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Decisione

52.2011.200

Tassa trasporto allievi

12 marzo 2013Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. RI 1 abita nella frazione di __________ del comune di __________

con il figlio __________. Questi frequenta la scuola media di quel comune (di

seguito: SME-A), dove sua madre lavora quale docente.

b. Tutti gli allievi della SME-A beneficiano dell'abbonamento Arcobaleno,

previo un contributo annuale di fr. 50.-, per i tratti coperti dal trasporto di

linea della __________ SA di __________.

Per cinque studenti provenienti dalle frazioni di __________ e __________ vi

sono due tratte (segnatamente __________ -

bivio di __________ e __________ -__________) che non sono garantite dal

servizio pubblico.

Nell'ambito dell'organizzazione del servizio dei trasporti degli allievi della

SME-A per l'anno scolastico 2009/2010, l'ufficio della refezione e dei

trasporti scolastici (di seguito: URTS) del DECS ha previsto un trasporto

speciale per i quattro allievi di __________ mentre non ha approntato alcun

trasporto privato per l'unico studente di __________.

L'organizzazione dei servizi di trasporto delle scuole medie del Cantone per l'anno

2009-2010 è stata ratificata dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 4507 del

15 settembre 2009.

B. a. Mediante reclamo 3 settembre 2009 alla direzione della SME-A, RI

1 ha rimproverato all'autorità di essere incorsa in una disparità di

trattamento tra gli allievi di __________ e di __________. Ha quindi postulato

che fosse riconosciuto pure a suo figlio il diritto di usufruire di un

trasporto scolastico gratuito, conformemente a quanto previsto dalla vigente

legislazione in materia.

Dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, con risoluzione 2 giugno 2010

il DECS ha respinto tale contestazione, riconfermandosi nella propria decisione

di non organizzare alcun trasporto allievi da e per __________.

b. Con risoluzione 24 agosto 2010 (n. 4096) il Consiglio di Stato ha accolto il

gravame inoltrato da RI 1 contro la suddetta decisione. Esso ha ritenuto che

non si giustificasse un trattamento diverso tra gli allievi provenienti dalle

due suddette frazioni e che, quindi, anche al figlio dell'insorgente andasse

riconosciuta, per motivi dedotti dal principio della parità di trattamento, la

gratuit del trasporto pubblico. Esso ha pertanto annullato la decisione

dipartimentale impugnata e rinviato gli atti al DECS per i propri incombenti. Tale

giudizio è cresciuto in giudicato incontestato.

C. Preso atto di quest'ultimo giudizio, con decisione 12 novembre 2010

il DECS ha riconosciuto a RI 1 per l'anno scolastico 2009/2010 un indennità di fr.

1'025.- per il trasporto del figlio, in considerazione di 10 corse settimanali ad

una tariffa di fr. 1.17.- al km.

Con ricorso 24 novembre 2010 quest’ultima è insorta avverso la predetta

decisione davanti al Consiglio di Stato, postulando che le fosse riconosciuta

la "tariffa __________ " (ovvero fr. 6.- al km), sia per il

trascorso anno scolastico 2009-2010 (oltre a interessi), sia per l'anno

scolastico in corso e "fino a quando lo Stato (DECS) non provvederà ad

organizzare il trasporto".

Mediante decisione del 5 aprile 2011 (n.

2101) il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto tale gravame. Dopo aver

ritenuto corretta la tariffa di fr. 1.17.- al km applicata dal DECS, esso ha stabilito

che alla ricorrente andavano indennizzate 18 corse settimanali ed ha quindi

aumentato il sussidio a suo favore a fr. 1'844.85. Le spese e la tassa di

giustizia di fr. 300.- sono state poste a carico dell'insorgente.

D. Contro la predetta decisione RI 1 si aggrava ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che la stessa venga rettificata nel senso

che "alla frazione di __________ (agli allievi attuali e futuri) venga

garantita parità di trattamento con la frazione di __________ ".

Postula quindi che il DECS le riconosca retroattivamente per l'anno 2009/2010,

rispettivamente per l'anno 2010/2011 pari condizioni di retribuzione rispetto a

__________ che garantisce il trasporto degli allievi dalla frazione di __________

e che a partire dall'anno scolastico 2011/2012 venga messo a concorso anche il

servizio di trasporto allievi lungo la tratta __________ - __________. Ancora

una volta lamenta una disparità

di trattamento rispetto a quanto previsto dal DECS per il trasporto degli

allievi residenti nella frazione di __________, sia in merito alla procedura di

assegnazione del trasporto, sia per quanto concerne le condizioni tariffarie.

Censura inoltre la violazione del principio della proporzionalità. Contesta infine

le spese processuali addossatale dal Governo.

E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato,

senza formulare particolari osservazioni, sia la sezione amministrativa del DECS, con motivi che verranno ripresi all'occorrenza

nei considerandi seguenti.

Considerato, in

diritto

1.La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art.

95 cpv. 1 dalla legge della scuola del 1 febbraio 1990 (Lsc; RL 5.1.1.),

applicabile in virtù del rimando di cui all'art. 34 della legge sulla scuola

media del 21 ottobre 1974 (LscM; RL 5.1.6.1.). La legittimazione della

ricorrente, destinataria della decisione qui contestata, è certa (art. 43 legge

di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL

3.3.1.1). Di conseguenza il gravame, tempestivo (art. 46 LPamm), è ricevibile

in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18

cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

Il trasporto degli allievi di scuola media è disciplinato dalla Lsc,

dalla LscM e dal relativo regolamento del 18 settembre 1996 (RLscM; RL

5.1.6.1.1

). Conformemente ai principi di obbligatorietà e gratuità che

informano l'insegnamento scolastico, le spese di trasporto e di refezione sono

sussidiate dal cantone e dai comuni nei limiti stabiliti dalle leggi speciali (art.

7.

cpv. 3 Lsc). Il trasporto degli allievi di scuola media è disciplinato dal RLscM ed è a carico del cantone riservata

la possibilità di chiedere una partecipazione alle spese alle famiglie degli

allievi (art. 3 cpv. 2 LscM). Il consiglio di direzione, in

collaborazione con la commissione scolastica intercomunale, presenta all'Ufficio

della refezione e dei trasporti scolastici le proposte per l'organizzazione del

trasporto degli allievi e della refezione (art. 19 cpv. 1 RLscM). Giusta l'art.

19.

cpv. 2 RLscM hanno diritto al trasporto gratuito gli allievi che risiedono

fuori del raggio stabilito dal dipartimento per ogni sede scolastica (frase 1).

Nel limite del possibile i trasporti avvengono tramite i mezzi pubblici (frase

2). Nel caso di trasporti speciali, il dipartimento stipula

le relative convenzioni con imprese di trasporto (frase 3). In casi eccezionali

possono entrare in considerazione anche trasporti privati (frase 4). L'ammontare

della partecipazione alle spese da parte delle famiglie è di fr. 50 annui; le

direzioni scolastiche provvedono all'incasso (art. 19 cpv. 3

RLscM). L'ammontare della partecipazione alle spese da parte dei comuni

è pari a 1/3 della spesa totale annua, dedotta la partecipazione delle

famiglie, ed è ripartito in base al numero di allievi del comune che frequentano

la scuola media (art. 19 cpv. 4 RLscM). La refezione degli allievi che non possono rientrare a casa a mezzogiorno è assicurata nel

ristorante scolastico della sede frequentata rispettivamente in altre mense o

in esercizi pubblici quando il numero degli allievi non giustifichi l'istituzione

del ristorante scolastico (art. 20 RLscM cpv. 1). Il costo dei pasti nelle

mense scolastiche, a carico delle famiglie, è stabilito dal Consiglio di Stato

in misura uniforme per tutte le sedi; per le refezioni fuori sede le famiglie

pagano il medesimo importo di chi frequenta le mense scolastiche; l'eccedenza è

a carico dello Stato (art. 20 RLscM cpv. 2).

