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Decisione

52.2011.131

Ricorso dichiarato irricevibile per difetto di una decisione impugnabile secondo l'ordinamento delle commesse pubbliche

3 maggio 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

3.3.1.1);

che la tempestività del gravame si avvera per

contro assai dubbia; nulla prova infatti che la ricorrente abbia agito nel

termine di 10 giorni previsto dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che non occorre tuttavia accertare

puntualmente la sussistenza di quest'ultimo presupposto processuale, poiché il ricorso

va comunque dichiarato irricevibile per le ragioni seguenti;

che

giusta l'art. 37 LCPubb, sono considerate decisioni impugnabili:

- gli elementi del bando;

- l'esclusione dell'offerente;

- la scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva;

- l'aggiudicazione, l'interruzione o l'annullamento della procedura;

che il 7 febbraio 2011 il municipio di CO 1 ha autorizzato i Servizi urbani a chiedere a tre studi d'ingegneria della regione un'offerta di

onorario per la progettazione elettrotecnica degli interventi di prevenzione

antincendio previsti nei tre lotti di stabili comunali destinati ad essere risanati;

che implicitamente l'esecutivo comunale ha

Considerandi

stabilito di procedere all'aggiudicazione delle commesse mediante incarico

diretto;

che ciò non toglie che una simile

determinazione - a prescindere dalla sua valenza meramente preparatoria e

strumentale rispetto all'aggiudicazione - non rientra nel novero di quelle

deferibili per giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo in base all'art.

37.

LCPubb (STA 52.2005.111 del 2 maggio 2005);

che il ricorso proposto dall'insorgente va

quindi dichiarato irricevibile per difetto di una decisione impugnabile secondo

l'ordinamento delle commesse pubbliche;

che resta

inteso che la ricorrente potrà riproporre le sue censure non appena la

committenza avrà reso pubblica la sua decisione - qualora venisse

effettivamente adottata - di assegnare le tre commesse agli studi prescelti (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas

Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 207 e 277);

che il

municipio stesso ha infatti anticipato che i mandati di progettazione saranno

assegnati solo se il valore soglia di fr. 150'000.- previsto dalla legge (art.

13.

cpv. 1 lett. a LCPubb) non sarà superato ed il consiglio comunale avrà

stanziato i crediti necessari;

che la tassa di giustizia è posta a carico

della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

viste le norme di legge citate,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa

di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83

lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Il giudice delegato La

segretaria

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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