52.2011.212
Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale
24 luglio 2012Italiano8 min
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Numero d'incarto:
52.2011.212
Data decisione, Autorità:
24.07.2012, TRAM
Titolo:
Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale
COMPENSAZIONE INTERCOMUNALE
art. 14 LPI
art. 14a LPI
Incarto n.
52.2011.212
Lugano
24 luglio
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Flavia
Verzasconi, Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 maggio 2011 del
Comune di RI 1,
rappr. dal suo municipio,
contro
la decisione 20 aprile 2011 (n. 2335) del Consiglio
di Stato, che respinge il ricorso del comune di RI 1 avverso la decisione 21
febbraio 2011 del Dipartimento delle istituzioni in materia di aiuto agli investimenti;
viste le risposte:
- 23 maggio 2011 del
Dipartimento delle istituzioni;
- 25 maggio 2011 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 7
dicembre 2010 il comune di RI 1 ha presentato alla Sezione degli enti locali
del Dipartimento del territorio un'istanza volta ad ottenere un aiuto agli
investimenti a parziale finanziamento delle opere di pavimentazione di via __________
e via __________ in territorio comunale. Il preventivo di spesa per tali opere
ammontava a fr. 450'000.- netti. Il 26 gennaio 2011 il comune ha provveduto a
completare la richiesta con l'invio di ulteriore documentazione.
B. Il 27
gennaio 2011 l'ispettore dei comuni di circondario si è espresso in termini positivi
sulla richiesta di aiuto, ritenendo dati i presupposti per il finanziamento
parziale delle opere preventivate nella misura del 33% del costo netto dell'investimento,
ma al massimo fr. 150'000.-. Il Dipartimento delle istituzioni, dopo che la
Commissione per la perequazione finanziaria intercomunale (in seguito CPI)
aveva rilasciato, il 16 febbraio 2011, un preavviso negativo, con decisione 21
febbraio 2011 ha tuttavia respinto l'istanza comunale, in quanto l'investimento
in parola era sostenibile da un punto di vista finanziario.
C. Avverso la
suddetta decisione dipartimentale, il 7 marzo 2011 il comune di RI 1 ha adito il Consiglio di Stato con la richiesta di riconoscergli il postulato contributo. Il 20
aprile 2011 il Governo ha respinto il gravame, sostanzialmente per i motivi
addotti in precedenza dal Dipartimento.
D. Il comune
di RI 1 ha impugnato la decisione del Governo dinanzi al Tribunale cantonale
amministrativo con ricorso 11 maggio 2011, chiedendone l'annullamento. Ha
ribadito la situazione finanziaria precaria del comune, confermata anche dall'ispettore
dei comuni nel suo rapporto all'indirizzo della CPI e ha contestato le
motivazioni di alcuni membri della CPI, contenute nel preavviso negativo 16
febbraio 2011 di tale commissione.
Al
ricorso si oppongono sia il Dipartimento delle istituzioni, sia il Consiglio di
Stato, con motivazioni che verranno riprese, se del caso, nei considerandi di
diritto.
Considerato, in
diritto
1. La competenza
del Tribunale è data dall'art. 60 cpv. 2 della legge di procedura per le cause
amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1). La legittimazione attiva
del ricorrente è certa (art. 43 LPamm). Il ricorso, tempestivo (art. 46 LPamm),
è quindi ricevibile in ordine, fatta riserva di quanto verrà rilevato al
consid. 4, e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 LPamm).
2. Scopo
della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002
(LPI; RL 2.1.2.3) è quello di garantire a tutti i comuni ticinesi che hanno una
sufficiente dimensione demografica e territoriale le risorse finanziarie
necessarie per assicurare alla popolazione la giusta dotazione di servizi, come
pure di contenere le differenze tra i
moltiplicatori d'imposta (art. 1 cpv. 1 LPI). Gli strumenti previsti dalla
legge per l'attuazione di tale scopo sono elencati all'art. 1 cpv. 2 LPI, ossia:
a) il livellamento
della potenzialità fiscale;
b) la
compensazione verticale;
c) l'aiuto
agli investimenti e il contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione
geografica.
