52.2010.91
Domanda di revoca di una licenza edilizia
13 agosto 2010Italiano40 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2010.91
Data decisione, Autorità:
13.08.2010, TRAM
Titolo:
Domanda di revoca di una licenza edilizia
REVOCA DELLA LICENZA EDILIZIA
art. 18 LE
Incarto n.
52.2010.91
52.2010.151
Lugano
13 agosto 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Stefano
Bernasconi, Lorenzo Anastasi, supplente
segretaria:
Sarah Socchi, vicecancelliera
statuendo
a.
sul ricorso 31 agosto 2009 di
RI 1, ,
RI 2, ,
RI 3, ,
tutti patrocinati da: PA 1, ,
contro
la decisione 17 luglio 2009 del municipio di
Chironico che respinge la domanda di revoca della licenza edilizia 21
settembre 2004, rilasciata a CO 1 per costruire una stalla/fienile nella zona
agricola (part. 1126-1130) in località Cimpiéi;
b.
sul ricorso 23 ottobre 2009 di
CO 1, ,
patrocinato da: PA 2,;
contro
la decisione 15 ottobre 2009 del municipio di
Chironico che accerta che la licenza edilizia 21 settembre 2004 rilasciata a CO
1 per costruire una stalla/fienile nella zona agricola (part. 1126-1130) in località
Cimpiéi è incompatibile con la zona di pianificazione pubblicata dal 27
luglio al 27 agosto 2009 e che i lavori di costruzione non potranno essere
continuati sino alla scadenza della zona di pianificazione o ad una sua
revoca;
richiamate:
- la sentenza 30 novembre
2009 (n. 52.2009.334) del Tribunale cantonale amministrativo che accoglie l'istanza
di ricusa del Consiglio di Stato presentata da RI 1, RI 2 e RI 3 con il ricorso
31 agosto 2009 (a) di cui sopra;
- la sentenza 11 febbraio
2010 (n. 52.2009.467) del Tribunale cantonale amministrativo che accoglie l'istanza
di ricusa del Consiglio di Stato presentata dal comune di Chironico con le
osservazioni 2 novembre 2009 al ricorso 23 ottobre 2009 (b) di cui sopra;
preso atto delle decisioni:
- 2 marzo 2010 del
Consiglio di Stato (n. 1028), che trasmette al Tribunale cantonale
amministrativo per evasione il ricorso 31 agosto 2009 (a) di cui sopra;
- 21 aprile 2010 del
Consiglio di Stato (n. 1984), che trasmette al Tribunale cantonale
amministrativo per evasione il ricorso 23 ottobre 2009 (b) di cui sopra;
viste le risposte:
- 15 settembre 2009 dei
Servizi generali del Dipartimento del territorio;
- 30 settembre 2009 di CO
1;
- 1° ottobre 2009 del
municipio di Chironico;
- 29 settembre 2009 del
Consiglio di Stato;
al ricorso 31 agosto 2009 (a)
- 2 novembre 2009 di RI
1, RI 2 e RI 3;
- 4 novembre 2009 dell'Ufficio
domande di costruzione del Dipartimento del territorio;
- 19 maggio 2010 del
comune di Chironico;
al ricorso 23 ottobre 2009 (b)
preso atto:
- della replica 23 ottobre
2009 di RI 1, RI 2 e RI 3;
- delle dupliche:
- 4 novembre 2009 dei
Servizi generali del Dipartimento del territorio;
- 11 novembre 2009 del
municipio di Chironico;
- 11 novembre 2009 del
Consiglio di Stato;
- 12 novembre 2009 di CO 1;
sentite le parti all'udienza del 23 aprile 2010;
viste le osservazioni:
- 14 maggio 2010 di CO 1;
- 19 maggio 2010 di RI 1, RI
2 e RI 3;
- 19 maggio 2010 del
municipio di Chironico;
preso atto dell'istanza 19 maggio 2010 di RI 1, RI 2 e
RI 3 e le osservazioni:
- 7 giugno 2010 del municipio
di Chironico;
- 7 giugno 2010 di CO 1;
- 4 giugno 2010 dei
Servizi generali del Dipartimento del territorio;
preso atto delle conclusioni:
- 15 giugno 2009 di CO 1;
- 18 giugno 2010 del
municipio di Chironico;
- 18 giugno 2010 di RI 1, RI
2 e RI 3;
- 18 giugno 2010 dei
Servizi generali del Dipartimento del territorio;
al ricorso 31 agosto 2009
(a);
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. L'8
aprile 2004, CO 1, agricoltore di professione, ha chiesto al municipio di Chironico
il permesso di costruire una stalla/fienile in località Cimpiéi, su un terreno
pianeggiante (part. 1126-1130), incluso nella zona agricola e situato in
prossimità dell'abitato, sul lato ovest della strada cantonale, che collega Chironico
a Lavorgo.
Al rilascio della licenza edilizia si sono
tempestivamente opposti alcuni vicini, fra cui i qui ricorrenti RI 1, RI 2 e RI
3, proprietari di case d'abitazione (part. 1114, 1115, rispettivamente 1137)
situate sul lato opposto della strada cantonale, i quali hanno contestato l'intervento
per motivi riconducibili soprattutto alle immissioni di odori; motivi, che hanno
successivamente ripreso e sviluppato davanti alle istanze di ricorso.
b. Preso atto dell'avviso favorevole dei
Servizi generali del Dipartimento del territorio, il 21 settembre 2004 il
municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alle condizioni
poste dall'autorità cantonale e respingendo le opposizioni dei vicini.
c. La licenza è stata confermata
integralmente dal Consiglio di Stato con decisione 30 agosto 2005, mediante la
quale ha respinto l'impugnativa contro di essa inoltrata dagli opponenti.
In parziale accoglimento del ricorso
inoltrato da quest'ultimi, con sentenza del 14 marzo 2007 (n. 52.2005.302),
questo Tribunale l'ha a sua volta sostanzialmente confermata, subordinandola ad
alcune condizioni volte a renderla compiutamente conforme al diritto
(soppressione delle aperture previste nella facciata est e della recinzione per
Fatti
i vitelli da ingrasso, esecuzione a semplice luce delle eventuali finestre situate
ad est della feritoia sul tetto).
Con sentenza 30 aprile 2008 (1C_105/2007),
il Tribunale federale ha a sua volta confermato il predetto giudizio,
respingendo, nella misura in cui era ammissibile, il ricorso in materia di diritto
pubblico contro di esso interposto da RI 1, RI 2 e RI 3.
B. a. Il 24
aprile 2009, RI 1, RI 2 e RI 3 hanno chiesto al municipio di Chironico, quale
autorità che ha rilasciato la licenza, al Consiglio di Stato, quale autorità di
vigilanza sui comuni ed al Dipartimento del territorio, quale autorità
competente ad applicare la legislazione ambientale, di revocare il permesso di
costruzione rilasciato a CO 1.
