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Decisione

52.2011.267

Restituzione parziale del contributo a fondo perso per il rimodernamento di una struttura alberghiera

5 febbraio 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con decisione 31 maggio 2011, il

Consiglio di Stato, non avendo ricevuto ulteriori osservazioni in merito alla

destinazione d'uso dell'immobile entro il termine accordato, ha ordinato alla

società la restituzione parziale del contributo a fondo perso di cui ha beneficiato, nella misura di fr. 88'850.-. Il

provvedimento è stato adottato in applicazione del DL alberghi, della

L-Tur 1970 e della Lsuss.

L'Esecutivo cantonale, sulla base degli

accertamenti effettuati dall'UAC, ha constatato

che l'Albergo __________ aveva cessato la sua attività nel corso dell'anno

2003. Le condizioni e la destinazione d'uso della struttura non

corrispondevano pertanto più allo scopo previsto dalla legge. Del resto, neppure

il presidente del CdA della società interpellato al riguardo, ha saputo fornire

maggiori ragguagli, limitandosi ad elencare gli eventi che avevano causato la

chiusura prolungata dell'albergo senza entrare nel merito dell'utilizzo futuro

dello stesso.

L. Contro la predetta pronunzia

governativa la RI 1 (di seguito:) è insorta davanti al Tribunale cantonale

amministrativo. In via principale, la ricorrente ha postulato la sospensione del procedimento sino a definizione delle

procedure fallimentare e di accertamento LAFE nei confronti della __________

di __________ (allora in liquidazione) relativamente all'acquisto delle azioni

dell'insorgente ed il rinvio dell'incarto alla SPE per nuova istruttoria. In

via subordinata, ha chiesto l'annullamento della decisione governativa ed, in

via ancor più subordinata, la riduzione del contributo a fr. 57'611.-.

M. All'accoglimento del gravame si è

opposto il Consiglio di Stato, ribattendo punto per punto alle contestazioni

espresse dalla ricorrente. L'Esecutivo ha negato di essere incorso in qualsivoglia

violazione del diritto sollecitando la conferma della decisione impugnata.

N. In

sede di replica l'insorgente ha altresì chiesto l'accertamento della nullità della decisione impugnata per

assenza di base legale. Per il resto

i contendenti, nelle loro ulteriori comparse scritte, hanno ribadito i

propri antitetici punti di vista con argomentazioni di cui si dirà - per quanto

necessario - in appresso.

O. Con scritto 26 maggio 2014 il

Tribunale ha chiesto alla ricorrente un aggiornamento circa le diverse

procedure pendenti, a seguito delle quali la causa era stata tenuta in sospeso.

L'insorgente ha quindi informato il Tribunale che il suo fallimento e quello

della __________ erano stati revocati, mentre

la procedura LAFE si era frattanto conclusa. Inoltre ha comunicato di

voler mantenere il ricorso che qui ci occupa.

Considerato, in

diritto

1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 23a cpv. 1 Lsuss. La

legittimazione attiva della RI 1, destinataria della decisione impugnata e

beneficiaria del contributo di cui

viene chiesta la parziale restituzione è certa [art. 43 dell'ora abrogata legge di procedura per le cause

amministrative del 19 aprile 1966 (LPamm; BU 1966, 181), applicabile anche alla

presente procedura di ricorso attraverso l'art. 113 cpv. 2 della legge sulla

procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 3.3.1.1)]. Il

ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 LPamm), è pertanto ricevibile in

ordine.

2. L'impugnativa ha per oggetto la

restituzione parziale del contributo a fondo perso, pari a fr. 137'000.-,

versato dal Cantone alla ricorrente per l'ammodernamento

dell'albergo __________, di sua proprietà. Tale provvedimento di ristorno,

quantificato

in fr. 88'850.-, è stato emanato dall'esecutivo cantonale in applicazione degli

art. 16 L-Tur 1970 e 18 Lsuss.

In concreto, la ricorrente non contesta l'ammontare del sussidio concessole di

cui ora il Consiglio di Stato chiede, in parte, la restituzione. Essa solleva

anzitutto la nullità della decisione impugnata

per carenza di base legale. Inoltre ritiene che, considerati i diversi

procedimenti pendenti (fallimento, accertamento LAFE) sia opportuno, in via

principale, sospendere la causa e rinviarla all'autorità inferiore per nuova

istruttoria una volta terminati questi ultimi. In via subordinata, l'insorgente

chiede l'annullamento della decisione in quanto il preteso rimborso non sarebbe

dovuto. A tal proposito, essa sostiene che nulla può essere rimproverato alla

nuova azionista (__________) - che ha rilevato l'intero pacchetto azionario nel

2004 - poiché né il contratto di cessione né il bilancio menzionavano l'esistenza

