52.2011.227
Rilascio di un permesso per confinanti CE/AELS - legittimazione a ricorrere
21 settembre 2011Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
52.2011.227
Data decisione, Autorità:
21.09.2011, TRAM
Titolo:
Rilascio di un permesso per confinanti CE/AELS - legittimazione a ricorrere
FRONTALIERI
LEGITTIMAZIONE
art. 11 cpv. 3 LFSTR
art. 9 LPAMM
art. 15 LPAMM
art. 46 cpv. 1 LPAMM
art. 9 cpv. 1 OLCP
Incarto n.
52.2011.227
Lugano
21 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Stefano Bernasconi, vicepresidente,
Matteo
Cassina, Giovan Maria Tattarletti
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 maggio 2011 di
RI 1
contro
la risoluzione 3 maggio 2011 (n. 2610) del Consiglio
di Stato, che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente
avverso la decisione 23 marzo 2010 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
della popolazione, in materia di rifiuto di rilascio di un permesso per
confinanti CE/AELS in favore del proprio dipendente T__________;
viste le risposte:
- 7 giugno 2011 del
Consiglio di Stato;
- 8 giugno 2011 della
Sezione della popolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 22 dicembre 2010, il cittadino
italiano T__________ (1977), residente ad __________ (prov. di Como), ha
chiesto il rilascio di un permesso per confinanti CE/AELS per lavorare come
casaro presso la __________ di RI 1 a __________;
che il 24 febbraio 2011, la Sezione della
popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda per
motivi di ordine pubblico, avendo l'interessato a carico diverse condanne penali
in Italia, e gli ha fissato un termine con scadenza il 23 marzo successivo per
cessare l'attività;
che tale decisione è stata impugnata da RI 1,
datore di lavoro di T__________;
che il 3 maggio 2011 il Consiglio di Stato
ha dichiarato irricevibile l'impugnativa interposta da RI 1 avverso la menzionata
decisione dipartimentale per non aver prodotto, nonostante fosse stato esplicitamente
sollecitato, la procura che lo abilitasse a rappresentare T__________ nella
presente procedura ricorsuale, debitamente firmata da quest'ultimo;
che contro la predetta pronunzia
governativa, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo
chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso per
confinanti CE/AELS in favore del suo dipendente, con argomenti che non è comunque
Considerandi
necessario riassumere;
che all'accoglimento del ricorso si
oppongono sia il Consiglio di Stato che il dipartimento, senza osservazioni;
considerato, in
diritto
che la competenza di questo Tribunale è data
dall'art. 10 lett. a della legge di applicazione alla legislazione federale in
materia di persone straniere dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 1.2.2.1);
che il gravame, tempestivo giusta l'art. 46
cpv. 1 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966
(LPamm; RL 3.3.1.1) e presentato da una persona senz'altro legittimata a
ricorrere (art. 43 LPamm), in quanto destinataria del giudizio impugnato, è ricevibile
in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18
cpv. 1 LPamm);
che litigiosa è unicamente la questione
della ricevibilità: nella misura in cui il ricorrente solleva qui degli
argomenti riferiti al merito della causa, gli stessi si rivelano inammissibili;
che al ricorso devono essere allegati la decisione
querelata ed ogni altro documento (art. 46 cpv. 3 LPamm);
che istanze o ricorsi che non adempiono i
requisiti di legge, che sono illeggibili o sconvenienti vengono rinviati all'interessato,
con l'invito a rifarli entro un termine perentorio, sotto comminatoria che,
trascorso infruttuoso tale termine, saranno dichiarati irricevibili (art. 9
LPamm);
che la giurisprudenza ha esplicitamente
riconosciuto che l'art. 9 LPamm deve valere non solo quando si giustifica un
rinvio del ricorso, ma anche quando si chiede la produzione di un atto che deve
necessariamente essere allegato all'impugnativa (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 46);
che le parti compaiono personalmente o per
mezzo di procuratore munito di sufficiente mandato (art. 15 cpv. 1 prima frase
LPamm);
che, in concreto, il Consiglio di Stato ha
dichiarato irricevibile l'impugnativa di RI 1 sulla base degli art. 9, 15 e 46
cpv. 2 LPamm, per non aver prodotto, entro 5 giorni e nonostante l'esplicita
richiesta in tal senso, la procura che lo abilitasse a rappresentare T__________
nella presente causa;
che il Governo ha ritenuto che RI 1, non
essendo il destinatario della decisione dipartimentale impugnata, non fosse
legittimato a ricorrere contro il rifiuto, per motivi di ordine pubblico, di
rilasciare un permesso per confinanti a T__________; per questo motivo lo ha sollecitato
a trasmettere la procura debitamente firmata che lo abilitasse a rappresentare
il suo dipendente dinnanzi al Consiglio di Stato;
che la tesi non può essere condivisa;
che per svolgere un'attività lucrativa in
Svizzera, T__________, essendo cittadino italiano e titolare di un passaporto
valido, soggiace all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea,
nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno
1999.
(ALC; RS 0.142.112.681);
che giusta l'art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza
sull'introduzione della libera circolazione delle persone del 22 maggio 2002 (OLCP;
RS 142.203), le procedure di notificazione e di permesso delle
persone soggiacenti all'ALC sono rette dagli articoli 10 a 15 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) e 16 dell'ordinanza
sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA;
RS 142.201);
che in particolare l'art. 11 cpv. 3 LStr
dispone che se si tratta di attività lucrativa dipendente, il permesso dev'essere
chiesto dal datore di lavoro;
che pure il "formulario individuale di
domanda per frontaliere G (N. 1005)" esige espressamente che la domanda
dev'essere sottoscritta anche dal datore di lavoro;
che non è quindi dato di vedere come il datore
di lavoro non possa ricorrere individualmente contro la decisione di rifiuto di
rilasciare un permesso di lavoro in favore della persona che intende assumere,
ritenuto che la medesima lede direttamente i suoi legittimi interessi;
che nel caso concreto, l'Esecutivo cantonale
doveva pertanto chinarsi sul ricorso inoltrato direttamente dal responsabile
della __________, RI 1, senza richiedergli di produrre la procura che lo
abilitasse a rappresentare il proprio dipendente T__________;
che in esito alle considerazioni che
precedono, il ricorso dev'essere pertanto accolto e la risoluzione del
Consiglio di Stato annullata;
che gli atti sono quindi rinviati all'Esecutivo
cantonale affinché entri nel merito del ricorso inoltrato da RI 1;
che visto l'esito del ricorso, si prescinde
dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese (art. 28 LPamm);
che non si assegnano ripetibili (art. 31
LPamm), il ricorrente avendo agito senza l'assistenza di un avvocato iscritto
nell'apposito registro.
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la risoluzione 3 maggio 2011 (n. 2610) del Consiglio di Stato è
annullata;
1.2. gli atti sono rinviati all'Esecutivo cantonale affinché entri nel
merito del ricorso inoltrato da RI 1.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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