52.2011.252
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5 agosto 2011Italiano22 min
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Numero d'incarto:
52.2011.252
Data decisione, Autorità:
05.08.2011, TRAM
Titolo:
Idoneità dell'offerente. Lacune negli alIegati comprovanti gli avvenuti pagamenti degli oneri sociali/fiscali. Il committente ha il dovere di concedere al concorrente che ha presentato un'offerta sprovvista delle dichiarazioni richieste dall'art. 39 RLCPubb/CIAP la possibilità di sanare il difetto
AGGIUDICAZIONE
CRITERIO DI IDONEITÀ
art. 5 let. c LCPUBB
art. 20 cpv. 1 LCPUBB
art. 26 cpv. 1 LCPUBB
art. 26 cpv. 2 LCPUBB
art. 5 cpv. 1 LEPIA
art. 34 cpv. 1 let. b RLCPUBB
art. 39 cpv. 1 RLCPUBB
art. 39 cpv. 3 RLCPUBB
art. 42 cpv. 1 RLCPUBB
Incarto n.
52.2011.252
Lugano
5 agosto 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, presidente,
Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretaria:
Paola Passucci, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 8 giugno 2011 della
RI 1
patrocinata da:
contro
la decisione 31 maggio 2011 del municipio di CO 2,
che ha deliberato alla ditta CO 1 di __________ l'esecuzione dell'impianto di
raffrescamento nel contesto del risanamento interno di Palazzo __________ di __________;
viste le risposte:
- 14 giugno 2011 del
municipio di CO 2;
- 14 giugno 2011 dell'ufficio
dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA);
- 30 giugno 2011 della CO
1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 15
aprile 2011 il municipio di CO 2 ha indetto un pubblico concorso, retto dalla
legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb; RL 7.1.4.1) ed impostato
secondo la procedura libera, per aggiudicare l'esecuzione dell'impianto di raffrescamento
necessario allo stabile Palazzo Marcacci, sede del Municipio, nell'ambito del
suo risanamento (FU n. __________ pag. __________).
Il bando
di concorso stabiliva che i lavori sarebbero stati aggiudicati al miglior offerente,
tenendo conto dei seguenti criteri e fattori di ponderazione:
1.
prezzo 50%
2.
attendibilità del prezzo 25%
3.
programma lavori e
penalità 10%
4.
attendibilità programma
lavori 10%
5.
apprendisti
5%
Fatti
I concorrenti dovevano allegare all'offerta
una serie di documenti, fra cui le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto
pagamento degli oneri sociali e delle imposte cantonali e comunali cresciute in
giudicato (cfr. pos. 252.120 e 252.130 disposizioni particolari CPN 102). Il
capitolato d'appalto avvertiva che il mancato inoltro della documentazione
richiesta avrebbe comportato l'annullamento dell'offerta (pos. 252.170 disposizioni
particolari CPN 102). La posizione 223.100 dichiarava applicabili i requisiti d'idoneità
sanciti dall'art. 34 del Regolamento di applicazione della legge sulle commesse
pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12
settembre 2006 (RLCPubb/ CIAP; RL 7.1.4.6). Nel bando (cifra 12) era peraltro segnalato
chiaramente che contro gli atti di appalto era dato ricorso al Tribunale cantonale
amministrativo entro 10 giorni dalla data del loro invio. Nessuno li ha
tuttavia impugnati.
B. Nel termine
prestabilito sono pervenute al committente cinque offerte, per importi
complessivi compresi tra fr. 235'722.70 e fr. 285'170.15.
Come si
evince dal verbale di apertura delle offerte, quelle inoltrate dalla CO 1 di __________
e dalla ditta __________ __________ di __________ presentavano delle lacune
negli allegati comprovanti gli avvenuti pagamenti degli oneri sociali e fiscali.
L'offerta della CO 1, in particolare, era sprovvista della dichiarazione della
cassa pensione (LPP) e di quella relativa alle imposte cantonali cresciute in
giudicato. La committenza ha così assegnato ad entrambi i concorrenti un
termine supplementare di cinque giorni per la loro consegna.
