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Decisione

52.2011.154

Delibera opere da impresario costruttore. Referenze: definizione di "lavori analoghi"

21 giugno 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 16

novembre 2010 la CO 3ha indetto un pubblico concorso, retto dalla legge sulle

commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato secondo

la procedura libera, per aggiudicare la commessa concernente le opere da impresario

costruttore occorrenti alla costruzione del nuovo archivio e alla sistemazione

del Palazzo __________ (FU n. 92/2010 pag. 8698-99).

Il bando di concorso stabiliva che le opere

sarebbero state aggiudicate al miglior offerente, tenendo conto dei seguenti

criteri e fattori di ponderazione:

1.

Economicità-prezzo 50%

Considerandi

2.

Referenze 25%

3.

Organizzazione cantiere 20%

4.

Formazione apprendisti

5%

Il

capitolato d'appalto precisava tutti i parametri che sarebbero stati utilizzati

per la valutazione di ogni singolo criterio di aggiudicazione. In particolare,

specificava che le "referenze" - volte a verificare la qualità dell'imprenditore

- sarebbero state apprezzate sulla scorta dei lavori analoghi eseguiti negli

ultimi 5 anni, ovvero dei lavori per opere come descritto in capitolato,

eseguite e terminate entro la data d'inoltro dell'offerta, per un importo delle

opere IVA compresa maggiore o uguale all'80% della presente offerta. Per tre

o più lavori sarebbe stata assegnata la nota 6, per due la nota 5, per uno la

nota 4 e per zero la nota 3 (pos. 224.510 disposizioni particolari CPN 102).

Nel bando era peraltro segnalato chiaramente

che contro gli atti di appalto era dato ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo entro 10 giorni dalla data di ricezione dei documenti. Nessuno

li ha tuttavia impugnati.

B. Nel termine prestabilito sono pervenute ai committenti le offerte di

dieci imprese del ramo, tra cui quella della CO 1 __________, di fr. 2'125'111.95,

e quella della CO 1 di __________, di fr. 2'159'760.10.

Esperite le necessarie valutazioni in

applicazione delle modalità preannunciate nelle prescrizioni di gara, il 17

marzo 2011 la CO 2 ha risolto di deliberare la commessa alla CO 1, giunta prima

in graduatoria con 5.87 punti.

C. Contro la

predetta decisione la RI 1, seconda classificata con 5.63 punti, è insorta

davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e

sollecitando l'aggiudicazione della commessa a proprio favore, previa

concessione dell'effetto sospensivo al gravame.

La

ricorrente ha contestato in sostanza la nota 6 attribuita alle referenze addotte

dall'aggiudicataria. A suo parere, solo lavori di ristrutturazione e al tempo

di ampliamento potevano essere considerati analoghi a quelli posti a concorso e

suscettibili in quanto tali di essere presi in considerazione ai fini della

valutazione delle referenze.

D. In sede di

risposta il committente e l'aggiudicataria hanno avversato le tesi dell'insorgente,

opponendosi entrambi all'accoglimento dell'impugnativa.

Il

consulente della committenza ha rilevato in particolare che la commessa include

lavori di costruzione a nuovo (70%) e interventi di ristrutturazione (30%). La CO

1.

ha presentato 53 referenze, di cui solo 7 sono state ritenute valide ai fini

dell'asse-gnazione della nota massima, peraltro ottenibile con soli 3 lavori

analoghi.

La deliberataria

ha avversato partitamente le tesi della ricorrente, sottolineando in specie che

il progetto iniziale della CO 2 prevedeva la costruzione dell'archivio e della

sala riunioni in uno stabile eretto ex novo a valle di quello esistente. Solo

in seguito sono stati aggiunti i lavori di sistemazione, del tutto marginali,

concernenti il piano mezzano del Palazzo __________. Trattasi quindi

essenzialmente di lavori di costruzione, per i quali la CO 1 ha apportato

referenze in abbondanza, che la committenza ha legittimamente premiato con la

nota massima prevista dalle regole del concorso.

E. In replica

la ricorrente ha nuovamente criticato siccome arbitraria la nota 6 assegnata

alla CO 1 in tema di referenze, dato che esse riguardano solo opere nuove e non

"lavori analoghi" a quelli posti a concorso, che comprendono pure significativi

interventi di ristrutturazione.

