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Decisione

52.2011.195

Micro centrale elettrica prevista all'interno di un oggetto inserito nell'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti d'importanza nazionale (IFP)

23 luglio 2012Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i pesci. Il dimensionamento massimo della captazione delle acque è fissato in

2'700 l/s. Il deflusso residuale minimo - volutamente dinamico a fini di migliorare

la libera migrazione e riproduzione dei pesci e di garantire un cambiamento

stagionale dei deflussi a valle della presa anche con portate scarse - è stato stabilito

in 500 l/s durante tutto l'anno, incrementato a 1'500 l/s dal 1° al 30 aprile e

a 2'500 l/s dal 1° maggio al 30 giugno. La potenza lorda media dell'impianto è

stata calcolata in 1'070 kW, mentre la produzione annua media è valutata in 6.6

mio kWh. Per la realizzazione del progetto è inoltre stata definita un'apposita

zona per attrezzature d'interesse pubblico, denominata "zona microcentrale

elettrica", retta dal nuovo art. 24bis delle norme di attuazione del piano

regolatore (NAPR) ed è stato autorizzato il dissodamento definitivo di 310 mq

di bosco (per tutto quanto precede: cfr. decreto impugnato, messaggio

municipale 3 aprile 2009 [n. 3] e progetto definitivo, relazione tecnica, giugno

2009).

b. Il 22 marzo, 211 il decreto è stato pubblicato sul Foglio ufficiale, con

l'indicazione che la scadenza del termine di referendum era fissata per il 6

maggio 2011 (cfr. FU 23/2011, 2209 segg.).

B. Con impugnativa 15 aprile 2011, le ricorrenti citate in ingresso insorgono

davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che "la concessione

per l'utilizzazione delle acque [sia] negata al pari delle decisioni da

essa coordinate". Le insorgenti sostengono che il rilascio della

concessione violerebbe l'obbligo di conservare intatta la valle Verzasca,

inserita quale oggetto n. 1807 nell'inventario federale dei paesaggi, siti e

monumenti d'importanza nazionale (IFP; cfr. appendice dell'ordinanza riguardante

l'inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali del 10 agosto

1977; OIFP; RS 451.11). Tale obbligo discenderebbe in particolare dall'art. 22

della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche del 22 dicembre

1916 (LUFI; RS 721.80) che, a differenza dell'art. 6 della legge federale sulla

protezione della natura e del paesaggio del 1° luglio 1966 (LPN; RS 451),

rispetto alla quale costituirebbe una lex specialis, non soffrirebbe

eccezioni. In particolare, non sarebbe ammissibile procedere come fatto nel

caso concreto a una ponderazione degli interessi in gioco. Lo sfruttamento

delle forze idriche nei paesaggi IFP sarebbe precluso anche in funzione

dell'ordinanza sull'indennizzo delle perdite subite nell'utilizzazione delle

forze idriche del 25 ottobre 1995 (OIFI; 721.821). L'incompatibilità delle centrali,

aventi un impatto rilevante sugli obiettivi di protezione del paesaggio, con lo

statuto di protezione dei paesaggi d'importanza nazionale sarebbe confermata anche

dalla Raccomandazione relativa all'elaborazione di strategie cantonali di protezione

e di utilizzo nel settore delle piccole centrali idroelettriche (edita dagli

Uffici federali dell'ambiente, UFAM, dell'energia, UFE, e dello sviluppo

territoriale, ARE, Berna 2011). Gli argomenti addotti dal Consiglio di Stato

nel messaggio 19 ottobre 2010 (n. 6411) in favore di una ponderazione degli

interessi non sarebbero convincenti. Ma anche qualora si volesse ammettere la

possibilità di procedere a una simile ponderazione, in applicazione dell'art. 6

LPN, questa andrebbe piuttosto a favore

della tutela del paesaggio, poiché il progetto cagionerebbe un impatto

rilevante in assenza di un interesse nazionale preminente alla sua realizzazione.

C. Scaduto il termine di referendum, il 10 maggio 2011 il decreto è

stato pubblicato sul Bollettino ufficiale a cura della segreteria del Gran

Consiglio (BU 21/2011, 247 segg.). In seguito, tale pubblicazione è stata

annullata (BU 23/2011, 293). Il 24 maggio 2011 il decreto è stato di nuovo

pubblicato a cura del Consiglio di Stato che, in applicazione dell'art. 13 cpv.

3 del decreto stesso, ne ha fissato l'entrata in vigore per il 1° giugno 2011

(BU 25/2011, 317 segg.).

D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il municipio di Brione

Verzasca (spiegando che la società anonima non è ancora formalmente stata

costituita e che il comune sottoscriverà il 51% delle azioni) e il Consiglio di

Stato con argomentazioni che saranno discusse, se necessario, nei considerandi

di diritto.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. L'atto impugnato, formalmente inserito in un decreto legislativo,

è una decisione globale, che riunisce le decisioni di concessione per

l'utilizzazione delle acque, d'approvazione di una variante di piano regolatore

e di autorizzazione al dissodamento (art. 1 cpv. 1 e 3 cpv. 1 cifra 1 legge sul

coordinamento delle procedure del 10 ottobre 2005; Lcoord; RL 7.1.2.3). Essa ha

seguito, quale procedura direttrice (art. 3 cpv. 1 cifra 3 Lcoord), quella di

concessione (art. 7 cpv. 2 lett. a Lcoord). La decisione globale e quelle

successive delle autorità cantonali possono essere impugnate, indipendentemente

dai motivi invocati, unicamente per mezzo dei rimedi di diritto ammessi nella

procedura direttrice (art. 14 Lcoord). La procedura di concessione si basa

sulla legge sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2000 (LUA; RL 9.1.6.1)

e la decisione è stata resa, in forza dell'art. 3 cpv. 1 lett. b LUA, dal Gran

Consiglio. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo a dirimere la

vertenza è dunque data (art. 35 LUA).

1.2. Il termine di ricorso è di 30 giorni (art. 35 LUA). Le ricorrenti hanno

inoltrato l'impugnativa il 15 aprile 2011, a seguito della pubblicazione del decreto legislativo impugnato sul Foglio ufficiale il 22 marzo 2011 a cura della cancelleria ai fini dell'esercizio del diritto di referendum (FU 23/2011, 2209

segg.; art. 78 legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di

Stato del 17 dicembre 2002; LGC; RL 2.4.1.1; art. 141 cpv. 2 legge sull'esercizio

dei diritto politici del 7 ottobre 1998; LEDP; RL 1.3.1.1). In seguito, e come

visto (supra, C.), l'atto è stato pubblicato il 24 maggio 2011 a cura del Consiglio di Stato sul BU; come indicava l'art. 14 del decreto legislativo stesso il

termine d'impugnazione era riferito a questa seconda pubblicazione. Difatti,

quando una legge cantonale è sottoposta a referendum obbligatorio o facoltativo,

il termine decorre dalla pubblicazione della decisione di promulgazione, attraverso

la quale l'autorità esecutiva costata che l'atto è stato adottato in maniera

definitiva (DTF 121 I 291 consid. 1b). L'impugnativa, pertanto, è stata

inoltrata prima dell'inizio del termine ricorsuale. Ciò non arreca pregiudizio

alcuno ai ricorrenti, poiché la giurisprudenza stabilisce che la sanzione per

il ricorso insinuato prematuramente non è l'irricevibilità: esso rimane

tuttavia sospeso sino all'inizio del termine d'impugnazione (cfr. DTF 125 II

440 consid. 1b e relativo rinvio alla DTF 110 Ia 7 consid. 1c; inoltre: DTF 124

I consid. 2d). Anche la condizione della tempestività è, pertanto, ossequiata.

1.3. Resta da esaminare la legittimazione

attiva delle insorgenti. Giusta l'art. 13 Lcoord, la legittimazione per

interporre reclamo o ricorso è retta dalla legislazione speciale anche nella

procedura coordinata. Il fatto di seguire una procedura direttrice ai sensi della

Lcoord non modifica dunque la qualità per interporre ricorso: essa non amplia e

non limita le facoltà d'impugnazione (cfr. Messaggio 11 febbraio 2003 [n.

5361], in: RVGC 2005-2006, vol. 2, pag. 1220 segg., commento alle singole

norme, pag. 1239 seg.). Ne segue che la legittimazione a ricorrere dev'essere

esaminata in rapporto a ogni singola decisione formante quella globale.

1.3.1. Nell'atto di ricorso le insorgenti sostengono innanzitutto di essere

legittimate ai sensi dell'art. 35 LUA in combinazione con l'art. 43 della legge

di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL

3.3.1.1).

1.3.1.1. La LUA non si esprime sulla legittimazione a ricorrere; essa è

pertanto retta dall'art. 43 LPamm, che stabilisce che hanno qualità per

interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi

interessi dalla decisione impugnata. La nozione d'interesse legittimo

corrisponde, secondo la prassi di questo Tribunale, a quella d'interesse degno

di protezione giusta gli art. 48 lett. a della legge federale sulla procedura

amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e 103 lett. a della legge

federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 (OG; abrogata

dall'art. 131 cpv. 1 legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110). Introducendo il requisito dell'interesse legittimo, il legislatore ha

quindi voluto, in primo luogo, escludere l'actio popularis, cosicché

difetta della legittimazione ricorsuale chi dal provvedimento impugnato non sia

toccato altrimenti che qualsiasi altro singolo cittadino o che la collettività;

occorre pertanto l'esistenza di una relazione rilevante o speciale del

ricorrente con l'oggetto della contestazione. D'altro lato basta, però,

l'esistenza di un interesse degno di protezione dal profilo processuale e non

occorre la lesione di diritti soggettivi; anche un interesse di mero fatto, ad esempio

di natura economica, ideale o morale può essere sufficiente. Affinché il gravame

sia ricevibile in ossequio all'art. 43 LPamm basta pertanto che il ricorrente

possa prevalersi di un interesse personale, immediato e attuale

all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata e dunque

all'ottenimento di un giudizio più favorevole (cfr. RDAT I-2001 n. 27 consid.

2.1., I-1999 n. 11 consid. 2b, I-1998 n. 13 consid. 2.2., I-1993 n. 22 consid.

1.2.).

Una corporazione di diritto privato, dotata di personalità giuridica, può

anch'essa ricorrere ogni qual volta sia direttamente lesa dalla decisione

impugnata nei propri legittimi interessi. Nel contempo, la giurisprudenza

riconosce a una corporazione costituitasi come persona giuridica, che non sia

lesa nei propri legittimi interessi, la facoltà di interporre ricorso in difesa

dei suoi membri quando la potestà ricorsuale a tutela dei diritti in questione

compete ai singoli soci, quando la totalità o molti di essi sono toccati

dall'atto impugnato e quando gli statuti affidano alla corporazione la difesa

di questi interessi comuni (cfr., per tutte, RDAT I-2001 n. 27 consid. 2.2).

1.3.1.2. Nell'impugnativa le ricorrenti sostengono, come visto, di essere legittimate

in forza dell'art. 43 LPamm. Esse, tuttavia, non spendono nemmeno una parola a

sostegno di tale tesi, venendo meno al loro obbligo di collaborazione; difetto

che non spetta a questo Tribunale sanare (cfr., in materia pianificatoria, STA

90.2007.171 dell'8 aprile 2009, consid. 1.3.). Al pari degli altri presupposti

processuali, la sussistenza della legittimazione a ricorrere dev'essere

esaminata d'ufficio, ma la prova delle circostanze fattuali che la fondano

spetta al ricorrente (cfr. RDAT I-2001 n. 27; ZBl 100/1999 pag. 399); prove che

le insorgenti non hanno portato. Ora, innanzitutto non è dato di vedere perché

le citate organizzazioni apparterrebbero a quella limitata e qualificata

cerchia di persone, la cui situazione appare legata all'oggetto del

provvedimento impugnato da un rapporto più stretto e intenso di quello che

intercorre con gli altri membri delle collettività. Esse non appaiono in

particolare toccate dal provvedimento (e dalle singole decisioni che lo

compongono) in misura diversa o superiore a quella di qualsiasi altra persona

fisica o giuridica: non può pertanto esser loro riconosciuto un interesse

personale, diretto e concreto a dolersi del provvedimento impugnato. In secondo

luogo non può nemmeno esser loro riconosciuto il diritto a proporre il

cosiddetto ricorso corporativo di natura egoista (supra, 1.3.1.1.),

giacché l'adempimento dei requisiti non è stato minimamente provato.

1.3.2. Le insorgenti - ad eccezione della RI 6 - intendono dedurre la propria

legittimazione a ricorrere anche dall'art. 12 LPN.

1.3.2.1. Giusta l'art. 12 LPN sono legittimate a ricorrere contro le decisioni

delle autorità cantonali o federali le organizzazioni che si occupano della

protezione della natura e del paesaggio, della conservazione dei monumenti

storici o di scopi affini se sono attive a livello nazionale (cpv. 1 lett. b cifra

1) e se perseguono scopi meramente ideali: eventuali attività economiche devono

servire a conseguire gli scopi ideali (cpv. 1 lett. b cifra 2). Il Consiglio

federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere (cpv. 3). Dando

seguito a questo mandato, l'Esecutivo federale ha emanato l'ordinanza

che designa le organizzazioni di protezione dell'ambiente nonché di protezione

della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere del 27 giugno 1990 (ODO;

RS 814.076). Le organizzazioni in rassegna - ad eccezione di RI 1, il cui ricorso

dunque si rivela irricevibile, rilevato come essa non dichiari di agire in

rappresentanza dell'associazione nazionale - sono inserite nell'allegato

all'ODO, con l'indicazione che tale iscrizione è avvenuta - per quanto qui

interessa - in base alla LPN.

