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Decisione

52.2010.66

Revoca della licenza di condurre se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata una volta per una infrazione grave o medio grave

25 maggio 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi atti e/o le sue omissioni.

In realtà, il ricorrente si è immesso sulla

cantonale senza prestare la debita attenzione al traffico che proveniva dalla

sua destra e per sua stessa ammissione non ha scorto il veicolo beneficiario

della precedenza che si stava avvicinando, andando a collidere con il medesimo.

Poste queste premesse non v'è dubbio che per l'accaduto gli sia imputabile una

colpa medio grave (a quest'ultimo proposito cfr. Cédric Mizel, op. cit., pag. 377). Anche volendo

benevolmente attribuirgli una colpa solo leggera, nulla muterebbe dal profilo

della gravità complessiva dell'infrazione commessa, che con ogni certezza

integra gli estremi del caso medio grave previsto all'art. 16b LCStr

(cfr. consid. 3.2.).

3.4. Contrariamente a quanto sostiene nel

gravame, il ricorrente non gode di una buona reputazione quale conducente. I

due provvedimenti adottati in passato non solo hanno macchiato irrimediabilmente

il suo registro delle sanzioni amministrative, ma fanno sì che nella

Considerandi

commisurazione dell'odierna misura si debba applicare l'art. 16b cpv. 2

lett. b LCStr, che prevede la revoca della licenza di condurre per almeno

quattro mesi se nei due anni precedenti la licenza è stata revocata una volta

per una infrazione grave o medio grave.

Se ne

deve concludere che la revoca di cinque mesi tutelata dal Consiglio di Stato

non può che essere ulteriormente confermata da questo giudice. Una misura di

tale ampiezza appare infatti conforme al diritto e rispettosa del principio

della proporzionalità, tant'è che nonostante la sussistenza di ben due

precedenti sotto l'egida del nuovo diritto si pone solo leggermente al di sopra

della soglia minima prevista dal più volte citato art. 16b cpv. 2 lett.

b LCStr. Sotto questa durata non si potrebbe scendere neppure se all'assicuratore

RI 1 si dovesse riconoscere la necessità professionale di condurre veicoli a

motore invocata nell'impugnativa (cfr. art. 16 cpv. 3 in fine LCStr; DTF 123 II 572 consid. 2c).

4.

Stante quanto precede,

il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza dell'insorgente (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 16, 16b, 36, 90 LCStr, 33 OAC,

15 ONC, 49 LOG;10 LALCStr, 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 e 70 LPamm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro

la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al

Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua

notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005;

LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Il giudice delegato del

Tribunale cantonale amministrativo La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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