52.2010.83
Permesso di dimora CE/AELS
11 maggio 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
52.2010.83
Data decisione, Autorità:
11.05.2010, TRAM
Titolo:
Permesso di dimora CE/AELS
PERMESSO CE O AELS
art. 4 ALC
art. 10 let. b cf. 2 ALC
art. 12 ALC
art. 27 OLCP
art. 38 OLCP
Incarto n.
52.2010.83
Lugano
9 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo Cassina e Damiano Bozzini
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 febbraio 2010 di
RI 1
patrocinati dall’ PA 1
contro
la risoluzione 9 febbraio 2010 (n. 658) del
Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti
avverso la decisione 18 novembre 2009 del Dipartimento delle istituzioni,
Sezione dei permessi e dell'immigrazione (ora: della popolazione), mercato
del lavoro, in materia di rifiuto di rilascio di un permesso di dimora CE/AELS
a RI 2 per svolgere un apprendistato di autista di autocarri pesanti in Svizzera;
viste le risposte:
- 9 marzo 2010 del
Consiglio di Stato,
- 6 aprile 2010 del
Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione 18 novembre 2009 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione (ora:
della popolazione) del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la richiesta
della RI 1 di __________ e del cittadino romeno RI 2 (1977), volta a ottenere
il rilascio di un permesso di dimora CE/AELS a favore di quest’ultimo per svolgere
durante tre anni l’apprendistato di autista di autocarri pesanti con un salario
iniziale di fr. 634.– lordi mensili.
L'autorità ha rilevato che per occupare il
posto era possibile, con le opportune ricerche, far capo alla manodopera
indigena alle condizioni salariali e lavorative conformi a quelle in uso nella
professione. La decisione è stata resa sulla base dell'Accordo 21 giugno 1999
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati
membri, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) e dei
relativi Protocolli, degli art. 11 e 38 dell'ordinanza 22 maggio 2002
sull’introduzione della libera circolazione delle persone (OLCP; RS 142.203),
della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone
straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1) e degli art. 2 lett. m, 5, 8,
9, 12 e 14 del relativo regolamento 23 giugno 2009 (RLALPS CE/AELS).
B. Con
giudizio 12 gennaio 2010 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione,
respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dalla RI 1 e da RI 2.
L'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il
datore di lavoro non avesse dimostrato di avere profuso gli sforzi necessari
per rintracciare una persona con il profilo richiesto
al fine di rispettare, come prevede la normativa relativa all'ALC, il
principio della priorità che occorre dare ai lavoratori
integrati nel mercato regolare del lavoro elvetico. Ha quindi
considerato legittimo negare il permesso richiesto in favore del cittadino
romeno che il datore di lavoro intendeva assumere quale apprendista.
C. Contro la
predetta pronunzia governativa la RI 1 e RI 2 insorgono ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio
di un permesso di dimora CE/AELS per permettere a quest’ultimo di svolgere
l’apprendistato di autista di autocarri pesanti in Svizzera.
In sostanza, i ricorrenti sostengono che le
norme richiamate dall’autorità di prime cure non si applicano nell’ambito del
rilascio di un permesso di soggiorno a un cittadino comunitario per svolgere un
apprendistato in Svizzera, che in ogni caso sono stati profusi tutti gli sforzi
necessari per rintracciare una persona con il profilo
richiesto prima di assumerla, e che l’interessato, il quale sarà mantenuto
finanziariamente da un cittadino elvetico, ha già garantito di lasciare la
Svizzera non appena avrà ottenuto il relativo attestato di capacità.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il dipartimento, senza formulare
particolari osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza di questo Tribunale è data dall'art. 10 lett. a LALPS). Il gravame
in oggetto, tempestivo giusta l'art. 46 cpv. 1 della legge di procedura per le
cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da
persone senz'altro legittimate a ricorrere in quanto destinatari del giudizio
impugnato (art. 43 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere deciso
sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm). Non è infatti
necessario accertare presso la Sezione della formazione professionale il numero
di apprendisti nel nostro Cantone alla ricerca di un posto di lavoro come
autisti di veicoli pesanti, in quanto tale mezzo di prova non è suscettibile di
procurare a questo Tribunale ulteriori elementi determinati per il giudizio che
è chiamato a rendere. Per quanto riguarda la richiesta degli interessati di
essere personalmente sentiti, giova ricordare che né la legislazione cantonale,
né quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente,
essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto
(DTF 125 I 209 consid. 9b e rinvii, 117 II 132 consid. 3b; adelio scolari, Diritto
amministrativo, parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 494).
2. 2.1. La Romania
ha aderito all'Unione europea il 1° gennaio 2007. Il Protocollo relativo alla
partecipazione, in qualità di parte contraente, di questo paese all'ALC (RS
0.142.112.681.1), è entrato in vigore il 1° giugno 2009. In concreto, Jonut
Catalin Ton è cittadino romeno e titolare di un documento di legittimazione valido.
Di conseguenza, egli può prevalersi dell’ALC.
L'art. 4 ALC garantisce il diritto
dei cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della
Svizzera di soggiornare e di accedere a un'attività economica nel territorio dell'altra parte contraente, fatte salve le disposizioni dell'art. 10 ALC. Ora, l'art.
10 n. 2b primo periodo ALC dispone che la
Svizzera e la Romania possono mantenere nei confronti dei lavoratori di una di
queste parti contraenti impiegati nel proprio territorio, i controlli della
priorità concessa al lavoratore integrato nel mercato regolare del lavoro e
delle condizioni di retribuzione e di lavoro per i cittadini della parte contraente
interessata. Le disposizioni relative a tali controlli si
applicano durante i primi sette anni dopo l'entrata in vigore del Protocollo (art.
38 OLCP). Prima che la competente autorità cantonale
rilasci a un cittadino dei nuovi Stati membri della CE un permesso per
l'esercizio di un'attività lucrativa dipendente, l'autorità cantonale preposta
al mercato del lavoro stabilisce mediante decisione formale se sono adempiuti i
presupposti per il rilascio del permesso dal profilo del mercato del lavoro. La
procedura è retta dal diritto cantonale (art. 27 OLCP).
Benché l'accordo in parola sia direttamente applicabile
(cosiddetto trattato "self-executing"), l'art. 12 ALC precisa
comunque che esso non pregiudica eventuali disposizioni
nazionali (o internazionali) più favorevoli, tanto per i cittadini delle parti
contraenti, quanto per i membri della loro famiglia.
2.2. Il 25 novembre 1999, la Svizzera
ha concluso un accordo sullo scambio di tirocinanti con la Romania (0.142.116.637), il quale resta valevole durante il periodo
transitorio definito dal Protocollo all’ALC. La priorità dei lavoratori
indigeni non è contemplata nell’accordo sullo scambio dei tirocinanti ed attribuisce
pertanto ai suoi beneficiari uno statuto giuridico più vantaggioso di quello
previsto dal Protocollo in parola.
Fatti
I tirocinanti provenienti dalla Romania possono decidere
liberamente se sollecitare l’ammissione nel nostro Paese nel contesto del
predetto accordo sullo scambio di tirocinanti oppure richiedere il rilascio di
un normale permesso di soggiorno di breve durata CE/AELS o di dimora CE/AELS
nell’ambito dell’ALC (Istruzioni relative all'Accordo sulla
libera circolazione delle persone, emanate dall'Ufficio federale della
migrazione, n. 5.7.2, stato al 1° giugno 2009). Nel primo caso, la loro domanda verrà
esaminata tenendo conto delle disposizioni dell'ordinanza
sull'ammissione il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA;
RS 142.201), segnatamente per quanto riguarda le condizioni di lavoro e
salariali (art. 22), la durata del soggiorno dei praticanti (art. 42), il
cambiamento di impiego (art. 55) e i successivi permessi (art. 57).
RI 2 non si prevale
dell’applicazione dell’accordo relativo allo scambio di tirocinanti. A ragione,
in quanto egli non ha chiesto alle autorità competenti del suo Paese d’origine
di svolgere un impiego nella professione appresa in Romania allo scopo di perfezionare
le proprie conoscenze professionali per una durata massima di 18 mesi, come
prevedono gli art. 1 e 3 del menzionato accordo in materia di tirocinanti. Dopo
il liceo, egli ha infatti lavorato per 2 anni nel suo Paese come autista di
piccoli bus, successivamente come impiegato durante 4 anni presso un’agenzia
immobiliare e in seguito quale amministratore della stessa (v. curriculum
vitae, agli atti). Dopo che l’8 settembre 2009 la Sezione permessi e immigrazione aveva respinto una sua prima domanda volta ad ottenere un’autorizzazione
di soggiorno in Svizzera per lavorare quale domestico tuttofare, il 5 novembre
successivo egli ha chiesto alla medesima autorità il rilascio di un permesso di
dimora CE/AELS, questa volta per poter svolgere un apprendistato di 3 anni come
autista di autocarri pesanti.
