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Decisione

52.2011.261

Divieto di proseguire i lavori di impresario costruttore

11 agosto 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori eseguiti dalla ricorrente sul mappale n. __________ di M__________

fossero qualificabili alla stregua di opere di sopra e sottostruttura ai sensi

dell'art. 4 cpv. 1 LEPIC o se invece, in quanto lavori specialistici, esulino

dal settore d'attività che l'art. 1 cpv. 2 LEPIC attribuisce alle imprese di

costruzione;

che la legge non precisa che cosa si debba esattamente intendere con il

suddetto termine; oltretutto il relativo regolamento

d'applicazione del 26 maggio 1998 (RALEPIC; RL 7.1.5.3.1) omette di specificare

i lavori che non rientrano nel novero degli interventi di sopra e

sottostruttura, disattendendo in questo modo quanto prescritto dall'art. 4 cpv.

4 LEPIC;

che nemmeno i materiali legislativi sono d'ausilio in proposito;

che perlomeno per quanto attiene alla realizzazione di uno stabile abitativo,

come quello qui in discussione, non appare arbitrario considerare, come fa la

ricorrente, che in termini generali sono da considerare tali tutti quei lavori

che hanno una valenza statica e strutturale per la costruzione;

che dalla documentazione agli atti emerge che i lavori affidati alla ricorrente

concernevano unicamente la posa del rivestimento esterno dell'edificio in

mattoni trafilati facciavista e dell'isolazione termica;

che, sulla base di un giudizio sommario della situazione, appare più che dubbio

Considerandi

che gli stessi ricadessero tra le opere da impresario costruttore assoggettate

alla LEPIC, in quanto non sembrerebbe che avessero una qualsiasi influenza

sulla struttura intrinseca dell'edificio; si è trattato infatti della semplice

applicazione alle facciate di elementi prefabbricati, senza che ciò nemmeno abbia

comportato il benché minimo intervento di demolizione sulle strutture

esistenti;

che la tesi secondo cui essi sarebbero stati da qualificare come dei lavori

specialistici per eseguire i quali non era necessaria l'iscrizione all'albo

delle imprese appare dunque a prima vista fondata;

che d'altra parte la CV-LEPIC non ha apportato alcun indizio concreto che possa

fare apparire verosimile il contrario;

che irrilevante risulta in particolare l'argomento secondo cui lo scopo sociale

iscritto a Registro di commercio della ditta ricorrente prevede, tra l'altro, l'esercizio,

direttamente o in subappalto, di un'impresa generale di costruzioni e la

costruzione di unità

abitative chiavi in mano; attività, queste, che di regola richiedono l'iscrizione

all'albo delle imprese: determinante ai fini dell'applicazione della LEPIC è

infatti esclusivamente l'attività svolta nella fattispecie concreta e non

quella potenzialmente esercitabile in base agli statuti societari;

che, senza entrare nel merito delle altre censure sollevate dall'insorgente, è

pertanto da ritenere che l'esito verosimile dell'impugnativa avrebbe condotto

questo Tribunale ad annullare la decisione impugnata;

che, visto l'esito, si prescinde dal prelievo di tasse e spese (art. 28 LPamm);

la CV-LEPIC dovrà tuttavia versare all'insorgente, assistita da un avvocato,

una congrua indennità a titolo di ripetibili (art. 31 LPamm).

Dispositivo

Per questi motivi,

dichiara

e pronuncia:

1. Il ricorso

è stralciato dai ruoli, in quanto divenuto privo d'oggetto.

2. Non si prelevano

né tasse, né spese. La CV-LEPIC rifonderà alla ricorrente fr. 800.- a titolo di

ripetibili.

3. Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4. Intimazione

a:

Il giudice delegato Il

segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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