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Decisione

52.2011.188

Permesso di dimora

5 agosto 2011Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi familiari, mentre il suo attuale soggiorno in Svizzera, circa quattro

anni e mezzo, può essere considerato ancora di breve durata, ritenuto pure che

la sua presenza sul nostro territorio è attualmente solo tollerata in attesa di

un giudizio definitivo in merito al suo permesso. Il suo trasferimento non gli porrà

quindi insormontabili problemi di reinserimento.

Ne discende che il provvedimento litigioso risulta

senz'altro rispettoso del principio di proporzionalità.

Considerandi

7.

Il

ricorrente non potrebbe prevalersi nemmeno di una vita familiare intatta e

vissuta ai sensi dell'art. 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101),

al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno in base a questo disposto,

ritenuto che ha divorziato dalla moglie.

8.

In esito

alle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere pertanto respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la

soccombenza e sono quindi a carico dell'insorgente (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 33, 42, 43, 49, 50, 51, 62 LStr; 77

OASA; 8 CEDU; 10 LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, già

anticipate nella misura di fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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