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Decisione

52.2011.147

Ordine di demolizione

31 maggio 2012Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il 24

gennaio 2005 il municipio di Morcote ha rilasciato RI 1, qui ricorrente, il permesso

di costruire una casa d'abitazione unifamiliare su un terreno in forte pendio

(part. 902), situato in località Portone (zona R2). Il progetto approvato prevedeva

fra l'altro di realizzare un locale hobby nell'angolo sud-est dell'edificio,

a livello del piano seminterrato. Il progetto prevedeva inoltre di sistemare il

terreno antistante (giardino) con un terrapieno inclinato (alto m 1.50), oltre

il quale sporgevano le finestre del citato locale hobby unitamente a due

altre finestre (m 1.00 x 0.80) dei vani lavanderia e doccia previsti

allo stesso livello. Misurata dal terrapieno, l'altezza dell'edificio era

contenuta nel limite d'altezza alla gronda massimo (m 7.50) previsto per la

zona di situazione.

b. In corso di realizzazione dell'opera, il

resistente si è scostato dal progetto, apportando alcune modifiche ai piani

approvati.

Il 25 gennaio 2006, RI 1 ha pertanto inoltrato al municipio una notifica di costruzione in sanatoria, che prevedeva fra l'altro

di destinare il locale hobby ad archivio/deposito; il terreno antistante

questo vano e quello vicino (WC-servizio) è stato inoltre sistemato ad

un livello inferiore (ca. - m 1.00) rispetto a quanto previsto, rendendo

possibile la formazione di porte-finestre (m 2.00 x 1.00) ed un accesso diretto

allo stesso giardino.

c. Con decisione 22 marzo 2006, il municipio

ha approvato a posteriori le modifiche apportate senza permesso, subordinando

la licenza in sanatoria a tre condizioni. Esso ha in particolare imposto di

sistemare il terreno come al progetto approvato inizialmente (condizione 3.3), contenendo

l'altezza dell'edificio (quota alla gronda) nel limite di m 7.50 al posto di m

8.50 (condizione 3.4). Al piano seminterrato, è inoltre stata negata la

formazione di locali abitabili. Il locale wc/doccia avrebbe di conseguenza

dovuto essere eliminato, mentre l'archivio avrebbe dovuto rimanere privo di

riscaldamento (condizione 3.5).

B. a. Con

giudizio 23 gennaio 2008, il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso

inoltrato daRI 1 contro le predette condizioni, confermandone una (3.3), rettificando

la seguente (3.4), nel senso che la quota della gronda dovrà essere conforme

ai piani approvati con risoluzione municipale 05 del 11 gennaio 2005 ed

annullando l'ultima (3.5).

Dopo aver rilevato che senza l'avvenuta sistemazione del terreno (terrapieno) l'edificio

disattendeva l'altezza massima (m 7.50) prescritta dall'art. 39 delle norme di

attuazione del piano regolatore (NAPR), il Governo ha tutelato il provvedimento

(condizione 3.3), precisando la condizione (3.4) conseguente. Il Governo ha poi

ritenuto che il municipio non potesse imporre di rettificare il locale hobby,

unitamente all'eliminazione del locale WC/doccia, che aveva

precedentemente autorizzato omettendo di computarlo nell'indice di sfruttamento

(i.s.), comunque esaurito.

b. Tale giudizio è stato confermato dal Tribunale cantonale amministrativo che

con sentenza del 16 maggio 2008 (n. 52.2008. 74) ha respinto il ricorso

interposto dal comune con cui chiedeva il ripristino della condizione (3.5)

annullata dal Governo. Questa Corte ha in particolare rilevato che il

municipio non può pretendere che il locale, ora escluso dalla SUL in considerazione

della sua nuova destinazione ad archivio/deposito, ovvero a cantina, non venga

allacciato al riscaldamento. Per impedire che il locale archivio/deposito

diventi un comodo soggiorno con accesso diretto al giardino antistante, l'autorità

comunale deve limitarsi ad esigere che il terreno sistemato venga ripristinato

come al progetto inizialmente approvato e che le dimensioni delle quattro

aperture del locale vengano ridotte a m 1.00 x 0.80, come previsto sia dai piani

approvati con la prima licenza, sia da quelli allegati alla variante qui in

discussione.

C. Con

decisione 18 agosto 2009, RI 1 di:

- ridurre le aperture (porte finestre) al piano cantina dell'edificio. Le

aperture dovranno avere la dimensione di cm 80 (larghezza) e di cm 100

(altezza), come al piano "vista da sud-est" (allegato 1 della

presente decisione) e "vista da sud-ovest" (allegato della presente

decisione; dispositivo, ad 1.1);

- sistemare il terreno sino a raggiungere la quote di ml. – 4.40 rispetto

al piano stradale (+/- 0.00) indicato sui piani "vista da sud-est"

(allegato 1 della presente decisione) e "vista da sud-ovest" (allegato

2 della presente decisione; dispositivo ad 1.2).

L'ordine, da eseguire entro 90 giorni dalla crescita in giudicato dalla

decisione, è stato accompagnato dalla comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a

spese dell'obbligato e dell'art. 292 CPS (dispositivi ad 2, 3 e 4).

D. a. La

risoluzione del 22 dicembre 2009 con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato

irricevibile il ricorso interposto da RI 1 avverso il suddetto provvedimento è stata

annullata da questo Tribunale che ha rinviato gli atti al Governo affinché si

pronunciasse nel merito (STA 52.2010.38 del 3 novembre 2010).

b. Successivamente, con giudizio 1° marzo 2011 il Governo ha accolto

parzialmente l'impugnativa di cui si è detto, confermando la decisione

municipale, ma riformando il suo dispositivo n. 1.1 nel senso che le

aperture dovranno avere la dimensione di cm 80 (altezza) x cm 100 (larghezza).

Il controverso ripristino del terrapieno, ha

argomentato il Governo, sarebbe già stato imposto dalla licenza 22 marzo 2006

(condizione 3.3), che non aveva autorizzato né la quota più bassa (di ca. m

1.00) del terreno sistemato dal ricorrente, né, di conseguenza, le finestre (porte-finestra)

più ampie. Questa decisione, ha aggiunto, confermata dal Consiglio di Stato il

23 gennaio 2008 per violazione dell'art. 39 NAPR e cresciuta in giudicato, non

potrebbe essere rimessa in discussione. Precisate le dimensioni delle finestre

che occorre rettificare, secondo le misure erroneamente invertite dal municipio

(altezza/larghezza), il Governo ha in sostanza ritenuto che il provvedimento

fosse conforme ai principi della proporzionalità e della buona fede.

E. Con ricorso

del 22 marzo 2011, RI 1 impugna ora quest'ultima pronuncia dinnanzi al

Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.

Dal profilo procedurale, il ricorrente lamenta una violazione del diritto di

essere sentito poiché il municipio non gli avrebbe preventivamente sottoposto

il controverso provvedimento. Nel merito, ribadisce l'insorgente con

dettagliate argomentazioni, la controversa sistemazione del terreno, dettata

dalla necessità di ridurre di m 1.00 l'altezza dello stabile, sarebbe sproporzionata.

Questa violazione – che sarebbe di minima entità e non recherebbe pregiudizio

ai fondi vicini – potrebbe infatti essere sanata grazie alla norma sui

supplementi d'altezza per terreni in pendio che il comune da tempo si rifiuta

di adottare, in spregio dell'ordine impartitogli dal Governo in sede di

approvazione del PR del 2002. Con successiva decisione del 23 dicembre 2008

(approvazione di alcune varianti di PR), il Consiglio di Stato avrebbe ingiunto

al comune di elaborare, adottare e pubblicare la variante in questione, entro

18 mesi. La procedura di ripristino dovrebbe pertanto essere (perlomeno) sospesa.

La rettifica delle cinque finestre (m 1.00 x 2.00) secondo i piani originari (nelle

dimensioni indicate dal Governo, m 1.00 x 0.80), soggiunge RI 1, sarebbe illegittima:

le controverse aperture sarebbero infatti state autorizzate con licenza

edilizia del 22 marzo 2006. In ogni caso, l'eventuale innalzamento del terreno

antistante renderebbe superflua la sostituzione delle finestre: basterebbe

creare un pozzo luce, un'intercapedine o coprirle semplicemente con un

pannello.

L'insorgente lamenta inoltre una disparità di trattamento: in più casi il

municipio avrebbe già concesso maggiorazioni sulle altezze massime degli

edifici e di opere minori. Simili abbuoni sarebbe inoltre stati introdotti nel

piano regolatore del vicino comune di __________, che presenta caratteristiche

morfologiche simili al territorio di Morcote. In ogni caso, il contrasto con le

altezze sarebbe di minima entità e non recherebbe pregiudizio ai fondi vicini.

F. All'accoglimento

dell'impugnativa si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare osservazioni.

Ad identica conclusione perviene il comune, contestando in dettaglio le tesi

del ricorrente con argomentazioni che, per quanto necessario, saranno discusse

nei seguenti considerandi.

G. a. Il 17

febbraio 2012, RI 1 ha inoltrato al Consiglio di Stato un'istanza d'intervento

affinché, per il tramite del Dipartimento del territorio, faccia allestire al

posto del comune renitente, una variante inerente gli art. 39, 40 e 41 NAPR per

risolvere il tema dell'abbuono sulle altezze massime degli edifici al fine di

garantire un miglior inserimento paesaggistico delle costruzioni nei terreni

collinari.

b. Richiamata l'istanza di cui si è detto,

con scritto 27 marzo 2012 RI 1 ha chiesto al Tribunale di sospendere la presente procedura fino all'adozione della nuova norma. Alla domanda si è

opposto il comune, sostenendo tra l'altro l'irrilevanza di eventuali future

modifiche del piano regolatore; alla decisione del Governo di adottare una variante

che porti ad una maggiorazione delle altezze di edifici su terreni in pendio,

ha aggiunto, non intenderebbe comunque dar seguito. Tale ingiunzione lederebbe

l'autonomia comunale; anche in altri comuni farebbe difetto una simile

disposizione.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 21 cpv. 1 e

45 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1). Certa è

la legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente toccato

dal provvedimento impugnato (art. 43 della legge di procedura per le cause amministrative

del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1

LPamm), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art.

18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

Da

respingere è innanzi tutto la censura riferita alla violazione del diritto di

essere sentito sollevata dal ricorrente. Anche se non ha avuto modo di

esprimersi prima che il municipio rendesse il provvedimento di ripristino, la

violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata dinnanzi al

Governo - autorità che dispone dello stesso potere di esame di quella decidente

(cfr. DTF 129 I 129 consid. 2.2.3 con rinvii; STF 8C.321/2009 del 9 settembre 2009 pubbl. in RtiD I-2010 n. 31 consid. 2.3) - dove il ricorrente ha

potuto proporre tutte le proprie censure con un'articolata impugnativa. All'insorgente

non ne è derivato un particolare pregiudizio. A seguito della decisione 22

marzo 2006 del municipio, sfociata nei giudizi 23 gennaio 2008 del Consiglio di

Stato e 16 maggio 2008 del Tribunale cantonale amministrativo, il ricorrente doveva

peraltro attendersi che l'ente comunale avrebbe emanato nei suoi confronti un provvedimento

di ripristino per gli interventi realizzati senza permesso.

3.

3.1.

Giusta l'art. 43 LE, il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle

opere eseguite in contrasto insanabile con il diritto edilizio materiale

concretamente applicabile, tranne nel caso in cui le differenze siano minime e

senza importanza per l'interesse pubblico; se la misura del ripristino risulta

sproporzionata o impossibile, il municipio irroga una sanzione pecuniaria, il

cui ammontare sia superiore di almeno un quarto al vantaggio di natura economica

che può derivare al proprietario dell'opera dall'abuso commesso (art. 44 LE).

Il principio della legalità e quello di uguaglianza esigono che le costruzioni

realizzate senza autorizzazione, in contrasto con il diritto materiale, siano

per principio fatte rettificare o demolire; ammettere il contrario

significherebbe premiare l'inosservanza della legge, favorire la sua violazione

e far sorgere l'impressione che l'autorità non sia in grado o non voglia esigerne

il rispetto (Adelio Scolari,

Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 43 LE, n. 1277).

