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Decisione

52.2011.225

Rinnovo della licenza edilizia

15 ottobre 2012Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. a. Il 6

marzo 2008, il municipio di Vernate ha rilasciato a CO 1, la licenza edilizia

per costruire sei case d'abitazione su tre terreni contigui (part. 716, 717 e

719) situati in località Balà, nella zona residenziale Rb.

Il 19 maggio 2010, RI 1, proprietario della

part. 719 nonché di un fondo confinante (part. 715), si è rivolto al municipio,

chiedendogli di accertare che la licenza era scaduta per mancato inizio dei

lavori nel termine biennale di validità.

Il giorno seguente, il beneficiario della

licenza ha chiesto al municipio di rinnovargliela. Senza ulteriori formalità, l'esecutivo

comunale ha accolto la domanda con decisione del 25 di quello stesso mese.

Contro questa decisione, RI 1 è insorto

davanti al Consiglio di Stato, che con giudizio 17 agosto 2010 (n. 4060) l'ha

annullata, ritenendo che il municipio non potesse rinnovare la licenza senza

preventivamente raccogliere l'avviso dei competenti servizi cantonali.

b. Il 26 agosto 2010, RI 1 ha inoltrato al

Consiglio di Stato una domanda d'interpretazione del predetto giudizio governativo,

chiedendo in particolare se la licenza 6 marzo 2008 fosse da considerare

scaduta.

Con giudizio 7 settembre 2010 (n. 4503), il

Consiglio di Stato ha evaso ai sensi dei considerandi tale domanda. Nei

considerandi dell'atto, il Governo ha rilevato che la decadenza della licenza

del 6 marzo 2008 sarebbe dimostrata dal fatto stesso che il 20 maggio 2010 il

beneficiario ne aveva chiesto il rinnovo.

Contro questo ulteriore giudizio governativo,

CO 1 si è aggravato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, che con

sentenza 15 febbraio 2011 (STA 52.2010.363) l'ha annullato nella misura in cui

travalicava i limiti dell'atto d'interpretazione accertando che la licenza era scaduta

per decorrenza del termine di validità.

c. Nel frattempo, con decisione 21 settembre

2010 il municipio ha stabilito che i lavori di costruzione delle 6 case

autorizzati con la licenza edilizia del 6 marzo 2008 erano iniziati prima che

scadesse.

Contro questa decisione, RI 1 è di nuovo

insorto davanti al Consiglio di Stato, che con giudizio 21 dicembre 2010 (n. 6641)

l'ha confermata, ritenendo che taluni interventi eseguiti prima del 6 marzo

2010 costituissero una sufficiente dimostrazione della tempestiva utilizzazione

del permesso.

Avverso questo giudizio governativo, il qui

insorgente si è aggravato dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, che

con sentenza 15 febbraio 2011 (STA 52.2011.26) l'ha annullato, reputando che i

lavori preparatori eseguiti non permettevano di considerare iniziati i lavori

di costruzione, con la conseguenza che la licenza edilizia 6 marzo 2008 si era

estinta per mancata utilizzazione.

Il ricorso inoltrato da CO 1 contro questa

sentenza è stato respinto in data 27 maggio 2011 dal Tribunale federale (STF

1C_92/2011).

B. Nel

frattempo, preso atto dell'avviso favorevole 4 marzo 2011 (n. 73114) dei

Servizi generali del Dipartimento del territorio, l'8 mar-zo 2011 il municipio

ha rinnovato la licenza edilizia 6 marzo 2008 rilasciata a CO 1, revocando

parallelamente l'ordine di sospensione lavori al mapp. 717.

C. Con

giudizio 3 maggio 2011 (n. 2602), il Consiglio di Stato ha re-spinto l'impugnativa

inoltrata da RI 1 contro il provvedimento municipale.

Il Governo ha in sostanza ritenuto che la

presentazione della richiesta dopo la scadenza della licenza originaria non

ostasse al rinnovo, con l'unica inflessione che verranno dedotti i mesi trascorsi

tra lo scadere della licenza edilizia e la decisione di rinnovo. L'Esecutivo

cantonale ha inoltre annotato che anche nella denegata ipotesi in cui si

volesse postulare l'obbligo della presentazione di una nuova domanda di

costruzione, ritenuto come il Dipartimento si sia comunque pronunciato in

merito tramite un dettagliato avviso cantonale 4 marzo 2011 e come il diritto comu-nale

non abbia subito modifiche, ogni e qualsiasi possibile eventuale dubbio a tal

proposito sarebbe ab initio sanato.