F. Con la

duplica la stazione appaltante ha ribadito il proprio punto di vista, al pari

della deliberataria, la quale ha nuovamente evidenziato come le sue referenze

siano del tutto conformi ai criteri d'ammissibilità delle stesse fissati nel

capitolato.

Considerato, in

diritto

1.

La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb.

In quanto

partecipante alla gara, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare l'aggiudicazione

della commessa ad un altro concorrente (art. 37 lett. d LCPubb e 43 legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1

LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle

tavole processuali, senza procedere ad atti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm). Il

carteggio completo concernente il concorso prodotto dal committente e l'ulteriore

documentazione esibita dalle parti con le memorie scritte bastano per statuire

sull'impugnativa con sufficiente cognizione di causa. In ogni modo, ad

eventuali lacune negli accertamenti poste in essere dalla stazione appaltante

si potrà se del caso porre rimedio rinviandole la causa per nuovo giudizio previo

annullamento della decisione impugnata (art. 65 cpv. 2 LPamm).

2.

2.1. Le

cosiddette referenze servono essenzialmente ad attestare la capacità del

concorrente di realizzare l'opera messa a concorso, rispettivamente di fornire

la prestazione oggetto della commessa. Forniscono quindi anzitutto informazioni sull'idoneità del concorrente. La giurisprudenza, scostandosi dalla dottrina,

ammette tuttavia la possibilità di utilizzarle come criteri d'aggiudicazione

(AGVE 1999, 329 e rimandi). Di regola, le referenze sono costituite da lavori

analoghi, eseguiti dal concorrente con soddisfazione del committente, in epoca

preferibilmente recente e per quanto possibile con il medesimo personale,

soprattutto dirigente (quadri, specialisti).

Nella

valutazione delle referenze, il committente fruisce di un ampio margine discrezionale,

il cui esercizio può essere censurato da parte dell'autorità di ricorso unicamente

nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto, segnatamente

sotto il profilo dell'abuso di potere (art. 61 cpv. 2 LPamm; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 61 LPamm, n. 2 d).

2.2

La

definizione di "lavori analoghi" va ricercata innanzi tutto nelle disposizioni

di gara, che notoriamente costituiscono la lex specialis del procedimento

concorsuale. In assenza di spiegazioni nelle regole fissate dal committente,

questo Tribunale ha stabilito che per lavori analoghi o simili occorre

intendere interventi che sia dal profilo qualitativo, sia dal profilo

quantitativo presentano un adeguato grado di analogia con l'opera messa a

concorso. Caratteristiche del lavoro messo a concorso e mezzi occorrenti per

realizzarlo devono presentare sufficienti momenti di affinità con i lavori

addotti come referenza da giustificare il riconoscimento di una similitudine.

Il significato del requisito "lavori analoghi" può essere dedotto

soltanto dalle caratteristiche specifiche della commessa raffrontate con quelle

dei lavori eseguiti (STA 52.2009.421 del 4 gennaio 2010, ampiamente citata

dalla ricorrente).

3.

Nel caso

di specie, la pos. 224.510 delle disposizioni particolari CPN 102 specificava

che le referenze - volte a verificare la qualità dell'imprenditore e dei

prodotti - sarebbero state apprezzate sulla scorta dei lavori analoghi eseguiti

negli ultimi 5 anni, ovvero dei lavori per opere come descritto in

capitolato, eseguite e terminate entro la data d'inoltro dell'offerta, per un

importo delle opere IVA compresa maggiore o uguale all'80% della presente offerta.

Controverso, in

concreto, è il significato della specifica "lavori analoghi". Secondo

la ricorrente, entrerebbero in considerazione come referenza soltanto lavori di

ristrutturazione e al tempo di ampliamento, poiché le opere descritte nel

capitolato riguardano indubbiamente la costruzione di una parte nuova (archivio

e sala multiuso) e una parziale riattazione dell'edificio esistente (installazione

di un ascensore e creazione di camere al piano mezzanino).

