52.2011.187
Tassa rifiuti
8 febbraio 2012Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.2011.187
Data decisione, Autorità:
08.02.2012, TRAM
Titolo:
Tassa rifiuti
DIRITTO DI ESSERE SENTITO
ESAME D'UFFICIO
PARITÀ ED EQUITÀ DI TRATTAMENTO
POTERE D'ESAME
TASSA DEI RIFIUTI
UGUAGLIANZA GIURIDICA
art. 8 COST
art. 9 COST
art. 29 COST
art. 29a COST
art. 187 let. a LOC
art. 192 cpv. 3 LOC
art. 2 LPAMB
art. 32a LPAMB
art. 60 cpv. 2 LPAMM
Incarto n.
52.2011.187
Lugano
8 febbraio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Stefano
Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 aprile 2011 di
RI 1
contro
la decisione 29 marzo 2011 (n. 2022) del Consiglio
di Stato, che respinge, in quanto ricevibile, l'impugnativa interposta
dall'insorgente avverso il regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti, adottato dal consiglio comunale di __________ il 13 dicembre 2010 e
pubblicato l'11 gennaio 2011;
viste le risposte:
- 19 aprile 2011 della
Sezione degli enti locali,
- 28 aprile 2011 del
municipio di CO 1,
- 3 maggio 2011 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 15 settembre 2010, il municipio di CO 1 (comune
nato nel 2009 dall'aggregazione di __________) ha licenziato il messaggio n. 18/2010,
con il quale ha sollecitato al consiglio comunale l'approvazione del nuovo
regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (RSER). Chiamate ad
esaminare detto messaggio, la commissione della gestione e quella delle petizioni
hanno espresso preavviso favorevole, seppure con alcuni emendamenti agli art.
30 e 31 RSER.
b. Riunitosi il 13 dicembre 2010 in seduta ordinaria alla presenza di 23 consiglieri su 25, il consiglio comunale di __________
ha proceduto - tra l'altro - all'esame del MM n. 18/2010.
All'inizio della trattanda, ritenuto che gli
emendamenti commissionali non riguardavano gli art. 1 a 29 RSER, il presidente del legislativo ha proposto di mettere in votazione in blocco queste
disposizioni e di procedere in seguito all'esame dei rimanenti articoli con i
relativi emendamenti. La proposta è stata accolta dai presenti con 22 voti
favorevoli e uno contrario. A questo punto il consigliere comunale RI 1 ha
manifestato l'intenzione di proporre degli emendamenti ad alcune delle citate
norme, ma il presidente del consesso non ha però dato seguito alla proposta.
Quest'ultimo ha quindi messo immediatamente in votazione in blocco gli art. da 1 a 29, che sono stati approvati con 21 voti favorevoli, 1 contrario e 1 astenuto.
Successivamente, il legislativo comunale si
è chinato sull'art. 30 RSER, approvandolo all'unanimità con l'emendamento
presentato dalla commissione della gestione e fatto proprio dal municipio.
Nell'ambito dell'esame dell'art. 31 RSER,
sono state messe in discussione due distinte proposte: quella della commissione
della gestione, preavvisata favorevolmente dal municipio, che prevedeva una
riduzione delle tariffe minime per le residenze secondarie, e quella di RI 1,
che postulava invece delle tasse per le residenze secondarie parificate a
quelle delle residenze primarie. Con il sistema delle votazioni eventuali, la
proposta RI 1 è stata respinta, mentre quella commissionale è stata approvata
in votazione finale con 19 voti favorevoli e 4 astenuti. Successivamente,
sempre con il sistema delle votazioni eventuali, è stata accolta a larga
maggioranza la proposta della commissione delle petizioni di fissare in fr.
150.- la tassa minima per le categorie "esercizi pubblici" e "negozi,
artigiani, uffici professionali, aziende, ecc.". Inoltre è stata
accolta, sempre a larga maggioranza, la proposta della commissione della
gestione di introdurre una nuova categoria "negozi di generi alimentari"
con una tassa massima di fr. 300.-, rispettivamente quella della commissione
delle petizioni di estrapolare dalla cifra 1, inserendola dopo la lista
tariffale, la frase "Per situazioni particolari la tassa sarà stabilita
a giudizio del municipio".
Nella sua versione finale, l'art. 31 RSER
dispone ora che il municipio preleva, per la raccolta ed eliminazione dei
rifiuti, le seguenti tasse annue:
"Residenze
primarie: minimo massimo
1 persona fr.
90.- fr. 200.-
2 persone fr.
140.- fr. 250.-
3 persone fr.
180.- fr. 290.-
4 persone fr.
210.- fr. 320.-
5 persone o più fr.
230.- fr. 340.-
Residenze
secondarie:
fr.
150.- fr. 250.-
Esercizi pubblici
(alberghi, garni, ristoranti, bar, ecc):
fr.
150.- fr. 1'500.-
Negozi,
artigiani, uffici professionali, aziende, ecc.:
fr.
150.- fr. 1'500.-
negozi di generi
alimentari:
fr.
0.00 fr. 300.-
Per situazioni
particolari la tassa sarà stabilita a giudizio del Municipio"
In seguito, il legislativo comunale ha
approvato in blocco, con 22 voti favorevoli e 1 astenuto, gli articoli da 32 a 37 RSER.
In votazione finale, il nuovo regolamento
comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti è stato approvato, con
gli emendamenti di cui sopra, con 21 voti favorevoli e 2 astenuti.
La risoluzione è stata pubblicata all'albo
comunale, senza che contro la medesima siano state sollevate delle
contestazioni. Il municipio ha quindi proceduto alla pubblicazione, presso la
cancelleria comunale, del regolamento in parola a decorrere dall'11 gennaio
2011.
c. Nel frattempo, con risoluzione 10
dicembre 2010 (1395/2010), pubblicata 4 giorni più tardi, il municipio di CO 1
ha adottato l'ordinanza concernente le tasse sui rifiuti per l'anno 2010 sulla
base dei relativi regolamenti vigenti nei comuni di __________, prima della
loro aggregazione.
B. a. Il 24
gennaio 2011 RI 1 ha impugnato dinnanzi al Consiglio di Stato il nuovo RSER,
chiedendone l'annullamento.
Preliminarmente, egli ha sollevato dubbi in
merito alla procedura di voto seguita per la sua approvazione, adducendo che
gli articoli da 1 a 29 RSER non dovevano essere votati in blocco e dolendosi
del fatto che non gli era stata data la possibilità, nonostante lo avesse
preannunciato, di formulare degli emendamenti ad alcune di queste disposizioni.
In seguito egli ha contestato, poiché
contrarie ai principi giurisprudenziali enunciati dal Tribunale federale, le
differenziazioni operate dall'art. 31 RSER. A questo proposito egli ha
sostenuto che il criterio impiegato per la determinazione della tassa sui rifiuti
per le residenze primarie e di quella per le residenze secondarie dev'essere
identico, mentre l'importo minimo di fr. 0.- previsto per la tassa relativa ai
negozi di alimentari non era giustificato. Ha inoltre ritenuto che i criteri
applicati per le residenze primarie penalizzassero eccessivamente le famiglie
numerose.
b. Con giudizio 29 marzo 2011 il Consiglio
di Stato ha respinto, nella misura in cui era ricevibile, l'impugnativa.
L'Esecutivo cantonale ha dichiarato
inammissibile il gravame, in quanto rivolto contro la procedura di voto seguita
dal consiglio comunale per l'approvazione del RSER, poiché, se da una parte il
presidente del consiglio comunale non aveva dato seguito all'intenzione
manifestata da RI 1 di proporre degli emendamenti agli articoli da 1 a 29 del regolamento, dall'altra il ricorrente aveva comunque partecipato in seguito alla votazione
senza eccepire alcunché in merito alla procedura adottata, precludendosi in tal
modo la possibilità di contestarla.
Per quanto riguarda invece la distinzione
operata all'art. 31 RSER, il Governo ha ritenuto che la differenziazione della
tassa litigiosa tra le residenze primarie e secondarie non fosse discriminatoria
e non violasse pertanto il principio di uguaglianza. Sulle altre censure
sollevate, il Governo non si è per contro pronunciato.
C. Contro la
predetta pronunzia governativa, RI 1 insorge ora dinnanzi al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento unitamente all'art. 31 RSER. Egli
chiede pure di rettificare l'importo previsto dall'ordinanza, adottata dal
municipio il 10 dicembre 2010, per il prelievo delle tasse dei rifiuti per l'anno
2010 per le residenze secondarie, postulando di riportarlo alla situazione
dell'anno precedente.
Il ricorrente sviluppa in questa sede gli
argomenti già fatti valere dinnanzi al Consiglio di Stato in merito all'art. 31
RSER, ribadendo che è lesivo del principio di uguaglianza in quanto crea una disparità
di trattamento tra gli utenti. Critica inoltre l'Esecutivo cantonale per non
essere entrato nel merito delle altre sue censure, segnatamente quella relativa
ai criteri scelti per la tassazione dei negozi di alimentari.
D. All'accoglimento
del gravame si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni al
riguardo, mentre il municipio di CO 1 chiede, in via principale, di dichiararlo
irricevibile, e, in via del tutto subordinata, di respingerlo con argomenti di
cui si dirà, se necessario, in seguito. Dal canto suo, la Sezione enti locali
si rimette al giudizio del Tribunale.
Considerato, in
diritto
1. 1.1.
Occorre innanzitutto rilevare che dinnanzi al Tribunale l'insorgente non
solleva più la censura, dichiarata irricevibile dal Consiglio di Stato, rivolta
contro la procedura di voto seguita dal consiglio comunale per l'approvazione
del RSER. Su questo punto, il giudizio governativo è quindi cresciuto in
giudicato.
1.2. La presente impugnativa concerne quindi
unicamente il contenuto dell'art. 31 RSER.
In passato, il Tribunale cantonale
amministrativo ha sempre ritenuto che nella misura in cui l'impugnazione
(diretta) di atti normativi comunali aveva luogo secondo specifiche
disposizioni che non prevedevano il ricorso a questa Corte cantonale (art. 187
lett. a della legge organica comunale del 10 marzo 1987 [LOC; RL 2.1.1.2] per i
regolamenti e 192 cpv. 3 LOC e 44 RALOC per le ordinanze), le decisioni rese su
ricorso in questo ambito dal Consiglio di Stato fossero definitive (RDAT
II-1994 n. 11, I-1993 n. 10; STA 16 dicembre 2004 n. 52.2004.389, STA 23
ottobre 1996 n. 52.1996.194). Come è già stato indicato in una precedente
sentenza di questo Tribunale (52.2009.151 del 31 luglio 2009, consid. 1.1),
tale prassi non può però più essere confermata alla luce dei più recenti
sviluppi legislativi intervenuti a livello federale e, di riflesso, anche sul
piano cantonale. Sebbene che gli art. 187 lett. a e 192 cpv. 3 LOC si limitino
tuttora a prevedere unicamente la facoltà di impugnare i regolamenti comunali e
le ordinanze municipali davanti al Governo cantonale nei termini della loro
pubblicazione all'albo, si deve considerare che a seguito dell'entrata in vigore,
avvenuta il 1° gennaio 2007, della nuova legge sul Tribunale federale del 17
giugno 2005 (LTF; RS 173.110) e dell'art. 29a della Costituzione
federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), a
partire dal 1° gennaio 2009 vige il principio secondo il quale laddove il
diritto cantonale prevede un rimedio giuridico contro gli atti normativi cantonali
- ivi compresi anche quelli comunali (cfr. Bernard
Corboz/Alain Wurzburger/Pierre Ferrari/Jean-Maurice Frésard/Florence Aubry
Girardin, Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 3 ad art. 87) - allora i
Cantoni sono tenuti a garantire alle parti la possibilità di sottoporre la
contestazione ad un'autorità giudiziaria di rango superiore, prima di eventualmente
adire il Tribunale federale (cfr. art. 87 cpv. 2 in relazione con l'art. 86 cpv. 2 LTF; STF 1C_140/2008 del 17 marzo 2009, consid. 1.1). Ciò
significa che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a entrare
nel merito dell'impugnativa inoltrata dal ricorrente avverso il regolamento per
la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (RSER) adottato dal consiglio comunale
di __________ il 13 dicembre 2010 e pubblicato l'11 gennaio 2011, deve essere
ammessa in virtù di quanto appena esposto, nonché più concretamente in
applicazione dei combinati art. 192 cpv. 3 LOC e 60 cpv. 2 della legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1),
norma quest'ultima che è stata introdotta il 2 dicembre 2008 al fine di
adeguare la procedura amministrativa cantonale alle nuove esigenze poste dal
diritto federale e che istituisce in linea generale la facoltà di dedurre in
giudizio davanti a questo Tribunale tutte le decisioni del Consiglio di Stato
che, come in concreto, non sono dichiarate definitive dalla legge né risultano
impugnabili davanti a un'altra autorità di ricorso.
