52.2011.223
Annullamento della licenza di condurre in prova in forza dell'art. 15a cpv. 4 LCStr. Bastano due infrazioni anche lievi comportanti la revoca commesse durante il periodo di prova per adottare tale mis
28 luglio 2011Italiano12 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
52.2011.223
Data decisione, Autorità:
28.07.2011, TRAM
Titolo:
Annullamento della licenza di condurre in prova in forza dell'art. 15a cpv. 4 LCStr. Bastano due infrazioni anche lievi comportanti la revoca commesse durante il periodo di prova per adottare tale misura
ANNULLAMENTO LICENZA DI CONDURRE IN PROVA
art. 15a cpv. 1 LCSTR
art. 15a cpv. 4 LCSTR
art. 16c cpv. 1 let. b LCSTR
art. 35a OAC
Incarto n.
52.2011.223
Lugano
28 luglio
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo
Stefano Bernasconi, vicepresidente
assistito dalla
segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 maggio 2011 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione 20 aprile 2011 (n. 2406) del Consiglio
di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la
risoluzione 23 febbraio 2011 con cui la Sezione della circolazione gli ha annullato
la licenza di condurre in prova di cui era titolare;
viste le risposte:
- 26 maggio 2011 della
Sezione della circolazione;
- 31 maggio 2011 del
Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. RI 1 è nato
il 6 ottobre 1980 e dal dicembre 2007 è titolare di una licenza di condurre in
prova ai sensi dell'art. 15a cpv. 1 della legge federale sulla
circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (LCStr; RS 741.01).
B. a. Il 20
dicembre 2009 RI 1 è stato fermato da una pattuglia di polizia in servizio nel
comune di __________ mentre si trovava alla guida dell'autovettura Audi A3
targata TI __________. Sottoposto ad esame tossicologico e dell'alcolemia, è
risultato largamente positivo al consumo di stupefacenti (cocaina + cannabis) e
di alcol (0.90 - 1.50 g/kg). Gli agenti gli hanno pertanto ritirato
immediatamente la licenza di condurre per aver guidato in stato di ebbrezza qualificata
e sotto l'influsso di droga. Lo hanno inoltre denunciato alla competente
autorità penale per violazione dell'art. 91 cpv. 1 e 2 LCStr, così come per
detenzione e consumo di sostanze stupefacenti, atteso che nel suo veicolo avevano
anche scoperto una porzione di cocaina e di marijuana.
b. Informata di questi accadimenti, il 10
febbraio 2010 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di
condurre a tempo indeterminato sulla scorta degli art. 16 cpv. 1 LCStr, nonché
11b cpv. 1 lett. a, 30 e 33 cpv. 4 dell'ordinanza sull'ammissione alla
circolazione del 27 ottobre 1976 (OAC; RS 741.51), subordinando la riammissione
alla guida a controlli settimanali delle urine per un periodo di quattro mesi
ed alla susseguente presentazione di un certificato medico attestante l'esito
degli esami, da un lato, e la sua idoneità medica alla guida, dall'altro.
c. Superate con successo le prove
impostegli, il 6 agosto 2010 RI 1 ha riottenuto la patente sequestratagli il 20
dicembre 2009. In pratica, l'interessato ha quindi scontato una revoca di sette
mesi e mezzo per motivi di sicurezza.
C. a. Il 26
settembre 2010, verso le ore 20.45, RI 1 stava viaggiando in territorio di __________
allorquando è incorso in un incidente della circolazione (collisione di
striscio con un veicolo proveniente in senso inverso). Dopo averlo sottoposto
al test dell'alito con esito positivo (1.91 g/kg), gli agenti l'hanno accompagnato
all'Ospedale __________ di __________ per un prelievo del sangue, dal quale è
emersa un'alcolemia di 2.05 - 2,54 g/kg che il 3 ottobre 2010 ha indotto le forze
dell'ordine a sequestrargli la licenza di condurre.
b. Avviata
una procedura amministrativa e sentita la parte in causa, il 6 dicembre 2010 la
Sezione della circolazione ha risolto, in via preventiva e cautelativa, di revocare
la licenza di condurre di RI 1 per una durata indeterminata a causa di una sua
sospetta dedizione al bere, ordinandogli nel contempo di sottoporsi ad una
valutazione medico-internistica e ad una perizia presso Ingrado Servizi per le
dipendenze.
Preso
atto delle conclusioni emergenti dal rapporto peritale 12 febbraio 2011 stilato
dallo specialista __________, il 23 febbraio 2011 l'autorità cantonale ha deciso per finire di annullare con effetto immediato la licenza di
condurre in prova di RI 1RI 1La misura è stata adottata sulla scorta degli art.
15a cpv. 4 e 16c cpv. 1 lett. b LCStr (guida in stato di ebrietà
qualificata).