Ottenuta,
nel termine impartito, la documentazione mancante ed operate, laddove
necessario, le necessarie rettifiche alle offerte in gara, l'ufficio tecnico
comunale, sulla base del rapporto 30 maggio 2011 del consulente del
committente, ha proposto di aggiudicare la commessa alla CO 1, giunta prima in
graduatoria con 5.70 punti. Preso atto di siffatto avviso, il 31 maggio 2011 il
municipio di CO 2 ha risolto di deliberare l'esecuzione dell'impianto di
raffrescamento per il risanamento interno di Palazzo __________ di __________ alla CO 1.
C. Contro la
predetta decisione la RI 1 di __________, terza in classifica con 4.71 punti, è
insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata
e che la commessa le sia aggiudicata. In via subordinata ha sollecitato il
rinvio degli atti al committente affinché proceda ad escludere dalla gara le
ditte CO 1 e __________ __________ e ad allestire una nuova graduatoria. In via
ancor più subordinata ha postulato l'annullamento della decisione impugnata,
domandando che al gravame venga in ogni modo concesso l'effetto sospensivo.
Le offerte dell'aggiudicataria e della __________
(quest'ultima classificatasi al secondo posto), obietta anzitutto la
ricorrente, non sono conformi alle prescrizioni del capitolato; al momento
della loro apertura, ambedue presentavano infatti delle lacune negli allegati
comprovanti gli avvenuti pagamenti degli oneri sociali e fiscali. La
committenza avrebbe dovuto scartare entrambe le offerte dalla procedura di aggiudicazione
in applicazione della “clausola killer” prevista alla pos. 252.170 delle disposizioni particolari CPN 102 del capitolato d'appalto,
che commina l'immediata esclusione dell'offerente in caso di mancata
presentazione anche di un solo documento richiesto dagli atti di gara. La CO 1,
al pari della ditta __________, non sarebbe peraltro idonea a conseguire l'aggiudicazione,
poiché non ha in organico un dirigente, iscritto a RC con diritto di firma, che
adempia i requisiti della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di
ingegnere e architetto del 24 marzo 2004 (LEPIA; RL 7.1.5.1). Non risponderebbe
dunque al criterio d'idoneità fissato dall'art. 34 cpv. 1 lett. b RLCPubb/CIAP
per l'esecuzione di un impianto tecnico speciale quale deve essere considerato
un impianto di raffrescamento. Donde la necessità di scartare le offerte delle
due concorrenti in discussione, annullare la delibera e aggiudicarle
direttamente la commessa.
D. All'accoglimento
del ricorso si sono opposti il municipio di CO 2 e la CO 1, contestando le tesi
dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei
considerandi seguenti.
L'ULSA si è ricollegato alle allegazioni di
fatto e di diritto presentate dal municipio di CO 2, evidenziando di essere
estraneo alla procedura. Per quanto riguarda invece la domanda d'ado-zione di
misure provvisionali, sia il committente che la resistente hanno chiesto che
venga respinta. In via subordinata, la CO 1 ha sollecitato il versamento di un
importo di fr. 5'000.- a copertura delle presumibili spese processuali e delle
ripetibili in applicazione dell'art. 40 LCPubb.
Considerato, in
diritto
1. La
competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1
LCPubb.
In quanto
partecipante alla gara, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare l'aggiudicazione
della commessa ad un altro concorrente (art. 37 lett. d LCPubb e 43 legge di
procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).
Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1
LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle
tavole processuali, senza procedere all'assunzione delle prove richiamate dalla
resistente, insuscettibili di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori
elementi fattuali rilevanti per il giudizio che è chiamato a rendere (vedi
consid. 3.5. in fine; art. 18 cpv. 1 LPamm).
Considerandi
2.
2.1. L'art. 26 cpv. 1 LCPubb stabilisce che
gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e
tempestivo. Il capitolato d'offerta, sottolinea
l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve essere compilato dal concorrente in
ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali
analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Gli allegati, se
richiesti, devono pervenire al committente contemporaneamente alle offerte
(cpv. 2).
Offerte incomplete o che non rispondono alle
esigenze del capitolato devono di principio essere escluse dall'aggiudicazione
(STA 52.2010.149 del 7 giugno 2010 consid. 2). Una diversa conclusione, che
permettesse al committente di prendere in considerazione per l'aggiudicazione
offerte non conformi alla prescrizioni di gara o che permettesse ai concorrenti
di modificare o completare le offerte dopo la loro apertura sarebbe palesemente
contraria al principio della parità di trattamento sancito dall'art. 1 lett. c
LCPubb.
2.2
Giusta l'art. 26 cpv. 2
LCPubb, il committente esclude dalla procedura le offerte che presentano lacune
formali rilevanti. Sono considerate tali
quelle indicate all'art. 42 cpv. 1 RLCPubb/
CIAP, norma che elenca, seppur in modo non esaustivo, i motivi d'esclusione
direttamente derivanti dall'offerta.
Non ogni piccola difformità comporta l'esclusione
dell'offerta difettosa. Il diritto del committente di estromettere offerte non
conformi è limitato dal principio di proporzionalità e dal divieto di
formalismo eccessivo. L'estromissione dell'offerta non si giustifica se la
difformità riguarda una condizione marginale o comunque irrilevante ai fini
dell'aggiudicazione (l'esclusione dalla gara per motivi formali presuppone in
ogni caso l'esistenza di un vizio di una certa importanza; cfr. STA 52.2007.303
del 5 dicembre 2007, consid. 2.2). È invece d'obbligo se il difetto concerne
una condizione essenziale, posta dalla legge o contenuta nelle prescrizioni di
gara, che è atta ad esplicare effetti sulla decisione di aggiudicazione. Resta
naturalmente riservato il caso in cui l'esclusione dalla gara di un'offerta non
conforme ai severi requisiti del bando è espressamente prevista da una
prescrizione di gara (cosiddetta “clausola killer”) (Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle
commesse pubbliche nel Canton Ticino, Lugano 2008, pag. 34-35).
2.3
In
virtù dell'art. 5 lett. c LCPubb, il committente deve aggiudicare la commessa
oggetto del concorso unicamente a offerenti che garantiscono l'adempimento
degli obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle
imposte e del riversamento delle imposte alla fonte ed il rispetto delle
disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi
di lavoro vigenti nei cantoni per categoria di arti e mestieri.
Questa
disposizione istituisce in sostanza un criterio d'idoneità generale volto a garantire
le conquiste sociali e la pace del lavoro, prevenendo il cosiddetto dumping
sociale (cfr. messaggio n. 4806 del 28 ottobre 1998 del Consiglio di Stato
concernente l'adozione della LCPubb, commento ad art. 5). Accanto a questo
scopo di politica sociale, la norma tende inoltre ad assicurare la parità di
trattamento tra i concorrenti, impedendo loro di trarre indebiti vantaggi dalle
inadempienze degli obblighi in questione (cfr. STA 52.2011.2 del 27 gennaio
2011).
I
concorrenti che non rispettano i principi sanciti dalla norma succitata vanno
esclusi dall'aggiudicazione (vedi art. 25 lett. c LCPubb, precisato
ulteriormente dall'art. 38 cpv. 1 lett. b e c RLCPubb/CIAP).
L'art. 39
cpv. 1 RLCPubb/CIAP prescrive di allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti
l'avvenuto pagamento di:
- AVS/AI/IPG;
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di
malattia;
- SUVA o istituto analogo;
- Cassa pensione (LPP);
- Pensionamento anticipato (PEAN), per le
categorie assoggettate;
- Contributi professionali;
- Imposte alla fonte;
- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato.
Con
questa disposizione si è in sostanza inteso permettere al committente di verificare
immediatamente se il concorrente rispetta il criterio d'idoneità generale
sancito dall'art. 5 lett. c LCPubb.
2.4
Per principio, le offerte inoltrate senza le dichiarazioni richieste dall'art.