D. Contro il

predetto giudizio, il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale

amministrativo con ricorso del 17 maggio 2011, chiedendo che sia annullato assieme

al rinnovo della licenza edilizia. In via provvisionale, postula che venga

ordinata l'immediata sospensione dei lavori ai mapp. 716, 717 e 719.

L'insorgente ripropone e sviluppa le censure

sollevate senza successo in prima istanza. La domanda di rinnovo della licenza sarebbe

tardiva in quanto chiesta dopo la scadenza del permesso originario. Non

sarebbero inoltre state rispettate le formalità previste dall'art. 17 del

regolamento di applicazione della legge edilizia, del 9 dicembre 1992 (RLE; RL

7.1.2.1.1), non essendo avvenuto alcun avviso di pubblicazione e non essendo

stata effettuata alcuna notifica ai confinanti. Al rinnovo osterebbe

altresì il fatto che sarebbero intervenute svariate modifiche legislative. Dal

profilo provvisionale, non essendo i lavori in corso sorretti da alcuna valida

licenza, si giustificherebbe un ordine del Tribunale volto a sospenderli.

E. All'accoglimento

del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza presentare particolari

osservazioni.

Ad

identica conclusione giungono il municipio e CO 1, ambedue qui resistenti, con

argomentazioni che saranno riprese, per quanto necessario, in appresso.

Considerato, in

diritto

1.1.1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art.

21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 7.1.2.1).

Certa appare la legittimazione attiva del ricorrente, destinatario del giudizio

impugnato e proprietario del fondo confinante con quello dedotto in

edificazione (art. 43 legge di procedura per le cause amministrative del 19

aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1). Il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm),

è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere emanato in base

agli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 LPamm).

2. La licenza

edilizia è un atto amministrativo, mediante il quale l'autorità accerta che

nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori

previsti dalla domanda di costruzione (art. 1 cpv. 1 regolamento di

applicazione della legge edilizia del 9 dicembre 1992; RLE; RL 7.1.2.1.1). Essa

abilita il richiedente a realizzare l'opera edilizia prevista dal progetto approvato

e ad utilizzarla conformemente alla destinazione indicata (Adelio Scolari, Commentario, II. ed., Cadenazzo 1996, ad art. 1 LE n. 627).

Per evitare che a distanza di tempo dal

rilascio dell'autorizzazione vengano realizzate opere edilizie non più conformi

al diritto materiale vigente a quel momento, l'accertamento sotteso alla licenza

edilizia ha una validità limitata nel tempo. La licenza deca-de se i lavori

non vengono iniziati entro due anni dalla sua crescita in giudicato (art.

14 cpv. 1 LE). Scopo della limitazione tem-porale è quello di obbligare il

beneficiario di una licenza rimasta inutilizzata per oltre due anni a

sottoporre nuovamente il progetto all'autorità al fine di verificare se l'accertamento

di conformità e-spresso in precedenza sia

ancora valido o debba essere aggiornato in funzione di eventuali modifiche del

diritto applicabile intervenute nel frattempo (Scolari,

op. cit., ad art. 14 LE, n. 859).

La licenza decaduta ope temporis per

mancato avvio dei lavori nel termine di validità - perentorio in quanto fissato

dalla legge - diventa per principio inutilizzabile. Perde qualsiasi efficacia.

Le opere autorizzate non possono più essere messe in cantiere senza aver prima

conseguito un nuovo permesso.

3. 3.1. L'art.

14 cpv. 2 LE stabilisce tuttavia che la licenza può essere rinnovata fin

quando non è stato modificato il diritto applicabile.

La norma si riallaccia all'art. 47 della

legge edilizia del 19 febbraio 1973 (LE 1973), che limitava ad un anno la

durata della licenza e dell'autorizzazione cantonale (cpv. 1), permettendo comunque

all'autorità concedente di rinnovarle (cpv. 2) e stabilendo che se nel

frattempo erano state modificate le norme applicabili doveva essere osservata

la procedura per la concessione (cpv. 3). Disposizione, questa, che permetteva

all'autorità di "rinnovare" anche licenze scadute per mancato uso nel

termine di validità, all'unica condizione che il diritto applicabile non avesse

nel frattempo subito cambiamenti (Adelio Scolari, Commentario della legge

edilizia, Bellinzona 1976, ad art. 47 LE n.

14).

Controversa, in concreto, è la questione di

sapere se anche l'art. 14 cpv. 2 LE attualmente in vigore permetta di rinnovare

licenze scadute per mancato uso, all'unica condizione che il diritto applicabile

sia rimasto immutato.

3.2. Né il testo, né i materiali

legislativi, né le finalità della norma permettono di giungere ad una

conclusione certa ed univoca.

3.2.1. Con il messaggio concernente la

modifica della LE 1973 del 25 ottobre 1988 (n. 3370) il Consiglio di Stato si è

limitato a proporre di aumentare la durata della licenza da uno a due anni,

sottintendendo che per il rinnovo avrebbe dovuto essere osservata la procedura

d'approvazione.

Il rinnovo, essenzialmente inteso come

facilitazione procedurale volta ad evitare la ripetizione dell'intera procedura

di rilascio del permesso di costruzione, è stato introdotto soltanto in sede di

esame da parte della Commissione speciale per la pianificazione del territorio,

che ha proposto di inserire la possibilità di rinnovare la licenza per

(altri) due anni, a condizione che nel frattempo non fosse

stato modificato il diritto applicabile, specificando che del rinnovo

andava dato avviso negli albi comunali. Proposta, questa, che è stata

fatta propria dal Gran Consiglio.

Il rinnovo della licenza, così come sembra

essere stato originariamente concepito dall'art. 14 cpv. 2 LE, costituiva in

sostanza un prolungamento del termine biennale di validità, che l'autorità

poteva concedere una tantum alla condizione che il diritto applicabile

non avesse nel frattempo subito cambiamenti [cfr. Rapporto della Commissione

speciale per la pianificazione del territorio sui messaggi 25 ottobre 1988 (n.

3370) e 19 dicembre 1990 concernenti la modifica della legge edilizia del 19

febbraio 1973 (…) in RVGC 1990, sessione ordinaria autunnale, pag. 2791: Rispetto

all'attuale normativa (art. 47 LE) il disegno di legge porta la validità da uno

a due anni. Questa scelta appare giustificata dall'attuale congiuntura che

rende talvolta problematica l'edificazione. Ciò ha indotto la Commissione a proporre un procedimento abbreviato per il rinnovo della licenza, che tuttavia

sarà limitato ad una sola volta per altri due anni. La procedura abbreviata per

il rinnovo prevede esclusivamente l'avviso negli albi comunali per salvaguardare il diritto di essere sentiti di

coloro che potrebbero vantare un interesse legittimo. Appare comunque chiaro

che prima di procedere al rinnovo occorre in ogni caso sentire il Dipartimento:

le modalità saranno stabilite dal regolamento d'applicazione].

Dai materiali legislativi non risulta se,

oltre all'ipotesi del rinnovo concepito quale prolungamento del termine di

validità, sia stata presa in considerazione anche l'ipotesi del rinnovo inteso

come "ripristino" di licenze scadute per mancato inizio dei lavori

nel termine di validità. La condizione che subordina il rinnovo all'assenza di

modifiche del diritto applicabile subentrate nel frattempo, non permette di

risolvere la questione. È infatti compatibile con entrambe le ipotesi

interpretative.

Comunque sia, anche se si ammette che il

rinnovo, così come è stato originariamente concepito dall'art. 14 cpv. 2 LE,

oltre al prolungamento di altri due anni del termine di validità di licenze non

ancora scadute, comprendeva anche l'ipotesi del ripristino di licenze già

scadute, appare certo che la validità della licenza originaria non poteva

estendersi oltre il limite di quattro anni. Anche nel caso di ripristino, in

via di rinnovo, di licenze scadute, il termine biennale di validità della

licenza rinnovata doveva comunque decorrere dalla scadenza del termine di

validità della licenza originaria [cfr. la precisazione, contenuta nell'art. 21

RLE sino al 1997 (BU 1993, 16), che faceva decorrere il termine di validità

della licenza rinnovata dalla data di scadenza della validità della licenza dedotta

in rinnovo].

