52.2010.71
Ricongiungimento famigliare
25 novembre 2010Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2010.71
Data decisione, Autorità:
25.11.2010, TRAM
Titolo:
Ricongiungimento famigliare
PERMESSO DI DIMORA
RICONGIUNGIMENTO FAMIGLIARE
art. 8 CEDU
Incarto n.
52.2010.71
Lugano
25 novembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina, Damiano Bozzini
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 febbraio 2010 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la risoluzione 27 gennaio 2010 (n. 388) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 21 ottobre 2009 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
dei permessi e dell'immigrazione (ora: della popolazione), in materia di rilascio
di un permesso di dimora;
viste le risposte:
- 24 febbraio 2010 della
Sezione della popolazione,
- 2 marzo 2010 del Consiglio
di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il __________
2008 la cittadina brasiliana nubile RI 1 (1982) ha dato alla luce nel suo Paese
d'origine la figlia G__________, nata da una relazione con U__________ (1954), cittadino
italo-elvetico, coniugato e domiciliato in Svizzera.
B. a. Il 27
aprile 2009, la ricorrente è entrata in Svizzera unitamente a G__________
chiedendo il 9 luglio successivo il rilascio di un permesso di dimora per sbabilirsi
a __________ con U__________. Ritenuto che quest'ultimo viveva ancora in comunione
domestica con la moglie, a __________, il 28 settembre 2009 egli ha informato
l'Ufficio regionale degli stranieri di __________ di non poter trasferirsi, per
il momento, presso RI 1 e G__________ a __________.
b. Il 21 ottobre 2009, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda
di RI 1.
L'autorità ha tenuto conto del fatto che
l'interessata non viveva insieme a U__________ e ha ritenuto che nulla impedisse
a G__________, nonostante la sua cittadinanza elvetica, di vivere insieme alla
madre in Brasile. La decisione è stata resa sulla base degli art. 3, 30 cpv. 1
lett. b, 96 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS
142.20), 6 cpv. 2 e 31 dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e
l’attività lucrativa 24 ottobre 2007 (OASA; RS 142.201) nonchè 8 della convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4
novembre 1950 (CEDU; RS 0.101).
C. Con
giudizio 27 gennaio 2010, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da.
In sostanza, l'Esecutivo cantonale ha
ribadito i motivi addotti dal dipartimento.
D. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso
di dimora per poter vivere in Svizzera insieme a G__________.
La ricorrente sostiene di aver diritto a
un'autorizzazione di soggiorno sulla base dell'art. 8 CEDU in virtù della
cittadinanza elvetica di sua figlia. Ritiene inoltre di adempiere le condizioni
per poter ottenere un permesso di dimora anche sulla base della normativa interna
prevista per i casi di rigore. Sostiene che un suo rinvio in Brasile, dove non
possiede un lavoro, le comporterà un certo disagio sociale ed economico che si
ripercuoterà inevitabilmente anche su sua figlia, compromettendo il legame tra
quest'ultima e il padre U__________.
E. All'accoglimento
del gravame si oppongono sia il dipartimento che il Consiglio di Stato,
quest'ultimo con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 lett. a della
legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone
straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1). Il gravame, tempestivo ai
sensi dell'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro
legittimata a ricorrere (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1. L'art.
8 n. 1 CEDU garantisce, analogamente all'art. 13 cpv. 1 della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), il
rispetto della vita privata e familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1.; 126 II
377 consid. 7). Lo straniero può, a seconda delle circostanze, prevalersi
dell'art. 8 CEDU per opporsi all'eventuale separazione della famiglia e ottenere
oppure conservare un permesso di dimora. Affinché tale norma sia applicabile,
occorre che tra lo straniero che domanda un permesso di dimora e la persona
della sua famiglia che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera
(cittadino svizzero o straniero titolare di un permesso di domicilio oppure di
dimora, in quest'ultimo caso soltanto se ha la certezza di vedersi rinnovato il
permesso di soggiorno, DTF 111 Ib 163 consid. 1a) esista una relazione stretta,
intatta, che sia effettivamente vissuta (DTF 127 II 60 consid. 1d/aa; 122 II 1
consid. 1e, 289 consid. 1c).
