Lexipedia

Decisione

52.2010.83

Permesso di dimora CE/AELS

11 maggio 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I tirocinanti provenienti dalla Romania possono decidere

liberamente se sollecitare l’ammissione nel nostro Paese nel contesto del

predetto accordo sullo scambio di tirocinanti oppure richiedere il rilascio di

un normale permesso di soggiorno di breve durata CE/AELS o di dimora CE/AELS

nell’ambito dell’ALC (Istruzioni relative all'Accordo sulla

libera circolazione delle persone, emanate dall'Ufficio federale della

migrazione, n. 5.7.2, stato al 1° giugno 2009). Nel primo caso, la loro domanda verrà

esaminata tenendo conto delle disposizioni dell'ordinanza

sull'ammissione il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA;

RS 142.201), segnatamente per quanto riguarda le condizioni di lavoro e

salariali (art. 22), la durata del soggiorno dei praticanti (art. 42), il

cambiamento di impiego (art. 55) e i successivi permessi (art. 57).

RI 2 non si prevale

dell’applicazione dell’accordo relativo allo scambio di tirocinanti. A ragione,

in quanto egli non ha chiesto alle autorità competenti del suo Paese d’origine

di svolgere un impiego nella professione appresa in Romania allo scopo di perfezionare

le proprie conoscenze professionali per una durata massima di 18 mesi, come

prevedono gli art. 1 e 3 del menzionato accordo in materia di tirocinanti. Dopo

il liceo, egli ha infatti lavorato per 2 anni nel suo Paese come autista di

piccoli bus, successivamente come impiegato durante 4 anni presso un’agenzia

immobiliare e in seguito quale amministratore della stessa (v. curriculum

vitae, agli atti). Dopo che l’8 settembre 2009 la Sezione permessi e immigrazione aveva respinto una sua prima domanda volta ad ottenere un’autorizzazione

di soggiorno in Svizzera per lavorare quale domestico tuttofare, il 5 novembre

successivo egli ha chiesto alla medesima autorità il rilascio di un permesso di

dimora CE/AELS, questa volta per poter svolgere un apprendistato di 3 anni come

autista di autocarri pesanti.

2.3. Ne discende che la sua richiesta va

esaminata esclusivamente sotto il profilo dell'ALC e del relativo Protocollo.

3. Come

accennato in narrativa, la RI 1 afferma di avere effettuato delle ricerche di

personale per il posto di apprendista autista di veicoli pesanti presso la Divisione della formazione professionale del DECS, ma che nessun giovane risultava senza

posto di tirocinio in quella professione (v. scritto 15 gennaio 2010 del DECS

al patrocinatore dei ricorrenti). Ora, a prescindere che tale ricerca è stata

Considerandi

effettuata soltanto dopo la decisione di diniego del rilascio del permesso

richiesto, lo sforzo profuso dalla datrice di lavoro non è certamente sufficiente

per ritenere che essa abbia fatto tutto il possibile per rintracciare una

persona con il profilo richiesto, anche tra i

disoccupati disposti a svolgere un apprendistato, e che abbia

rispettato il principio della

priorità che occorre dare ai lavoratori integrati nel mercato regolare

del lavoro elvetico.

In siffatte circostanze, non si può quindi ritenere che la datrice di lavoro abbia dimostrato di avere intrapreso

tutte le ricerche necessarie per il profilo richiesto tramite offerte d'impiego

pubblicate nella stampa quotidiana o specializzata, nei media

elettronici, o tramite un'agenzia di collocamento privata, come prevedono le menzionate

Istruzioni emanate dall'Ufficio federale

della migrazione (v. n. 5.5.2). Non bisogna inoltre dimenticare che i

datori di lavoro devono annunciare con sufficiente anticipo agli uffici regionali

di collocamento (URC), in vista della pubblicazione in PLASTA (PLAcement

et STAtistique du marché du travail), i posti vacanti nel nostro

Paese che potranno verosimilmente essere occupati solo da lavoratori cittadini

dei nuovi Stati membri della CE, tra cui quelli romeni. Posto vacante, quello

qui in discussione, che la RI 1 non ha invece provveduto ad annunciare.

Non porta quindi a diversa conclusione il

fatto che, dinnanzi al Tribunale, sia stata ora versata agli atti una dichiarazione

dell’Ufficio regionale di collocamento di Lugano in merito all’assenza di

persone alla ricerca di un impiego come quello offerto dalla datrice di lavoro,

ritenuto pure che la ricerca si limita a un solo URC locale (scritto 23 marzo

2010). Né permette di sovvertire quanto precede l’argomento secondo cui RI 2 abbia

già garantito che lascerà la Svizzera non appena avrà ottenuto il relativo

attestato di capacità. Visto inoltre che egli ha affermato di voler esercitare

la professione di autista nell’Unione Europea, non è dato di vedere come egli

non possa svolgere l’apprendistato in uno dei Paesi facenti parte della

medesima. Nemmeno il fatto che un cittadino elvetico gli assicurerebbe il

mantenimento durante il suo soggiorno in Svizzera può essergli di soccorso. Tale

aspetto può essere determinante soltanto nell’ambito dei cittadini comunitari

senza attività lucrativa (v. art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC), ciò che non è evidentemente

il caso del ricorrente, ritenuto che in veste di apprendista egli eserciterebbe

una professione remunerata.

4.

In esito

alle considerazioni che precedono, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Con

l’emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo

al gravame diviene priva di oggetto (art. 47 LPamm). Tasse e spese di giustizia

seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 1, 4, 10, 12, 15 ALC, il suo Allegato I

e il Protocollo relativo alla partecipazione della Romania all'ALC; l’Accordo

del 25 novembre 1999 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della

Romania relativo allo scambio di tirocinanti, e gli art. 27, 38 OLCP; 3, 18,

28, 43, 46, 47, 60 e 61 LPamm;

dichiara e pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 500.–, sono a carico dei

ricorrenti in solido.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster