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Decisione

52.2011.180

Ricorso contro un ordine di sospensione immediata dei lavori

20 maggio 2011Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori eseguiti senza o in contrasto con la licenza edilizia;

che l'ordine di sospendere i lavori non sorretti dal permesso necessario è un provvedimento

cautelare volto ad assicurare il mantenimento della situazione di fatto esistente

nell'attesa che l'autorità conceda una licenza in sanatoria oppure ordini il ripristino

di una situazione conforme al diritto materiale concretamente applicabile (Adelio Scolari, Commentario, Cadenazzo

1996, n. 1261 ad art. 42 LE);

che, in quanto provvedimento cautelare, l'ordine di sospendere i lavori non

autorizzati è immediatamente esecutivo (art. 21 cpv. 4 LPamm, 45 cpv. 5

regolamento di applicazione della legge edilizia, del 9 dicembre 1992, RLE, RL

7.1.2.1.1);

che, giusta l'art. 47 LPamm, il ricorso contro un provvedimento cautelare non

esplica effetto sospensivo; il ricorrente può, nondimeno, chiedere al

presidente dell'autorità di ricorso di concederlo;

che il conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso contro una decisione

dichiarata immediatamente esecutiva costituisce una misura provvisionale, fondata

su un giudizio d'apparenza e volta a evitare che interessi pubblici o privati

vengano irrimediabilmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione

impugnata;

che oggetto dell'impugnativa qui in esame è la decisione del presidente del

Consiglio di Stato di respingere l'istanza di conferimento dell'effetto

sospensivo nell'ambito del ricorso 2 marzo 2011 inoltrato dall'insorgente al

Governo contro l'ordine di sospendere immediatamente qualsiasi ulteriore

intervento edilizio oggetto della ristrutturazione dell'edificio in esame;

che la concessione dell'effetto sospensivo a

un ricorso proposto contro una decisione dichiarata immediatamente esecutiva

dalla legge dipende dal confronto degli interessi contrapposti; l'esecutività

immediata si giustifica quando l'interesse pubblico a una sollecita attuazione

delle decisioni prevale su quello dell'amministrato a che le decisioni non

esplichino effetti prima della loro crescita in giudicato formale (Borghi/Corti, op. cit., n. 2 ad art.

47);

che la concessione dell'effetto sospensivo a un ricorso contro una misura

provvisionale entra tuttavia in considerazione soltanto in casi eccezionali

poiché, privando di qualsiasi efficacia il provvedimento cautelare, esplica lo

stesso effetto di una decisione di accoglimento dell'impugnativa nel merito

(STA 52.2008.277 del 22 agosto 2008 consid. 2.2);

che, nell'ambito dell'adozione di misure provvisionali, la ponderazione degli

interessi contrapposti va effettuata sulla base di una valutazione prima

Considerandi

facie degli elementi di giudizio noti (DTF 124 V 82 consid. 6a, 117 V 191

consid. 2b, 110 V 45 consid. 5b, 106 Ib 116 consid. 2a; GAAC 61.77 consid. 3a; Isabelle Häner, Vorsorgliche Massnahmen

im Verwaltungsverfahren und Verwalntungsprozess, in: RDS 1997 II 332 seg.);

che in tale ambito l'autorità dispone di un certo margine discrezionale,

sindacabile da parte del Tribunale cantonale amministrativo unicamente sotto il

profilo della violazione del diritto (art. 61 cpv. 1 LPamm); sono pertanto

censurabili, in particolare, le valutazioni che procedono da un abuso del

potere d'apprezzamento;

che l'istanza di ricorso deve quindi evitare di sostituire il suo apprezzamento

a quello dell'autorità inferiore, limitandosi a controllare che la misura

impugnata sia sorretta da motivi pertinenti e non disattenda i principi

generali del diritto, segnatamente quello di proporzionalità (STA 52.2011.117-119

del 14 marzo 2011);

che nella decisione impugnata il presidente del Governo ha in sostanza ritenuto

che, nell'ambito di una decisione di sospensione dei lavori, il conferimento

dell'effetto sospensivo è escluso;

che questo Tribunale ha già avuto modo di considerare come il conferimento

dell'effetto sospensivo a un ricorso proposto contro un ordine di sospensione

dei lavori sia in linea di massima escluso, poiché, equivalendo a un

annullamento sia pure soltanto temporaneo del procedimento, finisce per

tradursi in un'inammissibile anticipazione del giudizio di merito

sull'impugnativa (STA 52.2008.123 dell'11 aprile 2008);

che ciò non significa, tuttavia, che

l'autorità investita da una simile domanda possa limitarsi a ritenere per

principio escluso il suo accoglimento, come fatto nella decisione impugnata;

che, invece, il presidente del Consiglio di Stato avrebbe dovuto esaminare -

ancorché sommariamente come richiesto dalla particolarità della procedura - il

benfondato dell'ordine impartito dal municipio, in particolare quo agli

interessi in gioco e alla proporzionalità dello stesso;

che egli, quindi, non ha minimamente proceduto a esercitare il potere d'apprezzamento

conferitogli dalla legge, ciò che - al pari dell'eccesso o dell'abuso -

costituisce una violazione del diritto, censurabile da questo Tribunale (art.

61.

LPamm; cfr. Ulrich Häfelin/Georg

Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, Va ed.,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, n. 470 seg.);

che il Tribunale non può sostituirsi al presidente del Consiglio di Stato

nell'esercizio del potere discrezionale che gli compete;

che, per i motivi che precedono, il ricorso dev'essere parzialmente accolto, la

decisione annullata, e l'incarto retrocesso alla presidente del Governo perché,

operate le necessarie valutazioni, proceda a emettere una nuova decisione

provvisionale, sempre che nel frattempo il Consiglio di Stato non provveda a

evadere nel merito il ricorso;

che il Tribunale, dato l'esito, ritiene di poter prescindere dal prelievo di

una tassa di giustizia (art. 28 LPamm);

che, per lo stesso motivo, le ripetibili sono da ritenersi compensate (art. 31

LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza:

1.1. la decisione impugnata è annullata;

1.2. gli atti sono ritornati alla presidente del Governo perché, proceda

a emettere una nuova decisione come indicato nei considerandi.

2. Non si preleva

la tassa di giustizia. Le ripetibili sono compensate.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg.

della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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