1.3.2.2. In relazione al diritto di

protezione della natura e del paesaggio, la legittimazione a ricorrere delle

organizzazioni è circoscritta alle decisioni adottate nello svolgimento dei

compiti della Confederazione (DTF 123 II 5 consid. 2c, 116 Ib 203 consid. 3a,

112 Ib 70 consid. 2 e riferimenti; più di recente: STF 1P.520/2004 dell'11

novembre 2004 consid. 1.3.; Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale

per un disegno di legge sulla protezione della natura e del paesaggio del 12 novembre

1965 in: FF 1965 III pag. 77 segg., 85). Presupposto, questo, che dev'essere esaminato

in rapporto alle tre decisioni oggetto di quella coordinata (cfr. supra,

1.3).

1.3.2.2.1. Per quanto riguarda la decisione d'approvazione della variante del

piano regolatore, dev'essere ricordato che la pianificazione del territorio non

è un compito federale: essa spetta, al contrario ai Cantoni (art. 75 cpv. 1 Costituzione

federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999; Cost.; RS 101).

Nulla muta, al riguardo, il fatto che il territorio in questione sia incluso

all'interno del perimetro di un oggetto iscritto in un inventario federale

(cfr., sul tema: RDAF 1998 I 98 consid. 2b/aa). Le ricorrenti non invocano,

inoltre, motivazioni particolari che permettano di giungere a una diversa conclusione.

Nella misura in cui è rivolto contro un atto pianificatorio, il ricorso si

rivela dunque irricevibile.

1.3.2.2.2. L'art. 2 cpv. 1 lett. b LPN prevede esplicitamente che la

concessione di permessi di dissodamento avviene in adempimento di un compito

della Confederazione ai sensi dell'art. 24sexies dell'abrogata

Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 29 maggio 1874 (vCost.;

questa disposizione corrisponde ora all'art. 78 cpv. 2 Cost.). Del resto, il

Tribunale federale ha costatato a più riprese che l'autorità forestale

cantonale adempie, rilasciando una decisione di dissodamento, a un compito della

Confederazione (DTF 120 Ib 27 consid. 2c/aa).

1.3.2.2.3. Infine, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che

il rilascio di una concessione cantonale per l'uso dell'acqua e di

un'autorizzazione secondo la legislazione sulla protezione delle acque (art. 29

legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991; LPAc; RS

814.20) costituisce un compito della Confederazione ai sensi dell'art. 2 lett.

b LPN (STF 1A.151/2002 del 22 gennaio 2003, parz. pubblicata in: URP 2003/3

pag. 235 segg., consid. 1.2).

1.3.2.3. Da ultimo le organizzazioni sono legittimate a ricorrere soltanto per

censure in ambiti giuridici che rientrano da almeno dieci anni negli scopi

previsti nel loro statuto (dal 1° luglio 2007 art. 12 cpv. 2 LPN, in precedenza

tale requisito era esatto dalla giurisprudenza; cfr.: DTF 117 Ib 97 consid. 3a; Thierry Tanque-rel, L'extension

des voies de recours en matière administrative; des grands principes à la pratique

concrète, in: LeGes - Gesetzgebung & Evaluation 2007/2, pag. 203 segg.,

pag. 213).

Le censure che verranno esaminate nel seguito si concentrano sugli

aspetti paesaggistici, tematiche che rientrano senz'altro negli scopi statutari

di RI 2 (art. 2 statuti), RI 4 (art. 4 statuti) e della RI 5 (art. 2 statuti). Meno

scontata è, invece, la posizione della RI 7. Ora, ritenuto come il ricorso è

comunque sia ricevibile quantomeno in relazione alle altre tre ricorrenti

appena citate, il Tribunale rinuncia ad approfondire oltre la tematica e la

questione della legittimazione ricorsuale di questa organizzazione può restare

indecisa.

1.4. In definitiva, nella misura in cui è rivolto contro la concessione e

dissodamento e non è presentato da RI 1 e dalla RI 6, il ricorso è ricevibile.

Esso può essere evaso sulla scorta dei documenti prodotti dalle parti e quelli

concernenti le decisioni impugnate, trasmessi al Tribunale. In particolare, non

appare necessario esperire una vista dei luoghi, del resto nemmeno sollecitata

dalle parti, siccome la situazione emerge con sufficiente chiarezza, ai fini

del giudizio, dalle tavole processuali (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

Le insorgenti ritengono che nel caso concreto lo sfruttamento delle

acque sia da escludere, al pari di una ponderazione degli interessi in gioco.

2.1

2.1.1

Le ricorrenti sostengono innanzitutto che l'art. 22 LUFI osti nel caso

concreto a una ponderazione degli interessi tra protezione e sfruttamento,

poiché essa sarebbe già stata operata in maniera astratta e in favore della

protezione dalla LUFI stessa. La norma, infatti, imporrebbe di conservare

intatti i paesaggi particolarmente pregiati, come quelli considerati

d'importanza nazionale, caso proprio della valle Verzasca inserita nell'IFP.

Tale norma prevarrebbe poi, in quanto lex specialis, sull'art. 6 LPN. La

ponderazione degli interessi che quest'ultimo disposto permetterebbe sarebbe dunque

esclusa.

2.1.2

La tesi non può essere accreditata. Come peraltro evocato dal Governo

nella risposta, il Tribunale federale ha già avuto modo di considerare che anche

in presenza di interessi paesaggistici significativi l'art. 22 LUFI prevede una

ponderazione degli interessi in gioco (STF 1A.115/2002 del 22 gennaio 2003

consid. 5.1). Del resto, ciò emerge dalla lettera dell'art. 22 LUFI stesso, il

quale prevede che, nella concessione di un diritto di utilizzazione delle forze

idriche, le bellezze naturali devono esser possibilmente rispettate, e

conservate intatte se l'interesse pubblico prevalente lo richieda (cpv. 1). Gli

impianti devono essere costruiti in modo da non guastare, o da guastare il meno

possibile, il paesaggio. Queste disposizioni introducono dunque una valutazione

dell'incidenza sul paesaggio degli interventi connessi con l'utilizzazione

delle acque e una ponderazione dell'interesse all'intervento rispetto a quelli

della tutela del paesaggio (cfr. STF 1A.59/1995 del 28 aprile 2000 consid. 3b).

Nel citato giudizio - reso proprio nell'ambito di un progetto di concessione di

utilizzazione delle acque all'interno di un oggetto inventariato nell'IFP - il

Tribunale federale ha già avuto modo di ritenere che l'art. 6 LPN pone in

questi casi e in concreto delle esigenze più severe rispetto all'art. 22 LUFI (e

anche dell'art. 33 cpv. 3 lett. a LPAc).