di un sussidio potenzialmente rimborsabile. Oltretutto,

a suo dire, anche se la struttura alberghiera non ha più ripreso l'attività, il

prospettato cambio di destinazione non è mai avvenuto. Di conseguenza,

le condizioni per la restituzione previste dall'art. 18 cpv. 3 Lsuss non sarebbero

adempiute. Infine, in via ancor più subordinata, la RI 1 domanda una riduzione

dell'importo da restituire, asserendo che il tasso di ammortamento andava

applicato sino al giorno del ricorso (e non della chiusura della struttura). Ne

deriverebbe pertanto un importo di fr. 57'611.-.

3. 3.1. La nullità, ovvero l'inefficacia

assoluta, irrimediabile e rilevabile in ogni tempo, di una decisione viziata

costituisce un caso eccezionale. Di regola, una decisione inficiata da difetti

è in effetti soltanto annullabile. La nullità è tuttavia ammessa quando il difetto

è particolarmente grave ed evidente. L'accertamento della nullità

non deve tuttavia pregiudicare in modo intollerabile la sicurezza del

diritto (DTF 115 Ia 4; RDAT II-2000 n. 54; Max Imboden/ René A. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrecht-sprechung,

Band I: Allgemeiner Teil, VIa ed., Basilea/Francoforte sul Meno 1986, n. 40/B I seg.; Adelio Scolari, Diritto amministrativo,

Considerandi

II. ed., Parte generale, Cadenazzo 2002, n. 832 seg.). All'infuori dell'incompetenza

ratione materiae o funzionale dell'autorità decidente, errori procedurali gravi non comportano di regola la nullità.

La nullità presuppone piuttosto una violazione qualificata, ovvero crassa ed

evidente, del diritto materiale.

3.2

Il principio della legalità, sancito dall'art. 5 cpv. 1 della Costituzione

federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS

101), prevede che un atto amministrativo debba fondarsi su una base legale

materiale, sufficientemente determinata e adottata dall'autorità competente

secondo le regole del diritto costituzionale. Ciò serve, da una parte, a

garantire dal punto di vista democratico, il rispetto della ripartizione

costituzionale delle competenze e, dall'altra

parte, ad assicurare la prevedibilità e l'uguaglianza di trattamento dell'azione

statale (DTF 128 I 113, consid. 3c; 123 I 1, consid. 2b e rinvii). La

violazione del principio della legalità può essere invocato in relazione con la

violazione del principio della separazione dei poteri (DTF 121 I 22,

consid. 3/a).

3.3

Nel caso concreto, come anticipato, l'insorgente intravvede un motivo di

nullità nella carenza di base legale della decisione impugnata. Essa sostiene

che la norma posta a fondamento del provvedimento,

l'art. 16 L-Tur 1970, non fosse più in vigore al momento dell'emanazione

risoluzione impugnata, poiché abrogata e sostituita dalla nuova legge

sul turismo del 30 novembre 1998 (LTur; RL 7.5.1.1). La tesi della ricorrente

non merita tutela. Anzitutto occorre rilevare che, nella propria decisione, il Governo

cantonale si poggia anche all'art. 18 Lsuss.

Quest'ultimo, peraltro con una formulazione molto simile a quella contenuta

nelle leggi succitate, costituisce senz'altro

una valida base legale per il recupero dei sussidi in caso di

sottrazione del bene sovvenzionato al suo scopo originario. Esso recita infatti

che se un oggetto sussidiato è sottratto al

suo scopo o viene alienato, l'istanza esecutiva competente rifiuta il

versamento del sussidio e esige la restituzione

degli importi versati riducendo la pretesa proporzionalmente al periodo di

utilizzazione conforme (cpv. 1). Secondo l'art. 19 cpv. 1 Lsuss, la decisione

di rifiuto del versamento e di restituzione del sussidio deve, di regola,

essere preceduta dall'assegnazione di un termine perentorio, sino ad un massimo

di trenta giorni, per adempiere o ripristinare la destinazione conforme.

