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Decisione

52.2011.252

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

5 agosto 2011Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I concorrenti dovevano allegare all'offerta

una serie di documenti, fra cui le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto

pagamento degli oneri sociali e delle imposte cantonali e comunali cresciute in

giudicato (cfr. pos. 252.120 e 252.130 disposizioni particolari CPN 102). Il

capitolato d'appalto avvertiva che il mancato inoltro della documentazione

richiesta avrebbe comportato l'annullamento dell'offerta (pos. 252.170 disposizioni

particolari CPN 102). La posizione 223.100 dichiarava applicabili i requisiti d'idoneità

sanciti dall'art. 34 del Regolamento di applicazione della legge sulle commesse

pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 12

settembre 2006 (RLCPubb/ CIAP; RL 7.1.4.6). Nel bando (cifra 12) era peraltro segnalato

chiaramente che contro gli atti di appalto era dato ricorso al Tribunale cantonale

amministrativo entro 10 giorni dalla data del loro invio. Nessuno li ha

tuttavia impugnati.

B. Nel termine

prestabilito sono pervenute al committente cinque offerte, per importi

complessivi compresi tra fr. 235'722.70 e fr. 285'170.15.

Come si

evince dal verbale di apertura delle offerte, quelle inoltrate dalla CO 1 di __________

e dalla ditta __________ __________ di __________ presentavano delle lacune

negli allegati comprovanti gli avvenuti pagamenti degli oneri sociali e fiscali.

L'offerta della CO 1, in particolare, era sprovvista della dichiarazione della

cassa pensione (LPP) e di quella relativa alle imposte cantonali cresciute in

giudicato. La committenza ha così assegnato ad entrambi i concorrenti un

termine supplementare di cinque giorni per la loro consegna.

Ottenuta,

nel termine impartito, la documentazione mancante ed operate, laddove

necessario, le necessarie rettifiche alle offerte in gara, l'ufficio tecnico

comunale, sulla base del rapporto 30 maggio 2011 del consulente del

committente, ha proposto di aggiudicare la commessa alla CO 1, giunta prima in

graduatoria con 5.70 punti. Preso atto di siffatto avviso, il 31 maggio 2011 il

municipio di CO 2 ha risolto di deliberare l'esecuzione dell'impianto di

raffrescamento per il risanamento interno di Palazzo __________ di __________ alla CO 1.

C. Contro la

predetta decisione la RI 1 di __________, terza in classifica con 4.71 punti, è

insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullata

e che la commessa le sia aggiudicata. In via subordinata ha sollecitato il

rinvio degli atti al committente affinché proceda ad escludere dalla gara le

ditte CO 1 e __________ __________ e ad allestire una nuova graduatoria. In via

ancor più subordinata ha postulato l'annullamento della decisione impugnata,

domandando che al gravame venga in ogni modo concesso l'effetto sospensivo.

Le offerte dell'aggiudicataria e della __________

(quest'ultima classificatasi al secondo posto), obietta anzitutto la

ricorrente, non sono conformi alle prescrizioni del capitolato; al momento

della loro apertura, ambedue presentavano infatti delle lacune negli allegati

comprovanti gli avvenuti pagamenti degli oneri sociali e fiscali. La

committenza avrebbe dovuto scartare entrambe le offerte dalla procedura di aggiudicazione

in applicazione della “clausola killer” prevista alla pos. 252.170 delle disposizioni particolari CPN 102 del capitolato d'appalto,

che commina l'immediata esclusione dell'offerente in caso di mancata

presentazione anche di un solo documento richiesto dagli atti di gara. La CO 1,

al pari della ditta __________, non sarebbe peraltro idonea a conseguire l'aggiudicazione,

poiché non ha in organico un dirigente, iscritto a RC con diritto di firma, che

adempia i requisiti della legge cantonale sull'esercizio delle professioni di

ingegnere e architetto del 24 marzo 2004 (LEPIA; RL 7.1.5.1). Non risponderebbe

dunque al criterio d'idoneità fissato dall'art. 34 cpv. 1 lett. b RLCPubb/CIAP

per l'esecuzione di un impianto tecnico speciale quale deve essere considerato

un impianto di raffrescamento. Donde la necessità di scartare le offerte delle

due concorrenti in discussione, annullare la delibera e aggiudicarle

direttamente la commessa.