3.2.2. La questione relativa all'ammissibilità

del rinnovo, inteso anche come "ripristino" di licenze scadute, non è

stata chiarita nemmeno in occasione della modifica apportata all'art. 14 LE nel

1995. Il messaggio del Consiglio di Stato (n. 4275) che accompagnava l'emendamento

(RVGC 1994, vol. 3, seduta ordinaria autunnale, pag. 2322 segg., 2349) si limitava

in effetti a proporre di estendere la pubblicità della decisione di rinnovo,

che non doveva solo essere pubblicata all'albo comunale, ma avrebbe anche

dovuto essere notificata agli interessati di cui all'art. 6 cpv. 3 LE e

pubblicata sul Foglio ufficiale in caso di costruzioni situate fuori della zona

edificabile. Il rinnovo in quanto tale continuava ad essere limitato a due anni

una tantum.

Senza fornire una benché minima spiegazione,

la Commissione speciale per la pianificazione del territorio non solo ha

rimosso la precisazione che limitava il rinnovo a due anni una tantum,

ma ha anche soppresso le prescrizioni sulla pubblicità da dare alla decisione

di rinnovo, rendendo la norma ancor meno chiara di quanto già non lo fosse in

precedenza (RVGC 1994, vol. 3, seduta ordinaria autunnale, pag. 2372 segg.,

2402). Il chiarimento auspicato dal Governo allo scopo di meglio tutelare i diritti

di terzi in caso di rinnovo di licenze si è in pratica tradotto in un peggioramento

della loro situazione. Con l'abolizione del limite di due anni una tantum, stabilito

in origine dall'art. 14 cpv. 2 LE per i rinnovi, si è inoltre rimosso qualsiasi

impedimento a rinnovare le licenze ripetutamente, poco importa se scadute o

meno, senza dover rispettare particolari forme di pubblicità, all'unica condizione

che il diritto applicabile non abbia nel frattempo subito cambiamenti. In pratica si è permesso alla medesima licenza di valere

ad intermittenza, fintanto che non interviene una modifica del diritto

applicabile, alternando - attraverso rinnovi chiesti ad intervalli non soggetti

a limiti di tempo - periodi di validità a periodi di inefficacia.

Aggiungendo all'art. 21 cpv. 3 RLE, che l'art.

17 RLE, ovvero l'avviso di pubblicazione, è escluso per i casi in cui

non è stata nel frattempo approvata alcuna modifica al diritto (BU 1996,

377), si è poi introdotta una precisazione che, oltre ad essere mal formulata e

ridondante, è anche fuorviante, poiché nei casi in cui è intervenuta una

modifica del diritto applicabile la licenza non può comunque essere rinnovata

(art. 14 cpv. 2 LE).

3.3. In assenza di una disposizione di legge

che lo escluda, il rinnovo di licenze scadute a causa del mancato avvio dei

lavori nel termine biennale di validità, va dunque ammesso all'unica condizione

che il diritto applicabile non si sia modificato.

Dal profilo dei principi generali del

diritto, il rinnovo, in questi casi, non si configura comunque né come un

prolungamento del termine perentorio di validità, né come un ripristino del

permesso iniziale, ormai decaduto, bensì come una nuova licenza. I termini di "rinnovo"

e di "ripristino" in questo caso sono inappropriati, poiché l'atto

non riattiva la licenza scaduta. La licenza rilasciata dietro richiesta di

rinnovo inoltrata soltanto dopo che la licenza originaria è scaduta è in realtà

un nuovo permesso a tutti gli effetti, ovvero un atto emanato secondo una

procedura agevolata, priva di pubblicità, mediante il quale l'autorità

stabilisce nuovamente che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione

dei lavori a suo tempo autorizzati con la licenza iniziale (Scolari, Commentario,

Considerandi

II ed., ad art. 14 LE, n. 878; RDAT II-1994 n. 39).

