52.2010.66
Revoca della licenza di condurre se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per una infrazione grave o medio grave
25 maggio 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2010.66
Data decisione, Autorità:
25.05.2010, TRAM
Titolo:
Revoca della licenza di condurre se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per una infrazione grave o medio grave
REVOCA DELLA LICENZA DI CONDURRE
art. 16b cpv. 1 let. a LCSTR
Incarto n.
52.2010.66
Lugano
25 maggio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del
Tribunale cantonale amministrativo
Stefano
Bernasconi
assistito dalla
segretaria:
Luisa Vassalli Zorzi, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 febbraio 2010 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 3 febbraio 2010 (n. 510) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l’impugnativa presentata dall’insorgente avverso la
risoluzione 30 settembre 2009 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento
delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre veicoli a motore per
la durata di cinque mesi;
viste le risposte:
- 23 febbraio 2010 della
Sezione della circolazione;
- 2 marzo 2010 del Consiglio
di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è nato il __________ ed ha conseguito la licenza di condurre
nell’ottobre del __________.
Nel
2005 gli è stata revocata la patente per un mese (dal 1° dicembre al 31 dicembre
2005) a seguito di un eccesso di velocità considerato alla stregua di
un'infrazione medio grave ai sensi dell’art. 16b della legge federale
sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01). L'anno
seguente ha subito una revoca della licenza di condurre di cinque mesi (dal 1°
dicembre 2006 al 30 aprile 2007) per lo stesso genere di reato, questa volta
però costitutivo di un’infrazione grave (art. 16c LCStr).
B. Il 5 febbraio 2009, verso le ore 16.00, RI 1 è uscito da un posteggio
immettendosi sulla strada cantonale in territorio di __________ senza concedere
la precedenza ad un veicolo prioritario sopraggiungente dalla sua destra, con
il quale è entrato in collisione.
A seguito di tali fatti, il 17 aprile 2009
la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 400.-, che è
passata in giudicato incontestata.
Il 30
settembre 2009 la stessa autorità gli ha revocato la licenza di condurre per la
durata di cinque mesi (dal 2 novembre 2009 al 1° aprile 2010), autorizzando comunque
in tale periodo la guida dei veicoli delle categorie speciali G e M. La risoluzione
è stata resa sulla base degli art. 16b cpv. 1 lett. a e 16b cpv.
2 lett. b LCStr, nonché 33 cpv. 1 dell’ordinanza sull’ammissione alla circolazione
del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), con la facoltà di ridurre la durata del
provvedimento a quattro mesi previa partecipazione ad un corso di
aggiornamento.
C. Con giudizio 3 febbraio 2010 il Consiglio di Stato ha confermato il
provvedimento, respingendo l’impugnativa contro di esso presentata da RI 1.
Ricordato
che l’autorità amministrativa è di principio vincolata all’accertamento dei
fatti compiuto in sede penale, il Governo ha ritenuto di non potersi scostare
dai contenuti della risoluzione di multa emanata nei confronti dell’insorgente.
Da cui l’assodata sussistenza di un’infrazione medio grave ai sensi dell’art.
16b cpv. 1 lett. a LCStr, tale da imporre una revoca della patente della
durata di cinque mesi in funzione del precedente grave occorso nel 2006.
D. Contro il predetto giudizio governativo RI 1 insorge ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, postulandone la riforma nel senso di
ridurre ad un mese il periodo di revoca inflittogli.
Il
ricorrente ripropone sostanzialmente le tesi sollevate davanti all’istanza
inferiore, rimproverandole innanzi tutto di non aver considerato e valutato in
modo corretto la fattispecie, né tutto il materiale probatorio agli atti. A
mente dell’insorgente, da una corretta disamina delle tavole processuali
sarebbe emerso che per l’incidente del __________ non gli è imputabile
responsabilità di sorta, che semmai è da ascrivere totalmente al comportamento
tenuto dalla conducente del veicolo prioritario. In simili evenienze, negli
accadimenti del __________ è ravvisabile tutt'al più un'infrazione lieve alle
norme della circolazione stradale giusta l'art. 16a cpv. 1 lett. a
LCStr, per cui tenuto conto delle circostanze personali, segnatamente della sua
buona reputazione quale conducente e della necessità professionale di condurre
veicoli a motore, l’autorità amministrativa avrebbe dovuto limitare ad un mese
la durata della revoca.