Secondo la normativa in questione, il diritto al versamento o alla restituzione

di sussidi si prescrive in cinque anni (art. 20 cpv. 1). Ciò nondimeno, la prescrizione del diritto alla

restituzione secondo la Lsuss inizia a decorrere dal giorno in cui l'istanza

esecutiva competente ha avuto conoscenza del motivo della restituzione

(cpv. 3, seconda frase). L'albergo __________ ha cessato la sua attività alla

fine del 2003. Tuttavia, tale avvenimento non costituisce di per sé un motivo

di restituzione, ritenuto che lo stabile non

è stato utilizzato per altri fini e l'attività alberghiera avrebbe potuto riprendere in qualsiasi momento. Lo scopo

che aveva giustificato il rilascio del

sussidio in rassegna è semmai venuto a

mancare con il trascorrere infruttuoso del tempo ed il conseguente stato

di declino che ha colpito la struttura. Evidentemente una tale situazione di

incertezza non può protrarre all'infinito la possibilità di recuperare il sussidio

da parte dell'autorità. Quest'ultima, nel gennaio 2011, ha quindi rettamente messo in mora la proprietaria dell'albergo invitandola a determinarsi circa

il futuro della struttura. Il silenzio dietro il quale si è trincerata la

ricorrente va letto a suo sfavore e il momento a partire dal quale occorre calcolare

la prescrizione corrisponde al termine ultimo che l'autorità aveva fissato all'insorgente

per confermare la ripresa dell'attività alberghiera. Ne discende dunque che la Lsuss, legge quadro disciplinante l'erogazione e il recupero di ogni genere di sussidio, è

applicabile alla fattispecie e la pretesa di parziale restituzione in virtù di

detta normativa non è prescritta. Già solo per questo motivo la censura di

carenza di base legale avanzata dalla ricorrente non merita accoglimento.

Sia come sia, occorre rilevare che anche la

normativa sul turismo costituirebbe una valida base legale. Già di primo acchito si evince come la (nuova)

legge sul turismo del 30 novembre 1998 (LTur; RL 7.5.1.1) abbia ripreso

pressoché integralmente il disposto reggente la restituzione dei sussidi

cantonali sotto l'egida della vecchia regolamentazione in materia (art. 34

LTur). Di fatto dunque la base legale è stata mantenuta anche con la nuova normativa che ha abrogato e sostituito quella

precedente. Il fatto che il sussidio sia stato concesso in virtù della

normativa precedentemente in vigore non impedisce all'autorità di pretenderne,

alle condizioni date dalla legge, la restituzione. L'art. 34 cpv. 1 LTur stabilisce

infatti che se un progetto al beneficio di un sussidio secondo la presente legge

è destinato ad altro uso o è alienato con lucro, il Consiglio di Stato può

decretare la restituzione totale o parziale del sussidio. In quest'ottica,

il termine "presente legge" va inteso in senso lato, ovvero come

legge sul turismo, laddove la normativa attualmente in vigore rappresenta la

continuazione di quella precedente, da essa sostituita.

Pertanto, essendo la decisione provvista di una base legale sufficiente, la

censura della ricorrente su questo punto dev'essere respinta.

4.

In

via principale, come detto, la ricorrente ha chiesto la sospensione del

procedimento sino alla conclusione delle procedure LAFE e fallimentare

pendenti e il rinvio dell'incarto al Consiglio di Stato per nuova istruttoria. Anzitutto occorre rilevare che, per

medesima ammissione dell'insorgente, le procedure a cui viene fatto riferimento

si sono frattanto concluse. In secondo luogo, va osservato che per rinviare gli

atti all'autorità inferiore è necessario annullare la decisione impugnata, ciò

che tuttavia, la ricorrente, in via principale, non chiede. Oltretutto, anche

volendo interpretare la richiesta di rinvio con il sottinteso annullamento

della risoluzione governativa, tale conclusione non può essere tutelata dal Tribunale poiché l'insorgente non la

circostanzia minimamente. Essa non

spiega infatti né perché l'istruttoria dell'autorità di prime cure sarebbe da

considerare carente né quali siano gli eventuali elementi utili alla

presente vertenza scaturiti dai procedimenti menzionati.

Di conseguenza, la richiesta

della ricorrente non può trovare accoglimento.

5.

5.1. Con il DL alberghi del 20

dicembre 1994, al fine di incentivare il rimodernamento dell'albergheria nel

cantone, il Gran Consiglio aveva stanziato un contributo straordinario di fr. 8'000'000.-

destinato al finanziamento degli investimenti realizzati nelle strutture

alberghiere esistenti (art. 1 cpv. 1). Detta partecipazione era posta al

beneficio, fino ad esaurimento del credito, degli investimenti eseguiti tra il 1° gennaio 1995 e il 30 aprile 1997 (art. 1

cpv. 2). L'art. 2 cpv. 1 del DL citato determinava la concessione dell'aiuto

sotto forma di un sussidio equivalente al 10% del costo preventivato dei lavori,

riconosciuti un minimo di fr. 200'000.- ed un massimo di fr. 2'000'000.- di

investimento per progetto. Per quanto riguarda la procedura e le condizioni per

l'ottenimento del contributo si rinviava alle misure menzionate nella legge sul

turismo del 19 novembre 1970 (L-Tur 1970) e al relativo regolamento del 19

novembre 1979 (art. 3 DL alberghi). L'art. 16 cpv. 1 L-Tur 1970, vigente all'epoca

