Lexipedia

Decisione

52.2011.246

I verbali di apertura delle offerte non sono impugnabili. Ricorso dichiarato irricevibile per difetto di una decisione impugnabile secondo il vigente ordinamento delle commesse pubbliche

7 giugno 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I verbali di apertura delle offerte non sono impugnabili. Ricorso dichiarato irricevibile per difetto di una decisione impugnabile secondo il vigente ordinamento delle commesse pubbliche

CONCORSO PUBBLICO

art. 15bis cpv. 1 CIAP

art. 37 LCPUBB

Incarto n.

52.2011.246

Lugano

7 giugno 2011

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo

Stefano Bernasconi, vicepresidente

assistito dalla

segretaria:

Paola Passucci, vicecancelliera

statuendo sul ricorso 6 giugno 2011 della

RI 1

patrocinata da:PA 1

contro

il verbale di apertura delle offerte inoltrate nel

concorso ad invito relativo alla sostituzione di tutte le sirene d'allarme

della protezione civile sul territorio del Canton Ticino;

letti ed esaminati gli atti;

richiamato l'art. 48 della legge di procedura per le

cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; RL 3.3.1.1);

ritenuto, in

fatto

che il 15

aprile 2011 la Sezione del militare e della protezione civile ha invitato quattro

ditte specializzate a presentare un'offerta per la sostituzione di tutte le

sirene d'allarme della protezione civile sul territorio del Canton Ticino;

che la

documentazione trasmessa agli invitati specificava tra l'altro che le offerte,

munite del contrassegno esterno indicante l'oggetto del concorso, dovevano

essere inoltrare entro il 27 maggio 2011 e che quelle pervenute sarebbero state

aperte in pubblica seduta il 30 maggio seguente;

che in

tempo utile tre ditte hanno risposto all'invito;

che le

offerte sono state aperte come previsto il 30 maggio 2011;

che nel relativo

verbale è stato iscritto quanto segue:

No

ditta

Importo

Osservazioni/lotti

1

RI 1

__________

Fr. 4'979'847.60

Mancante dicitura esterna e per questo la

ditta deve essere es-clusa dall'appalto (secondo art. 42 cpv. 1 lett. b

RLCPubb/CIAP e come indicato a pag. 11 punto 6.2 del capitolato)

Considerandi

2.

A__________

Fr. 5'027'788.80

Lotto 1: 2'142'612.-

Lotto 2: 1'292'911.20

Lotto 3: 1'592'265.60

3.

N__________

Fr.

Rinunciato all'appalto

4.

S__________

Fr. 5'002'349.40

Lotto 1: 2'152'176.48

Lotto 2: 1'315'083.60

Lotto 3: 1'535'089.32

che il

giorno stesso il suddetto verbale è stato trasmesso in via informale a tutti i

concorrenti;

che avverso questa comunicazione la RI 1 __________

è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che l'esclusione

dalla gara in essa sancita venga annullata previa concessione dell'effetto sospensivo

al gravame;

che l'insorgente ritiene in sostanza che l'estromissione

della sua offerta per aver omesso di applicare il prescritto contrassegno

esterno integri gli estremi di un eccesso di formalismo; donde la necessità di

riammetterla nel concorso e di valutare anche la sua offerta in vista dell'aggiudicazione;

che non sono state chieste osservazioni alle

controparti stante la manifesta inammissibilità del gravame (art. 48 LPamm);

considerato, in

diritto

che in

base alla scarna documentazione prodotta dalla ricorrente il concorso parrebbe

rientrare per natura e valore della commessa tra quelli assoggettati al concordato

intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994/15 marzo 2001 (CIAP;

