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Decisione

52.2011.153

Scartando l'offerta della ricorrente siccome priva della firma richiesta all'inizio dell'elenco prezzi il committente non è incorso in un eccesso di formalismo censurabile con successo in questa sede

11 maggio 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 30

novembre 2010 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla

legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato

secondo la procedura libera, per aggiudicare le opere da elettricista previste

nell'ambito della costruzione del nuovo centro sportivo ubicato a __________

(FU n. __________ pag. __________).

Oltre alle usuali informazioni contenute in

ogni bando, il documento specificava che l'esecuzione delle opere sarebbe stata

attribuita al miglior offerente sulla base dei seguenti criteri e fattori di

ponderazione:

- economicità-prezzo 50%

-

attendibilità dell'offerta 25%

-

referenze per lavori analoghi 20%

-

formazione apprendisti 5%

Le modalità di valutazione dei singoli

criteri erano ulteriormente specificate dagli atti di gara.

Il capitolato era suddiviso in sette parti,

di cui l'ultima era dedicata interamente all'elenco prezzi. Quest'ultimo non

andava firmato in calce come avviene solitamente, ma in testa, nel contesto di

una premessa con la quale il committente rendeva attento il concorrente che

l'IVA avrebbe dovuto ammontare all'8%, che per l'allestimento e compilazione

del modulo era stata usata la base dei dati di calcolo USIE-CPN 2010 e che al

termine dei lavori sarebbero stati riconosciuti gli aumenti come da tabella dei

rincari USIE, 2011 compreso. Oltre all'elenco prezzi, i concorrenti erano tenuti

a sottoscrivere debitamente, apponendovi timbro e firma autorizzata, il

frontespizio dell'offerta, le dichiarazioni dell'impren-ditore e la convenzione

SUVA in materia di misure proprie al cantiere per garantire la sicurezza e la

tutela della salute dei lavoratori.

B. In tempo

utile sono pervenute al committente dieci offerte, per importi compresi tra fr.

139'162.90 e fr. 188'563.70.

Preso atto del risultato delle valutazioni esperite dall'ULSA, il 3 marzo 2011

il municipio di CO 2 ha risolto di deliberare la commessa alla CO 1 di __________,

giunta prima in graduatoria con 100 punti. Una volta ottenuta la ratifica

dell'autorità cantonale, la decisione di aggiudicazione è stata comunicata a

tutti i concorrenti il 15 marzo seguente.

C.

La RI 1, entrata in gara con l'offerta più bassa ed a sua insaputa esclusa dalla procedura

per non aver firmato la premessa dell'elenco prezzi, ha impugnato la predetta

risoluzione davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo

l'annullamento del provvedimento e della delibera, così come il rinvio degli

atti al committente per nuova decisione, previa concessione dell'effetto

sospensivo al gravame.

L'insorgente ritiene in sostanza che la sua

estromissione dalla gara per aver omesso di sottoscrivere la premessa dell'elenco

prezzi integri gli estremi di un eccesso di formalismo. Donde la necessità di

riammetterla nel concorso e di retrocedere gli atti alla committenza affinché

pronunci una nuova aggiudicazione dopo aver valutato anche la sua offerta.

D. All'accoglimento

del ricorso si oppongono l'ULSA, il committente e la deliberataria, sostenendo

essenzialmente che l'esclusione della ricorrente si impone in forza di quanto

chiaramente disposto in tal senso dall'art. 42 cpv. 1 lett. e del Regolamento

di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale

sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006 (RLCPubb/CIAP; RL 7.1.4.6).

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb.

In quanto partecipante alla gara d'appalto,

la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare la sua estromissione

dalla procedura (art. 37 lett. b LCPubb e 43 legge di procedura per la cause amministrative

del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). La potestà ricorsuale per impugnare

l'aggiudicazione della commessa alla

CO 1 (art. 37 lett. d LCPubb) potrà esserle invece riconosciuta solo in caso di

accoglimento del ricorso rivolto contro la decisione di esclusione (STA

52.2011.4 del 25 gennaio 2011), insita in quella di delibera laddove

quest'ultima si richiama al rapporto 24 febbraio 2011 dell'ULSA che dichiara

scarta l'offerta della RI 1.

Il gravame,

tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine, con riserva

di quanto si è detto sopra in tema di legittimazione attiva nell'ambito dell'impugnazione

della decisione di aggiudicazione.

1.2. Il ricorso può essere evaso sulla

scorta delle tavole processuali, senza procedere ad accertamenti istruttori

(art. 18 cpv. 1 LPamm). Il carteggio completo concernente il concorso prodotto

dal committente e l'ulteriore documentazione esibita dalle parti con le memorie

scritte bastano per statuire sull'impugnativa con cognizione di causa. I fatti

decisivi sono noti.

Considerandi

2.

2.1.

Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta

per iscritto, in modo completo e tempestivo. Il capitolato d'offerta,

sottolinea l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve essere compilato dal concorrente

in ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle

eventuali analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Offerte

incomplete o che non rispondono alle esigenze del capitolato devono di principio

essere escluse dall'aggiudicazione (STA 52.2008.152 dell'11 luglio 2008 e

rinvii). Una diversa conclusione, che permettesse al

committente di prendere in considerazione per l'aggiudicazione offerte non conformi

alle prescrizioni di gara o che permettesse ai concorrenti di modificare o completare

le offerte dopo la loro apertura sarebbe palesemente contraria al principio

della parità di trattamento sancito dall'art. 1 lett. c LCPubb.

2.2

A norma dell'art. 26 cpv. 2 LCPubb, il

committente esclude dalla procedura le offerte che presentano lacune formali

rilevanti. Sono considerate tali, secondo l'art. 42 cpv. 1 lett. e RLCPubb/

CIAP, le offerte mancanti delle firme

richieste.

2.3

L'ordinamento delle commesse pubbliche

attribuisce alle prescrizioni di forma particolare rilevanza. Quanto meno nella

misura in cui servono a garantire i principi cardine delle proce-dure di

aggiudicazione, come quello della parità di trattamento tra i concorrenti, le

prescrizioni di forma devono essere rispetta-te tanto da parte del committente,

quanto da parte dei concor-renti. Resta riservato il divieto di formalismo

eccessivo, derivan-te dall'art. 29 della Costituzione federale della Confederazione

Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che impedisce al committente di

escludere offerte viziate da difetti formali irrilevanti. L'esclusione dalla

gara per motivi formali presuppone in ogni caso l'esistenza di un vizio di una

certa importanza (cfr. STA 52.2010.149 del 7 giugno 2010 e riferimenti ivi

contenuti).

3.

Nel caso

concreto, il municipio di CO 2 ha fatto propria la decisione dell'ULSA di

escludere dalla procedura la RI 1, poiché i responsabili della società non

avevano apposto la firma richiesta nella premessa posta in testa all'elenco

prezzi.

L'insorgente non contesta l'addebito,

riconducibile ad una semplice svista, ma ritiene che la pecca sia irrilevante

dato che le istruzioni contenute nella premessa in oggetto sono state pienamente

rispettate. Al prezzo è stata infatti aggiunta l'IVA al tasso dell'8% e

l'elenco è stato stilato in modo elettronico applicando la base dei dati di

calcolo USIE-CPN 2010. In simili circostanze, l'esclusione configurerebbe un

eccesso di formalismo e violerebbe il principio della proporzionalità.

Tali argomentazioni non possono essere

condivise. Intanto occorre rilevare che l'esigenza di firmare le offerte, pena

l'esclusione in caso di inosservanza, è unanimemente riconosciuta da dottrina e

giurisprudenza (cfr. VwGer ZH 5.5.2006 VB. 2005.00373 consid. 5.3; Peter Galli/André

Moser/Elisabeth Lang/Evelyne Clerc, Praxis des öffentlichen

Beschaffungsrechts, 1. Band, Zurigo 2007, n. 289).

Quanto alla portata della mancata sottoscrizione della prima pagina dell'elenco

prezzi, la ricorrente omette di considerare che la firma non era legata tanto

ai contenuti della premessa riportata su quel foglio, quanto all'intero elenco

prezzi, che non è un documento qualsiasi privo di rilevanza, ma rappresenta al

contrario la parte finanziaria del capitolato e come tale l'essenza stessa

dell'offerta. In parole povere, la ricorrente non si è avveduta che nel caso

specifico l'elenco prezzi non andava firmato in calce come avviene solitamente,

ma all'inizio, laddove appositamente indicato.

La firma apposta sul frontespizio del

fascicolo d'appalto non può supplire a quella assente sull'elenco prezzi,

documento autonomo e sostanziale dell'offerta che andava sottoscritto al pari

di tutti gli altri atti per i quali era richiesta una segnatura (vedi pos.

251.200

disposizioni particolari CPN 102). Né può giovare all'insorgente il

fatto che le regole di gara non contemplassero una comminatoria di esclusione in

caso di firme mancanti. Come annotano a giusto titolo i resistenti, la sanzione

dell'estromissione delle offerte prive delle firme richieste è infatti prevista

in modo esplicito dalla legge (art. 42 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP), per cui

non occorre riprenderla nelle prescrizioni di ogni concorso.

In conclusione, scartando l'offerta della

ricorrente siccome priva della firma richiesta all'inizio dell'elenco prezzi il

committente non è incorso in un eccesso di formalismo censurabile con successo

in questa sede. Una simile doglianza può essere accolta solo quando la stretta

applicazione di regole di procedura non è giustificata da alcun interesse degno

di protezione, diviene fine a sé stessa e complica in maniera insostenibile la

realizzazione del diritto materiale. Presupposti, questi, del tutto assenti nel

caso qui dedotto in giudizio.

4.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

L'emanazione del presente giudizio rende superflua l'evasione della domanda

volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le

ripetibili (art. 31 LPamm) sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

viste le norme di legge citate,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della RI 1, con l'ulteriore

obbligo di rifondere identico importo per ripetibili sia al comune di CO 2 che

alla CO 1.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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