Gli istanti hanno fondato la loro richiesta
anzitutto su un'asserita violazione delle distanze minime della stalla dalle
abitazioni, che avevano già fatto valere senza successo davanti al Tribunale federale
e che risulterebbe confermata sia dal rapporto 21 settembre 2007 inoltrato a
quest'ultimo dall'Ufficio federale dell'ambien-te (UFAM), sia da una perizia
commissionata dagli stessi opponenti alla __________. Gli stessi hanno inoltre
fatto presente che la licenza disattenderebbe anche le disposizioni della
polizia del fuoco, quelle della legislazione sui sussidi, nonché le nuove disposizioni
della legislazione sulla protezione degli animali entrate nel frattempo in
vigore.
b. In via provvisionale, gli istanti in
revoca hanno chiesto al municipio di impedire al beneficiario della licenza di
iniziare i lavori di costruzione.
In accoglimento di quest'ultima richiesta,
il 29 aprile 2009 il municipio ha ingiunto al ricorrente CO 1 di non modificare
lo stato di fatto dei fondi, astenendosi dall'iniziare qualsiasi lavoro.
c. Con risoluzione
16 giugno 2009 (n. 2971), il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato
da CO 1 contro tale provvedimento cautelare, annullandolo siccome immotivato e
fondato su una ponderazione insostenibile degli interessi contrapposti.
Contro questa risoluzione governativa non è
stato interposto ricorso.
C. Con decisione
17 luglio 2009, il municipio ha respinto la domanda di revoca del permesso di
costruzione 21 settembre 2004 inoltrata dai vicini RI 1 e RI 2.
Narrati i fatti salienti, il municipio ha
anzitutto ricordato che la revoca delle licenze edilizie è regolata dall'art.
18 LE. Sia la revoca, sia il riesame o riconsiderazione di licenze edilizie
cresciute in giudicato formale, ha aggiunto, dipendono dal verificarsi di una
modifica rilevante della situazione di fatto o di diritto, rispettivamente
dalla scoperta di mezzi di prova che il richiedente non conosceva prima della
decisione o che non aveva potuto far valere. Con esauriente motivazione - di
cui si dirà più in esteso nei considerandi di diritto - l'autorità comunale ha
ritenuto che tali presupposti fossero insoddisfatti. L'asserita violazione
delle norme sulle distanze, ha in particolare rilevato, era già stata fatta
valere nell'ambito del ricorso al Tribunale federale, mentre l'attestato di
conformità con le norme antincendio è stato aggiornato in funzione delle
correzioni al permesso apportate dal giudizio del Tribunale cantonale
amministrativo. Le nuove disposizioni dell'ordinanza sulla protezione degli
animali del 23 aprile 2008 (OPAn; RS 455.1) e dell'ordinanza dell'Ufficio del
veterinario federale (UFV) sulla detenzione di animali da reddito e di animali
domestici del 27 agosto 2008 (RS 455.110.1), entrate in vigore il 1° settembre,
rispettivamente il 1° ottobre 2008, non sono atte a costituire impedimenti di
diritto pubblico al rilascio della licenza. La zona di pianificazione, infine,
non era ancora stata pubblicata. La maggior parte delle difformità lamentate è
del resto di competenza del Cantone, che si era già espresso negativamente
sulla domanda di revoca della licenza. Atto che, peraltro, è stato rilasciato
in esito ad un procedimento completo ed esauriente, nel quale tutte le istanze
competenti sono state coinvolte.
D. Con ricorso
31 agosto 2009 (a), RI 1, RI 2 e RI 3 hanno impugnato la predetta decisione
municipale davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che fosse annullata e che
la licenza fosse revocata.
a. In via pregiudiziale, gli insorgenti
hanno ricusato l'intero collegio governativo, sollecitando l'istituzione di un
tribunale indipendente per giudicare la vertenza relativa all'istanza di
revoca della licenza edilizia concessa a CO 1 Dopo aver rilevato di avere
nel frattempo notificato al Consiglio di Stato delle pretese di risarcimento
per il danno arrecato loro dalla licenza, che sarebbe stata accordata in
violazione del diritto, gli istanti in ricusa sostengono che nell'ambito del
giudizio sul ricorso interposto dal beneficiario della licenza contro il
divieto di iniziare i lavori di costruzione, impartitogli in via cautelare dal
municipio, il Governo avrebbe anticipato il giudizio sulla fondatezza della
domanda di revoca del permesso di costruzione, reputandola al limite della
temerarietà e configurandola alla stregua di un mero espediente volto a
rimettere in discussione ciò che non può più esserlo.
b. Nel merito, gli insorgenti hanno
riproposto ed ulteriormente sviluppato gli argomenti addotti senza successo
davanti all'ese-cutivo comunale. La costruzione, obiettano, violerebbe le distanze
minime dalle loro case calcolate in base alle direttive FAT, disattenderebbe le
norme sulla polizia del fuoco e quelle sui sussidi, si porrebbe in contrasto
con le nuove disposizioni della legge sulla protezione degli animali. Essa
risulterebbe inoltre contraria alle condizioni poste dalla giurisprudenza del
Tribunale federale per riconoscere la conformità di zona delle costruzioni
ubicate nella zona agricola. Comprometterebbe inoltre lo sviluppo pianificatorio
dell'intero comune, che nel frattempo il municipio ha deciso di salvaguardare,
istituendo una zona di pianificazione concernente anche il comparto di Cimpiéi.
E. a. Allo
scopo di definire aree destinate ad insediamenti residenziali o artigianali, il
16 giugno 2009 il municipio aveva in effetti deciso di istituire una zona di
pianificazione su tre distinti comparti, fra cui quello in cui sono ubicati i
fondi dedotti in edificazione.
Con lettera 17 luglio 2009, l'esecutivo comunale ha comunicato al beneficiario della licenza che il progetto edilizio di
carattere agricolo in corso di costruzione era incompatibile con la zona
di pianificazione e che avrebbe dovuto essere interrotto dal momento
della pubblicazione.
b. Contro la zona di pianificazione,
pubblicata dal 27 luglio al 27 agosto 2009, CO 1 è insorto davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, chiedendo in via provvisionale la concessione dell'effetto
sospensivo, in modo da poter continuare i lavori di costruzione della stalla,
che aveva nel frattempo iniziato.
c. Con decreto 17 agosto 2009, il presidente
del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto la domanda di conferimento
dell'effetto sospensivo al ricorso inoltrato contro la zona di pianificazione,
trasmettendolo al Consiglio di Stato per evasione nella misura in cui
contestava la richiesta 17 luglio 2009 del municipio di interrompere i lavori.
d. Il 6 ottobre 2009, il Consiglio di Stato
(ris. gov. n. 5064) ha dichiarato irricevibile, per carenza di decisione
impugnabile, il ricorso inoltrato dal beneficiario della licenza contro la
richiesta del municipio di interrompere i lavori di costruzione della stalla.