L'ordine di demolire un'opera edificata senza permesso e per la quale un'autorizzazione

non può essere rilasciata non è di regola contrario al principio di proporzionalità;

si può prescindere dal provvedimento di ripristino quando l'opera eseguita diverge

solo in modo irrilevante da quanto autorizzato, quando la demolizione non

persegue scopi d'interesse pubblico, oppure se il proprietario poteva ritenere

in buona fede che la costruzione fosse lecita e al mantenimento dello stato di

fatto non ostino importanti interessi pubblici (STF 1C.514/2008 del 2 febbraio 2009 consid. 3.1; DTF 111 Ib 213 consid. 6). La proporzionalità dell'ordine

di demolizione impartito va infine verificata comparando, da un lato, gli oneri

che il ripristino della situazione conforme al diritto comporta per l'astretto

e, d'altro lato, i vantaggi che ne deriverebbero per l'interesse pubblico e per

quello dei vicini (cfr. fra le tante, STA 52.2008.219 del 7 gennaio 2009,

consid. 5).

3.2

Di regola, l'autorità che ha accertato la violazione materiale di un'opera

edilizia nell'ambito di un procedimento sfociato in un diniego del permesso

cresciuto in giudicato non è tenuta a riesaminare la legalità dell'opera nell'ambito

della procedura di demolizione. La decisione è di principio vincolante (cfr.

anche BVR 1994 pag. 431 consid. 2; Magdalena Ruoss Fierz, Massnahmen gegen

illegales Bauen unter besonderer Berücksichtigung des zürcherischen Rechts, Zurigo

1999, pag. 111 e segg.). Questo principio trova

tuttavia un'eccezione quando siano fatte valere modifiche di fatto o di diritto

rilevanti, suscettibili - con buona probabilità - di legalizzare l'opera mediante

l'inoltro di un'istanza di riesame rispettivamente l'avvio di una nuova

procedura volta al rilascio del permesso (cfr. STF 1A.178/1992 del 15 ottobre 1993 in ZBl 95/1994 pag. 81 segg., consid. 2f; cfr. Ruoss Fierz,

op. cit., pag. 114; BVR 1994 pag. 431 segg., consid. 3; cfr. anche sul diritto

al riesame delle decisioni: STA 52.2010.91 del 13 agosto 2010, consid.

2.

-2.6). Dal profilo del principio della proporzionalità, in questi casi si

giustifica la sospensione della procedura di demolizione.

Un'analoga riflessione s'impone anche nel caso in cui sia probabile che una

modifica del diritto in corso possa condurre alla legalizzazione dell'opera

abusiva. Una temporanea rinuncia alla demolizione è tuttavia giustificata

unicamente quando la modifica del diritto appare piuttosto certa e imminente;

la valutazione dipende dalle circostanze del caso concreto (cfr. STA del 21 agosto

1983.

in re H. consid. 5; VB.2008.444 del 18 dicembre 2008 consid. 4.3 in BEZ 2009, n. 3; cfr. anche Scolari, op. cit., ad

art. 43 n. 1283; Ruoss Fierz, op.

cit., pag. 165; Aldo Zaugg/Peter Ludwig,

Baugesetz des Kantons Bern vom 9. Juni 1985, Kommentar, vol. I, Berna 2007, ad

art. 46, 9c n. c).

4.

Nel caso concreto, il controverso provvedimento, confermato dal

Governo, ha in sostanza per oggetto due misure di ripristino:

- la riduzione delle aperture (porte-finestre) al piano seminterrato dell'edificio,

in corrispondenza dell'archivio/deposito e del servizio, alle dimensioni [m

1.00

(L) x 0.80 (h)] emendate dal Consiglio di Stato;

- l'innalzamento di m 1.00 del terreno antistante, conformemente

ai piani allegati dal municipio (che si riallacciano alle quote approvate

originariamente).

4.1

Nella misura in cui impone la riduzione delle aperture, il provvedimento,

così come rettificato dal Governo, merita conferma.

