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Decisione

52.2011.221

Permesso di dimora CE/AELS

2 settembre 2011Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro,

ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della

portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso

(DTF 121 I 54 consid. 2c).

2.2. Nella fattispecie in esame, la Sezione

della popolazione ha motivato la propria decisione nel seguente modo:

"Egregio

signor RI 1, dall'esame degli atti in nostro possesso si rileva che ha interessato

le Autorità di polizia e giudiziarie del nostro Paese. A tal proposito si

richiama in particolare la Sentenza del Tribunale federale del 14 ottobre 2009

dalla quale risulta che è stato condannato ad una pena da espiare. Già solo per

questo motivo, richiamate la LStr, l'OASA, gli art. 5 Allegato I ALC e 23 e 24

OLCP, nonché ogni altra normativa applicabile in casu, l'Ufficio della

migrazione

DECIDE:

1.

il permesso di

dimora B CE/AELS a suo tempo stabilito è revocato;

Considerandi

2.

è tenuto a lasciare

il territorio svizzero al momento della scarcerazione, notificando la

partenza all'Ufficio controllo abitanti e al Servizio regionale degli stranieri

competenti;

3.

la tassa di

decisione di fr. 65.– è posta a suo carico (fattura allegata);

4.

Contro la

presente decisione è data facoltà di ricorso, entro il termine di 15 giorni

dall'intimazione, al Consiglio di Stato".

Dato quanto precede, si può senz'altro

ritenere che i requisiti minimi di motivazione previsti dalla giurisprudenza

testé menzionata sono stati ossequiati dal dipartimento. L'argomentazione addotta

ha infatti consentito all'insorgente di rendersi conto sia dell'effettiva

portata del provvedimento pronunciato nei suoi confronti, sia delle ragioni

poste a fondamento dell'avversata pronuncia. Prova ne è che egli è stato in

grado di impugnare la medesima - peraltro tramite un legale esperto in materia che

lo ha pure patrocinato nel processo penale sfociato nella sentenza del 14

ottobre 2009 - con la dovuta cognizione di causa davanti al Consiglio di Stato prima

e a questo Tribunale poi.

2.3

Ne discende che la censura di ordine

formale sollevata dall'insorgente va integralmente respinta.

3.

3.1.

L'accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi

Stati membri, sulla libera circolazione delle persone si rivolge ai cittadini

elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e

disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere a delle attività

economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1

ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni

di diritto interno.

Ci si può invero chiedere se RI 1, cittadino

italiano e titolare di un passaporto valido, possa essere considerato

"lavoratore" ai sensi del menzionato accordo bilaterale e disporre

pertanto del diritto al rilascio di una carta di soggiorno a titolo originario,

dal momento che è stato in carcere dal gennaio 2007 fino all'inoltro del presente

gravame. Sia come sia, la questione non necessita di essere approfondita.

Bisogna infatti considerare che nel 2002 egli ha ottenuto un permesso di dimora

CE/AELS valido fino al 14 novembre 2007 a seguito del matrimonio con una cittadina portoghese e che egli è sempre coniugato con M__________, motivo per cui

egli può continuare a invocare l'applicazione, quantomeno a titolo derivato,

dell'accordo sulla libera circolazione delle persone nell'ambito del

ricongiungimento familiare giusta gli art. 7 lett. d ALC e 3 cpv. 1 e 2 lett. a

e cpv. 5 dell'Allegato I all'ALC.

Ferme queste premesse, giova ricordare che l'art.

5.

cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC prevede, quale regola generale, che i diritti

conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati

soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica

sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva 64/221/CEE, nonché la prassi

elaborata in materia dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE)

antecedentemente alla data della firma dell'accordo contribuiscono poi a

definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv.

2.

