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Decisione

52.2011.224

Revoca di un permesso di dimora

23 settembre 2011Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i requisiti per la revoca previsti all'art. 62 lett. b LStr, motivo

per cui non è necessario esaminare se il suo comportamento sia tale da legittimare un provvedimento di revoca del suo permesso di dimora

anche sulla base della lett. c della medesima disposizione.

4. A questo

punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla

Sezione della popolazione.

4.1. Una decisione di revoca di un

permesso di dimora o di domicilio si giustifica infatti soltanto se rispetta il

principio della proporzionalità. In sostanza, occorre tener conto della gravità

della colpa, del tempo trascorso dal compimento di eventuali reati, della

durata del soggiorno in Svizzera e degli svantaggi incombenti sullo straniero e

sulla sua famiglia in caso di allontanamento (DTF 129 II 215 consid. 3.3 pag.

217; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 2). Se un'autorizzazione di soggiorno

è revocata perché è stato commesso un reato, il primo criterio per valutare la

gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è

costituito dalla condanna inflitta in sede penale. Conformemente alla

giurisprudenza sviluppata in base al diritto previgente, per ammettere la

revoca di un permesso di dimora o di domicilio devono essere poste esigenze

tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera (DTF 130 II

176 consid. 4.4.2 pag. 190 segg.; 125 II 521 consid. 2b). Se

un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla

persona interessata può essere rivolto un ammonimento, con la comminazione di tale

provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr).

Nel caso in cui - come nella fattispecie -

il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai

sensi dell'art. 8 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei

diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), che a

determinate condizioni consente a un cittadino straniero di opporsi all'eventuale

separazione dalla famiglia, occorre inoltre procedere ad un esame della

proporzionalità anche nell'ottica di questa norma. In questo senso, va tenuto conto della gravità del reato commesso, del comportamento

tenuto nel frattempo, del luogo d'origine dello straniero, nonché della sua

situazione familiare. Vanno inoltre considerati la durata del rapporto

matrimoniale, come pure altri elementi (nascita ed età di eventuali figli, conoscenza

da parte del coniuge della possibilità che, a causa dei delitti commessi, la

coppia non avrebbe eventualmente potuto vivere in Svizzera). Di rilievo sono

infine gli svantaggi che deriverebbero al partner o agli eventuali figli dal

fatto di dover, se del caso, seguire lo straniero all'estero (DTF 135 II 377

consid. 4.3.).

4.2.

4.2.1. RI 1 ha iniziato a delinquere dopo circa 3 anni dalla celebrazione delle

nozze. Come detto, dal febbraio 2008 al 3 dicembre 2009, momento del suo

arresto, egli ha venduto complessivamente 606 grammi di cocaina. La Corte delle assise criminali ha considerato grave la colpa commessa

dall'insorgente, tanto da condannarlo per ripetuta infrazione aggravata alla LStup siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o

doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie

persone. Ora, i reati in materia di stupefacenti non

vanno sottovalutati, dal momento che toccano un settore particolarmente

sensibile dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti un pericolo serio e

concreto per un interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico

di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico

essenziale quale la salute pubblica. La protezione della collettività di fronte

allo sviluppo del mercato della droga costituisce quindi un interesse pubblico

preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli

stranieri coinvolti in tali traffici, i quali devono pertanto attendersi provvedimenti

di questo tipo (DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c; STF

2A.7/2004 del 2 agosto 2004, consid. 5.1). Il Tribunale penale ha rilevato come

il ricorrente, pur non essendo consumatore di stupefacenti, sia passato "in

età più che adulta a spacciare cocaina per puro scopo di lucro"

(consid. 9, pag. 40), dandosi al "turpe commercio" e questo benché

vivesse in Svizzera "in situazione privilegiata, tanto dal profilo

amministrativo dei permessi quanto da quello affettivo" grazie al suo

matrimonio con una cittadina elvetica. "Invece di cogliere tale

opportunità per migliorare la" sua "integrazione",

egli ne ha "abusato per delinquere nello spregevole campo del commercio

di stupefacenti" (consid. 9, pag. 41). Eloquente è pure il fatto che

egli si è organizzato in modo tale che, "non spacciando per strada a

chicchessia, ha "potuto condurre a lungo il" suo "business

prima di essere" scoperto (consid. 9, pag. 41): non era "uno

spacciatore al minuto, di strada. In realtà egli (...) vendeva ad

acquirenti selezionati" (consid. 7, pag. 36). Va pure osservato che l'attività

delittuosa per la quale egli è stato condannato si è protratta per circa 2 anni,

che egli ha iniziato a fare delle ammissioni solo dopo oltre un mese dal suo

arresto (consid. 4, pag. 22) e che ha riconosciuto di avere acquistato 400 grammi di cocaina solo durante il dibattimento in aula e dopo ripetute reticenze (consid. 5 pag.