La violazione materiale, riconducibile a considerazioni che attengono al

sorpasso dell'indice di sfruttamento massimo, è infatti già stata accertata

nell'ambito della procedura di rilascio del permesso 22 marzo 2006, sfociata

nei giudizi 23 gennaio 2008 del Consiglio di Stato e 16 maggio 2008 (n.

52.2008

) di questo Tribunale di cui si è detto in narrativa.

Il 24 gennaio 2005 il ricorrente aveva infatti ottenuto il permesso di

realizzare un locale ad uso hobby, dotato di quattro finestre di m 1.00

x 0.80. Locale, che in sede di rilascio della licenza edilizia, il municipio

non aveva - per errore - conteggiato nella superficie utile lorda. Nell'ambito

della successiva procedura, scaturita dalla domanda con cui il ricorrente

chiedeva di trasformare il citato locale in archivio/deposito, il

Consiglio di Stato ha annullato la condizione (n. 3.5) della licenza edilizia

22.

marzo 2006 che imponeva di privare l'archivio di riscaldamento e di

eliminare il locale wc/doccia. Giudizio, che questo Tribunale ha confermato rilevando

in particolare come il municipio non potesse tentare di porre rimedio al

suddetto errore esigendo che il locale, trasformato in deposito/archivio,

non venga allacciato all'impianto di riscaldamento. La licenza originaria non

impediva affatto di riscaldare il locale hobby (..). Stando così le cose, ha

aggiunto questa Corte, il municipio non può pretendere che il locale, ora

escluso dalla SUL in considerazione della sua nuova destinazione ad archivio/deposito,

ovvero a cantina, non venga allacciato al riscaldamento. Per impedire che il

locale archivio/deposito diventi un comodo soggiorno con accesso diretto al

giardino antistante, ha concluso, l'autorità comunale deve limitarsi ad

esigere che il terreno sistemato venga ripristinato come al progetto inizialmente

approvato e che le dimensioni delle quattro aperture del locale vengano ridotte

a m 1.00 x 0.80, come previsto sia dai piani approvati con la prima licenza,

sia da quelli allegati alla variante qui in discussione (STA citata, consid.

3).

Ferme queste premesse, immune da critiche è dunque il provve-dimento, tutelato

dal Governo, con cui il municipio ha imposto in particolare il ripristino delle

finestre nelle dimensioni originariamente autorizzate. Un ampliamento delle

aperture [m 1.00 (L) x 2.00 (h)] non solo non è mai stato autorizzato, ma non

potrebbe neppure esserlo. A prescindere dalla sistemazione del terreno

antistante - che richiama considerazioni che attengono al rispetto dell'altezza

massima dell'edificio (cfr. infra consid. 4.2) - inammissibile è infatti

l'ulteriore trasformazione dell'archivio/deposito in un locale che - dal

profilo della destinazione oggettivamente possibile - si presta ad essere

utilizzato come un comodo soggiorno o studio con accesso diretto al giardino

antistante, ponendosi in contrasto con l'indice di sfruttamento massimo, già

superato. Un simile locale con porte-finestre è inoltre comunque diverso dal

locale hobby seminterrato, dotato di aperture più contenute, che il

municipio ha erroneamente autorizzato con il primo progetto. Aperture più

estese (porte-finestre) non possono essere ammesse poiché porterebbero a

consolidare il contrasto con l'indice di sfruttamento, alla base del permesso erroneamente

rilasciato in spregio alle norme di piano regolatore. Analoga riflessione vale

per il vano WC/doccia.

Sorretto chiaramente da un interesse pubblico, il provvedimento risulta inoltre

conforme al principio della proporzionalità. Non presta particolari

inconvenienti dal profilo tecnico. Neppure il ricorrente lo pretende. Trascurabile

è inoltre l'onere finanziario, considerato oltretutto che l'insorgente ha posto

l'autorità di fronte al fatto compiuto.

4.2

Una diversa riflessione s'impone invece per il controverso ordine di

sistemare il terreno antistante i locali di cui si è appena detto, innalzandolo

di m 1.00 conformemente alle quote approvate con il primo progetto.