1.3. La legittimazione attiva del
ricorrente, cittadino attivo del comune di __________ e che, in quanto tale, è
sicuramente toccato dalla querelata regolamentazione, appare certa (art. 209
LOC). Il gravame, tempestivo giusta gli art. 213 cpv. 2 LOC e 46 cpv. 1 LPamm,
è dunque ricevibile in ordine, tuttavia soltanto nella misura in cui
l'insorgente contesta l'art. 31 del regolamento in parola. Non lo è invece per
quanto riguarda la sua domanda di rettificare d'ufficio l'importo per il prelievo
delle tasse dei rifiuti per l'anno 2010 relativo alla residenze secondarie e di
riportarlo alla situazione del 2009, in quanto la sua richiesta è stata addotta
per la prima volta durante tutta la procedura soltanto con il gravame dinnanzi
a questa sede. Giova infatti ricordare che con il ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo, non sono ammesse nuove domande (art. 63 cpv. 2
LPamm). Ma anche se non si volesse considerarla quale nuova domanda, bensì
quale vera e propria censura rivolta contro l'ordinanza in parola, la medesima
si rivelerebbe in ogni caso tardiva, non essendo stato quest'ultimo atto
normativo del municipio contestato dal ricorrente dinnanzi al Consiglio di
Stato entro il termine ricorsuale. Del resto, anche lo stesso insorgente riconosce
espressamente questa circostanza (cfr. ricorso ad 2.3, pag. 4).
Entro questi limiti, il gravame può inoltre
essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).
2. 2.1.
L'art. 2 della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983
(LPAmb; RS 814.01) dispone che le spese delle misure prese secondo tale normativa
sono sostenute da chi ne è la causa.
L'art. 32a LPAmb concretizza il principio generale di
causalità di cui all'art. 2 LPAmb nel contesto del finanziamento
dello smaltimento dei rifiuti urbani. L'art. 32a cpv. 1 LPAmb sancisce infatti che i Cantoni provvedono affinché i costi di
smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro
attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al
principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in
particolare del tipo e della quantità dei rifiuti
consegnati (a); dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione
degli impianti per i rifiuti (b); degli ammortamenti necessari a mantenere il
valore degli impianti (c); degli interessi (d); degli investimenti pianificati
per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per
il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro
esercizio (c). Se l'introduzione di tasse a copertura
dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno
smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario,
essere finanziato in altro modo (cpv. 2).
L'art. 32a LPAmb costituisce una
legge-quadro, che pone unicamente dei principi generali sul finanziamento delle
installazioni di raccolta e di eliminazione dei rifiuti, che i Cantoni e i
comuni devono concretizzare nelle loro rispettive legislazioni (DTF 129 I 290,
consid. 2.2 e rif.).
2.2. Nel Cantone Ticino la raccolta e
l'eliminazione dei rifiuti solidi urbani è regolata, dal 1° gennaio 2006, dalla
legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente
del 24 marzo 2004, (LALPAmb; RL 9.2.1.1.) e dal relativo regolamento generale
di applicazione del 17 maggio 2005 (RLALPAmb; RL 9.2.1.1.1.). L'art. 17 cpv. 1
LALPAmb stabilisce che i comuni provvedono in particolare ad organizzare
sull'intero territorio la raccolta dei rifiuti urbani (lett. a), ad organizzare
la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e degli altri tipi di rifiuti
per i quali il Consiglio di Stato prescrive questo tipo di raccolta ai fini di
un più idoneo smaltimento e disporre del loro smaltimento (lett. b), nonché a
svolgere gli ulteriori compiti affidati loro dal Consiglio di Stato (lett. c).
Fatti
I comuni possono organizzare il servizio di raccolta in collaborazione con
altri comuni, o affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati, (cpv. 2) e
disciplinano i compiti di loro competenza mediante apposito regolamento (cpv.
3). Essi, soggiunge l'art. 18 LALPAmb, finanziano i costi sostenuti nel settore
dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di causalità.
2.3. Nel comune di __________ il servizio di
nettezza urbana è disciplinato dal regolamento comunale per il servizio di
raccolta e di smaltimento dei rifiuti (RSER), adottato dal consiglio comunale
il 13 dicembre 2010 e pubblicato l'11 gennaio 2011, il cui art. 31 è oggetto
del presente ricorso. Per quanto attiene al finanziamento del servizio, l'art.
