quali erano previsti la parziale demolizione con
successivo rifacimento, in modo da creare due locali contigui chiusi, tra loro internamente
collegati, di 34 mq rispettivamente 25 mq, dotati l'uno di una vetrata sulla
facciata sud e di una porta vetrata sulla facciata ovest, e l'altro (ove è pure
prevista l'eventuale posa di servizi igienici) di una finestra sulla facciata
sud ed un'altra finestra sulla facciata est. Con scritto 2 settembre 2009 i
ricorrenti hanno comunicato di rinunciare alle finestre sui lati sud ed ovest.
c. Il 28
ottobre 2009 il municipio di Novaggio, preso atto dell'op-posizione formulata dai
Servizi generali del Dipartimento del Territorio (avviso n. 67156), secondo i
quali l'intervento postulato, oltre a modificare sensibilmente la situazione
originaria, si pone in contrasto con i criteri pianificatori applicabili in
materia di utilizzazione dei sedimi ubicati fuori dalle zone edificabili, ha
negato il rilascio del permesso per la riattazione dei muri di contenimento e
sostegno del terreno.
B. Con
decisione 27 gennaio 2010, il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa presentata
il 14 novembre 2009 da RI 1 avverso tale decisione.
Disattesa la censura circa la tardività dell'opposizione dipartimentale, il
Governo ha innanzitutto osservato che il progettato intervento non è limitato
alla riattazione dei muri di contenimento e sostegno del terreno, bensì
comporta il rifacimento totale delle strutture di cui ai subalterni H e I, al
punto da creare una struttura completamente nuova, con aumento della superficie
dagli attuali 38 mq a quasi 60 mq. Il Governo ha poi rilevato che il fondo su
cui sorgono tali opere è situato fuori della zona edificabile e che pertanto l'intervento
in questione non può beneficiare di un permesso ordinario ai sensi dell'art. 22
della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT;
RS 700), stante le non conformità delle stesse con la destinazione di zona, irrilevante
essendo il fatto che i citati subalterni risalgono agli anni '60 e che sono al
servizio dell'abitazione sita sul medesimo mappale. Il Governo ha inoltre negato
che il previsto intervento sia d'ubicazione vincolata (art. 24 lett. a LPT),
non essendo oggettivamente legato a motivi tecnici inerenti all'esercizio o
alla natura del terreno; allo stesso si oppongono peraltro anche interessi
pubblici preponderanti, preminenti rispetto agli interessi soggettivi dei
ricorrenti. Infine, il Governo ha ritenuto inadempiuti i presupposti per l'applicazione
dell'art. 24c LPT, volto a tutelare le situazioni acquisite, in quanto i
subalterni in questione non sarebbero mai stati posti a beneficio di una
regolare licenza edilizia.
C. Con ricorso
15 febbraio 2010, RI 1 hanno impugnato il predetto giudizio governativo,
chiedendo il suo annullamento e quello della decisione municipale con cui è
stata negata la licenza.
Dapprima
essi rimproverano al Consiglio di Stato un accertamento inesatto ed incompleto
dei fatti, segnatamente laddove avrebbe omesso di considerare il motivo alla
base della domanda di costruzione, cioè la necessità di sostituire una parte della
conduttura comunale dell'acqua potabile. Lavori che a loro dire comprometterebbero
la stabilità dei muri di contenimento e sostegno nonché del deposito di cui ai
subalterni H e I.
Gli
insorgenti ripropongono inoltre la censura di tardività del preavviso negativo
dipartimentale. Nel merito essi sostengono che il progetto in questione potrebbe
beneficiare di un permesso ordinario ai sensi dell'art. 22 LPT, in quanto la
zona agricola speciale in cui si trova il fondo sarebbe a loro dire limitatamente
edificabile. In ogni caso sarebbero dati i presupposti per un permesso
eccezionale giusta l'art. 24 LPT, dato che si tratterebbe di risanare un
deposito di macchinari ed attrezzature agricole, accessorio all'edificio
principale, che necessariamente deve avere un'ubica-zione fuori dalla zona
edificabile. A dire dei ricorrenti, l'intervento sarebbe anche giustificato da
motivi tecnici, inerenti alla natura del terreno, esteso ed in forte pendenza, e
all'ubicazione della condotta dell'acqua potabile; inoltre, aggiungono, sarebbe
anche sorretto dall'interesse pubblico in quanto permetterebbe una miglior tutela
del territorio. Infine, i ricorrenti si appellano pure alla tutela delle
situazioni acquisite, dato che le opere in questione risalirebbero agli anni '60
del secolo scorso.
