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Decisione

52.2011.138

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 maggio 2011Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti rilevanti per il giudizio sono

sostanzialmente incontestati. Nemmeno gli insorgenti postulano l'adozione di

particolari prove.

2. Le ricorrenti

sono concordi nell'affermare che a dispetto dell'im-postazione data alla gara per

ovviare all'insuccesso della precedente procedura concorsuale, la commessa è

ancora di natura edile. L'appunto è fondato.

In effetti, la fornitura di finestre

prefabbricate speciali tipologia __________ non conferisce all'oggetto del

concorso lo statuto di una commessa di fornitura ai sensi dell'art. 4 cpv. 2

LCPubb. Non gli attribuisce nemmeno le connotazioni di una commessa mista. Lo

prova il fatto che in esito alla gara le parti dovranno siglare a tutti gli

effetti un contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e segg. del codice

delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220) e non una compravendita ex

art. 184 CO. Secondo la dottrina, ci si trova infatti in presenza di un appalto

se, come nell'evenienza concreta, il prodotto ha un carattere personale marcato

o è stato appositamente fabbricato per soddisfare i bisogni di chi l'ha

commissionato impartendo istruzioni mirate, volte a definirne le caratteristiche

e le specificità (Pierre Tercier/Pascal

G. Favre, Les contrats spéciaux, 4. ed., Genève-Zurich-Bâle 2009, n.

4243 pag. 636). È il caso appunto delle 296 finestre su misura a bassa trasmittanza

termica richieste dalla CO 1, dotate di particolari caratteristiche tecniche (vetro

quadruplo, lamella interna, ecc.) e predisposte appositamente per il nuovo

centro diurno di __________.

Questa constatazione non permette comunque

di annullare il bando, che nonostante l'inadeguatezza con cui è stata invano ridescritta

la prestazione richiesta potrebbe venir pienamente rispettato da un concorrente

in grado di fabbricare e posare in proprio i serramenti o da un consorzio

formato da due ditte, di cui una si occuperà della produzione delle finestre e

l'altra della loro messa in opera. Inutile dire che in questo contesto l'esito

di un eventuale ricorso contro l'aggiudicazione dei lavori ad una ditta che si dedicherebbe

alla sola collocazione in loco dei serramenti, subappaltando a terzi la loro

costruzione, sarebbe scontato (vedi STA 52.2010.496 del 24 gennaio 2011, nota

alle parti, relativa al precedente procedimento concorsuale).

Quanto sin qui esposto rende prive di

oggetto le contestazioni che le ricorrenti hanno sollevato contro i criteri di

aggiudicazione 3 e 5 nel caso in cui fosse stata confermata la facoltà per i concorrenti

di vendere (art. 184 CO) alla committente finestre “prefabbricate”. Non senza

annotare che se oggetto del concorso fosse stata realmente una commessa di fornitura,

la gara - stante il superamento dei valori soglia - avrebbe dovuto essere sottoposta

al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15

marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) e non alla LCPubb.

3. Le insorgenti

contestano il fatto che siano state abilitate a concorrere anche ditte aventi

sede o domicilio all'estero.

3.1.

Intanto mette conto di ricordare alle comparenti che la LCPubb non è stata varata

per motivi d'ordine protezionistico, al fine di favorire e tutelare le imprese

locali. La legge cantonale, al pari di quella federale e del CIAP, è stata coniata

per adeguare il diritto interno alle nuove normative internazionali vigenti in

materia di commesse pubbliche (accordo GATT/OMC) e per rendere più trasparenti

le procedure, nonché più efficace il gioco della concorrenza. Si è voluto

insomma favorire il libero accesso al mercato, in modo da permettere ai vari

poteri pubblici di procurarsi prestazioni e servizi di qualità a prezzi

convenienti (su questo tema cfr. Matteo

Cassina, Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel

Cantone Ticino, vol. 11 collana gialla CFPG, Lugano 2008, pag. 4).

3.2. Quanto

alla natura e alla portata dell'art. 5 lett. a LCPubb, ai sensi del

quale nell'aggiudicazione di commesse pubbliche, il

committente è tenuto ad assicurare in tutte le fasi della procedura la parità

di trattamento tra gli offerenti aventi domicilio o la loro sede in Svizzera,

nella misura in cui i cantoni di provenienza garantiscono la reciprocità, questo Tribunale ha già avuto modo di spiegare che dal tenore di questa

norma non può essere dedotto che i concorrenti esteri devono essere esclusi

dalle gare d'appal-to rette dalla LCPubb allorché non è garantita la

reciprocità, ovvero al di sotto dei valori soglia fissati dai trattati

internazionali. La norma si limita infatti a ribadire, nell'ottica della legge

Considerandi

federale sul mercato interno del 6 ottobre 1995 (LMI; RS 943.02), il principio

della parità di trattamento enunciato dall'art. 1 lett. c LCPubb. Sancisce un

obbligo del committente. Non introduce una limitazione. Non impedisce in

particolare ai concorrenti esteri l'accesso al mercato delle commesse che non

raggiungono i valori soglia. Al di sotto di questi valori, una simile preclusione

non è di per sé contraria alla legge. Deve tuttavia essere preventivamente

esplicitata dalle condizioni di gara.

Ne segue

che la stazione appaltante poteva a sua discrezione inserire nel bando una

prescrizione volta ad escludere le ditte estere dal concorso, ma non era

affatto tenuta a prevedere l'esatto contrario, ovvero ad indicare, in modo

invero pleonastico, che alla gara avrebbero potuto partecipare anche concorrenti

esteri (STA 52.2010.132 del 7 giugno 2010 e rimandi). Non era neppure obbligata

a riservare la commessa alle ditte locali come preteso dalle ricorrenti.

Avrebbe potuto agire in tal senso per ragioni d'opportunità e di tutela degli

operatori indigeni, ma non vi era astretta in forza di norme legali imperative.

Lo stesso

dicasi, mutatis mutandis, per le sofisticate caratteristiche tecniche delle

finestre e per i tempi di esecuzione della commessa fissati dal committente.

Nulla impediva infatti alla CO 1 di stabilire qualità e termini di posa dei

serramenti secondo i propri bisogni, rispettivamente secondo le esigenze dei

progettisti e l'organizzazione o l'andamento del cantiere. Questo Tribunale non

può con ogni evidenza intervenire per imporre alla stazione appaltante scelte

diverse, atte a favorire le ditte ticinesi.

4.

Le

ricorrenti pretendono infine che al concorso non vengano ammesse le ditte specializzate

in serramenti, poiché non appartenendo ad alcuna specifica categoria di

arti e mestieri dotata di un CCL possono sfuggire ai controlli sul rispetto

delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori.

4.1

Secondo l'art. 5 lett. c LCPubb il committente deve "aggiudicare la

commessa unicamente a offerenti che garantiscono l'adempimento degli obblighi

verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del

riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in

materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro

vigenti nei Cantoni per categorie di arti e mestieri", ritenuto che

dove non esistono fanno stato i contratti nazionali mantello.

Al fine di agevolare questa

verifica da parte del committente, l'art. 39 del regolamento di applicazione

della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli

appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.1.6) elenca una

serie di dichiarazioni che i concorrenti devono allegare all'offerta per dimostrare

di adempiere gli oneri sociali e tributari indicati dall'art. 5 lett. c LCPubb.

In quest'ottica, il cpv. 2 di questa norma di regolamento chiede inoltre ai

concorrenti di allegare all'offerta una dichiarazione della Commissione

paritetica competente che attesti il rispetto dei CCL vigenti nei Cantoni per

le categorie di arti e mestieri alle quali si riferisce la commessa.

Dato che le disposizioni in

materia di protezione dei lavoratori sono parte integrante dei CCL, la

dichiarazione certifica anche che il concorrente rispetta le disposizioni in

materia di protezione dei lavoratori.

Quanto ai concorrenti non

assoggettati ad un CCL, il RLCPubb/ CIAP indica soltanto che gli offerenti con

domicilio o sede in uno Stato estero devono produrre documenti equivalenti

(art. 39 cpv. 9). In difetto di esigenze diverse poste dal committente nell'ambito

delle prescrizioni generali d'appalto, non v'è ragione per non ritenere che al

pari delle ditte estere, anche quelle svizzere che non appartengono ad un'associazione

firmataria di un CCL, debbano produrre con l'offerta documenti equipollenti a

quelli rilasciati dalle Commissioni paritetiche per dimostrare di rispettare le

disposizioni in materia di protezione dei lavoratori.

4.2

Nel

caso di specie, il committente non ha previsto nulla di particolare per verificare

che eventuali concorrenti non assoggettati ad un CCL rispettino le disposizioni

in materia di protezione dei lavoratori. Nel capitolato d'appalto (pos. 252.110

CPN 102) la CO 1 si è infatti limitata ad imporre agli offerenti la produzione

dei documenti esatti dall'art. 39 RLCPubb/CIAP. Rinviando

alla predetta norma regolamentare per ogni categoria di concorrenti l'ente

banditore non è tuttavia incorso in una violazione del diritto suscettibile di

imporre l'accoglimento delle impugnative presentate dalle insorgenti, atteso

che, comunque sia, in forza dell'art. 5 lett. c LCPubb, anche le ditte specializzate in

serramenti devono dimostrare - tramite adeguata

prova - di ossequiare le vigenti disposizioni in materia di protezione dei

lavoratori. Discorso, questo, del tutto teorico, giacché in concreto tutte le

ditte che hanno partecipato alla gara sono socie dell'A__________ (cfr. verbale

di consegna delle offerte del 7 aprile 2011, prodotto dal committente con le

dupliche).

5.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere respinti.

L'emanazione

del presente giudizio rende superflua l'evasione delle domande volte a

concedere effetto sospensivo alle impugnative.

La tassa di giustizia è posta a carico

delle ricorrenti secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

viste le norme di legge citate,

dichiara e pronuncia:

1. I ricorsi

sono respinti.

2. La tassa di giustizia di

fr. 3'000.- è posta a carico delle ricorrenti in ragione di fr. 1'000.- ognuna.

3. Contro la presente

decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a

Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg.

legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed

alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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