2.2

Lo sfruttamento delle forze idriche nei paesaggi IFP sarebbe precluso anche

in funzione dell'OIFI. Con tale ordinanza, sostengono le ricorrenti, "il

Consiglio federale operò in termini generali e astratti una ponderazione degli

interessi contrapposti tra la protezione dei paesaggi d'importanza nazionale e

l'utilizzazione delle forze idriche al loro interno, a favore della protezione".

La tesi va disattesa. La OIFI disciplina infatti il versamento di indennità per

compensare perdite sostanziali subite da una comunità nell'utilizzazione delle

forze idriche come conseguenza della conservazione e della messa sotto tutela

di un paesaggio d'importanza nazionale meritevole di protezione (art. 1). Essa

non disciplina, invece, gli obiettivi della protezione stessa e tantomeno le

misure a essa connesse. Ciò appare più evidente se appena si considera che la

OIFI è stata adottata in applicazione del mandato conferito dall'art. 22 cpv. 3

e 4 LUFI, che invece non escludono a priori, come visto (supra, 2.1.2),

una ponderazione degli interessi.

3.

Secondo l'art. 6 cpv. 1 LPN l'iscrizione di un oggetto d'importanza

nazionale in un inventario federale significa che esso merita specialmente

d'essere conservato intatto ma, in ogni caso, di essere salvaguardato per

quanto possibile. Il citato Messaggio

del Consiglio federale relativo all'adozione della LPN (FF 1965 III pag. 77

segg., 91) spiega che con la locuzione "conservare

intatto" s'intende che "la protezione deve essere curata in

tutta la sua ampiezza e che ogni possibile minaccia deve essere prevenuta".

Il Messaggio precisa pure che l'iscrizione di un oggetto nell'inventario non

implica che il suo stato non possa essere cambiato in alcun modo; esige piuttosto

che esso non debba essere deteriorato dal profilo generale della natura e del

paesaggio e che un lieve svantaggio, che potesse derivare da una modificazione,

sia di massima compensato da un vantaggio almeno equivalente (loc. cit.).

L'oggetto, considerato globalmente, non deve quindi essere menomato nei

peculiari aspetti che lo avvalorano come bene naturale e nazionale. Lo scopo

dell'inventario non è di creare parchi naturali dai quali sia esclusa ogni

attività umana, ma di proteggere i comprensori inventariati, imponendo una ponderazione

attenta degli interventi antropici, limitandoli allo stretto necessario.

Determinante per la conservazione intatta di un oggetto iscritto

nell'inventario è la descrizione del contenuto della protezione. Quando le

finalità protettive non vengono toccate, viene meno l'esigenza di una protezione

accresciuta secondo l'art. 6 LPN; l'esistenza di interessi equivalenti o superiori

di importanza nazionale non è necessaria (art. 6 cpv. 2 LPN), bastando l'evocazione

di altri vantaggi (RDAT I-2002 n.

56, con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali).

Quando le finalità protettive sono toccate, la giurisprudenza distingue tra

interventi gravi (schwere Eingriffe), ossia danni estesi e

irreversibili, da quelli leggeri (leichte Eingriffe), che comportano

unicamente degli svantaggi irrilevanti agli obiettivi di protezione. Gli

interventi gravi comportano una deroga al principio secondo il quale un oggetto

dev'essere conservato intatto nelle condizioni stabilite nell'inventario nell'adempimento

dei compiti della Confederazione; possono entrare in linea di conto unicamente

se si oppone un interesse equivalente o maggiore, parimenti d'importanza

nazionale (art. 6 cpv. 2 LPN). Gli interventi leggeri, che dunque non derogano

al principio della conservazione intatta appena ricordato, sono invece

ammissibili se giustificati nell'ambito di una ponderazione degli interessi in

gioco; non è necessario che si tratti di un interesse d'importanza nazionale,

ma occorre tuttavia che da questi interventi, che presi singolarmente comportano

solo lievi svantaggi, non ci si debba attendere delle conseguenze negative che

nel loro complesso possano apportare degli svantaggi rilevanti per la

protezione della natura e del paesaggio. In ogni caso, l'oggetto deve essere

sempre salvaguardato per quanto possibile (cfr. DTF 127 II 273 consid. 4c; STF 1A 151/2002 del 22 gennaio 2003 consid. 4.1.; Jörg Leimbacher in: Peter M.

Keller/Jean-Baptiste Zufferey/Karl Ludwig Fahrländer [curatori], Kommentar zum

Bundesgesetz über de Natur- und Heimatschutz, Zurigo 1997, n. 11-26 ad art. 6).

4.

Innanzitutto,

la realizzazione del citato progetto - come rettamente individuato dalle

ricorrenti e contrariamente dalla posizione assunta dal Consiglio di Stato nel

messaggio (cfr. in particolare pag. 28-39) - non può essere ritenuta avere un

interesse d'importanza nazionale. Il Tribunale federale ha già avuto modo di

osservare come l'approvvigionamento elettrico possa rivestire un interesse

nazionale; tuttavia perché una centrale elettrica possa assumere un simile

interesse, questa deve produrre un quantitativo rilevante di elettricità

rinnovabile e prezzi ragionevoli (cfr. STF 1A.151/2002 citata, consid. 4.3.,

con relativo rinvio agli art. 89 cpv. 1-3 Cost. e agli art. 3 cpv. 1 lett. b e

5.

legge sull'energia del 26 giugno 1998; LEne; RS 730.0). Ora, il progetto in

questione prevede una produzione di energia media annua di 6.6 mio kWh (ossia

6.6

GWh). Tale cifra deve essere messa in relazione alla realtà energetica

nazionale, descritta in particolare nel messaggio (pag. 2 segg.), dal quale si

può evincere ad esempio che la produzione idroelettrica complessiva svizzera

del 2006 si aggirava intorno a 35'500 GWh. Del resto, nello stesso si può leggere

che (loc. cit.):

Da tutto ciò discende chiaramente che il sostegno alla

realizzazione di piccoli impianti idroelettrici è una misura attiva della nuova

politica energetica federale: è evidente che presi singolarmente questi

impianti non possono rappresentare un contributo determinante all'approvvigionamento

energetico del Paese; l'interesse risiede nella realizzazione di tutti quei

progetti che sfruttano al meglio il potenziale della forza idrica

compatibilmente con le esigenze ambientali, anche nell'ottica di non incidere

nella produzione idroelettrica nazionale in seguito all'adempimento delle

restrizioni nei prelievi dovute all'applicazione delle nuove norme di protezione

delle acque e ai cambiamenti climatici.

Sempre a titolo di

paragone, nella citata sentenza (1A.151/2002), il Tribunale federale ha avuto

modo di negare in modo netto la sussistenza di un interesse d'importanza

nazionale alla produzione di 3.5 mio kWh annue (consid. 4.3, con riferimento

anche alla DTF 109 Ib 214).