D. All'accoglimento

del ricorso si sono opposti il municipio di CO 2 e la CO 1, contestando le tesi

dell'insorgente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei

considerandi seguenti.

L'ULSA si è ricollegato alle allegazioni di

fatto e di diritto presentate dal municipio di CO 2, evidenziando di essere

estraneo alla procedura. Per quanto riguarda invece la domanda d'ado-zione di

misure provvisionali, sia il committente che la resistente hanno chiesto che

venga respinta. In via subordinata, la CO 1 ha sollecitato il versamento di un

importo di fr. 5'000.- a copertura delle presumibili spese processuali e delle

ripetibili in applicazione dell'art. 40 LCPubb.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1

LCPubb.

In quanto

partecipante alla gara, la ricorrente è senz'altro legittimata a contestare l'aggiudicazione

della commessa ad un altro concorrente (art. 37 lett. d LCPubb e 43 legge di

procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1).

Il gravame, tempestivo (art. 36 cpv. 1

LCPubb), è dunque ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base delle

tavole processuali, senza procedere all'assunzione delle prove richiamate dalla

resistente, insuscettibili di apportare al Tribunale la conoscenza di ulteriori

elementi fattuali rilevanti per il giudizio che è chiamato a rendere (vedi

consid. 3.5. in fine; art. 18 cpv. 1 LPamm).

Considerandi

2.

2.1. L'art. 26 cpv. 1 LCPubb stabilisce che

gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e

tempestivo. Il capitolato d'offerta, sottolinea

l'art. 40 cpv. 1 RLCPubb/CIAP, deve essere compilato dal concorrente in

ogni sua parte, con esposizione dei prezzi unitari, dei totali, delle eventuali

analisi e di ogni altra indicazione complementare richiesta. Gli allegati, se

richiesti, devono pervenire al committente contemporaneamente alle offerte

(cpv. 2).

Offerte incomplete o che non rispondono alle

esigenze del capitolato devono di principio essere escluse dall'aggiudicazione

(STA 52.2010.149 del 7 giugno 2010 consid. 2). Una diversa conclusione, che

permettesse al committente di prendere in considerazione per l'aggiudicazione

offerte non conformi alla prescrizioni di gara o che permettesse ai concorrenti

di modificare o completare le offerte dopo la loro apertura sarebbe palesemente

contraria al principio della parità di trattamento sancito dall'art. 1 lett. c

LCPubb.

2.2

Giusta l'art. 26 cpv. 2

LCPubb, il committente esclude dalla procedura le offerte che presentano lacune

formali rilevanti. Sono considerate tali

quelle indicate all'art. 42 cpv. 1 RLCPubb/

CIAP, norma che elenca, seppur in modo non esaustivo, i motivi d'esclusione

direttamente derivanti dall'offerta.

Non ogni piccola difformità comporta l'esclusione

dell'offerta difettosa. Il diritto del committente di estromettere offerte non

conformi è limitato dal principio di proporzionalità e dal divieto di

formalismo eccessivo. L'estromissione dell'offerta non si giustifica se la

difformità riguarda una condizione marginale o comunque irrilevante ai fini

dell'aggiudicazione (l'esclusione dalla gara per motivi formali presuppone in

ogni caso l'esistenza di un vizio di una certa importanza; cfr. STA 52.2007.303

del 5 dicembre 2007, consid. 2.2). È invece d'obbligo se il difetto concerne

una condizione essenziale, posta dalla legge o contenuta nelle prescrizioni di

gara, che è atta ad esplicare effetti sulla decisione di aggiudicazione. Resta

naturalmente riservato il caso in cui l'esclusione dalla gara di un'offerta non

conforme ai severi requisiti del bando è espressamente prevista da una

prescrizione di gara (cosiddetta “clausola killer”) (Matteo Cassina, Principali aspetti del diritto delle

commesse pubbliche nel Canton Ticino, Lugano 2008, pag. 34-35).

2.3

In

virtù dell'art. 5 lett. c LCPubb, il committente deve aggiudicare la commessa

oggetto del concorso unicamente a offerenti che garantiscono l'adempimento

degli obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle

imposte e del riversamento delle imposte alla fonte ed il rispetto delle

disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi

di lavoro vigenti nei cantoni per categoria di arti e mestieri.

Questa

disposizione istituisce in sostanza un criterio d'idoneità generale volto a garantire

le conquiste sociali e la pace del lavoro, prevenendo il cosiddetto dumping

sociale (cfr. messaggio n. 4806 del 28 ottobre 1998 del Consiglio di Stato

concernente l'adozione della LCPubb, commento ad art. 5). Accanto a questo

scopo di politica sociale, la norma tende inoltre ad assicurare la parità di

trattamento tra i concorrenti, impedendo loro di trarre indebiti vantaggi dalle

inadempienze degli obblighi in questione (cfr. STA 52.2011.2 del 27 gennaio

2011).

I

concorrenti che non rispettano i principi sanciti dalla norma succitata vanno

esclusi dall'aggiudicazione (vedi art. 25 lett. c LCPubb, precisato

ulteriormente dall'art. 38 cpv. 1 lett. b e c RLCPubb/CIAP).

L'art. 39

cpv. 1 RLCPubb/CIAP prescrive di allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti

l'avvenuto pagamento di:

- AVS/AI/IPG;

- Assicurazione perdita di guadagno in caso di

malattia;

- SUVA o istituto analogo;

- Cassa pensione (LPP);

- Pensionamento anticipato (PEAN), per le

categorie assoggettate;

- Contributi professionali;

- Imposte alla fonte;

- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato.

Con

questa disposizione si è in sostanza inteso permettere al committente di verificare

immediatamente se il concorrente rispetta il criterio d'idoneità generale

sancito dall'art. 5 lett. c LCPubb.

2.4

Per principio, le offerte inoltrate senza le dichiarazioni richieste dall'art.

39.

cpv. 1 RLCPubb/CIAP non sono da considerare incomplete. Queste

dichiarazioni, attestanti fatti oggettivi, non riguardano in effetti l'offerta

in quanto tale, ma l'idoneità generale del concorrente, che non ha alcun potere

di disposizione sul loro contenuto. Nella loro produzione dopo la scadenza del

termine per la presentazione delle offerte non sono pertanto ravvisabili gli

estremi di una modifica dell'offerta. La possibilità di sanare il difetto,

producendo entro un termine perentorio le dichiarazioni mancanti, va quindi

concessa. Negarla, escludendo siccome incomplete le offerte prive delle

dichiarazioni richieste, configurerebbe una disattenzione del principio di

proporzionalità.

Le

offerte sprovviste delle dichiarazioni richieste sono da considerare incomplete

e quindi da scartare soltanto quando il bando di concorso o la documentazione

di gara commina esplicitamente questa conseguenza in caso di mancata produzione

entro il termine fissato per la loro presentazione. In questo caso, l'estromissione

non viola il principio di proporzionalità, poiché si fonda su una prescrizione

di gara che non può essere rimessa in discussione in sede di aggiudicazione. In

questi casi, la possibilità di sanare il

difetto non può essere concessa (STA 52.2006.129 del 12 luglio 2006, consid.

5.

).