3.

Preliminarmente va detto che oggetto della presente vertenza è

unicamente la questione relativa al riconoscimento a favore della ricorrente di

un'indennità per il trasporto del figlio alla SME-A durante l'anno scolastico

2009/2010.

Nella misura in cui l'insorgente chiede che il DECS le riconosca anche per l'anno

scolastico 2010/2011 pari condizioni retributive rispetto a __________, che si

occupa del trasporto degli allievi di __________, si deve considerare che tale

domanda esula dalla materia del contendere ed è dunque inammissibile.

Parimenti improponibile in questa sede, sia perché nuova (art. 57 cpv. 2

LPamm), sia perché estranea all'oggetto della presente vertenza, risulta pure

la richiesta con cui la ricorrente postula che a partire dall'anno scolastico

2011/2012, analogamente a quanto

fatto per __________, venga messa a concorso anche il servizio di trasporto allievi

lungo la tratta __________ - __________.

4.4.1

Come esposto in narrativa, mediante decisione del 12 novembre

2010.

il DECS ha riconosciuto alla ricorrente un'indennità per il trasporto del

figlio a scuola di fr. 1'025.-, calcolata in base ad una percorrenza complessiva di 876 km (2.4 km per la tratta __________ - __________ che non è coperta dal trasporto pubblico x 10

volte alla settimana x 36.5 settimane) e tenendo conto di una tariffa di fr.

1.17

- al km. Tale importo è stato aumentato a fr. 1'844.85 dal Consiglio

di Stato il quale ha ritenuto che ai fini del calcolo dovessero essere prese in

considerazione 18 corse settimanali anziché 10, alla stessa stregua di quanto

ammesso per gli allievi di __________, in ossequio al principio dell'uguaglianza.

4.2

In questa sede l'insorgente contesta nuovamente la tariffa al km applicata

dalle precedenti istanze di giudizio, ribadendo di avere diritto ad un'indennità

di fr. 6.- al km, così come riconosciuto all'assuntrice del servizio di

trasporto degli allievi di Largario. Lamenta nuovamente la violazione del

principio della parità di trattamento.

La richiesta è destituita di fondamento e come tale deve essere respinta. Come

rettamente rilevato dal Governo nella decisione avversata, all'origine dei

diversi importi riconosciuti a __________, rispettivamente all'insorgente, vi

sono delle situazioni tra loro differenti che non possono beneficiare del medesimo

trattamento. In effetti, nel caso di Largario, l'URTS del DECS ha approntato un

trasporto scolastico speciale per quattro allievi. A fronte di ciò all'assuntrice

del medesimo viene corrisposta una remunerazione di fr. 6.- al km, secondo

la tariffa usuale per questi casi e in virtù di un regolare contratto di

diritto amministrativo concluso tra le parti (STA 53.2004.5

del 20 giugno 2007 consid. 1.3). Poco importa che __________

sia pure madre di due dei quattro allievi trasportati: nella misura in cui essa

si è formalmente assunta un simile impegno anche a favore di terzi, si deve ritenere

che la stessa presti un vero e proprio servizio per il quale deve essere

adeguatamente remunerata. Nella fattispecie qui in esame, invece, l'URTS non versa

un corrispettivo per l'esecuzione di una determinata prestazione contrattuale bensì

una semplice indennità ad un genitore (in casu la ricorrente) che

si occupa del trasporto esclusivo del proprio figlio a scuola. Si tratta in

altri termini di un sussidio cantonale accordato ad un privato (STF 2P.23/2003 del 28 maggio 2003 consid. 3.4). Come giustamente sottolineato dalla precedente autorità di giudizio,

tale importo è volto ad indennizzare il genitore per le spese sostenute in modo

che il trasporto privato da esso effettuato non gli sia di alcun costo (fatta

eccezione per la partecipazione alle spese di fr. 50.- annui prevista dall'art.