39.
cpv. 1 RLCPubb/CIAP non sono da considerare incomplete. Queste
dichiarazioni, attestanti fatti oggettivi, non riguardano in effetti l'offerta
in quanto tale, ma l'idoneità generale del concorrente, che non ha alcun potere
di disposizione sul loro contenuto. Nella loro produzione dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte non sono pertanto ravvisabili gli
estremi di una modifica dell'offerta. La possibilità di sanare il difetto,
producendo entro un termine perentorio le dichiarazioni mancanti, va quindi
concessa. Negarla, escludendo siccome incomplete le offerte prive delle
dichiarazioni richieste, configurerebbe una disattenzione del principio di
proporzionalità.
Le
offerte sprovviste delle dichiarazioni richieste sono da considerare incomplete
e quindi da scartare soltanto quando il bando di concorso o la documentazione
di gara commina esplicitamente questa conseguenza in caso di mancata produzione
entro il termine fissato per la loro presentazione. In questo caso, l'estromissione
non viola il principio di proporzionalità, poiché si fonda su una prescrizione
di gara che non può essere rimessa in discussione in sede di aggiudicazione. In
questi casi, la possibilità di sanare il
difetto non può essere concessa (STA 52.2006.129 del 12 luglio 2006, consid.
5.
).
2.5
Nella versione iniziale (BU 46/2001, pag. 329), l'art. 30 cpv. 1 del vecchio
regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche del 1° ottobre
2001, abrogato il 15 settembre 2006 a seguito dell'entrata in vigore del
RLCPubb/CIAP, si limitava ad elencare le attestazioni che dovevano essere allegate
all'offerta. Con novella del 12 novembre 2002 (BU 48/2002, pag. 393), la norma
è stata modificata mediante l'aggiunta di una prescrizione, che impone al
committente, nei casi previsti dal bando di gara, di richiedere ai
concorrenti di produrre entro un termine perentorio di cinque giorni le
dichiarazioni eventualmente mancanti, pena l'esclusione dell'offerta dalla
procedura d'aggiudicazione. L'emendamento è stato verosimilmente introdotto al
fine di mitigare le conseguenze derivanti dalla mancata produzione delle attestazioni
richieste dall'art. 30 cpv. 1 RLCPubb 2001 nei casi in cui il capitolato
comminava espressamente l'esclusione delle offerte sprovviste delle
dichiarazioni richieste.
L'aggiunta
non era tuttavia atta a conseguire lo scopo divisato, perché subordinava la
concessione della possibilità di sanare il difetto alla condizione che il bando
di gara la contemplasse. Opportunità, questa, che - se prevista dalla documentazione
di gara - doveva comunque essere concessa anche in assenza di un'esplicita
disposizione di regolamento. Al di là di questa considerazione, peraltro ovvia,
si deve in ogni caso negare che all'emendamento in esame potesse essere
attribuito e contrario il significato di una disposizione implicitamente
volta ad estromettere le offerte sprovviste dei documenti richiesti, qualora il
bando non prevedeva espressamente la concessione della possibilità di sanare il
difetto. La norma in questione ha subito con il passare degli anni un'ulteriore
modifica, proprio al fine di evitare una simile deduzione che, oltre ad essere
palesemente contraria agli scopi perseguiti dalla precedente aggiunta, appare
lesiva del principio della proporzionalità. Nella sua versione attuale (BU
42/2006, pag. 337), l'art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP istituisce infatti l'obbligo
per il committente di richiedere immediatamente, assegnando un termine di
almeno 5 giorni per produrle, le dichiarazioni eventualmente mancanti - e
questo, non più solo se previsto nel bando di gara (cfr. BU 48/2002,
pag. 393) - pena l'esclusione dell'offerta se i documenti richiesti non sono
prodotti entro il termine impartito. Ciò significa che anche in assenza di un'esplicita
prescrizione in tal senso, ovvero anche nel caso in cui le regole del concorso
non lo prevedano espressamente, il committente ha il dovere di concedere al
concorrente che ha presentato un'offerta sprovvista delle dichiarazioni
richieste dall'art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP la possibilità di sanare il difetto.
Questa
facoltà va accordata anche in presenza di prescrizioni di gara che violando il
principio della proporzionalità e il divieto di formalismo eccessivo prevedono
l'esclusione immediata delle offerte prive, o non del tutto provviste, delle
dichiarazioni di cui trattasi.
2.6
In
concreto, l'insorgente sostiene che inserendo nel capitolato la pos. 252.170,
giusta la quale il mancato inoltro di tutta la documentazione richiesta alle
pos. 252.120, 252.130, 252.140, 252.150 e 252.160 comporta l'annullamento dell'offerta,
il municipio di CO 2 si sarebbe avvalso della facoltà concessagli dall'art. 40
cpv. 3 RLCPubb/CIAP secondo cui, se richiesti, gli allegati devono pervenire
alla committenza contemporaneamente all'offerta. A mente della ricorrente, l'inclusione
di una simile “clausola killer” escluderebbe l'applicazione dell'art. 39 cpv. 3
RLCPubb/CIAP che prevede l'obbligo, per il committente, di fissare un termine
supplementare di almeno cinque giorni per la produzione delle dichiarazioni
eventualmente mancanti. Tali argomentazioni non possono essere condivise.
Intanto
occorre rilevare che nonostante quanto indicato alla pos. 252.170 delle disposizioni
particolari CPN 102 il committente - che nell'interpretazione delle regole del
concorso da esso stilate fruisce di un ampio margine discrezionale - ha comunque
applicato senza alcuna incertezza la sanatoria prevista all'art. 39 cpv. 3
RLCPubb/CIAP. Segno, questo, che il municipio non intendeva affatto istituire
una cosiddetta “clausola killer” volta a derogare alla predetta norma
regolamentare, ma voleva unicamente inserire nel capitolato una prescrizione
analoga all'art. 39 cpv. 4 RLCPubb/CIAP, la quale impone l'esclusione delle
offerte incomplete una volta scaduto infruttuoso il termine impartito per integrarvi
gli attestati mancanti.
D'altra parte, anche volendo accreditare la tesi della
ricorrente, la committenza non avrebbe potuto in ogni modo estromettere dalla
procedura la CO 1 e la ditta __________ in forza della pos. 252.170 delle
disposizioni particolari CPN 102, poiché tale norma risulta lesiva del
principio della proporzionalità e del divieto di formalismo eccessivo che l'art.
39.
cpv. 3 RLCPubb/CIAP mira invece a salvaguardare.
Ne segue
che il committente era tenuto ad assegnare alle ditte in discussione un
adeguato termine per rimediare alle lacune ravvisate nelle loro offerte.
Entrambe hanno esibito la documentazione richiesta entro il termine impartito.
Pertanto, laddove postula l'esclusione delle offerte delle ditte giunte ai
primi due posti della graduatoria in applicazione della pos. 252.170 delle
disposizioni particolari CPN 102, l'impugnativa va senz'altro disattesa.
Parimenti
a torto la RI 1 pretende che la mancata presentazione, contestualmente all'offerta,
di parte dei documenti richiesti dagli atti di gara, avrebbe dovuto comportare
l'estromissione dalla procedura della CO 1 e della seconda classificata in
forza dell'art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP. I motivi d'esclusione direttamente
derivanti dall'offerta, a differenza di quelli riconducibili al soggetto
giuridico che l'ha presentata, sono essenzialmente di natura formale. A questo
proposito l'art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP prevede tale conseguenza in caso di offerte:
a) giunte in busta aperta o dopo il termine
di scadenza della gara,
b) mancanti del richiesto contrassegno
esterno,
c) non recapitate all'indirizzo indicato
nel bando di gara,
d) mancanti di prezzi unitari o di prezzi a
corpo,
e) mancanti delle firme richieste,
f) che contengono proposte di sconto non
richieste dai documenti di gara,
g) che nel capitolato presentano correzioni
o raschiamenti a prezzi unitari o a corpo e non fanno uso del foglio di correzione.
La legge precisa che non sono motivo di
esclusione gli eventuali errori matematici presenti nell'elenco prezzi, i quali
devono essere rettificati dal committente previa comunicazione a tutti i concorrenti.