D. All'accoglimento
dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari
osservazioni. Ad identica conclusione perviene il municipio, ribadendo in sostanza
il contenuto della propria decisione, adottata in base all'avviso negativo vincolante
dei Servizi generali del Dipartimento del territorio. A sua volta, l'UDC si
rimette al giudizio di questo Tribunale, rinviando, per quanto concerne l'obiezione
di tardività dell'opposizione dipartimentale, alla propria risposta 22 dicembre
2009 al Consiglio di Stato, rispettivamente al contenuto della risoluzione 27
gennaio 2010 di quest'ultimo.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1
della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). La
legittimazione attiva dei ricorrenti, istanti in licenza, è certa (art. 21 cpv.
Considerandi
2.
LE). Il ricorso, tempestivo (art. 50 LE, art. 46 cpv. 1 legge di procedura
per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), è dunque ricevibile
in ordine.
1.2
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1
LPamm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge in
modo sufficientemente chiaro dai piani e dalle fotografie agli atti.
Il
sopralluogo chiesto dagli insorgenti, come pure l'assunzione di testi, non
appaiono atti a procurare la conoscenza di ulteriori circostanze rilevanti ai
fini del presente giudizio. Ad eventuali carenze istruttorie potrà semmai
essere posto rimedio mediante rinvio degli atti all'istanza inferiore per
ulteriori accertamenti (art. 65 cpv. 2 LPamm).
2.2.1
Secondo l'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, l'autorizzazione a costruire
è rilasciata solo se gli edifici e gli impianti sono conformi alla funzione
prevista per la zona di utilizzazione. Ciò significa che nelle singole zone
possono essere autorizzate soltanto opere edilizie la cui destinazione si
integra convenientemente nella funzione assegnata alla zona di situazione. Giusta
l'art. 16a LPT nelle zone agricole sono ammessi unicamente gli edifici e
impianti che sono necessari alla coltivazione agricola o all'orticoltura (cpv.
1) o che servono all'ampliamento interno di un'azienda agricola (cpv. 2).
Nella
fattispecie, il fondo di proprietà dei ricorrenti è situato all'esterno della
zona edificabile (FZ); ciò è riconosciuto espressamente anche dai diretti
interessati quando sostengono che si trova in zona agricola speciale. Ora,
posto che tale fondo ospita un'abitazione primaria e che non vi viene svolta
alcuna attività agricola ai sensi dell'art. 16a LPT, è evidente che l'intervento
concernente i subalterni H e I, consistente in sostanza nella parziale
demolizione degli stessi e nel loro susseguente rifacimento, non può beneficiare
di un permesso ordinario in base all'art. 22 LPT.
2.2
Contrariamente
a quanto asseriscono gli insorgenti, in concreto, non è neppure possibile conseguirne
uno eccezionale fondato sull'art. 24 LPT.
In
deroga al principio della conformità di zona, sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett.
a LPT, fuori delle zone edificabili possono eccezionalmente essere rilasciate
autorizzazioni per la costruzione o il cambiamento di destinazione di edifici
non conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione, soltanto se
la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a)
e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b). I due requisiti
devono essere adempiuti cumulativamente. Il requisito dell'ubicazione vincolata
ha carattere oggettivo ed è soddisfatto soltanto se l'edificio o l'impianto dev'essere
realizzato fuori dal territorio edificabile per motivi d'ordine tecnico, inerenti
all'esercizio o alla natura del terreno. Il vincolo può essere positivo ed
essere dettato dall'esigenza di una determinata ubicazione, oppure negativo ed
essere imposto dall'esclusione di ogni altra ubicazione.
I
subalterni H e I hanno funto e fungono tuttora da deposito di attrezzi e
macchinari usati per la manutenzione del fondo. I progettati lavori consistono
sostanzialmente in una ricostruzione ed un ampliamento del deposito esistente.
