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Decisione

52.2011.190

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 febbraio 2012Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori contenenti elementi abusivi avrebbero dovuto essere certamente scartati

in toto. In effetti, in materia di pubbliche commesse vige il principio, assai

noto, che soltanto offerte conformi alle prescrizioni di gara possono conseguire

l'aggiudicazione. Nei concorsi di progettazione tornano applicabili tuttavia

regole più permissive, che si richiamano con ogni evidenza al principio di

proporzionalità ed al divieto di formalismo eccessivo (Denis Esseiva, Concours et marchés publics, Journées suisses

du droit de la construction, Fribourg 2003, pag. 230). Solo gli elementi abusivi,

e non tutto il lavoro che li contiene (la proposta di concorso, secondo la terminologia

SIA) vanno esclusi dal giudizio e quindi, per finire, dalla procedura che porta

all'aggiudicazione per incarico diretto del mandato di architetto (art. 30

lett. b RLCPubb/CIAP e 24.1 SIA 142/2009).

Detto questo, non si può fare a meno di

sottolineare che le norme SIA 142 del 2009, nel solco di quelle pregresse del

1998, contengono un'incongruenza proprio sul tema oggetto del contendere, nella

misura in cui affidano sia al committente, sia alla giuria la facoltà di

escludere gli elaborati non richiesti (cfr. art. 15.1 e 19.3 SIA 142/2009).

Impossibile comprendere le ragioni di tale contraddizione, che non è riconducibile

alla natura formale o materiale della prescrizione violata con la presentazione

di elementi inammissibili, dato che la giuria può intervenire in entrambi i

casi (vedi art. 19.1 SIA/2009). Ad ogni buon conto, la miglior dottrina in materia

di concorsi di progettazione ritiene che la disattenzione di disposizioni

formali debba essere sanzionata dal committente, mentre alla giuria spetta il

compito di decidere la sorte dei progetti che non rispettano le condizioni

materiali del programma di concorso (in tal senso Jacques Dubey, Le concours en droit des marchés publics, Zürich-Bâle-Genève

2005, pag. 262 segg.). Sarebbe stato quindi compito della committenza, una

volta preso atto delle risultanze dell'esame preliminare esperito dall'arch. __________,

coprire le rappresentazioni non ammesse contenute in sei dei progetti pervenuti

all'ente banditore. Così facendo si sarebbe garantita la perfetta parità di

trattamento tra concorrenti esatta dal CIAP, assicurando nel contempo una successiva

valutazione dei progetti da parte della giuria scevra da qualsiasi influsso,

anche solo potenziale, dovuto alla visione di immagini ad effetto proibite

dalle regole di gara. A giudizio di questo Tribunale, in un caso come quello

Considerandi

all'esame la giuria poteva sì decidere l'esclusione delle immagini non consentite,

ma sulla scorta delle sole schede dell'arch. __________, senza che la globalità

dei suoi membri vedessero le proposte di concorso contenenti gli elementi che l'esaminatore

preliminare, uno specialista del settore, aveva già agevolmente individuato e

qualificato siccome irregolari. Prima di pronunciare ed eseguire l'estromis-sione

degli elaborati inammissibili la giuria ha invece ispezionato nella loro

interezza tutti i progetti, violando con certezza il principio di uguaglianza

dei concorrenti ed esponendosi al rimprovero di aver effettuato un'operazione atta

ad influire sul giudizio di merito (allestimento della classifica, assegnazione

dei premi, raccomandazione) che l'organo era chiamato ad esprimere in modo assolutamente

equanime. Non occorre che l'accaduto abbia effettivamente pregiudicato l'indipendenza

decisionale della giuria. Bastano circostanze obbiettivamente idonee a

suscitare l'apparenza che ciò sia avvenuto, in concomitanza con l'indubbia

violazione di alcuni dei precetti fondamentali enunciati all'art. 1 lett. c

CIAP e governanti tutti gli appalti pubblici. A ciò aggiungasi che le

rappresentazioni abusive scaltramente inserite da qualche concorrente nel

proprio progetto sono state mascherate, e quindi inevitabilmente osservate con attenzione

per un certo lasso di tempo, proprio dalle persone più impressionabili della

giuria, ovvero dai membri "laici" della stessa (il presidente del

patriziato __________ ed il membro dell'ufficio patriziale __________). Aspetto

questo, tutt'altro che trascurabile, ove solo si consideri che la valutazione

di un progetto edilizio da parte di una giuria presuppone un minimo di

conoscenze tecniche, si fonda sulla comparazione tra i lavori inoltrati e

comporta pure, ineluttabilmente, una componente soggettiva di non poco conto.

Se ne deve concludere che la decisione

impugnata è stata preceduta da irregolarità gravi ed irrimediabili, in quanto

costituite dalla lesione di norme regolanti il concorso di natura imperativa. La

delibera stessa risulta viziata nella misura in cui conferisce il mandato di

architetto all'autore di un progetto largamente assortito di elaborati non

ammessi, che sono stati esclusi senza salvaguardare il principio della parità

di trattamento tra concorrenti.

5.

Il ricorrente postula l'annullamento dell'aggiudicazione e dell'in-tera

procedura concorsuale. La decisione impugnata ha tuttavia già dato luogo alla

stipulazione del contratto. Questo Tribunale deve dunque limitarsi ad

accertarne l'illiceità (art. 18 cpv. 2 CIAP).

6.

La tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dal gravame ed ai valori in

discussione, così come le spese istruttorie sono poste a carico del

committente e dell'aggiudicatario secondo soccombenza (art. 28 LPamm). Al ricorrente,

assistito da un legale unicamente nella fase istruttoria, sono dovute

ripetibili commisurate in funzione dell'ampiezza del patrocinio di cui ha

usufruito (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è accolto.

§. Di conseguenza la decisione 6 aprile 2011 con

la quale l'ufficio patriziale di __________ ha assegnato a CO 1 di __________

le prestazioni di architetto per la realizzazione di un complesso edilizio

multifunzionale sui mapp. __________ e __________ di __________ è dichiarata

illecita.

2. La tassa

di giustizia di fr. 4'000.- e le spese istruttorie di fr. 170.- sono poste a

carico del patriziato di CO 2 e di CO 1 in ragione di ½ ciascuno.

3. Il

patriziato di CO 2 e CO 1 verseranno ognuno fr. 500.- di ripetibili al ricorrente.

4. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110) nei

limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83 lett. f LTF.

5.Intimazione a:

6.C.p.c. a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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