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Decisione

52.2011.187

Tassa rifiuti

8 febbraio 2012Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I comuni possono organizzare il servizio di raccolta in collaborazione con

altri comuni, o affidarne l'esecuzione a terzi, anche privati, (cpv. 2) e

disciplinano i compiti di loro competenza mediante apposito regolamento (cpv.

3). Essi, soggiunge l'art. 18 LALPAmb, finanziano i costi sostenuti nel settore

dei rifiuti mediante tasse conformi al principio di causalità.

2.3. Nel comune di __________ il servizio di

nettezza urbana è disciplinato dal regolamento comunale per il servizio di

raccolta e di smaltimento dei rifiuti (RSER), adottato dal consiglio comunale

il 13 dicembre 2010 e pubblicato l'11 gennaio 2011, il cui art. 31 è oggetto

del presente ricorso. Per quanto attiene al finanziamento del servizio, l'art.

30 RSER dispone che la tassazione per la raccolta dei rifiuti mira, di regola,

a garantire la copertura integrale delle spese che il comune deve sostenere per

la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti. Il prelievo è stabilito dal municipio

in base ai dati dell'Ufficio controllo abitanti.

Il controverso art. 31 RSER opera una

distinzione (con importi minimi e massimi) a livello di tasse tra le residenze

primarie, quelle secondarie e i locali commerciali, e fissa per le residenze

primarie delle suddivisioni in funzione del numero delle persone che le

compongono.

2.4. La tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione

dei rifiuti prelevata dal comune di __________ è una tassa di utilizzazione, ossia

una controprestazione del cittadino per il diritto che egli ottiene di

utilizzare il servizio di nettezza urbana (DTF 111 Ia 324 consid. 7 e rinvii). Al

riguardo, va ricordato che la ripartizione tra gli utenti dei costi generati

dal servizio comunale di raccolta e di smaltimento dei rifiuti deve rispettare

il principio di causalità (cfr. art. 2 e 32a LPAmb).

Secondo la prassi, detto principio non può

essere interpretato nel senso che è lecita solo una ripartizione dei costi

proporzionale alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta. L'ente pubblico

deve infatti sopportare anche delle spese che non dipendono direttamente dalla

medesima, come quelle di manutenzione delle installazioni le quali vanno sostenute

anche se non vengono prodotti né smaltiti rifiuti. Anche se l'ammontare della

tassa dipende quindi dalla quantità di rifiuti prodotta, ciò non impedisce

tuttavia l'utilizzazione di criteri schematici (cfr. sentenza 2P.266/2003 del 5

marzo 2004, pubblicata in: URP 2004 pag. 197, consid. 3.1; DTF 129 I 290

consid. 3.2 e numerosi riferimenti dottrinali; Adrian

Hungerbühler, Grundsätze des Kausalabgabenrechts, in: ZBl 104 (2003)

pag. 531 e numerosi riferimenti). Il Tribunale federale ha pertanto considerato

che prelevare presso ogni economia domestica un importo forfettario modesto,

anche se in tal modo la tariffa era poco differenziata, ossequiava il principio

di causalità (RDAT 1996 I 51 142 consid. 11b; RDAF 1999 I 94 consid. 3b).

Oltre al principio della copertura dei

costi, la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti deve

ugualmente ossequiare il principio dell'equivalenza, che concretizza quelli

della parità di trattamento e del divieto dell'arbitrio sanciti, rispettivamente,

dagli art. 8 e 9 Cost.. Secondo detto principio, l'ammontare della

singola tassa deve rimanere in un rapporto adeguato con la prestazione

dell'ente pubblico: la tassa non deve trovarsi in evidente sproporzione con il

valore oggettivo della prestazione e deve contenersi entro limiti ragionevoli.

Il valore della prestazione si determina in base alla sua

utilità per il contribuente oppure in base al suo costo per rispetto all'insieme

delle spese sostenute per l'attività amministrativa in questione, ciò che non

esclude un certo schematismo né la facoltà di ricorrere a delle medie fondate

sull'esperienza. Le tasse devono tuttavia essere allestite in base a criteri

obiettivamente sostenibili e non devono operare distinzioni sfornite di motivi

ragionevoli (cfr. DTF 126 I 180 consid. 3a/ bb; 122 I 279 consid. 6c e riferimenti).

Una quantificazione precisa di vantaggi particolari tratti da

un servizio pubblico è spesso alquanto difficile, se non impossibile. Essa

dipende in effetti da diversi fattori come, ad esempio, trattandosi del

servizio di nettezza urbana, la quantità dei rifiuti prodotta oppure la

variazione dei costi legati allo smaltimento in funzione dell'allontanamento o

del periodo dell'anno. Per tali motivi, la prassi ha ammesso che le tasse

possono essere prelevate secondo criteri schematici fondati sull'esperienza

(cfr. DTF 128 I 46 consid. 4a e rinvii).