2.3. Ne discende che la sua richiesta va
esaminata esclusivamente sotto il profilo dell'ALC e del relativo Protocollo.
3. Come
accennato in narrativa, la RI 1 afferma di avere effettuato delle ricerche di
personale per il posto di apprendista autista di veicoli pesanti presso la Divisione della formazione professionale del DECS, ma che nessun giovane risultava senza
posto di tirocinio in quella professione (v. scritto 15 gennaio 2010 del DECS
al patrocinatore dei ricorrenti). Ora, a prescindere che tale ricerca è stata
Considerandi
effettuata soltanto dopo la decisione di diniego del rilascio del permesso
richiesto, lo sforzo profuso dalla datrice di lavoro non è certamente sufficiente
per ritenere che essa abbia fatto tutto il possibile per rintracciare una
persona con il profilo richiesto, anche tra i
disoccupati disposti a svolgere un apprendistato, e che abbia
rispettato il principio della
priorità che occorre dare ai lavoratori integrati nel mercato regolare
del lavoro elvetico.
In siffatte circostanze, non si può quindi ritenere che la datrice di lavoro abbia dimostrato di avere intrapreso
tutte le ricerche necessarie per il profilo richiesto tramite offerte d'impiego
pubblicate nella stampa quotidiana o specializzata, nei media
elettronici, o tramite un'agenzia di collocamento privata, come prevedono le menzionate
Istruzioni emanate dall'Ufficio federale
della migrazione (v. n. 5.5.2). Non bisogna inoltre dimenticare che i
datori di lavoro devono annunciare con sufficiente anticipo agli uffici regionali
di collocamento (URC), in vista della pubblicazione in PLASTA (PLAcement
et STAtistique du marché du travail), i posti vacanti nel nostro
Paese che potranno verosimilmente essere occupati solo da lavoratori cittadini
dei nuovi Stati membri della CE, tra cui quelli romeni. Posto vacante, quello
qui in discussione, che la RI 1 non ha invece provveduto ad annunciare.
Non porta quindi a diversa conclusione il
fatto che, dinnanzi al Tribunale, sia stata ora versata agli atti una dichiarazione
dell’Ufficio regionale di collocamento di Lugano in merito all’assenza di
persone alla ricerca di un impiego come quello offerto dalla datrice di lavoro,
ritenuto pure che la ricerca si limita a un solo URC locale (scritto 23 marzo
2010). Né permette di sovvertire quanto precede l’argomento secondo cui RI 2 abbia
già garantito che lascerà la Svizzera non appena avrà ottenuto il relativo
attestato di capacità. Visto inoltre che egli ha affermato di voler esercitare
la professione di autista nell’Unione Europea, non è dato di vedere come egli
non possa svolgere l’apprendistato in uno dei Paesi facenti parte della
medesima. Nemmeno il fatto che un cittadino elvetico gli assicurerebbe il
mantenimento durante il suo soggiorno in Svizzera può essergli di soccorso. Tale
aspetto può essere determinante soltanto nell’ambito dei cittadini comunitari
senza attività lucrativa (v. art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC), ciò che non è evidentemente
il caso del ricorrente, ritenuto che in veste di apprendista egli eserciterebbe
una professione remunerata.
4.
In esito
alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Con
l’emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo
al gravame diviene priva di oggetto (art. 47 LPamm). Tasse e spese di giustizia
seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 10, 12, 15 ALC, il suo Allegato I
e il Protocollo relativo alla partecipazione della Romania all'ALC; l’Accordo
del 25 novembre 1999 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della
Romania relativo allo scambio di tirocinanti, e gli art. 27, 38 OLCP; 3, 18,
28, 43, 46, 47, 60 e 61 LPamm;
dichiara e pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. La
tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.–, sono a carico dei
ricorrenti in solido.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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