19.

cpv. 3 RLscM) ed è pertanto sprovvisto di qualsiasi carattere lucrativo. Il diverso trattamento economico riservato dal DECS alla ricorrente

appare dunque giustificato dalle circostanze. Nella presente fattispecie non è quindi riscontrabile alcuna violazione del diritto alla

parità di trattamento a danno dell'insorgente ed ogni censura in tal senso va pertanto

respinta.

4.3

Per il resto si deve ancora considerare che il calcolo del querelato contributo

effettuato dal Governo sfugge a qualsiasi critica.

In primo luogo va osservato che a ragione, tanto il DECS quanto il Consiglio di

Stato, hanno preso in considerazione un percorso di 2.4 km per la tratta non coperta dal servizio pubblico (segnatamente Marolta-Traversa) e hanno tenuto

conto che il trasporto in oggetto avviene sull'arco delle 36.5 settimane che

rappresentano la durata complessiva dell'anno scolastico.

L'indennizzo di fr. 1.17 al km qui avversato risulta inoltre più che adeguato. Notoriamente

infatti un'automobile del valore di fr. 35.000.- con una percorrenza annua di

15'000.- km costava in media 75/76 cts al km nel 2011/2013 (cfr. http://www.tcs.ch). È parimenti risaputo che l'art.

4.

del Regolamento concernente l'indennità dei dipendenti dello Stato del 27

settembre 2011 (RL 2.5.4.4.1.) prevede un indennizzo di 60 cts/km per l'utilizzo

del veicolo privato mentre le direttive dell'Ufficio

cantonale del sostegno a enti e attività sociali del 26 novembre 2006 contemplano

un indennizzo di 70 cts/km per i volontari che si occupano del trasporto di

anziani ed invalidi. Dal canto loro, poi, la circolare dell'Ufficio federale

delle assicurazioni sociali sul rimborso delle spese di viaggio nell'assicurazione

per l'invalidità (stato al 1.1.2004) e le direttive del 18 febbraio 2010

del DECS per il tra-sporto da parte di genitori di allievi con handicap alle

scuole speciali prevedono per l'utilizzo del veicolo privato un'indennità di 45

cts/km. Tenuto conto di questi aspetti, l'indennità di fr. 1.17 al km riconosciuta

alla ricorrente per l'anno scolastico 2009/2010 è sicuramente sufficiente a

coprire i costi generati dal trasporto del figlio lungo il breve tratto in

questione e, anzi, a ben guardare si rivela addirittura piuttosto generosa. A

questo proposito si deve oltretutto considerare che RI 1 è docente presso la

SME-A, ragione per la quale è assai verosimile che almeno una parte dei

tragitti che essa percorre per accompagnare il figlio le servono anche per

raggiungere la propria sede di lavoro. A questo proposito non ci si può comunque

esimere dal rilevare che, secondo quanto emerge dalle tavole processuali, in

altri casi il DECS ha corrisposto per l'anno scolastico 2010/2011 a due genitori

un sussidio di 95 cts al km per la tratta Bedretto-Airolo (10 km per percorso, 2 volte alla settimana), rispettivamente fr. 1.17 al km ad altri due genitori per

il trasporto del figlio lungo il tratto Pugerna-Arogno (3.5 km per percorso, 10 volte alla settimana). Ora, non è dato di sapere i motivi alla base delle

differenti tariffe applicate dall'autorità di prime cure. Certo è comunque che sarebbe

auspicabile l'adozione di una direttiva volta ad uniformare la prassi in

materia, onde evitare delle disparità di trattamento.

Per quanto concerne poi il numero di corse settimanali ammesse, si impongono alcune

considerazioni. Dal momento che la SME-A, pur non disponendo di un ristorante

scolastico, fa capo alla mensa della __________ di __________ al costo a carico

della famiglia di fr. 8.- a pasto, nel caso concreto si sarebbero dovute

indennizzare alla ricorrente unicamente 10 corse settimanali, così come

stabilito dal DECS nella sua decisione del 12 novembre 2010. Contrariamente a

quanto ritenuto dal Governo, la circostanza secondo cui, per non meglio

precisati motivi, nel contratto concluso con __________ siano state prese in

considerazione 18 corse settimanali, non avrebbe dovuto influire sul calcolo

del sussidio a favore della ricorrente. Determinante è in effetti soltanto il

numero di viaggi che quest'ultima effettivamente compie settimanalmente, non

potendo essa dedurre alcunché a proprio favore da eventuali sviste commesse

dalle autorità nella trattazione di altre fattispecie (STA

52.2011.62

del 3 aprile 2012 consid. 4 e rinvii ivi citati). Sennonché simili conside-

razioni sono prive di conseguenze effettive in questa

sede ove vige il divieto della reformatio in pejus

(art. 65 cpv. 4 LPamm), che non permette a questo Tribunale di modificare a

danno della stessa ricorrente il giudizio governativo da essa stessa impugnato.

4.4

Stante quanto precede, l'indennità di fr. 1'844.85 stabilita dall'Esecutivo

cantonale a favore di RI 1 per il trasporto scolastico del figlio __________ non

può che essere qui confermata.

5.5.1

Da ultimo, l'insorgente contesta le spese e le tasse di giustizia

di fr. 300.- addossatale dal Governo poiché, a suo dire, il ricorso era di

carattere "pubblico", oltre che legittimo ed è stato parzialmente

accolto. La censura è votata all'insuccesso poiché destituita di ogni

fondamento.

5.2

Giusta l'art. 28 cpv. 1 LPamm il Consiglio di Stato, al pari di questa

Corte, può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia il cui

importo varia da fr. 50.- a fr. 10'000.- nei procedimenti amministrativi di

carattere non pecuniario rispettivamente da fr. 50.- a fr. 20'000.- in quelli

di natura pecuniaria. Le tasse di giustizia stabilite da detto articolo debbono

rispettare il principio della copertura dei costi e quello della

proporzionalità o dell'equivalenza secondo la terminologia comunemente invalsa in

materia di tributi causali. Nei limiti del principio dell'equivalenza o della

proporzionalità, l'autorità amministrativa o giudiziaria dispone comunque in

materia di spese di un ampio potere di apprezzamento ed un'istanza superiore

chiamata a verificarne la legittimità può

intervenire in pratica soltanto se codesta autorità ha manifestamente abusato

del suo potere o l'ha ecceduto (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Agno 1997, n. 2 ad art. 28 LPamm e rinvii

ivi citati).

5.3

A mente di questa Corte, la decisione del Governo di accollare le spese e

le tasse di giustizia di fr. 300.- alla ricorrente, conformemente

alla sua parziale soccombenza in quella sede, non è

lesiva del diritto e, segnatamente, non appare costitutiva di un abuso o

eccesso di potere (art. 61 cpv. 2 LPamm). Trattasi infatti di un importo

contenuto che non copre nemmeno lontanamente i reali costi occasionati dall'evasione

del ricorso. Neppure può essere rimproverato al Consiglio di Stato alcunché per non aver riconosciuto l'avverarsi di eccezioni che, in virtù

della procedura amministrativa ticinese, consentono in determinati casi di rinunciare

in tutto e in parte alla riscossione delle spese per motivi di giustizia o di

equità (Marco Borghi/ Guido Corti,

op. cit., n. 3 ad art. 28 LPamm e rinvii ivi citati).

6.

In conclusione, il gravame, infondato, deve essere respinto con la

conseguente conferma del giudizio impugnato.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'insorgente, secondo

soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 800.- è a carico della ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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