della concessione del sussidio erogato alla ricorrente tra il 1996 e il 1997, prevedeva

che se uno stabile o un impianto oggetto di un aiuto del cantone era destinato

ad altro uso o veniva alienato con lucro, gli aiuti assegnati secondo gli art. 6 e segg. dovevano essere, a

giudizio del Consiglio di Stato, restituiti in tutto o in parte. L'obbligo di

restituzione si estingueva dopo un periodo massimo di venti anni dalla data

dell'assegnazione del sussidio (cpv. 2). Di medesimo tenore, come detto

(supra 3.3), risulta pure la normativa attualmente in vigore, per cui se un

progetto al beneficio di un sussidio è destinato ad altro uso o è alienato con

lucro, il Consiglio di Stato può decretare la restituzione totale o parziale

del sussidio (art. 34 cpv. 1 LTur). L'obbligo di restituzione si estingue dopo

un periodo di 30 anni dalla data di assegnazione del sussidio (cpv. 2).

La Lsuss - applicabile a tutti i sussidi cantonali (art. 2) - ha per scopo l'armonizzazione

dei principi e delle disposizioni comuni che presiedono la loro concessione

(art. 1 cpv. 1). Al suo art. 18 essa prevede, a sua volta, che quando un oggetto

sussidiato è sottratto al suo scopo o viene alienato, l'istanza esecutiva competente

rifiuta il versamento del sussidio e esige la restituzione degli importi

versati (cpv. 1). Secondo l'art. 19 Lsuss la decisione di rifiuto del

versamento e di restituzione del sussidio deve, di regola, essere preceduta

dall'assegnazione di un termine perentorio, sino ad un massimo di trenta

giorni, per adempiere o ripristinare la destinazione conforme.

5.2

In concreto, con risoluzione

n. 96/304 del 16 dicembre 1996, l'autorità competente aveva assegnato alla RI 1

un sussidio di fr. 137'000.- pari al 10% del costo dei lavori per la

ristrutturazione dell'omonimo albergo a __________. Tale importo è stato versato alla ricorrente - che non lo contesta - in

cinque rate, l'ultima il 15 dicembre 1997, in funzione dell'avanzamento dei lavori. A fine 2003, circa sei anni dopo aver beneficiato dell'aiuto

finanziario in oggetto, l'albergo ha cessato la sua attività. Nello stesso

periodo il pacchetto azionario maggioritario della ricorrente è stato ceduto

alla __________ (__________) che aveva intenzione di trasferire nella struttura

una scuola privata, e meglio l'Istituto __________. Tuttavia, tale iniziativa

non si è concretizzata, poiché la ricorrente non ha ottenuto i permessi

necessari. Da quel momento la struttura è rimasta chiusa. Come riportato in

precedenza (supra 3.3), ciò non costituisce ancora un motivo di restituzione

del sussidio, posto che lo stabile non è stato destinato ad altri scopi e una

ripresa dell'attività alberghiera non poteva essere esclusa con assoluta

certezza. Tuttavia, lo scopo che aveva giustificato il rilascio del sussidio in

rassegna era sostanzialmente quello di incentivare l'ammodernamento delle strutture alberghiere site nel cantone, in modo da

garantirne l'attrattività turistica. Tale intenzione è quindi venuta a

mancare con il trascorrere infruttuoso del tempo ed il conseguente stato di

declino che ha colpito l'albergo in rassegna. Se da un lato è corretto affermare

che lo stabile che una volta ospitava l'albergo non è stato formalmente

destinato ad altra utilizzazione, è altresì vero che il disuso della struttura

sul lungo periodo non corrisponde allo scopo

per cui, a suo tempo, era stato erogato il sussidio oggetto della

vertenza. È quindi a giusto titolo che l'autorità erogante chiede ora la

parziale restituzione dell'aiuto.