E. All’accoglimento
del ricorso si sono opposti il Consiglio di Stato e la Sezione della
circolazione, riconfermandosi nel giudizio impugnato il primo e nelle
conclusioni contenute nel provvedimento adottato la seconda.
Considerato, in
diritto
1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data
dall’art. 10 cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale
sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre
1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).
La
legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del provvedimento impugnato,
è certa (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile
1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il
gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr e art 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto
ricevibile in ordine e non ponendo questioni di principio né di rilevante
importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione
giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1.) può essere evaso da un
giudice unico sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad
accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2.Posto che RI 1 non contesta i fatti e non ha nemmeno impugnato la
risoluzione di multa __________ della Sezione della circolazione, con la
conseguenza che gli accertamenti contenuti in quella decisione vincolano
l’autorità amministrativa (DTF 123 II 97 consid. 3c/aa, 121 II 214 consid. 3a),
ai fini del giudizio occorre soltanto chiedersi se la fattispecie è stata qualificata
in modo giuridicamente corretto (STF 1C_87/2009 dell’11 agosto 2009) e se la
durata della controversa revoca è conforme ai principi fissati all'art. 16 cpv.
3 LCStr.
3. 3.1. Le
infrazioni delle prescrizioni sulla circolazione stradale per le quali non è applicabile
la procedura prevista dalla legge sulle multe disciplinari del 24 giugno 1970
(LMD; RS 741.03) comportano la revoca della licenza di condurre, oppure
l’ammonimento del conducente (art. 16 cpv. 2 LCStr). Per stabilire la durata
della revoca devono essere considerate le circostanze del singolo caso,
segnatamente il pericolo per la circolazione, la colpa, la reputazione
dell’interessato in quanto conducente di veicoli a motore e la sua necessità
professionale a fare uso del veicolo. La durata minima della revoca non può
tuttavia essere ridotta (vedi art. 16 cpv. 3 LCStr).
La nuova
LCStr prevede una durata minima della revoca a dipendenza dell’importanza
dell’infrazione commessa (lieve, art. 16a; medio grave, art. 16b;
grave, art. 16c) e dei precedenti dell’interessato. In particolare,
commette un’infrazione medio grave colui che violando le norme della
circolazione cagiona un pericolo per la sicurezza altrui o assume il rischio di
detto pericolo (art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr). In tal caso, se nei due
anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per un'infrazione grave o
medio grave, la licenza di condurre deve essere revocata per almeno quattro
mesi (art. 16b cpv. 2 lett. b LCStr).
3.2.
In una giurisprudenza recente (DTF 135 II 138 consid. 2.2.2), il Tribunale federale
ha avuto modo di spiegare che l’infrazione medio grave così come definita
dall’art. 16b cpv. 1 lett. a LCStr è data in pratica per esclusione,
qualora in essa non siano racchiusi tutti gli elementi costitutivi per considerarla
lieve giusta l’art. 16a cpv. 1 lett. a LCStr (colpa leggera + pericolo minimo
per la sicurezza altrui) o grave ai sensi dell’art. 16c cpv. 1 lett. a
LCStr (colpa grave + grave messa in pericolo della sicurezza altrui).
3.3.
In concreto, dagli atti risulta che il 5 febbraio 2009 RI 1 ha lasciato il parcheggio del negozio __________ a __________ intenzionato a dirigersi verso __________.
Si è quindi immesso sulla cantonale svoltando verso sinistra grazie ad un
autocarro che nel frattempo si era fermato per facilitargli la manovra, allorquando
è entrato in collisione con un’autovettura che circolava regolarmente sulla
propria corsia di marcia proveniente da __________. A causa dell'urto entrambi
gli autoveicoli sono andati a cozzare contro l’autocarro ancora fermo sulla
corsia __________. Al momento del sinistro la strada, pianeggiante, era bagnata
perché pioveva, ma la visibilità era buona. A seguito dell’incidente non sono
state riscontrate tracce di frenata sul campo stradale. La conducente del veicolo
prioritario procedeva ad una velocità dichiarata di 40 km/h, mentre il ricorrente ha affermato di essersi inoltrato lentamente su via __________. La
carreggiata presentava dei restringimenti a causa di un cantiere stradale, ma
era permesso l’attraversamento (vedi rapporto di polizia: linea di sicurezza
6.01 da cantiere interrotta per consentire il passaggio). Immettendosi sulla
corsia __________, il ricorrente ha dichiarato di non aver visto l’autovettura
proveniente da __________. A mente della conducente del veicolo prioritario,
l'investitore, senza rispettare la sua precedenza, si sarebbe immesso sulla strada
principale ostruendole il passaggio, in modo repentino e senza possibilità per
la stessa di frenare o di effettuare una manovra di spostamento sulla destra
per evitare l'impatto e ciò a motivo del restringimento della carreggiata.