Gli elenchi dei motivi d'esclusione previsti dalla legge non sono esaustivi; in
generale, deve trattarsi di motivi impellenti, riconducibili al concorrente
stesso o all'offerta inoltrata, che impongono tale conseguenza al fine di
salvaguardare l'attuazione dei principi fondamentali perseguiti dall'ordinamento
delle commesse pubbliche (Matteo Cassina,
op. cit., pag. 34-35; STA 52.2011.2 del 27 gennaio 2011).
Nel caso di specie, la resistente ha omesso
di allegare alla propria offerta la dichiarazione della cassa pensione (LPP),
rispettivamente quella relativa alle imposte cantonali, contrariamente a quanto
disposto dalle pos. 252.120 e 252.130 delle disposizioni particolari CPN 102.
Queste dichiarazioni, attestanti fatti oggettivi, non riguardano l'offerta in
quanto tale, ma l'idoneità generale del concorrente, di modo che l'art. 42 cpv.
1.
RLCPubb/CIAP non entra neppure in considerazione. Ma anche nella denegata ipotesi
in cui tale norma trovasse applicazione nel caso di specie, la ricorrente non
ne trarrebbe alcun giovamento. L'esclusione dalla gara per motivi formali
presuppone in ogni caso l'esistenza di un vizio di una certa importanza (STA
52.2007.303
del 5 dicembre 2007, consid. 2.2). La concessione della possibilità
(prevista dalla legge) di sanare il difetto mediante l'assegnazione di un termine
supplementare di almeno cinque giorni per produrre le attestazioni mancanti
esclude già di per sé che una tale omissione possa essere considerata come un determinante
errore di forma o una lacuna formale rilevante suscettibile di
determinare irrimediabilmente l'esclusione dell'offerta incompleta in forza
dell'art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP. L'esclusione di un'offerta che non contiene
tutte le attestazioni richieste (assicurazioni sociali, imposte, rispetto delle
condizioni di lavoro) apparirebbe ad ogni modo sproporzionata. Come già detto,
questi documenti non hanno alcuna influenza sulla qualità delle prestazioni
promesse (Jean-Baptiste
Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés
publics, Fribourg 2002, pag. 110), cosicché un'eventuale estromissione dell'offerta
della CO 1, motivata dal mancato inoltro di tali attestazioni, risulterebbe
oltremodo inammissibile. Identiche considerazioni valgono per la ditta __________,
giunta seconda in graduatoria.
3.
3.1. Gli
ordinamenti sulle commesse pubbliche distinguono i criteri d'idoneità dai
criteri d'aggiudicazione. I primi riguardano il concorrente, i secondi l'offerta
in quanto tale. I criteri d'idoneità definiscono le condizioni che il concorrente
deve soddisfare per essere ammesso a partecipare alla gara. I criteri d'aggiudicazione
servono invece a valutare la bontà delle offerte al fine di individuare quella
più vantaggiosa. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere
generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono
i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla
natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in
particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento
degli oneri sociali e delle imposte (art. 5 lett. c LCPubb). Sono invece da
annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di
partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa
o dal committente mediante il capitolato in funzione di sue specifiche esigenze.
Per principio, i criteri d'idoneità devono essere soddisfatti al momento della
scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Non riguardando l'offerta in
quanto tale, ma il concorrente, ove la legge o le prescrizioni di gara non
dispongano diversamente, la dimostrazione del loro adempimento può nondimeno
essere portata anche successivamente. Motivo d'esclusione irreversibile è di
per sé soltanto il mancato adempimento dei criteri d'idoneità al momento della
scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. La mancata dimostrazione del
loro adempimento, invece, giustifica l'esclusione, ma questa conseguenza è
irreversibile soltanto se è espressamente comminata dalla legge o dalle
prescrizioni di gara.
3.2
Secondo l'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il
committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria,
economica e tecnica. A tal fine precisa i criteri di idoneità, tenuto conto
della legislazione speciale. Esso può, in particolare, chiedere che l'offe-rente
provi la propria capacità tecnica mediante titoli di studio o attestati di capacità
professionale dei dirigenti, dei suoi collaboratori ed in particolare delle persone
responsabili dell'esecu-zione della commessa (art. 22 cpv. 1 lett. a LCPubb).