RL 7.1.4.1.3);

che la

competenza del Tribunale cantonale amministrativo si fonda quindi sugli art. 15

cpv. 1 CIAP e 4 cpv. 1 del decreto legislativo concernente l'adesione del

Cantone Ticino al concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25

novembre 1994/15 marzo 2001 del 6 febbraio 1996/30 novembre 2004 (DLACIAP; RL

7.1.4.1

);

che non ponendo questioni di principio né di

rilevante importanza ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della legge

sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1.) il

gravame può essere evaso da un giudice unico;

che in

quanto partecipante al concorso, la RI 1 è senz'altro legittimata a ricorrere

(art. 43 LPamm);

che entro

questi limiti, il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2

CIAP), è dunque ricevibile in ordine;

che dal

profilo dei predetti presupposti processuali il gravame risulterebbe ricevibile

anche nel caso in cui, contrariamente alle apparenze, il concorso fosse retto

dalla legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1);

in tale evenienza, la competenza del Tribunale, la legittimazione attiva della

ricorrente e la tempestività dell’impugnativa sarebbero infatti date dagli art.

36.

cpv. 1 LCPubb e 43 LPamm;

che

giusta l'art. 15 cpv. 1 bis CIAP, sono considerate decisioni impugnabili:

- gli elementi

del bando;

- l'inserimento di un offerente in una

cosiddetta lista permanente;

- la scelta dei partecipanti

nell'ambito della procedura selettiva;

- l'esclusione dell'offerente;

- l'aggiudicazione, la relativa revoca,

nonché l'interruzione o l'annullamento della procedura;

che

analoga disciplina è contemplata dalla LCPubb; in effetti, l'art. 37 di tale

legge configura alla stregua di decisioni impugnabili unicamente

gli elementi del bando, l'esclusione dell'offerente, la scelta dei partecipanti

nell'ambito della procedura selettiva, così come l'aggiudicazione,

l'interruzione o l'annullamento della procedura;

che con l'apertura

delle offerte e l'iscrizione a verbale dei relativi importi si rende noto il

nominativo di chi ha concorso e si conferma la ricezione delle offerte

inoltrate; si attesta inoltre che l'importo offerto corrisponde a quello

effettivamente proposto, scongiurando manipolazioni o negoziazioni ex post

(Vincent Carron/Jacques Fournier,

La protection juridique dans la passation des marchés publics, Fribourg 2002,

p. 7 segg.);

che, in

sostanza, il verbale di apertura delle offerte certifica quanto avviene durante

tale operazione, contraddistinta dall'apertura vera e propria delle buste

contenenti le offerte, dalla lettura degli importi offerti e da una prima

verifica sommaria degli atti pervenuti; il documento ha valore probatorio e

garantisce il rispetto del principio della trasparenza, il quale a sua volta

assicura ai concorrenti un'adeguata protezione giuridica (Martin Beyeler, Ziele und Instrumente

des Vergaberechts, Zürich-Basel-Genf 2008, n. 23 segg.);

che tuttavia i verbali di apertura delle

offerte non sono impugnabili;

che nonostante il tenore delle osservazioni

in esso contenute non lo è neppure quello avversato dalla ricorrente;

che nel documento in discussione non è

infatti ravvisabile una decisione di esclusione; in esso è unicamente

riconoscibile l'intenzione di scartare l'offerta dell'insorgente per i vizi

descritti nel verbale stesso;

che il ricorso proposto dalla RI 1 va quindi

dichiarato irricevibile per difetto di una decisione impugnabile secondo il

vigente ordinamento delle commesse pubbliche;

che resta

inteso che l'insorgente potrà riproporre le sue censure non appena il Consiglio

di Stato l'avrà formalmente esclusa dalla procedura o avrà emanato una decisione

di aggiudicazione includendo nella medesima il provvedimento da essa paventato;

che la tassa di giustizia è posta a carico

della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

viste le norme di legge citate,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è irricevibile.

2. La tassa

di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente.

3.Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla

sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno

2005; LTF; RS 173.110) nei limiti ed alle condizioni enunciate all'art. 83

lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale amministrativo La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster