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Decisione

52.2010.71

Ricongiungimento famigliare

25 novembre 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri da prendere in considerazione nella ponderazione degli interessi in

gioco (DTF 135 I 153 consid.

2.2.2; 135 I 143 consid. 4.1; 127 II 60 consid. 2b; 122 II 289 consid.

3c; STF 2C_2/2009, del 23 aprile 2009, consid. 3;2C_437/2008,

del 13 febbraio 2009, consid. 2.2). L’alta Corte federale ha evidenziato la

necessità di tener maggiormente conto d’ora in avanti dei diritti derivanti sia

dalla nazionalità elvetica del figlio, che dalla convenzione relativa alla Convenzione

ONU sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107). Occorre comunque precisare che

queste disposizioni non conferiscono direttamente un diritto all'ottenimento di

un'autorizzazione di soggiorno, ma vanno prese in considerazione nell'ambito

della ponderazione degli interessi in presenza giusta gli art. 8 n. 2 CEDU e 13 Cost.

Per determinare se si possa costringere un

figlio svizzero minorenne a seguire il proprio genitore all'estero, occorrerà

quindi tener conto, oltre all'esigibilità della sua partenza per l’estero, se

esistano dei motivi di ordine o di sicurezza pubblici

oppure una situazione di indigenza nei confronti dello straniero cui è stato negato il permesso di

soggiorno (per quanto riguarda l'aiuto sociale: STF

2C_697/2008, del 2 giugno 2009, consid. 4.4).

3. 3.1. In concreto, il

dipartimento ha negato il rilascio di un permesso di dimora alla ricorrente a

causa dell'assenza di una comunione domestica con U__________, con il quale ha

avuto la figlia G__________. La ricorrente sostiene per contro

di avere diritto al rilascio del postulato permesso sulla base dell’art. 8 CEDU

per poter vivere con sua figlia in Svizzera e questo indipendentemente

dall'esistenza di una comunione domestica con il padre di quest'ultima. In

altre parole, invoca il cosiddetto "ricongiungimento familiare alla

rovescia", ammesso dalla giurisprudenza federale, seppure a determinate

condizioni (DTF 135 I 153).

3.2. Come esposto in narrativa, G__________

è nata il 27 marzo 2008 e possiede la cittadinanza elvetica, la madre detiene l'autorità

parentale e l’affidamento della bambina. Ritenuto che la loro relazione è

stretta, intatta ed effettivamente vissuta, ne discende che le condizioni

affinché l'insorgente possa invocare l'art. 8 CEDU sono, il linea di principio,

date.

Considerandi

Ferma questa premessa, non risulta dagli

atti che la ricorrente abbia in Svizzera e in Brasile dei precedenti o dei

procedimenti penali in corso. Tutt'al più si potrebbe rimproverarle il fatto di

essere entrata nel nostro Paese senza richiedere il visto necessario per i

soggiorni che superano i tre mesi. Tale - sola - circostanza non è tuttavia un motivo

sufficiente per ritenere che essa abbia violato l'ordine e la sicurezza pubblici in maniera talmente grave da impedirle il rilascio

del permesso richiesto.

Resta da esaminare se l'insorgente disponga

di mezzi finanziari sufficienti per poter soggiornare con sua figlia in

Svizzera e non corra pertanto il rischio di cadere a carico dell'aiuto sociale.

Su questo aspetto il Governo si è limitato a rilevare come dagli atti non

risultasse che i genitori di G__________ avessero sottoscritto il "contratto

per l'obbligo di mantenimento di minori e per il diritto alle relazioni

personali", che il 4 agosto 2009 la Commissione tutoria regionale __________

di __________ aveva richiesto loro di produrre entro la fine di quel mese. Per

questo motivo, l'Esecutivo cantonale non ha tenuto conto che il 7 giugno 2009 U__________

aveva garantito il mantenimento e le cure mediche di RI 1 e di G__________ a

partire dalla loro entrata in Svizzera. A torto, in quanto nel gravame è stato

più volte ribadito e confermato che egli continuava a provvedere al

sostentamento della ricorrente e della figlia (ricorso al Consiglio di Stato,

ad 3 e 4).

Ritenuto che la

situazione finanziaria della ricorrente è un aspetto determinante,

nell'ambito della ponderazione degli interessi in gioco, per poter decidere se

essa possa ottenere il permesso di soggiorno richiesto, l'Esecutivo cantonale

non poteva quindi esimersi dall'approfondire tale circostanza, in particolare richiedendo

all'interessata di documentare le proprie allegazioni.

Ne discende che gli elementi agli atti sono

insufficienti per decidere la presente causa.

4.

Stante

quanto precede, si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e

rinviare gli atti al Consiglio di Stato affinché accerti se la ricorrente dispone

di mezzi finanziari sufficienti, personalmente o garantiti da terze persone,

per poter soggiornare con sua figlia in Svizzera. Dopodiché, l'Esecutivo

cantonale procederà nuovamente alla ponderazione degli interessi in presenza.

5.

Ne discende

che il ricorso dev'essere parzialmente accolto senza ulteriore disamina e la

risoluzione del Consiglio di Stato annullata.

Visto l'esito del gravame, si prescinde dal

prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino

rifonderà all'insorgente, assistita da un consulente giuridico, un'adeguata indennità

per ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8 CEDU; 13 Cost.; 10 lett. a LALPS; 3,

18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 LPamm e la CDF;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la risoluzione 27 gennaio 2010 (n. 388) del Consiglio di Stato è

annullata;

1.2. gli atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale per nuova decisione

previo completamento dell'istruttoria, come indicato ai considerandi.

2. Non si

prelevano né tasse, né spese di giustizia.

Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla

ricorrente fr. 600.– a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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