F. a. Pochi
giorni dopo, il 15 ottobre 2009, il municipio ha accertato che la licenza edilizia
21 settembre 2004 rilasciata a CO 1 per la costruzione della stalla era incompatibile
con la zona di pianificazione pubblicata dal 27 luglio al 27 agosto 2009 e che
i lavori non avrebbero potuto essere continuati sino alla scadenza della zona
di pianificazione o ad una sua revoca.
b. Con ricorso 23 ottobre 2009 (b), il
beneficiario della licenza ha impugnato anche questo provvedimento davanti al
Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando in via cautelare la
concessione dell'effetto sospensivo.
c. In sede di osservazioni 2 novembre 2009
alla domanda di concessione dell'effetto sospensivo, il comune di Chironico ha
chiesto la ricusa dell'intero Consiglio di Stato in considerazione del fatto
che nel precedente giudizio del 6 ottobre 2009 (n. 5064), il Governo aveva
Considerandi
rilevato che qualora la richiesta 17 luglio 2009 rivolta dal municipio a CO 1
fosse stata una decisione, il ricorso da questi inoltrato contro di essa sarebbe
stato accolto, poiché la zona di pianificazione non poteva inibire gli effetti
della licenza edilizia.
G. a. Preso
atto delle osservazioni inoltrate dal Consiglio di Stato e dal comune, che si
erano rimessi al suo giudizio, il 30 novembre 2009 (n. 52.2009.334), il
Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto l'istanza di ricusa
inoltratagli da RI 1, RI 2 e RI 3, rinviando gli atti al Consiglio di Stato
affinché stabilisse se istituire un tribunale indipendente ad hoc che si
pronunciasse sul ricorso (a) inoltrato dagli istanti in ricusa contro la
decisione del municipio di non revocare la licenza, oppure trasmettesse l'impugnativa
a questo Tribunale affinché la evadesse omisso medio.
Con risoluzione 2 marzo 2010 (n. 1028), il
Consiglio di Stato ha optato per la seconda ipotesi.
b. L'11 febbraio 2010, il Tribunale
cantonale amministrativo ha accolto anche la domanda di ricusa presentata dal
comune (STA n. 52.2009.467), rinviando gli atti al Consiglio di Stato affinché si
determinasse sull'alternativa di cui si è detto sopra.
Anche in questo caso, con risoluzione 21
aprile 2010 (n. 1984), l'Esecutivo cantonale ha trasmesso al Tribunale
cantonale amministrativo per evasione il ricorso (b) inoltrato da CO 1 contro
la decisione 15 ottobre 2009 del municipio di sospendere l'esecutività della licenza
edilizia.
H. a. Con
risposta 1° ottobre 2009 al merito del ricorso (a) inoltrato da RI 1 RI 2 e RI
3, il municipio ha chiesto la conferma della decisione 17 luglio 2009 con la
quale si era rifiutato di revocare la licenza edilizia. Gli argomenti addotti
dagli istanti in revoca, ha ribadito, non giustificherebbero una revoca.
I Servizi generali del Dipartimento del
territorio hanno per contro rilevato che per modificare la controversa licenza
edilizia i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere la revisione della sentenza 30
aprile 2008 del Tribunale federale.
b. Mediante replica del 23 ottobre 2009, RI
1.
RI 2 e RI 3 hanno dal canto loro ribadito le critiche sollevate in precedenza
in relazione al calcolo delle distanze, chiedendo l'allestimento di una perizia
giudiziaria. Lesiva del diritto, oltre che di interessi preponderanti, sarebbe
pure l'ubicazione della stalla, che si porrebbe in contrasto con le condizioni
fissate dalla giurisprudenza del Tribunale federale per le costruzioni nella
zona agricola. Ad essa, hanno concluso, si opporrebbero interessi pubblici
preponderanti.
Con la duplica dell'11 novembre 2009, il
municipio si è confermato nelle precedenti prese di posizione, osservando in
particolare che gli aspetti sui quali si fondava la domanda di revoca rientravano
nella sfera delle competenze decisionali del Cantone.
I. a. Il 23
aprile 2010 si è tenuta un'udienza davanti al giudice delegato del Tribunale
cantonale amministrativo, nel corso della quale, ricapitolato lo stato del
procedimento, sono stati portati a conoscenza delle parti gli atti acquisiti, è
stata data loro facoltà di produrre nuovi documenti e di sollecitare l'assunzione
di ulteriori prove e si è presa visione della situazione dei luoghi, nonché
dello stato di avanzamento dei lavori di costruzione della stalla, fermi allo
stadio delle fondamenta.
b. Depositati gli atti acquisiti, il
Tribunale ha dato alle parti la possibilità di inoltrare eventuali osservazioni.
Avvalendosi di questa facoltà, CO 1, che si
era limitato a prendere posizione sulla domanda di ricusa, ha contestato in
dettaglio le tesi sviluppate dagli insorgenti con il ricorso inoltrato contro
la decisione 17 luglio 2009 con cui il municipio aveva respinto la richiesta di
revoca della licenza edilizia accordatagli per la costruzione della stalla.
Gli istanti in revoca hanno dal canto loro
ribadito le domande di prove formulate in sede di udienza. Parallelamente,
hanno chiesto di vietare, a titolo di misura cautelare, la prosecuzione dei lavori.
Il municipio ha formulato alcune
precisazioni in merito alle prove.
c. Con decreto 21 maggio 2010, il giudice
delegato ha respinto le domande di prove formulate dai ricorrenti RI 1 e RI 2,
assegnando alle parti un termine per le conclusioni.
K. Il 19
maggio 2010 il comune di Chironico ha chiesto il rigetto del ricorso 23 ottobre
2009.
(b), interposto da CO 1 contro la decisione 15 ottobre 2009 con cui il
municipio ha accertato l'incompatibilità della licenza in discussione con la
zona di pianificazione ed imposto la sospensione dei lavori. Postulato il richiamo
degli atti della parallela procedura (52.2010.91), il comune si è sostanzialmente
riconfermato nella propria decisione del 15 ottobre 2010. Di questo allegato,
come pure delle osservazioni al ricorso (b) formulate il 2 novembre 2009 da RI
1i, RI 2 e RI 3 e il 4 novembre dall'Ufficio delle domande di costruzione si
dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
L. a. Con le
conclusioni, i Servizi generali hanno sollecitato il rigetto del ricorso (a)
inoltrato da RI 1, RI 2 e RI 3, ribadendo che la revoca della licenza avrebbe
semmai dovuto essere chiesta al Tribunale federale, mediante domanda di
revisione della sentenza che aveva confermato il giudizio di questo Tribunale.
b. Con chiare e stringate osservazioni, il
municipio ha chiesto la conferma della decisione 17 luglio 2009, qui impugnata,
ribadendo che gli aspetti rilevanti per il giudizio sulla revocabilità della
licenza sono di pertinenza dell'autorità cantonale, che si è opposta all'accoglimento
della domanda inoltrata dagli insorgenti.
c. Ad identica conclusione è pervenuto il
resistente CO 1, che si è confermato nelle osservazioni che aveva appena
presentato, limitandosi ad alcune puntualizzazioni.
d. Stigmatizzata la mancata assunzione di
una perizia sulle distanze della nuova stalla dalla zona abitabile, i
ricorrenti RI 1 e RI 2 hanno evidenziato come il municipio abbia rigettato la domanda
di revoca soprattutto in considerazione del fatto che i motivi addotti
riguarderebbero ambiti di competenza del Cantone. Censurabile sarebbe pure la
mancata valutazione delle scheda dell'inventario ISOS, che sottolinea la
necessità di tutelare il piano di accesso al villaggio di Chironico.
