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Decisione

52.2011.1

Battito orologio campanile

13 marzo 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il 6 novembre 2009 il consiglio

parrocchiale della parrocchia di di (di seguito: consiglio parrocchiale) ha deciso

di sospendere il battito dell'ora del campanile dell'omonima chiesa dalle ore 21.00 alle ore 7.00, così come reiteratamente

richiestogli da. Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, con scritto

1° febbraio 2010, il municipio di ha invitato il consiglio parrocchiale a

ripristinare il battito dell'orologio anche durante le ore notturne e a darne

comunicazione a. Con decisione 11 febbraio 2010 il consiglio parrocchiale ha

dato seguito a questa esortazione.

Il 3 marzo 2010, persone tutte residenti a Faido, sono insorti contro la

precitata comunicazione municipale davanti al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento

e postulando il ripristino del provvedimento adottato il 6 novembre 2009 dal

consiglio parrocchiale.

b. Con istanza di riesame 25 febbraio 2010 hanno domandato al municipio di di emanare

una decisione formale volta a revocare la risoluzione municipale di cui allo

scritto 1° febbraio 2010. Il 6 maggio 2010 il municipio di ha evaso questa

richiesta, risolvendo di non "procedere ad una riconsiderazione della

citata comunicazione alla Parrocchia di ". Anche contro quest'ultima

decisione sono insorti con gravame 2 giugno 2010 davanti al Governo chiedendone

l'annullamento e postulando che la loro istanza di riesame del 25 febbraio 2010

fosse accolta.

c. Il 30 novembre 2010 l'Esecutivo cantonale ha dichiarato irricevibili ambedue i ricorsi: il primo, in quanto rivolto

avverso una mera comunicazione, il secondo a causa dell'assenza di una decisione

suscettibile di essere riesaminata.

B. Contro quest'ultima decisione, insorgono ora dinnanzi al Tribunale

cantonale amministrativo postulando che il giudizio avversato venga annullato

al pari delle risoluzioni 1° febbraio e 6 maggio 2010 del municipio di. Ritengono

che, a torto, il Governo non ha considerato la prima risoluzione municipale

menzionata alla stregua di una decisione o, quantomeno, di un atto materiale impugnabile.

In ogni caso, l'esecutivo comunale non sarebbe competente e non disporrebbe di

una base legale per imporre la ripresa del battito notturno delle ore; di modo

che i ricorsi di primo grado erano ricevibili e andavano accolti nel merito.

Inoltre le predette risoluzioni municipali sono state adottate anche da alcuni

municipali che versavano in collisione di interessi ed il Consiglio di Stato

non ha dato seguito alla richiesta di edizione di svariata documentazione.

Anche per questi motivi, la decisione avversata deve essere annullata e l'incarto

ritornato all'esecutivo cantonale affinché provveda ai necessari atti

istruttori e all'emanazione di un giudizio di merito.

C. Chiamato ad esprimersi, il Consiglio di Stato ha sollecitato il rigetto

dell'impugnativa senza formulare particolari osservazioni, mentre l'ufficio

prevenzione del rumore della sezione protezione aria, acqua e suolo del

Dipartimento del Territorio ha rilevato che

la limitazione dell'esercizio notturno dalle ore 22.00 alle ore 7.00 costituirebbe

una soluzione tale da non causare turbativa. Dal canto loro, l'esecutivo

municipale e il consiglio parrocchiale hanno avversato il gravame con argomenti

di cui si dirà all'occorrenza nei seguenti considerandi. Con la replica e la

duplica le parti si sono riconfermate nelle loro contrapposte tesi e domande.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art.

60 cpv. 2 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile

1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). La legittimazione

dei ricorrenti, destinatari della decisione di irricevibilità qui

contestata, è certa (art. 43 LPamm). Il gravame, tempestivo (art. 46 LPamm), è dunque

ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria.

Non è infatti necessario procedere all'acquisizione delle prove offerte dagli insorgenti

(in particolare sopralluogo, ispezione a RF, testi non meglio specificati, richiamo/edizione di svariata documentazione),

non essendo le stesse suscettibili di apportare nuovi elementi utili per il

presente giudizio (art. 18 LPamm).

Considerandi

2.

Preliminarmente occorre rilevare che oggetto della presente vertenza

è unicamente la questione di sapere se è a torto o a ragione che il Consiglio

di Stato ha dichiarato irricevibili i gravami inoltrati da contro gli scritti

1° febbraio e 6 maggio 2010 del municipio di. Di conseguenza, nella misura in

cui essi sollevano in questa sede delle censure di merito, concernenti il

ripristino durante le ore notturne del battito dell'orologio della chiesa si,

le stesse risultano improponibili. Infatti, risolvendo di respingere in ordine

le citate impugnative, il Governo non si è neppure chinato sul merito di tale

provvedimento.

3.

Di principio possono formare oggetto di ricorso soltanto le decisioni,

ovvero i provvedimenti adottati dall'autorità iure imperii, in casi

concreti ed individuali, per costituire, modificare o sopprimere diritti od

obblighi degli amministrati fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza,

l'inesistenza o l'estensione (art. 55 cpv. 1 LPamm; RDAT II-1994 n. 8 e 16; Marco Borghi/Guido

Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 4

ad art. 1 LPamm; Adelio Scolari,

Diritto amministrativo - parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 200). Il

concetto di decisione nel diritto pubblico ticinese coincide pertanto con

quello ancorato, a livello federale, all'art. 5 della legge federale sulla

procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e, più in

generale, con la definizione tradizionalmente ritenuta da dottrina e

giurisprudenza, ove la decisione è comunemente definita quale atto d'imperio

individuale rivolto al privato, mediante il quale un rapporto concreto di

diritto amministrativo viene creato o accertato in modo vincolante, tale da

poter essere posto in esecuzione (STA 52.2010.477 del 1° aprile 2011

consid. 2.1 e rinvii giurisprudenziali e dottrinali ivi citati).

4.

Nel caso concreto, lo scritto 1° febbraio 2010 del municipio di è

indubbiamente qualificabile alla stregua di un semplice invito al consiglio

parrocchiale, nel quale non sono ravvisabili gli estremi di una decisione

impugnabile. Esso non costituisce infatti un atto d'imperio individuale con cui

viene creato o accertato in modo vincolante un rapporto concreto di diritto

amministrativo, già per il fatto che non contempla alcun dispositivo

suscettibile di essere posto in esecuzione. Oltretutto occorre pure considerare

che il municipio non sarebbe nemmeno competente ad emanare delle decisioni

volte a disciplinare il battito delle ore del campanile della chiesa. La

parrocchia di di è una corporazione di diritto pubblico dotata di personalità

giuridica di diritto pubblico la cui competenza territoriale corrisponde al comune

politico [art. 8 cpv. 1 e 2 legge sulla Chiesa cattolica del 16 dicembre 2002

(LCC; RL 2.3.1.1) e art. 1 regolamento della parrocchia di Faido del 9 marzo

2008.

(di seguito:RPF)]. Il campanile dell'omonima chiesa con le relative

campane e l'annesso orologio sono un bene parrocchiale ai sensi dell'art. 19

LCC che, come tale, è amministrato dal consiglio parrocchiale ex art. 18 lett.

e) LCC e 17 lett. e) RPF. Ciò trova esplicita conferma nel patto sesto della

convenzione di diritto pubblico 13 gennaio 1901 tra la parrocchia e il comune,

che riconosce comunque a quest'ultimo il diritto di servirsi delle campane e

dell'orologio della chiesa "come alla Legge e al praticato".

In questo senso, tenuto

anche conto della nuova convenzione del 10 novembre 2003 (che ha sostituito

quella già menzionata del 13 gennaio 1901 e nonché quella successiva del 28

novembre 1945), al comune può tutt'al più essere riconosciuto il diritto di

essere consultato in merito a tutti i provvedimenti che riguardano l'uso di

tali congegni per scopi non liturgici, visto oltretutto che esso sostiene con

il versamento di un importo annuo le diverse prestazioni, compresa quella in

oggetto, che la parrocchia rende a favore della comunità di (cfr. precitata

convenzione). Non permette di addivenire a diversa conclusione il fatto che il

municipio sarebbe all'occorrenza competente, in virtù della legislazione

ambientale vigente, ad adottare eventuali misure di risanamento del campanile

in questione, qualora dovesse risultare che le immissioni provenienti da questo

impianto non rispettano le norme in materia di inquinamento fonico.

Nella misura in cui lo scritto 1° febbraio 2010 del municipio di non costituiva

una decisione impugnabile, nemmeno la lettera 6 maggio 2010 con la quale quest'ultimo

ha comunicato agli insorgenti di non voler procedere "ad una riconsiderazione

della citata comunicazione alla Parrocchia di " poteva assumere una

simile qualifica. In quest'ottica è pertanto a giusta ragione che il Consiglio

di Stato ha dichiarato irricevibili i gravami inoltrati da avverso tali

scritti.

5.

Da ultimo si deve escludere in concreto l'esistenza di un cosiddetto

atto materiale, suscettibile di essere contestato mediante ricorso. La

situazione giuridica degli insorgenti si è infatti modificata in seguito alla

decisione 11 febbraio 2010 con cui il consiglio parrocchiale ha risolto di

ripristinare il battito dell'orologio durante le ore notturne. Era dunque quest'ultima

risoluzione che doveva essere impugnata dinnanzi alla Commissione di ricorso

contro le decisioni degli organi parrocchiali, come d'altra parte è stato

puntualmente fatto dai ricorrenti.

6.6.1

Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve

dunque essere respinto e la decisione avversata confermata.

6.2

La tassa di giustizia e le spese, seguono la soccombenza dei ricorrenti,

con vincolo di solidarietà (art. 28 LPamm). Quest'ultimi verseranno inoltre al

comune resistente, patrocinato da un avvocato, un'indennità a titolo di

ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia e le spese di fr. 600.- sono poste in parti uguali a carico dei ricorrenti

in solido, i quali rifonderanno al comune di, sempre con vincolo di solidarietà,

fr. 800.- a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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