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Decisione

52.2011.223

Annullamento della licenza di condurre in prova in forza dell'art. 15a cpv. 4 LCStr. Bastano due infrazioni anche lievi comportanti la revoca commesse durante il periodo di prova per adottare tale mis

28 luglio 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti occorsi a __________ che avevano indotto la Sezione della circolazione

a revocare la patente del ricorrente a tempo indeterminato, l'autorità di

ricorso di prime cure ha rilevato che il 26 settembre 2010 RI 1 aveva

indubbiamente guidato in stato di ebrietà e provocato un incidente, commettendo

una infrazione grave. Donde la legittimità della controversa risoluzione

emanata dalla Sezione della circolazione, che in forza dell'art. 15 cpv. 4

LCStr ha rettamente annullato la licenza di condurre dell'insorgente in

conseguenza della seconda violazione comportante una revoca commessa durante il

periodo di prova.

E. Contro la predetta

decisione governativa il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, postulandone l'annullamento.

Narrati i fatti, il ricorrente ha eccepito

una violazione del suo diritto di essere sentito, rilevando che la decisione

governativa - contrariamente a quella dipartimentale - considera gli

accadimenti di __________ come infrazioni gravi, senza avergli preventivamente

dato facoltà di determinarsi in merito a questo nuovo apprezzamento.

Nel merito, l'insorgente ha annotato che gli

eventi occorsi il 20 dicembre 2009 non si configurano alla stregua di un'infrazione

grave, la sola che per importanza avrebbe potuto giustificare il provvedimento

attualmente dedotto in giudizio. Il Governo - ha soggiunto l'insorgente - non

ha d'altronde tenuto conto delle valutazioni positive contenute nella perizia __________,

né ha preso in considerazione la sua necessità professionale di condurre,

violando di conseguenza il principio della proporzionalità racchiuso nell'obbligo

di soppesare tutte le circostanze del caso concreto di cui all'art. 16 cpv. 3

LCStr.

F. Il

Consiglio di Stato e la Sezione della circolazione hanno proposto di respingere

il ricorso, riconfermandosi nelle proprie decisioni senza formulare particolari

osservazioni.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della

legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e

la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).

La legittimazione attiva del ricorrente,

destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura

per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr

e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e non ponendo

questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2

della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL

3.1.1.1.) può essere evaso da un giudice unico sulla base degli atti, senza

procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

A mente

del ricorrente, la querelata decisione governativa deve essere annullata,

poiché lesiva del suo diritto di essere sentito nella misura in cui ha motivato

la revoca valutando diversamente dalla Sezione della circolazione i fatti

accaduti a __________ il 20 dicembre 2009.

2.1

La natura ed i limiti del diritto di

essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale

cantonale. Giusta l'art. 26 LPamm, ogni decisione deve essere motivata per

iscritto ed intimata alle parti con l'indicazione dei mezzi e del termine di

ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività

dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte

degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro diritto di difesa ed a

permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto

impugnato (Marco Borghi/Guido Corti,

Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1 ad art. 26 LPamm). Per

prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona,

almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto

che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi

conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione

dello stesso (DTF 121 I 54 consid. 2c).

2.2

Nel caso di specie, sia la Sezione

della circolazione che il Consiglio di Stato hanno esaminato con sufficiente

attenzione la tematica sulla quale dovevano statuire. Anche se non hanno affrontato

tutte le critiche addotte dall'insorgente, entrambe le decisioni hanno comunque

toccato ogni aspetto fattuale e giuridico oggettivamente influente per l'esito

della controversia, tenendo in debita considerazione gli argomenti

significativi allegati nelle memorie di RI 1. In particolare, la motivazione

esposta dall'autorità di ricorso di prime cure è sufficiente per comprendere le

ragioni della reiezione dell'impugnativa. La spiegazione succinta con la quale

il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso sottopostogli non integra affatto

gli estremi di un diniego di giustizia censurabile con successo davanti a

questo Tribunale. Tanto più che il soccombente ha riproposto le sue argomentazioni,

in modo congruo e completo, davanti ad un'autorità superiore di ricorso dotata

di pieno potere cognitivo, dimostrando di aver perfettamente compreso i

fondamenti del giudizio impugnato e di non aver subito alcuna offesa ai propri

diritti di difesa. Le censure in tal senso implicitamente sollevate nel gravame

risultano quindi infondate.

Laddove il ricorrente intravede una

violazione del suo diritto di essere sentito nella valutazione operata dal Consiglio

di Stato circa i fatti di __________, qualificati alla stregua di un'infrazione

grave, egli dimentica che in materia amministrativa vige il principio dell'applicazione

d'ufficio del diritto (art. 18 cpv. 1 LPamm) e che il Governo - quale autorità

di ricorso - esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della

decisione impugnata (art. 56 LPamm; cfr., sull'argomento, Marco Borghi/Guido Corti, op. cit., n. 1

alla predetta norma di legge). Nulla gli impediva pertanto di respingere il

gravame ed avallare la risoluzione impugnata con motivazioni in parte diverse

da quelle riportate dalla Sezione della circolazione.

3.

3.1. Giusta

l'art. 15a cpv. 1 LCStr, la licenza di condurre acquisita la prima volta

per motoveicoli o autoveicoli è rilasciata in prova. Il periodo di prova è di

tre anni ed è prorogato di un anno se il titolare commette un'infrazione da cui

consegue la revoca della licenza (cpv. 3). La licenza di condurre in prova

scade con la seconda infrazione che comporta la revoca della licenza (cpv. 4).

Secondo il tenore letterale e la sistematica della legge,

laddove richiama "un'infrazione da cui consegue la revoca della

licenza" questa disposizione si riferisce ai casi di revoca di

ammonimento della licenza di condurre ai sensi degli art. 16a, 16b

e 16c LCStr. L'art. 15a LCStr è infatti stato adottato

contemporaneamente alla modifica del 14 dicembre 2001 delle norme sulla revoca

della licenza, che non disciplinano in modo specifico il provvedimento per il

caso del titolare di una licenza di condurre in prova (cfr. André Demierre/Cédric Mizel/Luc Mouron,

Les mesures administratives liées au nouveau permis de conduire à l'essai, in

AJP 6/2007, pag. 733). Per annullare una licenza sulla scorta dell'art. 15a

cpv. 4 LCStr basta dunque che la seconda revoca adottata durante il periodo di

prova sia dovuta ad un'infrazione lieve ai sensi dell'art. 16a LCStr

(STF 1C_567/2008 del 17 aprile 2009 consid. 4.2; Andres A. Roth, Entwicklungen im Strassenverkehrsrecht,

in SJZ 2010 pag. 243; André

Demierre/Cédric Mizel/Luc Mouron, op. cit., pag. 736). Quanto alla prima revoca,

valgono gli stessi principi, con la precisazione - vista la particolarità del

caso di specie - che anche una misura di sicurezza può contare ai fini dell'applicazione

dell'art. 15a cpv. 4 LCStr. Basta che il provvedimento, ancorché di

sicurezza, sia stato adottato a seguito di un'infrazione o comunque in

relazione ad un comportamento che avrebbe potuto dar adito all'inflizione di

una revoca di ammonimento. Le mere revoche di sicurezza adottate in base all'art.

16d LCStr - ovvero quelle che indipendentemente dalla commissione di un

reato mirano ad escludere dalla circolazione i conducenti che per

motivi medici e psichici, per dipendenza da alcol o da altre sostanze o per

motivi caratteriali non sono in grado di guidare con sicurezza un veicolo a

motore - non contano invece ai fini dell'annullamento di una licenza in prova (André Demierre/Cédric Mizel/Luc Mouron,

op. cit., pag. 733).

3.2

Durante il periodo di prova RI 1 si è reso autore di due infrazioni gravissime.

Il 20 dicembre 2009 ha guidato in stato di ebrietà qualificata e sotto l'influsso

di stupefacenti. Il 26 settembre 2010 ha nuovamente circolato ubriaco fradicio, incorrendo in un incidente. In simili evenienze vi erano tutte le premesse

per annullargli la licenza di condurre in virtù degli art. 15a

cpv. 4 LCStr e 35a OAC. Il fatto che a suo tempo il perito __________

abbia operato valutazioni positive sulla sua persona e che

egli possa vantare un bisogno professionale di condurre non hanno rilevanza

alcuna. Bastano infatti due infrazioni anche lievi comportanti la revoca

commesse durante il periodo di prova per adottare la predetta misura (cfr. DTF

136.

I 345 e 136 II 447) a prescindere dalla sussistenza di eventuali

circostanze favorevoli ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LCStr.

4.

Stante

quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.

La tassa

di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa di

giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

.

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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