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Decisione

52.2011.212

Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale

24 luglio 2012Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i dati statistici pubblicati sul sito del Cantone Ticino __________) e delle

risorse fiscali pro capite, sempre riferite a

quell'anno, di fr. 2'291.-, l'auto-finanziamento potenziale annuo risulta

essere di circa fr. 560'000.- (15% di 1620 x 2291). Ritenuto che l'investimento

previsto e per il quale il comune ha postulato l'aiuto cantonale (fr. 450'000.-)

è inferiore a quella cifra, esso non rientra tra quelli che di regola vengono

presi in considerazione per l'aiuto cantonale (art. 20 RLPI). Il comune non fa

del resto valere, né tantomeno dimostra come sarebbe stato suo dovere, che vi

sia una situazione eccezionale tale da poter derogare a questi principi che,

pertanto, hanno piena valenza nella fattispecie.

Considerandi

Già solo per questo motivo, l'aiuto agli investimenti sollecitato dal comune

ricorrente non poteva essere accordato e a ragione il Consiglio di Stato ha

quindi confermato la decisione negativa del Dipartimento delle istituzioni.

4.

Da ultimo,

non si entra nel merito della censura ricorsuale di violazione della parità di

trattamento. L'insorgente, in effetti, si limita a chiedere al Tribunale di

verificare se la decisione impugnata non sia anche lesiva del principio della parità

di trattamento, disattendendo in tal modo il suo obbligo di motivare le

censure (art. 46 cpv. 2 LPamm) e di fornire al Tribunale gli elementi a sostegno

della specifica critica ricorsuale.

5.

Visto

quanto precede, nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto. La tassa

di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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