Con lunghe disquisizioni, gli insorgenti hanno
insistito nel sottolineare come le perizie dell'UFAM, della __________ e della __________,
siano concordi nell'affermare che la stalla dovrebbe distare dalla zona
abitabile ben più dei 35 m ritenuti dal Tribunale cantonale amministrativo
nella sentenza 14 marzo 2007.
Rilevanti ed atte a giustificare la revoca
sarebbero pure le difformità riscontrabili per rapporto alla sicurezza contro
gli incendi. I pochi lavori sinora eseguiti nel deliberato intento di eludere l'istanza
di revoca e la zona di pianificazione non osterebbero all'accoglimento del
ricorso.
M. a. Con
sentenza 5 marzo 2010 (n. 90.2009.61/59/66), il Tribunale cantonale amministrativo
ha accolto parzialmente il ricorso inoltrato da CO 1 contro la zona di pianificazione
istituita dal municipio, che è stata annullata, nella misura in cui era
riferita al comparto di Cimpiéi.
b. Il 26 marzo 2010, il municipio ha deciso
di riproporre la zona di pianificazione che era appena stata annullata da
questo Tribunale limitatamente al comparto di Cimpiéi. Contro questa nuova
misura di salvaguardia della pianificazione, pubblicata dal 10 aprile al 10
maggio 2010, CO 1 è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo con
ricorso 22 aprile 2010, chiedendone l'annullamento. L'impugnativa è tuttora
pendente.
Considerato, in
diritto
1.
1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire su entrambi i
ricorsi, è data dagli art. 21 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991
(LE; RL 7.1.2.1) e 43 della legge di procedura per le cause amministrative del
19.
aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1).
1.2
La legittimazione attiva dei ricorrenti
RI 1, RI 2 e RI 3 ad impugnare la decisione 17 luglio 2009, con cui il
municipio di Chironico ha respinto la loro domanda di revocare la licenza
edilizia 21 settembre 2004 rilasciata a CO 1 per la costruzione di una
stalla/fienile, è certa ed incontestata. Gli insorgenti sono abilitati ad agire
in giudizio non solo nella misura in cui sono proprietari di fondi situati
nelle immediate vicinanze e già opponenti, ma anche in quanto autori della
domanda di revoca respinta.
Altrettanto certa è la qualità del
ricorrente CO 1 ad impugnare la decisione 15 ottobre 2009 con cui lo stesso
municipio ha accertato l'incompatibilità della licenza con la zona di
pianificazione pubblicata dal 27 luglio al 27 agosto 2009 sul comparto comprendente
i fondi dedotti in edificazione, sospendendo l'esecutività del provvedimento.
1.3
Entrambi i ricorsi, tempestivi (art. 46
cpv. 1 LPamm), sono dunque ricevibili in ordine.
1.4
Vertendo sulla medesima fattispecie, le impugnative possono
essere evase con un unico giudizio (art. 51 LPamm).
1.5
Giudicando quale prima ed unica autorità di ricorso
cantonale, in luogo e vece del Consiglio di Stato, ricusato, il Tribunale
cantonale amministrativo statuisce sui ricorsi con pieno potere di cognizione.
1.6
Il giudizio può essere emanato sulla base degli atti dei
due procedimenti (art. 18 cpv. 1 LPamm), senza assumere tutte le prove chieste
dai ricorrenti RI 1 e RI 2. Non si tratta in effetti di prove destinate a
dimostrare che le circostanze si sono modificate in modo
rilevante dopo la decisione che chiedono di revocare. Né si tratta di prove che
gli insorgenti non conoscevano o non avevano ragione di addurre o chiedere nell'ambito
del procedimento sfociato nella sentenza 30 aprile 2008 del Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi, trattandosi con tutta evidenza di una
prova che avrebbe potuto essere portata nel precedente procedimento di rilascio
della licenza edilizia, non viene in particolare ordinata alla Stazione
federale di ricerca in economia e tecnologia agricola (FAT) una perizia sulle
distanze che la stalla dovrebbe rispettare dalla zona edificabile.
Parimenti, non occorre ordinare una perizia sulle misure antincendio.
L'aggiornamento del rapporto dell'ing. __________, effettuato prima dell'inizio
dei lavori per adeguarlo alle condizioni supplementari poste dalla sentenza di
questo Tribunale, non costituisce una modifica rilevante della situazione di
fatto, intervenuta dopo la crescita in giudicato formale della licenza, che
deve essere accertata in via di perizia giudiziale a seguito della presentazione,
da parte degli insorgenti, di un referto che approda ad opposta conclusione.
Da respingere è pure la richiesta di acquisizione degli atti
relativi agli studi pianificatori intrapresi dopo il 2003. Non si tratta, in effetti,
né di fatti rilevanti verificatisi in epoca posteriore al rilascio della
licenza, né di modifiche successive dell'ordinamento giuridico concretamente
applicabile.
La nuova OPAn, entrata in vigore il 1° settembre 2008, non esige
l'assunzione di particolari prove.
Del tutto infondata è la richiesta di richiamo degli atti
delle procedure di sussidio. Le questioni riguardanti questo aspetto sono di
principio estranee alla procedura di rilascio - e quindi, eventualmente, di
revoca - del permesso di costruzione della stalla.
I bollettini di lavoro dell'impresa di costruzioni, che
documentano l'epoca in cui sono iniziati i lavori ed il loro stato di avanzamento
sono stati acquisiti agli atti in sede di udienza.
2.2.1. Secondo la giurisprudenza sviluppata dal Tribunale federale in
applicazione dei principi generali del diritto amministrativo, la revocabilità
di un atto amministrativo dipende dal confronto dell'interesse all'attuazione
del diritto oggettivo con quello riferito alla sicurezza del diritto. Il
secondo prevale di regola sul primo, e impedisce quindi la revoca, se l'atto
amministrativo in questione ha creato diritti soggettivi a favore del
destinatario, se è stato preceduto da una procedura di accertamento e di
opposizione destinata a esaminare e a soppesare gli opposti interessi in gioco,
oppure se l'interessato ha già fatto uso della facoltà conferitagli. Questi
criteri non hanno però validità assoluta e l'atto amministrativo può ancora
essere revocato, generalmente contro indennità, se esso viola in modo
particolarmente grave un interesse pubblico eminente (cfr. RtiD II-2008 n. 10
consid. 5.2.; RDAT II-2000 n. 38 consid. 2.1.; I-1995 n. 63 consid. 3a e rif.
ivi citati; STA 52-2008.445 del 16 marzo 2010 consid. 3.1; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann,
Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, V ed., Zurigo 2006, n. 997 segg.; Adelio Scolari, Commentario, II. ed.,
Cadenazzo 1996, ad art. 18 LE, n. 906 segg.). Quando i presupposti della
revocabilità sono espressamente disciplinati in una specifica disposizione
legale, è innanzitutto sulla base della stessa che occorre esaminare l'ammissibilità
della revoca (DTF 127 II 306 consid. 7; RtiD I-2008 n. 24 consid. 4.2 e rif.
ivi citati).