Entro questi limiti, il legislatore gode di un ampio potere

di apprezzamento che deve essere rispettato dalle autorità giudiziarie, le

quali devono intervenire soltanto se le distinzioni operate sono insostenibili.

3. 3.1.

Tornando al caso in esame, il ricorrente sostiene che l'art. 31 RSER, operando una

distinzione a livello di tasse tra le residenze primarie e secondarie, sarebbe contrario

ai principi giurisprudenziali enunciati dal Tribunale federale in una sentenza

del 20 novembre 1995 concernente il comune di S. Nazzaro e violerebbe pertanto

il principio di uguaglianza, in quanto creerebbe una disparità di trattamento tra

queste due categorie di utenti.

3.2. Come questo Tribunale ha ripetutamente

avuto modo di affermare (cfr. per tutte: STA 52.2003.291 del 28 ottobre 2003,

consid. 4.2.), la diversa impostazione dell'assoggettamento tra economie

domestiche di domiciliati ed i residenti secondari non si presta a critica. La

determinazione della presenza e del numero di persone che occupano nel corso di

un anno le residenze secondarie di un comune, ma specialmodo di quelle offerte

in locazione per brevi periodi, è infatti compito ben più arduo che non quello

riferito all'accertamento della composizione delle economie domestiche di

domiciliati. La scelta di un criterio di imposizione differenziato per le residenze

secondarie è dunque volta a rendere praticabile l'incasso della tassa nei

confronti dei loro proprietari, grazie al contenimento entro limiti ragionevoli

Considerandi

del dispendio di lavoro dell'apparato amministrativo del comune. Sotto questo

aspetto la distinzione operata dal legislatore comunale appare senz'altro

sorretta da una motivazione pertinente.

Questo non significa tuttavia che l'imposizione delle residenze secondarie

possa sfuggire alla verifica circa la sua conformità al principio di

uguaglianza. Decisivi appaiono infatti, a tal fine, non tanto i criteri alla

base dell'imposizione bensì i risultati cui essi conducono.

3.3

In concreto, l'imposizione dei

proprietari di residenze secondarie, tutti indistintamente accomunati in una

sola categoria, va da un minimo di fr. 150.- a un massimo di fr. 250.- e

corrisponde sostanzialmente a quella prevista per le abitazioni primarie la cui

economia domestica è composta da due persone.

Ora, a differenza del caso a cui fa

riferimento il ricorrente nella sua impugnativa, dove agli utenti non

domiciliati veniva chiesto un tributo più elevato rispetto a quello applicato

nei confronti dei domiciliati (cfr. RDAT I-1996 n. 52 in re comune di S. Nazzaro), nella fattispecie in esame l'onere impositivo previsto per queste due

categorie di utenti è pressoché identico e la tassa che può essere prelevata

presso le residenze secondarie è addirittura inferiore rispetto a quella

prevista per le abitazioni primarie occupate da tre o più persone. Il Tribunale

cantonale amministrativo si è già chinato in passato su un caso analogo

concernente il comune di Olivone (cfr. la precitata STA 52.2003.291 del 28 ottobre

2003, consid. 4.3), il cui giudizio è stato in seguito confermato dal Tribunale

federale (STF 2P.298/200 del 10 settembre 2004). In quell'occasione era stato

ritenuto che la soluzione adottata dal legislatore comunale, secondo cui le

residenze secondarie dovevano essere imposte in modo identico alle residenze

primarie occupate da due o più persone, non appariva nel suo complesso

discriminatoria, considerato che per percepire il tributo nei confronti dei proprietari

di residenze secondarie il legislatore era senz'altro legittimato, per ovvi e irrinunciabili

motivi di praticabilità, all'applicazione di criteri schematici dettati dall'esperienza

(cfr. RDAT II-1995 n. 23 consid. 4.2).

Nella presente fattispecie, l'imposizione

delle residenze secondarie adottata dal legislatore comunale di __________

merita quindi di essere protetta, in quanto immune da critiche per quanto attiene

al rispetto del principio di uguaglianza. Essa, pur facendo astrazione dal

numero esatto di persone che occupano tali immobili nel corso di un anno, parte

comunque dall'assunto, implicito, secondo cui quest'ultimi sono di regola utilizzati,

quando abitati, da più persone contemporaneamente. Al di là dello schematismo

che la caratterizza, tale soluzione non si basa su dei motivi del tutto

insostenibili o sprovvisti di qualsiasi fondamento logico: non si può in

effetti oggettivamente negare che, in ragione della loro destinazione, simili

abitazioni vengono di norma sfruttate durante le ferie o il tempo libero in

compagnia di altre persone (coniuge, figli, conoscenti). Si tratta inoltre di

una soluzione semplice e agevolmente attuabile, senza eccessivo dispendio di

lavoro e di risorse da parte dell'apparato amministrativo comunale, ciò che

contribuisce senz'altro a meglio garantire la generalità dell'imposizione e che

la rende degna di tutela dal profilo giuridico. In questo senso non permette di

giungere a diversa conclusione il fatto che un altro comune del distretto, e

più precisamente Mendrisio, abbia adottato una normativa diversa, la quale

impone in egual misura le residenze primarie e quelle secondarie, a seconda che

le medesime siano occupate da una persona sola oppure da due o più persone

(cfr. art. 3 n. 3 A dell'ordinanza del municipio di Mendrisio di applicazione

del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, del 1° luglio 2008,

prodotto dall'insorgente).

Ne discende dunque che l'imposizione delle

residenze secondarie prevista dal controverso art. 31 RSER di __________ sfugge

alle critiche sollevate dall'insorgente e come tale merita di essere confermata.

4.

4.1. Dinnanzi

alla precedente autorità di giudizio, il ricorrente aveva comunque pure

contestato i criteri scelti sia per l'imposizione delle residenze primarie -

sostenendo che gli stessi penalizzerebbero eccessivamente le famiglie numerose,

visto che nella composizione delle economie domestiche sono compresi indiscriminatamente

adulti e bambini, senza prevedere esenzioni o ribassi - sia dei negozi di alimentari. Egli aveva poi criticato la clausola, secondo

la quale in casi particolari la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei

rifiuti può essere stabilita dal municipio, a proprio giudizio.

Con il presente gravame RI 1 ripropone questi argomenti e rimprovera all'Esecutivo cantonale di non avere evaso dette censure, dolendosi in

sostanza della violazione del suo diritto di essere sentito.

4.2

Quest'ultima

garanzia procedurale, sancita dall'art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, tra le

altre cose, anche il dovere per le autorità amministrative e giudiziarie di motivare

le loro decisioni (art. 26 cpv. 1 LPamm; DTF 117 Ib 64 consid. 4).

In linea di massima l'obbligo di motivare le decisioni impone all'autorità

decidente di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti. Una motivazione può

comunque essere ritenuta sufficiente nel caso in cui l'autorità menziona,

almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso

piuttosto che in un altro e pone dunque l'interessato nella condizione di

rendersi conto della portata del giudizio e di poterlo impugnare con cognizione

di causa. L'autorità non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti gli

argomenti sollevati, ma può limitarsi ad esporre le sole circostanze rilevanti

per il verdetto (Marco Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad. art. 26 n. 2).

4.3

Nella fattispecie in esame, bisogna

convenire con l'insorgente che il Governo ha effettivamente tralasciato di

prendere puntualmente posizione sulle critiche che questi aveva aveva sollevato

riguardo ai criteri scelti per l'imposizione delle residenze primarie e dei negozi di alimentari, nonché in merito alla possibilità,

contemplata dall'art. 31 ultimo periodo RSER, che il municipio possa stabilire

in casi particolari la tassa in discussione a propria discrezione. Tali aspetti

della vertenza sono dunque rimasti completamente inevasi, circostanza questa

che integra con tutta evidenza gli estremi di un diniego formale di giustizia a

danno dell'insorgente. La possibilità di far valere le proprie ragioni solo in sede di ricorso

dinnanzi all'ultima istanza cantonale non permette di regola di compensare a

sufficienza la lesione del diritto di essere sentito perpetrata dall'autorità

inferiore, per cui in questo caso si giustifica di rinviare gli atti al

Consiglio di Stato per nuovo giudizio.

5.

5.1.

Stante tutto quanto precede e nella misura in cui è ricevibile, il ricorso

dev'essere parzialmente accolto con conseguente annullamento della decisione

impugnata e rinvio degli atti al Governo cantonale per nuovo giudizio.

5.2

La tassa di giustizia e le spese sono

poste a carico del ricorrente e del comune di __________, intervenuto in causa

a tutela dei propri interessi finanziari, proporzionalmente al loro rispettivo

grado di soccombenza (art. 28 LPamm).

RI 1 rifonderà inoltre al comune, in quanto assistito da un avvocato iscritto

nell'apposito registro, un'indennità, seppur ridotta, a titolo di ripetibili

(art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. In quanto

ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la decisione 29 marzo 2011 (n.

2022) del Consiglio di Stato è annullata e gli atti sono retrocessi a quest'ultima

autorità per un nuovo giudizio.

2. La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono poste

in ragione di metà ciascuno a carico del comune di __________ e del ricorrente,

il quale rifonderà fr. 400.- alla controparte a titolo di ripetibili ridotte.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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