52.2011.153
Scartando l'offerta della ricorrente siccome priva della firma richiesta all'inizio dell'elenco prezzi il committente non è incorso in un eccesso di formalismo censurabile con successo in questa sede
11 maggio 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
52.2011.153
Data decisione, Autorità:
11.05.2011, TRAM
Titolo:
Scartando l'offerta della ricorrente siccome priva della firma richiesta all'inizio dell'elenco prezzi il committente non è incorso in un eccesso di formalismo censurabile con successo in questa sede
ESCLUSIONE
OFFERTA
art. 26 LCPUBB
art. 40 cpv. 1 RLCPUBB
art. 42 cpv. 1 let. e RLCPUBB
Incarto n.
52.2011.153
Lugano
11 maggio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 28 marzo 2011 della
RI 1
patrocinata da: PA 1
contro
la decisione 15 marzo 2011 del municipio di CO 2,
che in esito al concorso concernente le opere da elettricista previste
nell'ambito della costruzione del nuovo Centro Sportivo __________ ha escluso
l'offerta della ricorrente e ha aggiudicato la commessa alla CO 1 di __________;
viste le risposte:
- 1° aprile 2011 del
Dipartimento del territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli
appalti (ULSA);
- 5 aprile 2011 del
municipio di CO 2;
- 11 aprile 2011 della CO
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
Fatti
A. Il 30
novembre 2010 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla
legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato
secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da elettricista previste
nell'ambito della costruzione del nuovo centro sportivo ubicato a __________
(FU n. __________ pag. __________).
Oltre alle usuali informazioni contenute in
ogni bando, il documento specificava che l'esecuzione delle opere sarebbe stata
attribuita al miglior offerente sulla base dei seguenti criteri e fattori di
ponderazione:
- economicità-prezzo 50%
-
attendibilità dell'offerta 25%
-
referenze per lavori analoghi 20%
-
formazione apprendisti 5%
Le modalità di valutazione dei singoli
criteri erano ulteriormente specificate dagli atti di gara.
Il capitolato era suddiviso in sette parti,
di cui l'ultima era dedicata interamente all'elenco prezzi. Quest'ultimo non
andava firmato in calce come avviene solitamente, ma in testa, nel contesto di
una premessa con la quale il committente rendeva attento il concorrente che
l'IVA avrebbe dovuto ammontare all'8%, che per l'allestimento e compilazione
del modulo era stata usata la base dei dati di calcolo USIE-CPN 2010 e che al
termine dei lavori sarebbero stati riconosciuti gli aumenti come da tabella dei
rincari USIE, 2011 compreso. Oltre all'elenco prezzi, i concorrenti erano tenuti
a sottoscrivere debitamente, apponendovi timbro e firma autorizzata, il
frontespizio dell'offerta, le dichiarazioni dell'impren-ditore e la convenzione
SUVA in materia di misure proprie al cantiere per garantire la sicurezza e la
tutela della salute dei lavoratori.
B. In tempo
utile sono pervenute al committente dieci offerte, per importi compresi tra fr.
139'162.90 e fr. 188'563.70.
Preso atto del risultato delle valutazioni esperite dall'ULSA, il 3 marzo 2011
il municipio di CO 2 ha risolto di deliberare la commessa alla CO 1 di __________,
giunta prima in graduatoria con 100 punti. Una volta ottenuta la ratifica
dell'autorità cantonale, la decisione di aggiudicazione è stata comunicata a
tutti i concorrenti il 15 marzo seguente.
C.
La RI 1, entrata in gara con l'offerta più bassa ed a sua insaputa esclusa dalla procedura
per non aver firmato la premessa dell'elenco prezzi, ha impugnato la predetta
risoluzione davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
l'annullamento del provvedimento e della delibera, così come il rinvio degli
atti al committente per nuova decisione, previa concessione dell'effetto
sospensivo al gravame.
L'insorgente ritiene in sostanza che la sua
estromissione dalla gara per aver omesso di sottoscrivere la premessa dell'elenco
prezzi integri gli estremi di un eccesso di formalismo. Donde la necessità di
riammetterla nel concorso e di retrocedere gli atti alla committenza affinché
pronunci una nuova aggiudicazione dopo aver valutato anche la sua offerta.
D. All'accoglimento
del ricorso si oppongono l'ULSA, il committente e la deliberataria, sostenendo
essenzialmente che l'esclusione della ricorrente si impone in forza di quanto
chiaramente disposto in tal senso dall'art. 42 cpv. 1 lett. e del Regolamento
di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale
sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.6).
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb.
In quanto partecipante alla gara d'appalto,
la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la sua estromissione
dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 43 legge di procedura per la cause amministrative
del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). La potestà ricorsuale per impugnare
l'aggiudicazione della commessa alla
CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di
accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (STA
52.2011.4 del 25 gennaio 2011), insita in quella di delibera laddove
quest'ultima si richiama al rapporto 24 febbraio 2011 dell'ULSA che dichiara
scarta l'offerta della RI 1.
Il gravame,
tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine, con riserva
di quanto si è detto sopra in tema di legittimazione attiva nell'ambito dell'impugnazione
della decisione di aggiudicazione.