30 RSER dispone che la tassazione per la raccolta dei rifiuti mira, di regola,
a garantire la copertura integrale delle spese che il comune deve sostenere per
la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti. Il prelievo è stabilito dal municipio
in base ai dati dell'Ufficio controllo abitanti.
Il controverso art. 31 RSER opera una
distinzione (con importi minimi e massimi) a livello di tasse tra le residenze
primarie, quelle secondarie e i locali commerciali, e fissa per le residenze
primarie delle suddivisioni in funzione del numero delle persone che le
compongono.
2.4. La tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione
dei rifiuti prelevata dal comune di __________ è una tassa di utilizzazione, ossia
una controprestazione del cittadino per il diritto che egli ottiene di
utilizzare il servizio di nettezza urbana (DTF 111 Ia 324 consid. 7 e rinvii). Al
riguardo, va ricordato che la ripartizione tra gli utenti dei costi generati
dal servizio comunale di raccolta e di smaltimento dei rifiuti deve rispettare
il principio di causalità (cfr. art. 2 e 32a LPAmb).
Secondo la prassi, detto principio non può
essere interpretato nel senso che è lecita solo una ripartizione dei costi
proporzionale alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta. L'ente pubblico
deve infatti sopportare anche delle spese che non dipendono direttamente dalla
medesima, come quelle di manutenzione delle installazioni le quali vanno sostenute
anche se non vengono prodotti né smaltiti rifiuti. Anche se l'ammontare della
tassa dipende quindi dalla quantità di rifiuti prodotta, ciò non impedisce
tuttavia l'utilizzazione di criteri schematici (cfr. sentenza 2P.266/2003 del 5
marzo 2004, pubblicata in: URP 2004 pag. 197, consid. 3.1; DTF 129 I 290
consid. 3.2 e numerosi riferimenti dottrinali; Adrian
Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, in: ZBl 104 (2003)
pag. 531 e numerosi riferimenti). Il Tribunale federale ha pertanto considerato
che prelevare presso ogni economia domestica un importo forfettario modesto,
anche se in tal modo la tariffa era poco differenziata, ossequiava il principio
di causalità (RDAT 1996 I 51 142 consid. 11b; RDAF 1999 I 94 consid. 3b).
Oltre al principio della copertura dei
costi, la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti deve
ugualmente ossequiare il principio dell'equivalenza, che concretizza quelli
della parità di trattamento e del divieto dell'arbitrio sanciti, rispettivamente,
dagli art. 8 e 9 Cost.. Secondo detto principio, l'ammontare della
singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con la prestazione
dell'ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione con il
valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli.
Il valore della prestazione si determina in base alla sua
utilità per il contribuente oppure in base al suo costo per rispetto all'insieme
delle spese sostenute per l'attività amministrativa in questione, ciò che non
esclude un certo schematismo né la facoltà di ricorrere a delle medie fondate
sull'esperienza. Le tasse devono tuttavia essere allestite in base a criteri
obiettivamente sostenibili e non devono operare distinzioni sfornite di motivi
ragionevoli (cfr. DTF 126 I 180 consid. 3a/ bb; 122 I 279 consid. 6c e riferimenti).
Una quantificazione precisa di vantaggi particolari tratti da
un servizio pubblico è spesso alquanto difficile, se non impossibile. Essa
dipende in effetti da diversi fattori come, ad esempio, trattandosi del
servizio di nettezza urbana, la quantità dei rifiuti prodotta oppure la
variazione dei costi legati allo smaltimento in funzione dell'allontanamento o
del periodo dell'anno. Per tali motivi, la prassi ha ammesso che le tasse
possono essere prelevate secondo criteri schematici fondati sull'esperienza
(cfr. DTF 128 I 46 consid. 4a e rinvii).
Entro questi limiti, il legislatore gode di un ampio potere
di apprezzamento che deve essere rispettato dalle autorità giudiziarie, le
quali devono intervenire soltanto se le distinzioni operate sono insostenibili.
3. 3.1.
Tornando al caso in esame, il ricorrente sostiene che l'art. 31 RSER, operando una
distinzione a livello di tasse tra le residenze primarie e secondarie, sarebbe contrario
ai principi giurisprudenziali enunciati dal Tribunale federale in una sentenza
del 20 novembre 1995 concernente il comune di S. Nazzaro e violerebbe pertanto
il principio di uguaglianza, in quanto creerebbe una disparità di trattamento tra
queste due categorie di utenti.
