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Decisione

52.2010.86

Costruzione di un pollaio. Immissioni foniche

28 luglio 2010Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i quali gli allegati dell'ordinanza contro l’inquinamento fonico del 15

dicembre 1986 (OIF; RS 814.41) non hanno fissato dei valori limite

d'esposizione al rumore. In questi casi, l’autorità esecutiva valuta le

immissioni foniche direttamente in base ai criteri stabiliti dalla LPAmb agli

art. 13, 15 e 19 (cfr. art. 40 cpv. 3 OIF; Christoph

Zäch/Robert Wolf, Kommentar

USG, Zurigo 2000, ad art. 15 n. 41). Nella valutazione caso per caso si tiene essenzialmente

conto della natura e intensità del rumore, degli orari e

della frequenza con cui si manifesta, nonché della sensibilità e

dell'esposizione della zona interessata. Al riguardo non bisogna fondarsi sul

modo di sentire soggettivo di singole persone, ma procedere ad una valutazione

oggettiva, tenendo conto anche degli effetti delle immissioni su categorie di

persone particolarmente sensibili (cfr. art. 13 cpv. 2 OIF; DTF 133 II 292

consid. 3.3; 123 II 325 consid. 4d/bb con rinvii; URP 2009 pag. 666, consid.

3.1.). Accertamenti puntuali del rumore sono tuttavia necessari soltanto se vi

sono seri motivi per ritenere che si manifesti un rumore inammissibile (cfr.

art. 36 cpv. 1 OIF). Per piccoli impianti dai quali non vi sono da attendersi

immissioni considerevoli (Bagatellbelästigungen) non sono dunque necessarie

misurazioni o perizie foniche (cfr. DTF 123 II 74, consid. 5a; SGGVP pag. 372

seg.; Wolf, op. cit., ad art. 25

n. 33); tali impianti sottostanno unicamente al principio di prevenzione ai

sensi dell'art. 11 cpv. 2 LPAmb (Robert Wolf, Umstrittenes Lärmschutzrecht: Alltagslärm -

kantonale Lärmschutzvorschriften - Bestimmung von Empfindlichkeitsstufen im

Einzelfall in: URP 1994 pag. 97 segg., pag. 99).

3.3. Le norme federali sulla protezione dell'equilibrio ecologico sono

preminenti rispetto al diritto cantonale. In tale ambito, la Confederazione

gode infatti di una competenza globale (umfassend), seppur non esclusiva

(cfr. art. 74 cpv. 1 Cost; Helen Keller,

Kommentar USG, Zurigo 2002, ad art. 65 LPAmb n. 1 seg.). Fintanto che il

Consiglio federale non fa espressamente uso della sua facoltà di emanare ordinanze,

precisa l'art. 65 cpv. 1 LPAmb, i Cantoni, udito il Dipartimento federale

dell’interno, possono emanare, nei limiti della LPAmb, disposizioni proprie. I

Cantoni, soggiunge il cpv. 2, non possono stabilire nuovi valori limite delle

immissioni, nuovi valori d’allarme o nuovi valori di pianificazione, né emanare

nuove disposizioni concernenti la valutazione di conformità di impianti

fabbricati in serie e l’utilizzazione di sostanze o organismi. Le prescrizioni

cantonali esistenti rimangono in vigore finché il Consiglio federale non emani

le pertinenti prescrizioni.

In materia di inquinamento fonico i Cantoni hanno in particolare la possibilità

di emanare prescrizioni sul rumore che non proviene da un impianto ai sensi

dell'art. 7 cpv. 7 LPAmb. Nei limiti del-

l'art. 65 LPAmb, essi possono inoltre emanare disposizioni che eseguono (Ausführungsrecht)

il diritto federale (LPAmb; OIF), in particolare norme che concretizzano la

limitazione preventiva delle emissioni ai sensi degli art. 11 cpv. 2 e 12 LPAmb

(DTF 118 Ib 590, consid. 3c; STF del 24 ottobre 1997 in: URP 1998 pag. 55, consid.

3b; Wolf, Kommentar

USG, ad art. 25 n. 13 e 23; Keller,

op. cit., ad art. 65 n. 15; Wolf, Umstrittenes

Lärmschutzrecht, pag. 106 seg.). Queste ultime devono comunque attenersi

al quadro stabilito dagli art. 11 cpv. 2 e 12 LPAmb e non possono quindi

Considerandi

servire per escludere determinate categorie di attività (Betrieben) da

un territorio (cfr. Wolf, Kommentar

USG, ad art. 25 n. 13; Keller, op.

cit., ad art. 65 n. 14, pag. 7).