3.3
In assenza di particolari disposizioni
nella documentazione di gara, l'idoneità tecnica degli offerenti è disciplinata
dall'art. 34 RLCPubb/CIAP, che stabilisce requisiti professionali differenziati
a seconda del tipo di commessa. Per gli impianti tecnici speciali,
dispone l'art. 34 cpv. 1 lett. b RLCPubb/CIAP, sono abilitate a concorrere le
ditte nelle quali almeno un titolare, membro dirigente effettivo o direttore
iscritto a RC con diritto di firma, soddisfa i requisiti della LEPIA. Sono in
particolare considerati impianti speciali, precisa la norma: (1) gli
impianti di ventilazione, condizionamento e raffreddamento, (2) gli impianti di
rilevazione incendi e (3) gli impianti di trasporto verticali e orizzontali. La
norma non precisa ulteriormente la nozione di impianto di raffreddamento. In
difetto di specifiche limitazioni, volte a circoscriverne il novero, si deve
pertanto ritenere che qualsiasi impianto destinato a ridurre la temperatura
ambientale soggiaccia alla disposizione in esame (cfr. STA 52.2005.101/102 del
12.
maggio 2005).
3.4
L'art. 5 cpv. 1 LEPIA prevede che
dispongono dei requisiti professionali per esercitare la professione di
ingegnere e di architetto le seguenti categorie di persone:
a) coloro che sono in possesso di un
titolo di studio conferito da una scuola politecnica federale o da una scuola
svizzera o estera equivalente;
b) coloro che sono in possesso di un
titolo di studio conferito da una scuola universitaria professionale o da una
scuola superiore svizzera o estera equivalente;
c) gli iscritti nel Registro A degli ingegneri
e architetti (REG A);
d) gli iscritti nel Registro B degli ingegneri
e architetti (REG B).
3.5
Nel caso concreto, oggetto della
commessa è un impianto che il capitolato definisce di “raffrescamento”. A
dispetto dell'inu-suale definizione, esso va qualificato come un impianto di raffreddamento,
poiché è destinato ad abbassare la temperatura dell'ambiente nel quale è
installato. I concorrenti dovevano pertanto soddisfare il criterio d'idoneità di cui all'art. 34 cpv. 1 lett. b cifra
1.
RLCPubb/CIAP, richiamato peraltro dalla pos. 223.200 delle disposizioni
particolari CPN 102.
Nel suo
ricorso, la RI 1 obietta in sostanza che la deliberataria doveva essere estromessa
per disattenzione della predetta norma regolamentare, non avendo in organico un
titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di
firma, che soddisfa i requisiti posti dalla LEPIA. A torto tuttavia.
La CO 1
annovera infatti fra i suoi quadri dirigenti attivi a tempo pieno G__________,
membro del consiglio di amministrazione della società con diritto di firma
individuale, il quale è titolare di un diploma di ingegnere SUP in
impiantistica domotica (Ingenieur FH in Heizung-Lüftung-Klima) rilasciatogli il
4.
dicembre 2003 dalla SUP della Svizzera centrale di __________. La ditta
aggiudicataria adempie pertanto appieno il criterio d'idoneità sancito dall'art.
34.
cpv. 1 lett. b cifra 1 RLCPubb/CIAP. Lo comprova il titolo di studio versato
agli atti, che consente di soprassedere all'assunzione delle prove richiamate
dalla resistente.
4.
Sulla
scorta di quanto precede il ricorso va dunque respinto.
L'emanazione del presente giudizio rende
superflua l'evasione sia della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa,
sia della richiesta della CO 1 tesa ad astringere l'insorgente al versamento di
un'adeguata garanzia a norma dell'art. 40 cpv. 2 LCPubb.
La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le
ripetibili (art. 31 LPamm) sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
dichiara
e pronuncia:
1. Il ricorso
è respinto.
2. La tassa
di giustizia di fr. 2'000.- è a carico della ricorrente, la quale rifonderà
alla CO 1 identico importo a titolo di ripetibili.
3. Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei
limiti ed alle condizioni enunciate dall'art. 83 lett. f LTF.
4. Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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