3.2. Come questo Tribunale ha ripetutamente
avuto modo di affermare (cfr. per tutte: STA 52.2003.291 del 28 ottobre 2003,
consid. 4.2.), la diversa impostazione dell'assoggettamento tra economie
domestiche di domiciliati ed i residenti secondari non si presta a critica. La
determinazione della presenza e del numero di persone che occupano nel corso di
un anno le residenze secondarie di un comune, ma specialmodo di quelle offerte
in locazione per brevi periodi, è infatti compito ben più arduo che non quello
riferito all'accertamento della composizione delle economie domestiche di
domiciliati. La scelta di un criterio di imposizione differenziato per le residenze
secondarie è dunque volta a rendere praticabile l'incasso della tassa nei
confronti dei loro proprietari, grazie al contenimento entro limiti ragionevoli
Considerandi
del dispendio di lavoro dell'apparato amministrativo del comune. Sotto questo
aspetto la distinzione operata dal legislatore comunale appare senz'altro
sorretta da una motivazione pertinente.
Questo non significa tuttavia che l'imposizione delle residenze secondarie
possa sfuggire alla verifica circa la sua conformità al principio di
uguaglianza. Decisivi appaiono infatti, a tal fine, non tanto i criteri alla
base dell'imposizione bensì i risultati cui essi conducono.
3.3
In concreto, l'imposizione dei
proprietari di residenze secondarie, tutti indistintamente accomunati in una
sola categoria, va da un minimo di fr. 150.- a un massimo di fr. 250.- e
corrisponde sostanzialmente a quella prevista per le abitazioni primarie la cui
economia domestica è composta da due persone.
Ora, a differenza del caso a cui fa
riferimento il ricorrente nella sua impugnativa, dove agli utenti non
domiciliati veniva chiesto un tributo più elevato rispetto a quello applicato
nei confronti dei domiciliati (cfr. RDAT I-1996 n. 52 in re comune di S. Nazzaro), nella fattispecie in esame l'onere impositivo previsto per queste due
categorie di utenti è pressoché identico e la tassa che può essere prelevata
presso le residenze secondarie è addirittura inferiore rispetto a quella
prevista per le abitazioni primarie occupate da tre o più persone. Il Tribunale
cantonale amministrativo si è già chinato in passato su un caso analogo
concernente il comune di Olivone (cfr. la precitata STA 52.2003.291 del 28 ottobre
2003, consid. 4.3), il cui giudizio è stato in seguito confermato dal Tribunale
federale (STF 2P.298/200 del 10 settembre 2004). In quell'occasione era stato
ritenuto che la soluzione adottata dal legislatore comunale, secondo cui le
residenze secondarie dovevano essere imposte in modo identico alle residenze
primarie occupate da due o più persone, non appariva nel suo complesso
discriminatoria, considerato che per percepire il tributo nei confronti dei proprietari
di residenze secondarie il legislatore era senz'altro legittimato, per ovvi e irrinunciabili
motivi di praticabilità, all'applicazione di criteri schematici dettati dall'esperienza
(cfr. RDAT II-1995 n. 23 consid. 4.2).
Nella presente fattispecie, l'imposizione
delle residenze secondarie adottata dal legislatore comunale di __________
merita quindi di essere protetta, in quanto immune da critiche per quanto attiene
al rispetto del principio di uguaglianza. Essa, pur facendo astrazione dal
numero esatto di persone che occupano tali immobili nel corso di un anno, parte
comunque dall'assunto, implicito, secondo cui quest'ultimi sono di regola utilizzati,
quando abitati, da più persone contemporaneamente. Al di là dello schematismo
che la caratterizza, tale soluzione non si basa su dei motivi del tutto
insostenibili o sprovvisti di qualsiasi fondamento logico: non si può in
effetti oggettivamente negare che, in ragione della loro destinazione, simili
abitazioni vengono di norma sfruttate durante le ferie o il tempo libero in
compagnia di altre persone (coniuge, figli, conoscenti). Si tratta inoltre di
una soluzione semplice e agevolmente attuabile, senza eccessivo dispendio di
lavoro e di risorse da parte dell'apparato amministrativo comunale, ciò che
contribuisce senz'altro a meglio garantire la generalità dell'imposizione e che
la rende degna di tutela dal profilo giuridico. In questo senso non permette di
giungere a diversa conclusione il fatto che un altro comune del distretto, e
più precisamente Mendrisio, abbia adottato una normativa diversa, la quale
impone in egual misura le residenze primarie e quelle secondarie, a seconda che
le medesime siano occupate da una persona sola oppure da due o più persone
(cfr. art. 3 n. 3 A dell'ordinanza del municipio di Mendrisio di applicazione
del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, del 1° luglio 2008,
prodotto dall'insorgente).
