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Decisione

52.2011.214

Licenza edilizia. Trasferimento indici

6 febbraio 2012Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I terrapieni che superano l'altezza di m 1.50 non devono infatti essere

conteggiati sull'edificio sovrastante integralmente ma soltanto per l'eccedenza.

In concreto, anche computando sull'edificio (h = 7.50) la maggior altezza (m

0.50-0.60) del terrapieno, calcolata dal livello del terreno scavato sottostante

(avallamento), lo stesso rispetta comunque il limite massimo (m 8.50)

definito dall'art. 18 lett. a NAPR.

Da questo profilo, il progetto controverso è dunque immune da critiche.

4.4.1. Secondo l'art. 37 cpv. 1 LE, l'indice di sfruttamento (i.s.) è

il rapporto tra la superficie utile lorda degli edifici e la superficie edificabile

del fondo.

Giusta l'art. 38 cpv. 2 LE, la superficie edificabile è la superficie non

ancora sfruttata dei fondi o parti di fondi nella zona edificabile oggetto dell'istanza

di costruzione. Non vengono considerate: le superfici viarie aperte al pubblico

transito, le strade carrozzabili e pedonali definite dal piano regolatore, le

zone non edificabili destinate a scopi pubblici e previste come tali dal piano

regolatore, come pure le superfici forestali ed i corsi d'acqua.

Le superfici non edificabili destinate a scopi pubblici e come tali vincolate

in una pianificazione comunale o cantonale, soggiunge la norma (art. 38 cpv. 2

§ LE), possono essere considerate – totalmente o in parte – nel computo della

superficie edificabile quando si riscontrano cumulativamente le seguenti

condizioni:

a) non si oppongono interessi prevalenti dell'ente pubblico, in particolare la

realizzazione dei progetti pubblici non è resa più difficoltosa;

b) la quantità edificatoria realizzabile sul fondo è incrementata nella misura

massima del 15%;

c) la superficie vincolata che si conteggia come edificabile è ceduta

gratuitamente all'ente pubblico.

Questa disposizione è stata introdotta nella LE con emendamen-to del 30

novembre 1992 al fine evidente di facilitare l'acquisizio-ne, da parte dell'ente

pubblico, di terreni soggetti a vincoli pianifi-catori per opere d'interesse

pubblico.

Secondo le intenzioni del legislatore, la disposizione agevola la realizzazione

di opere pubbliche, sia dal profilo procedurale che da quello dei costi;

semplifica i rapporti di trapasso fra i privati e l'ente pubblico, conferendo a

quest'ultimo il vantaggio di poter acquisire piccole porzioni di terreno, indispensabili

alla realizzazione di opere d'interesse generale, gratuitamente e mediante

procedure semplificate. Il privato ne trae invece beneficio nella misura in cui

non perde la superficie utile lorda derivante dalla superficie di terreno

ceduta all'ente pubblico. La norma ha comunque carattere potestativo: il

privato può dunque scegliere se mettere a disposizione il terreno in questione

a titolo gratuito e con un beneficio del 15% nel calcolo dell'indice di

sfruttamento o essere remunerato (cfr. risposta del 18 settembre 1991 del Consiglio

di Stato sull'iniziativa parlamentare relativa alla modifica dell'art. 11 LE

del 18 giugno 1990, il relativo rapporto del 30 ottobre 1992 della Commissione

della legislazione, nonché la discussione in Gran Consiglio, in: RVGC, anno

1992, seduta del 30 novembre, pag. 359 seg., pag. 435 segg., 439, 442 seg.).

L'art. 38 cpv. 2 § LE permette in sostanza a determinati proprietari di

trasferire quantità edificatorie su superfici che per principio sono sottratte

all'edificazione privata in quanto destinate al soddisfacimento di scopi

pubblici. La norma legittima, in pratica, un'operazione contraria all'art. 38a

LE, che permette di trasferire quantità edificatorie da un fondo all'altro

unicamente all'interno della stessa zona di utilizzazione, ossia tra fondi

soggetti allo stesso regime edilizio. Privilegia, inoltre, per semplici motivi

d'ordine economico e non per effettive esigenze pianificatorie, i proprietari

di fondi oggetto di espropriazione parziale per opere pubbliche rispetto ai

proprietari di fondi che confinano semplicemente con l'area pubblica, ai quali

non è invece dato di acquisire superficie edificabile su quest'ultima (cfr.

RDAT II-2000 n. 39 consid. 3.1; STA 52.2001.343 dell'8 novembre 2001, consid.

2; 52.2002.114 del 26 novembre 2002, consid. 5).