Da ultimo, torna utile un confronto con il consumo di elettricità in Svizzera,

che nel 2007 si attestava in 57'432 GWh, fronte a una produzione complessiva

netta di 63'812 GWh, di cui 36'373 attraverso centrali idroelettriche (fonte:

UFE, Überblick über den Energieverbrauch der Schweiz im Jahr 2007, Berna 2008,

reperibile all'indirizzo internet: ‹http://www.bfe.admin.ch/statistiken›).

La produzione nella piccola centrale in esame è dunque insufficiente per riconoscere

alla realizzazione del (singolo) progetto un interesse d'importanza nazionale. Ne

deriva che un intervento grave, ossia che dovesse comportare una derogazione al

principio della conservazione intatta dell'oggetto nelle

condizioni stabilite nell'inventario federale, sarebbe illegittimo.

Nello stesso senso sembra andare la Raccomandazione

edita da UFAM, UFE e ARE, citata dalle ricorrenti. Essa esclude in effetti lo

sfruttamento idroelettrico se questo compromette in maniera rilevante

l'obiettivo di protezione, osservando che benché l'interesse generale alla

produzione di elettricità attraverso piccole centrali sia d'importanza nazionale,

esso non può tuttavia, di regola, prevalere nel singolo caso su quello di

protezione. La Raccomandazione ammette invece la possibilità di procedere a una

ponderazione qualora l'impatto sia unicamente leggero o trascurabile (Raccomandazione,

pag. 14; si consideri in particolare la versione in lingua tedesca quella in

italiano essendo lacunosa nella traduzione).

5.

Occorre ora valutare l'impatto dell'intervento previsto sugli elementi

appena espressi, in particolare se esso sia grave o leggero, rispettivamente

inesistente. Secondo le ricorrenti il progetto costituisce un intervento grave

sul paesaggio. A sostegno della loro tesi esse si limitano a richiamare il

preavviso 6 settembre 2005 della Commissione federale per la protezione della

natura e del paesaggio (CFNP), l'esame preliminare del Dipartimento del

territorio, i preavvisi dell'Ufficio cantonale della natura e del paesaggio

(UNP) e di quello della caccia e della pesca (UCP), nonché dell'UFAM, che

giungerebbero a questa conclusione, sottolineando inoltre il valore che riveste

la perizia della CFNP. Il Governo spiega invece in modo articolato le motivazioni

che condurrebbero a ritenere che la realizzazione della microcentrale, dopo le

modifiche apportate rispetto a quello preliminare, non può essere ritenuta un

intervento rilevante ai sensi della giurisprudenza e quindi debba essere

valutata attraverso una ponderazione dei diversi interessi in gioco.

5.1

Quando si tratta di valutare l'impatto di un intervento in un oggetto IFP

si deve procedere dalla descrizione del contenuto della protezione, ossia

occorre confrontare il possibile impatto coi diversi obiettivi di protezione,

così come emergono dalla descrizione data dall'inventario (DTF 127 II 273

consid. 4c).

La "Val Verzasca" è inserita nell'IFP dal 1983 quale oggetto n. 1807;

la relativa scheda ha il seguente tenore:

Vallata dall'aspetto

selvaggio e primitivo, intagliata nelle formazioni di gneiss delle coltri

pennidiche lepontiche. Corsi d'acqua famosi per la perfetta limpidità con riflessi

verdastri.

Grazie

all'isolamento geografico la valle ha potuto conservare la caratteristica

originaria e rappresenta un'armoniosa sintesi di paesaggio naturale e antropico.

Costruzioni di pietra tipiche e ben conservate.

Nella bassa valle terrazzi coltivi, residui dell'attività agropastorale con

spostamenti pendolari stagionali caratteristici per alcune popolazioni montane

ticinesi.

5.2

La

micro centrale è stata oggetto di uno studio preliminare del 2005, comprendente anche il fascicolo relativo agli effetti della captazione

sull'ecosistema acquatico del fiume Verzasca dello stesso anno. La perizia

della CFNP, rispettivamente, l'esame preliminare del Dipartimento del

territorio sono avvenuti sulla base di questi documenti.

In occasione del preavviso 6 settembre 2005 (perizia fondata sull'art. 7 LPN,

cfr. pag. 1) la CFNP ha avuto modo di considerare (pag. 2):

L'inventario pone particolarmente l'accento

sull'aspetto paesaggistico rilevandone il carattere naturale e selvaggio,

nonché l'armonia tra le componenti naturali e le componenti antropiche. Il

fiume Verzasca, con il suo carattere naturale e la sua limpida acqua verdastra,

rappresenta uno degli obbiettivi di protezione principali di questo paesaggio

d'importanza nazionale.

La Commissione definisce per il comprensorio

dell'oggetto IFP n° 1807 interessato dal progetto di minicentrale idroelettrica

i seguenti obiettivi di protezione:

• Mantenere intatto il ricco e variato paesaggio naturale e antropico della

Valle Verzasca.

• Mantenere intatto il carattere naturale e selvaggio del paesaggio

fluviale e, in special modo, del fiume Verzasca.

• Mantenere intatti i biotopi degni di protezione e le loro specie animali

e vegetali caratteristiche.

La

CFNP ha quindi ritenuto che l'impianto prevedeva quattro componenti principali:

l'opera di presa, il dissabbiatore, la condotta forzata e la centrale. Essa,

dopo aver rilevato che il progetto di minicentrale sarebbe stato realizzato in

un tratto poco accessibile e particolarmente intatto del fiume Verzasca, ha

esaminato l'impatto degli interventi costruttivi e quello sul regime idrico. La

CFNP ha quindi espresso la seguente valutazione d'insieme (pag. 5 seg.):

La costruzione dell'infrastruttura,

richiedente importanti lavori di scavo sulle sponde e di rimodellamento

dell'alveo, altererà il carattere selvaggio e naturale del paesaggio fluviale.

Anche con misure d'integrazione paesaggistica, le opere costruttive

rappresentano dei corpi tecnici estranei al paesaggio. Il progetto di

minicentrale idroelettrica verrebbe a modificare in modo rilevante la portata

del fiume e la dinamica fluviale, riducendone, nel tratto toccato, la quantità

d'acqua, la profondità del corso d'acqua e la larghezza dell'alveo bagnato. Il

carattere selvaggio e naturale del fiume sarebbe quindi compromesso. L'aspetto

così modificato del fiume sarà visibile dal sentiero che costeggia la Verzasca

lungo il tratto tra la captazione e la minicentrale. Sulla base degli studi di

fattibilità non possono essere valutati gli eventuali effetti su biotopi di

alto valore ecologico e paesaggistico secondari del fiume.