26 e 7 pag. 35).

L'insorgente pone in evidenza che in parte (2

anni) la sua pena è stata sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4

anni. Sennonché, come ha già avuto modo di considerare il Tribunale federale, tale

circostanza non impedisce la revoca del permesso (DTF 135 II 377 consid. 4.2; STF

2C_100/2010 del 19 luglio 2010, consid. 3.3 con rinvii). Nemmeno l'atteggiamento

tenuto durante la detenzione, come del resto il fatto che una persona venga

rilasciata condizionalmente, permetterebbe ancora di concludere che il soggetto

in questione non costituisca più un pericolo per la società (DTF 130 II 176 consid.

Considerandi

4.3

; STF 2C_542/2009 del 15 dicembre 2009 consid. 3.3 con rinvii). Il giudice

penale considera in effetti primariamente la situazione personale del

condannato e le sue possibilità di risocializzazione, mentre l'autorità

amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblici (DTF

129.

II 215 consid. 3.2; STF 2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.2 e

2A.582/2006 del 26 febbraio 2007 consid. 3.6). Tanto più che l'azione

delittuosa del ricorrente non è lontana nel tempo ed è cessata soltanto a seguito dell'intervento

degli inquirenti. Il fatto inoltre che egli avrebbe

delinquito perché si trovava senza una piena attività lucrativa, non permette

certo di minimizzare il suo comportamento. Il suo modus operandi dimostra

piuttosto che egli non vuole o non è in grado di adattarsi

all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita. Infine, l'argomento

secondo cui egli era incensurato (sentenza penale, consid. 9 pag. 42), non va

nuovamente considerato nel presente giudizio, poiché di tale aspetto è già

stato tenuto conto nella commisurazione della pena inflittagli (STF 2A.468/2000

del 16 marzo 2001, consid. 4a).

4.2.2

RI 1 è

entrato illegalmente in Svizzera nel 2002 quale richiedente l'asilo. Va

osservato che egli aveva depositato la relativa domanda sotto false generalità

e che a partire dalla reiezione definitiva della medesima, avvenuta il 5 giugno

2003, ha continuato a risiedere nel nostro Paese o in maniera irregolare (non

avendo prodotto i documenti necessari per la sua partenza e questo sebbene ne

fosse in possesso) o a seguito dell'effetto sospensivo accordatogli dalla CRA

nell'ambito della sua domanda di riesame della decisione di diniego dell'asilo.

È soltanto dal gennaio 2005, a seguito del matrimonio con una cittadina elvetica, che è al beneficio di un permesso di

dimora ordinario. Tenuto anche conto che dal 18 febbraio 2011, giorno in cui il

dipartimento gli ha revocato il permesso, la sua presenza è tollerata in attesa

di una decisione definitiva riguardo alla sua autorizzazione, il suo soggiorno

nel nostro Paese non può quindi essere considerato ancora di lunga durata.

4.2.3

In Svizzera, il ricorrente è stato

attivo professionalmente. D'altra parte, però, da quando è al beneficio di un

permesso di dimora ordinario, egli non ha mai avuto un'attività lavorativa stabile

e a tempo pieno. Dopo essere stato impiegato a tempo parziale in qualità di lavapiatti

fino al marzo 2008, è rimasto disoccupato fino al luglio 2009, quando ha

ritrovato lavoro come aiuto cucina: dapprima e fino alla fine di ottobre, al

100%; in seguito e fino al momento del suo arresto avvenuto il 3 dicembre 2009,

al 60% (sentenza penale, consid. 2, pag. 20). Dopo essere stato liberato condizionalmente,

dal dicembre 2010 egli ha lavorato a fasi alterne come ausiliario magazziniere,

successivamente, in qualità di operaio di pulizie e operaio per i traslochi.