2.2. Il diritto al rispetto della
vita familiare non è tuttavia assoluto, ma può essere limitato alle condizioni
previste dall'art. 8 n. 2 CEDU (DTF 130 II 377 consid. 3.3.2,
281 consid. 3.1; 126 II 335 consid. 3a).
La norma impone in sostanza di ponderare i contrapposti interessi
in gioco: quello privato all'ottenimento del permesso di soggiorno e quello
pubblico al suo rifiuto (DTF 125 II 633 consid. 2e; 122 II 1 consid. 2). Sotto
questo profilo, è considerato legittimo l'interesse a condurre una politica
restrittiva in materia di soggiorno di stranieri. Tale politica tende infatti
ad assicurare un rapporto equilibrato tra l'effettivo della popolazione
svizzera e quello della popolazione straniera residente, a creare condizioni
generali favorevoli all'integrazione degli stranieri stabilitisi durevolmente
in Svizzera, a migliorare la struttura del mercato del lavoro e a garantire un
equilibrio in materia di impiego (DTF 126 II 425 consid. 5b/bb; 120 Ib 1
consid. 3b). Da questo profilo, la norma non va oltre quanto
disposto dall'art. 36 Cost., secondo cui le restrizioni dei diritti
fondamentali devono poggiare su una base legale, essere giustificate da un
interesse pubblico ed essere proporzionate allo scopo perseguito.
2.3. La CEDU non garantisce comunque il
diritto di entrare o di risiedere in un determinato Stato membro, né il diritto
di scegliere il luogo che in apparenza risulta il più adeguato per condurre la
propria vita familiare (DTF 130 II 281 consid. 3.1; STF 2C_353/2008, del 27
marzo 2009, consid. 2.1). Il diritto al rispetto della vita familiare ai sensi
dell'art. 8 CEDU può essere invocato soltanto se una misura di allontanamento
comporta la separazione dei membri della famiglia. In altre parole, non vi è
violazione della predetta norma se si può esigere che i familiari aventi
il diritto di risiedere in Svizzera seguano la persona straniera cui viene
rifiutato il permesso e proseguano quindi la propria vita familiare all'estero
(DTF 122 II 289 consid. 3b). Ciò vale in particolare per i figli di cittadini
stranieri, quando hanno un'età in cui possono ancora adattarsi al cambiamento
delle condizioni di vita. Se per contro la partenza del membro
della famiglia avente il diritto a risiedere in Svizzera non appare di primo
acchito esigibile, occorre procedere a una ponderazione degli interessi in presenza
sulla base dell'art. 8 n. 2 CEDU.
2.4. Il Tribunale federale si è già pronunciato in merito al
diritto di soggiorno in Svizzera, fondato sull'art. 8 CEDU, di un genitore
straniero avente la custodia sul figlio cittadino elvetico, precisando
Fatti
i criteri da prendere in considerazione nella ponderazione degli interessi in
gioco (DTF 135 I 153 consid.
2.2.2; 135 I 143 consid. 4.1; 127 II 60 consid. 2b; 122 II 289 consid.
3c; STF 2C_2/2009, del 23 aprile 2009, consid. 3;2C_437/2008,
del 13 febbraio 2009, consid. 2.2). L’alta Corte federale ha evidenziato la
necessità di tener maggiormente conto d’ora in avanti dei diritti derivanti sia
dalla nazionalità elvetica del figlio, che dalla convenzione relativa alla Convenzione
ONU sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107). Occorre comunque precisare che
queste disposizioni non conferiscono direttamente un diritto all'ottenimento di
un'autorizzazione di soggiorno, ma vanno prese in considerazione nell'ambito
della ponderazione degli interessi in presenza giusta gli art. 8 n. 2 CEDU e 13 Cost.
Per determinare se si possa costringere un
figlio svizzero minorenne a seguire il proprio genitore all'estero, occorrerà
quindi tener conto, oltre all'esigibilità della sua partenza per l’estero, se
esistano dei motivi di ordine o di sicurezza pubblici
oppure una situazione di indigenza nei confronti dello straniero cui è stato negato il permesso di
soggiorno (per quanto riguarda l'aiuto sociale: STF
2C_697/2008, del 2 giugno 2009, consid. 4.4).