Per
quanto riguarda l'aiuto agli investimenti, l'art. 14 LPI, nella versione in
vigore dal 1. gennaio 2011, dispone che l'aiuto è versato
prioritariamente per il finanziamento di investimenti in infrastrutture di base
quali acquedotti, canalizzazioni, stabili scolastici, strade o opere o spese di
investimento obbligatorie in forza del diritto superiore, che causerebbero al
comune un carico finanziario eccessivo; gli investimenti per i quali si chiede
l'aiuto devono essere progettati rispettando i principi della parsimonia e dell'economicità
(cpv. 1). È legittimato a richiedere l'aiuto agli investimenti il comune che
applica un moltiplicatore politico pari o superiore al 90% e che abbia risorse
fiscali inferiori al 90% della media cantonale (cpv. 3) e l'aiuto massimo è
pari al 90% dell'onere netto a carico del comune (cpv. 4). Per investimenti di
poca entità, per contro, non viene versato alcun aiuto (cpv. 5). Il Consiglio
di Stato e per esso il Dipartimento delle istituzioni, sentito il preavviso della Commissione della perequazione, decide e commisura l'aiuto
tenendo conto dell'ammontare dell'inve-stimento, al netto dei sussidi federali
e cantonali, degli eventuali contributi di miglioria e di ogni altra entrata di
cui l'opera beneficia, e dell'ammontare dell'autofinanziamento potenziale
globale (art. 14a cpv. 1 LPI). Il regolamento sulla perequazione finanziaria
intercomunale del 3 dicembre 2002 (RLPI; RL 2.1.2.3.1) specifica ulteriormente le
condizioni e le modalità di determinazione dell'aiuto. In particolare, per
quanto riguarda gli investimenti di poca entità, l'art. 20 RLPI stabilisce che,
di principio, sono prese in considerazione le richieste di aiuto per investimenti che, al netto di sussidi e contributi, comportano
un'uscita residua superiore all'autofinanziamento potenziale annuo e superiore
a fr. 200'000.-, laddove l'autofinanziamento potenziale annuo è definito come
il 15% delle risorse fiscali (art. 22 cpv. 2 RLPI).
3. Il
ricorrente non contesta i dati relativi alla forza finanziaria e fiscale del
comune che il Consiglio di Stato ha posto a fondamento della propria decisione
di reiezione del ricorso. Esso avanza più che altro contestazioni del tutto
generiche, riferite alla situazione delle finanze comunali che si limita a
definire come non florida e alla necessità - peraltro mai contestata da
nessuna istanza inferiore - di procedere con la sistemazione viaria in oggetto
fondandosi, da un lato, sulla bontà delle considerazioni espresse dall'ispettore
dei comuni e contestando, dall'altro, le argomentazioni di alcuni membri della
CPI riportate nel suo preavviso e riprese dal Dipartimento nella propria
decisione. A dispetto del giudizio governativo, che ha confermato il diniego
dipartimentale con specifiche e puntuali giustificazioni, con le quali il ricorrente
non si confronta affatto, ci si potrebbe invero chiedere se, in queste
condizioni, il ricorso adempie i requisiti di motivazione di cui all'art. 46
cpv. 2 LPamm. Il quesito non va ulteriormente approfondito, poiché,
prescindendo dall'inconsistente - se non inesistente - motivazione del ricorso,
la decisione impugnata è immune da lesioni del diritto. Il Tribunale rinvia
alle pertinenti considerazioni, di ordine generale e particolare, svolte dall'istanza
inferiore.
In particolare, la decisione merita conferma nella misura in cui ha accertato che
l'investimento che il comune intende attuare è da considerarsi di poca entità
ai sensi degli 14 cpv. 5 LPI e 20 RLPI e, di conseguenza, non finanziabile. In
effetti, a fronte di una popolazione residente nel 2007 di 1620 abitanti (cfr.
Fatti
i dati statistici pubblicati sul sito del Cantone Ticino __________) e delle
risorse fiscali pro capite, sempre riferite a
quell'anno, di fr. 2'291.-, l'auto-finanziamento potenziale annuo risulta
essere di circa fr. 560'000.- (15% di 1620 x 2291). Ritenuto che l'investimento
previsto e per il quale il comune ha postulato l'aiuto cantonale (fr. 450'000.-)
è inferiore a quella cifra, esso non rientra tra quelli che di regola vengono
presi in considerazione per l'aiuto cantonale (art. 20 RLPI). Il comune non fa
del resto valere, né tantomeno dimostra come sarebbe stato suo dovere, che vi
sia una situazione eccezionale tale da poter derogare a questi principi che,
pertanto, hanno piena valenza nella fattispecie.
Considerandi
Già solo per questo motivo, l'aiuto agli investimenti sollecitato dal comune
ricorrente non poteva essere accordato e a ragione il Consiglio di Stato ha
quindi confermato la decisione negativa del Dipartimento delle istituzioni.
4.
Da ultimo,
non si entra nel merito della censura ricorsuale di violazione della parità di
trattamento. L'insorgente, in effetti, si limita a chiedere al Tribunale di
verificare se la decisione impugnata non sia anche lesiva del principio della parità
di trattamento, disattendendo in tal modo il suo obbligo di motivare le
censure (art. 46 cpv. 2 LPamm) e di fornire al Tribunale gli elementi a sostegno
della specifica critica ricorsuale.
5.
Visto
quanto precede, nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto. La tassa
di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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