Allegato I all'ALC). Secondo la giurisprudenza della CGCE, le deroghe alla

libera circolazione devono essere comunque interpretate in modo restrittivo. In

questo senso, il ricorso da parte di un'autorità nazionale alla nozione di

ordine pubblico per restringere questa libertà presuppone una minaccia effettiva

e abbastanza grave a uno degli interessi fondamentali della società (DTF 130 II

176.

consid. 3.4.1; 129 II 215 consid. 7.3; sentenze CGCE del 27 ottobre 1977

nella causa 30-77, Bouchereau, Racc. 1977, 1999, n. 33-35, e del 19 gennaio 1999

nella causa C-348/96, Calfa, Racc. 1999, I-11, n. 23 e 25). La sola esistenza

di condanne penali, tuttavia, non può automaticamente legittimare l'adozione di

provvedimenti che limitano la libera circolazione (art. 3 cpv. 2 della

direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna può essere presa in considerazione

soltanto nella misura in cui, dalle circostanze che l'hanno determinata, emerga

un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine

pubblico (sentenze CGCE cit. in re Bouchereau, n. 27-29, e in re Calfa, n. 24).

Non è comunque necessario stabilire con certezza che lo straniero commetterà

altre infrazioni in futuro per poter adottare misure per ragioni di ordine

pubblico. D'altro canto, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia

nullo per rinunciare a simili misure. Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro

cittadino straniero, l'esame dev'essere effettuato tenuto conto delle garanzie

derivanti dalla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) e del rispetto del

principio di proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; 130 II 493 consid.

3.3

, 176 consid. 3.4.2; 129 II 215 consid. 6.2).

3.2

L'art. 62 lett. c LStr dispone che

l'autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, se

lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente

o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o

costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. L'art. 80 cpv. 1 OASA precisa che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine

pubblici - tra l'altro - in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e

di decisioni delle autorità (a) oppure in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto

pubblico o privato (b). Secondo il capoverso 2 della medesima norma, vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo se sussistono indizi concreti che il

soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole

probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici.

3.3

La legge federale sugli stranieri si

applica ai cittadini comunitari soltanto se il menzionato accordo bilaterale non

contiene disposizioni derogatorie o se non prevede disposizioni più favorevoli

(art. 2 cpv. 2 LStr). Ritenuto che l'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC non

può legittimare misure più incisive di quelle previste dal diritto svizzero

(cfr. art. 2 ALC), occorre di principio verificare che il mancato rinnovo del

permesso di dimora si giustifichi tanto dal profilo del diritto interno che

nell'ottica del trattato bilaterale (DTF 130 II 176 consid. 3.2). In pratica,

però, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica di cui

all'art. 5 cpv. 1 dell'Allegato I all'ALC soggiace a criteri meno restrittivi,

ragione per cui la legislazione interna non prevede disposizioni più favorevoli

di quelle del menzionato accordo.

4.

4.1. Come

accennato in narrativa, durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 ha interessato

a diverse riprese le nostre autorità giudiziarie penali.

Con decreto d'accusa 20 novembre 2006 (DA __________),

il Procuratore pubblico gli ha inflitto una multa di fr. 100.– per contravvenzione

alla LStup per avere, nel periodo ottobre 2003 fino al

9.

ottobre 2006, consumato un imprecisato quantitativo (ma almeno 300 grammi) di marijuana, sostanza precedentemente coltivata in collaborazione con sua moglie nella

loro abitazione.

Con sentenza 14

ottobre 2009, la Corte penale del Tribunale penale federale ha invece condannato - tra gli altri - RI 1 alla

pena detentiva di 6 anni e 6 mesi per infrazione aggravata alla LStup. Dal mese di aprile 2005 sino al suo arresto avvenuto il 24

gennaio 2007, l'interessato ha preso parte unitamente ad altre persone ad un

traffico internazionale di stupefacenti per meri fini lucrativi. Egli ha

trasportato 206 kg di cocaina con grado di purezza del 74% dalla Bolivia in

Argentina, per poi imbarcarla, tramite un camper appositamente modificato, per

Dakar (Senegal) con destinazione finale Genova. La sostanza è stata infine

sequestrata dalle autorità spagnole il 23 gennaio 2007. Eloquenti, circa la gravità dell'infrazione, sono le considerazioni

esposte nella sentenza penale. La Corte penale ha infatti rilevato quanto segue:

"Non v'è

dubbio che l'accusato sapeva che stava partecipando alla preparazione di un

traffico di cocaina dall'America del Sud all'Europa. Infatti per questa sua

partecipazione al traffico, __________. gli aveva fatto la promessa di un

compenso di USD 100'000.–. Egli sapeva (...) che il suo compito era quello di guidare il

camper destinato al trasporto della cocaina. In tale contesto egli ha inoltre

svolto altre funzioni tra le quali quelle di fungere da tramite tra __________.

e __________. e, all'occorrenza, di trasmettere messaggi anche ad altre persone

finalizzati all'organizzazione del traffico" (consid. 5.7.6.). "RI

1.

non poteva ignorare che il quantitativo era importante. Da un lato, egli

sapeva che la cocaina era destinata ad un'organizzazione criminale e

dall'altro, avendo assistito alle principali operazioni della realizzazione

dello stesso, operazioni lunghe, complesse e costose, non è plausibile che egli

abbia pensato che in simili circostanze il quantitativo doveva limitarsi a

pochi grammi di cocaina. Va inoltre rilevato che l'accusato ha egli stesso dichiarato

di aver trasportato sul camper in Bolivia due sacche contenenti circa 20-30

chili al momento della consegna della sostanza da parte dei fornitori peruviani"

(consid. 5.8.).

Il ruolo del RI 1 nel traffico non è stato considerato

marginale: "il predetto

ha assecondato __________. guidando anch'egli il furgone per migliaia di chilometri

e ha partecipato attivamente all'operazione di carico della cocaina nel camper:

operazioni essenziali alla realizzazione dell'infrazione". Con il suo comportamento,

egli non si è quindi limitato ad aiutare __________. a commettere un crimine,

ma ha "collaborato

intenzionalmente in modo determinante alla decisione e all'esecuzione del reato

così da apparirne" anch'egli come un protagonista

(consid. 5.7.10.1.). Come ha inoltre indicato la Corte penale, "se la cocaina sequestrata in

Spagna fosse entrata nel mercato, sarebbe stata messa in pericolo la salute di

un enorme numero di persone" (consid. 7.1.).

Riguardo a quest'ultima condanna, bisogna

effettivamente ammettere che egli si è reso colpevole di azioni

delittuose estremamente gravi. Ora, i reati in materia di stupefacenti

non vanno sottovalutati, dal momento che toccano un settore particolarmente

sensibile dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti un pericolo serio e concreto

per un interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga

e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale

la salute pubblica. La protezione della collettività di fronte allo sviluppo

del mercato della droga costituisce quindi un interesse pubblico preponderante

che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri

coinvolti in tali traffici, i quali devono pertanto attendersi provvedimenti di

questo tipo (DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c; STF 2A.7/2004

del 2 agosto 2004, consid. 5.1).

4.2

Con il suo

modus operandi, l'insorgente ha quindi dimostrato di non volere o di non essere

in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita e di

essere un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica. Ritenuto inoltre che questi

gravi reati non sono lontani nel tempo, non si può nemmeno escludere una sua

ulteriore recidiva. Del resto, egli ha già un precedente penale proprio in tale

ambito, commesso in Canada e di cui le nostre autorità competenti in materia di

polizia degli stranieri sono venute a conoscenza soltanto tramite la sentenza

penale del 14 ottobre 2009. Invano egli tenta di minimizzare il suo precedente,

ponendo in evidenza che risale al 1993 (ricorso ad 2, pag. 3). Ritenuto che

egli ha già commesso un reato nel medesimo settore, la condanna del 1993 non

può essere ignorata ai fini del presente giudizio, tanto che anche la Corte

penale ne ha tenuto conto nel proprio giudizio: "RI 1 ha del resto già esperienza in questo

campo e la precedente condanna per traffico di cocaina non l'ha trattenuto in

alcun modo dal ricadere nello stesso tipo di reato" (consid. 7.3.). Va peraltro osservato che egli ha cessato la sua lunga attività

delittuosa, perpetrata peraltro solo per fini di lucro, unicamente a seguito

del suo arresto avvenuto il 24 gennaio 2007.