Come rettamente considerato dal Governo (cfr. risoluzione
impugnata, consid. G), né la struttura in quanto tale, né i lavori previsti rispondono al requisito dell'ubicazione vincolata. Infatti, un deposito,
anche se comprensibilmente necessario secondo le esigenze soggettive dei ricorrenti
che abitano il fondo, può essere realizzato, dal profilo oggettivo, tanto all'interno
quanto all'esterno della zona edificabile. Il progetto non è pertanto ammissibile
ai sensi dell'art. 24 LPT già per la mancanza del requisito dell'ubicazione vincolata,
senza che sia necessario esaminare se interessi preponderanti vi si oppongono.
2.3
Resta
da esaminare se l'intervento possa essere autorizzato in base agli art. 24a-24d
LPT e 39 segg. OPT, in particolare giusta gli art. 24c LPT e 41 seg.
OPT, considerato che il progetto in esame si configura come una trasformazione
di un edificio o impianto esistente.
3.3.1
3.1.1
Secondo l'art. 24c LPT, fuori delle zone edificabili, gli edifici
e impianti utilizzabili in base alla loro destinazione ma non più conformi alla
destinazione della zona, sono per principio protetti nella propria situazione
di fatto (cpv. 1). Con l'autorizzazione dell'autorità competente, soggiunge il
cpv. 2, tali edifici e impianti possono essere rinnovati, trasformati parzialmente,
ampliati con moderazione o ricostruiti, purché siano stati eretti o modificati
legalmente. In ogni caso è fatta salva la compatibilità con le importanti
esigenze della pianificazione territoriale. L'articolo 24c LPT è
applicabile a edifici e impianti, costruiti o trasformati a suo tempo in
conformità al diritto materiale, ma che per effetto di modifiche posteriori di
atti legislativi o piani sono divenuti non conformi alla destinazione della
zona (art. 41 OPT).
3.1.2
L'art. 42 cpv. 1 OPT precisa che trasformazioni a edifici e impianti a cui
è applicabile l'articolo 24c LPT sono ammesse, nella misura in cui
l'identità dell'edificio o dell'impianto unitamente ai dintorni rimanga
conservata nei tratti essenziali. Sono ammessi miglioramenti volti a cambiare
l'aspetto esterno. Il quesito se l'identità dell'edificio o dell'impianto
rimanga sostanzialmente immutata, soggiunge il cpv. 3, va valutato tenendo
conto di tutte le circostanze. In ogni caso valgono le seguenti regole: all'interno
del volume esistente dell'edificio la superficie utile lorda computabile non
può essere ampliata oltre il 60 per cento (lett. a); se non è possibile o
accettabile un ampliamento all'interno del volume dell'edificio, si può
procedere ad un ampliamento esterno; in questo caso l'ampliamento non deve
superare i 100 mq o (recte: né; cfr. il testo nella versione tedesca e
francese) il 30 per cento della superficie utilizzata in modo non conforme alla
destinazione della zona; gli ampliamenti all'interno del volume esistente dell'edificio
sono computati solo per metà. Decisivo ai fini della valutazione del quesito
dell'identità dell'edificio è l'approccio
complessivo. Occorre segnatamente considerare gli aumenti della superficie
utile lorda, ma anche le modifiche di tutti gli altri aspetti
determinanti dal punto di vista dell'identità sostanziale (volume, aspetto
esteriore, cambiamenti di utilizzazione, estensione dell'urbanizzazione,
accrescimento del comfort ecc.; cfr. Rudolf
Muggli, in: Kommentar zum
Bundesgesetz über die Raumplanung, Zurigo 2009, ad art. 24c LPT, n. 21 segg.;
DTF 132 II 21 consid. 7.1.2). In presenza di tali modifiche, la misura
dell'ampliamento ammissibile secondo i limiti numerici dell'art. 42 cpv. 3
lett. a e b OPT, va ridotta di conseguenza. È anche possibile un cambiamento di
destinazione, purché non raggiunga gli estremi di una trasformazione totale
dell'utilizzazione dell'edificio (ad es. edificio non abitato in stabile
abitato; cfr. UST, Nuovo diritto della pianificazione.
Commenti relativi all'ordinanza sulla pianificazione del territorio, Berna 2001,
Autorizzazioni in virtù dell'art. 24c LPT, n.
3.
, pag. 11 e seg.).