5.3

Invano la ricorrente si

appella alla buona fede della nuova azionista. Come correttamente evidenziato

dall'autorità inferiore, il soggetto giuridico che ha beneficiato del sussidio

e che è ora chiamato alla parziale restituzione non è mutato. Le questioni interne alla ricorrente, ed in particolare l'avvicendamento

degli azionisti, non hanno conseguenze sugli impegni assunti dalla

stessa. La compravendita di azioni e gli eventuali danni che ne derivano hanno

carattere esclusivamente civilistico ed esulano, peraltro, dalla competenza del

Tribunale. Oltretutto, in materia di ripristino dello stato conforme al diritto

ogni situazione che era o avrebbe dovuto essere

conosciuta al venditore è opponibile al suo successore. L'acquirente non può

dunque conseguire una posizione giuridica migliore rispetto a quella in

cui verserebbe il venditore; in particolare non può dedurre alcunché dal fatto

di avere effettuato l'acquisito della società, e dunque anche dei suoi beni, in

buona fede, ignorando che questi siano o possano essere colpiti da un

provvedimento di tale indole (RDAT I-1992 n. 33 consid. b); Sco-lari, op. cit., n. 1307 ad art. 43

LE con rinvii; Zaugg/Ludwig, op.

cit., n. 9b lett. b) ad art. 46). In caso contrario l'esecuzione di una

semplice compravendita sarebbe sufficiente per impedire l'adozione dei provvedimenti

di ripristino dello stato conforme al diritto da parte dell'autorità, sanando

con ciò la situazione contraria allo scopo del sussidio verificatasi con il

perdurare della chiusura della struttura alberghiera. In concreto, è fuori di

discussione che gli azionisti pro tempore della società proprietaria del fondo

in parola fossero a conoscenza del sussidio percepito e delle condizioni di

restituzione poste dalla legge. La sussistenza di questo vincolo è pertanto opponibile anche ai nuovi azionisti,

tanto più che dal 2010 il credito è garantito da un'ipoteca legale.

Anche questa censura della

ricorrente va dunque respinta.

6.

Infine, in via ancor più

subordinata, la ricorrente contesta l'applicazione del tasso di ammortamento

pretendendo che lo stesso venga calcolato fino al giorno del ricorso con la

conseguente riduzione dell'importo da restituire a fr. 57'611.-.

Si rileva anzitutto che la RI 1 non impugna

direttamente né il metodo di calcolo utilizzato né l'aliquota (6%) applicata,

salvo sostenere che la tabella utilizzata non è stata pensata per definire la

restituzione di sussidi in ambito alberghiero e che se la si volesse ammettere

occorrerebbe tenere conto degli ammortamenti speciali (fino al 50% nei primi

due anni) per gli investimenti di miglioria per il risparmio di energia e per

la protezione dell'ambiente. Orbene, la tabella in questione (cfr. doc. 12), elaborata

dall'Amministrazione federale delle contribuzioni,

è stata evidentemente prevista per altri scopi, segnatamente di

carattere fiscale. Proprio per questo motivo gli ammortamenti speciali previsti

al punto 2 non sono stati presi in considerazione nel calcolo che qui ci occupa.

Essi sono una prerogativa della valutazione immobiliare in ambito fiscale. L'Esecutivo

ha fatto ricorso alla citata tabella unicamente al fine di mutuarne il tasso di

ammortamento relativo agli alberghi (solo edifici) da applicare all'investimento

effettuato dalla RI 1 e, di conseguenza, al sussidio erogatole in tal senso.

Tale modo di agire dell'autorità non presta il fianco a critiche ed è

assolutamente condivisibile, tanto più che nella scelta del metodo di calcolo

quest'ultima ha optato per quello più favorevole alla ricorrente.

Infine l'insorgente censura l'estensione temporale dell'ammortamento, calcolato

unicamente fino alla cessazione dell'attività. Detta richiesta - peraltro non supportata da alcuna motivazione -

è priva di fondamento. Come correttamente esposto dall'autorità inferiore, il tasso di ammortamento va applicato fino al

momento in cui il proprietario ha effettivamente utilizzato l'oggetto

sussidiato, conformemente allo scopo. Tale conclusione è pure confermata dall'art.

18.

cpv. 1 Lsuss, secondo cui l'istanza esecutiva […] esige la restituzione

degli importi versati riducendo la pretesa proporzionalmente al periodo di

utilizzazione conforme. La buona fede invocata dalla ricorrente, come visto in

precedenza (supra 5.3), non può modificare tale esito. Neppure giova appellarsi

alla sicurezza del diritto, considerato che il termine a cui si riferisce l'insorgente

concerne il periodo entro il quale si estingue l'obbligo di restituzione. Anche

su questo punto, pertanto, le censure sollevate dalla ricorrente devono essere

respinte.

7.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto e la

decisione impugnata confermata.

8.

La tassa di giustizia viene posta

a carico della ricorrente secondo soccombenza (art. 28 LPamm). Non si assegnano

ripetibili (art. 31 LPamm).

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese,

di complessivi fr. 1'500.-, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna

entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul

Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il segretario