Nel
comportamento del ricorrente è in linea di massima ravvisabile una violazione
degli art. 26 cpv. 1, 36 cpv. 2 a 4, 90 cifra 1 LCStr, nonché 15 cpv. 3
dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale del 13 novembre 1962
(ONC; RS 741.11).
3.3.1.
Dal profilo oggettivo, il mancato rispetto della precedenza altrui e
l'incidente che ne è scaturito costituisce una messa in pericolo concreta della
sicurezza del traffico, che a sua volta si traduce nel rischio elevato di
ferite per le persone coinvolte (vedi Cédric
Mizel, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de
conduire, in RDAF 2004 pag. 369). In un simile contesto, è già escluso che ci
si possa trovare in presenza di un'infrazione lieve giusta l’art. 16a
cpv. 1 lett. a LCStr, caratterizzata da un pericolo minimo per la sicurezza del
prossimo.
3.3.2. Dal profilo soggettivo, l'insorgente
tenta di attribuire tutta la responsabilità dell'incidente alla conducente del
veicolo prioritario. Inutilmente, poiché in materia di circolazione non esiste
notoriamente compensazione di colpa, salvo per gli aspetti di natura
civilistica; in ambito penale e amministrativo ognuno risponde di principio per
Fatti
i suoi atti e/o le sue omissioni.
In realtà, il ricorrente si è immesso sulla
cantonale senza prestare la debita attenzione al traffico che proveniva dalla
sua destra e per sua stessa ammissione non ha scorto il veicolo beneficiario
della precedenza che si stava avvicinando, andando a collidere con il medesimo.
Poste queste premesse non v'è dubbio che per l'accaduto gli sia imputabile una
colpa medio grave (a quest'ultimo proposito cfr. Cédric Mizel, op. cit., pag. 377). Anche volendo
benevolmente attribuirgli una colpa solo leggera, nulla muterebbe dal profilo
della gravità complessiva dell'infrazione commessa, che con ogni certezza
integra gli estremi del caso medio grave previsto all'art. 16b LCStr
(cfr. consid. 3.2.).
3.4. Contrariamente a quanto sostiene nel
gravame, il ricorrente non gode di una buona reputazione quale conducente. I
due provvedimenti adottati in passato non solo hanno macchiato irrimediabilmente
il suo registro delle sanzioni amministrative, ma fanno sì che nella
Considerandi
commisurazione dell'odierna misura si debba applicare l'art. 16b cpv. 2
lett. b LCStr, che prevede la revoca della licenza di condurre per almeno
quattro mesi se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata una volta
per una infrazione grave o medio grave.
Se ne
deve concludere che la revoca di cinque mesi tutelata dal Consiglio di Stato
non può che essere ulteriormente confermata da questo giudice. Una misura di
tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio
della proporzionalità, tant'è che nonostante la sussistenza di ben due
precedenti sotto l'egida del nuovo diritto si pone solo leggermente al di sopra
della soglia minima prevista dal più volte citato art. 16b cpv. 2 lett.
b LCStr. Sotto questa durata non si potrebbe scendere neppure se all'assicuratore
RI 1 si dovesse riconoscere la necessità professionale di condurre veicoli a
motore invocata nell'impugnativa (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 123 II 572 consid. 2c).
4.
Stante quanto precede,
il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la
soccombenza dell'insorgente (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 16b, 36, 90 LCStr, 33 OAC,
15 ONC, 49 LOG;10 LALCStr, 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 e 70 LPamm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro
la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al
Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua
notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;
LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Il giudice delegato del
Tribunale cantonale amministrativo La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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