2.5

Nella versione iniziale (BU 46/2001, pag. 329), l'art. 30 cpv. 1 del vecchio

regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche del 1° ottobre

2001, abrogato il 15 settembre 2006 a seguito dell'entrata in vigore del

RLCPubb/CIAP, si limitava ad elencare le attestazioni che dovevano essere allegate

all'offerta. Con novella del 12 novembre 2002 (BU 48/2002, pag. 393), la norma

è stata modificata mediante l'aggiunta di una prescrizione, che impone al

committente, nei casi previsti dal bando di gara, di richiedere ai

concorrenti di produrre entro un termine perentorio di cinque giorni le

dichiarazioni eventualmente mancanti, pena l'esclusione dell'offerta dalla

procedura d'aggiudicazione. L'emendamento è stato verosimilmente introdotto al

fine di mitigare le conseguenze derivanti dalla mancata produzione delle attestazioni

richieste dall'art. 30 cpv. 1 RLCPubb 2001 nei casi in cui il capitolato

comminava espressamente l'esclusione delle offerte sprovviste delle

dichiarazioni richieste.

L'aggiunta

non era tuttavia atta a conseguire lo scopo divisato, perché subordinava la

concessione della possibilità di sanare il difetto alla condizione che il bando

di gara la contemplasse. Opportunità, questa, che - se prevista dalla documentazione

di gara - doveva comunque essere concessa anche in assenza di un'esplicita

disposizione di regolamento. Al di là di questa considerazione, peraltro ovvia,

si deve in ogni caso negare che all'emendamento in esame potesse essere

attribuito e contrario il significato di una disposizione implicitamente

volta ad estromettere le offerte sprovviste dei documenti richiesti, qualora il

bando non prevedeva espressamente la concessione della possibilità di sanare il

difetto. La norma in questione ha subito con il passare degli anni un'ulteriore

modifica, proprio al fine di evitare una simile deduzione che, oltre ad essere

palesemente contraria agli scopi perseguiti dalla precedente aggiunta, appare

lesiva del principio della proporzionalità. Nella sua versione attuale (BU

42/2006, pag. 337), l'art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP istituisce infatti l'obbligo

per il committente di richiedere immediatamente, assegnando un termine di

almeno 5 giorni per produrle, le dichiarazioni eventualmente mancanti - e

questo, non più solo se previsto nel bando di gara (cfr. BU 48/2002,

pag. 393) - pena l'esclusione dell'offerta se i documenti richiesti non sono

prodotti entro il termine impartito. Ciò significa che anche in assenza di un'esplicita

prescrizione in tal senso, ovvero anche nel caso in cui le regole del concorso

non lo prevedano espressamente, il committente ha il dovere di concedere al

concorrente che ha presentato un'offerta sprovvista delle dichiarazioni

richieste dall'art. 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP la possibilità di sanare il difetto.

Questa

facoltà va accordata anche in presenza di prescrizioni di gara che violando il

principio della proporzionalità e il divieto di formalismo eccessivo prevedono

l'esclusione immediata delle offerte prive, o non del tutto provviste, delle

dichiarazioni di cui trattasi.

2.6

In

concreto, l'insorgente sostiene che inserendo nel capitolato la pos. 252.170,

giusta la quale il mancato inoltro di tutta la documentazione richiesta alle

pos. 252.120, 252.130, 252.140, 252.150 e 252.160 comporta l'annullamento dell'offerta,

il municipio di CO 2 si sarebbe avvalso della facoltà concessagli dall'art. 40

cpv. 3 RLCPubb/CIAP secondo cui, se richiesti, gli allegati devono pervenire

alla committenza contemporaneamente all'offerta. A mente della ricorrente, l'inclusione

di una simile “clausola killer” escluderebbe l'applicazione dell'art. 39 cpv. 3

RLCPubb/CIAP che prevede l'obbligo, per il committente, di fissare un termine

supplementare di almeno cinque giorni per la produzione delle dichiarazioni

eventualmente mancanti. Tali argomentazioni non possono essere condivise.

