52.2011.190
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1 febbraio 2012Italiano21 min
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Numero d'incarto:
52.2011.190
Data decisione, Autorità:
01.02.2012, TRAM
Titolo:
Concorso di progetto. Decisione con cui il committente ha assegnato il mandato per le prestazioni di architetto preceduta da gravi irregolarità, costituite dalla lesione di norme regolanti il concorso di natura imperativa. Contratto già stipulato. Decisione impugnata dichiarata illecita
CONCORSO PUBBLICO
art. 18 cpv. 2 CIAP
art. 20 cpv. 1 let. b RLCPUBB
art. 20 cpv. 2 RLCPUBB
Incarto n.
52.2011.190
Lugano
1° febbraio 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 18 aprile 2011 di
RI 1
contro
la decisione 6 aprile 2011 dell'ufficio
patriziale di __________, che in esito al concorso di progetto per la
realizzazione di un complesso edilizio multifunzionale sui mapp. __________ e
__________ di __________ ha assegnato il mandato per le prestazioni di architetto
a CO 1 di __________;
viste le risposte:
- 28 aprile 2011 di CO 1;
- 2 maggio 2011 del
patriziato di CO 2;
preso atto della replica 16 maggio 2011 del ricorrente
e delle dupliche:
- 21 maggio 2011 di CO 1;
- 27 maggio 2011 del
patriziato di CO 2;
esperiti gli opportuni accertamenti e raccolte le
conclusioni delle parti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a. Il 1°
giugno 2010 l'Ufficio patriziale di __________ ha indetto un concorso di architettura
per la progettazione di un complesso edilizio multifunzionale sui mapp. __________
e __________ di __________ (FU __________, pag. __________).
Il programma di concorso stabiliva che la
gara era retta dall'Accordo GATT/OMC sugli appalti pubblici del 15 aprile 1994
(AAP; RS 0.632.231.422), dal concordato intercantonale sugli appalti pubblici
del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP; RL 7.1.4.1.3) e dal relativo
regolamento cantonale di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e
del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12 settembre 2006
(RLCPubb/ CIAP; RL 7.1.4.1.6), oltre che dalle norme SIA 142/2009 per quanto
non diversamente disposto dalle precitate prescrizioni di legge. Lo stesso
documento indicava che si trattava di un concorso di progetto in una fase e a
procedura libera secondo le pertinenti norme del Regolamento SIA 142/2009.
b. Per la
presentazione del progetto erano richiesti i seguenti elaborati:
a) planimetria in scala
1/500,
b) piante, sezioni e facciate delle
costruzioni in scala 1/200, in quanto necessarie per la comprensione e la
valutazione del progetto,
c) relazione grafica e/o scritta del
progetto, spiegando il concetto urbanistico e costruttivo,
d) calcolo della cubatura e delle
superfici secondo SIA 416, con schemi grafici,
e) modello 1/500 utilizzando la base
consegnata, colore bianco,
da presentare su al massimo 4 tavole
orizzontali del formato DIN A1, in bianco e nero e con il nord verso destra
della tavola (programma di concorso, lett. E). In risposta ad una precisa domanda
posta da un concorrente, la giuria e per essa il suo presidente, ha precisato
che rendering e proiezioni 3D non erano ammesse, mentre era consentito
utilizzare colori nella relazione. Siffatta risposta, al pari delle altre date
alle 90 domande formulate dai concorrenti, è stata dichiarata di natura
vincolante (vedi risposte 20 luglio 2010 alle domande dei concorrenti, n. 56 e
osservazione in coda allo scritto).