2.2. Giusta l'art. 18 cpv. 1 LE, la licenza
edilizia concessa in contrasto con le prescrizioni del diritto pubblico o che
viene a contrastare con esse al momento della sua utilizzazione può essere
revocata. Se importanti lavori sono già stati eseguiti secondo la licenza
accordata, soggiunge la norma (cpv. 2), la revoca è possibile solo se l'istante
ha ottenuto il permesso inducendo l'auto-rità in errore o se interessi pubblici
prevalenti lo esigono.
Esplicitando i principi enunciati dalla dottrina e dalla
giurisprudenza (cfr. messaggio n. 3370 del 25 ottobre 1988 concernente la
modifica della LE, ad art. 52d = art. 18 del rapporto n. 3370 e 3718R del 26
febbraio 1991 della commissione speciale per la pianificazione del territorio,
in RVGC, sess. ord. aut. 1990, volume V, pag. 2745 e 2793), la norma disciplina
due fattispecie radicalmente diverse, che hanno comunque in comune l'esistenza
di una decisione contraria al diritto.
La prima ha per oggetto una licenza concessa in contrasto con
le prescrizioni di diritto pubblico, ovvero un atto amministrativo viziato ab
origine. La seconda riguarda invece una licenza rilasciata in conformità
del diritto vigente, ma venuta a trovarsi in contrasto con l'ordinamento
giuridico in seguito a cambiamenti dei presupposti di fatto o di diritto
intervenuti successivamente (Scolari, op.
cit., ad art. 18 LE, n. 910). La
natura potestativa della norma sta chiaramente ad indicare che la revoca o l'adeguamento
della decisione devono scaturire dalla ponderazione degli interessi contrapposti,
che va effettuata anche nell'ipotesi dell'esecuzione di lavori importanti, disciplinata
dal capoverso 2.
2.3. La revoca o l'adeguamento di una decisione cresciuta in
giudicato formale è di principio pronunciata dall'autorità che l'ha emanata, in
esito ad un procedimento di riesame (riconsiderazione), che può essere promosso
d'ufficio o dietro richiesta di interessati. Il riesame può avere per oggetto
sia una decisione viziata siccome contraria ab origine al diritto
sostanziale (ursprüngliche Fehlerhaftigkeit), sia una decisione venuta a
trovarsi in contrasto con l'ordinamento giuridico a seguito di un cambiamento
dei presupposti di fatto o di diritto su cui si fondava, ovvero per causa superveniens
(nachträgliche Fehlerhaftigkeit).
In entrambi i casi, la questione di sapere
se la decisione possa essere modificata va risolta in due fasi distinte. Nella
prima, di natura procedurale, occorre stabilire se sussistano sufficienti ragioni
per rinvenire sulla decisione. Nella seconda fase viene invece esaminato se,
dal profilo materiale, sono dati sufficienti motivi per annullarla o
modificarla (cfr. Häfelin/Müller/Uhlmann,
op. cit., n. 1032; Annette Guckelberger,
Der Widerruf von Verfügungen im schweizerischen Verwaltungsrecht, in: ZBl 2007,
pag. 293 segg., pag. 294 e rif. ivi citati).
L'autorità investita di una domanda di
revoca o di adeguamento di una decisione cresciuta in giudicato formale deve
dunque anzitutto verificare se siano date le condizioni per procedere ad un
riesame. In caso negativo, può respingere l'istanza senza doversi confrontare
nuovamente con il merito della vertenza (STF del 14 luglio 2005 in: RtiD I-2006
n. 4 consid. 2.3; Guckelberger, op.
cit., pag. 312). In questa evenienza, il richiedente non recupera il diritto di
impugnare nuovamente il merito della decisione che l'autorità si è rifiutata di
riesaminare, ma può unicamente far valere che la sussistenza dei requisiti per
il riesame è stata a torto negata (DTF 109 Ib 246 consid. 4a; STF 2C.749/2009 dell'11 febbraio 2010 consid. 3.2 e rinvii). Ove per contro ritenga dati i presupposti
per riconsiderare la decisione, l'autorità entra invece nel merito della
domanda di revoca procedendo al riesame dell'atto.
2.4. Il diritto amministrativo ticinese non
specifica quando e a quali condizioni le autorità amministrative sono tenute a
riconsiderare le proprie decisioni (RtiD I-2006 n. 4 consid. 2.1.). Riallacciandosi
all'art. 29 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), la prassi ha
riconosciuto il diritto ad ottenere il riesame di una decisione cresciuta in
giudicato formale: (1) quando l'interessato invoca fatti o mezzi di prova
importanti che non conosceva o dei quali non poteva o non aveva ragione di
prevalersi al momento della prima decisione (decisione difettosa ab origine),
oppure, (2) quando le circostanze di fatto o di diritto si sono modificate in
modo rilevante dopo la prima decisione (decisione diventata difettosa per causa
superveniens; RtiD I-2006 n. 4 consid. 2.1. e rif. ivi citati; Häfelin/
Müller/Uhlmann, op. cit., n. 1832 e rif. ivi citati; Andrea Pfleiderer, Praxiskommentar zum Bundes-verwaltungsrecht,
Zurigo 2009, ad art. 58 n. 9 seg.).
2.5. Oggetto di riesame nel senso appena
descritto possono essere unicamente le decisioni delle autorità amministrative
di prima istanza. Le decisioni degli organi giurisdizionali o giudiziari non
possono essere riconsiderate. Possono essere annullate o modificate da parte
dell'istanza che le ha emanate solo se risulta dato un motivo di revisione (Pfleiderer, op. cit., n. 14). L'autorità
pronunciatasi sul ricorso può in particolare essere chiamata a rivedere il
proprio giudizio in caso di conoscenza a posteriori di fatti preesistenti (cosiddetti
pseudo-nova; cfr. in tal senso art. 35 lett. d LPamm per le decisioni
del Tribunale cantonale amministrativo; art. 123 cpv. 2 lett. a LTF per le
sentenze del Tribunale federale).