Considerate le finalità, ma anche l'eccezionalità della disposizione, la

prerogativa concessa dall'art. 38a cpv. 2 § LE si esaurisce

con il trapasso del terreno all'ente pubblico ai fini della realizzazione dell'opera.

Di principio, il privato che non ha ceduto la superficie di terreno a titolo

gratuito rispettivamente non ha dichiarato di volerne conservare la superficie

utile lorda derivante, non può più rimettere in discussione la transazione. A

quel momento, la sua posizione non è diversa da quella di altri proprietari fronteggianti

sull'area pubblica, ai quali non è data la facoltà di procacciarsi superficie

edificabile da quest'ultima.

4.2. Nel caso concreto, il calcolo dell'indice di sfruttamento annesso al progetto

(cfr. relazione tecnica) riporta una superficie edificabile complessiva di mq

664 includendo – invero solo implicitamente – la superficie di 30 mq (part.

1124) a valle del fondo, ceduta allo Stato nell'ambito della realizzazione del

marciapiede della strada cantonale. Secondo il calcolo, grazie al computo di

quest'area – tenuto conto dell'indice di sfruttamento prescritto per la zona di

situazione (0.6) – la superficie utile lorda della nuova costruzione (mq

400.48) rispetterebbe quella massima ammissibile.

Lo scorporo in questione (30 mq) è stato venduto allo Stato (rappresentato dal

comune) nel 2009, a titolo oneroso. Diversamente da altri proprietari

interessati dall'opera stradale, la ricorrente non ha infatti optato per una

cessione a titolo gratuito della superficie vincolata, conservandone le

quantità edificatorie.

Nel corso della presente procedura di rilascio del permesso, successivamente

alla contestazione della vicina, la RI 1 ha chiesto al municipio di retrocederle gli indici di sfruttamento dalla part. 1124 alla part. 757, previa

restituzione del prezzo di alienazione a suo tempo incassato (cfr. scritto 27

ottobre 2010 del __________ al municipio).

A seguito di ulteriori discussioni, il municipio a dunque rilasciato alla

ricorrente il permesso richiesto, subordinandolo alla condizione che come

accordi convenuti con __________, prima dell'inizio dei lavori è fatto l'obbligo

di riversare la somma di fr. __________.- alla Cassa comunale di Capriasca per

l'acquisto degli indici di sfruttamento esistente sulla particella no. 1124 di

Lugaggia.

Nel giudizio impugnato, il Governo ha ritenuto che il travaso di indici non

fosse legittimo sia per le modalità con cui è stato con-

cordato sia perché, a seguito della costruzione del marciapiede, la capacità

edificatoria del mappale n. 1124 [..] è già stata utilizzata. Nella

conclusione, la decisione merita conferma.

A prescindere dal fatto che dagli atti non risulta neppure che negli accordi

sia stato coinvolto lo Stato – attuale proprietario dello scorporo sul

quale è stato realizzato il marciapiede – il travaso di indici prospettato

dalla ricorrente e inserito a titolo di condizione nel permesso non è comunque ammissibile

secondo l'art. 38a cpv. 2 § LE. Con il trapasso del terreno a titolo oneroso

avvenuto nel 2009, la ricorrente ha infatti perso la prerogativa concessale da

questa norma di conservarne le quantità edificatorie. Di conseguenza, la

ricorrente non può più richiedere il travaso degli indici dalla superficie

(part. 1124) destinata a marciapiede, ora di proprietà dello Stato.

Va comunque rilevato che, anche computando la controversa superficie, contrariamente

a quando indicato dal calcolo annesso alla domanda di costruzione, il progetto

non rispetterebbe l'indice di sfruttamento (0.6) prescritto dall'art. 45 cpv. 3

NAPR. La SUL prevista dal progetto (mq 400.48) supera infatti in ogni caso quella

massima concessa [634 mq (part. 757) + 30 mq (part. 1124) x 0.6 = 398.40 mq].

Sorpasso che, seppur lieve, non sarebbe in ogni caso ammissibile considerato

che, per giurisprudenza, a livello di progettazione, si impone il rispetto

integrale degli indici fissati dalle norme (cfr. STA 52.2009.305 del 5 ottobre

2009, consid. 6.2.; 52.2000.261 del 14 dicembre 2000, consid. 4).

5.Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve

dunque essere respinto.

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) è posta a carico della ricorrente,

secondo soccombenza.

Per

questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

Considerandi

2.

La tassa

di giustizia di fr. 1'500.- è posta a carico della ricorrente RI 1

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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