B. a. Nel termine
prescritto (20 settembre 2010) sono pervenuti al committente 32 progetti. Come
da programma, i lavori sono stati oggetto di un esame preliminare, nel corso
del quale è emerso tra l'altro che taluni concorrenti avevano prodotto
elaborati non ammessi. Tali irregolarità sono state annotate in un'apposita lista
di controllo (checklist) predisposta in modo uniforme per ogni progetto in
lizza. L'incaricato dell'esame (arch. __________) non ha tuttavia redatto alcun
rapporto sul risultato delle verifiche esperite.
b. Riunitasi in seduta plenaria il 6, 7, 8 e
11 ottobre 2010, la giuria ha valutato i lavori pervenuti, decidendo
all'unanimità di assegnare i primi cinque premi ai progetti n. 18, 9, 22, 3 e
29. Richiamandosi alla cifra 5 del bando di concorso (recte: del programma di
concorso), la giuria ha inoltre raccomandato alla committenza di assegnare il
mandato d'architetto per la successiva elaborazione del compito all'autore del
progetto che aveva ottenuto il primo premio (arch. CO 1 e __________, __________).
Il 14 ottobre 2010 l'Ufficio patriziale di __________ ha comunicato ai concorrenti il verdetto della giuria,
rendendo noto tramite un comunicato stampa che il 22 ottobre seguente avrebbe
presentato ed esposto al pubblico i progetti.
c. Il 22 ottobre 2010 l'arch. RI 1, autore del progetto classificatosi al 5° posto, ha constatato che alcuni lavori
esposti, segnatamente quello vincente, comprendevano rappresentazioni tridimensionali
3D (render).
Il 28 ottobre 2010 RI 1è quindi insorto
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando l'attribuzione dei
premi operata dalla giuria ed in genere la mancata estromissione dalla gara dei
progetti contenenti elaborati (rendering o proiezioni 3D) non ammessi dalle
regole fissate dal committente.
Con sentenza 4 dicembre 2010 questo
Tribunale ha dichiarato il gravame irricevibile siccome rivolto contro una
decisione non impugnabile ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 bis CIAP.
d. Dopo
aver invano abbordato una procedura di mediazione/ar-bitrato ai sensi dell'art.
28.1 SIA 142/2009, il 6 aprile 2011 l'uffi-cio patriziale di __________ ha
risolto di assegnare il mandato per le prestazioni di architetto riguardanti l'elaborazione
del progetto di massima all'arch. CO 1 di __________, vincitore del concorso secondo
il rapporto della giuria.
C. Mediante
ricorso 18 aprile 2011 RI 1 ha impugnato la predetta determinazione innanzi al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullata al pari dell'intero
procedimento concorsuale.
Il
ricorrente ha riproposto gran parte delle censure sollevate nel gravame del 28
ottobre 2010. Riassunti i fatti e ricordata la prescrizione secondo cui gli
elaborati potevano essere presentati unicamente su al massimo 4 tavole
orizzontali del formato DIN A1, in bianco e nero e con il nord verso destra
della tavola, l'insorgente ha evidenziato come diversi progetti contenenti
rappresentazioni tridimensionali siano stati valutati ed addirittura premiati
dalla giuria, in particolare quello dichiarato vincente che ha poi conseguito
il mandato di progettazione. Siffatto modo di agire sarebbe illegale, atteso
che secondo le norme SIA 142 gli elaborati non esplicitamente richiesti o
ammessi dal programma devono essere esclusi dal giudizio e rimossi
immediatamente al momento dell'esame preliminare, con tanto di annotazione in
tal senso riportata nel relativo rapporto. Nel caso di specie invece i progetti
sono stati visionati dalla giuria nella loro interezza e solo in seguito si è
proceduto - sempre che ciò sia veramente accaduto - ad occultare gli elementi non
permessi su quelli che ne contenevano. Tutto questo a scapito dei concorrenti
che hanno rispettato le regole e in violazione del principio di equità. Secondo
il ricorrente, le modalità poste in atto per l'esame e la valutazione dei
progetti sono state insomma a tal punto scorrette e lesive dei principi
fondamentali che regolano i concorsi (parità di trattamento, aggiudicazione
imparziale, trasparenza, ecc.) da giustificare l'annullamento non solo dell'aggiudicazione,
ma dell'intera procedura.
D. In sede di
risposta il patriziato di CO 2 ed il deliberatario hanno avversato le tesi dell'insorgente,
opponendosi entrambi all'accoglimento dell'impugnativa.