Una richiesta di riesame, rivolta all'autorità
che ha emanato una decisione confermata dalle istanze di ricorso, è possibile
unicamente se l'interessato fa valere una modifica rilevante delle circostanze
(veri nova), intervenuta dopo la decisione che chiede di riconsiderare,
ovvero un nuovo stato di fatto sul quale le competenti autorità non si sono
ancora pronunciate (DTF 127 I 133 consid. 6; 120 Ib 42 consid. 2b; RtiD I-2006
n. 4 consid. 2.2. e rif. ivi citati). Determinante, ai fini della revoca della
decisione a seguito di riesame, è la questione di sapere se la fattispecie sottoposta
a giudizio, modificatasi in seguito a cambiamenti delle circostanze di fatto e
di diritto subentrate dopo la decisione da riesaminare, sia significativamente
differente da quella su cui si era già espressa l'autorità di ricorso (cfr. in
tal senso RtiD I-2006 n. 4 consid. 3.3).
2.6. L'esistenza dei requisiti per procedere
ad un riesame va ammessa con riserbo. Il ricorso all'istituto della
riconsiderazione non deve condurre a rimettere continuamente in discussione decisioni
amministrative cresciute in giudicato e a permettere di eludere i termini per
proporre i rimedi di diritto ordinari (cfr. DTF 120 Ib 42 consid. 2b; STF 2C.749/2009 dell'11 febbraio 2010 consid. 3.2; RtiD I-2006 n. 4 consid. 3.3). L'istituto in questione
non è destinato a permettere una nuova valutazione di circostanze già note al
momento della decisione, né per riparare ad un errore di diritto, né per
avvalersi di una nuova tesi giuridica (STF 2P.267/ 2000 del 12 aprile 2001
consid. 3b in fine).
3. 3.1. Nel
caso concreto, i ricorrenti RI 1 e RI 2 hanno chie-sto al municipio di Chironico
di revocare la licenza edilizia 21 settembre 2004, che aveva rilasciato a CO 1
per la costruzione di una stalla/fienile su un terreno situato nella zona
agricola che si estende davanti alle loro abitazioni. Licenza che, con alcune
correzioni apportate dal Tribunale cantonale amministrativo, è stata
sostanzialmente confermata in ultima istanza dal Tribunale federale con
sentenza 14 marzo 2007.
I ricorrenti hanno fondato la loro richiesta
essenzialmente: (1) sull'erroneità delle distanze della stalla dalla zona
edificabile ritenute dal giudizio di questo Tribunale, (2) sulla non correttezza
dell'attestato di conformità alle prescrizioni antincendio adeguato alle
condizioni poste da tale giudizio, (3) sul contrasto con le disposizioni dell'OPAn
entrata successivamente in vigore, (4) su aspetti riguardanti i sussidi, (5) sulla
conformità di zona e (6) sulla pianificazione allo studio. Con dovizia di
argomenti, ma senza distinguere se i motivi fatti valere costituiscano momenti
di illegittimità preesistenti o posteriori ai giudizi delle istanze di ricorso,
gli insorgenti hanno in sostanza sostenuto che la decisione di cui chiedono la
revoca si porrebbe in contrasto con il diritto.
Con la decisione 17 luglio 2009, qui
impugnata, il municipio ha respinto la domanda, rilevando anzitutto che la
maggior parte degli argomenti addotti, in particolare quelli riferiti alle distanze
e quelli concernenti la polizia del fuoco, era già stata oggetto d'esame e di
giudizio da parte del Tribunale federale, per cui la domanda di revoca non
poteva essere accolta. L'OPAn del 23 aprile 2008, entrata in vigore dopo il
giudizio del Tribunale federale, ha aggiunto, non sarebbe atta a fondare una
revoca, poiché il rispetto delle regole comportamentali dettate all'allevatore
non è assicurato dalla licenza edilizia. Gli studi pianificatori in corso non
potrebbero infine esplicare un effetto anticipato positivo.
Le maggiori contestazioni, ha ulteriormente rilevato il
municipio, rientrano peraltro nella sfera di competenze decisionali del Cantone,
che con determinazione del 30 aprile 2009, sollecitata dagli stessi ricorrenti,
si è rifiutato di dar seguito alla richiesta di rinvenire sulle decisioni
adottate in precedenza.
3.2. La maggior parte delle difformità denunciate dagli
insorgenti per suffragare la richiesta di revoca riguarda effettivamente fatti
e circostanze che hanno già formato oggetto di giudizio da parte delle istanze
di ricorso. I punti di contrasto con l'ordinamento giuridico vigente, che i
ricorrenti fanno valere, sono preesistenti alla sentenza 30 aprile 2008, con la
quale il Tribunale federale ha confermato la licenza che chiedono di revocare.
Stando alle loro stesse allegazioni, la licenza sarebbe viziata ab origine
soprattutto per quanto riguarda le distanze, gli aspetti di polizia del fuoco,
la conformità di zona e la protezione delle acque dall'inquinamento. Non è
venuta a trovarsi in contrasto con il diritto materiale concretamente
applicabile in seguito a cambiamenti della situazione di fatto e di diritto
verificatisi posteriormente al suo rilascio. Entro questi limiti, i difetti
lamentati non costituiscono momenti di illegittimità supervenientes.
Nella misura in cui gli istanti in revoca, qui ricorrenti,
eccepiscono difformità esistenti, magari anche soltanto in forma latente, già
al momento in cui la licenza è stata rilasciata, la domanda rivolta al
municipio era sostanzialmente improponibile. Avendo per oggetto questioni che
erano state esaminate da una decisione passata in giudicato dopo essere stata
vagliata in ultima istanza dal Tribunale federale, la richiesta avrebbe dovuto
essere inoltrata a quest'ultimo sotto forma di domanda revisione (cfr. sopra
consid. 2.5; Pfleiderer, op. cit., n. 14). Al municipio era preclusa qualsiasi facoltà di
revocare la licenza in esito ad una semplice riconsiderazione dell'atto sulla
base di argomenti che erano già stati esaminati dalle istanze di ricorso. Nessun
pseudo-novum poteva fondare un riesame da parte dell'autorità comunale.
Improponibili ed inidonee a sostanziare una
domanda di revoca in esito a riconsiderazione erano dunque le contestazioni
riguardanti: (a) le distanze della stalla dalla zona edificabile ritenute da
questo Tribunale, (b) le ripercussioni derivanti dalle correzioni imposte da
questo Tribunale in ordine a tali distanze ed alla sicurezza antincendio, (c)
la conformità della licenza per rapporto alla legislazione sui sussidi (mancato
coordinamento delle procedure, presupposti per la concessione dei sussidi), (d)
il rispetto delle prescrizioni della legislazione sulla protezione delle acque
(evacuazione delle acque luride, asserito sottodimensionamento della fossa per
il colaticcio) e (e) le risultanze dell'inventario ISOS 1988 (conclusioni 18 giugno
2010 dei ricorrenti RI 1 e RI 2, pag. 8).
Le contestazioni che i ricorrenti sollevano
in particolare nei confronti delle correzioni (condizioni supplementari),
imposte da questo Tribunale nel suo precedente giudizio (soppressione delle tre
porte previste nella facciata est e della recinzione per i vitelli da ingrasso,
esecuzione a semplice luce di eventuali finestre ad est della feritoia sul
tetto) e confermate dal Tribunale federale, non costituiscono circostanze
nuove, suscettibili di giustificare un riesame. Tali emendamenti, di secondaria
importanza, adottati direttamente da questo Tribunale e ripresi dai piani
esecutivi notificati dal resistente al municipio (cfr. incarto municipio, piani
modifiche secondo decisione del Tribunale cantonale amministrativo, n.
208.201-203 che corrispondono ai piani 208.201-202, timbrati dalla Sezione dell'agricoltura
e prodotti dal resistente in sede di udienza ed a quelli allegati dal comune
con osservazioni 19 maggio 2010) non dovevano essere ulteriormente pubblicati
(art. 16 LE). La mancata pubblicazione, lamentata dai ricorrenti, non è
comunque sufficiente per suffragare una richiesta di revoca del permesso
precedentemente rilasciato, che è stato esaminato e confermato anche nell'ottica
di questi emendamenti.
Privo di rilievo è inoltre il fatto che tra
i piani prodotti in sede di udienza ve ne sia anche uno (piano n. 208-301,
piano stalla-impianto elettrico del 12.09.2008), non notificato al municipio,
che prospetta un riordino della stalla, nel senso della riserva indicata dal
Tribunale cantonale amministrativo nel precedente giudizio (consid. 5.3.4.). È
possibile che tale soluzione, comportante anche una modica riorganizzazione di
altri spazi all'interno della stalla (locale contadino, locale latte, rimessa,
ecc.), prospettata dal resistente all'unico scopo di mitigare ulteriormente l'impatto
ambientale derivante dalla stalla alle proprietà dei ricorrenti, debba formare
oggetto di una variante ai sensi dell'art. 16 LE. La questione non deve
comunque essere ulteriormente approfondita, non tanto perché il resistente ha
dichiarato di rinunciarvi (cfr. osservazioni CO 1 del 14 maggio 2010), quanto
piuttosto perché la pubblicazione o meno della variante di progetto non
costituisce in nessun caso un fatto rilevante suscettibile di rimettere in
discussione la licenza edilizia precedentemente accordata. A maggior ragione si
giustifica questa conclusione se si considera che la variante, che non è stata
comunque approvata, prende spunto da una riserva formulata da questo Tribunale
nella sentenza del 14 marzo 2007.
Nemmeno le considerazioni che i ricorrenti
sviluppano per contestare la conformità di zona costituiscono una nuova
circostanza, rilevante ai fini di un riesame. Le censure riferite alla necessità
oggettiva, per rapporto alle dimensioni ed all'ubicazione della stalla, alla
sua sussistenza a lungo termine e alla tutela della comparto agricolo di
Cimpiéi avrebbero con ogni evidenza potuto e dovuto essere sollevate in occasione
della precedente procedura. I principi giurisprudenziali evocati dai ricorrenti
in merito alle condizioni di edificabilità della zona agricola (cfr. in
particolare replica RI 1 e RI 2 del 23 ottobre 2009, pag. 10 e 11) non sono
diversi da quelli vigenti al momento della sentenza 30 aprile 2008 del Tribunale
federale.
Nei limiti suindicati, va dunque
sostanzialmente accreditata la tesi prospettata dal Dipartimento del territorio
nella determinazione 30 aprile 2009, con cui ha respinto la richiesta di
promuovere la revoca della licenza, che gli insorgenti gli avevano rivolto in
concomitanza dell'inoltro dell'analoga istanza presentata al municipio.
3.3. La domanda di revoca a seguito di riesame, inoltrata dai
ricorrenti RI 1 e RI 2 al municipio, era dunque semmai proponibile soltanto
nella misura in cui si fondava su cambiamenti della situazione di fatto e di
diritto verificatisi dopo il rilascio della licenza (veri nova).
Cambiamenti, questi, che potrebbero - al limite - essere ravvisati soltanto
nell'aggiornamento dell'attestato di conformità antincendio, effettuato dall'ing.
__________ prima dell'inizio dei lavori, rispettivamente nell'entrata in vigore
delle nuove disposizioni in materia di protezione degli animali.
3.3.1. Come già detto, con la sentenza 14 marzo 2007, questo
Tribunale ha confermato la licenza, subordinandola alla condizione di chiudere
alcune delle aperture previste nelle facciate della stalla più vicine alle
abitazioni dei ricorrenti. Tali modifiche, contestate senza successo davanti al
Tribunale federale dal profilo della polizia del fuoco, hanno reso necessario
un aggiornamento dell'attestato di conformità antincendio allegato alla domanda
di costruzione. L'ing. __________, perito iscritto nell'elenco dei tecnici
riconosciuti della polizia del fuoco ed estensore di tale attestato, chiamato a
pronunciarsi sulle ripercussioni derivanti dalle condizioni supplementari
apportate alla licenza dal giudizio di questo Tribunale, l'8 luglio 2009, ha dichiarato che l'eliminazione delle aperture in facciata est non comporterà a nostro avviso
nessuna diminuzione del grado di sicurezza antincendio per l'edificio agricolo
in oggetto rispetto a quanto contenuto nella domanda di costruzione.
I ricorrenti contestano questa deduzione avvalendosi della consulenza
dell'ing. __________, esperto cantonale antincendio VKF, che ritiene
inaccettabile il rischio residuo. Questo Tribunale non ha motivo di scostarsi
dalle conclusioni alle quali è pervenuto l'ing. __________, della cui
competenza e professionalità non v'è ragione di dubitare. Il referto dell'esperto
consultato dai ricorrenti si limita in effetti a rilevare che per quanto
concerne le vie di fuga e di soccorso si tratta del punto principale, che
deve venire migliorato al fine di ossequiare le normative vigenti sia nel 2004
sia a decorrere dal 2005, creando un'ulteriore uscita di sicurezza sul
lato est all'altezza del corridoio foraggeria (pag. 8). Non indica
tuttavia in modo circostanziato quali prescrizioni tecniche imperative
verrebbero effettivamente disattese dal progetto approvato con le modifiche
imposte da questo Tribunale. Anche volendo concedere ai ricorrenti la
possibilità di contestare l'aggiornamento dell'attestato antincendio, in quest'atto
integrativo della licenza non è ravvisabile alcun momento di contrasto con il
diritto applicabile.
Comunque sia, le contestazioni sollevate dai ricorrenti su
questo specifico punto, anche se fossero fondate, non costituirebbero una
ragione sufficiente per ammettere una domanda di riconsiderazione del permesso
in esame. Tanto meno rappresenterebbe un motivo d'interesse pubblico
sufficientemente importante per revocarlo. L'interesse alla sicurezza del
diritto ed alla tutela dell'affidamento riposto dal resistente CO 1 nella
licenza, di cui ha già fatto uso, stipulando contratti d'appalto, aprendo il cantiere
ed eseguendo sia lo scavo generale, sia opere in cemento armato (fossa del
colaticcio), prevarrebbe comunque sull'interesse pubblico all'attuazione del
diritto oggettivo, di cui soltanto gli insorgenti si ergono a difensori.
