52.2010.75
Commessa pubblica. Le spese del procedimento vanno a carico del committente che impedisce accesso agli atti al ricorrente
22 aprile 2010Italiano7 min
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Numero d'incarto:
52.2010.75
Data decisione, Autorità:
22.04.2010, TRAM
Titolo:
Commessa pubblica. Le spese del procedimento vanno a carico del committente che impedisce accesso agli atti al ricorrente
CONCORSO PUBBLICO
art. 29 cpv. 2 COST
art. 1 let. a LCPUBB
art. 5 let. g LCPUBB
art. 20 cpv. 1 LPAMM
art. 44 cpv. 1 RLCPUBB
Incarto n.
52.2010.75
Lugano
22 aprile
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Gabriele Fossati, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 22 febbraio 2010 della
RI 1
contro
la decisione 9 febbraio 2010 (n. 613) del Consiglio
di Stato, che in esito al concorso concernente le opere di rifacimento della
pavimentazione della strada cantonale __________ ha aggiudicato la commessa
al consorzio imprese CO 1 - CO 1;
viste le risposte:
- 25 febbraio 2010 del
Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti
(ULSA);
- 1° marzo 2010 del
consorzio CO 1;
- 3 marzo 2010 del
Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 17
novembre 2009 il Dipartimento del territorio ha indetto un pubblico concorso,
retto dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL
7.1.4.1) ed impostato secondo la procedura libera, al fine di aggiudicare i
lavori di pavimentazione della strada cantonale __________ in località __________;
che il bando di concorso annunciava che le
opere sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenendo conto dei
seguenti criteri e fattori di ponderazione:
1.
Prezzo 50%
2.
Attendibilità dei prezzi
dell'offerta 25%
3.
Organizzazione della
ditta 20%
4.
Formazione apprendisti
5%
che al concorso hanno partecipato quattro imprese
del ramo e un consorzio, i quali hanno inoltrato offerte comprese tra fr. 461'463.95
e fr. 518'239.25;
che esperite le necessarie valutazioni in
applicazione delle modalità preannunciate nelle prescrizioni di gara, il 9
febbraio 2010 il Consiglio di Stato ha deciso di deliberare la commessa al consorzio
CO 1, giunto primo in graduatoria con 591.0 punti;
che il 18
febbraio 2010 la RI 1, seconda classificata con 588.2 punti, ha incontrato i
vertici della Divisione delle costruzioni, chiedendo di poter consultare gli
atti al fine di verificare il punteggio ottenuto nel criterio "programma
lavori", che secondo le prescrizioni di gara (cfr. pos. 224.100 cifra 3
disposizioni particolari CPN 102) doveva essere valutato sulla scorta di una formula
basata sul programma offerto più breve (sottocriterio termini proposti),
rispettivamente sulla media dei programmi offerti (sottocriterio plausibilità
del programma);
che le
autorità cantonali non hanno permesso alla RI 1 di compulsare i documenti
richiesti, rilasciandole unicamente una tabella riepilogativa delle singole
note conferitele, comparate con quelle assegnate al consorzio aggiudicatario;
che il 22
febbraio 2010 la RI 1 è quindi insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
domandando l'edizione della documentazione necessaria per verificare la
fondatezza dei punteggi attribuiti e in subordine, a dipendenza del risultato
dell'esame degli atti visionati, l'annullamento della decisione 9 febbraio 2010
pronunciata dal Consiglio di Stato;
che in
sede di risposta la stazione appaltante ha confermato di non aver permesso alla
RI 1 di accedere all'insieme degli atti concorsuali, come da pluriennale
consuetudine motivata dalla volontà di trovare il giusto equilibrio tra la
dovuta trasparenza e la discrezione che ogni concorrente si attende dal
committente; dal canto suo, il consorzio aggiudicatario ha sollecitato la
reiezione del gravame nel merito;
che una
volta presa visione dei dati richiesti e verificata positivamente la fondatezza
delle note assegnate dalla committenza, l'insorgente ha comunicato di essere disposta
a recedere dall'impugnativa, a condizione di non doversi assumere la tassa di
giustizia e le ripetibili dipendenti dal ricorso che ha dovuto inoltrare per
salvaguardare il suo diritto di essere sentito violato dall'autorità cantonale;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb;
che in quanto
partecipante alla gara, la ricorrente è senz'altro legittimata a ricorrere (art.