Il fatto che egli evidenzi di essere stato

liberato dopo avere espiato i 2/3 della pena, non impedisce la revoca o il mancato

rinnovo del permesso. Come ha già avuto modo di considerare il Tribunale

federale, l'atteggiamento tenuto durante la detenzione, come del resto

il fatto che una persona venga rilasciata condizionalmente, non può permettere

di concludere che il soggetto in questione non costituisca più un pericolo per

la società (DTF 130 II 176 consid. 4.3.3; STF 2C_542/2009 del 15 dicembre 2009

consid. 3.3 con rinvii). Il giudice penale considera in effetti primariamente

la situazione personale del condannato e le sue possibilità di risocializzazione,

mentre l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e

l'ordine pubblici (DTF 129 II 215 consid. 3.2; STF 2C_475/2009 del 26 gennaio

2010.

consid. 4.2.2 e 2A.582/2006 del 26 febbraio 2007 consid. 3.6).

Infine, l'argomento secondo cui egli ha collaborato con gli

inquirenti e la sua buona condotta durante la carcerazione nell'ambito

dell'espiazione anticipata della pena (sentenza penale, consid. 7.3.), non va

nuovamente considerato nel presente giudizio, poiché di tale aspetto è già

stato tenuto conto nella commisurazione della pena inflittagli (STF 2A.468/2000

del 16 marzo 2001, consid. 4a).

4.3

Vista la gravità dei reati commessi, ritenuto

pure che non sono lontani nel tempo, si deve sostanzialmente convenire con il

Consiglio di Stato che l'insorgente rappresenta attualmente una minaccia

effettiva e sufficientemente grave per la società ai sensi della giurisprudenza

sgorgante dall'art. 5 dell'Allegato I all'ALC, tale da legittimare un

provvedimento come quello adottato dall'autorità di prime cure.

5.

A questo

punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dall'autorità

dipartimentale.

5.1

Una decisione di revoca oppure

di mancato rinnovo di un permesso di dimora o di domicilio si giustifica

soltanto se rispetta il principio della proporzionalità. In sostanza, occorre tener

conto della gravità della colpa, del tempo trascorso dal compimento di eventuali

reati, della durata del soggiorno in Svizzera e degli svantaggi incombenti sullo

straniero e sulla sua famiglia in caso di allontanamento (DTF 129 II 215 consid.

3.3

pag. 217; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 2). Se un permesso di soggiorno

è revocato perché è stato commesso un reato, il primo criterio per valutare la

gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è

costituito dalla condanna inflitta in sede penale. Conformemente alla giurisprudenza

sviluppata in base al diritto previgente, per ammettere la revoca (o la mancata

proroga) di un'autorizzazione di dimora o di domicilio devono essere poste

esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera (DTF

130.

II 176 consid. 4.4.2 pag. 190 segg.; 125 II 521 consid. 2b). Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle

circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento, con la

comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr).

Nel caso in cui il provvedimento preso abbia

ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, che

consente a un cittadino straniero a determinate condizioni di opporsi all'eventuale

separazione dalla famiglia, occorre inoltre procedere ad un esame della

proporzionalità anche nell'ottica di questa norma. In questo senso, va tenuto conto della gravità del reato commesso, del comportamento

tenuto nel frattempo, del luogo d'origine dello straniero nonché della sua

situazione familiare. Vanno inoltre considerati la durata del rapporto

matrimoniale come pure altri elementi (nascita ed età di eventuali figli,

conoscenza da parte del coniuge della possibilità che, a causa dei delitti commessi,

la coppia non avrebbe eventualmente potuto vivere in Svizzera). Di rilievo sono

infine gli svantaggi che deriverebbero al partner o agli eventuali figli dal

fatto di dover, se del caso, seguire lo straniero all'estero (DTF 135 II 377

consid. 4.3.).