3.1.3
In base all'art. 42 cpv. 2 OPT, stato di riferimento determinante per la
valutazione dell'identità è la situazione in cui si trovava l'edificio o l'impianto
al momento della modifica legislativa o dei piani. Di regola, si tratta
dell'entrata in vigore della prima legge contro l'inquinamento delle acque del
1° luglio 1972, ove per la prima volta è stata introdotta una separazione
rigorosa tra zona edificabile e zona non edificabile (cfr. STA 52.2005.279 del
20.
marzo 2006 con rinvii; UST, Autorizzazioni in virtù dell'articolo 24c LPT,
n. 2.1, pag. 5).
3.1.4
Anche se per rapporto allo stato di riferimento l'identità dell'edificio
è salvaguardata, l'autorizzazione può essere negata a causa dell'incompatibilità
con le importanti esigenze della pianificazione territoriale (art. 24c
cpv. 2 LPT in fine). Formulazione, quest'ultima, che rimanda agli obbiettivi e
ai principi della pianificazione (art. 1 e 3 LPT), come pure ai piani e alle
leggi federali e cantonali che li concretizzano. La valutazione richiesta non
si discosta essenzialmente dalla ponderazione degli interessi ai sensi
dell'art. 24 lett. b LPT (cfr. Muggli, op. cit., ad art. 24c LPT, n. 30).
3.2
3.2.1
Nel caso concreto, la struttura in questione è stata realizzata in epoca imprecisata,
verosimilmente prima del 1970 (comunque prima del 1° luglio 1972, secondo il
municipio) e sarebbe da sempre servita quale deposito (cfr. scritto 20 dicembre
2009.
di __________, scritto 12 agosto 2009 del comune di Novaggio, fotografie
prodotte dalla ricorrente). La stessa risoluzione governativa parte dal
presupposto che i subalterni H e I siano presenti sul fondo già dagli anni '60
del secolo scorso (cfr. risoluzione impugnata, consid. E). In tali circostanze,
la struttura potrebbe dunque essere assimilata ad un edificio o impianto protetto
nella sua situazione di fatto ai sensi degli art. 24c cpv. 1 LPT e 41
OPT, che, in quanto tale, può di principio essere rinnovato, trasformato parzialmente,
ampliato con moderazione o ricostruito conformemente agli art. 24c cpv.
2.
LPT e 42 OPT.
Per
contro è esclusa la possibilità di trasformare la struttura a scopo abitativo, poiché
un tale cambiamento radicale di destinazione travalica quanto ammissibile secondo
le citate disposizioni.
3.2.2
Con la domanda di costruzione i ricorrenti hanno in sostanza chiesto al municipio
il permesso per demolire parzialmente, rifare ed ampliare
il deposito esistente, senza escludere l'eventuale realizzazione di servizi
igienici. I Servizi generali del Dipartimento del territorio
non hanno concretamente valutato l'ammissibilità della predetta opera dal
profilo dell'art. 24c LPT, limitandosi ad evidenziare - nel loro preavviso
negativo del 9 ottobre 2009 - che dai piani presentati risulta un aumento della
superficie da mq 38 a mq 59 e che l'intervento concerne una struttura mai
autorizzata. Dal canto suo, il Consiglio di Stato ha escluso l'applicazione
dell'art. 24c LPT, in quanto i subalterni in questione non sarebbero
mai stati posti a beneficio di una regolare licenza edilizia.
Tali conclusioni
non possono essere condivise. Per quanto riguarda l'asserzione secondo cui la
struttura di cui ai citati su-balterni non sarebbe mai stata autorizzata, la
circostanza che non vi sia un permesso formale non è concludente. Neppure per l'abitazione
principale, anch'essa risalente allo stesso periodo, è stata rinvenuta la licenza
edilizia (cfr. scritto 12 agosto 2009 del comune di Novaggio), senza che alcuno
sostenga che la stessa sia stata eretta abusivamente. Posto che la protezione della situazione acquisita secondo l'art. 24c LPT si estende
alle costruzioni realizzate o trasformate prima del 1° luglio 1972 conformemente
al diritto materiale, ma divenute non conformi alla destinazione della zona in
seguito a un cambiamento di regolamentazione, determinante
è se l'opera in discussione sia stata a suo tempo costruita o trasformata in
conformità al diritto materiale allora vigente, cioè prima del 1° luglio 1972
(cfr. art. 41 OPT; DTF 129 II 396 consid. 4.2.1; STF 1A.42/2004 del 16 agosto 2004 consid. 3.1). Se non esiste o non
è possibile ritrovare un permesso di costruzione, non si può affermare senz'altro
che l'opera era illegale; occorre bensì ancora verificare se era conforme al
diritto materiale in vigore quando è stata costruita o trasformata.
