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Decisione

52.2011.260

Lavori sistemazione stradale

25 luglio 2011Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I 153 consid. 3; RtiD I-2008, n. 6 pag. 559 e rinvii);

che sostanzialmente il comune di chiede l'annullamento del dispositivo no. 2

della decisione avversata mediante il quale il Consiglio di Stato, quale

autorità di vigilanza, ha ordinato all'ente pubblico di interrompere

immediatamente i lavori di costruzione relativi al progetto stradale concernente

la sistemazione di via;

che il ricorrente sostiene essenzialmente di beneficiare di una sorta di

"permesso in sanatoria"; in effetti, con risoluzione 27 maggio 2011 dichiarata

immediatamente esecutiva e cresciuta incontestata in giudicato, il municipio ha

approvato una tappa del progetto stradale, segnatamente il tronco compreso tra

l'incrocio con via e l'incrocio con la nel quale si svolgono i lavori colpiti

dal provvedimento di sospensione emanato dall'Autorità di vigilanza;

che, per costante giurisprudenza, il Tribunale cantonale amministrativo

statuisce in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in

cui il Consiglio di Stato ha emanato la propria decisione (Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3a ad art. 61 e riferimenti

ivi citati);

che nulla osta a che il Tribunale cantonale amministrativo prenda in

considerazione la risoluzione 27 maggio 2011 del municipio di, adottata prima

che il Consiglio di Stato emanasse l'impugnato giudizio del 7 giugno 2011 ma

prodotta soltanto in questa sede;

che d'altra

parte, al Tribunale non è comunque preclusa la facoltà di tener conto, ai fini

del giudizio, di fatti di rilevanza giuridica che si sono verificati in

costanza di litispendenza, dopo la decisione dell'istanza inferiore (Marco Borghi/Guido Corti, op. cit., n. 2

ad art. 63 e riferimenti ivi citati);

che, a suo tempo, la resistente si era opposta al progetto stradale, adducendo

che esso differiva vistosamente da quanto stabilito dal Legislativo e dal piano

viario nella misura in cui - in corrispondenza del suo mapp. - non contemplava il

marciapiede previsto sul lato a monte della strada;

che, con sentenza 20 ottobre 2010 citata in narrativa e passata regolarmente in

giudicato, il Tribunale ha respinto il ricorso con il quale la comunione dei

comproprietari del mapp. gli aveva chiesto di annullare la procedura e di

ordinare al municipio di ripubblicare i piani con l'inclusione del marciapiede

in questione;

che, con risoluzione 27 maggio 2011, il municipio ha approvato una tappa del progetto

stradale a suo tempo pubblicato, segnatamente il tronco compreso tra l'incrocio

con via e l'incrocio con la, fino al confine dei mapp.;

che in forza delle modifiche della legge

sulle strade del 23 marzo 1983 (Lstr; RL 7.2.1.2) entrate in vigore il 1° gennaio

2007, il municipio può approvare progetti stradali a tappe, se la loro

trattazione separata non pregiudica la valutazione globale del progetto (cfr. art.

23 cpv. 2 per il rimando dato dall'art. 31 cpv. 1 Lstr);

che tale è il caso nella fattispecie, ritenuto altresì che con sentenza

20 ottobre 2010 questo Tribunale aveva già avuto occasione di accertare la

conformità del progetto pubblicato con quanto previsto dal piano regolatore,

segnatamente dal piano viario del comune di;

che la

risoluzione municipale in questione è stata, tra l'altro, intimata ai

proprietari dei fondi inclusi nel limite del progetto approvato, che a suo

tempo avevano introdotto opposizione;

che essa è cresciuta incontestata in giudicato (cfr. timbro della Cancelleria

di Stato del 12 luglio 2011 ivi apposto; doc. H);

che il municipio ha pure ottenuto da tutti i proprietari interessati dalle

opere in corso l'anticipata immissione in possesso (cfr. dichiarazione di cui

al doc. E), fatta eccezione - allo stadio attuale - dei proprietari dei mapp.

1172 e 1174, che comunque si trovano all'estremità a monte del limite del

progetto approvato;