5.2

RI 1 ha

ottenuto un permesso di dimora in Svizzera il 15 novembre 2002. Al momento

della decisione dipartimentale, egli si trovava nel nostro Paese da 8 anni, di

cui oltre la metà trascorsi in carcere. In siffatte circostanze, non si può

certo considerare il suo soggiorno nel nostro Paese come di lunga durata. Ritenuto

poi che durante il periodo in cui è stato titolare di un permesso di soggiorno

ha ampiamente dimostrato la sua incapacità di adattarsi alle leggi del nostro

Paese, non si può certo ritenere che egli sia integrato in Svizzera. Nemmeno la

presenza della sua consorte gli ha impedito di commettere le diverse azioni

delittuose per cui è stato condannato. Bisogna anche tenere conto che il

ricorrente, cittadino italiano nato in Argentina, ha trascorso i suoi primi 48

anni di vita all'estero, dove ha pure lavorato. Un suo rientro già in Italia, segnatamente

nella fascia di confine dove le condizioni di vita sono simili a quelle in

Ticino, appare quindi esigibile. Del resto, prima di entrare in Svizzera, egli

abitava a __________ (prov. di __________).

Per quanto riguarda il rapporto con sua

moglie M__________, cittadina portoghese originaria di __________, dagli atti

risulta che dal giugno 1993 all'ottobre 1994 essa ha già vissuto in Italia in

provincia di __________, motivo per cui non si può escludere che possa seguire suo

marito in Italia qualora volesse continuare a vivere insieme a lui. Il

ricorrente sostiene per contro che la consorte, la quale lavora alle dipendenze

di un medico del __________, non potrebbe lasciare il nostro Paese in quanto

soffre di una grave forma di depressione (doc. B). Ora, il solo fatto che non

si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non

costituisce tuttavia un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 120

Ib 129 consid. 4a; cfr. anche DTF 122 II 1 consid. 2). Del resto, tale

conseguenza è unicamente ascrivibile al grave comportamento tenuto dall'interessato

il quale, dopo circa 2 anni e mezzo di matrimonio, ha iniziato a commettere dei

reati talmente gravi, per di più unicamente per fini di lucro, da renderlo

indesiderato in Svizzera. Ritenuto che sussistono motivi di ordine e di

sicurezza pubblici atti a giustificare il mancato rinnovo del permesso di dimora

CE/AELS al ricorrente, questi deve in ogni caso sopportare le conseguenze del

suo comportamento. Va comunque ribadito che la misura presa nei

confronti di RI 1 non riguarda sua moglie M__________. Essa

ha pertanto la facoltà di continuare a soggiornare in Svizzera (sentenza

2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.3). Inoltre, come

ha indicato il Consiglio di Stato (consid. G.2), la misura intrapresa non

significa ad ogni modo una rottura completa dei loro contatti, poiché le loro relazioni

possono essere mantenute attraverso telefonate, in via scritta e tramite visite.

5.3

In conclusione, un'attenta ponderazione

di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il

provvedimento adottato dall'autorità inferiore anche sotto il profilo dell'art.

8.

CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare, come pure

dell'art. 13 Cost., di analoga portata. Giova infatti ricordare che giusta

l'art. 8 n. 2 CEDU, un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della

vita privata e familiare è ammissibile se è prevista dalla legge e se

costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria, tra

l'altro, per la protezione dell'ordine pubblico e per la prevenzione dei reati

(cfr. DTF 119 Ib 90 consid. 4b; 118 Ib 161 consid. d). Orbene, il rifiuto di

rinnovare il permesso di dimora CE/AELS al ricorrente persegue tali fini e scaturisce da una corretta ponderazione tra

l'interesse dello straniero a che egli possa continuare a risiedere in Svizzera

e l'interesse pubblico contrario.

6.

In

siffatte circostanze, la Sezione della popolazione non ha pertanto disatteso le

disposizioni legali applicabili. Inoltre la decisione censurata non procede da

un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva

all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione

dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima dev'essere

confermata. Un semplice ammonimento non può quindi trovare applicazione nella

presente fattispecie.

7.

Stante quanto precede, il ricorso va integralmente respinto. La

tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa e

le spese di giustizia, per complessivi fr. 1'000.–, già anticipate nella misura

di fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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