Il committente e la resistente attribuiscono

invece al requisito una valenza più ampia, che finisce per confondersi con

quella di lavori di costruzione in senso lato, aventi tuttavia un valore significativo

(80% dell'importo d'offerta = fr. 1'700'000 ca.).

Pur tenuto conto della

latitudine di giudizio di cui fruisce il committente e del riserbo di cui

questo Tribunale deve dar prova nel sindacare le sue valutazioni, l'interpretazione

che la stazione appaltante ha dato al concetto di lavori analoghi al fine di determinare

la validità delle referenze apportate dai concorrenti non può essere tutelata

siccome chiaramente lesiva delle disposizioni di gara che essa stessa ha elaborato

senza verosimilmente scorgerne le conseguenze e che in assenza di impugnazione

sono divenute vincolanti per tutte le parti alla procedura concorsuale.

In effetti, considerate le particolari

caratteristiche delle prestazioni messe a concorso, per "lavori analoghi",

nel caso in discussione, potevano essere intese soltanto le opere edili comprendenti

la realizzazione di una nuova costruzione e la circoscritta riattazione di uno

stabile esistente. Ne fa stato, secondo quanto stabilito dal committente alla

pos. 224.510 delle disposizioni particolari CPN 102, il contenuto del capitolato

d'appalto, il quale prevede in modo inequivocabile che oggetto della commessa

sono:

- la costruzione di un nuovo archivio e di una sala multiuso;

- la realizzazione di interventi di miglioria allo stabile

esistente

(adattamento della sicurezza antincendio, installazione di un nuovo lift,

dotazione di servizi alle camere del piano mezzanino, trasformazione degli

uffici al PT, nuova scala, isolazione del tetto, ecc; cfr. pure la relazione

tecnica allegata al capitolato).

Poste queste premesse, non v'è dubbio che la

referenza "S__________ " della CO 1 è assolutamente valida. Prova ne

è la dichiarazione 4 aprile 2011 che l'impresa ha allegato alla propria risposta

(doc. 12), nella quale la committenza degli interventi afferenti al citato istituto

scolastico descrive nel dettaglio le opere compiute. Per le altre sei realizzazioni

della deliberataria considerate valevoli dal consulente della CO 2, gli atti -

pur integrati dai contratti di appalto prodotti in questa sede - non permettono

di determinare con certezza le caratteristiche dei lavori eseguiti e quindi la

loro ammissibilità quali referenze secondo i rigorosi requisiti sanciti dalle condizioni

di gara. Il che impone l'annullamento della controversa delibera e la

retrocessione della pratica alla stazione appaltante affinché si pronunci nuovamente,

dopo aver assunto le prove necessarie. Resta inteso che il committente dovrà

verificare nuovamente anche le referenze della ricorrente, perché se a cagione delle

regole fissate nella lex specialis del concorso non possono essere ritenuti lavori

analoghi singolari edificazioni ex novo in calcestruzzo, parimenti non possono essere

prese in considerazione neppure le sole ristrutturazioni di stabili esistenti.

4.

Sulla

scorta di quanto precede il ricorso va parzialmente accolto, annullando l'avversata

aggiudicazione e rinviando gli atti al com-mittente affinché renda una nuova decisione

ai sensi dei considerandi.

L'emanazione del presente giudizio rende

superflua l'evasione della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa.

5.

La tassa

di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa ed ai valori

in discussione, è suddivisa tra le parti secondo il rispettivo grado di soccombenza

(art. 28 LPamm).

Il committente e l'aggiudicataria (quest'ultima nella misura in cui non le

compensa) rifonderanno all'insorgente ripetibili commisurate in funzione del

successo solo parziale dell'impugnativa (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza:

1.1. la

decisione 17 marzo 2011 della CO 2, che ha deliberato alla ditta CO 1 di __________

la commessa concernente le opere da impresario costruttore occorrenti alla

costruzione del nuovo archivio e alla sistemazione del Palazzo __________, è

annullata.

1.2. gli

atti sono rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. La tassa

di giustizia di fr. 4'000.- è posta a carico della committenza e della CO 1 nella

misura di fr. 1'600.- ciascuno e della ricorrente nella misura di fr. 800.-.

3. A titolo

di ripetibili la RI 1 riceverà fr. 800.- dalla committenza e fr. 400.- dalla CO

1.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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