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Decisione

52.2011.227

Rilascio di un permesso per confinanti CE/AELS - legittimazione a ricorrere

21 settembre 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

52.2011.227

Data decisione, Autorità:

21.09.2011, TRAM

Titolo:

Rilascio di un permesso per confinanti CE/AELS - legittimazione a ricorrere

FRONTALIERI

LEGITTIMAZIONE

art. 11 cpv. 3 LFSTR

art. 9 LPAMM

art. 15 LPAMM

art. 46 cpv. 1 LPAMM

art. 9 cpv. 1 OLCP

Incarto n.

52.2011.227

Lugano

21 settembre

2011

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Stefano Bernasconi, vicepresidente,

Matteo

Cassina, Giovan Maria Tattarletti

segretario:

Thierry Romanzini, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 20 maggio 2011 di

RI 1

contro

la risoluzione 3 maggio 2011 (n. 2610) del Consiglio

di Stato, che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente

avverso la decisione 23 marzo 2010 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione

della popolazione, in materia di rifiuto di rilascio di un permesso per

confinanti CE/AELS in favore del proprio dipendente T__________;

viste le risposte:

- 7 giugno 2011 del

Consiglio di Stato;

- 8 giugno 2011 della

Sezione della popolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto, in

fatto

che il 22 dicembre 2010, il cittadino

italiano T__________ (1977), residente ad __________ (prov. di Como), ha

chiesto il rilascio di un permesso per confinanti CE/AELS per lavorare come

casaro presso la __________ di RI 1 a __________;

che il 24 febbraio 2011, la Sezione della

popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda per

motivi di ordine pubblico, avendo l'interessato a carico diverse condanne penali

in Italia, e gli ha fissato un termine con scadenza il 23 marzo successivo per

cessare l'attività;

che tale decisione è stata impugnata da RI 1,

datore di lavoro di T__________;

che il 3 maggio 2011 il Consiglio di Stato

ha dichiarato irricevibile l'impugnativa interposta da RI 1 avverso la menzionata

decisione dipartimentale per non aver prodotto, nonostante fosse stato esplicitamente

sollecitato, la procura che lo abilitasse a rappresentare T__________ nella

presente procedura ricorsuale, debitamente firmata da quest'ultimo;

che contro la predetta pronunzia

governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo

chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso per

confinanti CE/AELS in favore del suo dipendente, con argomenti che non è comunque

Considerandi

necessario riassumere;

che all'accoglimento del ricorso si

oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento, senza osservazioni;

considerato, in

diritto

che la competenza di questo Tribunale è data

dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in

materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1);

che il gravame, tempestivo giusta l'art. 46

cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966

(LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a

ricorrere (art. 43 LPamm), in quanto destinataria del giudizio impugnato, è ricevibile

in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18

cpv. 1 LPamm);

che litigiosa è unicamente la questione

della ricevibilità: nella misura in cui il ricorrente solleva qui degli

argomenti riferiti al merito della causa, gli stessi si rivelano inammissibili;

che al ricorso devono essere allegati la decisione

querelata ed ogni altro documento (art. 46 cpv. 3 LPamm);

che istanze o ricorsi che non adempiono i

requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato,

con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che,

trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili (art. 9

LPamm);

che la giurisprudenza ha esplicitamente

riconosciuto che l'art. 9 LPamm deve valere non solo quando si giustifica un

rinvio del ricorso, ma anche quando si chiede la produzione di un atto che deve

necessariamente essere allegato all'impugnativa (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 46);

che le parti compaiono personalmente o per

mezzo di procuratore munito di sufficiente mandato (art. 15 cpv. 1 prima frase

LPamm);

che, in concreto, il Consiglio di Stato ha

dichiarato irricevibile l'impugnativa di RI 1 sulla base degli art. 9, 15 e 46

cpv. 2 LPamm, per non aver prodotto, entro 5 giorni e nonostante l'esplicita

richiesta in tal senso, la procura che lo abilitasse a rappresentare T__________

nella presente causa;

che il Governo ha ritenuto che RI 1, non

essendo il destinatario della decisione dipartimentale impugnata, non fosse

legittimato a ricorrere contro il rifiuto, per motivi di ordine pubblico, di

rilasciare un permesso per confinanti a T__________; per questo motivo lo ha sollecitato

a trasmettere la procura debitamente firmata che lo abilitasse a rappresentare

il suo dipendente dinnanzi al Consiglio di Stato;

che la tesi non può essere condivisa;

che per svolgere un'attività lucrativa in

Svizzera, T__________, essendo cittadino italiano e titolare di un passaporto

valido, soggiace all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea,

nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno

1999.

(ALC; RS 0.142.112.681);

che giusta l'art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza

sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP;

RS 142.203), le procedure di notificazione e di permesso delle

persone soggiacenti all'ALC sono rette dagli articoli 10 a 15 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e 16 dell'ordinanza

sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA;

RS 142.201);

che in particolare l'art. 11 cpv. 3 LStr

dispone che se si tratta di attività lucrativa dipendente, il permesso dev'essere

chiesto dal datore di lavoro;

che pure il "formulario individuale di

domanda per frontaliere G (N. 1005)" esige espressamente che la domanda

dev'essere sottoscritta anche dal datore di lavoro;

che non è quindi dato di vedere come il datore

di lavoro non possa ricorrere individualmente contro la decisione di rifiuto di

rilasciare un permesso di lavoro in favore della persona che intende assumere,

ritenuto che la medesima lede direttamente i suoi legittimi interessi;

che nel caso concreto, l'Esecutivo cantonale

doveva pertanto chinarsi sul ricorso inoltrato direttamente dal responsabile

della __________, RI 1, senza richiedergli di produrre la procura che lo

abilitasse a rappresentare il proprio dipendente T__________;

che in esito alle considerazioni che

precedono, il ricorso dev'essere pertanto accolto e la risoluzione del

Consiglio di Stato annullata;

che gli atti sono quindi rinviati all'Esecutivo

cantonale affinché entri nel merito del ricorso inoltrato da RI 1;

che visto l'esito del ricorso, si prescinde

dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 LPamm);

che non si assegnano ripetibili (art. 31

LPamm), il ricorrente avendo agito senza l'assistenza di un avvocato iscritto

nell'apposito registro.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§. Di conseguenza:

1.1. la risoluzione 3 maggio 2011 (n. 2610) del Consiglio di Stato è

annullata;

1.2. gli atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale affinché entri nel

merito del ricorso inoltrato da RI 1.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il vicepresidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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