52.2010.90
Annullamento e rinvio atti in assenza di una decisione impugnabile da parte della CGASP
24 marzo 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2010.90
Data decisione, Autorità:
24.03.2010, TRAM
Titolo:
Annullamento e rinvio atti in assenza di una decisione impugnabile da parte della CGASP
LIBERTÀ PERSONALE
art. 29 COST
art. 5 LASP
art. 29 LASP
art. 30 LASP
art. 31 LASP
art. 32 LASP
art. 35 LASP
art. 36 LASP
art. 37 LASP
art. 50 LASP
art. 52 LASP
Incarto n.
52.2010.90
Lugano
24 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano
Bernasconi, vicepresidente,
Matteo
Cassina, Flavia Verzasconi
segretario:
Gabriele Fossati, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 marzo 2010 di
RI 1
contro
la decisione 19 febbraio 2010 (n. PS.2010.14) della Commissione
giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica (CGASP), che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso il trattamento farmacologico
coatto di cui è attualmente oggetto;
vista la risposta 16 marzo
2010 della Clinica psichiatrica cantonale (CPC);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che RI 1
soffre da anni di una sindrome delirante persistente e di una sindrome da
dipendenza dall'alcol, accompagnate da una continua compromissione cognitiva;
dopo 14 ricoveri presso la CPC, nel 2006 è stato collocato in una struttura
protetta, segnatamente nel Centro Abitativo Ricreativo e di Lavoro (CARL) di __________;
che nel
corso del 2009 RI 1 è stato internato a due riprese alla CPC a seguito di un
aggravamento del suo stato di salute, dovuto essenzialmente a scarsa compliance
farmacologica (autosospensione della terapia antipsicotica);
che
nell'ottobre del 2009 il paziente è stato dimesso e ricondotto al CARL, ove
vive tuttora con l'obbligo di seguire una ben precisa ed articolata cura
farmacologica;
che il 1° febbraio 2010 RI 1 ha improvvisamente scritto all'Ufficio di sanità del DSS, chiedendo di valutare la sua situazione
nell'ottica di una sospensione immediata e totale della terapia dispensatagli;
che la lettera è stata trasmessa alla CGASP,
la quale l'ha considerata alla stregua di una richiesta di consultazione ai sensi
dell'art. 32 cpv. 3 della legge sull'assistenza sociopsichiatrica del 2
febbraio 1999 (LASP; RL 6.3.2.1);
che dopo un'udienza conciliativa preliminare
tenutasi il 10 febbraio 2010, il paziente è stato sottoposto ad un esame
specialistico da parte del dr. med. __________, psichiatra e psicoterapeuta
FMH; alla luce delle risultanze di questa indagine, con pronunzia 19 febbraio
2010 la CGASP ha respinto il "ricorso";
che il 4 marzo 2010 RI 1 ha impugnato tale giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo la sua
avversione alla terapia psicofarmacologica in atto, a suo parere troppo incisiva
e fonte di considerevoli effetti collaterali negativi;
che la CGASP ha rinunciato a presentare
osservazioni al ricorso, mentre la CPC si è premurata di illustrare le ragioni
che impongono il trattamento contestato dall'insorgente; i curanti hanno rilevato
in particolare che in gennaio il dosaggio del farmaco maggiormente osteggiato
dal ricorrente (RISPEDAL) è già stato dimezzato per ridurne gli effetti indesiderati;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva del
ricorrente e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 50 cpv. 3 e
52 LASP, nonché 43 e 46 della legge di procedura per le cause amministrative
del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1); in questa sede il sapere se l'atto
pervenuto alla CGASP fosse ammissibile è questione di merito;
che il
gravame è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla scorta degli
atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm);
che giusta l'art. 5 LASP l'utente ha diritto
a un'assistenza adeguata e in modo particolare all'applicazione di terapie
proporzionali all'esigenza di cura, definite, se possibile, con la sua partecipazione;
che i trattamenti necessari vengono
stabiliti nell'ambito del piano terapeutico (art. 29 e 30 LASP), che deve
essere discusso con l'utente (art. 31 cpv. 1 LASP); quest'ultimo deve formulare
il proprio consenso per qualsiasi terapia (art. 32 LASP), in difetto di cui la
stessa deve essere autorizzata dal Consiglio psicosociale cantonale (CPSC; art.
35 e 36 LASP);
che in caso di grave urgenza è possibile
rinunciare all'intervento del CPSC, ma all'utente è dato ricorso alla CGASP, la
quale verifica la legalità dell'intervento anche se esso è già stato attuato
(art. 37 LASP);
che il ricorso alla CGASP presuppone per
legge l'esistenza di una decisione od omissione comportante la privazione o una
limitazione della libertà dell'utente (art. 50 cpv. 2 LASP);
che nel caso di specie non è dato di sapere
quando è stata presa la decisione di imporre a RI 1 la cura farmacologica
oggetto delle sue attuali contestazioni; dalle tavole processuali è comunque
possibile inferire che egli si trova sotto trattamento da anni e che la
prescrizione più recente risale verosimilmente al momento della sua ultima
dimissione dalla CPC;
che dagli atti non risulta che la terapia
avversata dal ricorrente sia mai stata autorizzata dal CPSC;
che sta
di fatto che il 1° febbraio 2010 RI 1 ha scritto all'Ufficio della sanità, chiedendo in termini estremamente chiari un riesame della sua situazione; la
lettera era interpretabile unicamente quale opposizione alla terapia
farmacologica coatta in atto e andava trasmessa al responsabile dell'UTR, affinché
ottenesse l'autorizzazione esatta dall'art. 36 LASP, ovvero una decisione
formale impugnabile entro 10 giorni davanti alla CGASP (cfr. art. 36 cpv. 2
LASP);
che la
missiva è stata invece inviata direttamente alla CGASP, la quale ha aperto una
procedura di ricorso giusta l'art. 54 LASP;
che
esaurite le formalità processuali, nella sua sentenza del 19 febbraio 2010 la CGASP ha considerato che l'atto inoltrato da RI 1 potesse essere qualificato come una richiesta
di consultazione ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 LASP; invece di trattarlo
coerentemente come tale, la CGASP l'ha tuttavia istruito ed evaso come un'impugnativa,
rivolta contro non si sa bene quale atto decisionale;
che questo Tribunale, chiamato ad applicare
d'ufficio il diritto, non può affatto condividere le valutazioni d'ordine
esperite dalla CGASP sulla scorta di un'interpretazione insostenibile della
lettera 1° febbraio 2010 vergata dal ricorrente;
che appare in effetti evidente che quella
missiva era irricevibile quale gravame per mancanza di una decisione
impugnabile; essa non era neppure configurabile alla stregua di una richiesta
di consultazione, che peraltro avrebbe richiamato tutt'altro genere di
intervento da parte della CGASP;
che come dimostrato dai materiali
legislativi (cfr., sull'argomento, Marco
Borghi, Commento alla LASP, Agno 1985, pag. 74), la possibilità di
consultare la CGASP è infatti limitata all'ipotesi prevista al cpv. 2 dell'art.
32 LASP concernente le terapie intense e rischiose; nel caso degli utenti
collocati coattivamente che si oppongono ad una terapia fa invece stato l'art.
36 LASP, che impone il rilascio di un'autorizzazione ad opera del CPSC;
che al momento in cui l'insorgente si è
indirizzato all'Ufficio della sanità non esisteva insomma alcuna decisione
suscettibile di essere dedotta in giudizio davanti alla CGASP;
che alla carenza di una risoluzione
impugnabile da adottare nel contesto di un iter procedurale chiaramente
prescritto dalla legge (vedi art. 36 LASP), la CGASP non poteva supplire con
una finzione, attribuendosi mansioni di consulenza che non le spettavano e che
invero non ha neppure esercitato nei dovuti modi;
che la sussistenza di un atto impugnabile ai
sensi dell'art. 5 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20
dicembre 1968 (PA; RS 172.021) è un presupposto processuale essenziale, che il
giudice è tenuto a verificare d'ufficio non appena riceve il gravame (cfr. art.
46 cpv. 3 LPamm, applicabile attraverso il rinvio dell'art. 56 LASP; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
Bern 1983, pag. 127 segg.; Benoît Bovay,
Procédure administrative, Berne 2000, pag. 334 segg.); la sua
inesistenza inficia la decisione della CGASP per carenza dell'oggetto del ricorso
stesso;
che siffatte conclusioni non si pongono in
collisione con il divieto di formalismo eccessivo; nel contesto della LASP il
legislatore ha voluto segnare un ben determinato cammino processuale per ogni
misura che tange in maniera importante la libertà personale e la dignità umana
dell'interessato, prevedendo un'adeguata difesa giuridica dei diritti dei
pazienti conforme alle norme del diritto federale ed europeo;
che il corretto esercizio di questi diritti
presuppone che il paziente sia in possesso di una decisione motivata (art. 29 Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101; art.
26 LPamm), emanata dalle competenti autorità e quindi valida, contro la quale
aggravarsi davanti alla CGASP con la necessaria ponderazione e conoscenza delle
ragioni poste a suo fondamento;
che in simili evenienze questo Tribunale non
può che annullare il giudizio impugnato e retrocedere gli atti all'istanza
inferiore affinché renda una nuova decisione dopo aver imposto l'ossequio di
tutte le norme essenziali di procedura sancite dalla LASP a tutela di coloro
che subiscono una terapia coatta e ne postulano la modifica, rispettivamente la
soppressione;
che sulla
scorta delle considerazioni che precedono il gravame va accolto; non si preleva
tassa di giudizio (art. 50 cpv. 4 LASP).
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost.; 5, 29 segg., 50, 52 LASP; 16
RLASP; 3, 18, 26, 43, 46 LPamm,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
Di
conseguenza:
1.1. la decisione
19 febbraio 2010 (n. PS.2010.14) della Commissione giuridica in materia di
assistenza sociopsichiatrica è annullata;
1.2. gli atti sono
rinviati alla Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica
affinché emani un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Non si
preleva tassa di giudizio.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale a
Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 72 segg. legge
sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
Considerandi
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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