L'ente
banditore ha escluso per cominciare che al ricorrente possa essere riconosciuta
la legittimazione attiva, dato che non può in ogni modo aspirare all'ottenimento
del mandato (è giunto solo 5° in classifica) e avrebbe dovuto essere escluso
dal concorso per aver preso contatto con il committente prima dell'ag-giudicazione.
Nel merito, la committenza ha negato la sussistenza delle violazioni denunciate
dall'insorgente, allegando che gli elaborati non ammessi sono stati mascherati
prima della valutazione della giuria e sono rimasti coperti fino all'emanazione
del verdetto.
Analoghe
argomentazioni d'ordine e di merito sono state esposte dall'arch. CO 1, il
quale ha sottolineato che la giuria ha operato correttamente nell'ambito delle
prerogative conferitele dall'art. 19 SIA 142.
E. Con la
replica e la duplica le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive
posizioni, puntualizzandole con asserzioni che saranno riprese - per quanto
necessario - nel seguito.
F. All'udienza
preliminare del 28 giugno 2011 le parti hanno sollecitato la produzione di
documenti e l'audizione di alcuni testimoni. La fase istruttoria è stata dunque
contraddistinta dalla raccolta delle seguenti prove:
• le schede dell'esame preliminare dei 32
progetti in gara esperito dall'arch. __________, che il patriziato ha prodotto
il 20 luglio 2011 con la precisazione che non esiste un verbale riassuntivo
delle operazioni effettuate;
• l'audizione, il 4 ottobre 2011, dei testi
__________, __________ e __________.
Di tutte le risultanze istruttorie e delle
osservazioni formulate dalle parti in sede conclusionale si dirà - ove
occorresse - in appresso.
Considerato, in
diritto
1. 1.1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 15 cpv. 1
CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del Cantone
Ticino al CIAP del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL 7.1.4.1.4).
1.2. In
quanto partecipante al concorso, il ricorrente è senz'altro legittimato a contestare
la decisione con la quale l'ufficio patriziale di __________ ha assegnato il
mandato per le prestazioni di architetto a CO 1, autore del progetto vincente (art. 15 cpv. 1bis lett. e CIAP e 43 legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm, RL 3.3.1.1).
A torto committente ed aggiudicatario
sostengono che all'insor-gente non possa essere riconosciuta la potestà
ricorsuale. Secondo la giurisprudenza costante di questo Tribunale, il fatto
che egli sia giunto solo 5° in classifica non gli impedisce di avversare la
delibera operata dall'ufficio patriziale, cresciuta invece in giudicato nei
confronti di tutti gli altri concorrenti che hanno rinunciato ad impugnarla.
Quanto alla maldestra impostazione di taluni allegati di causa, firmati in nome
della società a garanzia limitata di cui il comparente è titolare, non si
tratta di un vizio suscettibile di intaccare la legittimazione attiva del ricorrente
come asseverano i resistenti, atteso che il gravame - pur essendo stato redatto
sulla carta da lettera dello studio d'architettura - è stato vergato e
sottoscritto da RI 1 a titolo personale e quale persona fisica, la stessa che
ha partecipato al concorso. Vi è quindi perfetta coincidenza di identità, anche
giuridica, tra concorrente e ricorrente. Il fatto che la replica e le conclusioni
siano state formalmente inoltrate dalla RI 1 Sagl permette tutt'al più di stralciare
dagli atti queste memorie irrite.
La circostanza infine che il ricorrente
abbia avuto un contatto telefonico con la segretaria del patriziato prima della
formulazione del giudizio non lo priva di certo della facoltà di avversare l'ag-giudicazione.
Se la committenza riteneva che tale agire
fosse costitutivo di una grave violazione dell'art. 12.3 delle norme SIA
142/2009 e che la sanzione da applicare potesse essere solo un'esclusione
dalla gara, avrebbe dovuto adottare siffatto provvedimento e motivarlo
adeguatamente sia in fatto che in diritto, dando modo al destinatario di
poterlo impugnare. L'ente banditore tuttavia non ha fatto nulla. Anzi, gli ha
conferito il 5° premio del concorso, come deciso dalla giuria. In simili evenienze,
non può sicuramente pretendere che questo Tribunale agisca in sua vece e lo
estrometta dalla procedura solo per precludergli la possibilità di far valere
le sue tesi nella causa in essere.