Qualsiasi apertura dovesse eventualmente ancora risultare necessaria in sede di
collaudo (art. 44e RLE) per conformare la stalla alle esigenze di sicurezza non
inciderebbe in effetti sul calcolo delle distanze dalla zona edificabile. In
quanto destinata ad essere utilizzata soltanto in caso d'emergenza, l'ulteriore
uscita di sicurezza non potrebbe essere assimilata ad un'apertura rilevante ai
fini della determinazione di tale parametro.
3.3.2. Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene
alle disposizioni dell'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) e dell'ordinanza
dell'UFV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici, entrate
in vigore dopo la crescita in giudicato formale della licenza che i ricorrenti
chiedono di revocare, rilevando in particolare che le condizioni di
stabulazione previste dal progetto per vitelli da ingrasso e capre non
sarebbero conformi a non meglio specificate disposizioni di queste ordinanze. I
ricorrenti non spiegano in effetti per qual motivo queste asserite difformità
costituirebbero una ragione talmente importante da rendere necessaria una
riconsiderazione della licenza. Tanto meno spiegano per qual motivo d'interesse
pubblico il contrasto con l'ordinamento giuridico entrato in vigore
successivamente escluderebbe qualsiasi adeguamento del progetto, rendendo
inevitabile la revoca dell'intera licenza. A maggior ragione si giustifica
questa conclusione se si considera che la nuova legislazione prevede diversi
termini di adeguamento per le costruzioni esistenti (cfr. in tal senso art. 225
OPAn che rinvia all'allegato 5, ad esempio, cifra 23 e 52 per la detenzione di
capre) e che l'avviso formulato dall'Ufficio del veterinario cantonale (avviso
n. 44822 del 25 maggio 2004) in sede di approvazione del progetto, ha in ogni
caso previsto che la valutazione definitiva della costruzione sulla conformità
alla legislazione sulla protezione degli animali ha luogo in sede di collaudo,
prima della messa in funzione della struttura (pag. 4). Condizione
questa - non contestata in occasione della pregressa procedura di ricorso e
cresciuta in giudicato - che appare in grado di garantire compiutamente il
rispetto degli scopi perseguiti dalla LPAn.
La decisione del municipio, condivisa dal Dipartimento del
territorio, di respingere in limine la domanda di revoca senza entrare
nel merito delle difformità lamentate dai ricorrenti regge pienamente alla
critica di quest'ultimi.
3.3.3. Gli studi pianificatori avviati dal municipio non
hanno sinora comportato alcuna modifica definitiva dell'assetto pianificatorio
vigente al momento del rilascio della licenza. Nella misura in cui era riferita
al comparto territoriale qui in esame, la zona di pianificazione a cui accennano
i ricorrenti, adottata dal municipio il 16 giugno 2009 e pubblicata a partire
dal 27 luglio successivo, è stata annullata da questo Tribunale con sentenza 5 marzo 2010 (n. 90.2009.61/59/66). Non è dunque subentrata alcuna
modifica dell'ordinamento giuridico che potrebbe giustificare un riesame o una
revoca della licenza.
Identiche considerazioni valgono per la
nuova zona di pianificazione interessante fra l'altro il comparto di Cimpiéi,
che il municipio ha riproposto con decisione del 26 marzo 2010.
Cadono dunque nel vuoto le generiche
considerazioni sviluppate in proposito dai ricorrenti.
4. 4.1. L'annullamento
della zona di pianificazione decretata dal municipio nel 2009, disposto dalla
sentenza di cui si è appena detto, rende priva d'oggetto la decisione 15
ottobre 2009 con cui il municipio ha stabilito che la licenza edilizia 21
settembre 2004 rilasciata a CO 1 per la costruzione della stalla era incompatibile
con tale zona. In quanto fondato su questa misura di salvaguardia della
pianificazione, viene di conseguenza a decadere l'ordine di non continuare i
lavori sino alla sua scadenza od alla sua revoca.
In tal senso va evaso il ricorso (b) contro
di essa inoltrato dal beneficiario della licenza.
4.2. La nuova zona di pianificazione, decretata dal municipio
il 26 marzo 2010 e pubblicata dal 10 aprile al 10 maggio 2010, non è atta a
ripristinare la decisione 15 ottobre 2009 dello stesso esecutivo comunale, che
è diventata priva d'oggetto, rispettivamente decaduta a seguito dell'annullamento,
disposto da questo Tribunale, della misura di salvaguardia della pianificazione
sulla quale si fondava. Le sorti della decisione 15 ottobre 2009, qui in esame,
non dipendevano infatti dalla generica esistenza di una misura cautelare
fondata sull'art. 27 LPT, ma dall'esistenza della precedente, specifica zona di
pianificazione, decretata nel 2009, alla quale l'atto impugnato era
esplicitamente riferito. Nemmeno il municipio ha del resto preteso che la
riproposizione della zona di pianificazione ripristini la decisione 15 ottobre
2009, diventata priva d'oggetto, rispettivamente decaduta.
5. Con l'emanazione
del presente giudizio diventa priva d'oggetto la domanda di provvedimenti
cautelari inoltrata il 19 maggio 2010 dai ricorrenti RI 1 e RI 2.
6. 6.1. In
esito alle considerazioni che precedono, il ricorso (a), inoltrato da RI 1, RI
2 e RI 3, va respinto. Quello (b) inoltrato da CO 1 è invece evaso ai sensi del
considerando 4.
6.2. La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le ripetibili
(art. 31 LPamm), commisurate al dispendio lavorativo occasionato al Tribunale
ed alle controparti dalla prima impugnativa (a), sono poste a carico dei
ricorrenti RI 1 e RI 2 secondo soccombenza.
Il prevedibile esito del ricorso (b), in quanto rivolto
contro l'ordine di sospensione dei lavori, qualora la zona di pianificazione
non fosse stata annullata, giustifica la condanna del comune al pagamento di un'indennità
per ripetibili a favore dell'insorgente.
Per questi motivi,
visti gli art. 16, 18, 21, 41d LE; 44a, 44d, 44e RLE; la
LPAn e l'OPAn; gli art. 3, 18, 28, 31, 43, 46, 51, 60, 61 LPamm
dichiara
e pronuncia:
1.1.1. Il ricorso (a) di RI 1, RI 2 e
RI
3 è respinto.
1.2.
Il ricorso (b) di CO 1 è evaso ai sensi del considerando 4.
2. La tassa
di giustizia di fr. 3'000.- è a carico dei ricorrenti RI 1, RI 2 e RI 3, che a
titolo di ripetibili rifonderanno fr. 5'000.- a CO 1 e fr. 2'000.- al comune di
Chironico.
Il comune
di Chironico rifonderà fr. 800.- a CO 1 a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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