Ne discende dunque che l'imposizione delle
residenze secondarie prevista dal controverso art. 31 RSER di __________ sfugge
alle critiche sollevate dall'insorgente e come tale merita di essere confermata.
4.
4.1. Dinnanzi
alla precedente autorità di giudizio, il ricorrente aveva comunque pure
contestato i criteri scelti sia per l'imposizione delle residenze primarie -
sostenendo che gli stessi penalizzerebbero eccessivamente le famiglie numerose,
visto che nella composizione delle economie domestiche sono compresi indiscriminatamente
adulti e bambini, senza prevedere esenzioni o ribassi - sia dei negozi di alimentari. Egli aveva poi criticato la clausola, secondo
la quale in casi particolari la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti può essere stabilita dal municipio, a proprio giudizio.
Con il presente gravame RI 1 ripropone questi argomenti e rimprovera all'Esecutivo cantonale di non avere evaso dette censure, dolendosi in
sostanza della violazione del suo diritto di essere sentito.
4.2
Quest'ultima
garanzia procedurale, sancita dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, tra le
altre cose, anche il dovere per le autorità amministrative e giudiziarie di motivare
le loro decisioni (art. 26 cpv. 1 LPamm; DTF 117 Ib 64 consid. 4).
In linea di massima l'obbligo di motivare le decisioni impone all'autorità
decidente di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti. Una motivazione può
comunque essere ritenuta sufficiente nel caso in cui l'autorità menziona,
almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso
piuttosto che in un altro e pone dunque l'interessato nella condizione di
rendersi conto della portata del giudizio e di poterlo impugnare con cognizione
di causa. L'autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti gli
argomenti sollevati, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti
per il verdetto (Marco Borghi/Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad. art. 26 n. 2).
4.3
Nella fattispecie in esame, bisogna
convenire con l'insorgente che il Governo ha effettivamente tralasciato di
prendere puntualmente posizione sulle critiche che questi aveva aveva sollevato
riguardo ai criteri scelti per l'imposizione delle residenze primarie e dei negozi di alimentari, nonché in merito alla possibilità,
contemplata dall'art. 31 ultimo periodo RSER, che il municipio possa stabilire
in casi particolari la tassa in discussione a propria discrezione. Tali aspetti
della vertenza sono dunque rimasti completamente inevasi, circostanza questa
che integra con tutta evidenza gli estremi di un diniego formale di giustizia a
danno dell'insorgente. La possibilità di far valere le proprie ragioni solo in sede di ricorso
dinnanzi all'ultima istanza cantonale non permette di regola di compensare a
sufficienza la lesione del diritto di essere sentito perpetrata dall'autorità
inferiore, per cui in questo caso si giustifica di rinviare gli atti al
Consiglio di Stato per nuovo giudizio.
5.
5.1.
Stante tutto quanto precede e nella misura in cui è ricevibile, il ricorso
dev'essere parzialmente accolto con conseguente annullamento della decisione
impugnata e rinvio degli atti al Governo cantonale per nuovo giudizio.
5.2
La tassa di giustizia e le spese sono
poste a carico del ricorrente e del comune di __________, intervenuto in causa
a tutela dei propri interessi finanziari, proporzionalmente al loro rispettivo
grado di soccombenza (art. 28 LPamm).
RI 1 rifonderà inoltre al comune, in quanto assistito da un avvocato iscritto
nell'apposito registro, un'indennità, seppur ridotta, a titolo di ripetibili
(art. 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. In quanto
ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 29 marzo 2011 (n.
2022) del Consiglio di Stato è annullata e gli atti sono retrocessi a quest'ultima
autorità per un nuovo giudizio.
2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono poste
in ragione di metà ciascuno a carico del comune di __________ e del ricorrente,
il quale rifonderà fr. 400.- alla controparte a titolo di ripetibili ridotte.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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