52.2011.131
Ricorso dichiarato irricevibile per difetto di una decisione impugnabile secondo l'ordinamento delle commesse pubbliche
3 maggio 2011Italiano6 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.2011.131
Data decisione, Autorità:
03.05.2011, TRAM
Titolo:
Ricorso dichiarato irricevibile per difetto di una decisione impugnabile secondo l'ordinamento delle commesse pubbliche
PROCEDURA
art. 37 LCPUBB
Incarto n.
52.2011.131
Lugano
3 maggio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Stefano Bernasconi, vicepresidente
assistito dalla
segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 11 marzo 2011 della
RI 1
contro
la decisione 7 febbraio 2011 con cui il municipio di
CO 1 ha risolto di chiedere delle offerte in vista del conferimento di incarichi
diretti per la progettazione elettrotecnica degli interventi di prevenzione
antincendio da effettuare in 25 stabili comunali suddivisi in tre lotti;
viste le risposte:
- 24 marzo 2011 del
Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti
(ULSA);
- 1° aprile 2011 del municipio
di CO 1;
preso atto della replica 19 aprile 2011 della
ricorrente e della duplica 27 aprile 2011 del municipio di CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il
municipio di CO 1 si è riproposto di far eseguire degli interventi di prevenzione
antincendio in 25 stabili comunali;
che
intenzionati ad aggiudicare correttamente i necessari mandati di progettazione,
il 27 gennaio 2011 i Servizi urbani comunali hanno chiesto all'ULSA se era
possibile suddividere gli edifici in tre blocchi comportanti ognuno onorari d'ingegneria
inferiori a 150'000.- fr., sollecitare tre offerte per lotto e procedere poi all'assegnazione
delle commesse tramite incarichi diretti;
che il 1°
febbraio 2011 l'ULSA ha risposto che era lecito ripartire gli stabili in tre
blocchi, ma che per conferire degli incarichi diretti nel rispetto della legge
sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) occorreva
richiedere una sola offerta per lotto;
che alla
luce di questa presa di posizione, il 7 febbraio 2011 il municipio di CO 1 ha risolto di autorizzare i Servizi urbani comunali a chiedere a tre studi della regione un'offerta
di onorario per la progettazione elettrotecnica degli interventi di prevenzione
antincendio previsti nei 25 stabili da risanare; ogni studio ha ricevuto il
capitolato relativo al lotto destinatogli;
che ritenendo che il municipio avesse
assegnato mandati per oltre 500'000.- fr. in esito ad una procedura ad invito,
l'11 marzo 2011 la RI 1 - società attiva nel campo dell'ingegneria - è insorta
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando l'aggiudicazione
siccome lesiva dell'art. 6 cpv. 1 LCPubb;
che a mente della ricorrente, disattendendo
la predetta norma di legge il municipio avrebbe indebitamente suddiviso la commessa
in tre lotti al fine di eludere la procedura di pubblico concorso;
che l'autorità comunale si è opposta all'accoglimento
dell'impugnativa, rilevando di aver agito sulla scorta delle indicazioni fornitele
dall'ULSA e di non aver ancora operato alcuna delibera;
che dal canto suo l'ULSA ha confermato di
aver preavvisato favorevolmente la procedura scelta dal municipio di CO 1 in quanto conforme alla legislazione sulle commesse pubbliche;
che con
la replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni,
puntualizzandole con argomentazioni di cui si dirà - per quanto necessario -
nei considerandi seguenti;
considerato, in
diritto
che la
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb; la materia del contendere, con riserva di quanto si dirà in appresso,
si concentra infatti sulla controversa, corretta applicazione di questa
specifica legge;
che non ponendo questioni di principio né di
rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione
giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1.) il gravame può essere evaso da
un giudice unico;
che in
quanto operante professionalmente nel campo specifico di attività oggetto della
commessa di servizio in discussione, la RI 1 è direttamente e personalmente
toccata dal provvedimento impugnato; è quindi legittimata a ricorrere (art. 43
legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL
Fatti
3.3.1.1);
che la tempestività del gravame si avvera per
contro assai dubbia; nulla prova infatti che la ricorrente abbia agito nel
termine di 10 giorni previsto dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che non occorre tuttavia accertare
puntualmente la sussistenza di quest'ultimo presupposto processuale, poiché il ricorso
va comunque dichiarato irricevibile per le ragioni seguenti;
che
giusta l'art. 37 LCPubb, sono considerate decisioni impugnabili:
- gli elementi del bando;
- l'esclusione dell'offerente;
- la scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva;
- l'aggiudicazione, l'interruzione o l'annullamento della procedura;
che il 7 febbraio 2011 il municipio di CO 1 ha autorizzato i Servizi urbani a chiedere a tre studi d'ingegneria della regione un'offerta di
onorario per la progettazione elettrotecnica degli interventi di prevenzione
antincendio previsti nei tre lotti di stabili comunali destinati ad essere risanati;
che implicitamente l'esecutivo comunale ha
Considerandi
stabilito di procedere all'aggiudicazione delle commesse mediante incarico
diretto;
che ciò non toglie che una simile
determinazione - a prescindere dalla sua valenza meramente preparatoria e
strumentale rispetto all'aggiudicazione - non rientra nel novero di quelle
deferibili per giudizio davanti al Tribunale cantonale amministrativo in base all'art.
37.
LCPubb (STA 52.2005.111 del 2 maggio 2005);
che il ricorso proposto dall'insorgente va
quindi dichiarato irricevibile per difetto di una decisione impugnabile secondo
l'ordinamento delle commesse pubbliche;
che resta
inteso che la ricorrente potrà riproporre le sue censure non appena la
committenza avrà reso pubblica la sua decisione - qualora venisse
effettivamente adottata - di assegnare le tre commesse agli studi prescelti (Jean-Baptiste Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas
Michel, Droit des marchés publics, Friborgo 2002, pag. 207 e 277);
che il
municipio stesso ha infatti anticipato che i mandati di progettazione saranno
assegnati solo se il valore soglia di fr. 150'000.- previsto dalla legge (art.
13.
cpv. 1 lett. a LCPubb) non sarà superato ed il consiglio comunale avrà
stanziato i crediti necessari;
che la tassa di giustizia è posta a carico
della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
viste le norme di legge citate,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è irricevibile.
2. La tassa
di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83
lett. f LTF.
4. Intimazione
a:
Il giudice delegato La
segretaria
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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