1.3. Il ricorso,
tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle tavole processuali, integrate
dalle risultanze degli accertamenti operati nel corso dell'istruttoria (art. 18
cpv. 1 LPamm).
2. 2.1. A
livello legislativo cantonale, le norme disciplinanti i concorsi di
progettazione (d'idee e di progetto) sono contenute al capitolo III del
RLCPubb/CIAP. L'art. 20 cpv. 2 RLCPubb/CIAP indica che il committente
disciplina nel singolo caso la procedura di concorso. Di regola - si legge
nello stesso capoverso - esso farà capo alle relative disposizioni di organizzazioni
professionali di categoria, segnatamente alla norma SIA 142, sempre che simili
disposizioni non contraddicano quelle della legge (in casu: il CIAP) o del relativo
regolamento di applicazione. Ogni concorso, compresi quelli di progettazione gestiti
in applicazione delle norme SIA, deve quindi rispettare i principi cardine che
governano l'aggiudicazione di commesse pubbliche, in particolare quelli riferiti
alla parità di trattamento, all'imparzialità e alla trasparenza (cfr. art. 1
cpv. 3 CIAP).
2.2. In
concreto, la gara promossa dal patriziato di CO 2 è un concorso di progetto ai
sensi dell'art. 20 cpv. 1 lett. b RLCPubb/ CIAP, esplicitamente assoggettato, ancorché
in via subordinata, alle norme SIA 142/2009 (vedi avviso di concorso e lett.
B.2 del relativo programma), che ne disciplinano lo svolgimento e stabiliscono
diritti e doveri del committente, dei membri della giuria, degli esperti e dei
partecipanti (art. 2.1 SIA 142/2009). La contropartita per i progetti è
rappresentata da premi, eventuali acquisti e indennizzi, come pure, per il
vincitore, dalla prospettiva del mandato per le prestazioni di architetto (art.
3.3 SIA 142/ 2009).
La giuria approva il programma di concorso
formulato dal committente in base all'art. 13.1 e risponde alle domande dei
partecipanti, giudica le proposte, stabilisce la graduatoria e decide l'attribuzione
dei premi e di eventuali acquisti. Redige il rapporto di giudizio e le
raccomandazioni per il seguito (art. 10.2 SIA 142/2009). Il programma di
concorso contiene in particolare precisazioni relative alla procedura di
concorso, tra cui l'elenco degli elaborati richiesti e il loro modo di
rappresentazione, nonché disposizioni relative al compito (art. 13.3 SIA
142/2009). Entro un termine di tempo adeguato i partecipanti possono presentare,
per iscritto e in forma anonima, domande riguardo al programma di concorso. A
nome del committente la giuria dà una risposta scritta, raccoglie tutte le
domande - se necessario in modo riassuntivo - e le risposte in un documento che
notifica tempestivamente a tutti i partecipanti (art. 14.1 SIA 142/2009). Il
committente fa eseguire, prima del giudizio, un esame preliminare, senza
valutazioni di merito, per la verifica dell'adempimento delle condizioni e
delle esigenze del programma di concorso. Gli elaborati non richiesti devono essere
esclusi. Sul risultato dell'esame preliminare deve essere steso un rapporto (art.
15.1 SIA 142/2009).
Per il giudizio sulle proposte di concorso,
la giuria si attiene al programma del concorso e alle risposte alle domande dei
partecipanti (art. 20.1 SIA 142/2009). Una proposta di concorso deve essere
esclusa dal giudizio se non è stata consegnata in tempo, se è incompleta nelle
parti essenziali, se è incomprensibile, se lascia supporre fini sleali o se il
suo autore ha infranto l'obbligo dell'anonimato. Va invece esclusa dall'assegnazione
del premio se diverge in punti essenziali dalle prescrizioni del programma. Gli
elaborati non esplicitamente richiesti o ammessi dal programma sono esclusi dal
giudizio e rimossi immediatamente (art. 19.1 e 19.3 SIA 142/2009).