4.2.1

Quest'ultimo provvedimento richiama la disattenzione dell'altezza

massima (m 7.50) della costruzione in corrispondenza delle facciate sud-est

(cfr. piani allegati alla decisione municipale, vista da sud-est, vista

da sud-ovest) prescritta nella zona di situazione (cfr. art. 39 NAPR). Su

questo fronte, l'edificio è alto sino a m 8.50 dal terreno sistemato, supera dunque

di ca. 1.00 m la quota precedentemente autorizzata. Violazione materiale che è stata accertata nell'ambito della

procedura edilizia sfociata nelle condizioni (3.3 e 3.4) del permesso 22 marzo

2006, confermate rispettivamente precisate dal Governo con decisione 23

gennaio 2008, e che, di principio, non può essere rimessa in discussione.

4.2.2

Certo l'interesse pubblico sotteso al

rispetto delle altezze massime, dal profilo della proporzionalità è invece da

condividere la censura del ricorrente riferita alla norma sugli abbuoni delle altezze,

che il Consiglio di Stato ha imposto al comune di adottare.

Nella zona di situazione (R2), come detto, le altezze sono attualmente

disciplinate dall'art. 39 NAPR. Nell'ambito della revisione del piano

regolatore, il Consiglio di Stato aveva ordinato al comune di Morcote di

elaborare una variante che includesse questa norma (relativa alla zona R2),

unitamente agli art. 40 e 41 NAPR (zona R2s e R3), nel senso di concedere

una maggiorazione dell'altezza massima degli edifici in presenza di terreni che

superano una determinata pendenza (ris. gov. n. 570 del 5 febbraio 2002,

pag. 47). Per il Governo l'ingiunzione scaturiva da riflessioni di inserimento

paesaggistico delle edificazioni in un comparto che interessa il territorio

collinare, con terreni in pendenza. Riflessione che, già

in sede di esame preliminare, aveva indotto il Dipartimento del territorio a suggerire

al comune un aumento delle altezze massime degli edifici fino a m 9.00. Preso atto che il comune non aveva dato seguito all'ordine, nell'ambito

dell'approvazione di alcune varianti di adeguamento del piano regolatore (ris.

gov. n. 6698 del 23 dicembre 2008), il Consiglio di Stato ha ribadito e

precisato la sua ingiunzione, respingendo le giustificazioni dell'ente locale

(cfr. pag. 7, pag. 12 seg.). Ha dunque imposto al comune di convenientemente

risolvere il tema dell'abbuono all'altezza massima degli edifici al fine di

garantire un miglior inserimento paesaggistico delle costruzioni nei terreni

collinari, allestendo, adottando e pubblicando una variante entro il termine di

18.

mesi dalla crescita in giudicato della decisione (cfr. ris. gov. citata, ad

n. 5.3 e n. 6, dispositivo ad punto 6). Su questo punto, la decisione è

cresciuta in giudicato. Non è stata impugnata dal comune. L'impugnativa al

Tribunale cantonale amministrativo di RI 1 con cui chiedeva di ridurre a 6 mesi

il citato termine è invece stata dichiarata irricevibile, siccome tardiva (cfr.

STA 90.2009.14 del 1° marzo 2010, pag. 5 seg., ad consid. L ed 1.2).

Ferme queste premesse, certo è innanzi tutto che la norma sugli abbuoni sulle

altezze che il comune si rifiuta di adottare in spregio alla risoluzione governativa

23.

dicembre 2008, posteriore alla citata decisione 22 marzo 2006 del municipio,

e a quelle susseguenti del Consiglio di Stato e del Tribunale cantonale amministrativo

(23 gennaio e 16 maggio 2008), è suscettibile di influire sul provvedimento qui

controverso. A torto il Governo, pur avendo imposto al comune di adeguare l'ordinamento

delle altezze, non si è confrontato con questa circostanza invocata dall'insorgente.

Per quanto emerge dagli atti, un abbuono sull'altezza dell'edificio in oggetto,

situato su un terreno in pendio, è infatti senz'altro in grado di sanare o

quanto meno attenuare la violazione dell'altezza massima (m 7.50).