3. 3.1. In concreto, il
dipartimento ha negato il rilascio di un permesso di dimora alla ricorrente a
causa dell'assenza di una comunione domestica con U__________, con il quale ha
avuto la figlia G__________. La ricorrente sostiene per contro
di avere diritto al rilascio del postulato permesso sulla base dell’art. 8 CEDU
per poter vivere con sua figlia in Svizzera e questo indipendentemente
dall'esistenza di una comunione domestica con il padre di quest'ultima. In
altre parole, invoca il cosiddetto "ricongiungimento familiare alla
rovescia", ammesso dalla giurisprudenza federale, seppure a determinate
condizioni (DTF 135 I 153).
3.2. Come esposto in narrativa, G__________
è nata il 27 marzo 2008 e possiede la cittadinanza elvetica, la madre detiene l'autorità
parentale e l’affidamento della bambina. Ritenuto che la loro relazione è
stretta, intatta ed effettivamente vissuta, ne discende che le condizioni
affinché l'insorgente possa invocare l'art. 8 CEDU sono, il linea di principio,
date.
Considerandi
Ferma questa premessa, non risulta dagli
atti che la ricorrente abbia in Svizzera e in Brasile dei precedenti o dei
procedimenti penali in corso. Tutt'al più si potrebbe rimproverarle il fatto di
essere entrata nel nostro Paese senza richiedere il visto necessario per i
soggiorni che superano i tre mesi. Tale - sola - circostanza non è tuttavia un motivo
sufficiente per ritenere che essa abbia violato l'ordine e la sicurezza pubblici in maniera talmente grave da impedirle il rilascio
del permesso richiesto.
Resta da esaminare se l'insorgente disponga
di mezzi finanziari sufficienti per poter soggiornare con sua figlia in
Svizzera e non corra pertanto il rischio di cadere a carico dell'aiuto sociale.
Su questo aspetto il Governo si è limitato a rilevare come dagli atti non
risultasse che i genitori di G__________ avessero sottoscritto il "contratto
per l'obbligo di mantenimento di minori e per il diritto alle relazioni
personali", che il 4 agosto 2009 la Commissione tutoria regionale __________
di __________ aveva richiesto loro di produrre entro la fine di quel mese. Per
questo motivo, l'Esecutivo cantonale non ha tenuto conto che il 7 giugno 2009 U__________
aveva garantito il mantenimento e le cure mediche di RI 1 e di G__________ a
partire dalla loro entrata in Svizzera. A torto, in quanto nel gravame è stato
più volte ribadito e confermato che egli continuava a provvedere al
sostentamento della ricorrente e della figlia (ricorso al Consiglio di Stato,
ad 3 e 4).
Ritenuto che la
situazione finanziaria della ricorrente è un aspetto determinante,
nell'ambito della ponderazione degli interessi in gioco, per poter decidere se
essa possa ottenere il permesso di soggiorno richiesto, l'Esecutivo cantonale
non poteva quindi esimersi dall'approfondire tale circostanza, in particolare richiedendo
all'interessata di documentare le proprie allegazioni.
Ne discende che gli elementi agli atti sono
insufficienti per decidere la presente causa.
4.
Stante
quanto precede, si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e
rinviare gli atti al Consiglio di Stato affinché accerti se la ricorrente dispone
di mezzi finanziari sufficienti, personalmente o garantiti da terze persone,
per poter soggiornare con sua figlia in Svizzera. Dopodiché, l'Esecutivo
cantonale procederà nuovamente alla ponderazione degli interessi in presenza.
5.
Ne discende
che il ricorso dev'essere parzialmente accolto senza ulteriore disamina e la
risoluzione del Consiglio di Stato annullata.
Visto l'esito del gravame, si prescinde dal
prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino
rifonderà all'insorgente, assistita da un consulente giuridico, un'adeguata indennità
per ripetibili (art. 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 13 Cost.; 10 lett. a LALPS; 3,
18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 LPamm e la CDF;
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la risoluzione 27 gennaio 2010 (n. 388) del Consiglio di Stato è
annullata;
1.2. gli atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione
previo completamento dell'istruttoria, come indicato ai considerandi.
2. Non si
prelevano né tasse, né spese di giustizia.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla
ricorrente fr. 600.– a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster