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Decisione

52.2011.102

Contributo di miglioria rustici FZE per strada prevalentemente forestale

21 dicembre 2012Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i rispettivi punti di vista, riconfermandosi nelle loro corrispondenti

posizioni.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

13 cpv. 4 della legge sui contributi di miglioria del 24 aprile 1990 (LCM; RL

7.3.3.1). Certa è la legittimazione della ricorrente (art. 43 della legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1.).

L'impugnativa, tempestiva (art. 46 cpv. 1 LPamm), è ricevibile in ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv.

1 LPamm). A eventuali carenze istruttorie potrà -

semmai - essere posto rimedio annullando il giudizio censurato e rinviando gli

atti all'istanza inferiore affinché si pronunci nuovamente dopo aver esperito i

necessari accertamenti (art. 65 cpv. 2 LPamm).

2.2.1. Il contributo

di miglioria rappresenta una partecipazione del privato alle spese per oneri o

impianti eseguiti dallo Stato o dai comuni o consorzi di comuni ecc. nell'interesse

generale (pubblica utilità), che viene imposta alle persone o gruppi di persone

cui le opere o gli impianti procurano vantaggi economici particolari. È uno dei

mezzi di finanziamento di cui l'ente pubblico dispone per l'adempimento dei

compiti affidatigli dalla legge, in particolare per l'urbanizzazione tempestiva

dei fondi di cui lo stesso è responsabile. È imposto al diritto cantonale da

disposizioni federali imperative direttamente applicabili anche in assenza di

norme d'esecuzione e prevalenti su di esso (art. 19 della legge federale sulla

pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 in vigore dal 1° gennaio 1980; LPT; RS 700; art. 6 della legge federale che promuove la

costruzione di abitazioni e l'accesso alla loro proprietà del 4 ottobre 1974 in vigore dal 1° gennaio 1975; LCAP; RS 843; art. 1 della relativa ordinanza del 30 novembre

1981; OLCAP; RS 843.1; messaggio n. 2826 del 13 giugno 1984 concernente

una nuova legge sui contributi di miglioria, pag. 6, 7 e 9; DTF 108 Ib

71).

2.2. Nel Cantone Ticino la legge sui contributi di miglioria stabilisce, tra l'altro,

che i comuni sono tenuti a prelevare contributi siffatti per le opere che

procurano vantaggi particolari (art. 1 LCM). Danno luogo a contributo,

segnatamente, le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni

(art. 3 cpv. 1 lett. a LCM). Per urbanizzazione generale s'intende l'allacciamento

di un territorio edificabile ai rami principali degli impianti di

urbanizzazione, segnatamente alle condotte dell'acqua, dell'approvvigionamento

energetico e delle acque di rifiuto nonché a strade ed accessi che servono

direttamente il territorio edificabile (art. 3 cpv. 2 LCM). L'urbanizzazione particolare

comprende il raccordo dei singoli fondi ai rami principali degli impianti di

urbanizzazione, nonché alle strade di quartiere aperte al pubblico e alle

canalizzazioni pubbliche (art. 3 cpv. 3 LCM). Il contributo è imponibile anche

per il miglioramento o ampliamento di un'opera esistente, esclusi i lavori di

manutenzione (art. 3 cpv. 4 LCM). Un vantaggio particolare è presunto

specialmente quando l'opera serve all'urbanizzazione dei fondi ai fini dell'utilizzazione

prevista, oppure l'urbanizzazione viene migliorata secondo uno standard minimo

(art. 4 cpv. 1 lett. a LCM) rispettivamente quando la redditività, la

sicurezza, l'accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi, tenuto

conto della loro destinazione sono migliorate in modo evidente (art. 4 cpv. 1

lett. b LCM). Sono imponibili tutti i proprietari, i titolari di diritti reali

o di altri diritti, compresi gli enti pubblici, cui dalle opere derivi un

vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1 LCM). Il contributo di miglioria è un debito personale dovuto da colui che, in base alle risultanze del registro fondiario, risulta essere proprietario del fondo al momento della

pubblicazione del prospetto (art. 5 cpv. 2 LCM; RDAT II-1991 n. 55; II-2005

n. 24 ). Per le opere di urbanizzazione generale la quota a

carico dei proprietari non può essere inferiore al 30% né superiore al 60% e

per le opere di urbanizzazione particolare inferiore al 70% della spesa

determinante (art. 7 cpv. 1 LCM); la quota è stabilita nel piano di

finanziamento (art. 7 cpv. 3 LCM) ed è ripartita tra gli interessati in

funzione del vantaggio particolare (art. 8 cpv. 1 LCM).

La ripartizione si effettua di regola secondo la superficie dei fondi e tenendo

conto, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (art. 8 cpv.

Considerandi

2.

LCM). Fattori di correzione e altri metodi di computo sono applicabili se

speciali circostanze lo giustificano, in particolare se l'esistente

edificazione non rende possibile un miglior sfruttamento del terreno (art. 8

cpv. 3 LCM). Posto che l'entità del

singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette l'applicazione

di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall'esperienza

e di facile applicazione e comprensione, purché rispettino i principi della

parità di trattamento e del divieto di arbitrio (STF 2P.75/2006

del 19 ottobre 2006 consid. 5.1 e rinvii). I beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro,

con l'eventuale suddivisione in classi di vantaggio (art. 9 LCM). La legge

prevede poi che il prospetto dei contributi è elaborato sulla base del

preventivo o del consuntivo dell'opera (art. 11 cpv. 1 LCM) e che esso comprende

l'elenco dei contribuenti, il piano del perimetro, gli elementi di calcolo dei

contributi, il loro ammontare e i termini per il loro pagamento (art. 11 cpv. 2

lett. a-e LCM).

2.3

Come già rilevato in più

occasioni dal Tribunale federale, i comuni ticinesi dispongono di grande

libertà nell'applicazione della legislazione cantonale sui contributi di

miglioria, segnatamente nella determinazione del perimetro d'imposizione e nel

riparto dell'onere complessivo tra le varie proprietà. In tale ambito essi

godono pertanto di autonomia protetta (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006

consid. 2.2 e rinvii) al pari degli altri enti pubblici a cui

il Consiglio di Stato abbia delegato il diritto di imposizione ai sensi

dell’art. 2 cpv.1 LCM. Dette considerazioni valgono dunque anche, nel caso di

specie, per il patriziato (corporazione di diritto pubblico secondo l’art. 1

cpv. 1 della legge organica patriziale del 28 aprile 1992; LOP; RL 2.2.1.1) a

cui il Consiglio di Stato ha delegato il diritto d’imposizione per l’opera in

disamina con risoluzione governativa n. 4456 del 20 settembre 2005. Perciò, in

caso di contestazioni, il Tribunale d'espropriazione deve limitarsi a verificare che l'esercizio del potere d'apprezzamento da parte dell'autorità di

prime cure sia contenuto nei termini prestabiliti e si fondi su considerazioni

serie e pertinenti.

I medesimi principi valgono anche per questa Corte. Infatti, il ricorso al

Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del

diritto (art. 61 cpv. 1 LPamm). Costituisce in particolare violazione del

diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o

risultante implicitamente da essa, l'apprezzamento giuridico erroneo di un

fatto, l'eccesso o l'abuso di potere e la violazione di una norma essenziale di

procedura (art. 61 cpv. 2 LPamm). Il controllo dell'apprezzamento da parte di

questo Tribunale non è quindi illimitato, ma circoscritto alla verifica che

l'autorità decidente non abbia travalicato i limiti del potere discrezionale

riservatole dalla legge o l'abbia esercitato in spregio dei principi generali

del diritto. L'autorità di ricorso deve in particolare evitare di sostituire il

proprio apprezzamento a quello della precedente istanza, limitandosi a

censurare quelle decisioni che integrano gli estremi di una violazione del

diritto sotto il profilo dell'eccesso o dell'abuso di potere. Ipotesi, quest'ultima,

che si verifica unicamente nei casi in cui la decisione appare insostenibile,

siccome priva di giustificazioni oggettive, fondata su considerazioni estranee

o altrimenti lesiva dei principi fondamentali del diritto, segnatamente di

quelli riferiti alla parità di trattamento o all'adeguatezza (cfr. DTF 104 Ia

206; RDAT I-1994 n. 34; Ulrich Häfelin/

Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 6a ed., Zurigo 2010, n. 463; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 61 LPamm, n. 2d; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

parte generale, 2a ed., Cadenazzo 2002, n. 407 segg.).

2.4

La legge cantonale sui contributi di miglioria

prevede altresì che il diritto di imposizione è perento se il prospetto dei

contributi non è pubblicato entro 2 anni dalla messa in esercizio dell'opera

(art. 16 LCM). Il contributo è esigibile a decorrere dalla messa in esercizio

dell'opera; acconti possono essere chiesti con l'inizio dei lavori (art. 17

cpv. 1 LCM). Pagamenti rateali e altre agevolazioni possono essere concessi a

seconda della particolarità di ogni singolo caso (art. 17 cpv. 2 LCM). Il reclamo

ed il ricorso non sospendono l'esigibilità del contributo (art. 13 cpv. 4 LCM).

Se il contributo non è pagato nel termine stabilito decorre l'interesse

semplice al saggio usuale; l'interesse decorre anche nel caso di reclamo e ricorso

(art. 18 cpv. 1 e 2 LCM).

3.

Preliminarmente occorre rilevare che dagli atti di causa emerge

inequivocabilmente come l’iter procedurale adottato dal patriziato per la

realizzazione della strada in questione rispettivamente per l’imposizione dei

relativi contributi di miglioria sia stato tutto sommato corretto. Di modo che,

le censure in tal senso sollevate nel gravame inoltrato

dall’insorgente non appaiono fondate e vanno di conseguenza respinte. Dalle

tavole processuali si evince chiaramente altresì che l’intervento in questione è

stato

realizzato a tappe tra il 2005 ed il 2007. Di

modo che, la pubblicazione del prospetto, intervenuta dal 3 ottobre al 3

novembre 2006 e quindi entro i 2 anni previsti dall'art. 16 LCM, è stata tempestiva.

Anche la percentuale prelevata (50% della rimanenza del debito computabile)

appare senz'altro sostenibile, quantomeno nell'ottica della latitudine di

giudizio che occorre riconoscere al patriziato in questo ambito. Da ultimo,

dall’incarto emerge pure che la ricorrente era già proprietaria del mappale n. __________ di allorquando è stato

pubblicato il prospetto dei contributi ed era quindi, di principio,

assoggettabile all'imposizione.

4.

L’insorgente ribadisce in questa sede la tesi giusta la quale il

prelievo del querelato contributo concerne la realizzazione di una strada

forestale, la quale non costituisce affatto un’opera di urbanizzazione generale

o particolare suscettibile di essere finanziata in questo modo.

Posta in questi termini, la censura tende sostanzialmente a rimettere in

discussione il diritto del patriziato di prelevare nel caso di specie dei

contributi di miglioria per la realizzazione dell’opera in questione. Siffatta

tesi trascura tuttavia di considerare che la presente vertenza concerne

unicamente il prospetto dei contributi pubblicato dal patriziato, mentre che il

principio dell’impo-sizione, come pure il piano di finanziamento e la quota

imponibile dell’intervento sono stati precedentemente decisi dall’assemblea

patriziale (art. 68 lett. g della legge organica patriziale del 28 aprile 1992;

LOP; RL 2.2.1.1), mediante risoluzione del 16 giugno 2006, regolarmente

cresciuta in giudicato. Qualsiasi contestazione al riguardo andava dunque

sollevata, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini

sanciti dagli art. 146 e ss. LOP che disciplinano i ricorsi contro le decisioni

degli organi patriziali. Pertanto in questa sede ogni censura o critica in

merito alla natura dell’opera ed alla quota imponibile è irrimediabilmente

tardiva ed irricevibile.

5.5.1

La ricorrente contesta inoltre che la strada in questione arrechi

effettivamente un vantaggio particolare al mappale n. __________ di sua

proprietà. A questo proposito rileva come quest’ultimo fondo fosse già in

precedenza raggiungibile dal fondovalle in maniera più comoda, grazie alla

funivia (pubblica, per e, privata, da) e alla teleferica per il trasporto merci

fino a. Inoltre, né il patriziato né il Tribunale di espropriazione avrebbero

tenuto conto dell’impossibilità di utilizzare l’opera nel periodo invernale in

caso di innevamento.

5.2

In materia di contributi di miglioria l'inclusione di un fondo o di un comparto nel perimetro di imposizione

dipende sostanzialmente dall'esistenza di un vantaggio per il medesimo. Questo

deve adempiere due requisiti fondamentali: essere “particolare” e di natura “economica”.

Il vantaggio è “particolare” se concerne una cerchia ben determinata di

interessati, che traggono un beneficio specifico decisamente maggiore di quello

di cui fruisce in genere la collettività grazie all'attività dell'ente pubblico.

È poi “economico” se è realizzabile, ossia se può essere convertito in denaro (STF 2P.75/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 4.2 e rinvii). Per giurisprudenza

consolidata l’imposizione di terreni situati in zona agricola o in quella

forestale non è esclusa se, per la loro specifica destinazione, beneficiano di

un vantaggio particolare (cfr. in questo senso: Adelio

Scolari, Tasse e contributi di miglioria, Cadenazzo 2005, n. 241; STF 2P.76/2006 del 19 ottobre 2006 consid. 4.3.2 e rinvii pubblicata in RDAT

I-2007 n. 29; STA 52.2001.444 del 20 novembre 2002 consid. 5.2). Ora, la natura forestale della strada in questione è senz’altro

rilevante, ma non esclusiva. Infatti, ai proprietari dei fondi situati nel

comprensorio servito dalla strada, e quindi anche alla ricorrente, possono

essere rilasciate delle autorizzazioni eccezionali di transito previo pagamento

di una tassa d’uso per coprire i costi di manutenzione, conformemente a quanto sancito

dal regolamento d’uso citato in narrativa (cfr. combinato disposto art. 13

della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 [LCFo; RL 8.4.1.1] e art.

34.

del regolamento della legge cantonale sulle foreste del 22 ottobre 2002

[RLCFo; RL 8.4.1.1.1]). In particolare, essi possono acquistare un abbonamento

(vignetta) con valenza di un anno civile, rinnovabile di anno in anno oppure un

“gettone” valevole una tantum per un viaggio (andata e ritorno). Il fatto poi

che la strada in questione venga effettivamente utilizzata o meno è irrilevante

ai fini del presente giudizio dato che la semplice

possibilità d'uso dell'opera basta per ammettere l'esistenza di un vantaggio

particolare, non essendo necessario l'uso effettivo (RtiD II-2008 n. 31 consid

4.4

in fine; STA 52.2010.322 del 7 dicembre 2011 consid. 5.1). Dal

momento che essa senz’altro rende più agevole l’accesso ai

Monti di sia per le persone che per il trasporto di materiali, i vantaggi

particolari per i sedimi inseriti nel perimetro (incluso, quindi, quello della

ricorrente) sono indubbi. È parimenti innegabile che essi, proprio grazie alla

creazione di un accesso (in parte) carrozzabile, hanno acquistato pure maggiore

attrattiva, e quindi valore, prestandosi ad un miglior sfruttamento da un punto

di vista economico. La circostanza secondo cui “non è garantita l’agibilità

della strada forestale durante tutto l’anno ed in modo particolare durante il

periodo invernale per il quale non si provvede allo sgombero della neve”

(cfr. art. 8 punto 3 del regolamento d’uso agli atti) non è atta a scalfire in

alcun modo tale conclusione. A ragione, quindi, l'autorità giudiziaria di prima istanza ha dunque confermato, sotto

questo profilo, l’esistenza per la ricorrente di un vantaggio particolare

suscettibile di dare luogo al prelievo di contributi.

5.3

Evidentemente l'imposizione

deve tenere conto dell'effettivo vantaggio particolare arrecato dall’opera in

parola a ciascun singolo proprietario. Di modo che una distribuzione

della quota imponibile - equilibrata e rispettosa del principio della parità di

trattamento - esige in ogni caso la tenuta in debita considerazione di

eventuali percorsi d’accesso supplementari a servizio dei sedimi in questione. A

maggior ragione se si considera l’apprezzabile ampiezza del perimetro (che

include i fondi appartenenti al comprensorio servito direttamente e

indirettamente dalla strada in questione), la cui determinazione appare senz'altro

sostenibile, quantomeno nell'ottica della latitudine di giudizio che occorre riconoscere

al patriziato in materia; essa non integra gli estremi di un abuso di potere,

dunque una violazione del diritto, censurabile davanti al Tribunale (art. 61

cpv. 1 LPamm). Sennonchè tale aspetto non attiene alla questione

dell’assoggettamento, ovvero dell’esistenza di un vantaggio particolare, bensì

al problema della ripartizione, ossia della quantificazione del medesimo, di

cui si dirà di seguito (consid. 7).

6.

La ricorrente ripropone anche in questa sede la tesi giusta la quale

l’assoggettamento di rustici non trasformati sarebbe perlomeno prematuro o

comunque inammissibile dato che il Piano di utilizzazione cantonale dei

paesaggi con edifici ed impianti protetti (PUC-PEIC) - che costituisce la conditio

sine qua non per la concreta applicabilità dell’inventario degli edifici

situati fuori dalla zona edificabile - non sarebbe ancora in vigore.

6.1

Dalle tavole processuali emerge che per quanto attiene ai rustici il patriziato

ha preso in considerazione quei fondi che ospitano edifici qualificabili come

residenze in quanto assegnati alla categoria 3 (ovvero edifici rustici

già trasformati per i quali sono concessi interventi di manutenzione ordinaria

o, se ancora meritevoli, di recupero di parti originali) o 4 (ovvero

case d’abitazione, costruzioni agricole non tradizionali, autorimesse,

baracche, capannoni ecc. come pure edifici originariamente rustici, ma che in

seguito a trasformazione hanno perso totalmente le loro caratteristiche

originali esistenti sul territorio) o ristrutturabili in quanto assegnati alla

categoria meritevole 1a (ovvero edifici rustici finora prevalentemente

utilizzati a scopo agricolo, per i quali è ammessa la trasformazione [cambiamento

di destinazione]) dall'inventario degli edifici situati fuori dalla zona

edificabile del Comune di, approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione

governativa n. 3872 del 5 agosto 1997 (di seguito: inventario). Nel caso

specifico, la ricorrente è stata assoggettata al pagamento di un contributo per

l’abitazione primaria assegnata alla categoria 4 (subalterno a) e per un

edificio rurale adibito a stalla/fienile attribuito alla categoria 1a (subalterno

b) del mappale n. __________.

Ora, come rettamente rilevato dall’insorgente, l’inventario in quanto tale non

basta ancora a legittimare il rilascio di una licenza edilizia relativa al

cambiamento di destinazione degli edifici che questo strumento designa come

protetti, ossia meritevoli di conservazione. Gli edifici classificati nella

categoria 1a, infatti, possono ottenere un’autorizzazione edilizia che

ne permetta il cambiamento di destinazione (ed, in particolare, essere trasformati

in abitazione) solamente nella misura in cui si trovano pure all’interno della

delimitazione dei paesaggi con edifici e impianti protetti di cui al PUC-PEIC, approvato

il 26 maggio 2010 dal Gran Consiglio. Di modo che, solo in quest’evenienza, gli

edifici assegnati alla categoria meritevole 1a dall’inventario possono

essere, se del caso, effettivamente ristrutturati e trasformati in abitazioni

e, quindi, trarre concretamente un “vantaggio particolare” dall’opera in

disamina, durante e dopo i lavori di sistemazione. Val la pena qui ricordare

che la mera possibilità di eseguire questi lavori e di cambiare la destinazione

di tali edifici trasformandoli in residenze primarie o secondarie è peraltro sufficiente

a giustificare il riconoscimento di un “vantaggio particolare” concreto.

Visto che il ricorso dev’essere accolto per i motivi che verranno esposti di

seguito e l’incarto retrocesso al patriziato per un nuovo calcolo, un ulteriore

accertamento appare dunque doveroso relativamente al subalterno b) del mappale n.

__________. In particolare, il patriziato dovrà preliminarmente verificare se

il fondo imposto che ospita tale edificio assegnato alla categoria meritevole

1a dall’inventario è stato pure inserito nel PUC-PEIC nel frattempo entrato

in vigore. Solo in questa evenienza, infatti, esso potrà essere assoggettato ad

imposizione sulla scorta delle considerazioni che precedono.

7.

La ricorrente contesta poi i criteri di calcolo dei contributi adottati

dal patriziato, ritenendo che gli stessi siano inadeguati e arbitrari. Si

lamenta inoltre del fatto che non si sia tenuto conto sia dei valori ufficiali

di stima degli immobili recentemente aggiornati, i quali rappresenterebbero dei

criteri ben più appropriati per una valutazione del vantaggio, sia

dell’impossibilità di utilizzare l’opera nel periodo invernale in caso di

innevamento per almeno quattro mesi.

7.1

Per quanto concerne il metodo di calcolo rispettivamente

la chiave di riparto adottati dall'autorità patriziale, va detto che dalla documentazione agli atti (in particolare, dalla scheda di calcolo

e dalla relazione tecnica) si evince che il patriziato, dopo aver applicato

indistintamente un contributo base di fr. 1'500.- per ogni edificio di almeno

10.

mq, ha tenuto conto della superficie delle singole costruzioni imposte,

dell’utilizzo concreto dell’opera (classe di vantaggio “percorrenza” con coefficiente

massimo pari

a 1.4) e della distanza (lunghezza e differenza di quota) degli edifici dall’opera

(classe di vantaggio “distanza” con coefficiente

massimo pari a 1), nonché di un valore unitario costante puramente calcolatorio

pari a 69. La formula che ne è sortita è la seguente:

contributo dovuto = fr. 1'500.- + (superficie dell’edificio x 69 x

coefficienti

“distanza” e “percorrenza”).

7.2

Innanzitutto

la scelta operata dall’autorità patriziale, di tener conto della superficie

delle singole costruzioni è senz’altro corretta. Parimenti condivisibile risulta,

di principio, la presa in considerazione di due differenti classi di vantaggio

che tengano conto dei tempi di percorrenza e della distanza degli edifici dalla

strada. Diversamente da quanto reputato dal Tribunale di espropriazione, pure

giustificato appare il diverso peso conferito alle stesse, segnatamente la

maggiore importanza attribuita alla lunghezza di percorrenza (coefficiente

massimo: 1.4) rispetto alla distanza (coefficiente massimo:1), quantomeno

nell’ottica della latitudine di giudizio che occorre riconoscere all’autorità

patriziale. Inoltre, per quanto specificatamente riguarda il criterio “distanza”,

va comunque precisato quanto segue. Dalle tavole processuali emerge che

(n.d.r.: le sottolineature sono di questa Corte): “Il terzo criterio

applicato è quello legato alla distanza (lunghezza, quota) dell’edificio

rispetto alla strada. È un criterio molto importante in quanto chiaramente, chi

ha un edificio a pochi metri dalla strada può usarlo agevolmente oppure i suoi

costi di ristrutturazione saranno inferiori rispetto a chi è ubicato lontano.

Potrà praticamente utilizzarlo quasi tutto l’anno, mentre chi è in posizione

discosta avrà più difficoltà. In base alla distanza lineare e verticale

abbiamo determinato i fattori per i quali moltiplicare la superficie degli

edifici (contributo B). I fattori sono mostrati nell’estratto grafico allegato

e vanno da 1 (edifici in prossimità della strada, a meno di 15 minuti di cammino),

a 0.1 (edifici lontani ca. 2 chilometri dalla strada, con dei tempi di marcia ancora

elevati). La ripartizione percentuale è definita nella carta schematica

allegata” (cfr. relazione tecnica pag. 5). Ora, la prassi ammette l'applicazione di criteri di calcolo

schematici fondati su elementi consacrati dall'esperienza e di facile

applicazione e comprensione, purché rispettino i principi della parità di trattamento

e del divieto di arbitrio (cfr. consid. 2.2.). Nel caso di specie, dalla scheda di calcolo come pure dalla carta schematica agli atti,

emerge chiaramente che il patriziato ha adottato una forchetta di coefficienti

(tra le varie località incluse nel comprensorio imposto rispettivamente

all’interno delle medesime) sufficientemente ampia (1; 0.75; 0.6; 0.5; 0.3;

0.

; 0.2 e 0.1) e oggettiva per garantire un’adeguata differenziazione di

situazioni che presentano tra loro delle diversità rilevanti e che esigono

perciò un trattamento distinto. Pertanto, tale soluzione appare senz'altro

sostenibile, quantomeno nell'ottica della latitudine di giudizio che occorre

riconoscere all’autorità patriziale. Parimenti dicasi per la scelta del

patriziato di non prendere in considerazione - come invece suggerito dalla

ricorrente - il criterio della stima ufficiale che peraltro neppure potrebbe entrare

in linea di considerazione dal momento che esso è estraneo alla materia

specifica dei contributi di miglioria (RDAT II-1999 n. 40). Da ultimo, contrariamente

a quanto assunto dall’insorgente, il fatto che non sia possibile utilizzare la

strada forestale nel periodo invernale in caso di innevamento è irrilevante ai

fini della quantificazione del vantaggio particolare, dal momento che tale

inagibilità colpisce, se del caso, indistintamente tutti i proprietari dei

sedimi inseriti nel perimetro d’imposizione. A ragione dunque la precedente

istanza di ricorso, al pari del patriziato, non ne ha tenuto conto ai fini

dell’imposizione. Sotto questo punto di vista, la decisione patriziale non

presta il fianco a critica alcuna.

7.3

Ferme queste premesse, occorre comunque rilevare quanto segue.

7.3.1

Nella ripartizione dei costi il contributo di base di fr. 1'500.-

applicato indistintamente ad ogni edificio di almeno 10 mq è un criterio eccessivamente

schematico che, pur tenuto conto dell’ampio potere discrezionale di cui l'ente

pubblico dispone in questi casi, si rivela lesivo dei principi della parità di

trattamento e del divieto d’arbitrio. Infatti esso, come peraltro rettamente

rilevato dal Tribunale di espropriazione, conduce ad una distribuzione

squilibrata della quota imponibile e, di conseguenza, a dei risultati che non

tengono conto dell'effettivo vantaggio particolare arrecato a ciascun singolo

proprietario. Sia soggiunto che, dopo averlo reputato eccessivo (poiché rappresenta

nella sua totalità un importo pari a fr. 256'500.- ovvero al 41.67% del prelievo

complessivo che ammonta a fr. 601'297.49), il Tribunale di espropriazione si è

limitato a ridurlo a fr. 360.- (ovvero al 10% del prelievo complessivo). Tuttavia

neppure questa soluzione si giustifica posto che non sussiste alcun motivo per

addossare ai contribuenti una quota parte fissa.

7.3.2

Inoltre, non ci si può esimere dal rilevare che la proprietà della

ricorrente, ubicata in località, già beneficia di un collegamento con il

fondovalle grazie alla funivia pubblica per e a quella privata da, nonché alla teleferica

per il trasporto merci fino a. Di principio, l’esistenza di percorsi d’accesso

supplementari a servizio dei sedimi imposti, com’è nel caso di specie,

corrisponde in sostanza ad un criterio di interesse a cui può essere, se del caso,

apposto un correttivo per tenere in debita considerazione della specificità del

caso. Ciò non toglie che l’ente pubblico può adottare, esercitando la propria

autonomia protetta in materia, anche dei criteri o correttivi differenti.

Decisivo appare, per contro, che gli stessi vengano effettivamente impiegati e

che siano rispettosi dei principi poc’anzi ricordati (cfr. consid. 2.2.). In mancanza

di un qualsivoglia criterio o fattore, com’è nel caso di specie, che consideri

i percorsi d’accesso supplementari, non è possibile stabilire una chiave di

ripartizione realmente rapportata al vantaggio particolare tratto da ciascun

proprietario. Senza tali elementi di computo non si vede infatti come si

potrebbe garantire un’adeguata differenziazione di situazioni che presentano

tra loro delle diversità rilevanti e che esigono perciò un trattamento distinto.

A maggior ragione se si considera la già accertata ampiezza del perimetro che caratterizza

il caso di specie. Anche questa manchevolezza - peraltro non rilevata e,

quindi, indirettamente avvallata dal Tribunale di espropriazione - conduce ad

una distribuzione squilibrata della quota imponibile e, di conseguenza, a dei

risultati che non tengono conto dell'effettivo vantaggio particolare arrecato a

ciascun singolo proprietario, motivo per il quale la decisione di imposizione

si rivela pure sotto questo punto di vista viziata.

7.4

Ne discende dunque che il riparto dei contributi effettuato dal patriziato

non può essere del tutto condiviso, in quanto per le ragioni appena esposte

esso si fonda in parte su dei criteri la cui

applicazione conduce a dei risultati lesivi del diritto, in quanto

non riflettono l'effettivo vantaggio particolare di ogni singolo contribuente. Parimenti dicasi per il nuovo calcolo di

contributi effettuato dalla precedente autorità di giudizio che, per i motivi

sopra elencati, non può essere condiviso. Di modo che la decisione avversata,

al pari di quella da essa parzialmente tutelata, deve essere annullata e

l’incarto retrocesso al patriziato affinché ricalcoli i contributi fondandosi

su di un nuovo piano di ripartizione rispettoso dei principi legali e

costituzionali applicabili in materia, in particolare garantendo una

distribuzione equilibrata della quota imponibile nel rispetto del principio

della parità di trattamento, sulla scorta delle anzidette considerazioni. Tale documento sarà in gran parte privo di conseguenze effettive poiché inapplicabile laddove i contributi richiesti sono cresciuti

in giudicato incontestati (cfr. STF 2P.76/2006 del 19 ottobre 2006

consid. 6.4 e rinvii), rispettivamente nel caso in cui gli

stessi dovessero aumentare per i ricorrenti di cui alla presente procedura impositiva

(divieto della reformatio in pejus ex art. 65 cpv. 4 LPamm).

8.8.1

Stante tutto quanto precede, il ricorso

deve dunque essere parzialmente accolto ed il giudizio avversato annullato, al

pari della decisione patriziale, e gli atti retrocessi al patriziato affinchè

proceda ai sensi dei considerandi n. 6 e 7, senza che si renda necessario esaminare

le ulteriori censure addotte dalla ricorrente.

8.2

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente e

del patriziato, che è intervenuto in causa a difesa dei propri interessi

finanziari, in ragione di 1/3 e 2/3 proporzionalmente al rispettivo grado di

soccombenza (art. 28 LPamm). Il patriziato è

tenuto a versare un importo ridotto per entrambi le sedi a titolo di ripetibili

alla ricorrente in quanto assistita da un legale (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la decisione 24 gennaio 2011 del Tribunale di espropriazione e quella 22 gennaio 2007 del patriziato sono annullate;

1.2. gli atti sono retrocessi al patriziato affinché proceda a ricalcolare ai

sensi dei considerandi n. 6 e 7 i contributi di miglioria dovuti da RI 1 relativamente ai subalterni a) e b) del mappale n. __________ di per

le opere di costruzione della strada forestale.

2. La tassa di giustizia e le spese, di complessivi

fr. 900.-, sono poste

per 1/3 a carico della ricorrente e per 2/3 del patriziato, il quale è altresì tenuto a versare a controparte fr. 900.- a titolo di ripetibili per entrambi le sedi.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

1. CO 1

1 patrocinata da: PA 2

2. CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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