Dal 1° marzo 2011, è impiegato come lavapentole-aiuto cucina presso un hotel di

__________ (doc. E prodotto dinnanzi al Consiglio di Stato: attestato 25

febbraio 2011 della __________ SA; doc. E versato in questa sede: contratto di

incarico 26 novembre 2010 della __________ SA). Da quanto precede, non si può

quindi ritenere che egli sia perfettamente integrato nel tessuto sociale

elvetico, nemmeno dal profilo lavorativo.

4.2.4

Bisogna anche considerare che egli è

ancora relativamente giovane, avendo solo 37 anni, e che in Camerun ha vissuto

i primi 27 anni della sua vita, dove ha frequentato tutte le scuole e i primi 2

anni di università e svolto la professione di contabile (sentenza penale,

consid. 2 pag. 19). Del resto, nel suo Paese d'origine egli ha ancora altri

famigliari (materni e paterni) e oltre 20 fratelli, con i quali ha mantenuto

contatti regolari (sentenza penale, consid. 2 pag. 20). Un suo rientro in Camerun,

di cui conosce la lingua e la cultura ed ha già avuto modo di recarsi ancora per

la vacanze (nel 2006), appare quindi tutto sommato esigibile. Anche le sue

diverse esperienze lavorative maturate in Svizzera potranno senz'altro essergli

utili per potersi reinserire professionalmente. Del resto, le difficoltà

di adattamento che egli dovrà affrontare una volta giunto in patria sono

aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri

costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo un prolungato soggiorno

all'estero.

4.2.5

Meno scontata, nell'ottica dell'esame

della proporzionalità del provvedimento, appare invece la definizione del

pregiudizio che la moglie C__________ subirebbe con l'allontanamento del ricorrente,

con il quale è sposata dal dicembre 2004. Non è infatti dato di vedere come

essa possa trasferirsi in Camerun, dove non ha mai vissuto. Il solo fatto che

non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera, non

costituisce tuttavia un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 120

Ib 129 consid. 4a; cfr. anche DTF 122 II 1 consid. 2). Come ha considerato il

Consiglio di Stato (ad G.2, pag. 9), tale conseguenza è unicamente ascrivibile

al grave comportamento tenuto dall'interessato il quale, dopo circa 3 anni di

matrimonio, ha commesso un reato talmente grave, per di più unicamente per fini

di lucro, da renderlo indesiderato in Svizzera. Ritenuto che sussistono motivi

di ordine e di sicurezza pubblici atti a giustificare la revoca del permesso di

dimora al ricorrente, questi deve in ogni caso sopportare le conseguenze del

suo comportamento.

4.3

In conclusione, un'attenta ponderazione

di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il

provvedimento adottato dall'autorità inferiore anche sotto il profilo dell'art.

8.

CEDU, che garantisce il rispetto della vita privata e familiare, come pure

dell'art. 13 Cost., di analoga portata. Giova infatti ricordare che giusta

l'art. 8 n. 2 CEDU, un'ingerenza nell'esercizio del diritto al rispetto della

vita privata e familiare è ammissibile se è prevista dalla legge e se

costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria, tra

l'altro, per la protezione dell'ordine pubblico e per la prevenzione dei reati

(cfr. DTF 119 Ib 90 consid. 4b; 118 Ib 161 consid. d). Orbene, la revoca del permesso

di dimora al ricorrente persegue tali fini e scaturisce da una corretta

ponderazione tra l'interesse dello straniero a risiedere in Svizzera e

l'interesse pubblico contrario.

5.

In

siffatte circostanze, la Sezione della popolazione non ha pertanto disatteso le

disposizioni legali applicabili. Inoltre la decisione censurata non procede da

un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva

all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione

dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima, benché severa,

dev'essere confermata. Un semplice ammonimento non può quindi trovare applicazione

nella presente fattispecie.

6.

Stante

quanto precede, il ricorso va integralmente respinto. La tassa di giustizia e

le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 62 e 96 LStr; 80 OASA; 8 CEDU; 13

Cost.; 10 lett. a LALPS; art. 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm;

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa e

le spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, già anticipate nella misura

di fr. 500.–, sono a carico del ricorrente.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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