La CFNP conclude dunque che il progetto, nel suo insieme, urta gli obiettivi di

protezione stabiliti per l'oggetto IFP n° 1807 e vi arreca un danno considerevole.

Dato che la commissione giunge a questa conclusione sia per gli effetti

negativi delle opere di costruzione, che per gli impatti dovuti alla captazione

dell'acqua, essa non vede possibilità di ottimizzare il progetto riducendone

sensibilmente gli effetti negativi.

La

CFNP ha quindi stabilito che il progetto rappresentava un importante danno per

l'oggetto inventariato, per cui esso non solo non rispondeva alle prescrizioni

di protezione dell'oggetto IFP ma anche ai principi della conservazione

integrale e della salvaguardia per quanto possibile ai sensi dell'art. 6 LPN.

Da ultimo la CFNP ha proposto al Cantone di rispondere in modo negativo alla

domanda di valutazione preliminare per lo sfruttamento idrico della Verzasca.

Anche il Dipartimento del territorio, in occasione dell'esame preliminare 26

giugno 2008, aveva espresso perplessità sull'impatto paesaggistico e

naturalistico del progetto, così come la proposta di dotazione stagionale

formulata fosse in contrasto con l'art. 33 LPAc (pag. 6 segg.).

5.3

In seguito è stato elaborato il progetto definitivo (datato giugno 2009),

che è stato sottoposto all'esame degli uffici preposti.

Rispetto allo studio preliminare del 2005, la dotazione dinamica proposta è

stata aumentata (cfr. presa di posizione della Divisione dell'ambiente del 25

marzo 2010, plico 3):

Il rilascio dinamico prevede in particolare che 500 l/s siano resi tramite la

rampa per i pesci durante l'intero anno, mentre gli ulteriori 1'000/2'000 l/s

(a seconda del periodo) stramazzeranno lungo il coronamento della traversa, ciò

che avverrà per ca. 140 giorni all'anno (cfr. progetto 2009, pag. 6 e 21).

5.3.1

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, qui in rassegna, con due

distinti preavvisi 10 settembre 2009, l'uno nell'ambito della procedura

pianificatoria (doc. 23 ricorrenti) e uno nella procedura di concessione (cfr.

plico 3 doc. trasmessi dal Governo), l'UNP ha espresso una posizione particolarmente

critica nei confronti del progetto, anche contro le modificazioni apportate allo

stesso rispetto alla versione preliminare, giungendo a concludere che esso

risultava "pregiudizievole ai fini della conservazione delle

caratteristiche paesaggistiche della valle", sia per quanto riguarda

l'aspetto idrologico che quello relativo alle edificazioni. L'UNP ha quindi formulato

un preavviso negativo tanto alla variante di piano regolatore, rifiutandosi di

entrare in materia sia delle proposte di compensazione, sia della domanda di concessione.

Posizione condivisa espressamente dall'UCP (cfr. scritto 11 settembre 2009,

doc. 24 ricorrenti, 3 del Governo).

5.3.2

Anche l'UFAM, nella sua presa di posizione 9 giugno 2010 sulla

domanda di concessione (reso sulla base del progetto definitivo), ha

raccomandato di rinunciare al progetto in quanto non soddisfava la legislazione

ambientale (non rispondeva alle prescrizioni di protezione dell'oggetto IFP e

ai principi della conservazione integrale e della salvaguardia per quanto

possibile), osservando in particolare che (pag. 3):

Un interesse contro il prelievo d'acqua (…) è l'importanza dell'acqua in quanto elemento

del paesaggio. (…). Per poter soddisfare le disposizione della [LPN]

in presenza di oggetti nella zona IFP, i deflussi residuali devono essere

calcolati in modo da considerare gli obiettivi di protezione dell'oggetto (…).

Pur tenendo conto dei deflussi residuali minimi previsti, superiori ai deflussi

minimi, il presente progetto compromette in modo considerevole gli obiettivi di

protezione dell'oggetto IFP n. 1807 "Val Verzasca".

Sempre

l'UFAM ha sottolineato che (ibidem):

Secondo la nostra analisi, il progetto

definitivo corrisponde nei suoi elementi centrali al progetto respinto dalla CFNP

e dall'UPN nel 2005.

Sosteniamo quindi i preavvisi negativi espressi sia dalla commissione federale

per la protezione della natura e del paesaggio (CFNP).

5.4

Nel

messaggio 19 ottobre 2010 (n. 6411, che accompagnava il disegno legislativo

concretizzatosi nel decreto qui impugnato), il Governo ha preso posizione sulle

valutazioni dell'UFAM come segue (pag. 7, i.f.):

Nelle sue valutazioni l'UFAM non tiene

tuttavia conto degli aspetti ambientali globali quali la possibile riduzione

del CO2, il sostegno alla produzione di energia da fonte

rinnovabile, ecc. che devono nondimeno essere tenuti in considerazione

dall'autorità decisione per procedere con una ponderazione completa degli

interessi - anche ambientali - in gioco.

In

seguito, il Consiglio di Stato affronta la tematica dell'importanza dell'acqua

in quanto elemento del paesaggio, osservando che (pag. 11 segg.):

Alla luce degli approfondimenti di

carattere paesaggistico elaborati dai consulenti ambientali, le portate che

garantiscono il mantenimento delle caratteristiche del corso d'acqua e delle

sue proprietà sensoriali (colorazione verdastra delle acque, turbolenza

significativa, ampiezza del letto bagnato) sono da considerare rilevanti. Per

questo motivo, il Dipartimento del territorio, nell'ambito del suo esame

preliminare del progetto pianificatorio, ha vincolato il suo preavviso positivo

a una maggiore garanzia della corretta tutela degli interessi paesaggistici

presenti, richiedendo l'aumento dei rilasci di dotazione proposti in via

preliminare (…).

La proposta 2009 prevede un aumento del rilascio di dotazione, ora costantemente

superiore all'art. 31 cpv. 1 [LPAc]:

500.

l/s a fronte del deflusso minimo di base ai sensi di legge di 370 l/s (…).

Parallelamente, il periodo di attivazione della dotazione minima è stato

ristretto: essa è ora proposta per 5 mesi all'anno (151 giorni invece dei 180

giorni della prima proposta).

Il deflusso minimo garantito in estate e autunno è stato aumentato (…)

la dotazione è ora superiore alle condizioni minime naturali da giugno fino a

ottobre.

Il tema dell'impatto paesaggistico della

diminuzione delle portate nel fiume Verzasca è stato ulteriormente indagato

anche con la documentazione dell'aspetto visivo del fiume tramite una serie di

fotografie prese in presenza di portate conosciute. Gli esperti, sulla base del

mantenimento della superficie bagnata delle pozze e della conservazione del

carattere torrentizio del tratto centrale più in pendenza (produzione di

schiuma e rumore caratteristico), valutano soddisfacente una portata di

2200-2500 l/s e sufficiente una portata di 1500 l/s per mantenere le

caratteristiche paesaggistiche del corso d'acqua. Per quanto riguarda invece la

situazione con un deflusso di 500 l/s, questa non è mai stata osservata e non è

quindi documentata nella perizia ("non valutabile)".