D. Con
giudizio 20 aprile 2011 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento,
respingendo il gravame contro di esso inoltrato da RI 1.
Ricordati
Fatti
i fatti occorsi a __________ che avevano indotto la Sezione della circolazione
a revocare la patente del ricorrente a tempo indeterminato, l'autorità di
ricorso di prime cure ha rilevato che il 26 settembre 2010 RI 1 aveva
indubbiamente guidato in stato di ebrietà e provocato un incidente, commettendo
una infrazione grave. Donde la legittimità della controversa risoluzione
emanata dalla Sezione della circolazione, che in forza dell'art. 15 cpv. 4
LCStr ha rettamente annullato la licenza di condurre dell'insorgente in
conseguenza della seconda violazione comportante una revoca commessa durante il
periodo di prova.
E. Contro la predetta
decisione governativa il soccombente è insorto davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, postulandone l'annullamento.
Narrati i fatti, il ricorrente ha eccepito
una violazione del suo diritto di essere sentito, rilevando che la decisione
governativa - contrariamente a quella dipartimentale - considera gli
accadimenti di __________ come infrazioni gravi, senza avergli preventivamente
dato facoltà di determinarsi in merito a questo nuovo apprezzamento.
Nel merito, l'insorgente ha annotato che gli
eventi occorsi il 20 dicembre 2009 non si configurano alla stregua di un'infrazione
grave, la sola che per importanza avrebbe potuto giustificare il provvedimento
attualmente dedotto in giudizio. Il Governo - ha soggiunto l'insorgente - non
ha d'altronde tenuto conto delle valutazioni positive contenute nella perizia __________,
né ha preso in considerazione la sua necessità professionale di condurre,
violando di conseguenza il principio della proporzionalità racchiuso nell'obbligo
di soppesare tutte le circostanze del caso concreto di cui all'art. 16 cpv. 3
LCStr.
F. Il
Consiglio di Stato e la Sezione della circolazione hanno proposto di respingere
il ricorso, riconfermandosi nelle proprie decisioni senza formulare particolari
osservazioni.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 10 cpv. 2 della
legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e
la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 7.4.2.1).
La legittimazione attiva del ricorrente,
destinatario del provvedimento impugnato, è certa (art. 43 legge di procedura
per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 10 cpv. 3 LALCStr
e art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in ordine e non ponendo
questioni di principio né di rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2
della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL
3.1.1.1.) può essere evaso da un giudice unico sulla base degli atti, senza
procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
A mente
del ricorrente, la querelata decisione governativa deve essere annullata,
poiché lesiva del suo diritto di essere sentito nella misura in cui ha motivato
la revoca valutando diversamente dalla Sezione della circolazione i fatti
accaduti a __________ il 20 dicembre 2009.
2.1
La natura ed i limiti del diritto di
essere sentito sono determinati innanzitutto dalla normativa procedurale
cantonale. Giusta l'art. 26 LPamm, ogni decisione deve essere motivata per
iscritto ed intimata alle parti con l'indicazione dei mezzi e del termine di
ricorso. L'obbligo di motivazione è volto ad assicurare la trasparenza dell'attività
dell'amministrazione, a favorire la comprensione del provvedimento da parte
degli interessati, a salvaguardare l'esercizio del loro diritto di difesa ed a
permettere all'istanza di ricorso di pronunciarsi sulla legittimità dell'atto
impugnato (Marco Borghi/Guido Corti,
Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1 ad art. 26 LPamm). Per
prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona,
almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto
che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi
conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione
dello stesso (DTF 121 I 54 consid. 2c).
2.2
Nel caso di specie, sia la Sezione
della circolazione che il Consiglio di Stato hanno esaminato con sufficiente
attenzione la tematica sulla quale dovevano statuire. Anche se non hanno affrontato
tutte le critiche addotte dall'insorgente, entrambe le decisioni hanno comunque
toccato ogni aspetto fattuale e giuridico oggettivamente influente per l'esito
della controversia, tenendo in debita considerazione gli argomenti
significativi allegati nelle memorie di RI 1. In particolare, la motivazione
esposta dall'autorità di ricorso di prime cure è sufficiente per comprendere le
ragioni della reiezione dell'impugnativa. La spiegazione succinta con la quale
il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso sottopostogli non integra affatto
gli estremi di un diniego di giustizia censurabile con successo davanti a
questo Tribunale. Tanto più che il soccombente ha riproposto le sue argomentazioni,
in modo congruo e completo, davanti ad un'autorità superiore di ricorso dotata
di pieno potere cognitivo, dimostrando di aver perfettamente compreso i
fondamenti del giudizio impugnato e di non aver subito alcuna offesa ai propri
diritti di difesa. Le censure in tal senso implicitamente sollevate nel gravame
risultano quindi infondate.
Laddove il ricorrente intravede una
violazione del suo diritto di essere sentito nella valutazione operata dal Consiglio
di Stato circa i fatti di __________, qualificati alla stregua di un'infrazione
grave, egli dimentica che in materia amministrativa vige il principio dell'applicazione
d'ufficio del diritto (art. 18 cpv. 1 LPamm) e che il Governo - quale autorità
di ricorso - esamina liberamente tutte le questioni di fatto e di diritto della
decisione impugnata (art. 56 LPamm; cfr., sull'argomento, Marco Borghi/Guido Corti, op. cit., n. 1
alla predetta norma di legge). Nulla gli impediva pertanto di respingere il
gravame ed avallare la risoluzione impugnata con motivazioni in parte diverse
da quelle riportate dalla Sezione della circolazione.
3.
3.1. Giusta
l'art. 15a cpv. 1 LCStr, la licenza di condurre acquisita la prima volta
per motoveicoli o autoveicoli è rilasciata in prova. Il periodo di prova è di
tre anni ed è prorogato di un anno se il titolare commette un'infrazione da cui
consegue la revoca della licenza (cpv. 3). La licenza di condurre in prova
scade con la seconda infrazione che comporta la revoca della licenza (cpv. 4).
Secondo il tenore letterale e la sistematica della legge,
laddove richiama "un'infrazione da cui consegue la revoca della
licenza" questa disposizione si riferisce ai casi di revoca di
ammonimento della licenza di condurre ai sensi degli art. 16a, 16b
e 16c LCStr. L'art. 15a LCStr è infatti stato adottato
contemporaneamente alla modifica del 14 dicembre 2001 delle norme sulla revoca
della licenza, che non disciplinano in modo specifico il provvedimento per il
caso del titolare di una licenza di condurre in prova (cfr. André Demierre/Cédric Mizel/Luc Mouron,
Les mesures administratives liées au nouveau permis de conduire à l'essai, in
AJP 6/2007, pag. 733). Per annullare una licenza sulla scorta dell'art. 15a
cpv. 4 LCStr basta dunque che la seconda revoca adottata durante il periodo di
prova sia dovuta ad un'infrazione lieve ai sensi dell'art. 16a LCStr
(STF 1C_567/2008 del 17 aprile 2009 consid. 4.2; Andres A. Roth, Entwicklungen im Strassenverkehrsrecht,
in SJZ 2010 pag. 243; André
Demierre/Cédric Mizel/Luc Mouron, op. cit., pag. 736). Quanto alla prima revoca,
valgono gli stessi principi, con la precisazione - vista la particolarità del
caso di specie - che anche una misura di sicurezza può contare ai fini dell'applicazione
dell'art. 15a cpv. 4 LCStr. Basta che il provvedimento, ancorché di
sicurezza, sia stato adottato a seguito di un'infrazione o comunque in
relazione ad un comportamento che avrebbe potuto dar adito all'inflizione di
una revoca di ammonimento. Le mere revoche di sicurezza adottate in base all'art.
16d LCStr - ovvero quelle che indipendentemente dalla commissione di un
reato mirano ad escludere dalla circolazione i conducenti che per
motivi medici e psichici, per dipendenza da alcol o da altre sostanze o per
motivi caratteriali non sono in grado di guidare con sicurezza un veicolo a
motore - non contano invece ai fini dell'annullamento di una licenza in prova (André Demierre/Cédric Mizel/Luc Mouron,
op. cit., pag. 733).
3.2
Durante il periodo di prova RI 1 si è reso autore di due infrazioni gravissime.
Il 20 dicembre 2009 ha guidato in stato di ebrietà qualificata e sotto l'influsso
di stupefacenti. Il 26 settembre 2010 ha nuovamente circolato ubriaco fradicio, incorrendo in un incidente. In simili evenienze vi erano tutte le premesse
per annullargli la licenza di condurre in virtù degli art. 15a
cpv. 4 LCStr e 35a OAC. Il fatto che a suo tempo il perito __________
abbia operato valutazioni positive sulla sua persona e che
egli possa vantare un bisogno professionale di condurre non hanno rilevanza
alcuna. Bastano infatti due infrazioni anche lievi comportanti la revoca
commesse durante il periodo di prova per adottare la predetta misura (cfr. DTF
136.
I 345 e 136 II 447) a prescindere dalla sussistenza di eventuali
circostanze favorevoli ai sensi dell'art. 16 cpv. 3 LCStr.
4.
Stante
quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto.
La tassa
di giustizia e le spese seguono la soccombenza dell'insorgente (art. 28 LPamm).
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa di
giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente.
3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla
sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno
2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione
a:
.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale amministrativo La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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