3.4

Esclusa qualsiasi forma di pubblicità,

sia per la domanda, sia per la decisione di rinnovo, l'art. 21 cpv. 2 RLE

dichiara in ogni caso applicabile la procedura seguita per la concessione

della licenza (ordinaria o della notifica). Ciò significa che qualora la

licenza da rinnovare sia stata rilasciata secondo la procedura ordinaria,

previo avviso dei Servizi generali del Dipartimento del territorio, il rinnovo

presuppone il conseguimento di un nuovo avviso favorevole da parte dell'autorità

cantonale; avviso, che - di principio - dovrebbe limitarsi ad accertare che il

diritto federale e cantonale concretamente applicabile non è stato nel

frattempo modificato.

3.5

L'esenzione da qualsiasi forma di

pubblicità costituisce una facilitazione procedurale suscettibile di

pregiudicare i diritti di difesa di eventuali terzi interessati a contestare l'intervento,

impedendo loro di opporsi al rinnovo della licenza, quanto meno negando che il

diritto è rimasto nel frattempo immutato. L'auspicio della dottrina a favore di

una pubblicazione, nell'interesse della sicurezza del diritto, se non della

domanda di rinnovo, quantomeno della decisione che l'accoglie (Scolari, Commentario,

II ed., ad art. 14 LE, n. 882), non si è sinora tradotto in norma vincolante.

Nella misura in cui sono legittimati, a

questi terzi deve comunque essere data facoltà di impugnare la licenza

rinnovata, anche in assenza di opposizione, entro il termine di 15 giorni da

quando ne hanno avuto o avrebbero dovuto prenderne conoscenza facendo uso della

necessaria diligenza (art. 46 cpv. 1 LPamm; RDAT II-1993 n. 34; STA

52.2002

/55/56/57 del 4 febbraio 2003 consid. 2.3; Scolari, Commentario,

II ed., ad art. 6 LE, n. 779). Momento, quest'ultimo, che coincide con l'inizio

dei lavori, riservati i casi in cui lo precede.

4.

Nel caso

concreto, l'insorgente contesta il rinnovo della licenza 6 marzo 2008 sotto

vari aspetti. Anzitutto, perché la domanda di rinnovo sarebbe tardiva, essendo

stata presentata soltanto il 27 ottobre 2010, sette mesi dopo la scadenza del

termine biennale di validità della licenza originaria. In secondo luogo, perché

il rinnovo non sarebbe stato proponibile, né avrebbe dovuto essere concesso, in

quanto nel frattempo sarebbero intervenute modifiche rilevanti del diritto

applicabile. Da ultimo, perché il municipio non avrebbe rispettato le forme di

pubblicità prescritte dall'art. 17 RLE. Le censure appaiono in parte fondate.

4.1

Certo ed incontestabile è anzitutto che

la licenza originaria è scaduta perché il resistente non ha iniziato i lavori

nel termine biennale di validità (STA 52.2011.26 del 15 febbraio 2011 confermata

da STF 1C_92/2011 del 27 maggio 2011). La domanda di rinnovo del 20 maggio

2010, ribadita con scritto del 27 ottobre 2010, è stata dunque inoltrata quando

la licenza originaria era ormai diventata inutilizzabile.

La domanda non era comunque né

improponibile, né inammissibile. La legge non impone in effetti di chiedere il

rinnovo del permesso prima dello scadere della validità della licenza originaria.

Non esclude in particolare la possibilità di chiedere ed ottenere anche il

rinnovo (ripristino) di licenze scadute per mancato uso. L'art. 14 LE non

prevede neppure un termine entro il quale il rinnovo deve essere chiesto. L'unico

limite è dato dalla modifica del diritto applicabile, evenienza oltre la quale

il rinnovo è escluso (cfr. art. 14 cpv. 2 LE).

4.2

Il rinnovo, nel caso concreto, era

tuttavia escluso perché dopo il rilascio della licenza originaria del 6 marzo

2008.

il diritto materiale concretamente applicabile si è modificato. Il 19 settembre

2008.

è infatti entrato in vigore il regolamento sull'utilizzazione dell'energia

del 16 settembre 2008 (RUEn; RL 9.1.7.1.6), che ha abrogato il decreto

esecutivo sui provvedimenti di risparmio energetico nell'edilizia del 5 febbraio

2002.