(…)

Le acque del fiume Verzasca sono rinomate anche in considerazione della loro

grande limpidezza e dei particolari effetti cromatici. Gli esperti ritengono

che tali caratteristiche non potranno subire alterazioni nella tratta a

deflusso residuale (proliferazione di alghe, variazioni significative della

termica delle acque, garanzia di eventi di piena con relativo effetto

abrasivo).

(…)

Per quanto riguarda l'incidenza del prelievo delle acque, il Consiglio di Stato

è dell'avviso che il dimensionamento massimo del prelievo (2.7 mc/s) non pregiudicherà

permanentemente il contributo del corso d'acqua all'importante valenza paesaggistica

dell'intera valle. Considerate le caratteristiche idrologiche della Verzasca,

le condizioni medie del fiume permettono sfiori a livello della presa d'acqua

che determinano portate ben al di sopra di quelle giudicate soddisfacenti dai

consulenti ambientali.

Sugli aspetti idromorfologici si esprime anche l'Ufficio dei corsi d'acqua, secondo

il quale, considerando la conformazione dell'alveo costituito da materiale

molto grossolano e da alcuni massi ciclopici, non sono da attendersi modifiche

rilevanti delle caratteristiche morfologiche generali. Considerato il regime

idrologico torrentizio della Verzasca, le portate di dotazione previste e la portata

di dimensionamento dell'impianto, verrebbe assicurato il mantenimento anche

delle portate di morbida e piena formativa (2-10 anni di periodo di ritorno).

In questo senso non vi sono quindi da attendersi particolari effetti causati

dalle opere progettate sulla morfologia fluviale.

(…).

Il Consiglio di Stato sostiene il principio e la necessità della realizzazione

delle misure compensative individuate nella misura in cui possano essere attuate

con successo (…).

Il

Governo ha quindi proceduto a una ponderazione globale degli interessi e, dopo

aver rilevato che le obiezioni espresse dall'UFAM, dall'UNP e UCP erano dovute

all'ubicazione dell'impianto all'interno di un paesaggio IFP e preso atto del

preavviso positivo dell'UFE, ha quindi considerato che

la lunghezza del corso principale del fiume

che [attraversa la valle

Verzasca] (da Sonogno al bacino idroelettrico di Contra, senza contare gli

affluenti laterali) misura circa 15 chilometri, di cui solo 700 metri sarebbero influenzati dalla realizzazione del corso d'acqua, mentre nei periodi siccitosi

il deflusso di dotazione è sempre superiore al deflusso minimo stabilito dalla

legislazione federale oltre che al deflusso minimo che si verifica già in

situazione naturale.

Nessun biotopo protetto è influenzato dal progetto, che prevede una scala di monta

per la fauna ittica presso l'opera di presa e la realizzazione dell'edificio

della centrale attestato sul ponte della strada, senza costituire un nuovo edificio

isolato sul fondovalle né incidere sull'area agricola. Il dissodamento è preavvisato

favorevolmente dalla Sezione forestale ed è ridotto al minimo indispensabile.

Per compensare l'incidenza paesaggistica dell'inserimento dell'impianto nel

paesaggio protetto sono state identificate misure di compenso che verranno

vincolate nell'Avviso cantonale nella successiva fase di domanda di costruzione.

Il progettato impianto, che non ha dato

luogo ad alcuna contestazione a livello locale (popolazione, enti locali),

permette la sicurezza dell'approvvigionamento energetico della valle, presenta

risvolti economici e sociali marcatamente positivi per il Comune di Brione

Verzasca, in una regione periferica del Cantone, e un tassello concreto del progetto

in atto di aggregazione dei Comuni della valle.

5.5

Infine è utile riportare la posizione del rapporto di maggioranza 1° febbraio

2011.

della Commissione speciale energia sul messaggio n. 6411 (pag. 6):

la micro centrale non tangerà in modo significativo

le caratteristiche della valle sottoposte al vincolo IFP: in particolare non si

modificherà il colore dell'acqua e i manufatti che verranno realizzati si iscriveranno

nel solco dell'armoniosa sintesi di paesaggio naturale e antropico, costruzioni

di pietra tipiche e ben conservate di cui alla citata descrizione del paesaggio

IFP.

6.

Da quanto precede si può in definitiva ammettere che si tratta di

valutare se, ed eventualmente in che misura, il progetto incide sul paesaggio

protetto sotto due aspetti: il primo è quello legato al prelievo delle acque;

il secondo è relativo all'inserimento delle opere di genio civile.

6.1

6.1.1

L'art. 31 cpv. 1 LPAc stabilisce il deflusso residuale in caso di

prelievi da corsi d'acqua con deflusso permanente. Nel caso concreto esso è di

370.

l/s, valore ritenuto corretto anche dall'UFAM (preavviso, pag. 2).

L'art. 33 cpv. 1LPAc prevede che l'autorità aumenta i deflussi residuali minimi

nella misura risultante dalla ponderazione degli interessi a favore o contro l'entità

del prelievo d'acqua previsto. Sono interessi a favore del prelievo d'acqua,

soggiunge la norma, segnatamente (cpv. 2) gli interessi pubblici ai quali il

prelievo deve servire (lett. a), gli interessi economici della regione di provenienza

dell'acqua (lett. b), gli interessi economici di chi intende procedere al

prelievo (lett. c) e l'approvvigionamento energetico, se esige un prelievo

(lett. d); sono interessi contrari (cpv. 3) l'importanza dell'acqua in quanto

elemento del paesaggio (lett. a), l'importanza dell'acqua in quanto biotopo per

la fauna e la flora che ne dipendono e per la loro diversità, in particolare

anche per la fauna ittica, per il rendimento dalla pesca e per la capacità naturale

di riproduzione dei pesci (lett. b), la conservazione di un deflusso

sufficiente a lungo termine per rispettare le esigenze in materia di qualità

dell'acqua, la conservazione di un bilancio equilibrato delle acque

sotterranee, che garantisca il futuro sfruttamento come acqua potabile, lo

sfruttamento del suolo secondo l'uso locale e una vegetazione consona al luogo

(lett. d) e la preservazione dell'irrigazione agricola (lett. e).

