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Decisione

52.2011.141

Conferma di un ordine di ripristino relativo alla superficie di un terreno in cui sono custoditi dei cani

18 agosto 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i cani vi soggiornerebbero solo in sua presenza e quindi mai per lunghi

periodi, da cui l'inutilità dei ripari. Infine ha domandato di poter visionare

i nomi delle persone che avevano inoltrato le segnalazioni.

Con giudizio 23 febbraio 2011, il Governo ha respinto il gravame. In

particolare, richiamati i disposti applicabili della legge sulla protezione

degli animali del 16 dicembre 2005 (LPAn; RS 455) e della relativa ordinanza

del 23 aprile 2008 (OPAn; RS 455.1), nonché della legge cantonale sui cani del

19 febbraio 2008 (LCani; RL 8.3.1.2), accertata l'evidente inadeguatezza del

terreno e delle strutture di recinzione e di protezione esistenti sulla part.

no. __________ RFD di __________, ha considerato corrette le misure di ordine

strutturale imposte dall'UVC alla ricorrente, responsabile, in quanto

detentrice degli animali, di una loro custodia conforme alle normative legali.

D. Con ricorso 20 marzo 2011 RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo avverso la decisione governativa. Postula l'annullamento

sia della pronunzia del Governo sia della decisione dell'UVC, riprendendo in

sostanza le motivazioni precedentemente scritte. Preliminarmente sottolinea di

aver ricevuto la documentazione alla base della decisione dell'UVC solo dopo la

sua richiesta del 10 marzo 2011. Sottolinea inoltre che i cani verrebbero a

trovarsi solo saltuariamente sul sedime in discorso, dove in ogni caso

sarebbero sotto costante custodia sua o di persone a lei fidate. La ricorrente

contesta pure l'ordine di ripristino intimatole dalla Polizia comunale il 31

maggio 2010, asserendo di aver comunicato verbalmente ai due funzionari

incaricati degli accertamenti di non essere la proprietaria del terreno e che i

cani non vi vivevano permanentemente. Dopo aver richiamato il certificato di

buona salute dei suoi tre cani prodotto in allegato, la ricorrente ha ribadito

la sua richiesta di conoscere il nominativo della persona che aveva inoltrato

la segnalazione riguardante il terreno in discussione.

E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il Consiglio di Stato,

senza formulare particolari osservazioni al riguardo, sia l'UVC, che

richiamatosi a quanto espresso nelle proprie osservazioni del 13 gennaio 2011,

rilevato come le misure proposte rappresentino il minimo indispensabile per

conformarsi alle norme legali, ha evidenziato come la ricorrente non ha fin qui

intrapreso alcuna azione volta a migliorare le condizioni di tenuta degli animali.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art.

8 cpv. 2 della legge di applicazione alla legge federale sulla protezione degli

animali (LALPDA; RL 8.3.1.1). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, LPamm; RL 3.3.1.1) e

la legittimazione attiva dell'insorgente, direttamente toccata dalla decisione

impugnata, è certa (art. 43 LPamm). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e

può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1

LPamm).

Considerandi

2.

La LPAn stabilisce i principi volti a tutelare dignità e benessere

degli animali (art. 1). Chi se ne occupa deve tener conto adeguatamente dei

loro bisogni e nella misura in cui lo scopo della loro utilizzazione lo

consenta, provvedere al loro benessere (art. 4 cpv. 1 LPAn). Nessuno ha il

diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un

animale, porlo in stato di ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È

vietato maltrattare o trascurare gli animali o affaticarli inutilmente (cpv.

1). Chi detiene un animale o lo accudisce deve nutrirlo e curarlo adeguatamente,

garantirgli l'attività e la libertà di movimento necessarie al suo benessere e,

per quanto necessario, offrirgli un ricovero (art. 6 LPAn).

3.3.1

Per ciò che riguarda specificatamente i cani domestici, l'OPAn,

alla Sezione 10 (art. 68 - 79), prevede una serie di prescrizioni sulla

detenzione e la gestione.

In particolare, i cani devono avere quotidianamente sufficienti contatti con le

persone e, nel limite del possibile, con altri cani (art. 70 cpv. 1 OPAn). Essi

devono essere portati fuori giornalmente e in funzione delle loro esigenze. Per

quanto possibile, devono potersi muovere senza guinzaglio (art. 71 cpv. 1

OPAn). Se non possono essere portati fuori, devono avere ogni giorno la

possibilità di muoversi liberamente all'aperto.

Il tempo in cui il cane resta nel canile o è legato alla catena non vale come

uscita (art. 71 cpv. 2 OPAn). I cani tenuti legati devono potersi muovere liberamente

per almeno cinque ore al giorno. Nel resto del tempo devono potersi muovere in

un'area di almeno 20 mq attorno alla catena. L'impiego del collare a strozzo è

vietato (art. 71 cpv. 3 OPAn).

