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Decisione

52.2010.75

Commessa pubblica. Le spese del procedimento vanno a carico del committente che impedisce accesso agli atti al ricorrente

22 aprile 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

1 LPamm) garantisce a chi è parte in un procedimento amministrativo il diritto di

consultare gli atti; tale diritto, precisa la norma, può essere eccezionalmente

negato a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o di una

istruttoria in corso (cpv. 2);

che in concreto, il rifiuto dell'autorità cantonale

di mostrare alla ricorrente tutti gli atti del concorso, comprese le offerte

degli altri concorrenti, non può essere in alcun modo protetto;

che è ben vero che in sede di aggiudicazione

il committente deve tutelare la natura confidenziale dei dati comunicati dagli

offerenti (art. 5 lett. g LCPubb); siffatta tutela - come ha già avuto modo di

chiarire in passato questo Tribunale (STA 52.2003.21 del 26 settembre 2003) - non

deve tuttavia andare a detrimento del principio della trasparenza (art. 1 lett.

a LCPubb) od ostacolare, senza valide ragioni, l'esercizio del diritto di ricorso;

che, d'altra parte, una certa

discrezionalità si giustifica unicamente in presenza di documenti riguardanti

segreti commerciali o di fabbricazione (in tal senso vedi l'art. 44 cpv. 1

Considerandi

regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL

7.1.4.1

); non ha invece alcuna ragione di essere allorquando un concorrente,

posteriormente alle decisioni prese dalla stazione appaltante, chiede di poter

visionare il rapporto di valutazione del committente o le offerte degli altri

partecipanti alla gara per esaminarne la correttezza in vista di un eventuale ricorso;

che come dimostra il caso all'esame, una volta

presa visione della necessaria documentazione il concorrente perdente può anche

convincersi della bontà delle decisioni adottate dalla committenza e rinunciare

ad impugnarle; la salvaguardia del diritto di essere sentito degli interessati,

inteso come facoltà di compulsare gli atti prima dell'inoltro di un ricorso, può

quindi tradursi pure in un risparmio di tempo e lavoro per i committenti stessi

e le autorità giudiziarie;

che poste queste premesse, il gravame della RI

1.

può essere stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto; gli

oneri del procedimento - segnatamente le ripetibili dovute al consorzio aggiudicatario,

che si è avvalso del patrocinio di un avvocato iscritto nell'apposito registro

(art. 31 LPamm) - vanno però poste a carico dello Stato, che con il suo ingiustificato

ostruzionismo ha provocato l'inutile contenzioso che ha occupato questo

Tribunale.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 29 Cost.; 1, 5, 36, 37 LCPubb; 44

RLCPubb/CIAP; 3, 18, 20, 28, 31, 43, 60, 61 LPamm,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Lo Stato

verserà al consorzio aggiudicatario fr. 500.- a titolo di ripetibili.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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