3. Nel caso
di specie, è assodato che taluni concorrenti, in particolare l'autore del progetto
vincitore del concorso e conseguente aggiudicatario del mandato di architetto,
hanno presentato lavori contenenti elaborati non ammessi, segnatamente
rendering e proiezioni 3D esplicitamente vietati nel contesto della fase di risposta
alle domande poste dai partecipanti alla gara.
Posta
questa premessa, occorre accertare innanzi tutto - per quanto possibile - come
è stata effettivamente gestita la situazione una volta scoperte le irregolarità
commesse da alcuni concorrenti nel presentare il loro progetto sulle 4
tavole orizzontali del formato DIN A1, in bianco e nero e con il nord verso
destra della tavola, prescritte dal programma di concorso. Tante e discordanti
sono infatti le versioni esposte su questo tema nel corso della presente
procedura ricorsuale e di quella che l'ha preceduta (oggetto, quest'ultima, della
STA 52.2010.416 del 4 dicembre 2010).
3.1.
Intanto occorre ricordare che i progetti sono stati esaminati in primo luogo dall'arch.
__________. Quest'ultimo ha vagliato la conformità dei progetti dal profilo sia
formale che materiale, utilizzando un'apposita lista di controllo (checklist)
predisposta in modo uniforme per ogni lavoro in lizza. Dall'esame delle schede
allestite dal professionista incaricato del cosiddetto esame preliminare emerge
che 6 progetti, sui 32 presentati, contenevano elaborati non ammessi. L'arch. __________
si è limitato a rilevare tali irregolarità apponendo una nota manoscritta sulla
scheda del progetto interessato. Non ha fatto in modo che gli elaborati non
richiesti venissero esclusi come disposto dall'art. 15.1 delle norme SIA
142/2009, né ha steso un rapporto sul risultato dell'esa-me preliminare come
previsto dalla prescrizione appena citata. Il ricorrente ha ripetutamente
sottolineato questa ultima mancanza, ma ai fini del giudizio non è necessario approfondire
la portata di siffatta pecca, né occorre di conseguenza risolvere il quesito di
sapere se le schede possano essere in qualche modo equiparate al rapporto esatto
dall'art. 15.1 delle norme SIA 142/2009.
3.2. I progetti sono stati affissi così come
pervenuti nella sala patriziale, ove la giuria avrebbe svolto il suo lavoro di
valutazione. Nel proprio rapporto dell'11 ottobre 2010 la giuria ha annotato
che dopo una prima visione dei progetti la giuria - per entrare in merito
alle caratteristiche del sito - si è recata sul posto per un sopralluogo. In
seguito la giuria ha esaminato e valutato i progetti inoltrati prendendo atto
dei risultati del controllo preliminare dei singoli progetti eseguito dall'architetto
__________. In base all'art. 19 3 del regolamento SIA 142 e alle
risposte dei concorrenti, gli elaborati non esplicitamente richiesti nel bando
e/o in contrasto con quanto precisato nelle risposte alle domande non sono
stati presi in considerazione per il giudizio. In seguito si è proceduto all'esame
dettagliato dei progetti applicando i criteri indicati nel bando. Da questa
descrizione del modus operandi applicato dalla giuria sembrerebbe che tutti i
progetti sono stati visti nella loro integralità per almeno due volte. Solo in
seguito la giuria avrebbe omesso di prendere in considerazione gli elaborati
non ammessi. Il rapporto non spiega tuttavia in alcun modo cosa sia stato fatto
in concreto per "non prendere in considerazione per il giudizio" le
componenti abusive.
Ascoltato come teste in fase istruttoria, l'arch.