3.2

I cani tenuti all'aperto devono disporre di un ricovero e di un settore di

riposo, oltreché di un giaciglio, adeguati (art. 72 cpv. 1 e 2 OPAn). In caso

di detenzione in box o in canili, i parchi devono soddisfare i requisiti di cui

all'allegato 1 tabella 10 della medesima Ordinanza (art. 72 cpv. 4), dove sono

riportate le misure minime delle strutture (per altezza e superficie) in

funzione del peso degli animali.

4.4.1

Preliminarmente occorre chiarire che oggetto della presente

vertenza è unicamente la questione a sapere se la tenuta dei cani, da parte

della proprietaria qui ricorrente, sul terreno adiacente lo stabile abitativo

sito in via __________ a __________, sia conforme alle normative vigenti.

4.2

Nel caso concreto è certo che il menzionato sito sia non conforme alle disposizioni

legali. Innanzitutto emerge dalla documentazione fotografica agli atti la situazione

di degrado e trascuratezza della superficie di terreno all’interno della quale

sono custoditi i cani. Anche se le fotografie raccolte dalla polizia il 24

settembre 2010 su tale preciso aspetto appaiono meno eloquenti di quelle

allegate alla segnalazione 25 maggio 2009, non si può non rilevare come la

ricorrente, che contesta in toto gli addebiti mossi alla sua attenzione, non ha

neppure mai dichiarato di aver ovviato a tale problematica, né tantomeno di

essersi impegnata affinché la stessa non si ripresentasse in futuro.

Oltre a ciò, le fotografie e i diversi sopralluoghi esperiti appaiono

evidenziare in modo lampante quanto inconfutabile la totale inadeguatezza delle

strutture messe a disposizione dei tre cani di proprietà della ricorrente.

Innanzitutto la recinzione, come pure il cancello, non risultano certamente

atti a fornire una protezione sufficiente per i cani stessi, ma neppure per le

persone, in considerazione del rischio di fuga degli stessi animali, dovuto

alle gravi lacune accertate. Tra i doveri posti in capo al detentore di cani,

come rettamente ricordato dall'UVC, vi è quello previsto dall'art. 7 cpv. 2

LCani, che statuisce l'obbligo di adottare le precauzioni necessarie affinché l'animale

non possa sfuggirgli. Indiscutibile che una recinzione e un cancello, per

adempiere alle loro funzioni, debbano soddisfare i requisiti (minimi) posti

alla base della decisione impugnata, ovvero essere solidi, resistenti e senza interruzioni

di continuità, nonché ben ancorati al suolo; requisiti che, allo stato attuale,

sono lungi dall'essere osservati. L'altezza raccomandata dall'UVC per la

recinzione, 180 cm, corrisponde del resto a quanto previsto nella tabella n.

10, allegato 1, dell'OPAn. Anche il requisito del cancello munito di sistema di

chiusura di sicurezza che impedisca l'apertura da parte di persone estranee, di

bambini o dei cani stessi, appare un requisito adeguato e corrispondente a

quanto previsto dall'art. 7 cpv. 2 LCani. Pure le disposizioni relative alle

cucce e ai ripari appaiono indubbiamente conformi ai requisiti posti dagli art.

68.

– 79 OPAn e dal menzionato allegato.

4.3

La gravità delle lacune riscontrate non è peraltro in nulla diminuita dall'affermazione

della ricorrente secondo cui i suoi cani sosterebbero solo saltuariamente sul

sedime in discorso. La stessa ricorrente, che peraltro risulta residente

proprio in via __________ a __________, pur minimizzando il tempo trascorso dai

suoi cani su tale terreno, non ha certo indicato che essi non vi sosteranno

più. L'affermazione secondo cui il sedime non è di proprietà della ricorrente,

in tutta evidenza, non modifica in alcun modo gli obblighi posti in capo al

detentore di animali. Non è del resto dato di intravvedere quali ostacoli

potrebbero obiettivamente porsi alla ricorrente nell'ottemperare a quanto

disposto in merito alle misure strutturali impostele. Le stesse non appaiono neppure

comportare un onere economico sproporzionato, questione mai sollevata dalla

ricorrente.

Stando

così le cose, si deve necessariamente concludere che la situazione attuale sia

in contrasto con principi di tutela della dignità e del benessere degli animali

perseguiti dalla LPAn (art. 1). Pertanto, la decisione impugnata deve essere

integralmente confermata. In via abbondanziale, si osserva che qualora l'affermazione

avanzata dalla ricorrente relativa ad un utilizzo solo saltuario del sedime in

discorso non fosse risultata credibile, l'autorità competente avrebbe

certamente potuto prendere in considerazione ulteriori misure più incisive,

segnatamente il sequestro dei cani e un divieto di tenuta di animali.

5.

In esito alle considerazioni esposte, il ricorso deve dunque essere

respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli articoli di legge in concreto applicabili;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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