1.2. Il ricorso può essere evaso sulla
scorta delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori
(art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto
dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie
scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa. I fatti
decisivi sono noti.
Considerandi
2.
2.1.
Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta
per iscritto, in modo completo e tempestivo. Il capitolato d'offerta,
sottolinea l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve essere compilato dal concorrente
in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle
eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte
incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio
essere escluse dall'aggiudicazione (STA 52.2008.152 dell'11 luglio 2008 e
rinvii). Una diversa conclusione, che permettesse al
committente di prendere in considerazione per l'aggiudicazione offerte non conformi
alle prescrizioni di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o completare
le offerte dopo la loro apertura sarebbe palesemente contraria al principio
della parità di trattamento sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb.
2.2
A norma dell'art. 26 cpv. 2 LCPubb, il
committente esclude dalla procedura le offerte che presentano lacune formali
rilevanti. Sono considerate tali, secondo l'art. 42 cpv. 1 lett. e RLCPubb/
CIAP, le offerte mancanti delle firme
richieste.
2.3
L'ordinamento delle commesse pubbliche
attribuisce alle prescrizioni di forma particolare rilevanza. Quanto meno nella
misura in cui servono a garantire i principi cardine delle proce-dure di
aggiudicazione, come quello della parità di trattamento tra i concorrenti, le
prescrizioni di forma devono essere rispetta-te tanto da parte del committente,
quanto da parte dei concor-renti. Resta riservato il divieto di formalismo
eccessivo, derivan-te dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione
Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che impedisce al committente di
escludere offerte viziate da difetti formali irrilevanti. L'esclusione dalla
gara per motivi formali presuppone in ogni caso l'esistenza di un vizio di una
certa importanza (cfr. STA 52.2010.149 del 7 giugno 2010 e riferimenti ivi
contenuti).
3.
Nel caso
concreto, il municipio di CO 2 ha fatto propria la decisione dell'ULSA di
escludere dalla procedura la RI 1, poiché i responsabili della società non
avevano apposto la firma richiesta nella premessa posta in testa all'elenco
prezzi.
L'insorgente non contesta l'addebito,
riconducibile ad una semplice svista, ma ritiene che la pecca sia irrilevante
dato che le istruzioni contenute nella premessa in oggetto sono state pienamente
rispettate. Al prezzo è stata infatti aggiunta l'IVA al tasso dell'8% e
l'elenco è stato stilato in modo elettronico applicando la base dei dati di
calcolo USIE-CPN 2010. In simili circostanze, l'esclusione configurerebbe un
eccesso di formalismo e violerebbe il principio della proporzionalità.
Tali argomentazioni non possono essere
condivise. Intanto occorre rilevare che l'esigenza di firmare le offerte, pena
l'esclusione in caso di inosservanza, è unanimemente riconosciuta da dottrina e
giurisprudenza (cfr. VwGer ZH 5.5.2006 VB. 2005.00373 consid. 5.3; Peter Galli/André
Moser/Elisabeth Lang/Evelyne Clerc, Praxis des öffentlichen
Beschaffungsrechts, 1. Band, Zurigo 2007, n. 289).
Quanto alla portata della mancata sottoscrizione della prima pagina dell'elenco
prezzi, la ricorrente omette di considerare che la firma non era legata tanto
ai contenuti della premessa riportata su quel foglio, quanto all'intero elenco
prezzi, che non è un documento qualsiasi privo di rilevanza, ma rappresenta al
contrario la parte finanziaria del capitolato e come tale l'essenza stessa
dell'offerta. In parole povere, la ricorrente non si è avveduta che nel caso
specifico l'elenco prezzi non andava firmato in calce come avviene solitamente,
ma all'inizio, laddove appositamente indicato.
La firma apposta sul frontespizio del
fascicolo d'appalto non può supplire a quella assente sull'elenco prezzi,
documento autonomo e sostanziale dell'offerta che andava sottoscritto al pari
di tutti gli altri atti per i quali era richiesta una segnatura (vedi pos.
251.200
disposizioni particolari CPN 102). Né può giovare all'insorgente il
fatto che le regole di gara non contemplassero una comminatoria di esclusione in
caso di firme mancanti. Come annotano a giusto titolo i resistenti, la sanzione
dell'estromissione delle offerte prive delle firme richieste è infatti prevista
in modo esplicito dalla legge (art. 42 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP), per cui
non occorre riprenderla nelle prescrizioni di ogni concorso.
In conclusione, scartando l'offerta della
ricorrente siccome priva della firma richiesta all'inizio dell'elenco prezzi il
committente non è incorso in un eccesso di formalismo censurabile con successo
in questa sede. Una simile doglianza può essere accolta solo quando la stretta
applicazione di regole di procedura non è giustificata da alcun interesse degno
di protezione, diviene fine a sé stessa e complica in maniera insostenibile la
realizzazione del diritto materiale. Presupposti, questi, del tutto assenti nel
caso qui dedotto in giudizio.
4.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.
L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda
volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.
La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le
ripetibili (art. 31 LPamm) sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
viste le norme di legge citate,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della RI 1, con l'ulteriore
obbligo di rifondere identico importo per ripetibili sia al comune di CO 2 che
alla CO 1.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei
limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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