Considerandi

che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, nulla osta a che il

municipio esegua i lavori approvati con la precitata risoluzione lungo il

tronco stradale compreso tra l'incrocio con via e l'incrocio con la fino al

confine delle particelle, esclusi i mapp. fintanto che il comune non sarà a

beneficio per i medesimi di un'anticipata immissione in possesso ottenuta

bonalmente o giudizialmente;

che il fondo della resistente non è incluso nel limite del progetto approvato

con risoluzione municipale 27 maggio 2011 e, quindi, neppure è interessato dai

lavori relativi al tronco stradale in questione;

che, d'altra parte, l'opposizione a suo tempo sollevata dalla comunione riguardava

fondamentalmente l'inclusione del marciapiede nel tratto in corrispondenza del mapp.,

sul lato opposto della strada, e pertanto non interessava il settore in discussione

oggetto dell'approvazione 27 maggio 2011;

che a torto quindi la resistente si duole del fatto che la risoluzione

municipale del 27 maggio 2011 non le sia stata direttamente notificata;

che anche

volendo ammettere che tale decisione le andava intimata, la comunione dei

comproprietari del mapp. non ne trarrebbe comunque alcun giovamento;

che,

infatti, la notificazione difettosa di una decisione - concetto comprensivo

dell'omissione di notificarla ad uno o più suoi destinatari - non può cagionare

alle parti alcun pregiudizio; com'é noto, tuttavia, il principio della buona

fede e quello della sicurezza del diritto temperano la regola suddetta allo

scopo di evitare che la notifica difettosa di una decisione permetta di

differire illimitatamente il termine per impugnarla;

che, pertanto,

quando una parte è venuta a conoscenza dell'esistenza di una decisione che non

le è stata intimata, essa deve mettere diligentemente in atto quanto ci si può

attendere dalla stessa affinché l'autorità proceda a tanto: non lo facesse, allora

agirebbe contrariamente alle regole della buona fede, pregiudicando con ciò la

tempestività di un suo eventuale ricorso contro una notifica tardiva della

decisione (cfr. STA 52.1995.370 del 25 luglio 1995);

che in quest'ordine di idee l'art. 46 cpv. 1 LPamm stabilisce che il termine di

15.

giorni per presentare ricorso decorre, in assenza di intimazione, dalla

"conoscenza" della decisione impugnata; con "conoscenza" si

deve tuttavia intendere, nel caso in cui una parte abbia il diritto di ricevere

personalmente la decisione, l'intimazione posteriore della decisione dietro

richiesta della parte che è venuta a sapere delle sua esistenza; non basta

infatti la conoscenza generica dell'esistenza di una decisione per poter decidere

se impugnarla o meno: a questo scopo è invece essenziale poter disporre anche

delle sue motivazioni oltre che del dispositivo (cfr. STA 52.1995.370 del 25

luglio 1995 e rinvii ivi citati);

che dagli atti emerge chiaramente che la resistente è venuta a conoscenza dell'avvenuta

approvazione del segmento di progetto in questione a far tempo almeno dalla

ricezione dell'avviso di espropriazione 27 maggio 2011, nel quale l'evento era esplicitamente

menzionato;

che tuttavia essa, peraltro patrocinata da un legale, con raccomandata del 30

giugno 2011 si è semplicemente limitata a segnalare al municipio che quanto contenuto

nell'avviso d'esproprio 27 maggio 2011 circa l'avvenuta approvazione del

progetto stradale non trovava riscontro alcuno in atti d'intimazione;

che solamente il 21 luglio 2011 (e, quindi, a distanza di quasi 2 mesi) la

medesima, con raccomandata a questa Corte, ha comunicato che la risoluzione

municipale 27 maggio 2011 le era stata recapitata la prima volta soltanto il 24

giugno 2011 da parte della scrivente autorità e che prudenzialmente avrebbe interposto

ricorso;

che un tale comportamento non solo è

contrario alle regole della buona fede, ma è addirittura pretestuoso dato che la

resistente, già il 28 maggio 2011, avrebbe potuto e dovuto reagire prontamente,

attivandosi con la diligenza che ci si poteva attendere in quel frangente per

ottenere copia della decisione di approvazione;

che,

concludendo, l'ordine di sospensione dei lavori di cui al dispositivo no. 2

della decisione avversata era invero perfettamente fondato al momento in cui è

stato emesso; tuttavia esso non può che essere annullato in questa sede a

fronte del valido "permesso in sanatoria", cresciuto incontestato in

giudicato, di cui beneficia attualmente il municipio;

che l'emanazione del presente giudizio rende superflua l'eva-sione delle

domande provvisionali pendenti, la prima pedissequa al gravame e la seconda del

13.

luglio 2011;

che la tassa di giustizia, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa,

è posta interamente a carico della resistente secondo soccombenza (art. 28

LPamm), la quale è pure tenuta a corrispondere al ricorrente, patrocinato da un

legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1.

Il ricorso è accolto.

§ Di conseguenza, il

dispositivo no. 2 della decisione 7 giugno 2011 (n.

3303) del Consiglio di Stato è annullato.

2.La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 1'000.- sono

poste a carico della comunione dei comproprietari del mapp. di in solido, con

l'ulteriore obbligo di versare al comune di fr. 1'500 a titolo di ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

;

patr. da:;;

.

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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