Intanto

occorre rilevare che nonostante quanto indicato alla pos. 252.170 delle disposizioni

particolari CPN 102 il committente - che nell'interpretazione delle regole del

concorso da esso stilate fruisce di un ampio margine discrezionale - ha comunque

applicato senza alcuna incertezza la sanatoria prevista all'art. 39 cpv. 3

RLCPubb/CIAP. Segno, questo, che il municipio non intendeva affatto istituire

una cosiddetta “clausola killer” volta a derogare alla predetta norma

regolamentare, ma voleva unicamente inserire nel capitolato una prescrizione

analoga all'art. 39 cpv. 4 RLCPubb/CIAP, la quale impone l'esclusione delle

offerte incomplete una volta scaduto infruttuoso il termine impartito per integrarvi

gli attestati mancanti.

D'altra parte, anche volendo accreditare la tesi della

ricorrente, la committenza non avrebbe potuto in ogni modo estromettere dalla

procedura la CO 1 e la ditta __________ in forza della pos. 252.170 delle

disposizioni particolari CPN 102, poiché tale norma risulta lesiva del

principio della proporzionalità e del divieto di formalismo eccessivo che l'art.

39.

cpv. 3 RLCPubb/CIAP mira invece a salvaguardare.

Ne segue

che il committente era tenuto ad assegnare alle ditte in discussione un

adeguato termine per rimediare alle lacune ravvisate nelle loro offerte.

Entrambe hanno esibito la documentazione richiesta entro il termine impartito.

Pertanto, laddove postula l'esclusione delle offerte delle ditte giunte ai

primi due posti della graduatoria in applicazione della pos. 252.170 delle

disposizioni particolari CPN 102, l'impugnativa va senz'altro disattesa.

Parimenti

a torto la RI 1 pretende che la mancata presentazione, contestualmente all'offerta,

di parte dei documenti richiesti dagli atti di gara, avrebbe dovuto comportare

l'estromissione dalla procedura della CO 1 e della seconda classificata in

forza dell'art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP. I motivi d'esclusione direttamente

derivanti dall'offerta, a differenza di quelli riconducibili al soggetto

giuridico che l'ha presentata, sono essenzialmente di natura formale. A questo

proposito l'art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP prevede tale conseguenza in caso di offerte:

a) giunte in busta aperta o dopo il termine

di scadenza della gara,

b) mancanti del richiesto contrassegno

esterno,

c) non recapitate all'indirizzo indicato

nel bando di gara,

d) mancanti di prezzi unitari o di prezzi a

corpo,

e) mancanti delle firme richieste,

f) che contengono proposte di sconto non

richieste dai documenti di gara,

g) che nel capitolato presentano correzioni

o raschiamenti a prezzi unitari o a corpo e non fanno uso del foglio di correzione.

La legge precisa che non sono motivo di

esclusione gli eventuali errori matematici presenti nell'elenco prezzi, i quali

devono essere rettificati dal committente previa comunicazione a tutti i concorrenti.

Gli elenchi dei motivi d'esclusione previsti dalla legge non sono esaustivi; in

generale, deve trattarsi di motivi impellenti, riconducibili al concorrente

stesso o all'offerta inoltrata, che impongono tale conseguenza al fine di

salvaguardare l'attuazione dei principi fondamentali perseguiti dall'ordinamento

delle commesse pubbliche (Matteo Cassina,

op. cit., pag. 34-35; STA 52.2011.2 del 27 gennaio 2011).

Nel caso di specie, la resistente ha omesso

di allegare alla propria offerta la dichiarazione della cassa pensione (LPP),

rispettivamente quella relativa alle imposte cantonali, contrariamente a quanto

disposto dalle pos. 252.120 e 252.130 delle disposizioni particolari CPN 102.

Queste dichiarazioni, attestanti fatti oggettivi, non riguardano l'offerta in

quanto tale, ma l'idoneità generale del concorrente, di modo che l'art. 42 cpv.

1.