__________ - autorevole membro della giuria - ha avuto modo di specificare che
dopo un cosiddetto pregiro durante il quale il gremio ha visionato tutti i
progetti esposti, si è provveduto a coprire gli elementi non autorizzati con
dei fogli bianchi (e non opachi come sostenuto dal patriziato in taluni
allegati di causa). A mente del testimone, l'intervento è stato materialmente eseguito
dai membri della giuria __________ (presidente del patriziato) e __________ (membro
dell'ufficio patriziale). Le schermature sono rimaste attaccate alle tavole
viziate sino all'allestimento della graduatoria.
3.3. Alla luce di quanto appena esposto, non
vi è chi non veda i momenti di contrasto, rispettivamente la mancanza di una
piena corrispondenza, tra quanto riportato nel rapporto scritto della giuria,
invero assai approssimativo nonostante il carattere puntuale che normalmente
dovrebbe avere un simile documento quale atto probatorio nell'ambito di
eventuali contestazioni, e quanto riferito in aula dal teste arch. __________. Dal
profilo fattuale, sembra comunque appurato che la giuria, dopo aver osservato almeno
una volta tutti i lavori, compresi i rendering e le proiezioni 3D
esplicitamente vietati dalle regole del concorso, abbia successivamente coperto
le immagini proibite. E questo sino all'emanazione del proprio verdetto. Il
fatto che le schermature incollate sui progetti (talvolta con dello "scotch")
non abbiano lasciato la benché minima traccia sugli stessi una volta rimosse è quesito
destinato a restare irrisolto.
4. Occorre ora
valutare se tale modo di procedere è compatibile con il complesso delle norme
legali disciplinanti il concorso di progetto in discussione.
Per
cominciare, mette conto di rilevare che se si fosse trattato di un concorso qualsiasi,
Fatti
i lavori contenenti elementi abusivi avrebbero dovuto essere certamente scartati
in toto. In effetti, in materia di pubbliche commesse vige il principio, assai
noto, che soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire
l'aggiudicazione. Nei concorsi di progettazione tornano applicabili tuttavia
regole più permissive, che si richiamano con ogni evidenza al principio di
proporzionalità ed al divieto di formalismo eccessivo (Denis Esseiva, Concours et marchés publics, Journées suisses
du droit de la construction, Fribourg 2003, pag. 230). Solo gli elementi abusivi,
e non tutto il lavoro che li contiene (la proposta di concorso, secondo la terminologia
SIA) vanno esclusi dal giudizio e quindi, per finire, dalla procedura che porta
all'aggiudicazione per incarico diretto del mandato di architetto (art. 30
lett. b RLCPubb/CIAP e 24.1 SIA 142/2009).
Detto questo, non si può fare a meno di
sottolineare che le norme SIA 142 del 2009, nel solco di quelle pregresse del
1998, contengono un'incongruenza proprio sul tema oggetto del contendere, nella
misura in cui affidano sia al committente, sia alla giuria la facoltà di
escludere gli elaborati non richiesti (cfr. art. 15.1 e 19.3 SIA 142/2009).