Nelle particolari circostanze del caso concreto, la modifica del diritto riferita

alle disposizioni sulle altezze - chiara nel principio e persino nei suoi

contenuti - deve essere ritenuta sufficientemente certa e imminente, ai fini di

un temporaneo differimento dell'ordine di ripristino in discussione. Lo impone

il chiaro tenore dell'ordine impartito dal Governo che, precisando la

precedente impostazione, ha fissato un termine di 18 mesi per l'elaborazione, l'adozione

e la pubblicazione di una specifica variante. Termine che è già decorso

infruttuosamente, posto che il comune non vi ha ancora dato seguito. A

prescindere dall'esito dell'istanza con cui RI 1 ha chiesto al Governo di intervenire d'ufficio sostituendosi al comune renitente (cfr. supra,

consid. G), nelle singolari circostanze del caso concreto, appare contrario al

principio della buona fede prevalersi del ritardo frapposto nell'adeguamento

del diritto edilizio per ordinare un ripristino che il nuovo diritto, con buona

probabilità, non permetterebbe di conseguire.

Da questo profilo, il giudizio impugnato che conferma il provvedimento

municipale non può dunque essere tutelato.

4.2.3

Da respingere è invece l'obiezione sollevata dal municipio, secondo cui,

nell'ambito del principio di proporzionalità, si dovrebbe tener conto che l'edificio

sarebbe in realtà molto più alto di m 8.50 poiché sulla sua altezza andrebbe

conteggiato anche il muro situato più a

valle, a confine con i viottoli sottostanti (__________). Muro che il municipio

avrebbe per errore omesso di conteggiare in precedenza, in particolare

quando ha autorizzato il suo innalzamento nel dicembre 2006. Questa circostanza

è ininfluente ai fini della presente vertenza; non si vede peraltro per quale

motivo questo muro dovrebbe essere conteggiato sull'edificio. A questa

categoria di manufatti non so-no in particolare applicabili i particolari

criteri di misurazione dell'altezza sanciti dall'art. 40 cpv. 2 LE (cfr. RDAT

II-1996 n. 35).

5.5.1

Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso

deve dunque essere parzialmente accolto.

La decisione impugnata è confermata nella misura in cui tutela l'ordine

municipale, corredato dalle relative comminatorie (dispositivo ad 2, 3 e 4), di

ridurre le aperture (porte-finestre) al piano cantina riformando il suo

Dispositivo

dispositivo n. 1.1 nel senso che le aperture dovranno avere la dimensione di

cm 80 (altezza) x cm 100 (larghezza). Per il resto, la risoluzione del

Governo, come pure quella municipale che ha per oggetto il ripristino del terreno,

sono annullate e gli atti sono rinviati al

municipio affinché si pronunci nuovamente dopo che sarà stato dato seguito all'ordine

del Consiglio di Stato di adeguare l'ordinamento sulle altezze.

5.2. L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della

domanda di sospensione del 27 marzo 2012 del ricorrente.

5.3. Dato l'esisto, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico del

ricorrente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza. Il comune ne va

esente essendo comparso in lite per esigenze di funzione e non per tutelare

suoi interessi particolari.

Le ripetibili (art. 31 LPamm), a valere per entrambe le istanze, sono

compensate.

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza sono annullate:

1.1. la decisione 1° marzo

2011 del Consiglio di Stato (n. 1423), tranne nella misura in cui ha per

oggetto l'ordine di ridurre le aperture (porte-finestre) al piano cantina, così

come indicato al consid. 5.1;

1.2. la risoluzione 18

agosto 2009 del municipio di Morcote che ha per oggetto il ripristino del

terreno (dispositivo ad 1.2). Gli atti sono rinviati al municipio affinché si

pronunci nuovamente dopo che sarà stato dato seguito all'ordine del Consiglio

di Stato di adeguare l'ordinamento sulle altezze.

2. La tassa

di giustizia, di fr. 800.-, è posta a carico del ricorrente RI 1.

Le ripetibili, a valere per entrambe le istanze, sono compensate.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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