Diversamente, le costruzioni più vecchie, per le quali non esiste o non è più
possibile rintracciare un permesso, non potrebbero mai beneficiare della tutela
dell'art. 24c LPT.
Per
quanto concerne invece l'aumento di superficie, considerata l'attuale
superficie complessiva dei subalterni H e I adibita a deposito (38 mq), dal
profilo dell'art. 42 cpv. 3 lett. b OPT il previsto aumento di 21 mq travalica
senz'altro il limite massimo ammissibile (ca. 11.4 mq = 30% di 38 mq). Questa
circostanza, da sola, non è tuttavia suscettibile di legittimare il diniego del
permesso per tutte le opere di cui alla domanda di costruzione. Per il principio
di proporzionalità non si giustifica infatti di rifiutare un'auto-rizzazione
quando il difetto può essere facilmente emendato subordinando il permesso a
determinate condizioni, quali, in concreto, la riduzione dell'ampliamento nei
limiti consentiti.
3.2.3
Visto quanto sopra, ritenuto che non spetta a questo Tribunale porre rimedio
alle carenze istruttorie delle istanze inferiori, gli atti vanno rinviati al
Consiglio di Stato affinché chiarisca innanzitutto, con la collaborazione degli
istanti in licenza e dell'au-torità comunale, se l'opera è stata realizzata in
conformità con il diritto materiale in vigore quando è stata costruita, segnatamente
con la legge edilizia del 15 gennaio 1940 (BU 40 141) nonché, qualora
esistenti, con il regolamento edilizio comunale e con il piano regolatore. Tenendo
conto dell'intervento progettato, il Governo dovrà poi valutare, se del caso, in
che misura un permesso ai sensi degli art. 24c cpv. 2 LPT e 42 cpv. 2 e 3
OPT possa essere rilasciato, eventualmente subordinandolo a determinate
condizioni, perlomeno per una parte delle opere, ferma restando l'eventuale incompatibilità
- che dagli atti invero non risulta - con le importanti esigenze della
pianificazione territoriale (cfr. art. 24c cpv. 2 LPT in fine). Nell'ambito
di questa valutazione esso terrà pure debitamente conto del fatto che parte
della costruzione (subalterno I) è (indicata come) diroccata, per cui potrebbe
essere esclusa dal beneficio dell'art. 24c LPT.
4.4.1
Sulla scorta di tutto quanto precede, il ricorso deve dunque
essere parzialmente accolto con conseguente annullamento del giudizio
governativo. Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché, esperiti i
necessari completamenti, così come indicato nel considerando 3.2.3., si
pronunci nuovamente.
4.2
Visto
l'esito del ricorso si può prescindere dall'esaminare le ulteriori censure sollevate
dagli insorgenti.
4.3
Dato l'esito, la tassa di giustizia, ridotta, è posta a carico dei
ricorrenti (art. 28 LPamm). Ai ricorrenti, dei quali uno è avvocato iscritto
all'albo cantonale, non sono assegnate ripetibili (art. 31 LPamm). Per
principio, all'avvocato che agisce in causa propria non vengono infatti riconosciute
indennità per spese di patrocinio (cfr. STA 52.2010.36 del 25 agosto 2010,
consid. 6; Hansjörg
Seiler, in: Hansjörg Seiler/Nicolas von Werdt/Andreas Güngerich,
Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Berna 2007, ad art. 68 n. 16 e
giurisprudenza ivi citata).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 16a, 22, 24, 24c LPT; 41,
42 OPT; 21, 50 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 LPamm;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 27 gennaio
2010 del Consiglio di Stato (n. 389) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati
al Governo affinché, completati gli accertamenti, si pronunci nuovamente, così
come indicato al considerandi 3.2.3.
2. La tassa
di giustizia di fr. 500.- è a carico dei ricorrenti, in solido. Non vengono assegnate
ripetibili.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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