Evento, questo, che - da solo - basta ad escludere la possibilità di rinnovare

la licenza.

Priva di rilievo è la circostanza che il

RUEn non contenga disposizioni volte a tutelare i vicini e che l'insorgente non

ne eccepisca la violazione. La modifica del diritto cantonale intervenuta nel

frattempo osterebbe irrimediabilmente al rinnovo della licenza anche se non

fosse scaduta (art. 14 cpv. 2 LE). Né permette di giustificare il rinnovo il

fatto che il ricorrente abbia comunque potuto esercitare compiutamente i suoi

diritti di difesa.

5.5.1

Non potendo conseguire il rinnovo della licenza scaduta, per

realizzare i lavori autorizzati dalla licenza scaduta il resistente CO 1 avrebbe

dovuto conseguire un nuovo permesso, inoltrando una nuova domanda di

costruzione, che, previa modinatura, avrebbe dovuto essere pubblicata con

avviso all'albo comunale e notificata ai confinanti. Anziché presentare una

nuova domanda, egli si è limitato a chiedere il rinnovo della licenza scaduta,

inoltrando un aggiornamento del calcolo energetico in base alle disposizioni

del RUEn. Preso atto del documento, i Servizi generali del Dipartimento del

territorio hanno emesso un nuovo avviso favorevole al rilascio della licenza.

La licenza rilasciata dal municipio, qui in

contestazione, non è dunque un permesso rinnovato, ma una nuova licenza,

rilasciata in violazione delle formalità di pubblicazione prescritte dall'art.

6.

LE.

5.2

La pubblicazione della domanda di

costruzione costituisce una formalità essenziale della procedura di rilascio

del permesso di costruzione (art. 61 cpv. 2 ultimo comma LPamm; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 6

LE, n. 765).

Non ogni violazione di norme essenziali di

procedura trae tuttavia necessariamente seco l'annullamento della decisione impugnata.

Qualora l'insorgente abbia avuto la possibilità di far compiutamente valere le

sue ragioni, il difetto può considerarsi sanato (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa,

Lugano 1997, ad art. 61 LPamm n. 2b). L'annullamento si giustifica comunque

quando la violazione di legge è di rilievo ed atta a pregiudicare diritti di

terzi.

5.3

In concreto, l'insorgente contesta la

decisione di rinnovo del permesso unicamente dal profilo procedurale. Non

solleva alcuna contestazione nel merito della licenza rinnovata. L'avviso dei

Servizi generali del Dipartimento del territorio si confronta d'altro canto con

il rapporto energetico aggiornato in base al RUEn, prodotto dal resistente.

Prende in considerazione la modifica del diritto applicabile subentrata dopo il

rilascio della licenza 6 marzo 2008. La decisione di rinnovo può dunque essere

assimilata ad una nuova licenza anche dal profilo sostanziale.

Anche se rilasciata in modo irrito,

disattendendo l'obbligo di pubblicazione, modinatura e notifica ai confinanti,

la licenza può comunque essere confermata. Non solo perché immune da violazioni

del diritto materiale concretamente applicabile, ma anche perché l'esecuzione

dei lavori, in corso da tempo, ha rimediato al difetto, surrogando la

pubblicazione mancante. Non avendo i lavori suscitato alcuna opposizione da

parte degli altri vicini che sarebbero stati legittimati ad impugnare il

provvedimento, un intervento di questo Tribunale a tutela del diritto di essere

sentito di eventuali interessati che per omissione concludente hanno rinunciato

a contestarlo appare ingiustificato. Qualsiasi ricorso di terzi, ad oltre un

anno dall'inizio dei lavori, nel frattempo avviati, sarebbe invero tardivo.

6.

6.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va pertanto respinto.

6.2

L'emanazione del presente giudizio

rende superflua l'evasio-ne della domanda provvisionale volta ad ottenere un

ordine di sospensione dei lavori.

6.3

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e

le ripetibili (art. 31 LPamm) sono a carico del ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico di RI 1, il quale verserà fr.

800.- sia a CO 1, sia al comune di Vernate, a titolo di ripetibili di questa

sede.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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