37 lett. d LCPubb e 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19
aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1);
che il
gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e
può essere evaso sulla base delle tavole processuali, senza procedere ad atti
istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm);
che dall'incarto
emerge con certezza che la RI 1 ha adito il Tribunale cantonale amministrativo
innanzi tutto per poter consultare gli atti del concorso, che il committente si
era rifiutato di esibirle adducendo motivi di discrezionalità;
che la
giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) - e in precedenza dall'art.
4 vCost. - il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione
sia presa a suo sfavore, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire
sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 132 V 368
consid. 3.1 con rinvii; RDAT II-2003 n. 53 consid. 5.2, I-2000 n. 42 consid.
2b, pure con rinvii);
che la legislazione cantonale (art. 20 cpv.
Fatti
1 LPamm) garantisce a chi è parte in un procedimento amministrativo il diritto di
consultare gli atti; tale diritto, precisa la norma, può essere eccezionalmente
negato a protezione di legittimi interessi pubblici o privati o di una
istruttoria in corso (cpv. 2);
che in concreto, il rifiuto dell'autorità cantonale
di mostrare alla ricorrente tutti gli atti del concorso, comprese le offerte
degli altri concorrenti, non può essere in alcun modo protetto;
che è ben vero che in sede di aggiudicazione
il committente deve tutelare la natura confidenziale dei dati comunicati dagli
offerenti (art. 5 lett. g LCPubb); siffatta tutela - come ha già avuto modo di
chiarire in passato questo Tribunale (STA 52.2003.21 del 26 settembre 2003) - non
deve tuttavia andare a detrimento del principio della trasparenza (art. 1 lett.
a LCPubb) od ostacolare, senza valide ragioni, l'esercizio del diritto di ricorso;
che, d'altra parte, una certa
discrezionalità si giustifica unicamente in presenza di documenti riguardanti
segreti commerciali o di fabbricazione (in tal senso vedi l'art. 44 cpv. 1
Considerandi
regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato
intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006; RLCPubb/CIAP; RL
7.1.4.1
); non ha invece alcuna ragione di essere allorquando un concorrente,
posteriormente alle decisioni prese dalla stazione appaltante, chiede di poter
visionare il rapporto di valutazione del committente o le offerte degli altri
partecipanti alla gara per esaminarne la correttezza in vista di un eventuale ricorso;
che come dimostra il caso all'esame, una volta
presa visione della necessaria documentazione il concorrente perdente può anche
convincersi della bontà delle decisioni adottate dalla committenza e rinunciare
ad impugnarle; la salvaguardia del diritto di essere sentito degli interessati,
inteso come facoltà di compulsare gli atti prima dell'inoltro di un ricorso, può
quindi tradursi pure in un risparmio di tempo e lavoro per i committenti stessi
e le autorità giudiziarie;
che poste queste premesse, il gravame della RI
1.
può essere stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto; gli
oneri del procedimento - segnatamente le ripetibili dovute al consorzio aggiudicatario,
che si è avvalso del patrocinio di un avvocato iscritto nell'apposito registro
(art. 31 LPamm) - vanno però poste a carico dello Stato, che con il suo ingiustificato
ostruzionismo ha provocato l'inutile contenzioso che ha occupato questo
Tribunale.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 1, 5, 36, 37 LCPubb; 44
RLCPubb/CIAP; 3, 18, 20, 28, 31, 43, 60, 61 LPamm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è stralciato dai ruoli in quanto divenuto privo di oggetto.
2. Non si
preleva tassa di giustizia.
3. Lo Stato
verserà al consorzio aggiudicatario fr. 500.- a titolo di ripetibili.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei
limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
5. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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