Nel Cantone Ticino, l'applicazione della LPAmb e dell'OIF ha luogo attraverso

il regolamento di applicazione dell'OIF del 17 maggio 2005 (ROIF; RL 9.2.1.1.3)

per delega della legge cantonale di applicazione della LPAmb del 24 marzo 2004

(LALPAmb; RL 9.2.1.1). Per quanto qui interessa, l'art. 5 lett. a ROIF attribuisce

al comune la competenza di adottare, se del caso mediante ordinanza, i

provvedimenti idonei ad evitare o limitare i rumori molesti causati

segnatamente da apparecchi e macchine mobili, lavori edili, agricoli e di

giardinaggio, manifestazioni, schiamazzi e animali; sono esclusi i cantieri

relativi ad opere decise da autorità federali e cantonali.

4.

4.1. Nel caso concreto, è

innanzi tutto certo che il pollaio prefabbricato che il resistente intende insediare

nel suo giardino, destinato ad ospitare 6 galline ovaiole ed un gallo muto

dev'essere considerato un impianto fisso ai sensi dell'art. 7 cpv. 7 LPAmb. L'uso

conforme alla sua destinazione provocherà inevitabilmente del rumore esterno percettibile

(chiocciare delle galline; cfr. anche URP 2009 pag. 666, consid. 3.1; STA

52.2007.348

del 23 aprile 2008 consid. 2.1. riferite a pollai).

4.2

Dal canto suo, il municipio ha negato il permesso fondandosi sull'art. 33 RC,

secondo cui fondi, opere, impianti fissi o mobili devono essere

mantenuti in modo conforme alle esigenze igieniche, di sicurezza, di decoro e

comunque da evitare disturbo eccessivo a terzi, nonché sull'art. 34 lett. a

RC che vieta le azioni

che possono turbare l'ordine e la quiete pubblica ed in particolare: i tumulti,

gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari ed in genere ogni rumore molesto

e inutile, sulle pubbliche vie e piazze come pure nella proprietà

privata all'interno o in vicinanza dell'abitato.

Secondo le considerazioni di cui si è detto poc'anzi (consid. 3.3), dal

profilo della tutela dell'inquinamento fonico, queste norme hanno una portata

propria unicamente nella misura in cui disciplinano il rumore che non è

direttamente connesso all'esercizio di un impianto ai sensi dell'art. 7 cpv. 7

LPAmb. Quest'ultimo, come visto, è infatti soggetto alla disciplina federale in

materia di protezione dell'ambiente. Gli art. 33 e 34 RC che vietano opere o

impianti che provocano un disturbo eccessivo rispettivamente un rumore molesto

e inutile sono dunque per principio inapplicabili alle emissioni direttamente

connesse ad un impianto qual'è, in concreto, il pollaio. I criteri per

definire quando un rumore è dannoso o molesto sono infatti stabiliti esclusivamente

dalla LPAmb (cfr. art. 65 cpv. 2 LPAmb).

Le norme in questione, stando al loro tenore, non concretizzano d'altra parte

il principio di prevenzione delle emissioni ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 LPAmb.

Anche da questo profilo, non hanno dunque una portata propria per quanto

attiene la valutazione degli impianti, soggetti alla LPAmb, dai quali possono

scaturire immissioni derivanti dal comportamento degli animali.

4.3

La domanda volta al rilascio del permesso per il pollaio è stata – a torto

– trattata secondo la procedura della notifica ai sensi dell'art. 11 LE e non

secondo quella ordinaria prevista dagli art. 4 e segg. LE (cfr. art. 6 cpv. 2

RLE; STA 52.2009.73 del 30 aprile 2009 consid. 4.1.). I

servizi preposti del Dipartimento del territorio non sono di conseguenza stati

interpellati per esprimersi sulla conformità dell'impianto con la legislazione

ambientale, in particolare in relazione al principio di prevenzione. Neppure dinnanzi

alle istanze di ricorso è stato posto rimedio all'errata procedura (vedi risposta

del 20 gennaio 2010 dell'Ufficio delle domande di costruzione). Stando così le

cose, non essendo stato esaminato tale aspetto dalle istanze inferiori, questo

Tribunale non può dunque che rinviare gli atti al Consiglio di Stato affinché,

raccolto l'avviso mancante dei Servizi generali del Dipartimento

del territorio, si pronunci nuovamente sul ricorso inoltrato da CO 1.

5.

Sulla

scorta delle considerazioni di cui si è detto, il ricorso del comune di

Pianezzo deve dunque essere parzialmente accolto, rinviando gli atti al

Consiglio di Stato affinché proceda come indicato al precedente considerando.

Dato l'esito, non si preleva una tassa di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 7, 11, 13, 15, 19, 25, 65 LPAmb; 36

OIF; 5 ROIF; 21 LE; 3, 18, 28, 60, 61, 65 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 9 febbraio 2010 del Consiglio di Stato (n.

643) è annullata.

1.2. gli atti sono rinviati

al Consiglio di Stato affinché, raccolto l'avviso mancante dei Servizi generali

del Dipartimento del territorio, si pronunci nuovamente sul ricorso 12 gennaio 2010

di CO 1, come indicato al considerando 4.3.

2. Non si

preleva tassa di giustizia.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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