RLCPubb/CIAP non entra neppure in considerazione. Ma anche nella denegata ipotesi

in cui tale norma trovasse applicazione nel caso di specie, la ricorrente non

ne trarrebbe alcun giovamento. L'esclusione dalla gara per motivi formali

presuppone in ogni caso l'esistenza di un vizio di una certa importanza (STA

52.2007.303

del 5 dicembre 2007, consid. 2.2). La concessione della possibilità

(prevista dalla legge) di sanare il difetto mediante l'assegnazione di un termine

supplementare di almeno cinque giorni per produrre le attestazioni mancanti

esclude già di per sé che una tale omissione possa essere considerata come un determinante

errore di forma o una lacuna formale rilevante suscettibile di

determinare irrimediabilmente l'esclusione dell'offerta incompleta in forza

dell'art. 42 cpv. 1 RLCPubb/CIAP. L'esclusione di un'offerta che non contiene

tutte le attestazioni richieste (assicurazioni sociali, imposte, rispetto delle

condizioni di lavoro) apparirebbe ad ogni modo sproporzionata. Come già detto,

questi documenti non hanno alcuna influenza sulla qualità delle prestazioni

promesse (Jean-Baptiste

Zufferey/Corinne Maillard/Nicolas Michel, Droit des marchés

publics, Fribourg 2002, pag. 110), cosicché un'eventuale estromissione dell'offerta

della CO 1, motivata dal mancato inoltro di tali attestazioni, risulterebbe

oltremodo inammissibile. Identiche considerazioni valgono per la ditta __________,

giunta seconda in graduatoria.

3.

3.1. Gli

ordinamenti sulle commesse pubbliche distinguono i criteri d'idoneità dai

criteri d'aggiudicazione. I primi riguardano il concorrente, i secondi l'offerta

in quanto tale. I criteri d'idoneità definiscono le condizioni che il concorrente

deve soddisfare per essere ammesso a partecipare alla gara. I criteri d'aggiudicazione

servono invece a valutare la bontà delle offerte al fine di individuare quella

più vantaggiosa. I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere

generale e criteri di carattere particolare. Alla prima categoria appartengono

i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla

natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in

particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento

degli oneri sociali e delle imposte (art. 5 lett. c LCPubb). Sono invece da

annoverare fra i criteri d'idoneità di carattere particolare le condizioni di

partecipazione, che vengono fissate dalla legge stessa per certi tipi di commessa

o dal committente mediante il capitolato in funzione di sue specifiche esigenze.

Per principio, i criteri d'idoneità devono essere soddisfatti al momento della

scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. Non riguardando l'offerta in

quanto tale, ma il concorrente, ove la legge o le prescrizioni di gara non

dispongano diversamente, la dimostrazione del loro adempimento può nondimeno

essere portata anche successivamente. Motivo d'esclusione irreversibile è di

per sé soltanto il mancato adempimento dei criteri d'idoneità al momento della

scadenza del termine per l'inoltro delle offerte. La mancata dimostrazione del

loro adempimento, invece, giustifica l'esclusione, ma questa conseguenza è

irreversibile soltanto se è espressamente comminata dalla legge o dalle

prescrizioni di gara.

3.2

Secondo l'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il

committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria,

economica e tecnica. A tal fine precisa i criteri di idoneità, tenuto conto

della legislazione speciale. Esso può, in particolare, chiedere che l'offe-rente

provi la propria capacità tecnica mediante titoli di studio o attestati di capacità

professionale dei dirigenti, dei suoi collaboratori ed in particolare delle persone

responsabili dell'esecu-zione della commessa (art. 22 cpv. 1 lett. a LCPubb).

3.3

In assenza di particolari disposizioni

nella documentazione di gara, l'idoneità tecnica degli offerenti è disciplinata

dall'art. 34 RLCPubb/CIAP, che stabilisce requisiti professionali differenziati

a seconda del tipo di commessa. Per gli impianti tecnici speciali,

dispone l'art. 34 cpv. 1 lett. b RLCPubb/CIAP, sono abilitate a concorrere le

ditte nelle quali almeno un titolare, membro dirigente effettivo o direttore

iscritto a RC con diritto di firma, soddisfa i requisiti della LEPIA. Sono in

particolare considerati impianti speciali, precisa la norma: (1) gli

impianti di ventilazione, condizionamento e raffreddamento, (2) gli impianti di

rilevazione incendi e (3) gli impianti di trasporto verticali e orizzontali. La

norma non precisa ulteriormente la nozione di impianto di raffreddamento. In

difetto di specifiche limitazioni, volte a circoscriverne il novero, si deve

pertanto ritenere che qualsiasi impianto destinato a ridurre la temperatura

ambientale soggiaccia alla disposizione in esame (cfr. STA 52.2005.101/102 del

12.

maggio 2005).

3.4

L'art. 5 cpv. 1 LEPIA prevede che

dispongono dei requisiti professionali per esercitare la professione di

ingegnere e di architetto le seguenti categorie di persone:

a) coloro che sono in possesso di un

titolo di studio conferito da una scuola politecnica federale o da una scuola

svizzera o estera equivalente;

b) coloro che sono in possesso di un

titolo di studio conferito da una scuola universitaria professionale o da una

scuola superiore svizzera o estera equivalente;

c) gli iscritti nel Registro A degli ingegneri

e architetti (REG A);

d) gli iscritti nel Registro B degli ingegneri

e architetti (REG B).

3.5

Nel caso concreto, oggetto della

commessa è un impianto che il capitolato definisce di “raffrescamento”. A

dispetto dell'inu-suale definizione, esso va qualificato come un impianto di raffreddamento,

poiché è destinato ad abbassare la temperatura dell'ambiente nel quale è

installato. I concorrenti dovevano pertanto soddisfare il criterio d'idoneità di cui all'art. 34 cpv. 1 lett. b cifra

1.

RLCPubb/CIAP, richiamato peraltro dalla pos. 223.200 delle disposizioni

particolari CPN 102.

Nel suo

ricorso, la RI 1 obietta in sostanza che la deliberataria doveva essere estromessa

per disattenzione della predetta norma regolamentare, non avendo in organico un

titolare, membro dirigente effettivo o direttore iscritto a RC con diritto di

firma, che soddisfa i requisiti posti dalla LEPIA. A torto tuttavia.

La CO 1

annovera infatti fra i suoi quadri dirigenti attivi a tempo pieno G__________,

membro del consiglio di amministrazione della società con diritto di firma

individuale, il quale è titolare di un diploma di ingegnere SUP in

impiantistica domotica (Ingenieur FH in Heizung-Lüftung-Klima) rilasciatogli il

4.

dicembre 2003 dalla SUP della Svizzera centrale di __________. La ditta

aggiudicataria adempie pertanto appieno il criterio d'idoneità sancito dall'art.

34.

cpv. 1 lett. b cifra 1 RLCPubb/CIAP. Lo comprova il titolo di studio versato

agli atti, che consente di soprassedere all'assunzione delle prove richiamate

dalla resistente.

4.

Sulla

scorta di quanto precede il ricorso va dunque respinto.

L'emanazione del presente giudizio rende

superflua l'evasione sia della domanda volta a concedere effetto sospensivo all'impugnativa,

sia della richiesta della CO 1 tesa ad astringere l'insorgente al versamento di

un'adeguata garanzia a norma dell'art. 40 cpv. 2 LCPubb.

La tassa di giustizia (art. 28 LPamm) e le

ripetibili (art. 31 LPamm) sono poste a carico della ricorrente secondo soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è respinto.

2. La tassa

di giustizia di fr. 2'000.- è a carico della ricorrente, la quale rifonderà

alla CO 1 identico importo a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110), nei

limiti ed alle condizioni enunciate dall'art. 83 lett. f LTF.

4. Intimazione

a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente La

segretaria

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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