Impossibile comprendere le ragioni di tale contraddizione, che non è riconducibile
alla natura formale o materiale della prescrizione violata con la presentazione
di elementi inammissibili, dato che la giuria può intervenire in entrambi i
casi (vedi art. 19.1 SIA/2009). Ad ogni buon conto, la miglior dottrina in materia
di concorsi di progettazione ritiene che la disattenzione di disposizioni
formali debba essere sanzionata dal committente, mentre alla giuria spetta il
compito di decidere la sorte dei progetti che non rispettano le condizioni
materiali del programma di concorso (in tal senso Jacques Dubey, Le concours en droit des marchés publics, Zürich-Bâle-Genève
2005, pag. 262 segg.). Sarebbe stato quindi compito della committenza, una
volta preso atto delle risultanze dell'esame preliminare esperito dall'arch. __________,
coprire le rappresentazioni non ammesse contenute in sei dei progetti pervenuti
all'ente banditore. Così facendo si sarebbe garantita la perfetta parità di
trattamento tra concorrenti esatta dal CIAP, assicurando nel contempo una successiva
valutazione dei progetti da parte della giuria scevra da qualsiasi influsso,
anche solo potenziale, dovuto alla visione di immagini ad effetto proibite
dalle regole di gara. A giudizio di questo Tribunale, in un caso come quello
Considerandi
all'esame la giuria poteva sì decidere l'esclusione delle immagini non consentite,
ma sulla scorta delle sole schede dell'arch. __________, senza che la globalità
dei suoi membri vedessero le proposte di concorso contenenti gli elementi che l'esaminatore
preliminare, uno specialista del settore, aveva già agevolmente individuato e
qualificato siccome irregolari. Prima di pronunciare ed eseguire l'estromis-sione
degli elaborati inammissibili la giuria ha invece ispezionato nella loro
interezza tutti i progetti, violando con certezza il principio di uguaglianza
dei concorrenti ed esponendosi al rimprovero di aver effettuato un'operazione atta
ad influire sul giudizio di merito (allestimento della classifica, assegnazione
dei premi, raccomandazione) che l'organo era chiamato ad esprimere in modo assolutamente
equanime. Non occorre che l'accaduto abbia effettivamente pregiudicato l'indipendenza
decisionale della giuria. Bastano circostanze obbiettivamente idonee a
suscitare l'apparenza che ciò sia avvenuto, in concomitanza con l'indubbia
violazione di alcuni dei precetti fondamentali enunciati all'art. 1 lett. c
CIAP e governanti tutti gli appalti pubblici. A ciò aggiungasi che le
rappresentazioni abusive scaltramente inserite da qualche concorrente nel
proprio progetto sono state mascherate, e quindi inevitabilmente osservate con attenzione
per un certo lasso di tempo, proprio dalle persone più impressionabili della
giuria, ovvero dai membri "laici" della stessa (il presidente del
patriziato __________ ed il membro dell'ufficio patriziale __________). Aspetto
questo, tutt'altro che trascurabile, ove solo si consideri che la valutazione
di un progetto edilizio da parte di una giuria presuppone un minimo di
conoscenze tecniche, si fonda sulla comparazione tra i lavori inoltrati e
comporta pure, ineluttabilmente, una componente soggettiva di non poco conto.
Se ne deve concludere che la decisione
impugnata è stata preceduta da irregolarità gravi ed irrimediabili, in quanto
costituite dalla lesione di norme regolanti il concorso di natura imperativa. La
delibera stessa risulta viziata nella misura in cui conferisce il mandato di
architetto all'autore di un progetto largamente assortito di elaborati non
ammessi, che sono stati esclusi senza salvaguardare il principio della parità
di trattamento tra concorrenti.
5.
Il ricorrente postula l'annullamento dell'aggiudicazione e dell'in-tera
procedura concorsuale. La decisione impugnata ha tuttavia già dato luogo alla
stipulazione del contratto. Questo Tribunale deve dunque limitarsi ad
accertarne l'illiceità (art. 18 cpv. 2 CIAP).
6.
La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal gravame ed ai valori in
discussione, così come le spese istruttorie sono poste a carico del
committente e dell'aggiudicatario secondo soccombenza (art. 28 LPamm). Al ricorrente,
assistito da un legale unicamente nella fase istruttoria, sono dovute
ripetibili commisurate in funzione dell'ampiezza del patrocinio di cui ha
usufruito (art. 31 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è accolto.
§. Di conseguenza la decisione 6 aprile 2011 con
la quale l'ufficio patriziale di __________ ha assegnato a CO 1 di __________
le prestazioni di architetto per la realizzazione di un complesso edilizio
multifunzionale sui mapp. __________ e __________ di __________ è dichiarata
illecita.
2. La tassa
di giustizia di fr. 4'000.- e le spese istruttorie di fr. 170.- sono poste a
carico del patriziato di CO 2 e di CO 1 in ragione di ½ ciascuno.
3. Il
patriziato di CO 2 e CO 1 verseranno ognuno fr. 500.- di ripetibili al ricorrente.
4. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei
limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.
5.Intimazione a:
6.C.p.c. a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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