6.1.2

Il messaggio ha in sostanza ritenuto che il prelievo previsto "non

pregiudicherà permanentemente il contributo del corso d'acqua all'importante

valenza paesaggistica dell'intera valle" (pag. 15). Le considerazioni

sviluppate dal Governo si fondano in particolare sulla perizia idrobiologica

del 2009 e sul preavviso positivo 25 marzo 2010 della Divisione dell'ambiente (doc.

plico 3) sottoscritto anche dalla coordinatrice del gruppo di lavoro "Deflussi

minimi". Diametralmente opposta la posizione dell'UFAM, come quella

dell'UNP. Il primo si fonda in particolare su quanto già espresso nella perizia

della CFNP, osservando che il progetto corrisponde negli elementi centrali a

quello respinto da detta commissione. Più circostanziata appare invece la presa

di posizione dell'UPN, che ritiene le modifiche apportate (in particolare

riferendosi alla diminuzione dei giorni di sfioro da 210 a 135) siano ancora più pregiudizievoli per il paesaggio fluviale.

6.1.3

I ricorrenti non si confrontano con la circostanziata motivazione data

nel messaggio, limitandosi alla fin fine a sostenere che la perizia svolta

dalla CFNP ha un valore determinante.

6.1.3.1

La giurisprudenza riconosce alla perizia svolta dalla CFNP un peso

importante. Ci si può scostare dai suoi risultati solamente per motivi fondati,

anche quando all'autorità decidente spetta un libero apprezzamento delle prove.

Ciò concerne in particolare gli accertamenti fattuali posti alla base della

perizia (DTF 136 II 214 consid. 5).

6.1.3.2

Sotto il profilo del regime idrico la perizia della CFNP ha in

particolare fissato gli obiettivi di protezione, ricordati in precedenza, che

non sono messi in discussione dalle parti. Diversa è invece la conclusione a

cui la CFNP giunge sulla base del progetto a essa presentato, ritenendo che

"gli studi preliminari non valutano in modo soddisfacente l'effetto che

avrebbe il prelievo d'acqua sul paesaggio nel suo complesso e sulla dinamica

del fiume" (pag. 4). Essa ha poi ritenuto che anche con la variante

dinamica della dotazione "il carattere naturale del fiume verrebbe

alterato sensibilmente" (pag. 5), concludendo che "essa non vede[va]

possibilità di ottimizzare il progetto riducendone sensibilmente gli effetti

negativi ".

6.1.3.3

Ora, tuttavia, il progetto qui in esame differisce rispetto a quello

sottoposto alla CFNP sotto il profilo del regime idrico. All'autorità

decidente, dunque, potrebbe anche essere riconosciuta la possibilità di

scostarsi per seri motivi da questa perizia. Sennonché i pareri convergenti

dell'UFAM e dell'UNP suggeriscono che anche il nuovo progetto abbia un impatto

non trascurabile sulle caratteristiche del fiume, pregiudicandone il deflusso naturale,

che è proprio uno degli obiettivi di protezione dell'oggetto IFP Valle

Verzasca. D'altro canto la CFNP aveva espressamente escluso che il progetto

potesse essere ottimizzato riducendo in modo sensibile gli effetti negativi.

6.1.4

In definitiva, si deve

concludere con certezza che l'impatto paesaggistico del prelievo d'acqua

previsto non può essere ritenuto semplicemente trascurabile. Non è nemmeno

sufficientemente dimostrato che esso sia leggero: il parere degli uffici preposti

e la perizia della CFNP approdano con argomenti convincenti a conclusioni

diametralmente opposte. Lo studio posto alla base del progetto, d'altro canto,

è stato oggetto di valutazione da parte degli uffici specialistici, ossia dell'UFAM

e dell'UPN, che hanno concluso comunque per un impatto dell'opera incompatibile

con l'art. 6 LPN.

6.2

Ancora più problematici appaiono gli interventi costruttivi all'interno

del paesaggio protetto. L'obiezione di fondo sollevata dalla CFNP e sostenuta

anche dall'UNP è che le opere previste (presa, rampa per i pesci, sistemazione

della condotta forzata sotto il sentiero, edificio della centrale e rilascio),

estranee al paesaggio fluviale, altererebbero in modo percettibile il carattere

selvaggio e naturale del fiume.

Né il messaggio, né il rapporto di maggioranza, né la risposta al ricorso apportano

elementi convincenti che permettano di scostarsi dal parere espresso dalla

CFNP. Per quanto riguarda la presa, dal confronto tra il progetto definitivo e

la descrizione data nella perizia, emerge come il problema relativo all'impatto

dell'opera non sia stato risolto, così come nemmeno la costruzione della rampa

per i pesci appare aver trovato motivazioni atte a sovvertire quanto asserito

dalla Commissione federale. Queste opere sono dunque atte a turbare il

carattere selvaggio e naturale del fiume, come del resto sottolinea anche l'UNP

nel suo preavviso del 2009. Esse si trovano poi in prossimità di una passerella

pedonale, dunque visibili. Insoddisfacente sotto il profilo dell'impatto appare

anche la soluzione relativa all'edificio che dovrebbe ospitare la centralina.

Il progetto ha compiuto sì degli sforzi: nel solco di quanto indicato dalla

CFNP l'edificio è previsto a ridosso del ponte. Tuttavia, come ben osserva

l'UNP esso si presenta come un corpo voluminoso di ca. 1'300 mc che si sviluppa

in altezza per 13.8 m e, come si vede nel fotomontaggio (perizia idrobiologica,

pag. 42), più che integrarsi nel manufatto si configura come un'aggiunta al

ponte. Tutte queste opere, avuto riguardo degli scopi di protezione per

l'oggetto IFP in esame, devono essere considerate come aventi un impatto rilevante.

7.

In

definitiva l'impatto del progetto di piccola centrale elettrica sull'oggetto

IFP Valle Verzasca non può essere qualificato né come irrilevante, né come leggero.

In assenza di un interesse d'importanza nazionale alla sua realizzazione non è

nemmeno possibile procedere a una ponderazione degli interessi in gioco che permetta

di giustificare l'ingerenza nell'oggetto protetto. Esso risulta dunque in

contrasto con l'art. 6 LPN. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso

dev'essere accolto.

8.

Unico

resistente nella presente procedura è il comune, che è apparso in qualità di futuro

sottoscrittore del 51% delle azioni della costituenda CO 1. Esso può dunque

essere considerato soccombente. Pertanto, la tassa di giustizia (art. 28 LPamm)

è caricata al comune di Brione (Verzasca), il quale verserà alle ricorrenti

un'indennità per ripetibili, ridotta in funzione della parziale irricevibilità

dell'impugnativa (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è accolto.

§. Di conseguenza il

decreto legislativo 14 marzo 2011 (BU 25/2011, 317 segg.) concernente il

rilascio alla costituenda CO 1, Brione Verzasca, della concessione per l'utilizzazione

delle acque del fiume Verzasca in località Gannone, l'approvazione della

variante del PR di Brione Verzasca per la definizione della zona AP-EP

Microcentrale elettrica Gannone e l'autorizzazione al dissodamento è annullato.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000 è posta a carico del comune di Brione (Verzasca), il

quale rifonderà fr. 2'000.- per ripetibili alle ricorrenti.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg LTF).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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